Criteri di ammissione o di non ammissione alla classe successiva e all Esame di Stato
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- Olivia Mattei
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1 Criteri valutativi di ammissione o non ammissione degli alunni alla classe successiva o all Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione deliberati dal collegio dei docenti, alla luce del DLVO 62/17, del DM741/17 e nota MIUR 165/2017. Criteri di ammissione o di non ammissione alla classe successiva e all Esame di Stato L ammissione oppure la non ammissione in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento è deliberata previa valutazione del processo di maturazione di ciascun alunno nell apprendimento, considerandone la situazione di partenza, tenendo conto in particolare: 1. di situazioni certificate di disturbi specifici di apprendimento; 2. di condizioni soggettive o fattori specifici che possano aver determinato rallentamenti o difficoltà nell acquisizione di conoscenze e abilità; 3. dell andamento nel corso dell anno, tenendo conto: a. della costanza dell impegno e dello sforzo nell affrontare il lavoro a scuola e a casa; b. delle risposte positive agli stimoli e ai supporti individualizzati ricevuti; c. dell assunzione di comportamenti corretti verso l Istituzione scolastica. Scuola primaria Nella scuola primaria, le alunne e gli alunni sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. La non ammissione alla classe successiva è contemplata solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione. La decisione dei docenti è assunta all unanimità. Premesso che la ripetizione di un anno scolastico viene concepita come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali, la non ammissione alla classe successiva sarà decisa in caso di assenza o gravi carenze delle abilità propedeutiche agli apprendimenti successivi che non consentirebbero quindi al bambino una serena prosecuzione del percorso scolastico.
2 Della decisione di non ammettere l alunno alla classe successiva sarà debitamente informata la famiglia. L alunno sarà opportunamente preparato per l inserimento nella nuova classe. Scuola secondaria di primo grado Nella scuola secondaria di primo grado il consiglio di classe procederà alla valutazione dell alunno solo se la sua frequenza alle lezioni ha coperto almeno tre quarti dell orario annuale personalizzato DL 62/2017 art.5 salvo motivi di salute documentati o gravi comprovati motivi personali. (deroghe approvate dal Collegio docenti). Deroghe previste per casi eccezionali, certi e documentati. Il collegio dei docenti ha deliberato motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca sufficienti elementi per la valutazione. Frequenza inferiore al limite ministeriale (è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte orario personalizzato) per: 1. gravi motivi di salute adeguatamente documentati 2. terapie e/o cure programmate 3. per gli alunni stranieri il rientro nella terra di origine per motivi familiari 4. assenze per accertato grave disagio sociale caratterizzate dall'intervento dei servizi sociali, socio-sanitari etc. 5. gravi e comprovati motivi personali 6. partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.; Il collegio ha concordato di rendere valido l anno scolastico anche con 70 giorni di assenza, deroga di 20 giorni (70 giorni di assenza anziché 50 giorni di assenza). Pertanto il Consiglio di classe prima di ogni altra valutazione verifica la validità dell anno scolastico. Sarà ammesso all Esame di Stato l alunno che non sarà incorso nella sanzione disciplinare prevista dall articolo 4 del DPR n.249/1998. Sono ammessi alla classe successiva e all Esame di Stato anche gli alunni che hanno ottenuto un voto inferiore a sei decimi in una o più discipline secondo i criteri definiti dal collegio dei docenti. Il giudizio sintetico del
3 comportamento non influisce sull ammissione o non ammissione alla classe successiva (art.2 del D.Lvo n. 62 del 2017 ). È prescrittivo sostenere entro il mese di aprile le tre prove nazionali predisposte dall Invalsi, per l ammissione all Esame di Stato. Nel caso di ammissione alla classe successiva con voto di maggioranza, la famiglia sarà informata tramite lettera con le dovute indicazioni per il lavoro individuale da svolgere durante il periodo estivo al fine di recuperare le lacune emerse. La decisione di non ammissione alla classe successiva è contemplata a seguito di adeguata motivazione e sulla base dei seguenti criteri definiti dal collegio dei docenti fra i quali - mancanza di sufficienti elementi per procedere alla valutazione; - rilevanti difficoltà a recuperare i livelli essenziali degli apprendimenti e tali da non garantire all alunno/a una frequenza serena della classe successiva e il successo formativo; La decisione dei docenti è deliberata a maggioranza. Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione dall insegnante di religione cattolica o di attività alternative, per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti, se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. Criteri di ammissione/non ammissione alla classe successiva (D.L. n 62 del 13/04/ C.M. n 1865 del 10/10/2017) La non ammissione in entrambi gli ordini di scuola si concepisce: come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali; come evento condiviso dalle famiglie e accuratamente preparato per l alunno,anche in riferimento alla classe di futura accoglienza; come evento da considerare in modo più opportuno (senza limitare l autonoma valutazione dei docenti) negli anni di passaggio da segmenti formativi ad altri e che richiedono salti cognitivi particolarmente elevati ed esigenti di definiti prerequisiti, mancando i quali potrebbe risultare compromesso il successivo processo (dalla seconda alla terza classe primaria, dalla quinta primaria alla prima classe della secondaria di primo grado, dalla prima della secondaria alla seconda e dalla seconda alla terza classe della secondaria);
4 quando siano stati adottati, comunque, documentati interventi di recupero e di sostegno che non si siano rivelati produttivi. Ai fini della non ammissione alla classe successiva, vengono considerati casi di eccezionale gravità quelli in cui si registrino contemporaneamente la maggior parte delle seguenti condizioni: assenza o gravi carenze delle abilità propedeutiche ad apprendimenti successivi (letto-scrittura, calcolo, logica in quanto competenze trasversali); mancati processi di miglioramento cognitivo pur in presenza di stimoli individualizzati; lacune accumulate negli apprendimenti numerose e tali da pregiudicare il percorso formativo futuro e, di conseguenza, da determinare anche la riduzione della fiducia in sé, presupposto del successo scolastico; gravi carenze e assenza di miglioramento, pur in presenza di stimoli individualizzati, relativamente agli indicatori del comportamento che attengono alla partecipazione, alla responsabilità e all impegno; La permanenza può concretamente aiutare l alunno a superare le difficoltà del suo percorso di apprendimento e aiutarlo nel suo processo di maturazione; La frequenza da parte dell alunno dei percorsi didattici personalizzati, appositamente organizzati dalla scuola per migliorare gli apprendimenti, non ha prodotto esiti apprezzabili; La non ammissione alla classe successiva rappresenta anche elemento di riflessione dell alunno sull importanza dell impegno e della responsabilità di ciascuno nel conseguire risultati positivi. Il Consiglio di Classe, nell'assumere le decisioni in sede di scrutinio finale, valuta ogni studente singolarmente, tenendo in considerazione: - l'evoluzione del rendimento nel corso dell'anno, costatando, a partire dalla situazione iniziale, se lo studente risulta, nel complesso delle discipline, in progresso, stazionario; - i progressi ottenuti nel percorso formativo effettuato, anche rispetto alle iniziative di sostegno e - recupero; - il livello di conseguimento degli obiettivi minimi e trasversali stabiliti nella programmazione di - dipartimento;
5 - le probabilità di successo nella classe successiva pur in presenza di apprendimenti - parzialmente acquisiti in più di una disciplina. CRITERI GENERALI PER L AMMISSIONE ALL ESAME DI STATO In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe dispone l ammissione degli studenti all esame di Stato, in via generale, anche in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in più discipline. I requisiti per essere ammessi sono i seguenti: 1. aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti; 2. aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall Invalsi. 3. non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 c 9 bis. del DPR n. 249/1998 (Statuto delle Studentesse e degli Studenti). Il Consiglio di Classe, con adeguata motivazione e delibera a maggioranza, può non ammettere all esame di Stato un alunno in caso di mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, tenuto conto dei criteri formulati dal Collegio dei Docenti, pur in presenza dei tre requisiti sopra citati. Per l'insegnamento della religione cattolica o dell'alternativa alla religione il voto espresso nella deliberazione di non ammissione diventa un giudizio motivato, scritto a verbale. Viene abrogata la norma che prevedeva la non ammissione con un voto di comportamento inferiore a 6/10 poiché la valutazione del comportamento è formulata mediante un giudizio sintetico e descrittivo. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale di ciascuno e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei Docenti e inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. Criteri per l attribuzione del voto di ammissione all Esame di Stato Si definiscono i seguenti criteri generali, che partono dal presupposto che la valutazione
6 a) ha per oggetto il processo formativo degli alunni e delle alunne, b) concorre al successo formativo; c) documenta lo sviluppo dell identità personale e culturale. Appurata la validità dell anno scolastico, si definiscono i seguenti criteri, al fine di garantire l equità e la trasparenza della valutazione. Il Consiglio di Classe, sulla base: - di obiettivi didattici, educativi e formativi e dei criteri di valutazione - di quanto richiamato dalle norme vigenti - di una visione olistica della persona, valuta: 1. i risultati conseguiti nelle discipline di studio, evidenziati oggettivamente dalla media dei voti del II quadrimestre; 2. i progressi registrati nell anno scolastico in corso e nel triennio; 3. la situazione di partenza; 4. le potenzialità personali e l impegno dimostrati nel corso del triennio; 5. il comportamento e l atteggiamento dimostrati nel triennio rispetto a tutte le Offerte Formative proposte dall Istituzione scolastica La media definita nel punto 1, può essere modificata, per eccesso o per difetto, dalla considerazione dei punti a cura del Consiglio di Classe. Nel caso di valutazioni insufficienti, il Consiglio di classe motiverà l ammissione all Esame di Stato sulla base del percorso effettuato dall alunno, considerando la situazione di partenza, l interesse e l impegno dimostrati, le risposte agli stimoli e alle occasioni di recupero proposti dai docenti. LE PROVE D ESAME L'esame di Stato è costituito da tre prove scritte ed un colloquio, valutati con votazioni in decimi. Le prove scritte, finalizzate a rilevare le competenze definite nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni Nazionali per il curricolo, sono: a) prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, intesa ad accertare la padronanza della stessa lingua; la Commissione predispone almeno tre terne di tracce, con riferimento alle seguenti tipologie: a) testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione,l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia;
7 b) testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento; c) comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo,scientifico anche attraverso richieste di riformulazione. La prova scritta di italiano può anche essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie proposte, che possono anche essere utilizzate in maniera combinata tra loro all'interno della stessa traccia. b) prova scritta relativa alle competenze logico matematiche; per la prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche, che serve ad accertare la «capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni», con riferimento alle aree previste dalle Indicazioni nazionali(numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni) le commissioni predispongono almeno tre tracce, riferite ad entrambe le seguenti tipologie: 1. Problemi articolati su una o più richieste 2. Quesiti a risposta aperta Nel caso in cui vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l'una dall'altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa. c) prova scritta, relativa alle competenze acquisite, articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate:inglese di livello A2 e seconda lingua comunitaria di livello A1. Alla prova scritta di lingua straniera viene attribuito un unico voto espresso in decimi, senza frazioni decimali. IL COLLOQUIO Il colloquio è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali. Viene condotto collegialmente dalla sottocommissione che sottopone inizialmente al candidato (circa 15 minuti prima) un documento non noto, ponendo particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio. Tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione.
8 Per i percorsi ad indirizzo musicale è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento. La sottocommissione calcola dapprima la media dei voti delle prove scritte e del colloquio, esprimendo il voto anche con frazione decimale, e il voto finale è determinato dalla media di tale voto con il voto di ammissione. Se il risultato sarà un voto con frazione decimale pari o superiore a 0,5 verrà arrotondato all unità superiore. In questo modo si darà giusta rilevanza al percorso formativo dell alunno/a. Per superare l esame il voto finale deve essere almeno pari a sei decimi. Esempio di calcolo del voto finale AMMISSIONE ITALIANO MATEMATICA LINGUE STRANIERE COLLOQUIO MEDIA DELLE PROVE ( )/4 = 7,5 2. CALCOLO VOTO FINALE Ammissione + media prove (8 + 7,5)/2 = 7,75 3. EVENTUALE ARROTONDAMENTO 7,75= 8 ESAME PER GLI ALUNNI DISABILI O CON DSA Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate nazionali. Il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova. Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato. Valutazione degli alunni disabili Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.
9 Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale. L'esito finale dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall art. 8 del Decreto, comuni a tutti gli alunni. Agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. Valutazione degli alunni con DSA Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge n. 170/10, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella SSPG dal consiglio di classe. Per la valutazione degli alunni con DSA certificato le istituzioni scolastiche adottano modalità che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione dellemisure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla n. 170/10, indicati nel piano didattico personalizzato. Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari. Per tali alunne e alunni può essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno ocomunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Per l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera. In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato.
10 In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma. L'esito dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dal decreto per la generalità degli alunni. Le alunne e gli alunni con DSA partecipano alle prove standardizzate nazionali. Per lo svolgimento delle prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese. Nel diploma finale e nelle tabelle affisse all'albo diistituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove. Nel decreto viene affermato il principio che per il superamento dell esame di Stato al termine del primo ciclo, le prove differenziate sulla base del PEI o del PDP hanno valore equivalente alle prove ordinarie. Ciò vale anche per gli alunni con DSA che si avvalgano di misure dispensative. È una novità importante che stabilisce il diritto all ottenimento della licenza di SSPG da parte di tutti gli alunni, anche in presenza di percorsi molto differenziati. LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE La certificazione delle competenze, come previsto dal D.lgs. n. 62/2017 e dal DM 741/2017, avviene al termine della scuola primaria e al termine di quella secondaria di I grado. Con il decreto n. 742/2017 sono stati adottati i due modelli unici nazionali di certificazione, uno per la scuola primaria e l altro per la secondaria di I grado. Tale documento va redatto durante lo scrutinio finale dai docenti di classe, per la scuola primaria, e dal consiglio di classe, per la scuola secondaria di I grado e viene consegnato, insieme al Documento di Valutazione alla famiglia dell alunno e, in copia, all istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo. Nel modello dedicato alla scuola primaria non sono riportati gli esiti delle prove Invalsi. Per la scuola secondaria di I grado, invece, è prevista in allegato anche la certificazione redatta dall INVALSI, che descrive i livelli conseguiti dall alunno/a nelle prove nazionali di italiano, matematica e inglese.
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