GUIDA DETRAZIONI FISCALI per Ecobonus e ristrutturazioni edilizie

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1 GUIDA DETRAZIONI FISCALI per Ecobonus e ristrutturazioni edilizie GUIDA ANIT DI APPROFONDIMENTO TECNICO Gennaio 2019 Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta o divulgata senza l autorizzazione scritta di ANIT. ANIT -

2 LE GUIDE ANIT ANIT,, pubblica periodicamente guide e manuali sulle tematiche legate all efficienza energetica e all isolamento acustico degli edifici. Gli argomenti trattati riguardano la legislazione, le norme tecniche di riferimento, le tecnologie costruttive, le indicazioni di posa e molto altro. I SOCI possono scaricare gratuitamente tutti i documenti, costantemente aggiornati, dal sito STRUMENTI PER I SOCI I soci ricevono Costante aggiornamento sulle norme in vigore con le GUIDE I software ANIT, per calcolare tutti gli aspetti dell efficienza energetica e dell acustica degli edifici Servizio di chiarimento tecnico da parte dello Staff Abbonamento alla rivista specializzata Neo-Eubios I servizi e la quota di iscrizione variano in base alla categoria di associato (Individuale, Azienda, Onorario). I Soci Individuali possono accedere alla qualifica Socio Individuale Più per ottenere servizi avanzati Per informazioni: info@anit.it Tel Tutti i diritti sono riservati Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta o divulgata senza l autorizzazione scritta di ANIT. I contenuti sono curati dallo Staff e sono aggiornati alla data in copertina. Le informazioni riportate sono da ritenersi comunque indicative ed è sempre necessario riferirsi anche a eventuali documenti ufficiali. Sul sito sono disponibili i testi di legge. Si raccomanda di verificare sul sito l eventuale presenza di versioni più aggiornate di questo documento. 1

3 INDICE 1. INTRODUZIONE SCHEMA DI SINTESI DELLE DETRAZIONI ITER LEGISLATIVO DETRAZIONI EFFICIENZA ENERGETICA TIPOLOGIE D INTERVENTO di EFFICIENZA ENERGETICA VALORI LIMITE DETRAZIONI EFFICIENZA ENERGETICA LE REGOLE PER LE DETRAZIONI EFFICIENZA ENERGETICA DETRAZIONI PER RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ESTRATTI DEI PRINCIPALI TESTI DI LEGGE Art. 14, Legge 90/ Art. 15 e 15-bis, Legge 90/ Art. 16, Legge 90/ Riferimenti legislativi precedenti MODIFICHE RISPETTO ALLA VERSIONE PRECEDENTE (12 Febbraio 2018) Pag. 3: schema delle detrazioni aggiornato con modifiche apportate da Legge di Bilancio Pag. 6: integrata la storia dell iter legislativo. Pag. 7-11: integrate alcune descrizioni delle tipologie di intervento. Pag. 17: inseriti i capitoli cessione del credito e controlli di ENEA Pag. 18: è stato introdotto il capitolo relativo agli interventi di risparmio energetico nel caso delle detrazioni del 50% relative alle ristrutturazioni edilizie. Pag. 20: testo coordinato con le modifiche della Legge di Bilancio Pag : integrazioni con estratti leggi per le detrazioni per le ristrutturazioni edilizie. 2

4 1. INTRODUZIONE La presente guida propone una sintesi sulle regole per accedere alle detrazioni fiscali per promuovere gli interventi di riqualificazione e valorizzazione energetica del patrimonio edilizio esistente. Per approfondimenti, quesiti tecnici e fiscali ufficiali segnaliamo i seguenti contatti: - la pagina Leggi i norme del sito ANIT per scaricare i testi di legge coordinati; - le Guide sulle detrazioni predisposte dall Agenzia delle Entrate e dell ENEA; - l elenco di FAQ curato da ENEA e pubblicato all indirizzo: - il servizio telefonico per chiarimenti fiscali (tel ) e via per quelli tecnici. 2. SCHEMA DI SINTESI DELLE DETRAZIONI Di seguito è proposto uno schema delle detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica e di ristrutturazione edilizia sugli edifici e sugli impianti esistenti per le spese sostenute a partire dal 1 gennaio 2017 in accordo con le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2019 (n. 145 del 30 dicembre 2018). La prima parte riguarda le detrazioni collegate al concetto di riqualificazione energetica degli edifici esistenti (nate nel lontano 2007 come detrazione del 55%), mentre la seconda parte quelle legate agli interventi di ristrutturazione edilizia (nate in precedenza come detrazione del 41% e 36%). Dal 2013 circa sono stati integrati nello schema anche gli interventi di riqualificazione antisismica. La tabella riporta percentuali e tempi per le detrazioni attualmente vigenti (Legge di Bilancio 2018): Interventi di efficienza energetica * EFFIC. ENERGETICA Art. 14, comma 1 65% % EFFIC. ENERGETICA CONDOMINIO *** Art. 14, comma 2, 2-quater EFFIC. ENERGETICA CONDOMINIO *** + ANTISISMICA Art. 14, comma 2-quater.1 Interventi di ristrutturazione edilizia ** RIS. EDILIZIA Art. 16, comma % 50% % 80-85% RIS. EDILIZIA + ANTISISMICA Art. 16, comma 1-quater RIS. EDILIZIA CONDOMINIO *** + ANTISISMICA Art. 16, comma 1-quinquies % 75-85% (*) Gli interventi di efficienza energetica che accedono alle detrazioni sono quelli elencati nella pagina che segue. (**) Per ristrutturazione edilizia si intende una tipologia di interventi disciplinati nel comma 1 dell art. 16-bis del DPR 917/1986 (testo unico imposta sui redditi) con modifiche introdotte da Legge 190/14 all art. 1. L art. 16-bis richiama gli interventi indicati all art. 3 del DPR 380/01 alle lettere a), b), c) e d) effettuati sulle parti comuni e b), c) e d) sulle singole unità immobiliari e altre casistiche (interventi di conseguimento di risparmio energetico o riduzione inquinamento acustico, ecc..). La detrazione è dedicata ai soli edifici residenziali. (***) Per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117 bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio. 3

5 3. ITER LEGISLATIVO DETRAZIONI EFFICIENZA ENERGETICA Le detrazioni fiscali rappresentano un iniziativa per promuovere gli interventi di riqualificazione e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente. L incentivo è una detrazione fiscale dall IRPEF o dall IRES suddivisa in quote annuali per un totale pari ad una percentuale cambiata nel corso degli anni - 36%, 41%, 55%, 65, 70% ecc... - delle spese sostenute. Questo strumento ha una storia complessa riassunta nella seguente tabella. LA STORIA DELLE DETRAZIONI Inizio nel 2007 Le detrazioni del 55% sono state introdotte per la prima volta con la Legge Legge 296/06, art. 1, Finanziaria 2007 (Legge 27 Dicembre 2006, n.296) per gli interventi di comma 344, 345, 346, riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente e attuate con DM del Triennio Legge 244/07, art. 1, comma 24 Proroghe per il 2011 e 2012 Legge 220/10, art. 1, comma 48 Decreto salva Italia febbraio Il successo dell iniziativa ha spinto il Governo a rilanciare l incentivo con la Legge Finanziaria 2008 (Legge 24 Dicembre 2007, n.244) che ha esteso la possibilità d accesso alle detrazioni fino al Anche in questo caso le regole dell assetto amministrativo sono state definite con due decreti ministeriali: - il DM 11 Marzo 2008 (G.U. 18 Marzo 2008, n.66): limiti 2008/2010; - il DM 7 Aprile 2008 (G.U. 24 Aprile 2008, n.97): assetto amministrativo 2008/2010. Tra la fine del 2008 e l inizio del 2009, la legge di conversione del DL 185/2008 (molto discussa nella sua prima versione) ha introdotto l obbligo di comunicazione all Agenzia delle Entrate per le spese sostenute a cavallo di due anni consecutivi. Il DM 26 gennaio 2010 (G.U. 12 febbraio 2010, n.35): aggiornamento limiti. Concluso il triennio iniziale , la Legge 220/2010 pubblicata il 21/12/2010 ha prorogato fino al 31/12/2011 la possibilità di accedere alle detrazioni introducendo l obbligo di suddivisione della detrazione in 10 quote annuali di pari importo. La stessa operazione è stata ripetuta a fine dicembre 2011 con il cosiddetto Decreto salva Italia che ha allungato di un ulteriore anno la validità delle detrazioni 55%. Si legge infatti all art 4: Nell articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, le parole 31 dicembre 2011 sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre Proroga fino a giugno 2013 DL 83/12 Il 26 giugno 2012 è stato pubblicato il Decreto n.83/2012 noto come Decreto Sviluppo nel supplemento ordinario numero 129 allegato alla Gazzetta Ufficiale n Il Decreto Sviluppo è stato convertito in legge con voto del Senato il 3 agosto 2012 (successivo all approvazione della Camera il 20 luglio 2012). Il pacchetto crescita contiene misure per il rilancio dell edilizia e gli incentivi alle imprese. In particolare, nell ambito delle misure adottate per l edilizia, il Decreto prevede : - un innalzamento della percentuale di agevolazione fiscale per le ristrutturazioni edilizie, dal 36% al 50% fino a fine giugno 2013 (per i lavori a decorrere dal 1 gennaio 2012); - una proroga delle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica di ulteriori 6 mesi oltre il 31 dicembre 2012, quindi fino al 31 giugno

6 Proroga per il Legge 90/13, Allegato Proroga per il Legge 147/13, art. 1, comma 139 Proroga 2015 e modifiche Legge 190/14, art. 1, comma 47 Proroga 2016 e integrazioni Legge 208/15, art. 1, commi 74, 87 e 88 Proroga 2017 e integrazioni Legge 232/16, art. 1, comma 2 La Legge 90 del 3 agosto 2013 che converte il DL 63 del 4 giugno 2013 interviene sull assetto legislativo delle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica introducendo le seguenti novità: - innalzamento delle detrazioni al 65% per le spese sostenute dall entrata in vigore del Decreto Legge, ossia 6 giugno 2013 fino al 31 dicembre 2013; - innalzamento delle detrazioni al 65% per le spese sostenute dall entrata in vigore del Decreto Legge, ossia 6 giugno 2013 al 30 giugno 2014 per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117 bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio; - agevolazione in essere anche per schermature solari, micro-cogenerazione e micro-trigenerazione. Per l attuazione della legge si applicano le stesse disposizioni previste nella Legge 220/2010 e s.m. nonché le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 29, comma 6, del DL 185/2008 convertito, con modificazioni, dalla L2/2009. La Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) (GU Serie Generale n.302 del Suppl. Ordinario n. 87) apporta le seguenti novità: - proroga delle detrazioni al 65% fino al 31 dicembre La detrazione scenderà poi progressivamente al 50% dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015; - proroga delle detrazioni al 65% al 30 giugno 2015 per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117 bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio. La detrazione scenderà poi progressivamente al 50% dal 1 luglio 2015 al 30 giugno La Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) (GU Serie Generale n.300 del Suppl. Ordinario n. 99) apporta le seguenti modifiche: - proroga delle detrazioni al 65% fino al 31 dicembre 2015 sia per gli interventi su singola unità immobiliare che per interventi su parti comuni; - agevolazioni per generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. La Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) (GU Serie Generale n.302 del Suppl. Ordinario n. 70) apporta le seguenti modifiche: - proroga delle detrazioni al 65% fino al 31 dicembre 2016 sia per gli interventi su singola unità immobiliare che per interventi su parti comuni; - viene introdotto il concetto di cessione del credito ; - possono accedere alle detrazioni anche gli istituti autonomi per le case popolari; - vengono comprese nelle spese detraibili anche i dispositivi per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e acs (building automation); La Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2017) (GU Serie Generale n.297 del ) apporta le seguenti modifiche: - proroga delle detrazioni al 65% fino al 31 dicembre 2017 per gli interventi su singola unità immobiliare; - estende l accesso delle detrazioni per gli interventi sulle parti comuni degli edifici fino al 31 dicembre 2021 con detrazioni dal 65%, 70% al 75% per le spese sostenute. 5

7 Proroga 2018 e modifiche Legge 205/17, art. 1, comma 3 DM 11 maggio 2018 Legge 90/13, art. 14 Proroga 2019 Legge 145/18, art. 1, comma 67 La Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018) (GU Serie Generale n.302 del ) apporta le seguenti modifiche: - proroga delle detrazioni al 65% fino al 31 dicembre 2018 per gli interventi su singola unità immobiliare; - riduce la detrazione al 50% per gli interventi di sostituzione di infissi, schermature solari, sostituzione di generatori con caldaie a condensazione - comprende negli interventi incentivabili gli impianti di generazione ibridi e i micro-cogeneratori e a biomasse; - aumenta la detrazione al 80% o 85% per gli interventi sulle parti comuni degli edifici per le spese sostenute per l efficienza energetica e per la riduzione del rischio sismico fino al 31 dicembre 2021; - individua in ENEA il soggetto proposto ai controlli relativi alle pratiche degli interventi di efficienze energetica (non veridicità = decadenza beneficio); - individua in ENEA il soggetto proposto all effettuazione del monitoraggio e valutazione del risparmio energetico connesso agli interventi di ristrutturazione edilizia. Il DM 11 maggio 2018 descrive le procedure e le modalità di controllo da parte di ENEA sulla sussistenza delle condizioni di fruizione delle detrazioni fiscali per le spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica. La Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019) (GU Serie Generale n.302 del ) apporta le seguenti modifiche: - proroga delle detrazioni per interventi di efficienza energetica al 31 dicembre 2019 per gli interventi su singola unità immobiliare; - proroga delle detrazioni per interventi di ristrutturazione edilizia al 31 dicembre 2019 per gli interventi su singola unità immobiliare. 6

8 4. TIPOLOGIE D INTERVENTO di EFFICIENZA ENERGETICA Le tipologie di intervento ammesse sono suddivise in 4 macro categorie così come previste dai commi 344, 345, 346 e 347 della Legge 296/2006 che per prima introduce le detrazioni per la riqualificazione energetica. Sulla base di queste suddivisioni sono poi intervenuti i dispositivi di legge successivi che hanno introdotto modifiche e integrazioni. INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA (art. 14, Legge 90/13) Rif. [%] Importo max Descrizione Riqualificazione energetica dell edificio Verifica: EP i EP i lim DM 11/03/08 (art. 1, comma 344, Legge 296/2006) (art. 1, comma 345a, Legge 296/2006) (art. 1, comma 345b, Legge 296/2006) 65% % % Spese ammesse - tutte le spese degli interventi che concorrono al raggiungimento dell obbiettivo sul fabbisogno invernale comprese le opere provvisionali e accessorie, forniture e pose in opera degli elementi dell involucro e degli impianti; - oneri professionali. Coibentazione di pareti, tetti, solai e coperture verso l esterno, vani non riscaldati e contro terra Verifica: U dopo intervento U lim DM 26/01/10 Spese ammesse - fornitura e messa in opera di materiale coibente e materiali ordinari, per il miglioramento delle caratteristiche termiche; - demolizione e ricostruzione dell elemento costruttivo; - opere provvisionali e accessorie; - oneri professionali. Sostituzione di finestre Verifica: U dopo intervento U lim DM 26/01/10 In questa categoria rientra anche la sostituzione dei portoni d ingresso a condizione che si tratti di serramenti che delimitano l involucro riscaldato dell edificio, verso l esterno o verso locali non riscaldati, e risultino rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre. Spese ammesse - fornitura e posa in opera dell infisso; - integrazioni e sostituzioni dei componenti vetrati esistenti; - scuri, persiane, avvolgibili, cassonetti (se solidali con l infisso) e suoi elementi accessori, purché tale sostituzione avvenga simultaneamente a quella degli infissi (del solo vetro), in questo caso nella valutazione della trasmittanza può considerarsi anche l apporto degli elementi oscuranti; - oneri professionali. 7

9 (art. 1, comma 345c, Legge 296/2006, Legge 190/14, art. 1, comma 47) (art. 1, comma 346, Legge 296/2006, Legge 190/14, art. 1, comma 47) 50% % Schermature solari e chiusure oscuranti È agevolabile l installazione di sistemi di schermatura di cui all Allegato M del DLgs 311/06. Le schermature solari devono possedere una marcatura CE (se prevista) e devono rispettare le leggi e normative nazionali e locali in tema di sicurezza e di efficienza energetica. Da quanto indicato da ENEA nel vademecum per questo intervento le schermature: - devono essere applicate in modo solidale con l involucro edilizio e non liberamente montabili e smontabili dall utente; - devono essere a protezione di una superficie vetrata; - possono essere applicate rispetto alla superficie vetrata all interno, all esterno o integrate; - devono essere mobili; - devono essere schermature tecniche ; - possono essere in combinazione con vetrate o autonome (aggettanti); - per le chiusure oscuranti (persiane, veneziane, tapparelle, ecc.) vengono considerati validi tutti gli orientamenti; - per le schermature non in combinazione con vetrate, vengono escluse quelle con orientamento nord. Spese ammesse - spese per l acquisto e la posa in opera delle schermature solari e/o chiusure tecniche oscuranti; - spese sostenute lo smontaggio, le opere provvisionali e per le prestazioni professionali eventualmente necessarie. Installazione collettori solari - agevolabili per la produzione di ACS per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricoveri e cura, istituti scolastici e università; - i pannelli solari e i bollitori impiegati devono essere garantiti per almeno 5 anni; - gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici devono essere garantiti per almeno 2 anni; - devono possedere la certificazione solar keymark; - i pannelli solari devono possedere una certificazione di qualità conforme alle norme UN EN o UNI EN (o equivalenti) rilasciato da un laboratorio accreditato; - l installazione dell impianto deve essere eseguita in conformità ai manuali e se l impianto è auto costruito deve essere prodotto anche un attestato di partecipazione a corsi specifici di formazione. Spese ammesse Fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature per la realizzazione a regola d arte degli impianti solari termici organicamente collegati alle utenze e per gli oneri professionali. 8

10 (art. 1, comma 347, Legge 296/2006, Legge 205/17) (art. 1, comma 347, Legge 296/2006, Legge 205/17) 50% o 65% % Sostituzione di generatore di calore con caldaia a condensazione Detrazione al 50%: - sono previste verifiche sul rendimento termico utile e richieste specifiche sulla tipologia delle valvole termostatiche, del bruciatore e della pompa. Si distinguono alcuni requisiti in base alla potenza nominale al focolare superiore o inferiore a 100 kw; - efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista da regolamento delegato UE n.811/2013 della Commissione. Detrazione al 65%: - oltre ai due requisiti sopra descritti devono essere contestualmente installati sistemi di termoregolazione evoluti appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02. Spese ammesse Smontaggio e dismissione dell impianto esistente e fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola d arte dell impianto termico esistente. Adeguamento della rete di distribuzione, dei sistemi di accumulo, dei sistemi di trattamento dell acqua, dei dispositivi di controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione. Sostituzione di generatore di calore con generatore di calore a pompa di calore - verificare che i coefficienti di COP/GUE e di EER (qualora l impianto fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva) siano almeno pari ai pertinenti valori minimi, fissati nell allegato I al DM ; - qualora siano installate pompe di calore elettriche dotate di inverter, i valori sono ridotti del 5%; - nel caso di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore deve essere rispettato la condizione prevista dal punto 3, lettera c), dell allegato 2 al DLgs 28/11 (COP > 2.6). Spese ammesse Smontaggio e dismissione dell impianto esistente e fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola d arte dell impianto termico esistente. Adeguamento della rete di distribuzione, dei sistemi di accumulo, dei sistemi di trattamento dell acqua, dei dispositivi di controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione. 9

11 (art. 1, comma 347, Legge 296/2006, Legge 205/17) (art. 1, comma 347, Legge 296/2006, Legge 205/17) (art. 14, comma b-bis, Legge 205/17) 50% % % Installazione di generatore di calore a biomassa in edifici esistenti - rendimento termico utile nominale non inferiore a 85%; - rispetto delle norme specifiche per la tipologia di impianto. Per questo intervento la circolare Circolare n. 7/E 2017 dell Agenzia delle Entrate specifica che l'intervento oggetto dell incentivo può configurarsi come sostituzione totale o parziale del vecchio generatore termico o come nuova installazione, però unicamente sugli edifici esistenti. Spese ammesse Smontaggio e dismissione dell impianto esistente e fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola d arte dell impianto termico esistente con una caldaia a biomassa. Sostituzione di generatore di calore con impianti dotati di apparecchi ibridi - costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione; - assemblati in fabbrica; - espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro. Spese ammesse Smontaggio e dismissione dell impianto esistente e fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola d arte dell impianto termico esistente. Acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti: - risparmio energia primaria (PES) 20% (allegato III del DM 4 agosto 2011); - tutta energia termica prodotta deve essere utilizzata per servizio di H e W; - realizzazione, connessione alla rete elettrica ed esercizio in accordo con DM 16 marzo Spese ammesse Smontaggio e dismissione dell impianto esistente e fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola d arte dell impianto termico esistente. Adeguamento della rete di distribuzione, dei sistemi di accumulo, dei sistemi di trattamento dell acqua, dei dispositivi di controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione. 10

12 Building automation (art. 1, comma 88 Legge 208/15) 65% Non sono previsti limiti Dispositivi per il controllo da remoto degli impianti - mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati; - mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti; - consentire l accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto. Spese ammesse Fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature elettriche, elettroniche e meccaniche nonché delle opere elettriche e murarie necessarie per l installazione e la messa in funzione a regola d arte, all interno degli edifici, di sistemi di building automation degli impianti termici degli edifici. EFFICIENZA ENERGETICA DEI CONDOMINI (art. 14, comma 1, 2, 2-bis,2-quater, 2-quater.1) Detrazione Descrizione 50-65% Per interventi riconducibili a quelli sopra descritti. 70% Nel caso di interventi che interessino l involucro dell edificio con un incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell edificio medesimo. 75% Interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media* di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno % nel caso di passaggio di una o due classi di rischio per gli aspetti sismici. * La qualità media è descritta da: Prestazione invernale dell involucro Qualità Indicatore 1*EP H,nd,L(2019/21) < EP H,nd 1,7*EP H,nd,L(2019/21) media Prestazione estiva dell involucro Qualità Indicatore A sol,est /A sup Utile 0,03 Y ie > 0,14 A sol,est /A sup Utile > 0,03 Y ie 0,14 media MISURE ANTISISMICHE (art. 16, comma 1-bis, 1-ter, 1-quater) Detrazione Descrizione 50% nel caso di interventi di cui all art. 16-bis, comma 1, lettera i) (adozione di misure antisismiche) in zona 1, 2 e 3 riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive in 5 quote annuali per spese sostenute dal 1/01/2017 e il 31/12/2021; 70-80% è previsto un incrementato al 70-80% se l intervento determina il passaggio ad una o due classi di rischio inferiore; 11

13 5. VALORI LIMITE DETRAZIONI EFFICIENZA ENERGETICA I requisiti tecnici indicati sono validi sino all emanazione di uno o più decreti del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con altri Ministeri (art. 14, comma 3-ter, Legge 90/13). Pubblicazione prevista entro 60 giorni dall entrata in vigore delle modifiche della Finanziaria DM 11/03/08 Valori di EP i limite da verificare dal 1/01/2010 (in kwh/m² anno) Limiti per accedere alle detrazioni Zona climatica A B C D E F < > GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG DM 11/03/08 Valori di EP i limite da verificare dal 1/01/2010 (in kwh/m 3 anno) Limiti per accedere alle detrazioni Zona climatica A B C D E F < > GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG Trasmittanza termica delle strutture che compongono l involucro Limiti per accedere alle detrazioni Trasmittanza termica delle strutture che compongono l involucro - Limiti per accedere alle detrazioni DM 26/1/10 Valori di trasmittanza U da verificare dal 1/01/2010 (in W/m 2 K) Zona climatica Strutture opache orizzontali Strutture opache Finestre comprensive o inclinate verticali di infissi ** Coperture Pavimenti * A B C D E F * Pavimenti verso locali non riscaldati o verso l esterno. ** Conformemente a quanto previsto all articolo 4, comma 4, lettera c), del DPR 59/09,che fissa il valore massimo della trasmittanza (U) delle chiusure apribili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive di infissi (nota del DM 26/01/2010). 12

14 Limiti di prestazione per le pompe di calore DM 06/08/09 (Stralcio All.I) Tipo di pompa di calore Valori minimi di COP e EER per pompe di calore elettriche e a gas Limiti per accedere alle detrazioni Ambiente esterno e interno* Pompe di calore Pompe di calore elettriche** a Gas*** COP EER COP EER aria/aria aria/acqua Si rimanda alla lettura del DM P 35kW 06/08/09, aria/acqua Allegato I P>35kW (i parametri salamoia/aria rappresentano le condizioni con cui salamoia/acqua effettuare la acqua/aria prova) acqua/acqua Pari a 0.6 per tutte le categorie * Per la definizione delle condizioni ambientali interne ed esterne si rimanda alla lettura delle schede dell Allegato I del DM 06/08/09 scaricabile dalla pagina Documenti e Leggi del sito. ** La prestazione deve essere misurata in conformità alla norma UNI EN 14511:2004. Al momento della prova la pompa di calore deve funzionare a pieno regime nelle condizioni indicate all Allegato I del DM 06/08/09. *** La prestazione deve essere misurata in conformità alla norma UNI EN :2000 (pompe di calore a gas ad assorbimento) e EN 14511:2004 (pompe di calore a gas a motore endotermico). 13

15 6. LE REGOLE PER LE DETRAZIONI EFFICIENZA ENERGETICA Di seguito è proposta una sintesi dei contenuti delle leggi, dei decreti, delle circolari e delle Guide redatte dall Agenzia delle Entrate (ottobre 2018) dalle schede vademecum Enea (30 marzo 2018) che trattano il tema delle detrazioni. EDIFICI AMMESSI (Circolare Agenzia delle Entrate 31 Maggio 2007, Guida AdE ottobre 2018) La detrazione dell imposta lorda riguarda solo gli interventi su unità immobiliari e su edifici (o parti di edifici) esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l attività di impresa o professionale). La prova dell esistenza è fornita da una delle seguenti 3 condizioni: iscrizione al catasto, richiesta di accatastamento o pagamento dell ICI-IMU, se dovuta. Gli edifici inoltre, secondo l Art.2 della Circolare 31/05/07: - devono essere già dotati di impianto di riscaldamento (fatta eccezione dell intervento di installazione di collettori solari e l installazione di caldaie a biomassa sugli edifici esistenti come richiamato dalla circolare dell Agenzia delle entrate n. 7/E 2017); Nota: Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare 5kW (come indicato nella definizione revisionata dalla Legge 90/2013 art. 2 comma 1 lettera I-trices); - devono essere dotati, dopo l intervento, di un impianto termico centralizzato, se l intervento prevede il frazionamento dell unità immobiliare; - devono essere riqualificati rispettando una fedele ricostruzione dell esistente, se l intervento prevede una ristrutturazione con demolizione e ricostruzione. COME ACCEDERE ALLE DETRAZIONI (DM 19/02/07, Artt 2 e. 4 e s.m.i.) Il soggetto richiedente deve: - acquisire l asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza tra intervento e requisiti richiesti per accedere alle detrazioni (in alcuni casi sostituita da altra documentazione necessaria per legge); - inviare all ENEA in via telematica entro 90 giorni dalla fine lavori l attestato di prestazione energetica APE nei casi in cui è previsto (Allegato A - attestato di qualificazione energetica o certificazione ove prevista); - inviare all ENEA in via telematica la scheda informativa dell intervento (Allegato E o Allegato F); - conservare traccia dei pagamenti relativi alle spese sostenute (nel caso di privati i pagamenti devono essere fatti con bonifici bancari o postali). Il soggetto richiedente dovrà conservare: - la relazione di asseverazione redatta da tecnico abilitato; - ricevuta di invio tramite internet all Enea; - fatture e ricevute fiscali comprovanti spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi; - per i contribuenti non titolare di reddito di impresa, la ricevuta del bonifico bancario o postale attraverso cui è stato effettuato il pagamento. IL SOGGETTO RICHIEDENTE (DM 19/02/07, Art. 1 e s.m.i., Guida AdE ottobre 2018) Il soggetto, contribuente residente e non residente, che richiede la detrazione dell imposta sul reddito può essere: - le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, tra cui: o i titolari di un diritto reale sull immobile o i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali 14

16 o gli inquilini o coloro che hanno l immobile in comodato o i familiare conviventi con il possessore o detentore dell immobile - i contribuenti che conseguono reddito d impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali); - le associazioni tra professionisti; - gli enti privati che non svolgono attività commerciale. La condizione necessaria per poter usufruire della detrazione è che il soggetto partecipi alle spese dell intervento. La possibilità di usufruire dell incentivo (essendo una detrazione dell imposta sul reddito) dipende dalla capacita fiscale del soggetto al momento della domanda. Con la finanziaria per il 2018, la possibilità di usufruire di tutte le tipologie di detrazioni relative all efficienza energetica spetta anche: - agli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti a residenza pubblica; - dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci. IL TECNICO ABILITATO (DM 19/02/07, Art. 1 e s.m.i.) Secondo il Decreto Ministeriale del 19/02/07 è un tecnico abilitato: - un ingegnere o un architetto iscritto al proprio ordine professionale - un geometra o un perito industriale iscritto al proprio collegio professionale Secondo la Circolare 31/05/07 la definizione vale anche per: dott. agronomi, dott. forestali e periti agrari iscritti al proprio collegio professionale. COME FARE I PAGAMENTI Modalità di pagamento Il soggetto richiedente deve conservare traccia dei pagamenti relativi alle spese sostenute. I contribuenti titolari di reddito di impresa sono invece esonerati dall obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale (in tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione). Nel modello di versamento con bonifico bancario o postale vanno indicati: - la causale del versamento con indicati estremi della norma agevolativa; - il codice fiscale del beneficiario della detrazione; - il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori). La ritenuta sui bonifici Dal 1 luglio 2010, al momento del pagamento del bonifico effettuato dal contribuente che intende avvalersi della detrazione, le banche e le Poste Italiane Spa devono operare una ritenuta a titolo di acconto dell imposta sul reddito dovuta dall impresa che effettua i lavori. Dal 1 gennaio 2015 la ritenuta è pari all 8%. La base di calcolo su cui operare la ritenuta è l importo del bonifico diminuito dell IVA. La ritenuta non deve essere operata quando il pagamento può essere effettuato con modalità diverse dal bonifico (assegno, vaglia, carta di credito). Con la circolare n. 40 del 28 luglio 2010 l Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni operative sull applicazione della ritenuta. 15

17 Applicazione dell IVA Le spese per le quali è possibile chiedere la detrazione dipendono dal tipo di intervento. Riportiamo quanto indicato nella guida predisposta dall Agenzia dell Entrate sulle detrazioni: Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere per la realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica degli edifici sono assoggettate all imposta sul valore aggiunto in base alle aliquote previste per gli interventi di recupero del patrimonio immobiliare. In particolare: - per le prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione - ordinaria e straordinaria - realizzati su immobili residenziali, è previsto un regime agevolato con applicazione dell Iva ridotta al 10% - per le cessioni di beni l aliquota ridotta si applica solo quando la relativa fornitura è posta in essere nell ambito del contratto di appalto. Tuttavia, se l appaltatore fornisce beni di valore significativo, l aliquota ridotta si applica a tali beni solo fino a concorrenza del valore della prestazione (considerato al netto del valore dei beni stessi). I beni di valore significativo sono quelli individuati dal decreto del Ministro delle Finanze del 29 dicembre 1999 (tra questi, per esempio, gli infissi e le caldaie). CUMULABILITÀ DELLE DETRAZIONI Le detrazioni per l efficienza energetica non sono cumulabili con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi da altre disposizioni di legge nazionali (ad esempio le detrazioni per il recupero del patrimonio edilizio). Se l intervento rientra in più casistiche detraibili, le spese connesse possono rientrare solo in una di esse. È possibile la cumulabilità con altri incentivi regionali o provinciali o locali, a seguito dell entrata in vigore del DLgs 28/2011 (art. 28 comma 5), che abroga il divieto del DLgs 115/2008 (comma 3 e 4) verificando che le norme che regolano questi incentivi non prevedano incompatibilità. Le detrazioni, se compatibili, possono essere richieste per la parte di spesa eccedente gli incentivi concessi. SUDDIVISIONE DELLE RATE L agevolazione fiscale consiste in una detrazione dall imposta lorda, che può essere fatta valere sia Sull irpef che sull Ires. È obbligatorio suddividere questa detrazione in 10 rate annuali di pari importo. LIMITE MASSIMO DELLA DETRAZIONE Per unità immobiliare Il limite massimo di risparmio ottenibile con la detrazione ( , e euro, a seconda del tipo di intervento) va riferito all unità immobiliare oggetto dell intervento stesso. Pertanto, va suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell immobile che partecipano alla spesa, in ragione dell onere effettivamente sostenuto da ciascuno. Regole per interventi condominiali Anche per gli interventi condominiali l ammontare massimo di detrazione deve essere riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l edificio. Tuttavia, quando si tratta di un intervento di riqualificazione energetica, per il quale è prevista la detrazione di euro - e lo stesso intervento si riferisce all intero edificio e non a parti di edificio - tale somma costituisce anche il limite complessivo di detrazione e va ripartita tra i soggetti che hanno diritto al beneficio. Per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici condominiali che danno diritto alle maggiori detrazioni del 70 e 75%, vanno calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio. Nel caso di più interventi Se sono stati realizzati più interventi di risparmio energetico agevolabili, il limite massimo di detrazione applicabile sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati. 16

18 Così, per esempio, se sono stati installati dei pannelli solari, per i quali è previsto un importo massimo di detrazione di euro, e sostituito l impianto di climatizzazione invernale, per il quale la detrazione massima applicabile è di euro, sarà possibile usufruire della detrazione massima di euro. Invece, il contribuente potrà richiedere una sola agevolazione quando effettua interventi caratterizzati da requisiti tecnici tali da poter essere ricompresi in due diverse tipologie. Questo accade, per esempio, quando sono stati realizzati interventi di coibentazione delle pareti esterne, inquadrabili sia nell ambito della riqualificazione energetica dell edificio sia in quello degli interventi sulle strutture opache verticali. In questa situazione il contribuente dovrà indicare nella scheda informativa da inviare all Enea a quale beneficio intende fare riferimento. CESSIONE DEL CREDITO La detrazione fiscale è un opportunità semplice, infatti una volta determinato il valore economico da pagare di imposte viene detratta direttamente la cifra derivante dalla detrazione. Il beneficiario che sostiene le spese per gli interventi riguardanti singole unità immobiliari è generalmente consapevole delle imposte che dovrà sostenere e quindi ha capienza fiscale ; avere capienza fiscale significa dover pagare delle imposte (poiché si hanno dei redditi e questi sono sufficientemente alti da generare imposte) e poter detrarre completamente la cifra spettante come detrazione. Negli interventi invece riguardanti parti comuni frequentemente non tutti gli inquilini di un condominio hanno capienza fiscale. Potrebbero non avere reddito o non avere imposte sufficienti per coprire il valore della detrazione e quindi l opportunità è inesistente. A questo problema che rende la detrazione uno strumento inefficace si affianca la possibilità che i soggetti che vogliano realizzare degli interventi di efficientamento energetico non dispongano del capitale necessario. Il legislatore ha quindi previsto lo strumento della cessione del credito a privati e a banche da parte di incapienti totali o solo a privati da parte dei restanti beneficiari per agevolare il successo delle detrazioni fiscali nei casi degli interventi dei condomini. Il tema della cessione è molto articolato. Si rimanda al capitolo dedicato della Guida dell Agenzia delle Entrate Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico. CONTROLLI E MONITORAGGIO DA PARTE DI ENEA Il DM 11 maggio 2018 descrive le procedure e le modalità di controllo da parte di ENEA sulla sussistenza delle condizioni di fruizione delle detrazioni fiscali per le spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica. I controlli saranno realizzati a campione (per un massimo dello 0.5% delle istanze presentate nell anno precedente) tenendo conto di: - maggiore aliquota raggiungibile; - spesa più elevata; - criticità in relazione ai requisiti di accesso e ai massimali dei costi unitari. Procedure descritta dal Legislatore per i controlli: 1. Enea comunica al beneficiario o all amministratore di condominio l avvio del procedimento di controllo con raccomandata A/R o PEC. 2. Il soggetto beneficiario (o amm. condominio), entro 30 giorni trasmette a mezzo posta elettronica certificata all indirizzo enea@cert.enea.it in formato.pdf documentazione e dichiarazioni, non trasmesse in precedenza, necessari a verificare i presupposti e requisiti per avere accesso alle detrazioni. 3. Enea procede alla verifica documentale di quanto inviato e comunica entro 90 giorni l esito del controllo che può essere positivo, negativo o con richieste di integrazioni. 4. Enea trasmette all Agenzia delle Entrate una relazione motivata riguardo gli accertamenti eseguiti funzionale alla valutazione dell eventuale decadenza del beneficio in caso di esito negativo. Accertamenti in situ Ad integrazione del punto 3, su almeno il 3% dei campioni viene realizzato un controllo in situ che ha esito negativo se vengono riscontrate delle difformità rilevanti tra la documentazione inviata e le opere effettivamente realizzate. 17

19 7. DETRAZIONI PER RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA Le tipologie di intervento soggette alla possibilità di detrazione fiscale (del 50% dalla sola IRPEF) delle spese sono richiamate dall art. 16, comma 1 della Legge 90 del 2013 al comma 1 che esplicita gli interventi del comma 1 dell articolo 16-bis del DPR 917 del 22 dicembre Vi sono interventi di natura generale - manutenzione straordinaria; - manutenzione ordinaria; - restauro e risanamento conservativo; - ristrutturazione edilizia. E interventi molto più specifici: eliminazione barriere architettoniche, realizzazione autorimesse, cablatura edifici, contenimento dell inquinamento acustico, misure antisismiche e bonifica amianto. Tra le misure specifiche è anche presente alla lettera h) interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all installazione di impianti basati sull impiego delle fonti rinnovabili di energia [...]. Dal 2018, per alcune tipologie di interventi è obbligatorio informare l ENEA tramite il portale predisposto per effetto delle indicazioni della Finanziaria per il 2018 (Legge 205/17, art. 1, comma 3). Il legislatore impone la trasmissione delle informazioni in analogia con quelle delle detrazioni fiscali per l efficienza energetica. Gli interventi per tanto sono quelli analoghi alle detrazioni per la riqualificazione energetica. I requisiti di accesso alle detrazioni del 50% non sono quelli delle detrazioni per l efficienza eneretica. INTERVENTI SOGGETTI ALL OBBLIGO DI TRASMISSIONE DATI Analogia rispetto agli interventi di efficienza energetica Vedi (art. 1, comma 345a, Legge 296/2006) Componenti e tecnologie Strutture edilizie Descrizione del tipo di intervento - riduzione della trasmittanza delle pareti verticali che delimitano ambienti riscaldati dall esterno, dai vani non riscaldati e dal terreno; - riduzione della trasmittanza delle strutture opache orizzontali e inclinate (coperture) che delimitano ambienti riscaldati dall esterno e dai vani non riscaldati; - riduzione della trasmittanza dei pavimenti che delimitano ambienti riscaldati dall esterno, dai vani non riscaldati e dal terreno; Vedi (art. 1, comma 345b, Legge 296/2006) Infissi - riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi che delimitano ambienti riscaldati dall esterno e dai vani non riscaldati; Vedi (art. 1, comma 346, Legge 296/2006, Legge 190/14, art. 1, comma 47) Collettori solari - installazione di collettori solari (solare termico) per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti; 18

20 (art. 1, comma 347, Legge 296/2006, Legge 205/17) (art. 1, comma 347, Legge 296/2006, Legge 205/17) Caldaie a condensazione Pompe di calore - sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per il riscaldamento degli ambienti (con o senza produzione di acs) o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell impianto; - sostituzione di generatori con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento dell impianto; - sostituzione di generatori di calore con pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell impianto; - sostituzione di generatori di calore con scaldacqua a pompa di calore; (art. 1, comma 347, Legge 296/2006, Legge 205/17) Sistemi ibridi - sostituzione di generatori di calore con sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell impianto; Microcogeneratori - installazione di microcogeneratori (Pe < 50 kwe); (art. 1, comma 347, Legge 296/2006, Legge 205/17) (art. 1, comma 347, Legge 296/2006, Legge 205/17) (art. 1, comma 88 Legge 208/15) Generatori di calore a biomassa Sistemi intelligenti - sostituzione di generatori di calore con generatori di calore a biomassa; - installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze; - installazione di sistemi di termoregolazione e building automation; Fotovoltaico - installazione di impianti fotovoltaici. 19

21 8. ESTRATTI DEI PRINCIPALI TESTI DI LEGGE Art. 14, Legge 90/13 Il presente testo è uno stralcio del testo del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 130 del 5 giugno 2013) convertita dalla Legge 90 del 3 agosto 2013 con integrazioni della Legge 147 del 27 dicembre 2013, della legge 190 del 23 dicembre 2014, della legge 208 del 28 dicembre 2015, della legge 232 del 11 dicembre 2016 e della legge 205 del 27 dicembre [...] Stralcio legge 4 giugno 2013, n. 63 convertita dalla Legge 90 del 3 agosto 2013 e s.m.i. Art.14 Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica 1. Le disposizioni di cui all articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano, nella misura del 65 per cento, anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre dicembre La detrazione di cui al presente comma è ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1 gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari o di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio Sono esclusi dalla detrazione di cui al presente comma gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui la periodo precedente. La detrazione si applica nelle misura del 65 per cento per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013 e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute all acquisto e posa in opera di generatori di aria calda a condensazione. 2. La detrazione di cui al comma 1 si applica, nella misura del 65 per cento, anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente: a) per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2021 b) per l acquisto e la posa in opera delle schermature solari di cui all allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n.311, sostenute dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre dicembre 2019, fino a un valore massimo della detrazione di euro. b-bis) per l acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 sostenute dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, fino a valore massimo della detrazione di euro. Per poter beneficiare della suddetta detrazione gli interventi in oggetto devono condurre a un risparmio di energia primaria (PES), come definito dall allegato III del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.218 del 19 settembre 2011, pari almeno al 20%. La detrazione di cui al presente comma è ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1 gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari o di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio Sono esclusi dalla detrazione di cui al presente comma gli interventi di sostituzione di impianti 20

22 di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui la periodo precedente. La detrazione si applica nelle misura del 65 per cento per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013 e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute all acquisto e posa in opera di generatori di aria calda a condensazione. 2-bis. La detrazione nella misura del 50 per cento si applica altresì alle spese sostenute nell anno 2018 per l acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino ad un valore massimo della detrazione di euro. 2-ter. Per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di cui al presente articolo i soggetti di cui all articolo 11, comma 2, e all articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in luogo della detrazione di cui al comma 1 del presente articolo possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato i predetti interventi, con modalità da definire con provvedimento del direttore dell Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione 2-quater. Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l involucro dell edificio con un incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell edificio medesimo, la detrazione di cui al comma 1 spetta nella misura del 70 per cento. La medesima detrazione spetta, nella misura del 75 per cento, per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio Le detrazioni di cui al presente comma sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l edificio. 2-quater. Per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta, in alternativa alle detrazioni previste rispettivamente dal comma 2-quater del presente articolo e dal comma 1- quinquies dell'articolo 16, una detrazione nella misura dell'80 per cento, ove gli interventi determinino il passaggio ad una classe di rischio inferiore, o nella misura dell'85 per cento ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori. La predetta detrazione é ripartita in dieci quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. 2-quinquies. La sussistenza delle condizioni di cui al primo e al secondo periodo del comma 2-quater è asseverata da professionisti abilitati mediante l attestazione della prestazione energetica degli edifici di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno L Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) effettua controlli, anche a campione, su tali dichiarazioni, nonché su tutte le agevolazioni spettanti ai sensi del presente articolo. La mancata veridicità dell attestazione comporta la decadenza dal beneficio, ferma restando la responsabilità del professionista ai sensi delle disposizioni vigenti. 21

23 2-sexies. Per le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica di cui al presente articolo, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. 2-septies. Le detrazioni di cui al presente articolo sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi di efficienza energetica realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci. 3. La detrazione spettante ai sensi del presente articolo è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n bis. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, l'agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) elabora le informazioni contenute nelle richieste di detrazione pervenute per via telematica e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali. Nell'ambito di tale attività, l'enea predispone il costante aggiornamento del sistema di reportistica multi-anno delle dichiarazioni ai fini della detrazione fiscale di cui all'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, già attivo e assicura, su richiesta, il necessario supporto tecnico alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano. 3-ter. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di cui al presente articolo, ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento, nonché le procedure e le modalità di esecuzione di controlli a campione, sia documentali che in situ, eseguiti dall'enea e volti ad accertare il rispetto dei requisiti che determinano l'accesso al beneficio. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al presente comma, continuano ad applicarsi il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007, e il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo L'ENEA, ai fini di assicurare coerenza con la legislazione e la normativa vigente in materia di efficienza energetica, limitatamente ai relativi contenuti tecnici, adegua il portale attualmente in essere e la relativa modulistica per la trasmissione dei dati a cura dei soggetti beneficiari delle detrazioni di cui al presente articolo. 3-quater. Al fine di agevolare l'esecuzione degli interventi di efficienza energetica di cui al presente articolo, é istituita, nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, una sezione dedicata al rilascio di garanzie su operazioni di finanziamento degli stessi. A tal fine, la dotazione del Fondo suddetto può essere integrata fino a 25 milioni di euro annui per il periodo a carico del Ministero dello sviluppo economico e fino a 25 milioni di euro annui per il periodo a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a valere sui proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2 destinati ai progetti energetico-ambientali di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 22

24 2013, n. 30, previa verifica dell'entità dei proventi disponibili annualmente, con le modalità e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19. Per il perseguimento delle finalità di cui al presente comma, con uno o piu' decreti di natura non regolamentare da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e acquisito il parere della Conferenza unificata, sono individuati, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le priorità, i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento, di gestione e di intervento della sezione del Fondo e le relative prime dotazioni della sezione stessa. Art. 15 e 15-bis, Legge 90/13 Art. 15 Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione ed efficienza energetica e idrica 1. Nelle more della definizione di misure ed incentivi selettivi di carattere strutturale, da adottare entro 31 dicembre 2017, finalizzati a favorire la realizzazione di interventi per il miglioramento, l adeguamento antisismico e la messa in sicurezza degli edifici esistenti, nonché per l'incremento dell efficienza idrica e del rendimento energetico degli stessi, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e 16. Nella definizione delle misure e degli incentivi di cui al primo periodo é compresa l'installazione di impianti di depurazione delle acque da contaminazione di arsenico di tipo domestico, produttivo e agricolo nei comuni dove é stato rilevato il superamento del limite massimo di tolleranza stabilito dall'organizzazione mondiale della sanità o da norme vigenti, ovvero dove i sindaci o altre autorità locali sono stati costretti ad adottare misure di precauzione o di divieto dell'uso dell'acqua per i diversi impieghi. 1-bis. Nella definizione delle misure di cui al comma 1 si tiene conto dell'opportunità di agevolare ulteriori interventi rispetto a quelli previsti dal presente decreto, quali ad esempio le schermature solari, la microcogenerazione e la micro-trigenerazione per il miglioramento dell'efficienza energetica, nonché interventi per promuovere l'efficienza idrica e per la sostituzione delle coperture di amianto negli edifici. Art. 15 bis Banca dati degli incentivi in materia di efficienza energetica e di produzione di energia da fonti rinnovabili 1. Al fine di monitorare l'andamento, e i relativi costi, delle attività connesse ai settori dell'efficienza energetica e della produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché di prevenire eventuali fenomeni fraudolenti nella richiesta di riconoscimento dei diversi meccanismi incentivanti previsti dalle singole normative di settore, è istituita presso il Gestore dei servizi energetici S.p.A.(GSE) una banca dati nazionale in cui confluiscono i flussi di dati relativi ai soggetti beneficiari degli incentivi erogati dal GSE e quelli acquisiti da altre amministrazioni pubbliche autorizzate ad erogare incentivi o sostegni finanziari per attività connesse ai settori dell'efficienza energetica e della produzione di energia da fonti rinnovabili. 2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Conferenza unificata, utilizzando le competenze istituzionali dell'enea, individua, con apposito decreto, le modalità di gestione dei flussi informativi della banca dati di cui al comma 1, oltre alle opportune forme di collaborazione e raccordo tra le amministrazioni interessate e il GSE, per assicurare un celere e compiuto afflusso per via telematica dei dati in proprio possesso alla banca dati stessa, in modo da riscontrare eventuali anomalie, e per individuare idonee forme di pubblicità di tali informazioni. 3. All'attuazione del presente articolo, dal quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 23

25 Art. 16, Legge 90/13 Art. 16 Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili 1. Ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le spese documentate, relative agli interventi indicati nel comma 1 del citato articolo 16-bis, spetta una detrazione dall imposta lorda fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a euro per unità immobiliare. La detrazione è pari al 50 per cento per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre dicembre bis. Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di cui all articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione, su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell 8 maggio 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive, spetta una detrazione dall imposta lorda nella misura del 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro per unità immobiliare per ciascun anno. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Nel caso in cui gli interventi di cui al presente comma realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si è già fruito della detrazione 1-ter. A decorrere dal 1º gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2021, le disposizioni del comma 1-bis si applicano anche agli edifici ubicati nella zona sismica 3 di cui all ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell 8 maggio quater. Qualora dalla realizzazione degli interventi di cui ai commi 1-bis e 1-ter derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione dall imposta spetta nella misura del 70 per cento della spesa sostenuta. Ove dall intervento derivi il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell 80 per cento. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 28 febbraio 2017, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono stabilite le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell efficacia degli interventi effettuati. 1-quinquies. Qualora gli interventi di cui al comma 1-quater siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni dall imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma 1-quater spettano, rispettivamente, nella misura del 75 per cento e dell 85 per cento. Le predette detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. Per tali interventi, a decorrere dal 1º gennaio 2017, in luogo della detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. 1-sexies. A decorrere dal 1º gennaio 2017, tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies rientrano anche le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili 24

26 1-sexies.1. Le detrazioni di cui ai commi da 1-bis a1-sexies sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci 2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1, limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1º gennaio gennaio 2018, è altresì riconosciuta una detrazione dall imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute nell anno per l acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l etichetta energetica, finalizzati all arredo dell immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a euro, considerato, per gli interventi effettuati nell anno 2017 anno 2018 ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel , al netto delle spese sostenute nell anno 2017 anno 2018 per le quali si è fruito della detrazione. Ai fini della fruizione della detrazione dall imposta, le spese di cui al presente comma sono computate indipendentemente dall importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1 2-bis. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all'enea le informazioni sugli interventi effettuati. L'ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali Riferimenti legislativi precedenti Legge 232 del 11 dicembre 2016 Articolo 1 [...] 3. Le detrazioni di cui all articolo 16, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, come modificato dal comma 2 del presente articolo, non sono cumulabili con agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici. Legge 208 del 28 dicembre 2015 Articolo 1 [...] 87. Le detrazioni di cui all art.14 del decreto legge 4 giugno 2013 n 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n 90, sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per le spese sostenute, dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica; 88. Le detrazioni fiscali di cui all articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n 90, si applicano anche alle spese sostenute per l acquisto, l installazione e la messa 25

27 in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti. Tali dispositivi devono: a. mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati; b. mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti; c. consentire l accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto. Legge 220 del 13 dicembre 2010 Articolo 1 [...] 48. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura ivi prevista, anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre La detrazione spettante ai sensi del presente comma é ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. [...] Legge 296 del 27 dicembre 2006 Articolo 1, Detrazione spese sostenute per riqualificazione energetica degli edifici. 344 Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo. Detrazione per l'installazione di pareti, pavimenti, coperture e finestre idonee a conseguire determinati livelli di risparmio energetico Detrazione per l'installazione di pareti, pavimenti, coperture e finestre idonee a conseguire determinati livelli di risparmio energetico 345. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, della Tabella 3 allegata alla presente legge. Detrazione per l'installazione di pannelli solari Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo. Detrazione per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale 347. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti 26

28 a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo. Modalità di concessione delle detrazioni di cui ai commi 344, 345, 346 e La detrazione fiscale di cui ai commi 344, 345, 346 e 347 é concessa con le modalità di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e alle relative norme di attuazione previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41, e successive modificazioni, sempreché siano rispettate le seguenti ulteriori condizioni: a. la rispondenza dell'intervento ai previsti requisiti é asseverata da un tecnico abilitato, che risponde civilmente e penalmente dell'asseverazione; b. il contribuente acquisisce la certificazione energetica dell'edificio, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, qualora introdotta dalla regione o dall'ente locale, ovvero, negli altri casi, un "attestato di qualificazione energetica", predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, o dell'unità immobiliare ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione. L'attestato di qualificazione energetica comprende anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell'edificio o dell'unità immobiliare, a seguito della loro eventuale realizzazione. Le spese per la certificazione energetica, ovvero per l'attestato di qualificazione energetica, rientrano negli importi detraibili. Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 Articolo 16 bis Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione degli edifici [...] 1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi: a) di cui alle lett. a) b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117 del codice civile; b) di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze; c) necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a) e b) del presente comma, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione; d) relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune; e) finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; f) relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi; g) relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico; h) relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo 27

29 idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia; i) relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari; j) di bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici. DPR giugno 2001 Articolo 3 [...] 1. Ai fini del presente testo unico si intendono per: a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; b) interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso; c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d'uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio; d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente; 28

30 ANIT,, ha tra gli obiettivi generali la diffusione, la promozione e lo sviluppo dell'isolamento termico ed acustico nell'edilizia e nell'industria come mezzo per salvaguardare l'ambiente e il benessere delle persone. ANIT diffonde la corretta informazione sull'isolamento termico e acustico degli edifici promuove la normativa legislativa e tecnica raccoglie, verifica e diffonde le informazioni scientifiche relative all'isolamento termico ed acustico promuove ricerche e studi di carattere tecnico, normativo, economico e di mercato. I soci si dividono nelle categorie SOCI INDIVIDUALI: Professionisti e studi di progettazione SOCI AZIENDA: Produttori di materiali e sistemi per l isolamento termico e acustico SOCI ONORARI: Enti pubblici e privati, Università e Scuole Edili, Ordini e Collegi professionali STRUMENTI PER I SOCI I soci ricevono Costante aggiornamento sulle norme in vigore con le GUIDE ANIT I software ANIT, per calcolare tutti gli aspetti dell efficienza energetica e dell acustica degli edifici Servizio di chiarimento tecnico da parte dello Staff Abbonamento alla rivista specializzata Neo-Eubios I servizi e la quota di iscrizione variano in base alla categoria di associato (Individuale, Azienda, Onorario). I Soci Individuali possono accedere alla qualifica Socio Individuale Più per ottenere servizi avanzati Per informazioni: info@anit.it Tel ANIT - Via Lanzone Milano

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