REGOLAMENTO COMUNALE PER LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE
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- Margherita Salerno
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1 COMUNE DI ROISAN VALLE D AOSTA COMMUNE DE ROISAN VALLEE D AOSTE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del
2 I N D I C E Art. 1 - Norma generale Art. 2 - Proprietà Art. 3 - Utilizzo dell acqua Art. 4 - Deroghe Art. 5 - Disciplinare di concessione Art. 6 - Volture Art. 7 - Tubazioni di presa Art. 8 - Dimensioni dei contalitri e delle condotte Art. 9 - Allacciamenti Art Installazione dei contalitri Art Manovre vietate Art Responsabilità utenti Art Interruzioni erogazione acqua (annullato) Art Verifica dei contalitri Art Lettura Art Controlli Art Tariffe Art Acqua uso cantiere Art Modalità di pagamento Art Sanzioni Art Variazioni tariffe e sanzioni Art Normativa di rinvio Art Entrata in vigore (annullato)
3 Articolo 1 Norma generale L acqua dell acquedotto comunale viene fornita nel punto che l Amministrazione Comunale ritiene più conveniente per il collocamento della presa. Articolo 2 Proprietà Tutte le opere di conduttura principale, i rubinetti di presa ed i materiali necessari per la derivazione delle condotte e per la distribuzione dell acqua, provviste e mantenute dal Comune, rimangono di sua proprietà anche quando i contribuenti vi abbiano contribuito. Articolo 3 Utilizzo dell acqua L acqua viene fornita per uso domestico, e pertanto ne è incluso l uso di abbeveraggio del bestiame, purché la stalla sia dotata di contalitri autonomo o subcontalitri, mentre ne è escluso l uso per l irrigazione degli orti ed in genere, per tutti gli usi che non siano esclusivamente domestici. Articolo 4 Deroghe L acqua, a rigore dell articolo 2 non potrà essere impiegata in usi e luoghi diversi da quelli dichiarati espressamente nel disciplinare di concessione né potrà essere venduta né ceduta a terzi ad esclusione degli inquilini del fabbricato per i quali risponde il proprietario dello stesso fabbricato. In deroga all art. 3 è ammesso l uso dell acqua erogata dall acquedotto comunale per lavaggio di motoveicoli, autoveicoli, autocarri e carri agricoli.
4 Articolo 5 Disciplinare di concessione Le erogazioni dell acqua sono effettuate tramite contalitri. Per ogni erogazione occorre presentare apposita domanda su carta legale e stipulare con il Comune apposito disciplinare di concessione, contenente le norme e le condizioni del presente regolamento. Ogni spesa, tassa o imposta inerente la fornitura dell acqua è a carico dell utente. Salvo speciali accordi, le cui clausole dovranno risultare in disciplinare, gli utenti, con la sottoscrizione dello stesso si intendono vincolati col Comune per un periodo di anni tre, come risulterà espressamente firmato, e la concessione si intenderà continua eccetto che tre mesi prima della scadenza non intervenga denuncia del contraente a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno. Nel caso di demolizione di fabbricato, potrà concedersi la risoluzione della concessione mediante preavviso raccomandato almeno due mesi prima. Articolo 6 Volture Nel caso di vendita dello stabile o di cessione dell esercizio o terreno il proprietario o l affittuario cessato dovrà darne immediata comunicazione all Amministrazione Comunale, verso la quale continuerà ad essere responsabile degli impegni assunti finché il successore non abbia dichiarato per iscritto al Comune di accettare pienamente gli impegni assunti dal venditore. Articolo 7 Tubazioni di presa Tutte le diramazioni necessarie per introdurre l acqua dalla condotta principale nella proprietà saranno fatte dai privati a proprie spese.
5 Il misuratore di consumo (contalitri), acquistato a proprie spese dal Comune, deve essere posizionato nel pozzetto di derivazione. Il contalitri rimarrà esclusivamente di proprietà comunale e sarà installato direttamente a proprie spese dall Amministrazione o tramite il proprio manutentore. Immediatamente prima del contalitri è posta in opera una saracinesca con onere a carico del Comune. Al momento della posa sia il contatore che i giunti verranno sigillati con apposito piombo, da parte del personale incaricato e l utente sarà ritenuto responsabile delle rotture dei sigilli stessi che non siano state fatte dagli Agenti Comunali preposti al servizio. Tra la presa ed il contalitri non vi deve essere alcuna interruzione o derivazione. Gli impianti di distribuzione ed i relativi apparecchi nell interno dello stabile e dei terreni e la loro manutenzione saranno fatti eseguire a cura e a spese dell utente, ma il Comune avrà il diritto di prescrivere le condizioni di funzionamento e le cautele opportune da osservarsi nell interesse del Comune stesso. Nessun diritto è dovuto dall utente per allacciamenti che attraversino il suolo pubblico o che ne sia obbligata la percorrenza in mancanza di una presa nel lato favorevole all utente. Articolo 8 Dimensioni dei contalitri e delle condotte Spetta al Comune stabilire le dimensioni del contalitri e delle tubazioni di presa, pronunciandosi sull accoglimento o meno delle domande di allacciamento. Articolo 9 Allacciamenti Le diramazioni di cui al primo comma dell art. 5 sono di proprietà dell utente; tuttavia, in considerazione di future eventualità, il Comune potrà concedere ad altri, su
6 tali diramazioni, nuove distribuzioni. In tal caso, però, i nuovi abbonati dovranno pagare una quota di attacco proporzionata alla spesa occorsa per la prima diramazione, quota che verrà rimborsata ai precedenti abbonati in proporzione della spesa sostenuta. Parimenti si potrà adottare un tubo di capacità superiore sufficiente a tutti i consumi dei vari utenti, su richiesta degli utenti medesimi o su ordine del Comune. Articolo 10 Installazione dei contalitri Spetta al Comune scegliere il luogo dove deve essere installato il contalitri. Di regola questo sarà posto negli appositi pozzetti. Nel caso in cui ciò non fosse possibile dovrà essere installato in modo che gli Agenti del Comune possano in ogni tempo comodamente accedervi. Qualora si constatasse che il luogo dove esso è collocato non rispondesse a i requisiti di cui sopra, lo esponesse a pericoli di guasto o di gelo, il Comune potrà prescrivere lo spostamento in luogo più idoneo e farne eseguire lo spostamento con addebito delle relative spese all utente. Articolo 11 Manovre vietate E vietata ad ogni utente, la manovra delle saracinesche e delle condutture principali. Tali manovre spettano unicamente al Comune, del quale l utente può richiedere l intervento in caso di necessità. Articolo 12 Responsabilità utenti L utente dovrà provvedere perché siano riparati e preservati dalla manomissione la conduttura di presa della condotta principale e gli altri apparecchi, essendo dichiarato responsabile verso il Comune dei danni che ad essi avvenissero per qualsiasi causa.
7 L utente dovrà in tal caso rimborsare le spese per le occorrenti riparazioni ed eventuali sostituzioni. Sarà pure a carico dell utente la spesa di ogni visita, che in seguito a sua richiesta, fosse fatta dagli incaricati dell acquedotto per la verifica degli impianti ed altri difetti che non fossero imputabili all acquedotto. Articolo 13 Interruzioni erogazione acqua Il Comune non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni di deflusso o per diminuzione di pressione, pure provvedendo con ogni sollecitudine a rimuovere le cause non dipendenti da forza maggiore e l utente non potrà pretendere per questo alcun risarcimento danni, o rimborso di spese, né risoluzione di contratto. (Annullato con decreto della Commissione Regionale di Controllo n. 580 del , Prot. n /2H/EELL in data ) Articolo 14 Verifica del contalitri Il concessionario può richiedere in ogni tempo mantenendosi in regola con i pagamenti la verifica del contalitri. Egli pagherà la spesa relativa quando le indicazioni del medesimo non risultassero errate a suo danno, con la tolleranza pari al 5%. Se risulta un errore superiore al 5%, ha luogo la ratifica dei consumi, servendosi di ogni idoneo accorgimento atto a comprovare la verità. L Amministrazione Comunale può a sua volta far verificare il contalitri dai propri Agenti.
8 Articolo 15 Lettura Qualora nel giro ordinario l incaricato delle letture non trovasse, per l assenza dell utente o di persona da lui delegata, mezzo di procedere a visitare il contatore oppure nel caso in cui il contatore sia illeggibile o guasto è facoltà dell Amministrazione presumere il consumo dell acqua uguale a quello registrato nel corrispondente dell anno precedente, facendosi poi luogo al conguaglio in sede di successive letture. Articolo 16 Controlli Il Comune avrà facoltà di verificare in ogni tempo, a mezzo dei suoi incaricati, le diramazioni tanto interne che esterne e le relative prese, per constatarne le condizioni di funzionamento e la regolarità contrattuale e di esercizio. Articolo 17 Tariffe Le erogazioni di acqua sono concesse sotto l osservanza delle condizioni del presente regolamento, di quelle speciali che fossero caso per caso diversamente stabilite nella misura ed ai prezzi della seguente tariffa che in qualsiasi momento potrà essere variata a norma del successivo art. 21. TARIFFA ANNUALE Quota fissa a contatore 8,00 a) Tariffa agevolata per appartamento mc 50 0,08 b) Tariffa base sino a 100 mc mc 50 0,11 c) Consumo da mc 101 a mc 300 mc 200 0,13 d) Consumo oltre 300 mc 0,19 Tariffa agevolata ad uso bestiame 0,08.
9 Articolo 18 Acqua uso cantiere I richiedenti di concessione per costruende case potranno iniziare l uso dell acqua sin dall inizio della costruzione e sino ad ultimazione della stessa e ciò in deroga all art. 3, in tal caso sarà proceduto all impianto provvisorio del contatore salvo trasferimento dal medesimo in sede definitiva del collaudo del fabbricato. La tariffa viene, per il periodo necessario alla costruzione, ridotta del 50%. Articolo 19 Modalità di pagamento I pagamenti dei canoni saranno fatti mediante riscossione diretta a mezzo ruolo. I pagamenti stessi dovranno essere effettuati in unica soluzione entro un mese dall emissione dell ordine di riscossione. Le quote non pagate entro detto termine saranno soggette alla mora del 10% a favore del Comune, qualora l utente rimanga moroso, il Comune senza pregiudizio alcuno dei suoi diritti, potrà procedere alla chiusura dell acqua, senza che l utente possa per questo pretendere risarcimento alcuno. Articolo 20 Sanzioni Le sanzioni per il mancato rispetto delle prescrizioni del presente regolamento saranno determinate con provvedimento adottato dalla Giunta Comunale. Articolo 21 Variazioni tariffe e sanzioni Nell interesse pubblico il presente regolamento, le tariffe e le relative sanzioni con esso stabilite potranno, con le debite approvazioni di legge, essere modificati in qualunque momento dall autorità Comunale, sia a favore che a maggiore carico degli
10 utenti, ed a modifica anche dei contratti in corso alla data in cui vengano deliberate le modificazioni senza che, perciò, gli utenti possano chiedere la risoluzione dei contratti. Articolo 22 Normativa di rinvio Per quanto non previsto nel presente regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti. Articolo 23 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il (Annullato con decreto della Commissione Regionale di Controllo n. 580 del , Prot. n /2H/EELL in data )
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