Autorità Idrica Toscana
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- Fabiana Capelli
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1 Autorità Idrica Toscana Servizio Articolazione Tariffaria e Agevolazioni Relazione Istruttoria Regolamento regionale AIT per le modalità di trasmissione al Gestore del SII ed utilizzo ai fini tariffari del numero di componenti del nucleo familiare (CNF) delle utenze residenziali Settembre
2 Premesse L art dell Allegato A della Delibera ARERA n. 665/17 (TICSI) stabilisce che l EGA in accordo con il gestore stabilisca le pertinenti modalità e tempistiche di autodichiarazione dell utenza domestica residente circa il numero di componenti del nucleo familiare. È possibile rivenire in tale articolo l indicazione di una potestà regolamentare in materia, proprio finalizzata a determinare modalità e tempistiche dell autodichiarazione, anche al fine di fissare la decorrenza dell autodichiazione nelle varie fasi della riforma, ovvero: 1. applicazione dell articolazione tariffaria domestico residente prevista dal TICSI per l anno 2018, dove peraltro bisogna tener conto dell art. 4.1 del TICSI (ovvero che la nuova articolazione decorre dal 1 gennaio 2018, sebbene approvata successivamente); 2. applicazione dell articolazione tariffaria domestico residente prevista dal TICSI nella fase intermedia della riforma (nel caso in cui sia stata applicata la lett. a, art. 3.4 dell Allegato A del TICSI, ma non ancora la lett. b, art. 3.4 o l art. 3.3 dell Allegato A del TICSI); 3. applicazione dell articolazione tariffaria domestico residente prevista dal TICSI a riforma completata (quindi nei casi in cui sia stata applicata la lett. b, art. 3.4 o l art. 3.3 dell Allegato A del TICSI). Tale regolazione si inserisce nella più ampia riforma in atto dell articolazione tariffaria ai sensi del TICSI. Pertanto alcune premesse per inquadrare le problematiche contenute nel Regolamento sono doverose. Le disposizioni contenute nel D.P.C.M. 13 ottobre 2016 (richiamato nelle premesse del TICSI) prevedono che venga garantito un minimo vitale a tariffa agevolata per le utenze domestiche residenti stabilendo che Il quantitativo minimo di acqua vitale necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali è fissato in 50 litri/abitante/giorno, corrispondente a 18,25 mc/annui per abitante. Al contempo il medesimo TICSI prevede l introduzione della tariffa per componenti del nucleo familiare che può avvenire in due modi: 1. qualora si disponga del set informativo circa la numerosità dei componenti delle utenze domestiche residenti (art. 3.3 dell Allegato A del TICSI), entro il 30/6/2018 l EGA approva la struttura dei corrispettivi in considerazione dell effettiva numerosità dei componenti, per ogni utente domestico residente. In questo caso la garanzia del rispetto del quantitativo minimo connesso all effettivo numero di componenti è assicurato dal fatto che il dato è già in possesso del gestore, che lo ha fornito all AIT che a sua volta lo ha utilizzato per calcolare la nuova articolazione. 2. qualora non si disponga del set informativo circa la numerosità dei componenti delle utenze domestiche residenti, vi saranno invece due fasi della riforma: a. una prima fase (lett. a, art. 3.4 dell Allegato A del TICSI), dove appunto non si dispone del set informativo circa la numerosità dei componenti delle utenze domestiche residenti, in cui l EGA approva una nuova articolazione tariffaria adottando il criterio pro-capite di tipo standard (ipotizzando cioè che tutte le utenze domestico residenti siano composte da 3 componenti), per ogni utente domestico residente. In questo caso non vi è la garanzia del 2
3 rispetto del quantitativo minimo connesso all effettivo numero di componenti, che appunto sarà di tipo standard. b. una seconda fase (lett. b, art. 3.4 dell Allegato A del TICSI), quando si disporrà del set informativo circa la numerosità dei componenti delle utenze domestiche residenti, in cui l EGA approva una nuova articolazione tariffaria, in considerazione dell effettiva numerosità dei componenti, per ogni utente domestico residente. Tale seconda fase dovrà comunque concludersi entro il 31/12/2021. In questo caso la garanzia del rispetto del quantitativo minimo connesso all effettivo numero di componenti è assicurato dal fatto che il dato è già in possesso del gestore, che lo ha fornito all AIT che a sua volta lo ha utilizzato per calcolare la nuova articolazione. In Toscana, per i gestori su cui ha competenza in materia l AIT, la riforma è stata avviata secondo le seguenti modalità: 1. art. 3.3 dell Allegato A del TICSI per il gestore GEAL Spa, dunque la riforma è conclusa ed a regime; 2. lett. a, art. 3.4 dell Allegato A del TICSI per i gestori Acque Spa, Publiacqua Spa, Nuove Acque Spa, ASA Spa e Acquedotto del Fiora Spa, mentre per il Gestore GAIA Spa è in fase di approvazione. Per tali gestori sarà dunque necessario approvare entro il 31/12/2021 la seconda fase della riforma di cui alla lett. b, art. 3.4 dell Allegato A del TICSI. Si ricorda inoltre che, nel rispetto delle indicazioni dell Assemblea AIT (Deliberazione n. 11 del 27 aprile Indirizzi generali in materia di nuova articolazione tariffaria (Deliberazione AEEGSI 665/2017/r/idr), in quelle realtà gestionali ove era presente il metodo della prevalenza per la fatturazione dei condomini (GAIA Spa, ACQUE Spa, ASA Spa) o comunque laddove la riforma andava a regime (GEAL Spa), viene introdotta una tariffa domestica Uso Condominiale. In questi casi la nuova tariffa applicata all utenza uso condominiale, sarà pari: 1. ad una tariffa agevolata identica a quella Domestico Residente, applicata al numero di componenti familiari complessivi residenti nell utenza aggregata/condominiale e moltiplicata per 18,25 mc (CNF*Tariffa agevolata*18,25mc). In questo caso, in analogia con quanto avviene a riforma completata per le utenze dirette, la garanzia del rispetto del quantitativo minimo connesso all effettivo numero di componenti è assicurato dal fatto che il dato o è già in possesso del gestore o comunque può essere comunicato dall utenza in qualsiasi fase della riforma. 2. ad una tariffa base per i restanti mc superiore alla tariffa base del Domestico Residente. Limitatamente ai casi ed alle gestioni sopra riportate, le relazioni istruttorie di approvazione già prevedono che: Qualora il gestore del SII non fosse in possesso nei condomini del numero effettivo dei CNF, potrà stimare per ogni utenza indiretta residenziale una media di 3 CNF, in coerenza con quanto previsto per l utenza standard nel TICSI, fino alla comunicazione da parte dell utenza dell effettiva numerosità complessiva dei componenti residenti presso l utenza multipla/condominiale. Qualora il gestore del SII non fosse in possesso, per i condomini, della distinzione delle unità abitative del tipo residenti distinte dalle altre unità abitative di tipo non residente o comunque non distinte delle altre unità immobiliari, potrà stimare per ogni utenza 3
4 indiretta (a prescindere dalla natura della stessa) una media di 3 CNF, fino alla comunicazione da parte dell utenza dell effettiva numerosità di unità abitative del tipo residenti. Pertanto, in questi casi, si parte da una situazione standard, che può essere fin da subito allineata alla realtà effettiva del numero di componenti, una volta che l Amministratore o l intestatario dell utenza condominiale autocertifichi il numero complessivo di CNF. Mentre nei restanti territori (Publiacqua Spa, Nuove Acque Spa e Acquedotto del Fiora Spa), sempre nel rispetto delle indicazioni dell Assemblea AIT (Deliberazione n. 11 del 27 aprile Indirizzi generali in materia di nuova articolazione tariffaria (Deliberazione AEEGSI 665/2017/r/idr), non è stata ancora introdottala la tariffa uso condominiale. Permane pertanto la vecchia metodologia per la fatturazione delle utenze multiple/condominiali e il numero dei componenti potrà essere utilizzato ai fini tariffari solo in una seconda fase (lett. b, art. 3.4 dell Allegato A del TICSI) o comunque quando verrà introdotta la tariffa domestica Uso Condominiale. Dunque in questi casi, analogamente a quanto avviene per le utenze dirette che si trovano nella fase intermedia della riforma (vedasi punto 2.a che precede) non vi è la garanzia del rispetto del quantitativo minimo connesso all effettivo numero di componenti, perchè appunto è di tipo standard. Sempre a premessa della presente Relazione istruttoria, si ricorda che l AIT ha stabilito per i 6 gestori interessati dalla prima fase della riforma (lett. a, art. 3.4 dell Allegato A del TICSI) di approvare strutture dei corrispettivi non solo per i 3 componenti standard, ma comunque anche da 1 a 8 CNF. Ciò alla luce della disposizione contenuta all art. 3.6 dell Allegato A al TICSI che prevede, nei casi di cui alla lett. a, dell art. 3.4 dell Allegato A del TICSI, l obbligo per il gestore di accettare l autodichiarazione a tutela dei nuclei domestici numerosi. Pertanto - pur nella fase intermedia della riforma (tra l applicazione della lett. a, art. 3.4 dell Allegato A del TICSI e la successiva approvazione di cui alla lett. b, art. 3.4 dell Allegato A del TICSI) in cui la tariffa domestico residente è di tipo standard l AIT ha rinvenuto in tale disposizione una volontà di tutelare comunque i nuclei familiari numerosi. Per tale motivo ha già previsto una tariffa per componenti del nucleo familiare (seppur provvisoria) diversa da 3, perché fosse applicata obbligatoriamente alla famiglie con numero di componenti superiore allo standard di 3 laddove comunicassero il numero di CNF con l autodichiarazione. Viceversa è di tutta evidenza che eventuali richieste da parte del gestore, come pure prevede l art. 3.6, di una dichiarazione da parte dell utente in ordine al relativo numero di componenti. Al fine di ridurre i possibili effetti distorsivi derivanti dall applicazione di un valore uniforme avrebbe un impatto negativo solo per i richiedenti del BONUS Nazionale, cioè gli unici obbligati a comunicare tale dato, mentre tutto il resto dell utenza con numero di componenti inferiore a 3, non avrebbe alcun motivo né tantomeno incentivo a comunicare i dati del numero di CNF poiché sconterebbero una struttura tariffaria economicamente peggiorativa fin da subito. Diversamente a regime, cioè a riforma effettuata, la struttura sarà invece applicata a tutti gli utenti indistintamente (e non solo a coloro che sono di fatto obbligati a comunicarlo per l ottenimento del BONUS Nazionale) coerentemente al numero di componenti familiari. 4
5 Finalità e procedura di approvazione Come illustrato in premessa la situazione attuale di applicazione del TICSI risulta piuttosto complessa: 1. GEAL Spa - la riforma è conclusa ed a regime, in applicazione dell art. 3.3 dell Allegato A del TICSI; 2. Acque Spa, Publiacqua Spa, Nuove Acque Spa, ASA Spa e Acquedotto del Fiora Spa - la riforma è nella prima fase in applicazione della lett. a, art. 3.4 dell Allegato A del TICSI, ed in particolare: a. per Acque Spa ed ASA Spa è stata introdotta anche la tariffa ad Uso Condominiale; b. per Publiacqua Spa, Nuove Acque Spa e Acquedotto del Fiora Spa non è stata introdotta la tariffa ad Uso Condominiale (vale la metodologia previgente). 3. GAIA Spa pur se decorsi i termini del 30/6/ è in fase di approvazione la prima fase della riforma di cui alla lett. a, art. 3.4 dell Allegato A del TICSI e sarà introdotta la tariffa ad Uso Condominiale. La regolamentazione richiamata in premessa di cui all art dell Allegato A del TICSI è stata redatta dunque avendo a riferimento la situazione attuale della riforma, e le plurime finalità di seguito riportate: 1. applicare la corretta articolazione tariffaria alle utenze domestico residenti per l anno 2018; 2. applicare la corretta articolazione tariffaria alle utenze domestico residenti e gestire le modifiche del numero di CNF dopo il 2018, a. sia nella fase intermedia della riforma (art. 3.4, lett. a, dell Allegato A al TICSI); b. sia nella fase a regime (art. 3.3 e 3.4, lett. b, dell Allegato A al TICSI); 3. stabilire i termini per la consegna del set informativo da parte dei gestori per consentire all AIT di concludere la riforma, in applicazione dell art. 3.4, lett. b, dell Allegato A al TICSI, per i territori ove non si è ancora conclusa. Il Regolamento sottoposto all approvazione dell Assemblea prevede pertanto modalità di comunicazione all utenza, modalità di trasmissione dell autodichiarazione, decorrenza dell autodichiarazione per: 1. distinti momenti di applicazione tariffaria: a. anno 2018, dove peraltro bisogna tener conto dell art. 4.1 del TICSI (ovvero che la nuova articolazione decorre dall 1 gennaio 2018, sebbene approvata successivamente), regolato negli art. 3 e 4; b. successivamente all anno 2018, regolata negli art. 5 e 6; 2. distinte fasi della riforma: a. prima fase della riforma (art. 3.4, lett. a, dell Allegato A al TICSI), regolata nell art. 4 e 6; b. fase a regime (art. 3.3 e 3.4, lett. b, dell Allegato A al TICSI), regolata negli art. 3 e 5. 5
6 3. distinte utenze: a. utenze domestico residenti dirette; b. utenze domestico residenti indirette (condomini e utenze multiple); 4. distinti criteri di fatturazione dell utenza condominiale: a. tariffa Uso Condominiale; b. metodo previgente. Il Regolamento norma anche le situazioni relative alle nuove utenze o alle volture di utenza ed alle comunicazioni relative al cambio del numero dei componenti familiari nelle varie fasi della riforma. Una prima bozza regolamentare è stata illustrata e discussa con i 7 gestori in data 1 agosto 2018 presso la sede istituzionale di Firenze. Una seconda riunione si è tenuta in data 12 settembre 2018, sempre nella sede istituzionale dell AIT. In particolare in tale seconda sessione è stato stabilito di stralciare dalla bozza tutta la regolamentazione che era inizialmente prevista circa la modalità di raccolta dei dati finalizzati a costruire un set informativo da utilizzare per attuare la seconda fase della riforma (art. 3.4, lett. b, dell Allegato A al TICSI) e di demandare (si veda l art. 7) ai Gestori la scelta sulle modalità di raccolta dei dati, che dovrebbe avvenire prevalentemente attraverso le anagrafe dei Comuni (anche coadiuvati nella comunicazione da AIT), salvo autodichiarazione da parte dell utenza, e che il prodotto di tale raccolta verrà restituito dai gestori ad AIT in occasione della trasmissione prevista nelle Convenzioni di Gestione del DB dei corrispettivi 2018, entro il 30/9/2020, al fine di mettere in condizione l AIT di completare la seconda fase della riforma entro il 31/12/2021. Rimane ferma la possibilità per AIT di emanare ulteriori diposizioni in materia di raccolta dei suddetti dati. Gli art. 8, 9 e 10 prevedono infine le verifiche da parte dei Gestori sulla veridicità delle autodichiarazioni trasmesse e di eventuali conseguenze per omessa o falsa dichiarazione, fatto salvo quanto previsto agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, gli obblighi per i gestori e la necessaria pubblicità per rendere operativo il Regolamento. Conclusioni Si propone pertanto l approvazione del presente regolamento, unico per i gestori toscani, atto a definire modalità e tempistiche dell autodichiarazione circa il numero dei componenti familiari, anche al fine di fissare la decorrenza dell autodichiazione nelle varie fasi della riforma TICSI secondo quanto indicato all art dell Allegato A al TICSI. IL RESPONSABILE SERVIZIO ARTICOLAZIONE TARIFFARIA E AGEVOLAZIONI Dott. Sabatino Caso (*) Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell art.24 del D.Lgs. 82/2005 6
II^ SEZIONE PROCESSO SEMPLIFICATO
Comune di Cavalese - Provincia di Trento Ufficio Tecnico Distribuzione Energia Elettrica P.zza Pasquai, 24-38033 Cavalese Tel. 0462/237561 Fax 0462/237550 e-mail: cantiereelettrico@comunecavalese.it PEFC/18-21-02/51
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