Manuale delle Procedure Operative

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1 Rif. MP Pag. 52 di 88 ALLEGATO CODICE DEONTOLOGICO MEDIANET SPA CODICE DEONTOLOGICO MEDIANET S.P.A. MEDIANET S.p.A. è una Società di Mediazione Creditizia, iscritta all Albo dei mediatori creditizi presso l Organismo degli Agenti e Mediatori (OAM) al n. M80 di cui all art. 128 undecies del D. Lgs. 141/2010 e succ.mod. MEDIANET S.p.A. (di seguito, breviter, MEDIANET o Società ) sta sviluppando su tutto il territorio nazionale una Rete di Collaboratori di Mediazione Creditizia MEDIANET (di seguito, breviter, anche solo Rete) caratterizzata dall uniformità dell immagine sul mercato dell attività di mediazione creditizia nel più rigoroso rispetto della Legge 141/2010 e successivi emendamenti. Ogni collaboratore, titolare di un contratto di agenzia, è abilitato all utilizzo dei prodotti finanziari derivanti dalle Convenzioni stipulate da MEDIANET con diversi Istituti finanziari, creditizi e assicurativi. In virtù di detta appartenenza alla Rete MEDIANET, ogni collaboratore, oltre a dover rispettare tutte le norme previste dalla legislazione vigente in materia di mediazione creditizia, è tenuto all osservanza di principi generali e norme di comportamento di cui il presente codice costituisce pratica sintesi. Infatti, il codice deontologico MEDIANET è finalizzato a costituire per il collaboratore MEDIANET un vademecum professionale. Parte I: Principi Generali Art.1 - Destinatari Il Codice è destinato ai collaboratori che hanno sottoscritto un contratto di agenzia e/o accordi commerciali con MEDIANET, Società di mediazione creditizia che opera sul mercato attraverso la propria Rete ai sensi della Legge 141/2010 e successivi emendamenti. Art. 2 Definizione ed attività Il collaboratore, ai sensi del combinato disposto art. 16 Legge 7 marzo 1996 n. 108 e succ. Regolamento D.P.R. 28 luglio 2000, è un libero professionista vincolato dal contratto di agenzia ai sensi dell art 1742 cc. che, in piena libertà, autonomia e indipendenza, mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, Banche o Intermediari finanziari determinati con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. E collaboratore, pertanto, la persona fisica che professionalmente svolge la suddetta attività. Al collaboratore è concesso raccogliere le richieste di finanziamento sottoscritte dai clienti, svolgere una prima istruttoria per conto dell intermediario erogante ed inoltrare tali richieste al Customer Service Centrale della sede MEDIANET. L attività di consulenza, finalizzata alla messa in relazione dei suddetti soggetti al fine della concessione del finanziamento, sotto qualsiasi forma, integra l attività di mediazione creditizia. La Banca d Italia, con provvedimento dell agosto 2002, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 211 del 9 settembre 2002 (e successive integrazioni) entrando in merito alla disciplina del rapporto tra intermediari e mediatori ha previsto che anche l attività di mediazione possa essere svolta nel rispetto della specifica disciplina che la regola sulla base di apposite convenzioni con le Banche a condizione che il contenuto delle medesime sia tale da non compromettere il requisito di neutralità e di indipendenza del mediatore. Ai sensi dell'art. 16, comma 5, della Legge n. 108/1996, l'esercizio dell'attività di mediazione creditizia è compatibile con lo svolgimento di altre attività professionali, secondo il regime proprio di ciascuna che determinerà l eventuale incompatibilità, con le eccezioni ed entro i limiti imposti dal D. Lgs. 141/2010 e succ. mod. Il collaboratore, che propone al cliente prodotti assicurativi sia anche accessori alle richieste di finanziamento, deve essere iscritto al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (di seguito, breviter, R.U.I.) Sezione E, presso l ISVAP, salvo che la legge disponga diversamente. Art. 3- Requisiti e incompatibilità. MEDIANET è tenuta a trasmettere all Organismo di cui all art. 128 undecies del D. Lgs. 141/2010 e succ.mod. i dati relativi ai propri collaboratori. Per svolgere l attività di collaboratore di un mediatore creditizio bisogna essere in possesso dei seguenti requisiti: 1) requisiti di onorabilità e professionalità indicati nell art. 128 quinquies lettera c), ad esclusione del superamento dell apposito esame, e nell art. 128 septies lettera d) ed e), ad esclusione del superamento dell apposito esame; 2) aver superato la prova valutativa i cui contenuti sono stabiliti all Organismo di cui all art. 128 undecies del D. Lgs. 141/2010 e succ.mod. 3) essere una persona fisica. Pag. 52 di 88

2 Rif. MP Pag. 53 di 88 Secondo quanto chiarito dalla Banca d Italia nel documento intitolato La nuova disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi in relazione al Convegno FIMEC del 5 novembre 2010, il collaboratore non può svolgere contemporaneamente la sua attività a favore di soggetti iscritti. Inoltre, colui che nell esercizio dell attività bancaria ed anche di mediazione creditizia, indirizza una persona, al fine di realizzare operazioni bancarie e/o finanziarie, ad un soggetto non abilitato all esercizio dell attività bancaria e/o finanziaria è punito salvo che il fatto con costituisca reato più grave. I collaboratori, nella pubblicità a mezzo stampa che eventualmente dovessero effettuare per conto e su espressa indicazione della MEDIANET sono tenuti a menzionare gli estremi dell iscrizione della Società nell Elenco OAM il quale può essere consultato all indirizzo sezione Elenchi. Art.4 - Divieti Al collaboratore è vietato concludere contratti nonché effettuare, per conto di Banche e/o Intermediari finanziari, l erogazione di finanziamenti ed ogni forma di pagamento e/o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito ad eccezione della mera consegna di assegni non trasferibili integralmente compilati dall intermediario o dal cliente. Tale divieto è indicato nell avviso denominato Principali norme di trasparenza infra Parte II Sezione I. Art.5 Diligenza, buona fede e correttezza professionale Il Collaboratore nell esercizio della propria attività deve comportarsi con diligenza, correttezza e buona fede ed ispirarsi ai principi di trasparenza, semplicità e chiarezza al fine del soddisfacimento delle parti. Art.6 Aggiornamento professionale Il collaboratore ha il dovere di conoscere il sistema bancario e creditizio e tutte le leggi, Regolamenti e Provvedimenti relativi allo svolgimento della professione. E tenuto all aggiornamento professionale attraverso i corsi di formazione organizzati da MEDIANET ed a mantenere alto il livello della propria preparazione mediante il costante aggiornamento sia al fine di garantire il decoro professionale sia per assicurare una prestazione qualificata. Parte II: Rapporti con la Clientela, Banche ed Intermediari Finanziari. Sezione I Trasparenza Art. 7 - Adempimenti Il collaboratore, nello svolgimento della propria attività, deve conformarsi alle disposizioni ed istruzioni in materia di trasparenza così come previsto dal Provvedimento UIC del 29/04/2005 Parte IV- e così come richiamato dal Provvedimento della Banca d Italia in data 29/07/2009 Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. La disciplina in materia di trasparenza persegue l obiettivo, nel rispetto dell autonomia negoziale, di rendere noti ai clienti gli elementi essenziali del rapporto attraverso forme obbligatorie di pubblicità ed di informativa precontrattuale, i requisiti necessari di forma e contenuto, la definizione di forme di comportamento da tenere nell attività svolta fuori sede. Art. 8 Documenti obbligatori Il collaboratore è tenuto a fornire al cliente strumenti di pubblicità e dei servizi offerti nonché l informativa precontrattuale. I principali sono: 1) L Avviso, denominato principali norme sulla trasparenza che deve contenere indicazione dei diritti e degli strumenti di tutela del cliente. Negli avvisi è indicato chiaramente che è ad esso vietato concludere contratti di finanziamento nonché effettuare erogazione di finanziamenti inclusi anticipi ed ogni altra forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito ad eccezione della mera consegna di assegni non trasferibili integralmente compilati dalle Banche e dagli Intermediati finanziari o dal cliente. 2) Il Foglio Informativo il quale deve contenere le informazioni sul mediatore MEDIANET, una dettagliata informativa sulle caratteristiche ed i rischi tipici del servizio offerto, le condizioni economiche della mediazione (comprese spese istruttorie e postali) e le principali clausole contrattuali che regolano la mediazione (diritti, obblighi e recesso). Copia del foglio informativo deve essere trasmessa alla sede legale di MEDIANET che lo conserverà per cinque anni. 3) Il Contratto di mediazione. Il cliente che ne fa richiesta ha diritto di ottenere una copia completa del testo del contratto; tale diritto non può essere sottoposto a termine e /o condizione. I contratti devono indicare la provvigione ed ogni altro onere, spesa, commissione, comunque denominati, posti a carico del cliente nonché gli elementi per la determinazione di dette voci; la consegna è attestata mediante apposita sottoscrizione del cliente sulla copia del contratto conservata dal mediatore; 4) Il Documento di sintesi. Tale documento rappresenta il frontespizio del contratto di mediazione e riproduce lo schema del foglio informativo in quanto deve riportare le condizioni economiche e le principali clausole Pag. 53 di 88

3 Rif. MP Pag. 54 di 88 contrattuali praticate al cliente (non è obbligatorio unicamente e nel caso in cui dette clausole siano individuate con chiarezza nel testo del contratto stesso) Art. 9 - Offerta fuori sede Il collaboratore che procede all offerta fuori sede (ovvero in un luogo diverso dal domicilio o dalla sede o da altro locale del collaboratore aperto al pubblico) per conto delle Banche e/o Intermediari committenti deve osservare gli stessi obblighi di trasparenza previsti per questi ultimi. La Banca d Italia il 29 luglio 2009 è tornata sulla trasparenza dettando nuove disposizioni (con decorrenza 1 gennaio 2010) per Banche e Finanziarie, parzialmente integrate e sostituite dal successivo provvedimenti del 9 febbraio 2011, alle quali la società di mediazione è tenuta nel caso in cui svolga l offerta fuori dalla propria sede. In tal caso il foglio informativo dovrà riportare oltre che le informazioni sull Intermediario anche i dati e la qualifica del soggetto che entra in rapporto con il cliente. Il collaboratore sarà quindi tenuto, prima che il contratto sia concluso a fornire al cliente una serie di documenti, acquisendo attestazione dell avvenuta consegna degli atti. Il collaboratore dovrà, quindi, consegnare: 1) Documento denominato Principale diritti del cliente (che ha sostituito l Avviso dell Intermediario sulle principali norme di trasparenza); 2) Appositi documenti denominati Guide concernenti: a. contratti conto corrente; b. mutui ipotecari; c. l accesso a meccanismi di soluzione stragiudiziali (Arbitro Bancario Finanziario). 3) Fogli Informativi che devono contenere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le informazioni sull intermediario, le condizioni e principali caratteristiche dell operazione e servizio offerto, l elenco condizioni economiche, le clausole contrattuali riguardanti il diritto recesso e i mezzi di tutela stragiudiziale per il cliente, l indicazione che il cliente potrà consultare lo specifico Tasso Effettivo Globale Medio (di seguito, breviter, TEGM) previsto dall art. 2 Legge 108/1996 cd. Legge antiusura. 4) se il finanziamento richiesto riguarda un mutuo garantito da ipoteca per l acquisto dell abitazione principale, anche il Foglio comparativo contenente l indicazione delle diverse tipologie di mutui offerte; 5) Documento contenete TEGM, rilevazione Tassi usura (solo per i finanziamenti); 6) Copia non personalizzata cd. in bianco del contratto idoneo per la stipula, qualora il cliente ne faccia richiesta, comprensivo del Documento di sintesi che riporta in maniera personalizzata, secondo quanto previsto dal contratto, le condizioni economiche pubblicizzate nel foglio informativo relativo allo specifico tipo di operazione o servizio. La consegna della copia è attestata mediante firma del cliente ulteriore rispetto alla firma del contratto apposta sull esemplare conservato presso la banca o finanziaria (Provvedimento della Banca d Italia del 9 febbraio 2011); Resta inteso che il collaboratore dovrà sempre consegnare al cliente i documenti descritti all articolo che precede. L Intermediario committente dovrà verificare che il soggetto incaricato all offerta rispetti gli obblighi di trasparenza accertando anche la conformità degli atti alle disposizioni vigenti nonché l idoneità a conseguire le finalità della disciplina in materia di trasparenza. Art. 10 Credito ai consumatori. Conformemente a quanto stabilito dal D. Lgs. 141/2010 e successive modifiche, nonché precisato dal Provvedimento della Banca d Italia del 9 febbraio 2011, in caso di credito ai consumatori il collaboratore dovrà fornire al cliente, prima della conclusione del contratto, oltre ai documenti indicati al precedente articolo 8 anche: 1) il documento denominato Informazioni europee di base sul credito ai consumatori redatto in conformità del modello 4C allegato a suddetto Provvedimento che deve contenere le condizioni offerte alla generalità della clientela oppure, se le stesse sono personalizzabili, quelle offerte allo specifico consumatore dietro manifestazione delle sue preferenze tra le quali il tipo di contratto di finanziamento richiesto, i dati del finanziatore e del mediatore che entra in rapporti con il consumatore, l importo del credito, il tasso di interesse, il TAEG e tutti gli altri requisiti elencati dal suddetto Provvedimento (si veda nel dettaglio Provvedimento della Banca d Italia del 9 febbraio 2011 e in particolare paragrafo ); 2) su richiesta del cliente, copia completa del contratto idonea per la stipula. Nei casi in cui il mediatore può richiedere al consumatore il pagamento di un compenso per i suoi servizi, ai sensi dell articolo 125-novies, comma 2, del T.U.B. il compenso è comunicato al consumatore e costituisce oggetto di accordo su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, prima della conclusione del contratto di credito. Il mediatore creditizio comunica al finanziatore, secondo le modalità tra loro concordate, l ammontare del compenso che il consumatore è tenuto a versargli, comunque in tempo utile affinché il finanziatore possa includerlo nel calcolo del TAEG secondo quanto previsto dal paragrafo del Provvedimento della Banca d Italia del 9 febbraio Pag. 54 di 88

4 Rif. MP Pag. 55 di 88 N.B. IL PROVV. DELLA BANCA D ITALIA SOPRA RICHIAMATO PREVEDE CHE Prima della stipula il finanziatore deve dare completa assistenza al consumatore fornendogli tutte le informazioni necessarie, sia per valutare il tipo di finanziamento piu' adatto alle proprie esigenze, sia per avere informazioni sulla documentazione fornita e sulle caratteristiche del prodotto. L'accesso a questa consulenza deve essere facilitato mettendo a disposizione uffici, numeri di telefono, colloqui individuali, etc. Prima della conclusione del contratto il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore, facendo riferimento alle informazioni fornite dal consumatore stesso e/o recepite da banche dati apposite. Se la domanda di credito è stata rifiutata dopo che è stata consultata una banca dati, il finanziatore informa il consumatore immediatamente e gratuitamente del rifiuto della domanda e degli estremi della banca dati consultata nonché sugli effetti che le informazioni negative registrate a suo nome in una banca dati possono avere sulla sua capacità di accedere al credito. Art Controlli e sanzioni La verifica del rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali spetta, ai sensi dell art. 128 del T.U.B., all OAM, che potrà sia presso i mediatori sia presso i collaboratori: 1. acquisire informazioni, atti e documenti 2. eseguire ispezioni L OAM potrà, inoltre, nell esercizio del Suo potere ispettivo e di vigilanza, chiedere la collaborazione del Corpo della Guardia di Finanza. In caso di inosservanza degli obblighi di pubblicità sono previste sanzioni amministrative pecuniarie. In caso di ripetute violazioni, invece, potrà essere disposta la sospensione dell attività (anche per sedi secondarie) per un periodo non maggiore di giorni 30. Sezione II - Corrispettivi Art. 12 Determinazione compensi Il collaboratore deve rispettare le norme in materia di compensi che sono poste a garanzia del decoro professionale e della qualità delle prestazioni eseguite. In generale il collaboratore che, avendo ottenuto la necessaria autorizzazione dalla Società mandante, vorrà chiedere al cliente delle commissioni per l attività svolta nel suo interesse dovrà verificare in ogni caso che l Indicatore sintetico di costo (di seguito, breviter, ISC) o Tasso Annuo Effettivo Globale (di seguito, breviter, TAEG) e/o Tasso Effettivo Globale (di seguito, breviter, TEG) comprensivo di tale spesa sia contenuto nei limiti stabiliti dalla Legge ovvero nei limiti della soglia di usura così come determinata ai sensi dell art. 2 Legge 108/1996. Infatti, con decorrenza 1 Gennaio 2010, su disposizione della Banca d Italia (Provvedimento 29/7/2009), si deve ottemperare alle nuove disposizioni relative al calcolo del TEG che dovrà essere calcolato puntualmente per ciascuna operazione di finanziamento e comunicato (da parte degli Istituti di credito) con cadenza trimestrale alla Banca d'italia per contribuire alla determinazione del TEGM utile ai fini del cosiddetto tasso soglia ai fini della normativa antiusura. Il Provvedimento della Banca d Italia del 9 febbraio 2011 ha invece indicato nuove modalità per il calcolo del TAEG. Il collaboratore è, altresì, tenuto a portare a conoscenza del cliente, della società MEDIANET e dell intermediario, prima dello svolgimento dell attività, l ammontare dei compensi che il cliente dovrà versare a Medianet stesso nonché informare il cliente se detto compenso sia stato oggetto di accordo tra MEDIANET ed intermediario. Resta inteso che la Società di mediazione MEDIANET dovrà emettere regolare documentazione fiscale per il compenso pattuito. Il compenso di MEDIANET è parametro dell ISC o del TAEG ovvero costo complessivo dell operazione di finanziamento che è superiore rispetto al Tasso d Interesse richiesto e cioè il Tasso Annuo Nominale (di seguito, breviter, TAN). Le categorie di operazione per le quali deve essere indicato l ISC sono: a) i mutui; b) le anticipazioni bancarie (escluse quelle regolate in c/c) C) altri finanziamenti (es. prestiti personali e finalizzati). Il TAEG viene invece utilizzato per le operazioni di credito al consumo. Nel calcolo dell ISC e del TAEG vi sono, quindi, vari parametri di calcolo, ovvero: 1. Spese d istruttoria; 2. spese di revisione del finanziamento; 3. Spese di apertura e chiusura pratica di credito; 4. Spese di riscossione dei rimborsi e d incasso delle rate (se previste nel contratto); 5. Spese di assicurazione e garanzia; 6. Il costo dell attività di mediazione svolta da un terzo; 7. Ogni altra spesa contrattualmente prevista e connessa all operazione. Ai sensi dell art. 10 del Provvedimento UIC 29/4/2005 i mediatori sono tenuti a comunicare alle Banche e agli intermediari, il costo complessivo dell attività di mediazione, comprensivo sia del compenso della mediazione che di ogni Pag. 55 di 88

5 Rif. MP Pag. 56 di 88 altro onere gravante sul cliente, in modo da consentire agli stessi di procedere ad una corretta imputazione nella base del calcolo ISC o TAEG.. Banca d Italia è, quindi, intervenuta in materia dando istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull usura. In particolare, le Banche iscritte nell Albo previsto dall art. 13 T.U.B., i Confidi e gli Intermediari finanziari iscritti nell elenco previsto dall art.107 TUB e in quello generale ex art.106 TUB (inseriti nel campione di rilevazione), sono obbligati a segnalare alla Banca d Italia i tassi effettivi globali medi praticati dal sistema bancario e finanziario in relazione alle categorie omogenee di operazioni creditizie. Nel calcolo del TEG si dovrà, tra l altro, tener conto del costo dell attività di mediazione svolta da un terzo e sostenuto dal cliente, in via diretta o tramite l'intermediario; nell'ambito del rapporto con il mediatore, gli intermediari provvedono ad acquisire le necessarie informazioni riguardo ai compensi corrisposti dal cliente ; pertanto la società di mediazione è tenuta a comunicare ai suddetti soggetti l importo della commissione che intende richiedere al cliente. Si segnala che, al momento della redazione del presente Codice, per la determinazione della Soglia di Usura, i Tassi medi ovvero i Tassi effettivi Globali Medi rilevati trimestralmente dalla Banca d Italia, devono essere aumentati della metà così come previsto e stabilito dall art. 2 della Legge 108/1996. Pertanto, i collaboratori, qualora intendano richiedere ai loro clienti una commissione per l attività svolta nell interesse dei medesimi avendo ottenuto la necessaria autorizzazione dalla Società mandante, applicheranno detta commissione verificando in ogni caso che l ISC comprensivo di tale spesa sia contenuto nei limiti antiusura stabiliti dalla Legge. Il Ministero per l Economia e le Finanze con Decreto Ministeriale 21/06/2010 ha stabilito i tassi di interesse effettivi globali medi ai sensi della legge sull usura n. 108 del 1996, rilevati dalla Banca d Italia, in vigore per successivo trimestre. A tal fine, le segnalazioni che gli intermediari sono tenuti ad effettuare, dovranno tener conto delle Istruzioni per la rilevazione emanate dalla Banca d'italia, delle risposte ai quesiti pubblicate sul sito della Banca nonché dei chiarimenti forniti dal Ministero dell Economia e delle Finanze nella nota metodologica al Decreto del 24 dicembre A partire dalla suddetta rilevazione, gli intermediari dovranno segnalare i compensi complessivamente pagati alla società di Mediazione, comprensivi degli oneri direttamente posti a carico dei clienti e di quelli sostenuti dagli intermediari. La prima componente, posta a carico dei clienti e peraltro già inclusa nel calcolo del TEG, concorrerà alla valutazione della soglia di usura. La rilevazione del corrispettivo complessivamente incassato dalla società di mediazione sarà, quindi, elemento utile ad individuare un parametro quantitativo di riferimento per la valutazione del reato di mediazione usuraria. Art Indicazione del corrispettivo Il collaboratore deve indicare nel contratto di mediazione (c.d. Incarico di Mediazione) il compenso, la provvigione ed ogni altro onere, spesa, commissione, comunque denominati, posti a carico del cliente. Il contratto deve, altresì, indicare gli elementi per la determinazione delle suddette voci. Sono nulle e si considerano non apposte le clausole di rinvio agli usi per la determinazione del compenso di mediazione ed ogni altro prezzo e condizione che prevedono condizioni più sfavorevoli di quelle indicate e riportate nel foglio informativo. E obbligo della società di mediazione emettere regolare documento fiscale dei propri compensi. Sezione III - Antiriciclaggio Art Normativa MEDIANET è tenuta al rispetto degli obblighi antiriciclaggio di identificazione della clientela ex Decreto Ministeriale 03/02/2006 n. 143 (ovvero Regolamento del Ministro dell'economia e delle Finanze in materia di identificazione e di conservazione delle informazioni per gli operatori non finanziari previsto dall articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56 recante Attuazione della Direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite) nonché alla registrazione delle operazioni e di segnalazione delle sospette ex Provvedimento UIC 04/02/2006 (Istruzioni applicative in materia di obblighi di identificazione, registrazione e conservazione delle informazioni nonché di segnalazione delle operazioni sospette per finalità di prevenzione e contrasto del riciclaggio sul piano finanziario a carico degli operatori non finanziarie) ed al rispetto di quanto previsto e stabilito nel D.Lgs 231/2007. Per adeguarsi a detta normativa Medianet ha previsto, ad integrazione dell incarico di mediazione, il Modulo di identificazione per l adeguata verifica della clientela. Art Adempimenti Ai sensi del D.M. 143/2006 e del Provvedimento della Banca d Italia del 24 agosto 2010 e s.m., ogni società di mediazione è tenuto a: Pag. 56 di 88

6 Rif. MP Pag. 57 di 88 a) identificare i clienti in relazione alle operazioni; b) istituire l archivio unico informatico; c) Segnalare le operazioni sospette all UIF (Unità di Informazione Finanziaria) a prescindere dal relativo importo. Il collaboratore deve, quindi, trasmettere al Customer Service centrale in tempo reale ogni documento/contratto del cliente per permettere alla Società di mediazione di registrare e conservare nell archivio unico i dati identificativi e le altre informazioni atte ad identificare il soggetto che richiede il finanziamento. In particolare devono essere acquisite e conservate nell archivio unico le informazioni relative: 1) ai dati identificativi cliente; 2) agli estremi dell intermediario con il quale il cliente viene messo in contatto; 3) alla data della concessione del finanziamento; 4) all ammontare e al tipo del finanziamento accordato. Inoltre, la società di mediazione attraverso il suo collaboratore è tenuto a fornire all intermediario, con il quale mette in contatto il potenziale cliente, le informazioni necessarie per l identificazione di quest ultimo e quelle relative alle operazioni. Ai sensi del D.Lgs 231/2007 il mediatore creditizio osserva gli obblighi di adeguata verifica della clientela in relazione ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale degli stessi ed, in particolare, nei seguenti casi: a. quando istaurino un rapporto continuativo; b. quando eseguono operazioni occasionali, disposte dai clienti che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore ad euro euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate in un unica operazione o con più operazioni collegate o frazionate; c. quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile d. quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell identificazione di un cliente. L Archivio Unico Informatico (A.U.I.) dovrà essere tenuto in conformità alle istruzioni dell Allegato A del provvedimento UIC (Provvedimento UIC - Allegato tecnico A). Le registrazioni, sia su archivio cartaceo che su archivio informatico, dovranno essere conservate per 10 (dieci) anni. La sanzione prevista per l omessa istituzione archivio unico è l arresto da 6 (sei) mesi a 1 (uno) anno e ammenda da euro 5.164,00 (cinquemilacentosessantaquattro/00) ad euro ,00 (venticinquemilaottocentoventidue/00), mentre per la Tardiva e omessa registrazione nell'archivio viene prevista una multa da euro 2.582,00 (duemilacinquecentoottantadue/00) ad euro ,00 (dodicimilanovecentoundici/00). Nella tenuta dell archivio la società di mediazione è tenuta agli obblighi di sicurezza previsti dal codice della privacy in materia di protezione dei dati. Sezione IV Privacy Art Adempimenti Il collaboratore in applicazione a quanto previsto e stabilito dal Codice in materia di protezione dei dati personali ex D.Lgs 196/2003 e successive modifiche e integrazioni è tenuto ad uniformarsi a quanto in esso disposto nonché alla normativa di settore e alle indicazione fornite dall autorità Garante per la protezione dei dati personali. In particolare, il collaboratore ha l obbligo di fornire al cliente l Informativa Generale dove vanno indicate espressamente le modalità e finalità del trattamento cui sono destinati gli atti, la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati, le conseguenze di un eventuale rifiuto nel conferimento dei di rispondere alle informative richieste, i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l ambito di diffusione dei dati medesimi, i diritti degli interessati ai sensi dell art.7 del D.Lgs 196/2003 con l indicazione del Responsabile e Titolare del trattamento medesimo. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento i dati devono essere: distrutti; ceduti ad altro titolare purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti; conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una comunicazione sistematica e alla diffusione; conservati o ceduti ad altro titolare purché per scopi storici, statistici o scientifici e non per la diffusione ed in conformità alla legge. Il titolare del trattamento di dati sensibili redige, anche attraverso il responsabile, se designato, un Documento Programmatico sulla Sicurezza (di seguito, breviter, D.P.S.), dandogli data certa contenente idonee informazioni Pag. 57 di 88

7 Rif. MP Pag. 58 di 88 dettagliatamente descritte al punto 19 del codice in materia di protezione dei dati personali - B. disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza (artt. 33 e 36 del Codice della Privacy). L adempimento degli obblighi di identificazione e di registrazione costituisce trattamento dei dati. Parte III: Rapporti con MEDIANET Art. 17- Adempimenti Collaboratori I collaboratori, sono soggetti giuridicamente ed economicamente indipendenti da MEDIANET. Essi, in relazione all attività oggetto di MEDIANET e nel perseguimento del comune obiettivo di garantire la massima protezione dell identità comune e della reputazione professionale della società, si impegnano: a) ad osservare rigorosamente i procedimenti stabiliti da MEDIANET (Manuale delle procedure generale) per le relazioni con i clienti e con gl Istituti di credito convenzionati; b) ad operare una selezione dei clienti da presentare agli Istituti di credito idonea ad assicurare l efficienza della rete ed il suo apprezzamento positivo da parte del mercato; c) ad evitare di diffondere notizie o informazioni che anche indirettamente possano ledere l immagine di MEDIANET, degli Istituti di credito convenzionati, dei clienti o della rete nel suo insieme; d) a consultare preventivamente la MEDIANET per ricevere istruzioni nel caso voglia realizzare eventuali iniziative promozionali o pubblicitarie che coinvolgano il marchio MEDIANET ; e) a utilizzare ogni cautela per assicurare la più piena riservatezza in ordine a tutte le informazioni, conoscenze e notizie acquisite nello svolgimento della propria attività, sia nella relazione con MEDIANET che con gli Istituti di credito convenzionati o con i clienti; f) a utilizzare ogni cautela per assicurare la massima riservatezza in ordine al patrimonio conoscitivo e di esperienza che costituisce il know-how di MEDIANET, nonché ai marchi e alle tecniche contrattuali e commerciali, e ad ogni altra notizia e conoscenza relativa ai rapporti intrattenuti con MEDIANET S.p.A., con gli Istituti di credito convenzionati e con i clienti; g) al rispetto del marchio MediaNet; h) a darsi una struttura organizzativa sufficiente ad assicurare la massima efficienza della propria attività; i) a svolgere tutte le attività promozionali o pubblicitarie concordate con la Società sottoponendo preventivamente all autorizzazione di questo, ogni tipo di comunicazione o messaggio che utilizzi il marchio MediaNet. l) ad applicare tutte le condizioni previste dagli accordi con gli Istituti di credito convenzionati; m) a fornire a MEDIANET, e/o agli Istituti di credito convenzionati, informazioni complete e precise sul cliente, sull operazione proposta e su ogni altro elemento utile al fine di un effettivo controllo sulla fattibilità dell operazione e sull efficienza del funzionamento della rete; n) a fornire a MEDIANET dati operativi verificabili al fine di facilitare la determinazione dei risultati nonché i dati finanziari necessari per un effettivo controllo; o) a non rivelare a terzi il know-how fornito da MEDIANET, dopo la scadenza del contratto. p) al rispetto di tutti gli obblighi imposti dalle normative vigenti, a cui i collaboratori devono fare riferimento, ed in particolare: - norme antiriciclaggio; - norme sulla trasparenza; - norme in materia bancaria e finanziaria; - norme sulla privacy; - norme sulla sicurezza sul lavoro ex D.Lgs 81/2008; - adozione del modelli organizzativi ex D. Lgs 231/2001. q) a farsi parte diligente nel recepimento delle modifiche e/o adeguamenti della normativa di settore; r) a prendere visione ed accettare i contenuti delle informative che MEDIANET invierà tramite e pubblicherà nel proprio sito; s) a portare a conoscenza del cliente e di MEDIANET, prima dello svolgimento dell attività, l ammontare dei compensi che il cliente dovrà versare alla società stesso nonché informare il cliente se detto compenso sia stato oggetto di accordo tra mediatore ed intermediario. Il collaboratore deve acquisire dal cliente la ricevuta della suddetta informativa ed inviarla alla sede di MEDIANET che dovrà effettuare la verifica dell adempimento. Resta inteso che MEDIANET dovrà emettere regolare documentazione fiscale. Il collaboratore dovrà, inoltre, fornire al cliente tutta la documentazione prevista per Legge ed acquisire attestazione dell avventa consegna nonché eseguire le istruzioni impartitegli dall Istituto di Credito e/o Finanziaria e/o Assicurazione rogante. Art. 18- Buona fede e correttezza professionale Entrambe le parti si impegnano a: Pag. 58 di 88

8 Rif. MP Pag. 59 di 88 a) comunicare reciprocamente in modo chiaro e completo, nonché in tempo utile (via o fax) ogni disservizio, difficoltà operativa o informazione utile alla corretta operatività, in relazione sia ai rapporti con la clientela che a quelli con l istituto convenzionato; b) comunicare per iscritto ogni reciproco inadempimento contrattuale. Prima di procedere all eventuale risoluzione del contratto per inadempimento, le parti si impegnano in buona fede e con buona volontà a tentare una soluzione bonaria della controversia, attraverso corrette e ragionevoli comunicazioni dirette e con l instaurazione di trattative, salvo che ciò non possa determinare grave pregiudizio per la MEDIANET stessa. In questo caso il contratto potrà essere risolto immediatamente. Art. 19 Obblighi MEDIANET L attività di mediazione e la gestione dei rapporti con i collaboratori è di esclusiva competenza di MEDIANET, che si impegna a promuovere l ampliamento della Rete. MEDIANET è impegnata, in questo contesto a scegliere i collaboratori tra coloro che, al termine di una ragionevole indagine, risulteranno possedere le capacità basilari, l istruzione, le qualità personali e professionali e le risorse finanziarie sufficienti a sviluppare l attività oggetto dell accordo. MEDIANET svolge questo compito, mantenendo piena ed ampia discrezionalità nella selezione dei propri collaboratori. MEDIANET inoltre si impegna a stipulare un contratto di assicurazione idoneo a coprire i rischi dell'attività imprenditoriale, con specifico riferimento alla prestazione di servizi oggetto del contratto tenendo presenti ma distinti gli interessi ed i diritti di MEDIANET. La polizza assicurativa comprende la responsabilità civile per l attività di mediazione creditizia connessa alla società per fatto colposo da negligenza, imprudenza ed imperizia dell assicurato stesso o di persona del cui operato l assicurato sia legalmente tenuto a rispondere, nonché per persone con cui intrattenga rapporti di tipo prestazioni occasionali e che siano autorizzati ad utilizzare il nome ed i formulari dell assicurato. Art Forma scritta Tutti gli accordi e tutte le condizioni contrattuali relativi al rapporto di collaborazione saranno redatti per iscritto nella lingua ufficiale del Paese in cui risiede il collaboratore, o tradotti da un traduttore notarile, e i contratti firmati saranno consegnati immediatamente al collaboratore. Art. 21- Doveri di colleganza I collaboratori, nell esercizio delle loro attività, dovranno comportarsi con lealtà nei confronti dei loro colleghi, astenendosi dall esprimere apprezzamenti o pareri sulle loro capacità professionali e operative, e dovranno evitare di procurarsi, con il proprio comportamento, possibili vantaggi a danno dei colleghi. I collaboratori eviteranno qualsiasi rapporto professionale con agenti o professionisti abusivi. Art.22 Approvazione, accettazione e rispetto del codice deontologico Per effetto dell appartenenza a MEDIANET tutti i collaboratori si impegnano al rispetto del presente documento che è strutturato in Parti n. III per complessivi n. 22 (ventidue) articoli e 8 (otto) pagine. Esso viene pubblicato nel portale MEDIANET area pubblica e portato a conoscenza di tutta la Rete dei collaboratori anche tramite invio di circolare interna come da disposizioni contrattuali. Il documento si intende, in tal modo, accettato in ogni sua parte e contenuto; ogni sua violazione, così come previsto nel contratto di affiliazione, determinerà la risoluzione ex art c.c. dello stesso. A MEDIANET è fatta salva la facoltà di variare i contenuti del Codice Deontologico, ovvero adottare, in ogni momento, ulteriori regole che si rendessero necessarie per adeguare e/o recepire qualsiasi modifica normativa e regolamentare relativa all attività della mediazione creditizia nonché di rafforzare le garanzie e l assunzione di responsabilità delineate nell interesse contrattuale e precontrattuale del cliente finale. Pag. 59 di 88

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