Consiglio regionale Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

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1 Consiglio regionale Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA - ATTI CONSILIARI - PROGETTI DI LEGGE E RELAZIONI DISEGNO DI LEGGE N. 258 Presentato dalla Giunta regionale <<Norme per la costruzione in zona sismica >> Presentato il 19 giugno 2007

2 PREMESSE DI CARATTERE GENERALE Il presente disegno di legge, la cui stesura è prevista nel Programma legislativo regionale , si compone di 21 articoli ripartiti in tre titoli, dei quali il primo reca la disciplina della costruzione in zona sismica, il secondo introduce una normativa volta a garantire un uso del territorio regionale rispettoso delle sue caratteristiche fisiche, mentre il terzo contiene alcune disposizioni normative comuni ad entrambi i settori. La materia trattata attiene al governo del territorio, in ordine alla quale, la Regione esercita la potestà legislativa concorrente, in armonia con gli indirizzi dettati dalla normativa statale. A livello regionale, il settore è attualmente disciplinato dalla legge regionale 9 maggio 1988, n. 27 (Norme sull osservanza delle disposizioni sismiche ed attuazione dell articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741), giunta nella versione attuale dopo aver subito una sovrapposizione di modifiche che, considerata la vetustà quasi ventennale della normativa, si può definire modesta. TITOLO I: LA COSTRUZIONE IN ZONA SISMICA Il titolo primo del disegno di legge proposto affronta in una nuova prospettiva la tematica della costruzione in zona sismica, accogliendo nell ordinamento regionale l evoluzione che, nell ambito normativo nazionale, ha subito la materia. Il contesto normativo statale nel quale è maturata l esigenza dell odierno intervento legislativo regionale è, attualmente, quello delineato dal capo IV della parte II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. Testo A), le cui disposizioni, per espressa previsione dell articolo 1, costituiscono principi generali e fondamentali per la disciplina regionale di settore. Di fondamentale importanza per comprendere il quadro normativo statale di riferimento, è la sentenza della Corte Costituzionale n. 182, depositata il 5 maggio 2006 la quale, nell affermare l obbligatorietà dell autorizzazione regionale esplicita (scritta) all inizio dei lavori relativi agli interventi in zona a rischio sismico, così come disciplinata dall articolo 94 del citato d.p.r. 380/2001, ha sancito che, per effetto di tale norma, è venuto meno il principio introdotto dall articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741 (Ulteriori norme per l accelerazione delle procedure per l esecuzione di opere pubbliche), in base al quale le regioni, in materia di costruzioni in zona a rischio sismico, erano autorizzate a sostituire il sistema di monitoraggio connesso al regime autorizzatorio, con il sistema di controllo successivo da effettuare anche con metodi a campione.

3 La Corte Costituzionale argomentando che l intento del legislatore statale è palesemente orientato ad esigere una vigilanza assidua sulle costruzioni riguardo al rischio sismico, attesa la rilevanza del bene protetto, che trascende anche l ambito della disciplina del territorio, per attingere a valori di tutela dell incolumità pubblica che fanno capo alla materia della protezione civile, in cui egualmente compete allo stato la determinazione dei principi fondamentali, ha segnato il definitivo superamento dell impostazione logica che aveva caratterizzato la legge regionale 27/1988, rendendone improcrastinabile la revisione, attuata con il presente disegno di legge. Nelle more dell elaborazione del disegno di legge, è intervenuta la legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport) che, in particolare, all articolo 6, comma 1, lettere l) ed m) prevede il conferimento di funzioni agli Enti locali in materia di verifica sull osservanza delle norme tecniche per la costruzione in zone sismiche e di ricezione delle denunce sulle opere in conglomerato cementizio armato ed a struttura metallica. Pertanto, posto che la tutela della pubblica incolumità e la riduzione del rischio sismico sul territorio regionale attraverso la salvaguardia della stabilità e della sicurezza delle costruzioni nelle zone dichiarate sismiche, costituiscono i principi cardine che permeano la materia oggetto di regolazione, con il presente disegno di legge si è voluto, in primo luogo, dare attuazione a detti principi, determinati dalla legislazione statale e riaffermati dalla sentenza n. 182/2006 della Corte Costituzionale, attraverso l introduzione dell obbligatorietà dell autorizzazione scritta all inizio dei lavori relativi agli interventi di costruzione nelle zone sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità, nonché la definizione del relativo procedimento. In secondo luogo, in attuazione di quanto disposto dall articolo 6, comma 1, lettere l) ed m) della legge regionale 24/2006 ed in ossequio ai principi di sussidiarietà e di leale collaborazione, sono state conferite ai comuni, identificando in essi gli enti maggiormente vicini al territorio e, come tali, i migliori interpreti delle esigenze di tutela dello stesso e degli interessi primari della collettività, le funzioni in materia di rilascio dell autorizzazione all inizio dei lavori, di vigilanza sul rispetto delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica e di ricezione delle denunce sulle opere in conglomerato cementizio armato ed a struttura metallica. E stata, inoltre, introdotta la possibilità di applicazione, da parte dei comuni, di un onere istruttorio a parziale copertura dei costi dell attività istruttoria svolta. Alla Regione competono, invece, tutte le funzioni volte a garantire un livello omogeneo e coerente di trattamento del territorio che concernono, in particolare, la classificazione delle zone sismiche compresa la gestione dei relativi elenchi, l aggiornamento dei valori differenziati dei gradi di sismicità, l orientamento ed il coordinamento delle funzioni dei comuni, nonché l esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti degli stessi in caso di accertato inadempimento delle loro funzioni ed inoltre, la definizione, con deliberazione della Giunta regionale, delle modalità attuative delle disposizioni della legge stessa.

4 TITOLO II: TUTELA FISICA TERRITORIALE Il titolo secondo del disegno di legge in esame risponde all esigenza di normare la tutela fisica del territorio regionale, incentrata in particolare sul parere geologico, scaturita dalla nuova concezione degli strumenti di pianificazione comunale di cui alla recente legge regionale 5/2007 concernente la Riforma urbanistica e disciplina dell attività edilizia e del paesaggio. Ai sensi della citata legge regionale, gli strumenti di pianificazione comunale che costituiscono il quadro conoscitivo del territorio del comune devono essere idonei a definirne l uso corretto e sostenibile, nonché a garantire la sicurezza rispetto ai rischi correlati all utilizzo del territorio medesimo. L odierna proposta normativa persegue, quindi, le finalità di garantire la tutela dell incolumità delle persone e la sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale, nonché dispone che l utilizzo del territorio regionale debba avvenire nel rispetto delle condizioni di sicurezza idrogeologica e tenendo conto della vulnerabilità dei beni e dei rischi ad essa connessi. La realizzazione di obiettivi finalizzati alla previsione ed alla prevenzione dei rischi legati all uso del territorio, non può prescindere dalla conoscenza, dallo studio e dalla valutazione delle caratteristiche del suolo che nel disegno di legge si traduce nella prevista classificazione del territorio regionale in ambiti caratterizzati da un diverso grado di pericolosità sotto il profilo geologico, idraulico, valanghivo e sismico. La classificazione delle aree, che considera la loro pericolosità sotto il profilo geologico, idraulico valanghivo e sismico, è attuata dai comuni, quali enti maggiormente vicini al territorio e quindi più certi conoscitori della sua natura e più attenti osservatori delle modifiche del medesimo, in un apposito studio che diviene parte integrante del piano strutturale comunale (PSC). Dalla classificazione del territorio regionale in tre tipologie di ambito: aree sicure, aree potenzialmente pericolose ed aree pericolose, discende la disciplina del parere geologico, quale strumento di verifica della compatibilità delle previsioni contenute nel PSC con le condizioni geologiche, idrauliche, valanghive e sismiche del territorio ed il cui rilascio, ai sensi dell articolo 89 del d.p.r. 380/2001, costituisce presupposto per l adozione di tale strumento di pianificazione comunale. Conseguentemente, per le aree definite sicure ai fini edificatori o infrastrutturali, è previsto che la compatibilità fra le previsioni dei piani operativi comunali (POC), dei piani attuativi comunali (PAC) e delle relative varianti, con le condizioni geologiche, idrauliche, valanghive e sismiche risultanti dalla classificazione del territorio regionale, sia verificata dal professionista estensore del progetto di piano, sulla base di una relazione geologica, geologico tecnica e idraulica redatta da un tecnico laureato abilitato.

5 Mentre, nelle aree classificate pericolose ai fini edificatori o infrastrutturali, ovvero nelle aree suscettibili di assumere un carattere di pericolosità in caso di destinazione d uso a tali fini, il rilascio del parere geologico è propedeutico all adozione dei POC, nonché delle relative varianti. Si illustrano di seguito, sinteticamente, i contenuti dei singoli articoli del disegno di legge regionale. TITOLO I: LA COSTRUZIONE IN ZONA SISMICA L articolo 1: enuncia le finalità che la Regione intende perseguire, con il concorso dei comuni, attraverso l intervento normativo e che consistono nel tutelare la pubblica incolumità e ridurre il rischio sismico, aumentando la sicurezza delle costruzioni nelle zone sismiche. L articolo 2: definisce l ambito di applicazione del disegno di legge che, sotto il profilo geografico, comprende le zone del territorio regionale soggette all obbligo della progettazione antisismica, individuando le tipologie di intervento interessate. L articolo 3: enuclea le competenze di rilievo tecnico della Regione, che consistono nella classificazione delle zone sismiche, nella gestione degli elenchi risultanti dalla classificazione medesima, nonché nell aggiornamento dei valori differenziati attribuiti ai gradi di sismicità in base ai criteri generali definiti da disposizioni statali; la norma prevede, inoltre, la definizione con deliberazione della Giunta regionale, di talune modalità attuative delle disposizioni legislative introdotte. L articolo 4: individua le funzioni amministrative attribuite ai comuni che si configurano, in particolare, nella gestione e nell aggiornamento dei registri delle denunce dei progetti, nel rilascio dell autorizzazione all inizio dei lavori, nonché nella vigilanza sul rispetto delle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica. Per l esercizio di dette competenze i comuni possono avvalersi delle comunità montane, nonché di organismi tecnici appositamente costituiti dai comuni associati nelle forme collaborative previste dalla legge regionale 1/2006. L articolo 5: introduce il principio dell autorizzazione all inizio dei lavori nelle zone dove vige l obbligo della progettazione antisismica, precisandone l accezione ai fini dell applicazione delle nuove disposizioni normative. L articolo 6: illustra il procedimento autorizzatorio, disciplinando le modalità della verifica tecnica dei progetti relativi agli interventi che interessano gli edifici di interesse strategico e le opere di particolare rilevanza non comprese nelle zone a bassa sismicità. L articolo 7: definisce per le tipologie di edifici e di opere diversi da quelli di cui all articolo 7 e compresi nelle zone a bassa sismicità, un procedimento semplificato che prevede la

6 possibilità di dare l inizio ai lavori a seguito della restituzione, da parte del comune competente, di una copia del progetto munita dell attestazione di avvenuta presentazione dello stesso. L articolo 8: dopo aver stabilito che i progetti di opere in conglomerato cementizio ed a struttura metallica sono soggetti alla denuncia dei lavori presso il comune competente, attribuisce lo stesso valore giuridico di tale adempimento, al deposito del progetto presso il comune stesso previsto dall articolo 5, comma 1. L articolo 9: prevede che, ai fini della salvaguardia dei centri storici ed in situazioni determinate, la Regione sia autorizzata a concedere deroghe alle norme tecniche per la costruzione in zona sismica. L articolo 10: illustra la disciplina per la realizzazione degli interventi nelle zone soggette all obbligo della progettazione antisismica, da parte della Regione e dei comuni, in relazione ad edifici e ad opere di loro proprietà. L articolo 11: stabilisce che i comuni possano porre a carico di chi presenta l istanza di autorizzazione per la costruzione nelle zone soggette alla progettazione antisismica, un onere istruttorio, a parziale copertura dei costi dell attività istruttoria. L articolo 12: prevede l esercizio di poteri sostitutivi mediante la nomina di un commissario ad acta da parte della Giunta regionale, nel caso in cui i comuni risultassero inadempienti nell esercizio delle funzioni ad essi attribuite. L articolo 13: reca la disciplina del sistema sanzionatorio relativo alla violazione delle disposizioni normative contenute nel disegno di legge. TITOLO II: TUTELA FISICA TERRITORIALE L articolo 14: enuncia l obiettivo generale della Regione di garantire l incolumità delle persone, mediante l attuazione del principio secondo il quale l uso del territorio regionale deve avvenire nel rispetto della sicurezza idrogeologica e nella considerazione dei limiti imposti dalla vulnerabilità dei beni. L articolo 15: prevede che il quadro conoscitivo del territorio regionale sia delineato mediante la classificazione dello stesso in ambiti territoriali caratterizzati da un diverso grado di pericolosità sotto il profilo geologico, idraulico, valanghivo e sismico. Detti ambiti sono definiti dal comune mediante uno studio facente parte integrante degli elaborati del piano strutturale comunale (PSC). L articolo 16: disciplina il parere geologico quale strumento volto a verificare la compatibilità degli strumenti di pianificazione comunale con le condizioni geologiche, idrauliche, valanghive e sismiche del territorio. La norma prevede, in particolare, che il

7 rilascio di tale parere sia propedeutico all adozione del PSC e delle relative varianti, mentre modula la disciplina relativa all adozione dei piani operativi comunali e dei piani attuativi comunali, sulla base della tipologia di area interessata. L articolo 17: prevede l approvazione di un regolamento che definisca i criteri e le linee guida per la classificazione del territorio regionale negli ambiti caratterizzati da diverso grado di pericolosità, i contenuti della relazione geologica, nonché la disciplina di dettaglio del procedimento preordinato al rilascio del parere geologico. TITOLO III: DISPOSIZIONI FINALI L articolo 18: elenca le disposizioni abrogate con l intervento normativo. L articolo 19: illustra la disciplina transitoria nelle more della nuova classificazione delle zone sismiche, dell emanazione della deliberazione della Giunta regionale di cui all articolo 3 e dell adeguamento di cui all articolo 12 della legge regionale 5/2007; dispone, inoltre, la definizione da parte dell Amministrazione regionale, dei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge stessa. L articolo 20: dispone il rinvio alla normativa statale vigente in materia per quanto non disposto dalla legge regionale. L articolo 21: stabilisce che il rinvio effettuato dalla legge regionale a disposizioni di altre fonti normative, debba essere riferito al loro testo vigente. Si confida nel voto favorevole di codesto Consiglio regionale.

8 - 1 - INDICE Art. 1 - (Finalità) Art. 2 - (Ambito di applicazione) Art. 3 - (Competenze della Regione) Art. 4 - (Competenze dei Comuni) TITOLO I LA COSTRUZIONE IN ZONA SISMICA Capo I Principi e disciplina generale Capo II Vigilanza sulla costruzione in zona sismica Art. 5 - (Disciplina dell autorizzazione) Art. 6 - (Procedimento di autorizzazione) Art. 7 - (Procedimento semplificato) Art. 8 - (Progetti di opere di conglomerato cementizio e a struttura metallica) Art. 9 - (Disposizioni per i centri storici) Art (Interventi realizzati dalla Regione e dai Comuni) Art (Onere istruttorio) Art (Poteri sostitutivi) Art (Sistema sanzionatorio) Capo III Disposizioni generali TITOLO II TUTELA FISICA TERRITORIALE Art (Principi e finalità) Art (Classificazione del territorio regionale) Art (Parere geologico) Art (Regolamento)

9 - 2 - Art (Abrogazioni) Art (Disposizioni transitorie) Art (Norma di rinvio) Art (Rinvio dinamico) TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

10 - 3 - TITOLO I LA COSTRUZIONE IN ZONA SISMICA Capo I Principi e disciplina generale Art. 1 (Finalità) 1. La Regione Friuli Venezia Giulia, di seguito denominata Regione, nel rispetto della parte II, capo IV, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia. <Testo A>), persegue gli obiettivi di tutela della pubblica incolumità e di riduzione del rischio sismico sul territorio regionale, attraverso la salvaguardia della stabilità e della sicurezza delle costruzioni nelle zone dichiarate sismiche. 2. Alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1 concorrono, nel rispetto dei principi di decentramento e di collaborazione, i Comuni con riferimento al territorio di competenza. Art. 2 (Ambito di applicazione) 1. Le norme per la costruzione in zona sismica contenute nella presente legge si applicano a chiunque esegua su edifici e su opere nelle zone del territorio della regione soggette all obbligo della progettazione antisismica, interventi edilizi di manutenzione straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica, che abbiano rilevanza strutturale ovvero, con o senza opere edili, ne modifichi la destinazione d uso. Art. 3 (Competenze della Regione) 1. Per le finalità di cui all articolo 1, la Regione provvede: a) alla classificazione delle zone sismiche del territorio regionale, sentiti le Province e i Comuni, i quali sono tenuti ad esprimersi entro il termine di novanta giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine, la classificazione proposta dalla Regione si intende assentita; b) alla gestione degli elenchi delle zone di cui alla lettera a) e all aggiornamento dei valori differenziati attribuiti ai gradi di sismicità, in base ai criteri generali definiti ai sensi dell articolo 83, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001;

11 - 4 - c) all indirizzo ed al coordinamento delle funzioni dei Comuni nei casi in cui ricorra la specifica esigenza di assicurare unitarietà ed uniformità di trattamento del territorio regionale. 2. Entro novanta giorni dall entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale sono definiti: a) la classificazione delle zone sismiche; b) le modalità di applicazione delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica; c) le tipologie di edifici e di opere previsti all articolo 6, comma 2, lettera a); 11. d) i parametri per la determinazione dell onere istruttorio previsto dall articolo Art. 4 (Competenze dei Comuni) 1. I Comuni, singoli o nelle forme di collaborazione di cui all articolo 20 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), con riferimento all ambito territoriale di competenza, provvedono: a) ad esprimersi ai sensi dell articolo 3, comma 1, lettera a); b) alla gestione e all aggiornamento costante dei registri delle denunce dei progetti di cui all articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001; c) al rilascio dell autorizzazione all inizio dei lavori di cui all articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001; d) alla vigilanza sul rispetto, nelle zone del territorio regionale soggette all obbligo della progettazione antisismica, delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica definite ai sensi dell articolo 83, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001; 2. I Comuni, ai fini dell esercizio delle competenze di cui al comma 1, possono avvalersi delle Comunità montane di cui alla legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), e all articolo 2, commi 27 e 28, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004).

12 Ai fini dell esercizio delle competenze di cui al comma 1, i Comuni associati nelle forme di collaborazione di cui all articolo 20 della legge regionale 1/2006, possono avvalersi di organismi tecnici appositamente costituiti dai Comuni stessi. Capo II Vigilanza sulla costruzione in zona sismica Art. 5 (Disciplina dell autorizzazione) 1. La realizzazione degli interventi di cui all articolo 2 e delle eventuali variazioni strutturali delle opere previste dai progetti originari, è soggetta al preavviso scritto e al contestuale deposito dei progetti presso il Comune competente per territorio. 2. L inizio dei lavori relativi agli interventi di cui all articolo 6, comma 2, e delle eventuali variazioni strutturali delle opere previste dai progetti originari, è subordinato all autorizzazione scritta da parte del Comune competente per territorio. 3. Ai fini della presente legge, per inizio dei lavori si intende l inizio dell esecuzione delle opere strutturali. 4. Le stazioni appaltanti i lavori pubblici possono presentare l istanza di autorizzazione di cui al comma 2 prima di iniziare le procedure di affidamento dei lavori. Art. 6 (Procedimento di autorizzazione) 1. L istanza intesa ad ottenere l autorizzazione di cui all articolo 5, comma 2, è presentata al Comune competente per territorio. 2. Il Comune, previa verifica sull osservanza delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica e sulla base della relazione asseverata dal progettista dell intervento circa la conformità del progetto alle citate norme tecniche, rilascia l autorizzazione scritta all inizio dei lavori relativi agli interventi che riguardano: a) gli edifici di interesse strategico e le opere, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assuma rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché gli edifici e le opere, che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, così come individuati ai sensi dell articolo 3, comma 2, lettera c); b) gli edifici e le opere, diversi da quelli previsti dalla lettera a), non compresi nelle zone a bassa sismicità, così come definite ai sensi dell articolo 83 del decreto del

13 - 6 - Presidente della Repubblica 380/ Il rilascio, ovvero il diniego dell autorizzazione scritta sono comunicati al richiedente, entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell istanza di cui al comma L accertamento sul rispetto delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica, relativamente agli interventi di cui al comma 2 è effettuato, ai sensi dell articolo 67, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, da un collaudatore nominato anteriormente alla presentazione dell istanza di autorizzazione, nell ambito del collaudo in corso d opera e della revisione dei calcoli di verifica e di stabilità. Art. 7 (Procedimento semplificato) 1. Nel caso di progetti relativi a edifici e a opere diversi da quelli previsti dall articolo 6, comma 2, lettera a), e compresi nelle zone a bassa sismicità, così come definite ai sensi dell articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, può essere dato inizio ai lavori a seguito della restituzione, da parte del Comune competente per territorio, di una copia del progetto munita dell attestazione dell avvenuta presentazione dello stesso. 2. I progetti degli interventi di cui al comma 1 sono soggetti a verifica sull osservanza delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica, da parte del Comune competente per territorio, mediante scelta con il metodo del sorteggio di un campione non inferiore al 5 per cento dei progetti presentati nel corso del biennio precedente. 3. L esito della verifica tecnica di cui al comma 2 è comunicato ai soggetti interessati. 4. L esito positivo della verifica tecnica di cui al comma 2 consente la prosecuzione dei lavori nel rispetto delle eventuali prescrizioni dettate dal Comune. In caso di esito negativo della verifica tecnica, il direttore dei lavori sospende i lavori. Art. 8 (Progetti di opere di conglomerato cementizio e a struttura metallica) 1. I progetti di opere di conglomerato cementizio e a struttura metallica sono soggetti alla denuncia dei lavori prevista dall articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, presso il Comune competente per territorio.

14 Per i progetti degli interventi di cui all articolo 2 e per le eventuali variazioni strutturali delle opere previste dai progetti originari, che interessano zone del territorio regionale soggette all obbligo della progettazione antisismica, il deposito del progetto ai sensi dell articolo 5, comma 1, produce gli effetti della denuncia dei lavori prevista dall articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001. Art. 9 (Disposizioni per i centri storici) 1. Nel caso in cui sussistano ragioni determinate dall esigenza di salvaguardare le caratteristiche ambientali dei centri storici che impediscano, anche parzialmente, il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni nelle zone di cui all articolo 2, la Regione, su richiesta dei Comuni o, nel caso di opere di competenza della Regione, su iniziativa della struttura regionale competente per materia, è autorizzata a concedere deroghe all osservanza delle citate norme tecniche. 2. La possibilità di deroga di cui al comma 1 deve essere prevista nel piano strutturale comunale (PSC) e, fino all adeguamento di cui all articolo 12 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell urbanistica e disciplina dell attività edilizia e del paesaggio), nello strumento di pianificazione generale comunale. 3. La deroga è disposta dalla Giunta regionale sulla base dell istruttoria della struttura regionale competente per materia, sentita la struttura regionale competente in materia di tutela dei beni paesaggistici. 4. La deroga di cui al comma 3 è recepita nel piano operativo comunale (POC) e, fino all adeguamento di cui all articolo 12 della legge regionale 5/2007, nello strumento di pianificazione urbanistica comunale. Art. 10 (Interventi realizzati dalla Regione e dai Comuni) 1. La Regione e i Comuni realizzano gli interventi di cui all articolo 2 relativi a edifici e a opere di loro proprietà, nel rispetto delle norme tecniche per la costruzione nelle zone soggette all obbligo della progettazione antisismica di cui alla presente legge. 2. Fermo restando l obbligo di denuncia dei lavori ai sensi dell articolo 8, comma 1, la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 è subordinata all esito positivo della verifica sull osservanza delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica effettuata dalle rispettive strutture competenti in materia, sulla base della relazione asseverata del progettista dell intervento circa la conformità del progetto alle citate norme tecniche.

15 L accertamento del rispetto delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica relativamente agli interventi di cui all articolo 6, comma 2, è effettuato nell ambito del collaudo in corso d opera e della revisione dei calcoli di verifica e di stabilità. Capo III Disposizioni generali Art. 11 (Onere istruttorio) 1. Il Comune, a parziale copertura dei costi dell attività istruttoria di cui all articolo 6, comma 2, può porre a carico di coloro che presentano l istanza di autorizzazione di cui all articolo 6, comma 1, un onere istruttorio, determinato ai sensi dell articolo 3, comma 2, lettera d). 2. All istanza di autorizzazione di cui all articolo 6, comma 1, è allegata la ricevuta di versamento dell importo corrispondente all onere istruttorio. Art. 12 (Poteri sostitutivi) 1. In caso di mancato adempimento da parte dei Comuni delle attività di cui all articolo 4, comma 1, lettere b), c), d) ed e), la Giunta regionale diffida il Comune ad adempiere entro un congruo termine. Decorso inutilmente tale termine la Giunta regionale, sentito il Comune, nomina ai sensi dell articolo 18 della legge regionale 1/2006 un commissario ad acta. 2. Gli oneri conseguenti all attività del commissario ad acta sono posti a carico del bilancio dell ente inadempiente. Art. 13 (Sistema sanzionatorio) 1. Alla presente legge si applica il regime sanzionatorio previsto, in caso di violazione delle norme che disciplinano la costruzione in zona sismica, nella parte II, capo IV, sezione III, del decreto del Presidente della Repubblica 380/ Le funzioni che nella parte II, capo IV, sezione III, del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, sono attribuite alla Regione sono svolte dalle corrispondenti strutture comunali, con esclusione dei casi in cui tali funzioni si riferiscano agli interventi realizzati dalla Regione ai sensi dell articolo 10.

16 - 9 - TITOLO II TUTELA FISICA TERRITORIALE Art. 14 (Principi e finalità) 1. La Regione persegue l obiettivo generale di garantire la tutela dell incolumità delle persone, la preservazione dei beni, nonché la sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale. 2. L uso del territorio regionale avviene nel rispetto delle condizioni di sicurezza idrogeologica e nella considerazione dei limiti imposti dalla vulnerabilità dei beni, nonché dei rischi a essa connessi. Art. 15 (Classificazione del territorio regionale) 1. Ai sensi e per gli effetti dell articolo 15, comma 1, lettera a), e dell articolo 16, comma 1, lettera f), della legge regionale 5/2007, il quadro conoscitivo del territorio regionale, finalizzato alla previsione e alla prevenzione dei relativi rischi, viene delineato mediante la classificazione del territorio in ambiti caratterizzati da un diverso grado di pericolosità sotto il profilo geologico, idraulico, valanghivo e sismico. 2. Gli ambiti territoriali di cui al comma 1 sono definiti dal Comune in uno studio costituito dai seguenti elaborati: a) una relazione geologica, geologico tecnica e idraulica che evidenzi la compatibilità tra le previsioni del PSC e le condizioni del territorio sotto il profilo geologico, idraulico, valanghivo e sismico; b) una cartografia che, quale strumento di sintesi delle rilevate caratteristiche del territorio, consideri in particolare le eventuali situazioni di pericolo, di danno e di alterazione dell assetto del territorio. 3. Gli ambiti territoriali di cui al comma 1 sono individuati nel seguente modo: a) aree sicure ai fini edificatori o infrastrutturali che, sulla base dell attuale conoscenza del territorio, non risultino caratterizzate da situazioni di pericolosità sotto il profilo geologico, idraulico, valanghivo e sismico; b) aree che, in caso di destinazione d uso a fini edificatori o infrastrutturali, possono assumere un carattere di pericolosità sotto il profilo geologico, idraulico, valanghivo e sismico;

17 c) aree pericolose ai fini edificatori o infrastrutturali che, sulla base dell attuale conoscenza del territorio, risultino caratterizzate da situazioni di pericolosità sotto il profilo geologico, idraulico, valanghivo e sismico, eventualmente suddivise in subaree qualificate da diversi gradi di pericolosità. 4. Lo studio di cui al comma 2 fa parte integrante degli elaborati del PSC ed è sottoscritto da tecnici laureati abilitati, ciascuno per il settore di propria competenza. 5. I Comuni, in caso di calamità naturale i cui effetti, per gravità ed estensione, impongano l adozione di una variante al PSC, o qualora intervengano modificazioni dell assetto della sicurezza idrogeologica del proprio territorio, provvedono ad aggiornare la perimetrazione degli ambiti territoriali di cui al comma 1. Art. 16 (Parere geologico) 1. Ai sensi dell articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, i Comuni adottano il PSC e le relative varianti previo rilascio del parere geologico volto alla verifica della compatibilità delle previsioni contenute nello strumento di pianificazione comunale con le condizioni geologiche, idrauliche, valanghive e sismiche del territorio. 2. L istanza di rilascio del parere geologico è presentata alla struttura regionale competente per materia, corredata dei seguenti elaborati: a) lo studio di cui all articolo 15, comma 2; b) lo studio di compatibilità idraulica, volto a dimostrare l adeguatezza alle condizioni idrauliche del territorio, delle previsioni del PSC che comportino una modifica del regime idraulico dei corsi d acqua, nonché finalizzato ad evitare l aggravio delle condizioni del regime idraulico mediante la previsione di misure compensative dell alterazione provocata dallo strumento di pianificazione comunale stesso. 3. Il parere geologico sul PSC è reso dalla Regione nell ambito della conferenza di pianificazione di cui all articolo 18 della legge regionale 5/ Eventuali prescrizioni o vincoli espressi nel parere geologico devono essere recepiti in sede di adozione del PSC. 5. Nelle aree di cui all articolo 15, comma 3, lettera a), la compatibilità fra le previsioni del POC e dei piani attuativi comunali (PAC), nonché delle relative varianti, con le condizioni geologiche, idrauliche, valanghive e sismiche risultanti dalla classificazione del territorio regionale, è verificata dal professionista estensore del progetto di piano, sulla base di una relazione geologica, geologico tecnica e idraulica redatta da un tecnico

18 laureato abilitato. 6. Nelle aree di cui all articolo 15, comma 3, lettere b) e c), i Comuni adottano i POC, nonché le relative varianti, previo parere geologico emesso dalla struttura regionale competente. 7. Nelle aree di cui all articolo 15, comma 3, lettere b) e c), i Comuni adottano i PAC che interessano aree assoggettate a prescrizioni imposte dal parere geologico già espresso sul POC, nonché le relative varianti, previo parere geologico emesso dalla struttura regionale competente. 8. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche ai piani territoriali infraregionali di cui all articolo 14 della legge regionale 5/2007. Art. 17 (Regolamento) 1. Entro il termine previsto dall articolo 66, comma 1, della legge 5/2007, è emanato il regolamento che definisce: a) i criteri e le linee guida per la classificazione del territorio regionale negli ambiti di cui all articolo 15, comma 1; b) i contenuti della relazione geologica, geologico tecnica e idraulica di cui all articolo 15, comma 2, lettera a); c) il procedimento per il rilascio del parere geologico di cui all articolo 16. TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI Art. 18 (Abrogazioni) 1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni: a) gli articoli 1, 2, 3, 8 e 9 della legge regionale 16 gennaio 1978, n. 1 (Norme in materia di applicazione delle prescrizioni per le costruzioni nelle zone sismiche); b) la legge regionale 9 maggio 1988, n. 27 (Norme sull osservanza delle disposizioni sismiche ed attuazione dell articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741);

19 c) il decreto del Presidente della Giunta regionale 5 aprile 1989, n. 0164/Pres., concernente il Regolamento di esecuzione della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27 (Norme sull osservanza delle disposizioni sismiche ed attuazione dell articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741) ; d) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9 della legge regionale 4 maggio 1992, n. 15 (Ulteriori norme procedurali per la formazione degli strumenti urbanistici e per la programmazione ed attuazione degli interventi regionali di prevenzione dei rischi naturali. Modificazioni ed integrazioni alle leggi regionali 9 maggio 1988, n. 27 e 28 agosto 1982, n. 68); e) la legge regionale 19 maggio 1994, n. 8 (Ulteriori norme in materia di compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geologiche del territorio. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 9 maggio 1988, n. 27); f) l articolo 29 (Modifiche della legge regionale n. 27/1988) della legge regionale 24 luglio 1995, n. 31 (Modifiche di leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica, di opere pubbliche e di interesse pubblico e di pianificazione territoriale); g) l articolo 5, comma 83, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003); h) l articolo 4 (Modifiche alla disciplina regionale in materia di opere pubbliche) della legge regionale 24 maggio 2004, n. 15 (Riordinamento normativo dell anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia). Art. 19 (Disposizioni transitorie) 1. Nelle more della nuova classificazione delle zone sismiche ai sensi dell articolo 3, comma 1, lettera a), continua ad applicarsi la classificazione sismica del territorio regionale vigente. 2. Nelle more dell emanazione delle deliberazioni della Giunta regionale di cui all articolo 3, comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale 27/1988 e del decreto del Presidente della Giunta regionale 0164/ Nelle more dell emanazione dei decreti di cui all articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 sono considerate a bassa sismicità le zone 3 e 4 previste nell ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n (Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per la costruzione in zona sismica).

20 I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi dall Amministrazione regionale in applicazione delle disposizioni di cui all articolo Fino all adeguamento di cui all articolo 12 della legge regionale 5/2007 ai fini del parere geologico si applicano gli articoli 9 bis, 10 e 11 della legge regionale 27/1988. Art. 20 (Norma di rinvio) 1. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, trova applicazione la normativa statale vigente in materia. Art. 21 (Rinvio dinamico) 1. Il rinvio a leggi e regolamenti contenuto nella presente legge si intende effettuato al testo vigente dei medesimi.

21 NOTE Note all articolo 1 - Il capo IV della parte II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia. <Testo A>) reca Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche Sezione I - Norme per le costruzioni in zone sismiche. Note all articolo 3 - Il testo dell articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 è il seguente: Articolo n. 83 (Opere disciplinate e gradi di sismicità (L) 1. Tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, da realizzarsi in zone dichiarate sismiche ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, sono disciplinate, oltre che dalle disposizioni di cui all'articolo 52, da specifiche norme tecniche emanate, anche per i loro aggiornamenti, con decreti del Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, di concerto con il Ministro per l'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio nazionale delle ricerche e la Conferenza unificata. 2. Con decreto del Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, di concerto con il Ministro per l'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio nazionale delle ricerche e la Conferenza unificata, sono definiti i criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e dei relativi valori differenziati del grado di sismicità da prendere a base per la determinazione delle azioni sismiche e di quant'altro specificato dalle norme tecniche. 3. Le regioni, sentite le province e i comuni interessati, provvedono alla individuazione delle zone dichiarate sismiche agli effetti del presente capo, alla formazione e all'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone e dei valori attribuiti ai gradi di sismicità, nel rispetto dei criteri generali di cui al comma 2. Note all articolo 4 - Il testo dell articolo 20 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia) è il seguente:

22 Art. 20 (Forme collaborative tra gli enti locali) 1. Allo scopo di rendere la propria azione maggiormente efficace ed efficiente, gli enti locali possono esercitare le funzioni e gestire i servizi in modo coordinato in ambiti territoriali adeguati sotto il profilo demografico, ambientale e socio-economico, mediante le seguenti forme di collaborazione: a) convenzioni; b) associazioni intercomunali; c) unioni dei Comuni. 2. Gli atti relativi alla costituzione e alla modificazione delle forme collaborative sono comunicati alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali. - Il testo dell articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 è il seguente: Articolo n. 93 (Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche (R) 1. Nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore. 2. Alla domanda deve essere allegato il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori. 3. Il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni ed accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture. 4. Al progetto deve inoltre essere allegata una relazione sulla fondazione, nella quale devono essere illustrati i criteri seguiti nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione. 5. La relazione sulla fondazione deve essere corredata da grafici o da documentazioni, in quanto necessari. 6. In ogni comune deve essere tenuto un registro delle denunzie dei lavori di cui al presente articolo. 7. Il registro deve essere esibito, costantemente aggiornato, a semplice richiesta, ai funzionari, ufficiali ed agenti indicati nell'articolo Il testo dell articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 è il seguente:

23 Articolo n. 94 (Autorizzazione per l'inizio dei lavori (L) 1. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui all'articolo 83, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione. 2. L'autorizzazione è rilasciata entro sessanta giorni dalla richiesta e viene comunicata al comune, subito dopo il rilascio, per i provvedimenti di sua competenza. 3. Avverso il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione, o nei confronti del mancato rilascio entro il termine di cui al comma 2, è ammesso ricorso al presidente della giunta regionale che decide con provvedimento definitivo. 4. I lavori devono essere diretti da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze. - Per il testo dell articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, vedi note all articolo 3. - Il testo dell articolo 97 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 è il seguente: Articolo n. 97 (Sospensione dei lavori (L) 1. Il dirigente del competente ufficio tecnico della regione, contemporaneamente agli adempimenti di cui all'articolo 96, ordina, con decreto motivato, notificato a mezzo di messo comunale, al proprietario, nonché al direttore o appaltatore od esecutore delle opere, la sospensione dei lavori. 2. Copia del decreto è comunicata al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale ai fini dell'osservanza dell'ordine di sospensione. 3. L'ufficio territoriale del governo, su richiesta del dirigente dell'ufficio di cui al comma 1, assicura l'intervento della forza pubblica, ove ciò sia necessario per l'esecuzione dell'ordine di sospensione. 4. L'ordine di sospensione produce i suoi effetti sino alla data in cui la pronuncia dell'autorità giudiziaria diviene irrevocabile. - La legge regionale 12 dicembre 2002, n. 33 reca Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia. - Il testo del comma 27 dell articolo 2 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Legge finanziaria 2004) è il seguente: Comma 27

24 I Comprensori montani, istituiti e disciplinati dalla legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), assumono la denominazione di <<Comunità montane>>. - Il testo del comma 28 dell articolo 2 della legge regionale 1/2004 è il seguente: Comma La denominazione <<Comprensori montani>> eventualmente contenuta in leggi, regolamenti o altre disposizioni successive alla legge regionale richiamata al comma 27, e sostituita dalla dizione <<Comunità montane>>. - Per il testo dell articolo 20 della legge regionale 1/2006, vedi note all articolo 4. Note all articolo 6 - Per il testo dell articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, vedi note all articolo 3. - Il testo dell articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 è il seguente: Articolo n. 67 Collaudo statico (L-R) 1. Tutte le costruzioni di cui all'articolo 53, comma 1, la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità devono essere sottoposte a collaudo statico. (L) 2. Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all'albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell'opera. (L) 3. Contestualmente alla denuncia prevista dall'articolo 65, il direttore dei lavori è tenuto a presentare presso lo sportello unico l'atto di nomina del collaudatore scelto dal committente e la contestuale dichiarazione di accettazione dell'incarico, corredati da certificazione attestante le condizioni di cui al comma 2. (R) 4. Quando non esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio, è fatto obbligo al costruttore di chiedere, anteriormente alla presentazione della denuncia di inizio dei lavori, all'ordine provinciale degli ingegneri o a quello degli architetti, la designazione di una terna di nominativi fra i quali sceglie il collaudatore. (L) 5. Completata la struttura con la copertura dell'edificio, il direttore dei lavori ne dà comunicazione allo sportello unico e al collaudatore che ha 60 giorni di tempo per effettuare il collaudo. (R) 6. In corso d'opera possono essere eseguiti collaudi parziali motivati da difficoltà tecniche e da complessità esecutive dell'opera, fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni. (R)

25 Il collaudatore redige, sotto la propria responsabilità, il certificato di collaudo in tre copie che invia al competente ufficio tecnico regionale e al committente, dandone contestuale comunicazione allo sportello unico. (R) 8. Per il rilascio di licenza d'uso o di agibilità, se prescritte, occorre presentare all'amministrazione comunale una copia del certificato di collaudo. (L) Note all articolo 7 - Per il testo dell articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, vedi note all articolo 3. Note all articolo 8 - Il testo dell articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 è il seguente: Art. 65 (Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica (R) 1. Le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal direttore dei lavori allo sportello unico, che provvede a trasmettere tale denuncia al competente ufficio tecnico regionale. 2. Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed i recapiti del committente, del progettista delle strutture, del direttore dei lavori e del costruttore. 3. Alla denuncia devono essere allegati: a) il progetto dell'opera in triplice copia, firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione; b) una relazione illustrativa in triplice copia firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le dosature dei materiali che verranno impiegati nella costruzione. 4. Lo sportello unico restituisce al direttore dei lavori, all'atto stesso della presentazione, una copia del progetto e della relazione con l'attestazione dell'avvenuto deposito. Note all articolo 9 - Il testo dell articolo 12 della legge regionale 23 febbraio 2007 n. 5 (Riforma dell urbanistica e disciplina dell attività edilizia e del paesaggio) è il seguente:

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