CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D AOSTA XIII LEGISLATURA. Disegno di legge regionale. n. 108

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D AOSTA XIII LEGISLATURA. Disegno di legge regionale. n. 108"

Transcript

1 Allegato all oggetto n. Adunanza del Consiglio regionale in data CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D AOSTA XIII LEGISLATURA Disegno di legge regionale n. 108 Disciplina delle attività di vigilanza su opere e costruzioni in zone sismiche. presentato dalla Giunta regionale il 28 giugno 2010

2 2 Consiglio regionale della Valle d'aosta RELAZIONE Gli eventi dell Abruzzo hanno richiamato l attenzione dell opinione pubblica sul rischio sismico, anche in aree come quelle piemontese e valdostana dove, oggettivamente, i livelli di pericolo (intesi come accelerazioni massime di un evento) sono bassi e anche se la risposta degli edifici ad un evento è in funzione delle sue caratteristiche costruttive. Queste considerazioni collocano il tema sismico tra gli eventi pericolosi da prendere in considerazione nello sviluppo dell attività edilizia regionale, nella consapevolezza, però, che gli altri rischi di natura idrogeologica (frane, inondazioni e valanghe) rappresentano un pericolo più immediato e rilevante. Da un punto di vista tecnico, come le esperienze giapponesi e americane dimostrano chiaramente, adeguate tecniche costruttive permettono di realizzare strutture in grado di resistere a sismi di notevole intensità. Lo stato di conservazione del patrimonio edilizio rappresenta, quindi, il punto di partenza di ogni valutazione. A livello regionale, la Giunta regionale aveva recepito, con deliberazione n in data 30 dicembre 2003, l ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003 n. 3274, classificando 71 comuni della Regione in area a bassa sismicità (Zona 4), mentre 3 Comuni sono stati classificati in Zona 3 (Courmayeur, Pré-Saint-Didier, Valtournenche). Per i Comuni in Zona 3, è fatto obbligo della progettazione antisismica secondo le disposizioni tecniche della citata ordinanza 3274/2003. A seguito dell entrata in vigore, il 1 luglio 2009, del decreto del Ministro delle infrastrutture del 14 gennaio 2008, recante Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni, vi è la necessità di disciplinare la materia nella nostra Regione. Il presente disegno di legge si compone di 14 articoli. L articolo 1 precisa che la legge disciplina le attività dirette a garantire la tutela delle persone e dei beni sul territorio regionale attraverso la salvaguardia della stabilità e della sicurezza delle opere e delle costruzioni, nonché le modalità e i criteri per l esercizio delle funzioni di vigilanza su opere e costruzioni, l accertamento delle violazioni e l applicazione delle relative sanzioni, nel rispetto della parte II, capo IV, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia). L articolo 2 precisa l ambito di applicazione del presente disegno di legge, ovvero che le disposizioni si applicano a tutti i lavori relativi ad edifici privati, ad opere pubbliche o di pubblica utilità e altre costruzioni di nuova edificazione, di ampliamento, di recupero del patrimonio edilizio esistente e di sopraelevazione che compromettano la sicurezza statica della costruzione ovvero riguardino le strutture o alterino l entità e la distribuzione dei carichi, nonché alle relative varianti sostanziali. Sono esclusi dall ambito di applicazione gli interventi dichiarati dal progettista privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità, secondo quanto stabilito da una specifica deliberazione della Giunta regionale. L articolo 3 stabilisce le funzioni della Regione, distinguendo tra compiti di indirizzo e di coordinamento delle attività dei Comuni, di promozione della conoscenza, di studio e di consulenza ai Comuni, e la disciplina di alcuni temi attraverso una specifica deliberazione della Giunta regionale, quali la classificazione sismica del territorio, le modalità di effettuazione dei controlli, la definizione degli interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità. L articolo 4 disciplina le competenze

3 3 Consiglio regionale della Valle d'aosta dei Comuni connesse, in particolare, con le attività di deposito dei progetti e di vigilanza sul rispetto delle norme tecniche. L articolo 5 stabilisce che trovano applicazione su tutto il territorio regionale, indipendentemente dalla zona sismica di appartenenza, per la progettazione, l esecuzione e il collaudo delle costruzioni, sia pubbliche che private, le norme tecniche per le costruzioni in zona sismica, definite ai sensi dell articolo 83, comma 2, del d.p.r. 380/2001. L articolo 6 descrive la procedura attraverso la quale deve avvenire la procedura di denuncia e di deposito del progetto presso il Comune territorialmente competente e quella di trasmissione dello stesso alla struttura regionale competente in materia sismica. Viene anche specificata quale deve essere la documentazione da allegare alla denuncia. L articolo 7 descrive la procedura di controllo a campione effettuata dalla struttura regionale competente in materia sismica. L articolo 8 stabilisce che la struttura competente procede alla verifica del rispetto delle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica di tutti i progetti relativi agli edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità, durante gli eventi sismici, assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché agli edifici e alle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, indipendentemente dalla zona sismica in cui sono situati. L articolo 9 stabilisce che le medesime regole di cui agli articoli 6 e 7 valgono anche per le opere costituite da strutture portanti realizzate con elementi di legno strutturale, nonché con struttura portante verticale realizzata con sistemi di muratura. L articolo 10, nel confermare le disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio n. 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), per l'esecuzione di qualsiasi lavoro di natura antisismica in edifici o manufatti di carattere monumentale o comunque di interesse archeologico, storico o artistico, siano essi pubblici o privati, stabilisce che, per gli edifici tutelati ai sensi del d. lgs. 42/2004 e per gli edifici situati nei centri storici, il progettista debba conseguire il maggior livello di sicurezza della struttura a tutela della pubblica incolumità rispetto alle sollecitazioni sismiche di cui alla normativa statale vigente e alle strutture adiacenti, compatibilmente con l'esigenza di salvaguardare le caratteristiche ambientali dei centri storici o architettoniche dei beni classificati ai sensi del piano territoriale paesistico (PTP) o sottoposti a tutela ai sensi del d. lgs. 42/2004. L articolo 11 stabilisce che tutti gli interventi realizzati ai sensi del presente disegno di legge siano sottoposti a collaudo statico. L articolo 12 richiama l applicazione del sistema sanzionatorio del d.p.r. 380/2001. L articolo 13 dispone che, per quanto non disposto dal disegno di legge, trova applicazione la normativa statale vigente. L articolo 14 dispone, infine, che alcune norme del presente disegno di legge, tra cui quelle relative alla procedura di deposito e di verifica dei progetti, si applicano agli interventi il cui titolo abilitativo edilizio sia assentito decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale di cui all articolo 3, comma 3, che disciplina gli aspetti procedimentali conseguenti all applicazione del disegno di legge. Nelle more di approvazione della nuova classificazione, continua ad applicarsi quella vigente.

4 4 Consiglio regionale della Valle d'aosta DISEGNO DI LEGGE Art. 1 (Oggetto) 1. La presente legge, nel rispetto della parte II, capo IV, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia), disciplina le attività dirette a garantire la tutela delle persone e dei beni sul territorio regionale attraverso la salvaguardia della stabilità e della sicurezza delle opere e delle costruzioni, nonché le modalità e i criteri per l esercizio delle funzioni di vigilanza su opere e costruzioni, l accertamento delle violazioni e l applicazione delle relative sanzioni. 2. I Comuni, con riferimento all ambito territoriale di competenza, concorrono al conseguimento delle finalità di cui al comma 1. Art. 2 (Ambito di applicazione) 1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti i lavori relativi ad edifici privati, ad opere pubbliche o di pubblica utilità e altre costruzioni: a) di nuova costruzione; b) di ampliamento, di recupero del patrimonio edilizio esistente e di sopraelevazione che compromettano la sicurezza statica della costruzione ovvero riguardino le strutture o alterino l entità e la distribuzione dei carichi. 2. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì alle varianti sostanziali ai progetti relativi ai lavori di cui al comma Sono esclusi dall ambito di applicazione della presente legge gli interventi dichiarati dal progettista privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità, sulla base di quanto stabilito all'articolo 3, comma 3, lettera e). Tale dichiarazione deve essere allegata al progetto depositato presso il Comune territorialmente competente al fine dell acquisizione del titolo abilitativo edilizio, unitamente agli elaborati tecnici, analitici o grafici atti a dimostrare che l intervento è privo di rilevanza ai fini

5 5 Consiglio regionale della Valle d'aosta della pubblica incolumità. Art. 3 (Funzioni della Regione) 1. Per le finalità di cui all'articolo 1 la Regione: a) svolge funzioni di indirizzo e di coordinamento nei confronti dei Comuni nei casi in cui ricorra la specifica esigenza di assicurare unitarietà e uniformità di trattamento del territorio regionale; b) promuove la diffusione della conoscenza delle problematiche sul rischio sismico a favore della collettività e, altresì, la formazione e l aggiornamento degli operatori del settore; c) assicura un'adeguata consulenza ai Comuni e forme di collaborazione con gli ordini e i collegi professionali per la diffusione di una cultura comune in materia sismica; d) promuove lo sviluppo di un sistema informativo integrato, che costituisca il supporto tecnologico alla gestione della materia delle pratiche sismiche. 2. La Regione può altresì promuovere, programmare e svolgere studi, analisi e ricerche sul rischio sismico, anche attraverso apposite convenzioni con le università, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e altri centri specializzati, e partecipare a progetti comunitari e nazionali in materia. 3. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali: a) definisce la classificazione delle zone sismiche del territorio regionale; b) stabilisce le modalità di applicazione delle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica, così come definite dalla normativa vigente; c) individua, ai fini di cui all articolo 8, l elenco degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità, durante gli eventi sismici, assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché gli edifici e le opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso; d) stabilisce le modalità di effettuazione del controllo a campione dei progetti previsto dall articolo 7 e le modalità di presentazione e di trasmissione dei

6 6 Consiglio regionale della Valle d'aosta progetti; e) definisce gli interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità, tenuto conto del contesto statico dell opera; f) prevede i casi in cui le varianti riguardanti parti strutturali non rivestono carattere sostanziale, nonché gli elaborati progettuali con cui dimostrare la ricorrenza di tali ipotesi; g) definisce il contenuto minimo dei progetti relativi alle opere strutturali; h) definisce ogni ulteriore aspetto, anche procedimentale, necessario all applicazione della presente legge, con particolare riferimento alle modalità di effettuazione del controllo a campione di cui all articolo La deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3 è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. Art. 4 (Competenze dei Comuni) 1. I Comuni, con riferimento all'ambito territoriale di competenza, provvedono: a) a svolgere le attività connesse al deposito dei progetti e alla loro trasmissione alla struttura regionale competente in materia sismica, di seguito denominata struttura competente, ai sensi dell'articolo 6; b) alla gestione e all'aggiornamento dei registri delle denunce dei progetti di cui all'articolo 93, comma 6, del d.p.r. 380/2001; c) alla vigilanza sul rispetto delle norme tecniche per le costruzione in zona sismica, definite ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del d.p.r. 380/2001. Art. 5 (Normativa tecnica per le costruzioni in zona sismica) 1. Le norme tecniche per le costruzioni in zona sismica, definite ai sensi dell articolo 83, comma 2, del d.p.r. 380/2001, trovano applicazione su tutto il territorio regionale, indipendentemente dalla zona sismica di appartenenza, per la progettazione, l esecuzione e il collaudo delle costruzioni, sia pubbliche che private.

7 7 Consiglio regionale della Valle d'aosta Art. 6 (Denuncia delle opere) 1. La realizzazione degli interventi di cui all articolo 2, commi 1 e 2, situati nelle zone a bassa sismicità, come definite dall articolo 3, comma 3, lettera a), è subordinata alla denuncia e al contestuale deposito, da parte del costruttore, della documentazione di cui al comma 4 presso il Comune competente per territorio, almeno trenta giorni prima dell inizio dei lavori. La denuncia deve contenere i nominativi e i recapiti del committente, del progettista, del direttore dei lavori e del costruttore. 2. A seguito della denuncia e del deposito di cui al comma 1, il Comune procede alla verifica della completezza e della regolarità della documentazione e restituisce al costruttore, all atto stesso della presentazione, una copia della documentazione presentata con l attestazione dell avvenuto deposito. 3. Il Comune, entro il termine di cinque giorni dal deposito del progetto, trasmette la denuncia di cui al comma 1 alla struttura competente, dandone contestuale comunicazione al soggetto che ha effettuato il deposito. 4. Alla denuncia di cui al comma 1 deve essere allegata la seguente documentazione: a) il progetto dell'opera, in triplice copia, firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo e le dimensioni delle strutture, nonché quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione; b) una relazione illustrativa, in triplice copia, firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le dosature dei materiali impiegati nella costruzione; c) la dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica, definite ai sensi dell articolo 83, comma 2, del d.p.r. 380/2001, e la congruità tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica; d) nei casi di cui all'articolo 10, la dichiarazione del progettista che asseveri di aver conseguito il maggior livello di sicurezza a tutela della pubblica

8 8 Consiglio regionale della Valle d'aosta incolumità rispetto alle sollecitazioni sismiche di cui alla normativa statale vigente e alle strutture adiacenti. 5. Il deposito del progetto ha validità per cinque anni a decorrere dalla data di attestazione dell'avvenuto deposito. 6. Per le opere di conglomerato cementizio armato normale e precompresso e a struttura metallica, la denuncia di cui al comma 1 è valida anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all articolo 65 del d.p.r. 380/2001. Art. 7 (Procedure di controllo) 1. Fatto salvo quanto previsto dall articolo 8, i progetti relativi agli interventi di cui all articolo 2, commi 1 e 2, situati nelle zone a bassa sismicità, come definite dall articolo 3, comma 3, lettera a), sono soggetti a verifica a campione sull'osservanza delle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica da parte della struttura competente con il metodo del sorteggio di un numero non inferiore al 3 per cento delle denunce presentate nell anno. 2. L esito positivo della verifica di cui al comma 1 consente la prosecuzione dei lavori, nel rispetto delle eventuali prescrizioni indicate nel provvedimento di cui al comma In caso di esito negativo della verifica di cui al comma 1, il dirigente della struttura competente sospende i lavori con provvedimento notificato al proprietario, al direttore dei lavori, al costruttore o appaltatore delle opere, nonché al Comune territorialmente competente. Gli ulteriori provvedimenti sono adottati dagli organi competenti in conformità al d.p.r. 380/2001. Art. 8 (Edifici di interesse strategico) 1. Fermo restando l obbligo della dichiarazione di cui all articolo 6, comma 4, lettera c), la struttura competente procede alla verifica del rispetto delle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica di tutti i progetti relativi agli edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità, durante gli eventi sismici, assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché agli edifici e alle opere che

9 9 Consiglio regionale della Valle d'aosta possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, come individuati ai sensi dell articolo 3, comma 3, lettera c), indipendentemente dalla zona sismica in cui sono situati. Art. 9 (Costruzioni di legno e di muratura) 1. Gli interventi di cui all articolo 2, commi 1 e 2, relativi ad opere costituite da strutture portanti realizzate con elementi di legno strutturale nonché con struttura portante verticale realizzata con sistemi di muratura, sono assoggettati alla denuncia e al contestuale deposito del progetto con le modalità di cui all articolo 6 e alla verifica di cui all articolo 7. Art. 10 (Edifici di speciale importanza artistica e centri storici) 1. Restano ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio n. 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), per l'esecuzione di qualsiasi lavoro di natura antisismica in edifici o manufatti di carattere monumentale o, comunque, di interesse archeologico, storico o artistico, siano essi pubblici o privati. 2. Per i lavori di cui all articolo 2, commi 1 e 2, riguardanti gli edifici di cui al comma 1 e gli edifici situati nei centri storici, il progettista deve conseguire il maggior livello di sicurezza della struttura a tutela della pubblica incolumità rispetto alle sollecitazioni sismiche di cui alla normativa statale vigente e alle strutture adiacenti, compatibilmente con l'esigenza di salvaguardare le caratteristiche ambientali dei centri storici o architettoniche dei beni classificati ai sensi del piano territoriale paesistico (PTP) o sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 42/ La valutazione della congruità del livello di salvaguardia delle caratteristiche ambientali o architettoniche degli edifici situati nei centri storici e dei beni classificati ai sensi del PTP o sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 42/2004, è effettuato, per ciascun progetto, dalla struttura regionale competente in materia di tutela dei beni paesaggistici.

10 10 Consiglio regionale della Valle d'aosta Art. 11 (Collaudo statico) 1. Per tutti gli interventi edilizi di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, è necessario effettuare il collaudo statico volto ad accertare che la realizzazione degli interventi avvenga in conformità a quanto previsto nel progetto. 2. Il collaudo statico va normalmente eseguito in corso d'opera, tranne nei casi in cui tutti gli elementi portanti principali siano ancora ispezionabili, controllabili e collaudabili ad opere ultimate. 3. Contestualmente alla denuncia di cui all'articolo 6, comma 1, il costruttore è tenuto a presentare l'atto di nomina del collaudatore scelto e la dichiarazione di accettazione dell'incarico. 4. Completate le opere strutturali, il direttore dei lavori ne dà comunicazione al Comune territorialmente competente, alla struttura competente e al collaudatore che, nei sessanta giorni successivi, provvede a depositare il certificato di collaudo statico presso il medesimo Comune. 5. Il deposito del certificato di collaudo statico tiene luogo anche della produzione del certificato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per le costruzioni, previsto all'articolo 62 del d.p.r. 380/2001. Negli interventi in cui il certificato di collaudo non è richiesto, la rispondenza è attestata dal direttore dei lavori che provvede al relativo deposito presso la struttura competente. 6. Il collaudo viene effettuato da ingegneri e architetti, abilitati ai sensi della normativa statale vigente, che non abbiano svolto alcun ruolo nelle attività di progettazione e di direzione dei lavori e non siano collegati professionalmente, in modo diretto o indiretto, al costruttore. Art. 12 (Sistema sanzionatorio) 1. Per gli interventi disciplinati dalla presente legge trova applicazione il regime sanzionatorio previsto nella parte II, capo IV, sezione III, del d.p.r. 380/ Per le opere in cemento armato e a struttura metallica, trova inoltre applicazione il regime sanzionatorio previsto dalla parte II, capo II, sezione III, del d.p.r.

11 11 Consiglio regionale della Valle d'aosta 380/ Le funzioni attribuite alla Regione dalla disciplina sanzionatoria di cui ai commi 1 e 2 sono svolte dalle corrispondenti strutture comunali, con esclusione dei casi in cui tali funzioni si riferiscano alle opere e agli interventi edilizi realizzati dalla Regione. Art. 13 (Disposizione di rinvio) 1. Per quanto non disposto dalla presente legge trova applicazione la normativa statale vigente. Art. 14 (Disposizioni transitorie) 1. Gli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della presente legge si applicano agli interventi di cui all articolo 2, commi 1 e 2, il cui titolo abilitativo edilizio sia assentito decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale di cui all articolo 3, comma Nelle more della nuova classificazione delle zone sismiche ai sensi dell articolo 3, comma 3, lettera a), continua ad applicarsi la classificazione sismica del territorio regionale vigente.

Page 1 of 6 Legge regionale 31 luglio 2012, n. 23 - Testo vigente Legge regionale 31 luglio 2012, n. 23 - Testo vigente Legge regionale 31 luglio 2012, n. 23 Disciplina delle attività di vigilanza su opere

Dettagli

8. Il direttore dei lavori consegna al collaudatore la relazione, unitamente alla restante documentazione di cui al comma 6.

8. Il direttore dei lavori consegna al collaudatore la relazione, unitamente alla restante documentazione di cui al comma 6. Art. 65 (R) - Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura Art. 3-bis - Interventi in zone dichiarate

Dettagli

Modello di denuncia/scheda informativa di cui all articolo 7, comma 3, della l.r. 23/2012

Modello di denuncia/scheda informativa di cui all articolo 7, comma 3, della l.r. 23/2012 ALLEGATO 6.2 ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1603 in data 04/10/2013 Modello di denuncia/scheda informativa di cui all articolo 7, comma 3, della l.r. 23/2012 Spazio riservato uffici regionali

Dettagli

Modello di denuncia/scheda informativa di cui all articolo 7, comma 3, della l.r. 23/2012

Modello di denuncia/scheda informativa di cui all articolo 7, comma 3, della l.r. 23/2012 Allegato B alla Circolare n. 4/2014 Modello di denuncia/scheda informativa di cui all articolo 7, comma 3, della l.r. 23/2012 Spazio riservato uffici regionali ASSESSORATO OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO

Dettagli

Emendamenti proposti al decreto semplificazione durante l esame del Senato (una volta il Senato era il posto dei saggi )

Emendamenti proposti al decreto semplificazione durante l esame del Senato (una volta il Senato era il posto dei saggi ) Emendamenti proposti al decreto semplificazione durante l esame del Senato (una volta il Senato era il posto dei saggi ) Alla legge 24 marzo 2012, n. 27 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge

Dettagli

proposta di legge n. 161

proposta di legge n. 161 REGIONE MARCHE Assemblea legislativa proposta di legge n. 161 a iniziativa dei Consiglieri Biancani, Micucci, Giancarli, Giacinti, Mastrovincenzo, Urbinati, Volpini, Traversini, Talè, Busilacchi, Rapa,

Dettagli

COMUNE DI CASIER Provincia di Treviso

COMUNE DI CASIER Provincia di Treviso COMUNE DI CASIER Provincia di Treviso Settore Uso e Assetto Territorio Marca da bollo euro 14,62 ALLO SPORTELLO UNICO PER L EDILIZIA DEL COMUNE DI CASIER DEPOSITO PROGETTO PER OPERE STRUTTURALI IN ZONA

Dettagli

L.R. 19/2008 NORME PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO AUTORIZZAZIONE SISMICA PREVENTIVA E DEPOSITO DEL PROGETTO ESECUTIVO

L.R. 19/2008 NORME PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO AUTORIZZAZIONE SISMICA PREVENTIVA E DEPOSITO DEL PROGETTO ESECUTIVO L.R. 19/2008 NORME PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO AUTORIZZAZIONE SISMICA PREVENTIVA E DEPOSITO DEL PROGETTO ESECUTIVO Dal 01 Giugno 2010 è entrato pienamente in vigore il Titolo IV della Legge regionale

Dettagli

Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio) in materia di costruzioni realizzate in zone sismiche

Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio) in materia di costruzioni realizzate in zone sismiche Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio) in materia di costruzioni realizzate in zone sismiche Art.1 Modifiche all articolo 96 della l.r.1/2005 1. Dopo il

Dettagli

Certificato di idoneità statica

Certificato di idoneità statica Certificato di idoneità statica 20/09/1985 DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORIPUBBLICI Modificazione al decreto ministeriale 15 maggio 1985 recante disposizioni per gli accertamenti da eseguirsi ai fini della

Dettagli

Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche

Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche Legge Regionale 12 ottobre 2015, n. 33 Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche (BURL n. 42, suppl. del 16 Ottobre 2015 ) urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-10-12;33

Dettagli

Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche

Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche Legge Regionale 12 ottobre 2015, n. 33 Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche (BURL n. 42, suppl. del 16 Ottobre 2015 ) urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-10-12;33

Dettagli

Modello di denuncia/scheda informativa di cui all articolo 7, comma 3, della l.r. 23/2012

Modello di denuncia/scheda informativa di cui all articolo 7, comma 3, della l.r. 23/2012 ALLEGATO 2 ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1090 in data 01/08/2014 Modello di denuncia/scheda informativa di cui all articolo 7, comma 3, della l.r. 23/2012 Spazio riservato uffici regionali

Dettagli

VISTI: la legge n.64 del concernente i provvedimenti per le costruzioni, con particolari prescrizioni per le zone sismiche;

VISTI: la legge n.64 del concernente i provvedimenti per le costruzioni, con particolari prescrizioni per le zone sismiche; DGR 1107 DEL 08/10/2004 D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N 380. COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA. PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI E DEFINIZIONE DEI CRITERI PER L ESPLETAMENTO DEI CONTROLLI VISTI: la legge n.64

Dettagli

DENUNCIA DENUNCIA DI VARIANTE

DENUNCIA DENUNCIA DI VARIANTE Allegato A alla Circolare n. 4/2014 ASSESSORATO OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO E EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA STRUTTURA ASSETTO DEL TERRITORIO Via C. Promis 2/a 11100 AOSTA DENUNCIA DENUNCIA DI VARIANTE

Dettagli

Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche

Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche Legge Regionale 12 ottobre 2015, n. 33 Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche (BURL n. 42, suppl. del 16 Ottobre 2015 ) urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-10-12;33

Dettagli

SEZIONE I LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 19

SEZIONE I LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 19 SEZIONE I 23.6.2006 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 19 LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI LEGGE REGIONALE 21 giugno 2006, n. 24 Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per

Dettagli

Collana SISMICA Ing. Marco Barluzzi

Collana SISMICA Ing. Marco Barluzzi Collana SISMICA Ing. Marco Barluzzi 2 LEGGE REGIONALE 21 GENNAIO 2015, N. 1. Testo unico governo del territorio e materie correlate Quadro sinottico di corrispondenza, Tavola di raffronto e Testo di raffronto

Dettagli

Iscritto all albo della. Indirizzo N. Comune di C.A.P. Provincia. Indirizzo N. Con la presente provvede al deposito dei seguenti documenti:

Iscritto all albo della. Indirizzo N. Comune di C.A.P. Provincia. Indirizzo N. Con la presente provvede al deposito dei seguenti documenti: Spazio per la vidimazione da parte del SUAP MODELLO F-14 Opere strutturali in cemento armato e a struttura metallica: - Deposito dei calcoli e nomina del collaudatore; - Deposito relazione a strutture

Dettagli

LEGGE REGIONALE 30/10/2008 N 19 E S.M. NORME PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E VERIFICA DELLE ISTANZE

LEGGE REGIONALE 30/10/2008 N 19 E S.M. NORME PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E VERIFICA DELLE ISTANZE LEGGE REGIONALE 30/10/2008 N 19 E S.M. NORME PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E VERIFICA DELLE ISTANZE ATTI DI INDIRIZZO REGIONALI COGENTI DGR 1661/2009 APPROVAZIONE ELENCO

Dettagli

SERVIZIO CONTROLLO PRATICHE SISMICHE UNIONE RENO GALLIERA

SERVIZIO CONTROLLO PRATICHE SISMICHE UNIONE RENO GALLIERA SERVIZIO CONTROLLO PRATICHE SISMICHE UNIONE RENO GALLIERA San Pietro in Casale, 10 giugno 2010 L. R. 30 ottobre 2008, n. 19 Norme per la riduzione del rischio sismico Il 01 giugno 2010 è entrata in vigore

Dettagli

Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia

Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia - 1 - TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA INDICE Art. 1 (Finalità) Art. 2 (Ambito di applicazione) Art. 3 (Competenze della Regione) Art. 4 (Competenze dei Comuni) TITOLO I LA COSTRUZIONE IN ZONA SISMICA Capo

Dettagli

Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche

Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche REGIONE ABRUZZO - PROGETTO DI LEGGE N. 251 Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche TITOLO I- DISPOSIZIONI GENERALI E FUNZIONI

Dettagli

DPR 380/01 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED NTEGRAZIONI

DPR 380/01 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED NTEGRAZIONI TESTO UNICO PER L EDILIZIA DPR 380/01 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED NTEGRAZIONI PARTE I Attività edilizia TITOLO I - Disposizioni generali Capo I - Attività edilizia Art. 1 (L) - Ambito di applicazione

Dettagli

REGIONE PUGLIA SERVIZIO LAVORI PUB- BLICI

REGIONE PUGLIA SERVIZIO LAVORI PUB- BLICI 20492 REGIONE PUGLIA SERVIZIO LAVORI PUB- BLICI Circolare esplicativa - D.P.R. n. 380/01 ss.mm.ii. art. 65, 67, 93, 94, 98, 100. Adempimenti afferenti il deposito di progetti di costruzioni in zona sismica.

Dettagli

Legge regionale n. 5 del 27 gennaio 2010 Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zona sismica

Legge regionale n. 5 del 27 gennaio 2010 Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zona sismica Legge regionale n. 5 del 27 gennaio 2010 Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zona sismica Testo coordinato con le modifiche apportate dalla Legge Regionale 3 agosto

Dettagli

TESTO UNICO DELL EDILIZIA

TESTO UNICO DELL EDILIZIA TESTO UNICO DELL EDILIZIA Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 Testo aggiornato con le modifiche introdotte da: D.L. 12/09/2014, n. 133 (L. 11/11/2014, n. 164) D.L. 28/03/2014,

Dettagli

(aggiornato 15/9/2016) 1. Deposito progetto per rispetto normativa sismica 2. Deposito sismico (ex denuncia c.a.) 3. Certificato per sopraelevazione

(aggiornato 15/9/2016) 1. Deposito progetto per rispetto normativa sismica 2. Deposito sismico (ex denuncia c.a.) 3. Certificato per sopraelevazione (aggiornato 15/9/2016) 1. Deposito progetto per rispetto normativa sismica 2. Deposito sismico (ex denuncia c.a.) 3. Certificato per sopraelevazione La Giunta Regionale ha approvato il 30 marzo 2016 -

Dettagli

SOMMARIO: Documenti tecnici che accompagnano la richiesta

SOMMARIO: Documenti tecnici che accompagnano la richiesta PROCEDURE IN MATERIA DI RISCHIO SISMICO PER IL PERMESSO DI COSTRUIRE SOMMARIO: Documenti tecnici che accompagnano la richiesta Attori coinvolti Autorità amministrative e tecniche Controlli e permesso di

Dettagli

Delibera Giunta Regionale 30 marzo n. X/5001

Delibera Giunta Regionale 30 marzo n. X/5001 Delibera Giunta Regionale 30 marzo 2016 - n. X/5001 «Approvazione delle linee di indirizzo e coordinamento per l esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in materia sismica» (B.U.R.L. S.O. n. 14 del

Dettagli

Art. 1. Modifiche all'art. 96 della legge regionale n. 1/2005. in B.U.R.E. n. 19 del sommario

Art. 1. Modifiche all'art. 96 della legge regionale n. 1/2005. in B.U.R.E. n. 19 del sommario LR(9) 24_06 Pag: 1 LEGGE REGIONALE TOSCANA 21 giugno 2006, n.24 Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia di costruzioni realizzate in zone sismiche.

Dettagli

INDICE SOMMARIO SEZIONE I PRINCIPI COSTITUZIONALI

INDICE SOMMARIO SEZIONE I PRINCIPI COSTITUZIONALI SEZIONE I PRINCIPI COSTITUZIONALI 1 - Costituzione della repubblica italiana (G.U. 27 dicembre 1947, n. 298, ediz. str.). Approvata dall Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947, promulgata dal Capo Provvisorio

Dettagli

disciplinati dalle norme tecniche in vigore. per la parte in cui richiede la duplice copia del progetto ai fini del deposito.

disciplinati dalle norme tecniche in vigore. per la parte in cui richiede la duplice copia del progetto ai fini del deposito. Linee Guida di prima applicazione delle disposizioni in materia di costruzioni in zone sismiche di cui all articolo 3 del decreto legge 18 aprile 2019, n.32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore

Dettagli

DENUNCIA CHE DARA (conformemente ai disposti dell art. 64 del D.P.R. 380/2001) :

DENUNCIA CHE DARA (conformemente ai disposti dell art. 64 del D.P.R. 380/2001) : MODULISTICA P20/a MD06 Rev. 8 del 10/10/2014 SETTORE AMBIENTE TERRITORIO LL.PP. bollo OPERE A CARATTERE: RESIDENZIALE/PIANI NON RESIDENZIALE Ai sensi art. 65 DPR n. 380/01 ex art. 4 Legge 1086/71 Oggetto:

Dettagli

URBANISTICA TAVOLA DI CORRISPONDENZA DEI RIFERIMENTI NORMATIVI DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI EDILIZIA

URBANISTICA TAVOLA DI CORRISPONDENZA DEI RIFERIMENTI NORMATIVI DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI EDILIZIA D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia ALLEGATO (G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001, s.o. n. 239) (ripubblicazione sul S.o. n. 246 alla

Dettagli

TAVOLA DI CORRISPONDENZA DEI RIFERIMENTI NORMATIVI DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI EDILIZIA

TAVOLA DI CORRISPONDENZA DEI RIFERIMENTI NORMATIVI DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI EDILIZIA D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia ALLEGATO (G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001, s.o. n. 239) (ripubblicazione sul S.o. n. 246 alla

Dettagli

Denuncia di opere in conglomerato cementizio armato naturale, in conglomerato cementizio armato precompresso, a struttura metallica

Denuncia di opere in conglomerato cementizio armato naturale, in conglomerato cementizio armato precompresso, a struttura metallica Al Comune di Codice ISTAT Ufficio destinatario Denuncia di opere in conglomerato cementizio armato naturale, in conglomerato cementizio armato precompresso, a struttura metallica Ai sensi articolo 65 del

Dettagli

Titoli abilitativi all edificazione, costruzione di opere pubbliche e l.r. 33/2015

Titoli abilitativi all edificazione, costruzione di opere pubbliche e l.r. 33/2015 Titoli abilitativi all edificazione, costruzione di opere pubbliche e l.r. 33/2015 (BURL n. 42, suppl. del 16 Ottobre 2015 ) Ufficio Territoriale Regionale Brescia 4 maggio 2016 Direzione Generale Sicurezza,

Dettagli

Sommario generale PARTE I APPENDICE

Sommario generale PARTE I APPENDICE Sommario generale Premessa V PARTE I T.U. 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia 1 APPENDICE PARTE II Il condono edilizio D.L. 30 settembre

Dettagli

Denuncia di opere in conglomerato cementizio armato naturale, in conglomerato cementizio armato precompresso, a struttura metallica

Denuncia di opere in conglomerato cementizio armato naturale, in conglomerato cementizio armato precompresso, a struttura metallica Al Comune di Codice ISTAT Ufficio destinatario Denuncia di opere in conglomerato cementizio armato naturale, in conglomerato cementizio armato precompresso, a struttura metallica Ai sensi articolo 65 del

Dettagli

PROCEDURE DI GESTIONE E CONTROLLO DELLE ATTIVITA URBANISTICO EDILIZIE AI FINI DELLA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO

PROCEDURE DI GESTIONE E CONTROLLO DELLE ATTIVITA URBANISTICO EDILIZIE AI FINI DELLA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO PROCEDURE DI GESTIONE E CONTROLLO DELLE ATTIVITA URBANISTICO EDILIZIE AI FINI DELLA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO APPROVATE CON DGR N. 4-3084 DEL 12.12.2011 ENTRANO IN VIGORE IL 1.01.2012 Direzione Opere

Dettagli

REPUBBLICA DI SAN MARINO

REPUBBLICA DI SAN MARINO REPUBBLICA DI SAN MARINO Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Visto l articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005; Promulghiamo

Dettagli

Allegato 4 Modulistica

Allegato 4 Modulistica Allegato 4 Modulistica Modello 1 - Denuncia lavori di costruzione in zona sismica pag. 25 Modello 2 - Denuncia di variante lavori di costruzione in zona sismica pag. 27 Modello 3 - Relazione illustrativa

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 29 DEL LIGURIA

LEGGE REGIONALE N. 29 DEL LIGURIA LEGGE REGIONALE N. 29 DEL 21 07 1983 LIGURIA BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 10 8 1983 N. 32 Costruzioni in zone sismiche - Deleghe e norme urbanistiche particolari. Titolo I DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI

Dettagli

Classificazione sismica, Procedure di gestione e Normativa Tecnica

Classificazione sismica, Procedure di gestione e Normativa Tecnica Classificazione sismica, Procedure di gestione e Normativa Tecnica 1 -QUADRO NORMATIVO RIFERIMENTI : Regio Decreto 16/11/1939 n. 2229: Art.1 Ogni opera in conglomerato cementizio semplice od armato, la

Dettagli

Classificazione Sismica del territorio regionale e procedure per la prevenzione del rischio sismico

Classificazione Sismica del territorio regionale e procedure per la prevenzione del rischio sismico Classificazione Sismica del territorio regionale e procedure per la prevenzione del rischio sismico D.P.R. 380/01 Parte II, Capo I..art. 52 In tutti i comuni della Repubblica le COSTRUZIONI sia pubbliche

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER L ESPLETAMENTO DEL CONTROLLO A CAMPIONE DI CUI ALL ART. 13 DELLA L.R.19/2008.

REGOLAMENTO COMUNALE PER L ESPLETAMENTO DEL CONTROLLO A CAMPIONE DI CUI ALL ART. 13 DELLA L.R.19/2008. ALLEGATO A REGOLAMENTO COMUNALE PER L ESPLETAMENTO DEL CONTROLLO A CAMPIONE DI CUI ALL ART. 13 DELLA L.R.19/2008. Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il regolamento disciplina i controlli previsti dall art.

Dettagli

LA GIUNTA REGIONALE. Visto il documento istruttorio concernente l argomento in oggetto e la conseguente proposta dell assessore

LA GIUNTA REGIONALE. Visto il documento istruttorio concernente l argomento in oggetto e la conseguente proposta dell assessore 32 Supplemento ordinario n. 3 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 10 del 7 marzo 2012 DELIBERAZIONE DELLA 20 febbraio 2012, n. 168. Individuazione delle varianti strutturali non soggette ad

Dettagli

Art. 1 Oggetto. Art. 2 Finalità

Art. 1 Oggetto. Art. 2 Finalità LEGGE REGIONALE 30 ottobre 2008, n. 19 NORME PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO BOLLETTINO UFFICIALE n. 184 del 30 ottobre 2008 Testo coordinato con le modifiche apportate da: (Legge regionale 6 luglio

Dettagli

SEZIONE I LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 5

SEZIONE I LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 5 2 3.2.2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 5 SEZIONE I teria di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni LEGGI

Dettagli

Provincia di Perugia Servizio Controllo Costruzioni e Protezione Civile

Provincia di Perugia Servizio Controllo Costruzioni e Protezione Civile Provincia di Perugia Servizio Controllo Costruzioni e Protezione Civile provincia.perugia@postacert.umbria.it Provincia di Terni Settore Lavori Pubblici Infrastrutture e Viabilità Servizio Vigilanza sulle

Dettagli

TAVOLA DI CORRISPONDENZA DEI RIFERIMENTI NORMATIVI DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI EDILIZIA

TAVOLA DI CORRISPONDENZA DEI RIFERIMENTI NORMATIVI DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI EDILIZIA D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia ALLEGATO (G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001- s.o. n. 239) TAVOLA DI CORRISPONDENZA DEI RIFERIMENTI

Dettagli

LA REDAZIONE DEI PROGETTI SECONDO LE NTC 2008 E LE NORMATIVE REGIONALI

LA REDAZIONE DEI PROGETTI SECONDO LE NTC 2008 E LE NORMATIVE REGIONALI Ordine degli Ingegneri della Provincia di Mantova Criticità e problemi applicativi delle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni Venerdì 24 giugno 2011 LA REDAZIONE DEI PROGETTI SECONDO LE NTC 2008 E LE

Dettagli

ZONA SISMICA. Per l inoltro Alla REGIONE LAZIO ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI DIREZIONE REGIONALE INFRASTRUTTURE AREA GENIO CIVILE DI

ZONA SISMICA. Per l inoltro Alla REGIONE LAZIO ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI DIREZIONE REGIONALE INFRASTRUTTURE AREA GENIO CIVILE DI MARCA DA BOLLO ZONA SISMICA RISERVATO ALL AREA 3A 3B O.P.C.M. n 3274/2003 - Del.G.R.L. n 387/09 POSIZIONE N 3A Allo Sportello Unico del Comune di.. Protocollo n... del Per l inoltro Alla REGIONE LAZIO

Dettagli

GLI INTERVENTI PER L ADEGUAMENTO ANTISIMICO DELLE STRUTTURE OSPEDALIERE

GLI INTERVENTI PER L ADEGUAMENTO ANTISIMICO DELLE STRUTTURE OSPEDALIERE GLI INTERVENTI PER L ADEGUAMENTO ANTISIMICO DELLE L attività della Regione Piemonte nell ambito della prevenzione del rischio sismico Evoluzione della classificazione sismica del territorio italiano ~

Dettagli

CITTA DI SPINEA Provincia di Venezia SETTORE URBANISTICA E EDILIZIA

CITTA DI SPINEA Provincia di Venezia SETTORE URBANISTICA E EDILIZIA Rev.26/06/2013 Marca da bollo 16,00 DA APPORRE SOLO SULLA COPIA DA RESTITUIRE AL DENUNCIANTE DENUNCIA OPERE STRUTTURALI DENUNCIA DELLE OPERE DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO NORMALE E PRECOMPRESSO E A

Dettagli

Art. 2 (Funzioni regionali)

Art. 2 (Funzioni regionali) Legge Regionale 11 Agosto 2011, n. 28 Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche. (Pubblicata attraverso il Bollettino Ufficiale

Dettagli

Art. 1 (Finalità) Art. 2 (Disposizioni generali)

Art. 1 (Finalità) Art. 2 (Disposizioni generali) Legge regionale 19 ottobre 2009, n. 35 Procedure per la denuncia, il deposito e l autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica. (BUR

Dettagli

Art. 1 (Finalità) Art. 2 (Disposizioni generali)

Art. 1 (Finalità) Art. 2 (Disposizioni generali) Legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37 Modifica alla legge regionale n. 35 del 19 ottobre 2009 e s.m.i. (Procedure per la denuncia degli interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale

Dettagli

Supplemento ordinario n. 2 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 6 del 3 febbraio 2010 REPUBBLICA ITALIANA DELLA

Supplemento ordinario n. 2 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 6 del 3 febbraio 2010 REPUBBLICA ITALIANA DELLA Supplemento ordinario n. 2 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 6 del 3 febbraio 2010 Spedizione in abbonamento postale Art. 2, comma 20/c, legge 662/96 - Fil. di Potenza REPUBBLICA ITALIANA

Dettagli

Supplemento ordinario n. 2 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 6 del 3 febbraio 2010 REPUBBLICA ITALIANA DELLA

Supplemento ordinario n. 2 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 6 del 3 febbraio 2010 REPUBBLICA ITALIANA DELLA Supplemento ordinario n. 2 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 6 del 3 febbraio 2010 Spedizione in abbonamento postale Art. 2, comma 20/c, legge 662/96 - Fil. di Potenza REPUBBLICA ITALIANA

Dettagli

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL (punto N. 20 ) Proposta Di Legge N.20 del

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL (punto N. 20 ) Proposta Di Legge N.20 del REGIONE TOSCANA GIUNTA REGIONALE ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 12-06-2006 (punto N. 20 ) Proposta Di Legge N.20 del 12-06-2006 Proponente RICCARDO CONTI FEDERICO GELLI DIREZIONE GENERALE POLITICHE

Dettagli

Denuncia di opere in zona sismica

Denuncia di opere in zona sismica Al Comune di Codice ISTAT Ufficio destinatario Denuncia di opere in zona sismica Ai sensi della Legge Regionale 24/05/1985, n. 46 Il sottoscritto committente delle opere Cognome Nome Residenza in qualità

Dettagli

DENUNCIA OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO NORMALE E PRECOMPRESSO ED A STRUTTURA METALLICA (D.P.R n Legge n.

DENUNCIA OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO NORMALE E PRECOMPRESSO ED A STRUTTURA METALLICA (D.P.R n Legge n. SPAZIO RISERVATO ALL UFFICIO Marca da Bollo AL COMUNE DI MONTEBELLUNA - SETTORE III GOVERNO E GESTIONE DEL TERRITORIO DENUNCIA OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO NORMALE E PRECOMPRESSO ED A STRUTTURA

Dettagli

Parte prima - N. 21 Euro 0,41. Anno ottobre 2008 N. 184

Parte prima - N. 21 Euro 0,41. Anno ottobre 2008 N. 184 Parte prima - N. 21 Euro 0,41 Anno 39 30 ottobre 2008 N. 184 LEGGI REGIONE EMILIA-ROMAGNA REGIONALI LEGGE REGIONALE 30 ottobre 2008, n. 19 NORME PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO L ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Dettagli

REGIONE EMILIA-ROMAGNA Atti amministrativi PROTEZIONE CIVILE

REGIONE EMILIA-ROMAGNA Atti amministrativi PROTEZIONE CIVILE REGIONE EMILIA-ROMAGNA Atti amministrativi PROTEZIONE CIVILE Atto del Dirigente a firma unica DETERMINAZIONE Num. 4177 del 20/12/2017 REGGIO EMILIA Proposta: DPC/2017/4269 del 20/12/2017 Struttura proponente:

Dettagli

AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE SERVIZIO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA PG DEL 13/11/2009 Piazzale Farini n.

AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE SERVIZIO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA PG DEL 13/11/2009 Piazzale Farini n. AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE SERVIZIO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA PG 110377 DEL 13/11/2009 Piazzale Farini n.21 48100 Ravenna ENTRATA IN VIGORE DEL TITOLO IV DELLA LEGGE REGIONALE 19/2008 NORME

Dettagli

CONSIGLIO REGIONALE FASC V COMMISSIONE CONSILIARE "TERRITORIO e INFRASTRUTTURE" PROGETTO DI LEGGE N. 245 di iniziativa della Giunta regionale

CONSIGLIO REGIONALE FASC V COMMISSIONE CONSILIARE TERRITORIO e INFRASTRUTTURE PROGETTO DI LEGGE N. 245 di iniziativa della Giunta regionale REGIONE LOMBARDIA X LEGISLATURA CONSIGLIO REGIONALE FASC. 8770 V COMMISSIONE CONSILIARE "TERRITORIO e INFRASTRUTTURE" PROGETTO DI LEGGE N. 245 di iniziativa della Giunta regionale DISPOSIZIONI IN MATERIA

Dettagli

Consiglio regionale Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Consiglio regionale Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Consiglio regionale Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA - ATTI CONSILIARI - PROGETTI DI LEGGE E RELAZIONI DISEGNO DI LEGGE N. 258 Presentato dalla Giunta regionale

Dettagli

DAL 10 APRILE 2016 SONO TRASFERITE AI COMUNI LE FUNZIONI IN MATERIA SISMICA PUBBLICATE SUL BURL LE LINEE GUIDA

DAL 10 APRILE 2016 SONO TRASFERITE AI COMUNI LE FUNZIONI IN MATERIA SISMICA PUBBLICATE SUL BURL LE LINEE GUIDA DAL 10 APRILE 2016 SONO TRASFERITE AI COMUNI LE FUNZIONI IN MATERIA SISMICA PUBBLICATE SUL BURL LE LINEE GUIDA Si comunica che in data 7 aprile 2016 è stata pubblicata sul BUR Lombardia D.g.r. 30 marzo

Dettagli

Al SUE/SUAP del Comune di

Al SUE/SUAP del Comune di MUR A.14/D.8 Denuncia dei lavori Struttura tecnica competente in materia sismica Al SUE/SUAP del Comune di Pratica sismica n, prot. Gen., in data Committente Lavori di Comune di Provincia di Località Via

Dettagli

Denuncia di opere in zona sismica

Denuncia di opere in zona sismica Al Comune di Codice ISTAT Ufficio destinatario Denuncia di opere in zona sismica Ai sensi della Legge Regionale 24/05/1985, n. 46 Il sottoscritto committente delle opere Residenza Telefono Fax E-mail PEC

Dettagli

COMUNE DI VENEZIA DIREZIONE SERVIZI AL CITTADINO E IMPRESE

COMUNE DI VENEZIA DIREZIONE SERVIZI AL CITTADINO E IMPRESE COMUNE DI VENEZIA DIREZIONE SERVIZI AL CITTADINO E IMPRESE RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI A STRUTTURE ULTIMATE ai sensi dell art. 65 D.P.R. 06/06/2001 n. 380 e del D.M. 14/01/2008 Documento condiviso

Dettagli

AL DIRIGENTE DEL SETTORE PROVINCIALE DEL GENIO CIVILE DI

AL DIRIGENTE DEL SETTORE PROVINCIALE DEL GENIO CIVILE DI Spazio riservato all Ufficio La presente denuncia di lavori è stata presentata all Ufficio nella data indicata sull etichetta di protocollazione. Il sottoscritto ne ha verificato la correttezza formale

Dettagli

ALLA REGIONE UMBRIA Servizio Rischio sismico e programmazione interventi sul rischio idrogeologico Sede distaccata di

ALLA REGIONE UMBRIA Servizio Rischio sismico e programmazione interventi sul rischio idrogeologico Sede distaccata di ISTANZA AUTORIZZAZIONE E PREAVVISO SCRITTO RU/SISMICA/3S (art. 250, c. 1, lett. d), L.R. n. 1 del 21.01.2015) MARCA DA BOLLO OGGETTO: ALLA REGIONE UMBRIA Servizio Rischio sismico e programmazione interventi

Dettagli

al COMUNE DI ISTRANA Ufficio Tecnico - Urbanistica

al COMUNE DI ISTRANA Ufficio Tecnico - Urbanistica DENUNCIA OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO NORMALE E PRECOMPRESSO ED A STRUTTURA METALLICA (Legge 05.11.1971, n. 1086) Il sottoscritto residente a in Via n.. avendo assunto in qualità di costruttore,

Dettagli

DECRETO LEGISLATIVO 27 dicembre 2002, n. 301

DECRETO LEGISLATIVO 27 dicembre 2002, n. 301 DECRETO LEGISLATIVO 27 dicembre 2002, n. 301 Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari

Dettagli

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Oggetto Art. 2 - Finalità

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Oggetto Art. 2 - Finalità 1 1 LEGGE REGIONALE 30 ottobre 2008, n. 19 #LR-ER-2008-19# NORME PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO (1) Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 6 luglio 2009 n. 6 INDICE TITOLO I - DISPOSIZIONI

Dettagli

DENUNCIA OPERE STRUTTURALI

DENUNCIA OPERE STRUTTURALI DENUNCIA OPERE STRUTTURALI DEUNCIA DELLE OPERE DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO NORMALE E PRECOMPRESSO E A STRUTTURA METALLICA (ai sensi dell art. 65 del D.P.R. 380/01) Riferimento PERMESSO DI COSTRUIRE

Dettagli

PROVINCIA DI GENOVA PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

PROVINCIA DI GENOVA PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE Prot. Generale N. 0115596 / 2014 Atto N. 5034 PROVINCIA DI GENOVA PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI AREA EDILIZIA - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE OGGETTO: AUTORIZZAZIONE

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 38 DEL REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE N. 38 DEL REGIONE BASILICATA LEGGE REGIONALE N. 38 DEL 06-08-1997 REGIONE BASILICATA NORME PER L' ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI DIFESA DEL TERRITORIO DAL RISCHIO SISMICO Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE

Dettagli

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 17 gennaio 2018 Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni». (18A00716) (GU n.42 del 20-2-2018 - Suppl. Ordinario n. 8) IL MINISTRO DELLE

Dettagli

MUR Modulistica Unificata Regionale Vademecum per la compilazione

MUR Modulistica Unificata Regionale Vademecum per la compilazione Delibera di Giunta Regionale N.1878 recante per oggetto: Approvazione dell atto di indirizzo recante la Modulistica Unificata Regionale relativa ai procedimenti in materia sismica (MUR) Con questo atto

Dettagli

Vista la proposta predisposta dalla Struttura programmazione e valutazione investimenti, in qualità di struttura competente.

Vista la proposta predisposta dalla Struttura programmazione e valutazione investimenti, in qualità di struttura competente. LA GIUNTA REGIONALE Richiamata la legge regionale 31 luglio 2012, n. 23 Disciplina delle attività di vigilanza su opere e costruzioni in zone sismiche che, nel rispetto delle disposizioni contenute nella

Dettagli

D.G.R. n del 30 marzo 2016

D.G.R. n del 30 marzo 2016 D.G.R. n. 5001 del 30 marzo 2016 Approvazione delle linee di indirizzo e coordinamento per l esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in materia sismica (artt. 3, comma 1, e 13, comma 1, della l.r.

Dettagli

PROVINCIA DI L AQUILA

PROVINCIA DI L AQUILA Marca da Bollo da Euro 14,62 PROVINCIA DI L AQUILA GENIO CIVILE DI Progetto n. Memo Funzionario Istruttore AGGIORNAMENTO APRILE 2010 I_ sottoscritt in qualità di Committent, ai sensi e per gli effetti

Dettagli

Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni».

Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni». Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018 - Serie generale Spediz. abb. post. 45% - art. - 1, art. comma 2, comma 1 20/b Legge 27-02-2004, 23-12-1996, n. n. 46-662 Filiale

Dettagli

Città Metropolitana di Genova DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITÀ

Città Metropolitana di Genova DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITÀ Città Metropolitana di Genova DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITÀ Prot. Generale N. 0071753 / 2015 Atto N. 3297 OGGETTO: AUTORIZZAZIONE SISMICA DI OPERA STRATEGICA/SENSIBILE N.

Dettagli

PROVINCIA DI GENOVA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI AREA EDILIZIA - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE

PROVINCIA DI GENOVA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI AREA EDILIZIA - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE PROVINCIA DI GENOVA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI AREA EDILIZIA - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE Prot. Generale N. 0053142 / 2013 Atto N. 2204 OGGETTO: AUTORIZZAZIONE

Dettagli

Denuncia di opere in conglomerato cementizio normale e precompresso e a struttura metallica (L. 05 novembre 1971, n.1086 art.4)

Denuncia di opere in conglomerato cementizio normale e precompresso e a struttura metallica (L. 05 novembre 1971, n.1086 art.4) Regione VENETO All Ufficio Tecnico del Comune di Affi Marca da bollo Denuncia di opere in conglomerato cementizio normale e precompresso e a struttura metallica (L. 05 novembre 1971, n.1086 art.4) Il sottoscritto

Dettagli

COMUNE di MIRANO Provincia di Venezia

COMUNE di MIRANO Provincia di Venezia COMUNE di MIRANO Provincia di Venezia DENUNCIA OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO NORMALE E PRECOMPRESSO E A STRUTTURA METALLICA (Legge 05.11.1971 N. 1086). La sottoscritta Ditta con sede in Via n.,

Dettagli

marca da bollo OPERE GIA CONFORMI OPERE DA ADEGUARE (vedi allegato progetto) DEPOSITO (zona sismica 3 e 4) Zona di classificazione sismica

marca da bollo OPERE GIA CONFORMI OPERE DA ADEGUARE (vedi allegato progetto) DEPOSITO (zona sismica 3 e 4) Zona di classificazione sismica REGIONE TOSCANA Giunta Regionale Ufficio Tecnico del GENIO CIVILE di marca da bollo Protocollo generale Sede di Nuovo Progetto SANATORIA L.R. 01/05 Artt. 118-118bis OPERE GIA CONFORMI OPERE DA ADEGUARE

Dettagli

Modulistica per zona sismica 3 per interventi riguardanti le costruzioni soggette ad autorizzazione preventiva

Modulistica per zona sismica 3 per interventi riguardanti le costruzioni soggette ad autorizzazione preventiva Modulistica per zona sismica 3 per interventi riguardanti le costruzioni soggette ad autorizzazione preventiva Circolare PGR n. 1/DOP del 27.04.2004 modifiche a seguito della DGR n. 33-1063 del 24.11.2010

Dettagli