COMUNE DI TRICESIMO PROVINCIA DI UDINE REGOLAMENTO INTERNO DELLA CASA DI RIPOSO

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1 COMUNE DI TRICESIMO PROVINCIA DI UDINE REGOLAMENTO INTERNO DELLA CASA DI RIPOSO Approvato con delibera consiliare n. 54 del 30/09/2004 Modificato con deliberazione consiliare n.26 del 2005

2 Art.1 Il Regolamento interno garantisce la massima libertà all'ospite compatibilmente con le condizioni psicofisiche e con le esigenze della vita comunitaria. E' stimolata per quanto possibile la partecipazione degli ospiti alle attività sociali e all'inserimento nel territorio circostante. Sono ricercate adeguate soluzioni al problema dell'impiego del tempo, inteso come recupero sociale degli anziani e come stimolo ai loro interssi assistenziali. Sono promosse attività e manifestazioni ricreative e culturali cui potranno partecipare anche cittadini del Comune, sia per arricchire le esperienze degli ospiti, sia per incentivare gli interessi esterni. La Casa per Anziani è una residenza comunitaria in cui l'ospite può organizzare la sua vita secondo il proprio modo di essere. Tuttavia per permettere ad ognuno di realizzare se stesso nel rispetto della libertà degli altri, la vita in comune si uniforma alle seguenti norme di convivenza. CAPO I Pratiche per l'ingresso. Art La Casa per Anziani accoglie prevalentemente persone in età pensionabile residenti in Regione, possono essere ospitate anche persone di età inferiore che si trovino in condizione di incapacità a condurre una vita autonoma purché in grado di vivere in comunità risultante da attestazione medica. 2. Per essere ospitati è necessario inoltrare domanda. La Direzione cura la raccolta dei documenti richiesti. Art La Direzione raccoglie le domande con allegato certificato medico (secondo i moduli predisposti dall'ass n. 4) e le invia al Distretto di appartenenza per l'unità di Valutazione che prescrive la priorità o l'ordinarietà del ricovero. 2. I residenti nel Comune di Tricesimo hanno la precedenza sui richiedenti di altri Comuni. Salvo priorità, i residenti nei Comuni del Distretto di Tarcento a loro volta hanno la precedenza sui residenti nei Comuni di altri Distretti. Art All'atto dell'ingresso la domanda di accoglimento, accompagnata dal certificato medico, deve essere corredata dai seguenti documenti: a) curriculum sanitario (ricoveri ospedalieri); b) Rx torace; c) informativa ai sensi della L. 328/2000 da parte del Comune di residenza; d) carta d'identità; e) codice fiscale; f) verbale invalidità civile; g) impegnativa pagante; h)verbale UVD e scheda Bina Art Il provvedimento di ammissione dell'ospite è adottato dal Responsabile del Servizio (successivamente denominato Direttore).

3 Art Prima dell'ingresso l'ospite è tenuto a: a) firmare la convenzione con la quale sono sottoscritti reciprocamente gli impegni, in relazione al Regolamento interno, ed alle condizioni economiche: b) concordare la data d'ingresso ai fini della decorrenza della retta; c) indicare nella scheda personale, oltre ai propri dati anagrafici, nomi e indirizzi di familiari o conoscenti ai quali la Direzione possa rivolgersi in caso di necessità. Art L'Ospite, all'atto dell'ingresso, deve disporre di un corredo personale sufficiente e contrassegnato con il numero dato dalla Direzione della Casa. Qualunque altro capo aggiunto in seguito deve essere contrassegnato nella stessa maniera. La Casa non si assume la responsabilità per lo smarrimento o il deterioramento dei capi trattati dal servizio lavanderia. Art La Direzione ha la facoltà di trasferire l'ospite in una stanza diversa da quella assegnata all'atto dell'ingresso qualora sia richiesto da esigenze di vita comunitaria o da mutate condizioni fisiche e psichiche dell'ospite. Art L'Ospite è accettato definitivamente dopo due mesi dall'ingresso. CAPO II Alloggio Art L'Ospite, dal momento che fa ingresso nella Struttura, si impegna a: a) avere cura della propria persona e del proprio vestiario; b) evitare qualsiasi rumore o disturbo durante le ore di riposo; c) usare propri apparecchi radio, televisioni e analoghi ove ammessi con la massima discrezione possibile; d) utilizzare appropriatamente i servizi igenici; e) fumare solo nel locale in cui è espressamente consentito; f) evitare di conservare negli armadi negli altri mobili a disposizione generi alimentari deperibili e comunque oggetti impropri; g) non arrecare molestia o disturbo agli altri ospiti e, in genere, di evitare comportamenti incompatibili con una serena vita comunitaria. h) ogni ospite che usa propri apparecchi audiovisivi, versa direttamente alla RAI - radio televisione italiana - il canone di abbonamento erariale. Art Gli Ospiti devono avere riguardo per gli ambienti, gli arredi, gli impianti e le attrezzature della Casa.

4 2. Coloro che arrecano danni sono tenuti a risarcirli. Art Quando l'ospite non si conforma alla presente normativa o comunque reca turbamento alla vita comunitaria, verrà inviata comunicazione al parente più prossimo; in caso di recidiva, il Direttore, con provvedimento motivato, lo allontana dalla Casa. Art L'Ospite può disdettare l'alloggio con preavviso di almeno 15 giorni. Art E' vietato ospitare nel proprio alloggio, anche solo per una notte, persone estranee, qualunque sia il legame di parentela e di amicizia con l'ospite; eventuali eccezioni alla regola possono essere autorizzate dalla Direzione. Art L'introduzione di cibi, bevande, vestiti per gli Ospiti è autorizzata dalla Direzione che può all'occorenza, valutate le esigenze dietetiche dell'ospite, prendere in consegna la merce. Nessuno può asportare dalla casa oggetti, cibi, generi di vestiario senza preventiva autorizzazione. Art Il fumo è consentito, compatibilmente con la situazione sanitaria di ciascun ospite, nelle aree predisposte e con i limiti appositamente stabiliti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. CAPO III Vitto Art Il vitto è a carattere familiare. Il menù, quadrisettimanale, è predisposto secondo moderni criteri di composizione, con consultazione di personale specializzato. 2. Il menù è reso noto a tutti gli ospiti mediante esposizione giornaliera nella sala da pranzo. Art Le diete particolari sono giustificate da idonea prescrizione del medico curante o dal Responsabile infermieristico. Art. 19

5 1. La colazione, il pranzo, la cena sono serviti in sala da pranzo. In casi particolari, nel caso in cui le condizioni di salute dell'ospite lo richieda a discrezione dell'infermiera di turno, può autorizzare il servizio in camera. CAPO IV Retta Art L'Ospite è tenuto a versare la retta mensile entro i primi 15 giorni del mese successivo. Inoltre è tenuto a saldare all'ufficio, nei giorni previsti, le spese extra maturate. 2. In difetto cessa il diritto alla permanenza nella Casa. 3. In caso di ritardo nel pagamento delle rette sono applicati gli interessi legali di mora a decorrere dal 30 giorno dalla data di scadenza. Gli interessi di mora sono stabiliti dalla legge vigente. Art L'Amministrazione, nei soli casi in cui non vi provvedano i parenti degli ospiti, affida ad un dipendente le deleghe all'incasso delle pensioni e di ogni altro assegno o reddito di cui siano titolari, per il diretto introito degli importi relativi in conto retta. 2. Agli Ospiti è assicurata la disponibilità di un congruo importo mensile, stabilito dalla Regione, per il soddisfacimento delle esigenze personali. 3. L'Ospite può provvedere direttamente ovvero a mezzo di persona all'uopo autorizzata, al ritiro dell'importo di cui al comma 2. L'erogazione è effettuata in una o più soluzioni, in relazione alle necessità degli Ospiti. 4. Anche gli Ospiti che non hanno rilasciato all'ufficio la delega all'incasso delle pensioni, possono depositare le somme ed i libretti bancari di cui dispongono presso l'ufficio ed autorizzarne la gestione all'amministrazione. 5. Per gli incassi ed i pagamenti delle somme di cui ai commi 2 e 4 è tenuto apposito registro di entrate e uscite. L'incasso o rimborso di dette somme è regolarmente registrato su apposita scheda intestata all'ospite titolare del deposito. 6. Gli interessi bancari maturati sui depositi di cui ai commi precedenti vanno ad incrementare i depositi stessi essendone vietata una diversa utilizzazione. 7. Presso l'ufficio Amministrativo della Casa possono essere depositati valori ed oggetti preziosi. L'Amministrazione rilascia ricevuta di quanto depositato e da quel momento diviene responsabile di quanto custodito. La casa non assume alcuna responsabilità per cose, denaro e valori tenuti dagli Ospiti in luoghi diversi dall'ufficio suddetto. 8 Al personale è vietato prendere in consegna cose, denaro e valori degli ospiti, anche temporaneamente. Art L'importo della retta è stabilita dalla Giunta Comunale in relazione al grado di autosufficienza certificato dall'organo competente dell'azienda Sanitaria.

6 Art Il pagamento della retta da diritto a usufruire: a) vitto b) alloggio c) assistenza all'igiene d) servizio infermieristico attivo nelle 24 ore e) servizio fisioterapico 6 giorni alla settimana f) aiuto all'alimentazione g) aiuto alla deambulazione h) servizio vigilanza i) trasporto per visite specialistiche l) animazione m) servizio lavanderia e guardaroba n)piccola manutenzione o)a pagamento servizio di pedicure, parrucchiere e barbiere. Art L'Ospite che si assenta per un periodo superiore a tre giorni, mantenendo la prenotazione del posto, ha diritto alla riduzione dell'importo della retta per la parte relativa al vitto nella misura fissata dal Comune. 2. L'assenza continuativa prolungata per non meno di tre mesi comporta la perdita del diritto al mantenimento del posto. 3. Le uscite degli ospiti bisognosi di accompagnamento, quando non sono organizzate dall'istituto, avvengono sotto l'esclusiva responsabilità delle persone (parenti o conoscenti) che si offrono quali accompagnatori. Art Le rette degli ospiti, con onere a carico dei Comuni o di altri Enti Pubblici, devono essere saldate entro 60 giorni dal ricevimento della relativa contabilità. Trascorso detto termine il Comune di residenza deve corrispondere, oltre all'importo delle rette maturate, anche gli interessi, nella misura richiesta per le anticipazioni di cassa praticate dal Tesoriere dell'istituzione. CAPO V Orari Art L'Ospite, pur godendo della più ampia libertà, deve rispettare gli orari dei pasti nonché avvertire per tempo il personale in caso di impedimento. Art La Casa è esente da responsabilità per danni a cose o persone causati o subiti dagli ospiti al di fuori della stessa. Art. 28

7 1. L'Ospite può ricevere visite dalle ore 9.00 alle ore e dalle ore alle ore 19.00, evitando di recare disturbo agli altri ospiti, soprattutto durante le ore di riposo. 2. Possono essere concessi ai familiari degli anziani ospiti presso la Casa di Riposo dei permessi di visita al di fuori del normale orario, previa presentazione di richiesta scritta e motivata che verrà valutata da parte della Direttrice. La Direttrice si riserva comunque la possibilità di una successiva valutazione nonché di una eventuale revoca dei permessi in qui rilasciati. 3. L'uscita dalla Casa è libera nell'arco diurno, salvi gli impedimenti connessi allo stato psicofisico dell'ospite. 4. L'accesso ai reparti è consentito su autorizzazione del Direttore. L'accesso è libero nei locali comuni. Durante l'alzata, la messa a letto e l'igiene personale, parenti e visitatori non possono sostare al piano. Art. 29 L'Ospite deve osservare il silenzio nei seguenti orari: a) nei locali comuni dalle ore alle ore 7.00; b) in stanza e nelle zone notturne dalle ore fino alle ore e dalle ore fino alle ore CAPO VI Assistenza medico infermieristica Art Le cure di medicina generica e la prescrizione dei farmaci sono assicurati agli ospiti dai medici di rispettiva scelta del Servizio Sanitario Nazionale, i quali possono usufruire dell'ambulatorio della casa, con l'osservanza delle modalità emanate al riguardo. 2. L'Ospite è libero di scegliere fra i medici di base convenzionati con l'ass per l'accesso in Casa di Riposo. Art E' vietata l'introduzione di medicinali nella Casa da parte degli ospiti o di terzi. 2 L'assistenza infermieristica e generica è assicurata dall'istituto. 3. L'eventuale ingresso di persone esterne alla struttura con funzioni di sostegno e compagnia dell'ospitedovrà essere richiesta dal familiare con lettera motivata. Detta richiesta sarà soggetta all'autorizzazione della Responsabile Infermieristica e non dovrà interferire con l'organizzazione interna della Casa. Le persone esterne, così autorizzate, non potranno prestare in alcun modo i servizi di accudienza e assistenza infermieristica e dovranno rivolgersi, in caso di necessità, al personale a ciò preposto della Casa di Riposo. 4. Il familiare sottoscrive un'accettazione di responsabilità e solleva la Casa da ogni responsabilità per qualsiasi incidente o danno alla persona che possa accadere in relazione alle suddette funzioni di sostegno e compagnia. Art Gli interventi specialistici sono effettuati con le modalità previste dal Servizio Sanitario Nazionale. 2. Quando sono prescritte visite e controlli medici presso ambulatori esterni, gli Ospiti che ne abbisognano sono accompagnati da personale dell'istituto.

8 Art Per l'esecuzione delle prescrizioni mediche l'istituto dispone di personale infermieristico abilitato che esegue gli interventi autorizzati dalla normativa vigente in materia. 2. Il reparto protetto beneficia dell'assistenza infermieristica senza soluzione di continuità. Art Per gli interventi di riabilitazione la Casa è dotata di apposita palestra. Il servizio è svolto da terapisti della riabilitazione. 2.In casi eccezionali può essere autorizzato, dietro richiesta scritta e motivata del familiare, l'accesso di persona esterna per la deambulazione assistita, nelle ore pomeridiane, dell'ospite. Tale richiesta sarà soggetta all'autorizzazione del Direttore previo parere tecnico del Fisioterapista. Il familiare ne sosterrà le spese e ne assumerà la totale responsabilità civile e penale.- CAPO VII - Personale Art Per assicurare il soddisfacimento delle esigenze materiali quotidiane degli ospiti, l'istituto utilizza personale di assistenza avente specifiche qualifiche e mansioni. 2. Il rapporto del personale con gli ospiti deve essere ispirato al pieno rispetto della loro dignità, in spirito di solidarietà umana ed usando cortesia nell'approccio. Va evitata ogni forma sia di familiarità che di distacco, suscettibili di generare situazioni di dipendenza o di disagio. 3. L'Ospite non può esigere dal personale alcuna prestazione se non espressamente prevista dal normale programma di lavoro e non può, per ottenere un trattamento di favore nei suoi riguardi, esercitare pressioni o elargire mance al quale peraltro è fatto espresso divieto di accettarle. 4. L'Ospite può rivolgersi alla Direzione o al Responsabile Infermieristico, per avanzare richieste straordinarie o segnalare inadempienze nel servizio o nella condotta personale. CAPO VIII Norme di interesse generale Art E' vietato asportare dalle sale da pranzo e dai locali comuni cibo e cose che costituiscono il corredo delle sale e dei locali stessi. Art. 37

9 1. I parenti dell'ospite deceduto, devono consentire alla Direzione la restituzione degli effetti personali di proprietà del defunto agli aventi diritto, previa presentazione della documentazione necessaria alla loro individuazione. 2. Se entro 6 mesi i parenti non si attivano il tutto diventerà proprietà della Casa. Art Nel rispetto della normativa vigente in materia, la casa può avvalersi della collaborazione delle associazioni di volontariato per l'animazione purchè siano rispettate adeguate garanzie di competenza e impegno. 2. A tal fine possono essere stipulate apposite convenzioni. CAPO IX Ospiti diurni Art La Casa può accogliere ospiti diurni. A tal fine è presentata al Direttore domanda corredata dei certificati richiesti. Detti ospiti usufruiscono dei seguenti servizi:? pasti;? servizo infermieristico e/o fisioterapico;? eventuale assistenza medica; 2. La retta giornaliera è fissata con deliberazione della Giunta Comunale. Gli ospiti diurni sono tenuti all'osservanza del regolamento. CAPO X Servizi generali Art La Casa mette a disposizione gratuita i locali per i servizi di pedicure, di parrucchiere e barbiere. Il costo di detti servizi è a totale carico degli ospiti che ne fruiscono.

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