Regolamento Comunità Alloggio per Anziani
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1 TITOLO I ISTITUZIONE PUBBLICA DI ASSISTENZA E BENEFICENZA Casa della Fanciulla - Casa di Riposo Largo Collegio n. 12 Chiusa Sclafani (PA) Regolamento Comunità Alloggio per Anziani Adottato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera n. 38 del 4/05/2002 Modificato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 5/04/2008
2 DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 L Istituto Pubblico di Assistenza e Beneficenza Casa della Fanciulla Casa di Riposo per Anziani di Chiusa Sclafani (PA), iscritto con D.D.G. n. 564 del 28/02/2003 al n dell Albo regionale degli enti assistenziali pubblici e privati, previsto dall art. 26 della legge regionale 09/05/1986 n. 22, per lo svolgimento dell attività assistenziale a favore di anziani per la tipologia Comunità Alloggio e per una ricettività di n. 10 unità, offre ospitalità a persone anziane ed adulte autosufficienti e non autosufficienti nella misura del 20% della ricettività autorizzata di entrambi i sessi. (1) L Istituto Pubblico di Assistenza e Beneficenza "Casa della Fanciulla Casa di Riposo per Anziani di Chiusa Sclafani (PA), autorizzato con Decreto dell Assessore Regionale per gli Enti Locali al funzionamento come Comunità Alloggio per Anziani per un numero di 10 unità, offre ospitalità a persone anziane ed adulte autosufficienti di entrambi i sessi Art. 2 Per essere accolti presso l Ente è necessario presentare apposita richiesta scritta all'amministrazione. La richiesta di ammissione al ricovero deve essere presentata utilizzando il modulo predisposto dall'amministrazione, Allegato A al presente regolamento. Art. 3 La domanda di ammissione verrà esaminata dal Consiglio di Amministrazione, assistito dal Segretario e dal Personale incaricato della direzione dell'istituto, al fine di esprimere parere relativamente al ricovero. Di regola l ammissione sarà esaminata secondo l ordine cronologico delle domande presentate. Prima dell esame della domanda l aspirante ospite dovrà far pervenire la seguente documentazione: 1. Certificato di nascita; 2. Certificato di residenza 3. Stato di famiglia; 4. Certificato e relazione attestante le condizioni psico-fisiche del richiedente redatto dal medico curante. In casi particolari il Consiglio di Amministrazione potrà richiedere un preventivo colloquio informativo con il medico curante e l Assistente Sociale, presso l Ente o anche al domicilio dell interessato. Per eventuali ricoveri urgenti, è consentita provvisoriamente l'ammissione senza il preventivo parere, sempre che si tratti di persone in possesso dei minimi requisiti necessari per il ricovero. Qualora il ricovero d'urgenza sia disposto da una autorità pubblica, l'amministrazione ha facoltà di verificare successivamente se sussistano o meno le condizioni per il mantenimento del ricovero stesso, proponendo all'autorità che lo ha ordinato il trasferimento in altra struttura più idonea. Di norma, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda di ammissione l'amministrazione comunica all'interessato se vi sia o meno la possibilità di accoglimento. Art. 4
3 Avvenuto il formale accoglimento della richiesta, l aspirante ospite dovrà, prima dell ammissione: sottoscrivere la convenzione con cui verranno assunti, reciprocamente, gli impegni concernenti il ricovero, in base alle disposizioni di cui al presente regolamento; - concordare la data di assegnazione dell'alloggio, ai fini anche della decorrenza del corrispettivo da versare (retta); - concordare l'orario e la giornata di accesso al ricovero, per il trasporto interno degli eventuali effetti personali; - indicare nella scheda personale i propri dati anagrafici e le generalità ed i recapiti dei familiari e/o dei conoscenti ai quali l'amministrazione potrà rivolgersi per eventuali necessità. Art. 5 In ragione delle mutate condizioni fisiche, previa informazione all'interessato ed ai familiari, l'amministrazione potrà provvedere al trasferimento degli ospiti in alloggio diverso da quello inizialmente assegnato. Tale trasferimento potrà avere luogo anche in presenza di specifiche esigenze organizzative della Comunità Alloggio per Anziani. Art. 6 La pulizia personale e l'ordine del posto assegnato a ciascun ospite, nei locali della refezione e del dormitorio, sono di norma compito dell'ospite medesimo. L'istituto interviene, comunque, qualora le condizioni di salute od eventuali minorazioni fisiche e/o psichiche non consentano all'ospite dì provvedervi da solo. TITOLO II ALLOGGIO Art. 7 L'ospite non può, di norma, arredare in tutto o in parte l'alloggio che gli viene assegnato con mobili di sua proprietà. Gli arredi, i mobili, gli apparecchi e le attrezzature necessarie per le esigenze ordinarie sono forniti dall'amministrazione. Art. 8 Al momento dell'assegnazione dell'alloggio, l'ospite si impegna ad osservare le regole d'igiene dell'ambiente e, in particolare, la pulizia ed il decoro dell'alloggio stesso, mantenendolo in buono stato, unitamente agli impianti ed alle apparecchiature che vi si trovano, segnalando ai responsabili l'eventuale mancato o cattivo funzionamento dei medesimi, delle apparecchiature idrauliche ed elettriche, che non potranno in alcun caso essere manomesse da personale esterno non autorizzato dall'amministrazione. L'ospite è inoltre tenuto a consentire al personale dell'ente ed alle persone incaricate di accedere nell'alloggio per provvedere alle pulizie, ai controlli, alle manutenzioni ed alle riparazioni necessarie. Art. 9 L'ospite è tenuto al risarcimento degli eventuali danni arrecati ad impianti, attrezzature, mobili ed arredi dell'alloggio, causati da propria incuria o
4 trascuratezza. Art. 10 È fatto divieto assoluto di ospitare nel proprio alloggio persone estranee alla Comunità Alloggio, qualunque sia il legame di parentela o amicizia con l'ospite. Eventuali eccezioni potranno eventualmente essere autorizzate dalla Direzione, se debitamente motivate. Art. 11 L'Amministrazione potrà disporre dell'alloggio di pieno diritto nei seguenti casi: a) quando l'ospite (o chi per esso) ha regolarmente disdetto l'alloggio; b) dopo due giorni dal suo decesso; c) quando l'ospite ha lasciato l'alloggio da più di dieci giorni senza averne dato comunicazione e senza aver giustificato l'assenza. d) In caso di accertato mancato pagamento delle rette mensili. TITOLO III VITTO Art. 12 Il vitto predisposto per gli ospiti è a carattere familiare. Il menù giornaliero è predisposto sulla scorta delle tabelle dietetiche dell'istituto, rese note a tutti mediante esposizione in bacheca. Tali tabelle sono redatte e periodicamente aggiornate dal medico responsabile. Art. 13 Ogni ospite dovrà attenersi alla dieta disposta dell istituto. Ogni concessione di speciali diete alimentari, eventualmente autorizzate dal medico responsabile, dovranno comunque essere disposte dall Amministrazione, che darà indicazioni al personale all uopo incaricato per la relativa preparazione degli alimenti. Eventuali diete particolari devono essere giustificate dal medico curante o dal medico responsabile dell'istituto, per i soggetti aventi specifiche esigenze alimentari. Art. 14 Gli orari in cui sono somministrati i pasti sono stabiliti dalla Direzione e tutti gli ospiti sono tenuti a rispettarli con puntualità. La prima colazione, il pranzo e la cena sono serviti nelle sale apposite, nel rispetto degli orari di seguito descritti: Colazione dalle ore alle ore Pranzo dalle ore alle ore Cena dalle ore alle ore In casi particolari, debitamente motivati, la Direzione può disporre il servizio in alloggio, mantenendo la facoltà di introdurre criteri organizzativi diversi in relazione alle esigenze degli ospiti ed ai costi di gestione. TITOLO IV CORRISPETTIVI
5 Art. 15 Il corrispettivo iniziale (retta) è determinato annualmente dall'amministrazione con apposita deliberazione di cui ne viene data notizia agli ospiti ed ai familiari mediante avviso affisso in bacheca. Art. 16 Gli ospiti solventi in proprio sono tenuti a versare il corrispettivo mensile anticipatamente, entro il giorno 10 del mese, saldando le eventuali spese extra addebitate (farmaci, effetti personali ecc.). Art. 17 Il pagamento del corrispettivo dà diritto a godere del vitto, dell'alloggio, del riscaldamento e di tutti i servizi generali e collettivi predisposti dalla Comunità. Art. 18 In caso di rinunzia all'alloggio, l'ospite, o chi per esso, è tenuto al pagamento del corrispettivo e delle eventuali spese extra sino alla riconsegna dell'alloggio stesso, salvo quanto previsto dall'art. 13 del presente regolamento. Lo sgombero dell'alloggio sarà concordato preventivamente con la Direzione ed avverrà, comunque, in presenza di persona designata dalla Direzione medesima. Art. 19 Se l'ospite non è in grado di poter assumere, in tutto o in parte, l'onere del corrispettivo, è richiesto l'intervento dei congiunti o familiari obbligati agli alimenti, al sensi dell'art. 433 del Codice Civile. Mancando questa possibilità e ricorrendo i presupposti di legge, l'onere della retta è posto a carico del Comune in cui l'ospite ha il domicilio di soccorso. Con i Comuni, l Ente potrà stipulare apposite convenzioni secondo i termini previsti dalle LL.RR. n. 87/81, n. 22/86 e successive modifiche ed integrazioni. TITOLO V ORARI DELLE ATTIVITA Art. 20 L'ospite gode della massima libertà, tenuto conto che la Comunità Alloggio è una struttura residenziale aperta. Tale libertà sarà consentita nel rispetto dei precetti della legge morale e delle norme civili di convivenza. Pertanto l ospite ordinariamente potrà entrare ed uscire liberamente dalla comunità, previa comunicazione all amministrazione, di norma dalle ore alle ore e dalle ore alle 18.00, senza però arrecare disturbo ad altri ospiti nelle ore di riposo e rispettando gli orari dei pasti. Art. 21 Nelle ore di uscita, gli ospiti devono sempre e ovunque mantenere un corretto contegno. Nel caso in cui il rispettivo stato di salute non consente agli ospiti di uscire dalla comunità da soli, al fine di garantire opportunità di svago e di distrazione agli ospiti, saranno organizzate gite, escursioni e passeggiate da
6 svolgersi con il supporto del personale della comunità. Nel contesto delle iniziative per il tempo libero e l'animazione, l'istituto potrà promuovere ed organizzare per gli ospiti attività ricreative e culturali, mediante gite, concerti, spettacoli e feste, alle quali è possibile partecipare senza alcun obbligo di corrispettivo. Art. 22 L'ospite è tenuto ad osservare il silenzio negli orari seguenti: a) nei locali e negli ambienti comuni: dalle ore alle ore 07.00; b) negli alloggi: dalle ore 13,30 alle ore 15,30 e dalle ore alle ore Art. 23 I familiari, i congiunti e gli amici che intendano far visita agli ospiti, ove non siano personalmente conosciuti dalla Direzione, o dal personale di servizio, sono chiamati a dimostrare la loro identità. Art. 24 L'orario delle visite viene disposto dall Amministrazione nel rispetto del diritto alla riservatezza e serenità degli ospiti, nonché dell igiene dei locali. Per tale ragione è fatto divieto ai congiunti ed amici degli ospiti di frequentare i locali destinati ad alloggi, scaldavivande e servizi. Gli ospiti potranno incontrare i propri congiunti ed amici presso i locali all uopo destinati, esclusivamente negli orari disposti dall Amministrazione, che di seguito vengono descritti: Giorni Feriali dalle ore alle ore e dalle ore alle ore 18.00; Giorni Festivi dalle ore alle ore e dalle ore alle ore 18.00; Se l'ospite per ragioni di salute è costretto a restare nel proprio alloggio è consentita la visita a letto, salvo contraria prescrizione medica, dopo specifica autorizzazione dell amministrazione. Inoltre per particolari condizioni di salute degli ospiti, e per periodi limitati, è consentito il pernottamento a fianco dell interessato/a, previo assenso dell Amministrazione, ai familiari o conoscenti che ne facciano espressa richiesta. Art. 25 Soltanto previa autorizzazione della Direzione i visitatori possono consegnare agli ospiti dolciumi, generi di vitto, effetti personali ed oggetti vari. TITOLO VI ASSISTENZA SANITARIA E FARMACEUTICA Art. 26 In base alla vigente legislazione il Servizio Sanitario pubblico prevede per i soggetti accolti nelle Comunità Alloggio gli stessi diritti all'assistenza medica, specialistica, farmaceutica ed ospedaliera delle persone che vivono in famiglia o in residenza propria. L'istituto pertanto non è tenuto ad avere una propria
7 autonoma organizzazione sanitaria, potendosi avvalere dei servizi sanitari di base e territoriali. Art. 27 L'ospite ha diritto alla libera scelta del proprio medico curante e del luogo di cura, provvedendo in proprio all approvvigionamento dei medicinali prescritti, ovvero avvalersi del servizio interno, solamente se in possesso di ricetta compilata dal medico curante, provvedendo anche in questo caso in proprio all approvvigionamento dei medicinali prescritti. Art. 28 Compatibilmente con le proprie disponibilità, l'istituto può mettere a disposizione dei medici convenzionati l'ambulatorio per le visite e per le prestazioni sanitarie ai ricoverati. Art. 29 Per gli ospiti temporaneamente ricoverati in presidi ospedalieri o case di cura è necessaria l'assistenza dei familiari e/o di persone da questi incaricate. Nessun impegno diretto è richiesto al personale laico e religioso della Comunità Alloggio per Anziani. TITOLO VII ASSISTENZA INFERMIERISTICA E RIABILITAZIONE Art. 30 L'assistenza infermieristica è affidata a personale dell Ente a ciò abilitato, tenuto ad esplicare le proprie mansioni in conformità alle disposizioni legislative vigenti ed alle direttive del medico curante. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per assistenza infermieristica praticata agli ospiti da persone non autorizzate. TITOLO VIII SERVIZI VARI Art. 31 L'Istituto garantisce agli ospiti il servizio di lavanderia, stireria e guardaroba. Al momento dell'ingresso in Istituto, l'ospite è tenuto a portare con sé in dotazione il corredo essenziale di biancheria ed effetti personali. La biancheria e gli effetti personali sono contrassegnati con il numero fornito dalla Direzione che, pur assicurando la massima serietà nel servizio, declina ogni responsabilità per i capi di biancheria che dovessero andare smarriti a causa della mancanza del predetto contrassegno ovvero sciupati perché eccessivamente logori. Art. 32 Il servizio telefonico è garantito con apparecchio pubblico installato presso la struttura. Negli alloggi è consentito l'uso di apparecchi radio-televisivi e telefonici che
8 possono essere collegati con l'antenna centralizzata. L'utilizzo di tali apparecchi è ammesso comunque fuori dagli orari di silenzio e senza arrecare disturbo agli altri ospiti ed alla comunità in genere. Art. 33 L'uso degli impianti tecnici e tecnologici in dotazione all Ente, richiede particolare attenzione e il rispetto delle vigenti norme di sicurezza. È vietato l'uso dei medesimi agli ospiti che non sono in grado di eseguire correttamente le operazioni di comando necessarie. L Ente declina ogni responsabilità per danni che possano derivare dall uso improprio di impianti tecnici e tecnologici. Art. 34 L'Amministrazione stipula apposita polizza assicurativa con idonea compagnia per la copertura dei rischi derivanti da infortunio, ai quali eventualmente i ricoverati possono andare incontro durante la permanenza nella comunità alloggio. TITOLO IX OSPITI NON AUTOSUFFICIENTI Art. 35 In base alla legislazione regionale vigente in materia, nella Comunità Alloggio non possono trovare accoglienza soggetti non autosufficienti. I soggetti che nel corso della degenza dovessero diventare non autosufficienti saranno sistemati in alloggi del "reparto protetto" appositamente. istituito, strutturato ed organizzato in modo da assicurare agli utenti ivi ricoverati condizioni ottimali di assistenza, favorendone l'integrazione con gli ospiti autosufficienti. Art. 36 Ai sensi dell'art. 17 della L.R. 87/81 e successive modifiche e integrazioni, per i soggetti divenuti non autosufficienti sono dovute all'ente rette di ricovero maggiorate, in base all'invalidità accertata dalla competente autorità sanitaria. TITOLO X DISPOSIZIONI FINALI Art. 37 Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento interno, si rinvia alle norme legislative vigenti, con particolare riferimento alle disposizioni normative che riguardano l'assistenza ed il mantenimento degli anziani. Art. 38 Il presente regolamento, che l'amministrazione avrà cura di aggiornare periodicamente qualora intervengano modificazioni ed integrazioni nelle leggi di riferimento, è immediatamente esecutivo.
9 (1) Art. modificato con atto deliberativo n. 19 del 05/04/2008. L Istituto Pubblico di Assistenza e Beneficenza "Casa della Fanciulla Casa di Riposo per Anziani di Chiusa Sclafani (PA), autorizzato con Decreto dell Assessore Regionale per gli Enti Locali al funzionamento come Comunità Alloggio per Anziani per un numero di 10 unità, offre ospitalità a persone anziane ed adulte autosufficienti di entrambi i sessi L Istituto Pubblico di Assistenza e Beneficenza "Casa della Fanciulla Casa di Riposo per Anziani di Chiusa Sclafani (PA), autorizzato con Decreto dell Assessore Regionale per gli Enti Locali al funzionamento come Comunità Alloggio per Anziani per un numero di 10 unità, offre ospitalità a persone anziane ed adulte autosufficienti di entrambi i sessi Allegato A SCHEMA RICHIESTA DI AMMISSIONE All'Amministrazione dell Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Casa della Fanciulla Casa di Riposo per Anziani CHIUSA SCLAFANI (PA) Il/la sottoscritto/a nato/a il, C.F., residente a in via/piazza n C.A.P stato civile, CHIEDE di essere accolto/a nella Comunità Alloggio per Anziani, istituita presso Codesto Ente. Il sottoscritto si dichiara sin da ora disponibile a presentare la documentazione che sarà richiesta dall Ente. Con osservanza. Chiusa Sclafani, lì (Firma)
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