Fiscal News Il Focus di qualità
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- Salvatore Chiari
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1 Fiscal News Il Focus di qualità N Condomini e ritenute del 4% Novità in materia di versamenti Categoria: Irpef Sottocategoria: Varie A cura di Marta Bregolato La ritenuta d'acconto nella misura del 4% a carico dei Condomini in relazione al pagamento di corrispettivi per contratti di appalto è stata istituita dall'art. 1 comma 43 della Legge n. 296 del (Legge Finanziaria 2007). La modalità di trattenuta ed i termini per il suo versamento sono stati allineati a quelli previsti per la ritenuta d'acconto del 20% sui compensi professionali e di lavoro autonomo; fino all'approvazione della Legge di Bilancio 2017 che ha previsto termini semplificati per il loro versamento. Premessa L'introduzione dell'art. 1 comma 43 della Legge (Legge Finanziaria 2007) che ha disciplinato l'art. 25 ter del D.P.R , ha previsto l'obbligo da parte dei Condomini di effettuare la Ritenuta Irpef a titolo di acconto del 4% in occasione dei pagamenti dei corrispettivi derivanti da contratti di appalto, opere e servizi, anche se rese a Terzi o nell'interesse di Terzi effettuate nell'esercizio di impresa. L'Agenzia delle Entrate con propria Circolare n. 7/E del all'epoca è intervenuta al fine di fornire i necessari chiarimenti con particolare riferimento al tipo di prestazione da assoggettare alla ritenuta d'acconto Irpef ed indicando a solo titolo esemplificativo le seguenti fattispecie: 1
2 manutenzione e ristrutturazione dell'edificio condominiale; manutenzione degli impianti elettrici o idraulici (tra cui caldaie, ascensori, ecc..); pulizia dell'edificio; manutenzioni di piscine, giardini e altre parti comuni dell'edificio. Sono invece escluse dall'applicazione della Ritenuta le prestazioni eseguite in base a contratti diversi da quelli di opera o di appalto quali ad esempio: somministrazioni servizi di utenza (acqua, energia elettrica, gas, ecc.); contratti di assicurazioni; depositi e trasporti; prestazioni di lavoro autonomo anche occasionale ai quali si applicherà la ritenuta ordinaria del 20%. Come vedremo meglio nel proseguo del nostro approfondimento le modalità di trattenuta e di versamento della ritenuta d'acconto Irpef sono rimaste analoghe a quelle della ritenuta ordinaria del 20% sui compensi professionali e per attività di lavoro autonomo, fino all'approvazione della Legge di Bilancio 2017 n. 232 del , pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 297 del , articolo 1 comma 36 che ha introdotto la novità dei versamenti semplificati ovvero solo dopo il raggiungimento di una determinata soglia. Vediamo ora nel dettaglio i contenuti. IL CONDOMINIO COME SOSTITUTO DI IMPOSTA I Condomini o i Super Condomini rientrano nella categoria dei soggetti classificati sostituti di imposta di cui all'art. 23 comma 1 del D.P.R. n. 600 del 1973, ovvero quei soggetti che si sostituiscono non nell'obbligo tributario ma nel suo adempimento materiale. Ecco quindi che, in occasione dei pagamenti effettuati con riferimento a prestazioni di 2
3 servizi a favore di professionisti o lavoratori autonomi o in relazione a contratti di appalto di opere o servizi, il Condominio dovrà effettuare la Ritenuta d'acconto Irpef, con obbligo di versamento nei termini previsti. Nel caso di prestazioni professionali la Ritenuta d'acconto è fissata ordinariamente nella misura del 20% mentre, come abbiamo già avuto modo di dire nelle premesse, nel caso di corrispettivi in relazione a contratti di appalto condominiali (eseguiti nell'esercizio di attività di impresa o di attività commerciali non abituali quali ad esempio: servizi di pulizia, manutenzioni, giardinaggio, ecc...) è fissata nella misura del 4%. Tale ritenuta è stata introdotta dall'art. 1 comma 43 della Legge Legge Finanziaria In via generale, le ritenute operate dal Condominio dovranno essere: versate entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stato effettuato il pagamento; è importante l'individuazione del corretto momento del pagamento, anche e soprattutto in relazione allo strumento utilizzato per effettuarlo (assegni, bonifici, contanti, carta di credito, pos, ecc..); certificate al sostituito (libero professionista o artigiano), attraverso la predisposizione, consegna ed invio telematico della C.U.; dichiarate nel Modello 770. Il soggetto obbligato ad effettuare la ritenuta d'acconto va individuato nel condominio in quanto tale anche se il soggetto normalmente incaricato dal condominio a porre in essere gli adempimenti correlati alle funzioni di sostituto di imposta sia l'amministratore, laddove nominato per obbligo (condominio con più di 4 condomini) o nell'esercizio di una facoltà (condominio con non più di 4 condomini). In quest'ultimo caso (condominio senza amministratore) l'obbligo potrà essere assolto da uno qualsiasi dei condomini. DECORRENZA DELLA RITENUTA D'ACCONTO DEL 4% La decorrenza della ritenuta d'acconto Irpef del 4% è fissata al (data di entrata in vigore della Legge n. 296 che ne ha istituito l'obbligo), con riferimento quindi ai pagamenti effettuati a decorrere da tale data, seppure attribuibili a servizi erogati e fatturati in periodi precedenti. MODALITÀ DI VERSAMENTO E CODICI TRIBUTO Come nel caso delle ritenute d'acconto Irpef del 20% il versamento delle trattenute 3
4 operate deve essere effettuato a mezzo Modello F24. La Risoluzione dell'agenzia delle Entrate n. 19/E del ha istituito i nuovi codici tributi da utilizzare in tale occasione, in particolare: 1019: per percepienti del corrispettivo soggetti passivi Irpef; 1020: per percepienti del corrispettivo soggetti passivi Ires. Rimanendo invece confermati quelli per i versamenti della ritenuta d'acconto Irpef del 20% su compensi professionali o di lavoro autonomo, ovvero: 1040: per prestazioni professionali o di lavoro autonomo e per provvigioni (ricordiamo infatti che a decorrere dal il precedente codice tributo 1038 è stato soppresso (giusta Risoluzione n. 13/E del ) e le relative prestazioni afferenti accorpate nel codice tributo 1040). Le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2017 Vediamo nel dettaglio le novità introdotte dalla Legge di Bilancio La Legge di Bilancio, n. 232 del , pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 297 del ha introdotto una novità, con riferimento ai Condomini e Supercondomini, riformando i termini di versamento delle Ritenute d'acconto su contratti di appalto, nella misura del 4%, mantenendo però invariati i termini, sopra indicati, per le ritenute del 20% con riferimento alle prestazioni professionali o di lavoro autonomo. L'articolo 1 comma 36 della Legge di Bilancio infatti, ha previsto, con decorrenza dal , il versamento cumulativo delle ritenute d'acconto al 4% operate in relazione ai contratti di appalto e di servizi, al raggiungimento dell'importo di 500,00. Qualora non si raggiunga tale importo le ritenute dovranno comunque essere versate entro il ed entro il Invariati invece i termini per gli altri adempimenti (certificazione e dichiarazione). L'articolo 1 comma 36 prevede infatti, che Dopo il comma 2 dell'art. 35 ter del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 1, comma 43, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunti i seguenti: 2 bis: il versamento della ritenuta di cui al comma 1 è effettuato dal condominio quale sostituto di imposta quando l'ammontare delle ritenute operate raggiunga l'importo di euro 500. Il condominio è comunque tenuto all'obbligo di versamento entro il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno anche qualora non sia stato raggiunto l'importo stabilito al primo 4
5 periodo. Obiettivo delle novità L'obiettivo delle novità introdotte dal comma 43 dell'art. 1 della Legge di Bilancio è quello di semplificare e ridurre il numero degli adempimenti a carico del Condominio e conseguente anche i relativi costi di gestione. Se l'obiettivo è sicuramente chiaro, poco chiare risultavano alcune modalità operative. Ecco quindi che il recente Telefisco 2017, il Convegno annuale organizzato dal Sole 24 ore in collaborazione con i funzionari dell'agenzia delle Entrate e massimi esperti nei vari settori amministrativi, fiscali e tributari, ha fornito i necessari chiarimenti per una corretta gestione dei nuovi adempimenti. Vediamo i chiarimenti forniti: il versamento delle ritenute d'acconto operate solo dopo il raggiungimento della soglia di 500,00 rappresenta una facoltà e non un obbligo; l'amministratore può quindi continuare ad eseguire i versamenti con Modello F24 entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento del corrispettivo; in caso di mancato versamento in relazione al raggiungimento della soglia non è prevista l'applicazione di sanzioni, salvo quelle ordinarie per omessi versamenti di ritenute; la nuova norma si applica a far data dai versamenti da eseguirsi successivamente all'entrata in vigore della Legge di Bilancio ( ); conseguentemente poiché il primo versamento ricorreva il , la nuova disciplina risultava applicabile già con riferimento alle ritenute operate nel mese di dicembre 2016; il versamento cumulativo dovrà essere eseguito al superamento della soglia di 500,00 indipendentemente dal periodo di effettuazione delle ritenute. Vediamo insieme qualche esempio pratico. Esempio n. 1: ritenute operate il : 350,00 non superando la soglia il versamento può essere prorogato, cumulandolo con le ritenute eventualmente operate nei mesi successivi fino al raggiungimento della soglia di 500,00 o in difetto con versamento da eseguirsi entro il
6 Esempio n. 2: ritenute operate il : 350,00 ritenute operate nel mese di gennaio 2017: 250,00 per effetto delle ritenute effettuate nei mesi di dicembre 2016 e gennaio 2017 la soglia di 500,00 si supera e quindi il versamento delle ritenute dovrà essere effettuato entro il 16 del mese di febbraio Esempio n. 3: ritenute operate nel mese di settembre 2017: 150,00 ritenute operate nel mese di ottobre 2017: 0,00 ritenute operate nel mese di novembre: 180,00 con riferimento alle ritenute effettuate nel mese di settembre le stesse, essendo al di sotto della soglia possono non essere momentaneamente versate nel successivo mese di ottobre, così come, neppure per somma con quelle precedentemente operate, quelle del mese di ottobre nel successivo mese di novembre 2017 per mancato superamento della soglia; entro il dovranno però comunque essere versate complessivamente le ritenute operate nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2017 pur non superando la soglia ( 150,00 + 0, ,00 = 330,00). Rimane ancora un dubbio: poiché nel caso in cui il Condominio decida di avvalersi della procedura semplificata di versamento (ovvero al superamento della soglia) ma ciò avvenga nelle due date previste (30.06 e 20.12) si pone il problema di come trattare le ritenute trattenute sui pagamenti effettuati con data successiva il Dalle indicazioni, anche se sarebbe necessario un chiarimento autorevole in merito, si ritiene che le ritenute effettuate in questo periodo, se non superiori alla soglia, vadano a sommarsi con quelle effettuate nei mesi successivi e conseguentemente versate al superamento dei 500,00. Da qui la necessità di capire se nel modello F24 dovranno essere indicati separatamente i due periodi d imposta ai fini della successiva certificazione delle stesse da rilasciare ai percettori dei corrispettivi. SANZIONI 6
7 Come abbiamo avuto modo di evidenziare tra i chiarimenti forniti da Telefisco 2017, l'introduzione normativa di effettuare un versamento cumulativo al raggiungimento della soglia di 500,00 permane nelle facoltà del Condominio, il quale potrà continuare ad effettuare i versamenti entro i termini tradizionalmente previsti tra l'altro ancora applicabili in caso di ritenute ordinarie del 20% effettuate su compensi per prestazioni professionali e di lavoro autonomo. In questo caso nessuna sanzione potrà essere applicata al Condominio. Per quanto riguarda invece l'eventuale omesso, minore o ritardato versamento delle ritenute d'acconto al 4% operate e per le quali si è raggiunta la soglia di 500,00 continueranno ad essere applicate le norme previste in caso di utilizzo dell'istituto del ravvedimento operoso con sanzioni quindi modulate in relazione al ritardo con cui l'inadempimento viene regolarizzato. Riferimenti normativi D.P.R. n. 600 del Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi ; Legge n. 296 del articolo 1 comma 43 (Legge di Bilancio 2007); Circolare Agenzia delle Entrate n. 7/E del Articolo 25 ter del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 Ritenute su corrispettivi derivanti dal condominio all'appaltatore Legge Finanziaria 2007 ; Risoluzione del 05/02/2007 n. 19 Istituzione di codici tributo per i versamenti, mediante modello F24, delle ritenute operate ai sensi della Legge 27/12/2006, n. 296, art. 1, c. 43 ; Legge n. 232 del articolo 1 comma 36 (Legge di Bilancio 2017). - Riproduzione riservata - 7
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