MODULO 1 IL RUOLO DEL CAF
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- Valerio Rota
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1 MODULO 1 IL RUOLO DEL CAF Lezione 2 L'Amministrazione finanziaria
2 Contenuto Lezione n. 2 - L'Amministrazione finanziaria... 3 Struttura dell'amministrazione finanziaria... 5
3 Lezione 2 - L'Amministrazione finanziaria L amministrazione finanziaria fa capo al Ministero dell economia e delle finanze con funzioni generali di governo della fiscalità dello Stato. L amministrazione finanziaria è formata da 4 agenzie fiscali istituite con D.M che sono i suoi bracci esecutivi. Queste sono: - AGENZIA DELLE ENTRATE: ART.62 DECRETO LEGISLATIVO 300/1029 con il compito di gestire i tributi diretti, l IVA e le altre entrate erariali. Gestisce quindi tutti i tributi erariali ad eccezione di quelli conferiti ad altri soggetti. Procede all accertamento delle imposte, si occupa della riscossione delle imposte e porta avanti i processi sui contenziosi che possono nascere da parte dei contribuenti. - AGENZIA DELLE DOGANE: è competente per lo svolgimento dei servizi relativi all amministrazione, alla riscossione e ai contenziosi dei diritti doganali. Gestisce quindi diritti e tributi legati agli scambi internazionali e si occupa inoltre dell iva intercomunitaria, ovvero l iva dovuta negli scambi tra operatori dell Unione Europea, come ad esempio le ACCISE, ovvero le imposte sui consumi e sulla produzione; e dei dazi doganali solo per i beni che derivano da paesi extracomunitari. - AGENZIA DEL TERRITORIO : svolge i servizi relativi al catasto e alla conservatoria dei registri immobiliari con il compito di costituire l anagrafe dei beni immobiliari esistenti nel territorio dello Stato. Ha quindi funzioni attinenti al catasto ed alle conservatorie ma non gestisce l applicazione dei tributi ed ha soltanto la funzione di tenere i registri mobiliari, gestire il catasto, individuando le rendite catastali per i contribuenti e notificare ai contribuenti l atto di declassamento. - AGENZIA DEL DEMANIO : gestisce l amministrazione dei beni immobili dello Stato con criteri imprenditoriali e non ha funzione fiscale. Ciascuna di queste agenzie ha funzioni particolari. Hanno natura giuridica di ente pubblico non economico, perché le loro funzioni sono delegate direttamente dallo stato. Sono previste dall art.57 del decreto legislativo 300/1929. In particolare l Agenzia delle entrate è un Ente pubblico non economico, operativo dal gennaio 2001, incaricato di provvedere alla gestione, all accertamento e alla riscossione dei tributi erariali, sotto la vigilanza del Ministero dell Economia e delle Finanze. Il Ministero mantiene la responsabilità di indirizzo politico, mentre all Agenzia delle Entrate è attribuita la responsabilità gestionale ed operativa. I rapporti tra il Ministero e l Agenzia delle Entrate sono regolati da una Convenzione annuale nella quale sono indicati i servizi da assicurare, gli obiettivi da raggiungere e le risorse da destinare a tali fini. Organi dell Agenzia delle Entrate sono il Direttore, che la rappresenta e la dirige, il Comitato Direttivo, il Comitato dei Revisori dei Conti. Le norme di funzionamento dell Agenzia delle Entrate sono contenute nei Regolamenti di amministrazione deliberati dal Comitato Direttivo su proposta del Direttore e sottoposti al Ministero dell economia e delle finanze. I Regolamenti disciplinano l organizzazione, i criteri di assunzione del personale, la determinazione delle dotazioni organiche, l accesso alla dirigenza. - I principali obiettivi dell Agenzia delle Entrate sono: - la semplificazione dei rapporti con i contribuenti
4 - la facilitazione dei servizi di assistenza ed informazione - il potenziamento dell azione di contrasto all evasione - la ricerca della massima efficienza, anche attraverso modelli innovativi di organizzazione e pianificazione. A livello centrale, l Agenzia delle Entrate è articolata in Uffici di staff del Direttore e in Direzioni centrali, a livello locale in Direzioni regionali e Uffici locali. L autotutela, nell accezione comune che il termine ha nel diritto amministrativo, è la facoltà dell'amministrazione di correggere, anche di propria iniziativa, quegli atti che risultino illegittimi o infondati. Gli strumenti giuridici attraverso cui si attuano tali finalità sono l annullamento e la revoca, atti tipici utilizzati il primo per la rimozione dei vizi di legittimità, e il secondo per quelli di merito. Tuttavia in nessun campo, come in quello tributario, ove ogni giorno ci si scontra con la difficile applicazione della normativa, l autotutela ha assunto un ruolo così determinante da farne uno degli istituti cardini del sistema fiscale ed uno strumento efficace e moderno di tutela degli interessi dei soggetti dell obbligazione tributaria. Nello specifico essa tende non solo a migliorare i rapporti tra i contribuenti e l amministrazione finanziaria, ma a ricostituire quel clima di reciproca fiducia utile per una collaborazione nell adempimento degli obblighi, finalità perseguite dalla legge 212/2000 di recente promulgata e meglio nota come lo Statuto del contribuente. L autotutela, allo stato, si connota per i seguenti tratti caratteristici: 1. massimo impulso alla sua applicazione da imprimere agli Uffici per il miglioramento complessivo dell azione amministrativa; 2. ampiezza delle fattispecie concrete in cui si realizza il presupposto per il suo esercizio; 3. insussistenza di limiti temporali al suo esercizio. Per quanto si riferisce al primo punto va sottolineato che all autotutela, specie negli ultimi anni, è affidato il compito di ridurre in misura determinante il numero delle controversie latenti o già insorte tra l amministrazione finanziaria ed il cittadino. Prima dell emanazione delle nuove norme - il riferimento è al regolamento emanato con D.M. n 37/97 - lo sbocco delle controversie era costituito dal ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria; attualmente deve ritenersi patologica la non definizione del contesto nell ambito amministrativo. E dunque sono state via via rimosse, anche attraverso un interpretazione estensiva della normativa, tutte quelle anomalie che ostacolavano la piena applicazione dell istituto. Inoltre l autotutela non presuppone necessariamente l impulso da parte del privato; infatti l amministrazione finanziaria può procedere, anche d ufficio, all annullamento degli atti amministrativi viziati in tutte le ipotesi in cui ne riscontra la difformità dal modello corretto. Va detto altresì, per quel che concerne il secondo aspetto, che l autotutela interagisce a 360 gradi sui processi di formazione e consolidazione della volontà dell amministrazione evitando, prima, durante e dopo, che vengano ad esistenza e possano sopravvivere e diventare esecutivi atti viziati. In tal senso essa costituisce un filtro ideale attraverso cui
5 vengono vagliati gli atti amministrativi in ogni fase del procedimento e dunque non può non essere motivo di miglioramento della complessiva attività degli uffici. Infine non vi sono limiti temporali entro i quali il dovere di ricorrere all autotutela si esaurisce. Non rileva né il fatto che l atto sia diventato definitivo per decorso dei termini né l assenza di istanza del contribuente. L autotutela può essere dunque esercitata ogni volta che l Ufficio riconosca un proprio atto illegittimo o infondato. Struttura dell'amministrazione finanziaria L Amministrazione centrale è data dal Ministero delle economie e delle finanze che racchiude al suo interno il Dipartimento delle politiche fiscali. Ogni anno viene stipulata una convenzione tra il Dipartimento delle politiche fiscali e le singole agenzie, al fine di effettuare i controlli sui contribuenti per l anno successivo. Le agenzie hanno una sede centrale a Roma dove c è il direttore generale. Accanto a queste ci sono tutte le Agenzie sparse nel territorio dello Stato. Per ogni regione c è un Direttore Regionale che è a capo di tutti gli uffici della regione. Per garantire che la legge tributaria sia applicata in maniera uniforme su tutto il territorio dello Stato si utilizzano le circolari. Con queste le Agenzie emettono atti interni della Pubblica Amministrazione e servono ad interpretare la legge tributaria per garantire appunto un applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale. La circolare rappresenta il punto di vista dell Amministrazione su una determinata norma, ovvero la dottrina del fisco. Questa interpretazione è qualificata in quanto l amministrazione rappresenta la controparte del contribuente. Questo è un rapporto di tipo pubblicistico. Le circolari rappresentano le novità fiscali. L art. 28 della Costituzione prevede la responsabilità contabile dei pubblici finanziari, ovvero questi rispondono personalmente dei danni contabili subiti dall Amministrazione di appartenenza. Questo viene sottoposto alla Corte dei Conti che rappresenta il giudice contabile. Occorre però che il funzionario abbia commesso l atto per dolo o per colpa grave, non vale se è solo per colpa. amministrazione finanziaria ppt
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