BREVI NOTE SUL SOGGETTO GIURIDICO ASSOCIAZIONE E COMPATIBILITA CON IL LAVORO CON COMPENSO

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1 BREVI NOTE SUL SOGGETTO GIURIDICO ASSOCIAZIONE E COMPATIBILITA CON IL LAVORO CON COMPENSO L Associazione è disciplinata, dal punto di vista giuridico, dal Codice Civile fra gli enti collettivi senza scopo di lucro, intesi come quelle organizzazioni collettive costituite per il perseguimento di uno scopo di natura ideale, non economica e, comunque, non lucrativa. L atto che dà vita ad una associazione, il cosiddetto patto associativo, rientra nel novero dei contratti; si tratta di un contratto particolare definito contratto plurilaterale con comunione di scopo, caratterizzato dall essere al tempo stesso un contratto di organizzazione: tutte le parti che aderiscono sono impegnate non a realizzare delle attività a diretto vantaggio delle altre, ma le loro prestazioni sono destinate allo svolgimento di un attività volta a realizzare lo scopo comune di natura ideale non economica. Dal 1942 in poi tutta una serie di posizioni giurisprudenziali come pure di interventi da parte di legislatori diversi (tributario e speciale in particolare) hanno individuato caratteristiche ancora più corpose da assegnare al concetto di assenza di scopo di lucro, in particolare al fine di subordinare opportunità di agevolazioni fiscali o di riconoscimenti specifici ad un concetto ancora più stringente e rigoroso appunto di assenza dello scopo lucrativo. Si parla, infatti, di divieto di scopo di lucro in forme indirette e differite, andando quindi a sottolineare la necessità di un assenza di eventuale tornaconto personale che l associato potrebbe realizzare in forme diverse dalla diretta distribuzione degli utili. E quindi tutta una riflessione sul rapporto fra socio e associazione e retribuzione dell attività prestata appunto dal socio per la realizzazione delle attività istituzionali dell associazione stessa merita un attenzione particolare, appunto in relazione al concetto di assenza di scopo di lucro indiretto. Inoltre, occorre tenere in debita considerazione che l associazione non può essere considerata il contenitore giuridico idoneo per realizzare attività lavorative in forma aggregata: se è vero che per la realizzazione delle proprie attività istituzionali l associazione abbia talvolta la necessità di ricorrere a lavoro retribuito, non è vero che può avere come finalità quella di costituire un occasione di lavoro per i propri soci. Il Codice Civile dedica un titolo apposito ai soggetti giuridici deputati a rappresentare la forma per realizzare attività lavorative in forma aggregata, vale a dire le società commerciali. D altra parte, non esiste una norma che preveda il divieto assoluto per una associazione di ricorrere a prestazioni di lavoro retribuito, ma l esistenza di lavoro che preveda un compenso dovrebbe comunque essere limitato, contenuto e circoscritto alla realizzazione delle attività tese al perseguimento dello scopo ideale non economico. A cura di Roberta Gaudenzi aprile

2 Quindi se esiste il ricorso a lavoro con compenso, questo non deve rappresentare il fine dell associazione, ma una modalità necessaria per la realizzazione delle proprie attività, per il perseguimento del proprio scopo ideale non economico. Anche se nella realtà esistono delle situazioni di abuso della figura associativa quale strumento per condurre in modo aggregato delle attività da cui trarne una retribuzione, non si può fare altro che ribadire che un tale utilizzo di un contenitore giuridico senza scopo di lucro previsto per perseguire un interesse comune ideale non economico quale è l associazione ai sensi del Codice civile artt. 14 e seguenti non è corretto. CENNI SUGLI ASPETTI GESTIONALI PER UNA ASSOCIAZIONE ADEGUATA ALLA NORMATIVA FISCALE AGEVOLATIVA DLGS 460/97 ATTIVITA ISTITUZIONALE NON COMMERCIALE Le Associazioni devono avere come oggetto esclusivo o prevalente l attività istituzionale (vale a dire l attività che viene considerata neutrale fiscalmente), cioè l attività svolta in conformità alle finalità statutarie e rivolta ai soli associati, e svolgere, solo in via accessoria e non prevalente, anche attività considerate commerciali ai fini fiscali. Lo svolgimento di attività considerate commerciali in modo prevalente determina la perdita della qualifica dal punto di vista tributario di ente non commerciale e quindi l equiparazione dell associazione, sempre dal punto di vista fiscale, agli enti commerciali - quali le società commerciali e l obbligo dei relativi adempimenti contabili e tributari. Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n 460 Il decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n 460, recante Riordino della disciplina tributaria degli Enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale detta precise condizioni all associazionismo per godere della disciplina agevolativa e contestualmente introduce nuovi benefici fiscali. La caratteristica principale del citato decreto riguarda la definizione della qualifica di ente non commerciale. Infatti, sono considerati enti non commerciali gli Enti di tipo associativo, le cui attività sono svolte nei confronti degli associati o partecipanti in conformità alle finalità istituzionali fissate dalla legge, dall atto costitutivo e dallo statuto, sempre che questi ultimi siano redatti almeno in forma di scrittura privata registrata. Pertanto, a fronte di nuove agevolazioni e fermo restando gli obblighi già vigenti, il D. Lgs. 460/97 stabilisce altri vincoli statutari da recepire qualora si intenda usufruire dei previsti benefici. Di seguito le clausole da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, richieste al fine di poter usufruire di agevolazioni fiscali: A cura di Roberta Gaudenzi aprile

3 a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge; b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge; c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione; d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie; e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa. Adempimenti ed obblighi gestionali In relazione a quanto disposto dal decreto in oggetto si ritiene che gli adempimenti e gli obblighi gestionali dell Associazione possano riassumersi come segue: Statuto/atto costitutivo registrati Libro soci (elenco aggiornato annualmente degli associati) senza alcuna vidimazione Codice fiscale Libro verbali dell assemblea e delle sedute del Consiglio e di qualsiasi altro organo sociale senza alcuna vidimazione Tenuta contabile e conservazione della documentazione relativa al bilancio annuale (rendiconto economico-finanziario) Redazione bilancio annuale consuntivo (rendiconto) Rendiconti raccolte occasionali di fondi Obblighi relativi al rapporto con dipendenti, liberi professionisti e collaboratori A cura di Roberta Gaudenzi aprile

4 Dichiarazione IRAP (in presenza di dipendenti e collaboratori) Dichiarazione dei redditi e relativi adempimenti I.V.A. (se si realizza attività fiscalmente rilevante) REDAZIONE DI UN RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO Le associazioni che intendono usufruire delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa (D.Lgs n. 460/97) hanno l obbligo di redigere il rendiconto annuale. Il rendiconto deve essere conservato per 4 anni più l anno in corso ai fini fiscali e per 10 anni ai fini civilistici (C.M. n.124/e del 12/5/98); Il rendiconto deve essere accompagnato da documenti giustificativi di supporto (C.M. n.124/e del 12/5/98): questo vuol dire che per quanto riguarda i costi relativi alla sfera istituzionale si avranno scontrini fiscali (preferibilmente di modico ammontare) o fatture intestate all associazione con indicazione del proprio codice fiscale, mentre per i costi relativi alla sfera commerciale si dovranno avere solo fatture intestate all associazione (con eventuale indicazione della propria partita IVA). In caso di esercizio di attività commerciale esiste l obbligo di tenere la contabilità separata: per chi avesse optato per il regime ai sensi della L. n. 398/91 si ritiene (N.B. nello specifico la normativa non disciplina nessun aspetto) che l indicazione distinta dei costi e dei ricavi dell attività commerciale in rendiconto possa essere considerata sufficiente ai fini del rispetto del suddetto adempimento. Chi esercita attività commerciale e sostiene costi promiscui può dedurre la parte di tali costi in una percentuale che si ottiene dal rapporto fra l ammontare dei ricavi commerciali e l ammontare dei ricavi complessivi (N.B. chi avesse optato per il regime ai sensi della L. n. 398/91 calcola in modo forfetario l ammontare dei costi deducibili pari al 97% del reddito imponibile); Nel caso in cui venissero realizzate raccolte pubbliche di fondi occasionali in occasione di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione ai sensi dell art. 2 del D.Lgs 460/97 si ricorda che si deve anche redigere, entro 4 mesi dalla chiusura dell esercizio, un apposito e separato rendiconto per ogni manifestazione effettuata, eventualmente accompagnato da una relazione illustrativa. Sono considerate attività istituzionali Le somme corrisposte a titolo di quota associativa annuale; Le quote di iscrizione ai corsi o alle iniziative sociali (versate da soci); Le quote versate dagli associati a manifestazioni istituzionali; I contributi erogati da Enti pubblici per attività Istituzionali a sostegno dell associazione per lo sviluppo delle proprie finalità; I contributi erogati da privati (erogazioni liberali) a titolo di puro sostegno all associazione; La vendita anche a terzi di proprie pubblicazioni prevalentemente distribuite tra gli associati; A cura di Roberta Gaudenzi aprile

5 Fondi riscossi a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, in concomitanza a ricorrenze, celebrazioni ecc. (esenti anche da ogni altro tributo). (esclusivamente per un'associazione affiliata ad un ente di promozione sociale) La gestione, nella sede dove è svolta l'attività dell'associazione, di bar ed esercizi similari esclusivamente riservati agli associati e condotti direttamente dall associazione Sono considerate attività commerciali cessione di beni nuovi, prodotti per la vendita escluse le pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive dilettantistiche di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona cedute prevalentemente ai propri associati; gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale gestione di spacci e di mense (ristorazione), anche se rivolti ai soli soci pubblicità e sponsorizzazioni; organizzazione di manifestazioni es. di spettacolo a pagamento rivolte ai non associati; prestazioni di servizi a terzi, compresi gli enti locali e pubbliche amministrazioni; gestione strutture o impianti pubblici; organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; prestazioni alberghiere o di alloggio; trasporto di persone anche se rivolto a soci. CENNI SULLA CORRESPONSIONE DI COMPENSI DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI Per quanto attiene gli adempimenti legati alla corresponsione di compensi, l associazione è equiparata a qualsiasi altro datore di lavoro e non beneficia di nessuna agevolazione. Questo significa che l associazione dovrà effettuare tutti gli adempimenti richiesti per la figura del datore di lavoro relativi a quel tipo di forma di corresponsione di compenso, sia a livello di versamento delle ritenute fiscali e contributive operate, sia di tenuta di libri o presentazione di dichiarazioni all erario o agli enti di previdenza, obblighi assicurativi, ecc. Inoltre, dovrà tenere in debita considerazione che i compensi di lavoro costituiscono una voce della base imponibile Irap per cui dovrà rispettare anche quanto richiesto in merito agli adempimenti di tale imposta. Quello che si vuole evidenziare è che la sola corresponsione di un compenso per una prestazione di lavoro autonomo non abituale (le cosiddette collaborazioni occasionali) fa nascere in capo all associazione una serie di adempimenti (versamento della ritenuta d acconto ed eventualmente del contributo Inps, certificazione dei compensi annuale, presentazione in via telematica del Mod. 770 dichiarazione dei sostituti di imposta oltre che insorgere di una voce di reddito imponibile ai A cura di Roberta Gaudenzi aprile

6 fini Irap che a sua volta obbliga alla presentazione in via telematica della Dichiarazione Irap Unico). Se il compenso è relativo ad una prestazione di natura artistica (e talvolta anche in assenza di compenso), occorre rammentare che l ambito delle prestazioni di natura artistica è disciplinato dall ente di previdenza ENPALS e che la contribuzione Enpals non è alternativa alla contribuzione di altri enti es. INPS ma aggiuntiva (e quindi occorre tenere in considerazione il recente assoggettamento a contribuzione Inps anche dei compensi per prestazioni di lavoro autonomo non abituale eccedenti l importo di 5.000,00 Euro annuali). L organizzazione di eventi di natura artistica è subordinata alla disciplina dell agibilità Enpals e relativa contribuzione che riguarda sia prestazioni rese da professionisti che non, sia rese gratuitamente che non, sia eventi con ingresso a pagamento che non, ecc. La normativa Enpals prevede delle deroghe ed esclusioni rigorosamente elencate e la disciplina è contenuta nelle Circolari Enpals N 21 del e N 27 del In virtù della convenzione stipulata fra l Enpals e la Siae, è possibile reperire ulteriori informazioni presso le sedi di entrambi gli enti. BREVI CENNI SULLA DISCIPLINA DEI RIMBORSI SPESE Partendo dalla premessa che non esiste una disciplina specifica per i rimborsi spese per i soci di un associazione, occorre quindi mutuare dalle norme esistenti che disciplinano tale aspetti distinguendo i rimborsi da corrispondere ai propri soci volontari non retribuiti da quelli da corrispondere ai soci retribuiti e ad esterni dalla propria base associativa, retribuiti o meno. Altro concetto da sfatare è quello che non esiste la corresponsione di rimborsi spese forfetari (esiste solo una specifica casistica destinata esclusivamente alle associazioni sportive dilettantistiche), o meglio che esiste, ma che costituisce reddito imponibile per il percipiente. Quindi il tipo di rimborsi spese di cui si tratterà è quello cosiddetto piè di lista, vale a dire accompagnato da documenti che attestino l effettivo esborso sostenuto ovviamente nell effettuare delle attività per conto dell associazione. Il socio volontario presenta all associazione una nota rimborso spese es. per trasferta che contiene le indicazioni attinenti alla motivazione e al percorso della trasferta stessa, la data, le specifiche del mezzo utilizzato (che se fosse l auto propria vedrebbe riconosciuto un importo al km percorso non superiore alle tariffe ACI per rimanere nella neutralità fiscale), ecc. con allegati tutti i documenti giustificativi delle voci richieste a rimborso: un rimborso spese avente questi connotati non ha rilevanza reddituale per il percipiente ed è un documento che risponde ai requisiti di documento giustificativo per il rendiconto dell associazione. A cura di Roberta Gaudenzi aprile

7 Il socio retribuito dall associazione vede inquadrata la disciplina del rimborso spese a seconda del profilo giuslavoristico implementato. Discorso diverso per i soggetti terzi, retribuiti o meno dall associazione, che percepiscono simili rimborsi spese perché per questi soggetti tali rimborsi spese hanno sempre rilevanza reddituale per i percettori e sono disciplinati diversamente a seconda del rapporto giuslavoristico in essere fra associazione e soggetto; qualora non fossero retribuiti, tali rimborsi spese vengono equiparati alle spese sostenute per l esercizio di un attività di lavoro autonomo non esercitata abitualmente e quindi assoggettata a ritenuta d acconto. A cura di Roberta Gaudenzi aprile

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