I N D I C E PARTE PRIMA - DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI (DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL OGGETTO DELL APPALTO)...2
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- Gaetana Romani
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1 I N D I C E PARTE PRIMA - DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI (DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL OGGETTO DELL APPALTO)...2 Capo I Definizione economica dell appalto...2 ART. 1 Definizione dell oggetto dell appalto...2 ART. 2 Definizione economica dell appalto...2 ART. 3 Norme generali su materiali, componenti, sistemi ed esecuzione...2 ART. 4 Norme di sicurezza generali...3 ART. 5 Norme di sicurezza particolari...3 Capo II Disposizioni particolari in materia di sicurezza...3 ART. 6 Piani di sicurezza...3 ART. 7 Piano operativo di sicurezza...4 ART. 8 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza...4 ART. 9 Cartello di cantiere...4 PARTE SECONDA - SPECIFICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE (MODALITÀ DI ESECUZIONE E NORME DI MISURAZIONE DI OGNI LAVORAZIONE, REQUISITI DI ACCETTAZIONE DI MATERIALI E COMPONENTI, SPECIFICHE DI PRESTAZIONE E MODALITÀ DI PROVE, ORDINE DA TENERSI NELLO SVOLGIMENTO DI SPECIFICHE LAVORAZIONI)...6 Capo I - Disposizioni in materia di contabilizzazione e misura dei lavori...6 ART. 10 Anticipazione del prezzo...6 ART. 11 Valutazione e misura dei lavori...6 ART. 12 Valutazione dei lavori in economia eventualmente dedotti in contratto...7 ART. 13 Valutazione dei lavori in corso d opera...7 ART. 14 Materiali ed oggetti di valore...7
2 PARTE PRIMA - DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI (DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL OGGETTO DELL APPALTO) Capo I Definizione economica dell appalto ART. 1 DEFINIZIONE DELL OGGETTO DELL APPALTO L appalto ha ad oggetto i lavori, le forniture, le provviste e quant altro necessario per dare completamente compiuti ed eseguiti i lavori di Messa in sicurezza strade comprensorio EZIT (codice opera n ) sulla base del progetto esecutivo elaborato dal Servizio Strade del Comune di Trieste e del relativo schema di contratto ai quali le parti fanno integrale rinvio. ART. 2 DEFINIZIONE ECONOMICA DELL APPALTO 1. L importo dei lavori posti a base di gara e delle relative categorie dei lavori risulta nella seguente TABELLA 1. N. ord Categoria DPR 34/2000 Natura P o S Importo lavori opere comunali A MISURA TABELLA 1 Importo lavori opere comunali A CORPO TOTALE 1 OG3 P 77000, ,00 TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA 77000,00 2 IMPORTO TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA 1800,00 IMPORTO TOTALE APPALTO 77800,00 2. L importo contrattuale corrisponde all importo dei lavori di cui al 1 comma, al quale deve essere applicato il ribasso percentuale sul medesimo importo offerto dall aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell importo per gli oneri per la sicurezza e la salute definito al 1 comma, e non s oggetto a ribasso d asta ai sensi dell art. 31, comma 2 della Legge Reg. FVG n. 14/2002 e dell art. 86, comma 3 ter del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. ART. 3 NORME GENERALI SU MATERIALI, COMPONENTI, SISTEMI ED ESECUZIONE 1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge, regolamento e normative in genere in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato Speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci contenuta nel medesimo Capitolato. Pagina 2 di 8
3 2. Per quanto riguarda l accettazione, la qualità e l impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l eventuale sostituzione di quest ultimo, si applicano, rispettivamente, gli artt. 15, 16 e 17 del D.M. 145 dd ART. 4 NORME DI SICUREZZA GENERALI 1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, anche di carattere locale, in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizione di permanente sicurezza e igiene. 2. L appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, le apposite misure per la riduzione dell esposizione al rumore e delle emissioni sonore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. 3. L appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell applicazione di quanto stabilito nel presente articolo. ART. 5 NORME DI SICUREZZA PARTICOLARI 1. L'appaltatore è obbligato alla più stretta osservanza delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione e di tutela dei lavoratori, al rispetto dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e agli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore. 2. L affidatario (l appaltatore) è altresì obbligato ad osservare e far osservare le misure generali di tutela di cui agli artt.15 e 95 del D.Lgs n. 81 e s.m.i., nonché tutte le altre disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere. 3. Le gravi o ripetute violazioni delle norme sulla sicurezza da parte dell appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora dell interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell art. 135 del D.Lgs n. 163 e ss.mm.ii.. Capo II Disposizioni particolari in materia di sicurezza ART. 6 PIANI DI SICUREZZA 1. L appaltatore è obbligato ad osservare e far osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la progettazione e messo a disposizione dalla stazione appaltante ai sensi del D.Lgs n. 81 e s.m.i.. 2. È a carico dell appaltatore la trasmissione di detto piano alle imprese esecutrici o ai lavoratori autonomi in subappalto, prima dell inizio dei rispettivi lavori. 3. E parimenti onere dell affidatario (appaltatore) la verifica dell idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi in subappalto con le modalità indicate dall Allegato XVII al D.Lgs n.81; detta documentazione deve essere messa a disposizione del responsabile dei lavori e conservata in cantiere. 4. L appaltatore può presentare direttamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza. 5. L'appaltatore ha diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di Pagina 3 di 8
4 cantiere, sull accoglimento o il rigetto delle proposte presentate. Le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore. 6. L eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo. ART. 7 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA 1. L affidatario (l appaltatore), entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque almeno 5 giorni prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori o, se nominato, al Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, il proprio piano operativo di sicurezza, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, unitamente ai piani operativi di sicurezza delle singole imprese esecutrici in subappalto, previa verifica della congruità dei medesimi rispetto al proprio. 2. Il piano operativo di sicurezza è redatto ai sensi dell art. 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs n. 81 e s.m.i. con riferimento allo specifico cantiere, ha i contenuti minimi previsti dal p.to 3.2 dell Allegato XV dello stesso D.Lgs n. 81 e s.m.i. e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. 3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs n. 81 e s.m.i ART. 8 OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA 1. L appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs n. 81 e s.m.i., con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95 e 96 e all'allegato XIII stesso D.Lgs. 2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità a quanto previsto dal D.P.R. n. 222/2003 e all Allegato XV al D.Lgs n. 81 ed alla migliore disciplina tecnica in materia. 3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti ed il DURC. L appaltatore verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento ed è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese e lavoratori autonomi operanti nel cantiere,in particolare per quanto riguarda gli interventi di cui ai citati artt. 95 e 96 del D.Lgs n. 81. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell esecuzione dei lavori. 4. I piani di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. ART. 9 CARTELLO DI CANTIERE 1. L appaltatore deve predisporre ed esporre in sito il cartello indicatore in numero di 1 esemplare, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del , n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto riportato nella seguente TABELLA 2, curandone i necessari aggiornamenti periodici. 2. L appaltatore deve provvedere inoltre alla fornitura e posa in opera di un altro cartello recante la rappresentazione grafica (prospetto, pianta o assonometria) dell opera che si va a realizzare di misura non inferiore a 1,50 x 1,50 m.. Pagina 4 di 8
5 TABELLA 2 CARTELLO DI CANTIERE Area/Servizio/ LAVORI DI Progetto esecutivo (Determinazione dirigenziale n. dd. / /200_ Progetto esecutivo redatto da: Direttore dei Lavori: Direttore Operativo opere in c.a.: Direttore Operativo impianti : Ispettore di cantiere: Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: Durata stimata in uomini x giorni: Notifica preliminare in data: / /200_ Modifiche: Responsabile Unico del procedimento: IMPORTO DEL PROGETTO: Euro:,00 IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA: Euro:,00 ONERI PER LA SICUREZZA: Euro:,00 IMPORTO DEL CONTRATTO: Euro:,00 Gara in data: / /200_ offerta di Euro,00 pari al ribasso del % Impresa/ATI esecutrice: con sede a, in Via, n. Qualificata per i lavori dell_ categori_:, classifica Euro,00, classifica Euro,00, classifica Euro,00 Direttore tecnico del cantiere: Subappaltatori: per i lavori di Importo lavori subappaltati Categoria descrizione Intervento finanziato con fondi del Comune (ovvero) Intervento finanziato con: Inizio dei lavori con fine lavori prevista per il prorogato il con fine lavori prevista per il Ulteriori informazioni sull opera possono essere assunte presso l ufficio tecnico comunale tel: 040/675 fax: 040/ Pagina 5 di 8
6 PARTE SECONDA - SPECIFICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE (modalità di esecuzione e norme di misurazione di ogni lavorazione, requisiti di accettazione di materiali e componenti, specifiche di prestazione e modalità di prove, ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche lavorazioni) Art. 43 comma 2 e ss. D.P.R.05/10/2010 n. 207 e art. 38 comma 3 lett. b) D.P.G.R. n.0165/pres dd Capo I - Disposizioni in materia di contabilizzazione e misura dei lavori ART. 10 ANTICIPAZIONE DEL PREZZO Ai sensi dell art. 26-ter dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (Decreto del Fare), in deroga ai vigenti regolamenti, per gli appalti di lavori aggiudicati entro il è prevista la corresponsione in favore dell appaltatore di un anticipazione pari al 10% dell importo contrattuale. Trovano applicazione gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n A fronte dell'erogazione dell'importo del 10%, l'appaltatore è tenuto alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso d'interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia viene gradualmente svincolato ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. ART. 11 LA VALUTAZIONE E MISURA DEI LAVORI 1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni di cui all art. 180 del D.P.R n. 207 e dell art. 96 e ss. del D.P.G.R n. 0165/Pres. 2. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente Capitolato Speciale e nelle enunciazioni delle singole voci di elenco; in ogni altro caso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate sul luogo del lavoro, senza che l appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti che modifichino le quantità effettivamente in opere. 3. Non sono riconosciuti nella valutazione delle opere aumenti dimensionali o ingrossamenti non rispondenti ai dati progettuali se non preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori. 4. Nel corrispettivo per l esecuzione dei lavori a misura s intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. 5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall elenco dei prezzi unitari. 6. Gli oneri per la sicurezza (Cfr. TABELLA 1), per la parte prevista a misura sono valutati sulla base dei prezzi di cui all elenco allegato al presente Capitolato Speciale, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo. Pagina 6 di 8
7 ART. 12 VALUTAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA EVENTUALMENTE DEDOTTI IN CONTRATTO 1. Ai sensi dell art. 179 del D.P.R n.207, i lavori in economia previsti eventualmente nel contratto non danno luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al lordo del ribasso d'asta. 2. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede sulla base dell art. 186 e ss. del D.P.R n Gli oneri per la sicurezza, per la parte eseguita in economia, sono contabilizzati separatamente con gli stessi criteri. ART. 13 VALUTAZIONE DEI LAVORI IN CORSO D OPERA 1. Ferme le disposizioni in materia di contabilizzazione e di pagamento del corrispettivo, per determinati manufatti il cui valore è superiore alla spesa per la messa in opera, Il Direttore dei Lavori può stabilire anche il prezzo a piè d'opera e prevedere il relativo accreditamento in contabilità prima della messa in opera, in misura non superiore alla metà del prezzo stesso. 2. In tale ipotesi, ai sensi dell art. 28 del D.M. 145/ 2000, all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal Direttore dei Lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima. 3. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'articolo 15 del D.M.145/2000. ART. 14 MATERIALI ED OGGETTI DI VALORE 4. I materiali dovranno corrispondere alle prescrizioni tecniche ed ai campioni e dovranno essere accettati dal Direttore dei Lavori ed eventualmente ove prescritto dal Responsabile Unico del procedimento, prima di venir posti in opera. Quelli accettati non potranno più venir allontanati dal cantiere né essere tolti alla loro destinazione senza il consenso dello stesso Direttore dei Lavori e del RUP. Quelli non accettati dovranno essere allontanati dal cantiere e le opere e i lavori eventualmente eseguiti dovranno essere rifatti. 5. In ogni caso l accettazione dei materiali non è mai definitiva prima del collaudo e, pertanto, essi potranno venir rifiutati anche dopo la loro accettazione e posa in opera. 6. I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni i quali siano ritenuti utilizzabili dai responsabili dei lavori per conto della stazione appaltante resteranno di proprietà della medesima Amministrazione e l appaltatore dovrà riporli, regolarmente accatastati, nei luoghi richiesti, intendendosi di ciò compensato con i prezzi degli scavi e delle relative demolizioni. Ove tali materiali siano ceduti all appaltatore, il prezzo ad essi attribuito dovrà essere dedotto dall importo netto dei lavori. 7. Salvi i diritti che spettano allo Stato, la stazione appaltante comunque si riserva la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l arte o l archeologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per l esecuzione dei lavori e nella sede dei lavori stessi, con l obbligo dell appaltatore di consegnarli alla stazione appaltante medesima che gli rimborserà le spese per la loro conservazione e per speciali operazioni che fossero state ordinate per assicurarne l integrità ed il diligente recupero. 8. Il reperimento di cose di interesse storico, artistico o archeologico va immediatamente comunicato al Responsabile unico del procedimento. L appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione della stazione appaltante. Pagina 7 di 8
8 9. L appaltatore è responsabile di ogni danno o perdita degli oggetti scoperti che si verificasse per opera o per negligenza dei suoi agenti ed operai. Pagina 8 di 8
9 Elenco firmatari ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI Questo documento è stato firmato da: NOME: ENRICO CORTESE CODICE FISCALE: CRTNRC58S30L424X DATA FIRMA: 11/08/ :13:59 IMPRONTA: 63CD29F DC26EA4D E1E0234FB8E8E ABF793F728F64 1E0234FB8E8E ABF793F728F64D652CCCD5D591C8E1BE3E68BCF88FC4F D652CCCD5D591C8E1BE3E68BCF88FC4FCBDA6FF5004BCED174E2FD1E F CBDA6FF5004BCED174E2FD1E FCBFFF0078C3FAC9294B561F07F4C8BD5
I N D I C E PARTE PRIMA - DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI (DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL OGGETTO DELL APPALTO)... 2
I N D I C E PARTE PRIMA - DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI (DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL OGGETTO DELL APPALTO)... 2 Capo I Definizione economica dell appalto... 2 ART. 1 Definizione dell oggetto
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