LA GESTIONE DEI RIFIUTI E IL SISTEMA SISTRI

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1 Decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 Attuazione della direttiva 2008/98/CE e modifiche alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n Regolamento SISTRI Decreto ministeriale 26 maggio Proroga dei termini LA GESTIONE DEI RIFIUTI E IL SISTEMA SISTRI Elena Bonafè Vicenza 20 luglio 2011

2 SISTRI PRODUTTORE TRASPORTATORE SMALTITORE RECUPERATORE black box USB USB USB BANCA DATI NAZIONALE DEI RIFIUTI E DELLE MOVIMENTAZIONI NOE

3 SISTRI Cos è e cosa comporta? SISTRI è un sistema di gestione informatico/telematico della documentazione aziendale (ed interaziendale) relativa alla produzione, movimentazione, recupero e smaltimento dei rifiuti comporta che tutti i dati contenuti nei tradizionali registri e formulari saranno disponibili immediatamente in una banca dati nazionale gestita dal NOE AGEVOLE ED IMMEDIATA RILEVABILITÀ DI QUALUNQUE ERRORE

4 SISTRI Cos è e cosa comporta? SISTRI è un sistema di gestione informatico/telematica della documentazione aziendale (ed interaziendale) relativa alla produzione, movimentazione, recupero e smaltimento dei rifiuti comporta che tutti i dati contenuti nei tradizionali registri e formulari saranno disponibili immediatamente in una banca dati nazionale gestita dal NOE NECESSITÀ DI CONOSCERE ED APPLICARE AL MEGLIO LA DISCIPLINA DEI RIFIUTI

5 D.lgs. n. 205/2010 reca «Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dl 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive» modifica la parte IV del d.lgs. n. 152/2006 è entrato in vigore il 25 dicembre 2010, salvo l art. 16, che sostituisce gli artt. 188, 189, 190 e 193, che entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza del termine di cui all art. 12, comma 2, del d.m. 17 dicembre 2009, attualmente fissato a partire dal 1 settembre 2011 secondo gli scaglioni di cui al d.m. 26 maggio 2011 ai medesimi scaglioni è rinviata l applicabilità delle sanzioni relative a SISTRI introdotte con il nuovo art. 260-bis (con la modifica in via di pubblicazione)

6 Adempimenti ed obblighi per i produttori di rifiuti speciali Le imprese, per i rifiuti speciali che producono, sono tenute a: codificare e classificare i rifiuti che producono; detenerli nel rispetto delle condizioni del deposito temporaneo (salvo autorizzazione); provvedere direttamente al loro recupero o smaltimento, facendosi autorizzare a tal fine, oppure consegnarli a soggetti abilitati tramite trasportatori abilitati (salvo provvedano direttamente al trasporto avendone preventivamente ottenuto l abilitazione); iscriversi al SISTRI ed utilizzare il relativo sistema, salvo i casi marginali di esenzione per i quali (se l impresa non si iscrive facoltativamente) restano gli obblighi relativi: al formulario di identificazione per il trasporto ed al registro di carico e scarico.

7 D.lgs. n. 205/2010 Principali novità (per i produttori di rifiuti) Le principali novità per le imprese riguardano: la revisione di alcune definizioni e l inserimento di nuove la ridefinizione dei sottoprodotti in conformità alla direttiva CE la delimitazione e ripartizione delle responsabilità dei produttori e dei trasportatori l introduzione delle sanzioni relative a SISTRI

8 Il deposito temporaneo Nuova definizione Il deposito temporaneo è il raggruppamento dei rifiuti effettuato: prima della raccolta, nel luogo in cui i rifiuti sono stati prodotti e prevedendo l avvio a smaltimento/recupero secondo determinate condizioni e limiti temporali o quantitativi: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito, oppure quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunge i 30 metri cubi di cui al massimo 10 di rifiuti pericolosi, ma in ogni caso, anche se il quantitativo di rifiuti prodotti in un anno non supera i i limiti sopra indicati, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno. In altri termini, almeno una volta all anno i rifiuti in deposito debbono essere avviati a recupero o smaltimento.

9 Rifiuti pericolosi Nuova definizione «rifiuto pericoloso»: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all all. I (art. 183, comma 1, lett. b), come sostituito dal d.lgs. n. 205/2010) sono pericolosi «i rifiuti che recano le caratteristiche di cui all all. I» (art. 184, comma 4, come sostituito dal d.lgs. n. 205/2010) e l allegato I contiene l elenco delle: «caratteristiche di pericolo per i rifiuti»

10 Rifiuti pericolosi Nuova definizione però: «l elenco dei rifiuti di cui all allegato D... include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose» e tale elenco «è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi», fermo restando che «l inclusione di una sostanza o di un oggetto nell elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi», mentre «con decreto del Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare... possono essere emanate specifiche linee guida per agevolare l applicazione della classificazione dei rifiuti introdotta agli allegati D e I» (art. 184, comma 5, come sostituito dal d.lgs. n. 205/2010).

11 Rifiuti pericolosi Nuova definizione quindi, in base all elenco («vincolante»): «i rifiuti contrassegnati nell elenco con un * sono rifiuti pericolosi» se però nell allegato D il rifiuto «è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose [ossia se nella sua descrizione vengono specificamente o genericamente menzionate sostanze pericolose], esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso) tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all allegato I».

12 Rifiuti pericolosi Nuova definizione Allegato I (= all. III alla direttiva 2008/98/CE) CARATTERISTICHE DI PERICOLO PER I RIFIUTI il «rifiuto pericoloso» se presenta una o più di tali caratteristiche (nuova definizione di cui all art. 183, comma 1, lett. b), identica a quella di cui all art. 3, punto 2), della direttiva 2008/98/CE) Allegato D (= all. alla decisione 2000/532/CE) ELENCO DEI RIFIUTI «i rifiuti contrassegnati con un * sono rifiuti pericolosi», se però il rifiuto «è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni l elenco «è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi» (art. 184, comma 5, uguale all art. 7, par. 1, della direttiva)

13 Rifiuti pericolosi Nuova definizione Allegato I (= all. III alla direttiva 2008/98/CE) CARATTERISTICHE DI PERICOLO PER I RIFIUTI il «rifiuto pericoloso» se presenta una o più di tali caratteristiche (nuova definizione di cui all art. 183, comma 1, lett. b), identica a quella di cui all art. 3, punto 2), della direttiva 2008/98/CE) Allegato D (= all. alla decisione 2000/532/CE) ELENCO DEI RIFIUTI «i rifiuti contrassegnati con un * sono rifiuti pericolosi»? rifiuti contrassegnati con * che non presentano alcuna caratteristica di pericolo rifiuti non contrassegnati con * che presentano una o più caratteristiche di pericolo

14 Rifiuti pericolosi Nuova definizione Decisione 2000/532/CE Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimenti specifico o generico a sostanze pericolose, esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio percentuale rispetto al peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all'allegato III della direttiva 91/689/CEE. Per le caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11 si applica l'articolo 2 della presente decisione. Per le caratteristiche H1, H2, H9, H12; 13 e H14 al momento l'articolo 2 della presente decisione non specifica alcunché. Introduzione all all. all. D al 152/2006 Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimenti specifico o generico a sostanze pericolose, esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all'allegato I.

15 Rifiuti pericolosi Nuova definizione Resta quindi che: «i rifiuti contrassegnati nell elenco con un * sono rifiuti pericolosi» se però nell allegato D il rifiuto «è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso) tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all allegato I» Resta soprattutto che: la ricerca del codice è preliminare alla classificazione

16 Codifica dei rifiuti Tutti i rifiuti debbono essere codificati in base al vigente elenco europeo dei rifiuti (o CER) riprodotto nell allegato D: se il rifiuto è contrassegnato con l asterisco ed è descritto con riferimento generico o specifico a sostanze pericolose, a tale rifiuto va attribuito quel codice (e va classificato pericoloso) solo se la o le sostanze pericolose considerate superano le soglie stabilite; in caso contrario deve essere attribuito un altro codice con conseguente classificazione; se il rifiuto ha un codice contrassegnato con l asterisco, ma non è descritto con riferimento a sostanze pericolose, tale rifiuto è sempre pericoloso a prescindere da qualunque accertamento qualitativo; i rifiuti identificati con codici senza asterisco, invece, non sono mai classificabili pericolosi, qualunque sia la loro composizione ed eventuale contaminazione.

17 Effetti di errori nell attribuzione dei codice L errata codifica può automaticamente condurre alla commissione di violazioni quali: conferimento del rifiuto a terzi che non sono abilitati a riceverlo; affidamento del rifiuto per il trasporto ad un trasportatore non abilitato a trasportarlo; analoghe possibili conseguenze si hanno in caso di recupero o smaltimento o trasporto in proprio, qualora il codice corretto, a differenza di quello erroneamente attribuito, non sia compreso nell abilitazione posseduta. Se, per effetto dell errore di codice si sbaglia anche la classificazione qualificando non pericoloso un rifiuto che invece lo è, oltre ad incorrere in sanzioni più gravi, per il deposito temporaneo vi è il rischio di incorrere anche nel mancato rispetto del limite di dieci metri cubi stabilito per i rifiuti pericolosi.

18 Responsabilità nella gestione dei rifiuti Nuovo articolo 188 Il produttore iniziale o altro detentore conserva la responsabilità per l'intera catena di trattamento dei propri rifiuti e qualora li consegni a terzi per il trattamento preliminare tale responsabilità, di regola, comunque sussiste. Però: per il produttore iniziale e il detentore iscritti a SISTRI e che abbiano adempiuto agli obblighi di SISTRI la responsabilità è limitata alla rispettiva sfera di competenza stabilita da SISTRI stesso; per i soggetti non iscritti a SISTRI e che raccolgono e trasportano i loro rifiuti non pericolosi, la responsabilità è esclusa a seguito del conferimento: a)al servizio pubblico di raccolta previa convenzione; b) a soggetti autorizzati al recupero o smaltimento che ricevano di ritorno copia del formulario controfirmata e datata in arrivo.

19 Responsabilità del trasportatore Nuovo articolo 193, comma 3 Il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nella scheda SISTRI Area movimentazione o nel formulario di identificazione dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico.

20 SISTRI Sanzioni (art. 260-bis bis) Omessa iscrizione al SISTRI: per rifiuti non pericolosi: euro; per rifiuti pericolosi: euro. Omesso pagamento del contributo di iscrizione al SISTRI: per rifiuti non pericolosi: euro + sospensione del servizio; per rifiuti pericolosi: euro + sospensione del servizio. Omessa o irregolare compilazione SISTRI: per rifiuti non pericolosi: euro; per rifiuti pericolosi: euro; imprese fino a 15 dipendenti: euro o euro; senza compromettere la tracciabilità: euro.

21 SISTRI Sanzioni (art. 260-bis bis) Trasportatore che trasporta senza copia cartacea della scheda SISTRI o senza certificato analitico (ove prescritto): relativo a rifiuti non pericolosi: euro; relativo a rifiuti pericolosi: reclusione fino a 2 anni; senza compromettere la tracciabilità: euro. Trasportatore che trasporta con copia cartacea della scheda SISTRI fraudolentemente alterata: relativo a rifiuti non pericolosi: reclusione da 4 mesi a 2 anni; relativo a rifiuti pericolosi: reclusione da 5 mesi e 10 giorni a 2 anni e 8 mesi.

22 SISTRI Sanzioni (art. 260-bis bis) Altre violazione di obblighi relativi al SISTRI: con riferimento a rifiuti non pericolosi: euro; con riferimento a rifiuti pericolosi: euro.

23 SISTRI Sanzioni transitorio (art. 39, d.lgs. 205) Il d.lgs. approvato dal governo prevede le seguenti sanzioni ridotte per il primo anno di operatività a partire dalla data del singolo scaglione di appartenenza: sanzioni amministrative ridotte ad 1 decimo per i primi otto mesi di obbligatorietà sanzioni amministrative ridotte ad 1 quinto per le violazioni commesse dall ottavo al dodicesimo mese di obbligatorietà

24 SISTRI Schema di decreto legislativo Il d.lgs. approvato dal governo prevede le seguenti sanzioni ridotte : per più violazioni della stessa disposizione: sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave aumentata fino al doppio ravvedimento operoso : - se gli obblighi previsti da SISTRI sono ottemperati entro 30 giorni dalla commissione del fatto: nessuna sanzione - se gli obblighi previsti da SISTRI sono ottemperati entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica della violazione: sanzione ridotta ad 1 quarto

25 SISTRI

26 Cosa sostituisce il SISTRI? Per tutti i soggetti che erano tenuti alla presentazione del MUD, il SISTRI sostituisce: il registro di carico e scarico ed il formulario di identificazione per il trasporto, eliminando la comunicazione annuale al catasto rifiuti MUD.

27 Chi deve iscriversi al SISTRI? (art. 188-ter ter,, comma 1) Sono tenuti ad aderire a SISTRI: imprese ed enti che producono rifiuti pericolosi (compresi quelli che li trasportano in conto proprio); imprese ed enti che producono rifiuti speciali non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali o artigianali e che occupano più di 10 dipendenti (produttori iniziali); commercianti e gli intermediari di rifiuti; consorzi di recupero e riciclaggio; imprese ed enti che esercitano attività di recupero o di smaltimento dei rifiuti, anche per i rifiuti che producono da tali attività; imprese ed enti che esercitano a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti.

28 Chi deve iscriversi al SISTRI? (art. 188-ter ter,, comma 1, e art. 230, comma 5) Debbono iscriversi anche i seguenti soggetti (che non erano tenuti al MUD): nel caso di trasporto navale di rifiuti, l armatore o il noleggiatore o il raccomandatario marittimo delegato; nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, le imprese dell intermodalità alle quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico da parte dal trasportatore (marittimo, ferroviario, aereo o stradale) successivo; nel caso di pulizia manutentiva delle reti fognarie, le imprese che la effettuano.

29 Chi può iscriversi al SISTRI? (art. 188-ter ter,, comma 2) Possono (facoltativamente) iscriversi al SISTRI: imprese ed enti che producono rifiuti speciali non pericolosi da lavorazioni industriali o artigianali e che non hanno più di 10 dipendenti; imprese ed enti che trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi (iscritti all Albo ai sensi dell art. 212, comma 8); imprenditori agricoli che producono rifiuti speciali non pericolosi; imprese ed enti che producono rifiuti speciali non pericolosi da attività diverse dalle lavorazioni industriali o artigianali; comuni, centri di raccolta e imprese di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani (eccetto regione Campania).

30 Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi Calcolo dei dipendenti Il numero dei dipendenti è calcolato con riferimento al numero delle persone occupate nell unità locale dell ente o dell impresa con una posizione di lavoro indipendente o dipendente (a tempo pieno, a tempo parziale, con contratto di apprendistato o contratto di inserimento), anche se temporaneamente assenti (per servizio, ferie, malattia, sospensione dal lavoro, cassa integrazione guadagni, ecc.). I lavoratori stagionali sono considerati come frazioni di unità lavorative annue con riferimento alle giornate effettivamente retribuite.

31 Iscrizione a Sistri e iscrizione all Albo Le imprese iscritte all Albo gestori ambientali per raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi; raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi prodotti da terzi; trasporto dei propri rifiuti pericolosi fino a 30 kg/lt al giorno; devono iscriversi a SISTRI e richiedere le black box per i mezzi che utilizzano. I mezzi per i quali non è stata richiesta la black box saranno sospesi d ufficio dall Albo entro 2 mesi dall avvio di SISTRI; cancellati dall Albo entro tre mesi dalla sospensione se non viene richiesta la black box. (Circolare dell Albo del 28 febbraio 2011)

32 Produzione accidentale di rifiuti pericolosi Qualora un ente o un impresa non tenuta all iscrizione a SISTRI o iscritta solo per produzione di rifiuti non pericolosi produca in modo accidentale rifiuti pericolosi deve richiedere l adesione a SISTRI entro 3 giorni lavorativi dall accertamento della pericolosità dei rifiuti.

33 DM 18 febbraio 2011 n. 52 Il DM 18/02/2011 riprende e coordina i contenuti dei precedenti decreti ministeriali in materia, succedutisi a partire da quello del 17 dicembre 2009 e che, pertanto, vengono abrogati e sostituiti dal nuovo. Vi sono, quindi, solo limitate novità di interesse immediato per le imprese, tra le quali la conferma, anche per gli anni a venire, del termine del 30 aprile per il versamento del contributo annuale di iscrizione da parte delle imprese e degli enti già iscritti

34 DM 18 febbraio 2011 n. 52 I contenuti del regolamento possono essere così sinteticamente individuati: - l iscrizione a SISTRI: - il pagamento dei contributi annuali; - la consegna dei dispositivi USB delle black box e dei sistemi di videosorveglianza; - le modalità di utilizzo di SISTRI; - la responsabilità del produttore dei rifiuti; - le modalità di riconsegna e di variazione dei dati per aziende cessate, cedute o per cambiamenti dell organico aziendale; - le modalità operative di gestione di SISTRI da parte delle associazioni imprenditoriali delegate dalle imprese; - le modalità operative in caso di consegna dei rifiuti ad un gestore del centro di raccolta o piattaforma di conferimento; - l organizzazione del catasto dei rifiuti e del comitato di vigilanza e controllo; - le modalità di consultazione di SISTRI per le autorità di controllo.

35 DM 18 febbraio 2011 n. 52 Modalità di riconsegna e di variazione dei dati per aziende cessate, cedute o per cambiamenti dell organico aziendale In tutti i casi di sospensione, cessazione dell attività, cessione, fusione ed altre operazioni e modificazioni della struttura dell impresa per le quali deve essere cancellata l iscrizione a SISTRI per una o più unità locali, l iscritto deve: - entro 72 ore dalla data di comunicazione della variazione al registro delle imprese, darne comunicazione via fax a SISTRI; - entro i successivi 10 giorni lavorativi, restituire il/i dispositivo/i (le USB alla CCIAA o alla Sezione dell Albo gestori ambientali da cui sono state ritirate; le black box all officina autorizzata all installazione).

36 DM 18 febbraio 2011 n. 52 Nei casi di variazione dei dati identificativi del legale rappresentante o di altri dati anagrafici aziendali, la comunicazione deve essere effettuata dai delegati ad operare con SISTRI accedendo all apposita area del sito Nel caso di variazioni relative ai delegati ad operare con SISTRI, le modifiche devono essere comunicate a mezzo fax o telefono al call center di SISTRI che provvede all emissione di nuovi certificati elettronici ed alla consegna di nuovi dispositivi USB. Per i trasportatori di rifiuti, le comunicazioni a SISTRI di cui sopra, nonché le variazioni relative al parco mezzi, sono eseguite dalla competente Sezione dell Albo gestori ambientali che ha autorizzato tali variazioni.

37 Utilizzo di SISTRI Gli utilizzatori di SISTRI devono conservare a disposizione delle autorità di controllo per almeno 3 anni: copia in formato elettronico del registro cronologico (funzione esporta dati ) copia in formato elettronico delle schede di movimentazione.

38 Registro di carico e scarico Chi deve ancora tenerlo? Devono tenere il registro di carico e scarico, se non hanno volontariamente aderito al SISTRI: imprese ed enti che producono rifiuti speciali non pericolosi da lavorazioni industriali o artigianali e che non hanno più di 10 dipendenti; imprese ed enti che trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi (iscritti all Albo ai sensi dell art. 212, comma 8). [con esclusione dei rifiuti derivanti da costruzione e demolizione e quelli prodotti dagli imprenditori agricoli]

39 Formulario di identificazione per il trasp. Chi deve ancora usarlo? Devono utilizzare il formulario, se non hanno volontariamente aderito al SISTRI: imprese ed enti che trasportano i propri rifiuti non pericolosi (iscritti all Albo ai sensi dell art. 212, comma 8), salvo trasporti occasionali e saltuari che non eccedano i 30 chili o 30 litri (non più di 4 volte l anno e per un totale non superiore a 100 chili o 100 litri; (nonché trasporti di rifiuti urbani effettuato dal gestore del servizio pubblico; trasporti dei rifiuti urbani effettuato dal produttore ai centri di raccolta).

40 SISTRI Decorrenza Operatività SISTRI è operativo dal: 1 ottobre 2010, per chi è in possesso dei dispositivi USB, è utilizzabile per familiarizzare con le varie procedure permane l obbligo di utilizzare ancora registri e formulari fino alle scadenze scaglionate stabilite dal d.m. 26 maggio 2011 e dalla L. 12 luglio 2011, n. 106.

41 Soggetti obbligati al 1 settembre 2011 produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi con più di 500 dipendenti; impianti di smaltimento, recupero ed incenerimento rifiuti; trasportatori di rifiuti di terzi autorizzati per trasporti annui superiori alle 3000 tonnellate; terminalisti, concessionari dell'area portuale ed imprese portuali; responsabili degli uffici merci ed operatori logistici presso gli scali ferroviari, interporti, impianti ferroviari di terminalizzazione; armatori e noleggiatori o i raccomandatari marittimi da loro delegati.

42 Soggetti (obbligati) al 1 settembre 2011 produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali ed artigianali con un numero di dipendenti fino a 10; produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni diverse da quelle industriali ed artigianali; coloro che trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi con l iscrizione semplificata all Albo gestori ambientali; i piccoli imprenditori agricoli che producono rifiuti non pericolosi.

43 Soggetti obbligati al 1 ottobre 2011 produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi da lavorazioni industriali ed artigianali con dipendenti da 251 a 500.

44 Soggetti obbligati al 2 novembre 2011 produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi da lavorazioni industriali e artigianali con dipendenti da 51 a 250.

45 Soggetti obbligati al 1 dicembre 2011 produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi da lavorazioni industriali e artigianali con dipendenti da 11 a 50.

46 Soggetti obbligati non prima del 1 giugno 2012 produttori di rifiuti pericolosi che occupano fino a 10 dipendenti.

47 Periodo transitorio 1 settembre giugno 2012 PRODUTTORE OBBLIGATO TRASPORTATORE NON OBBLIGATO DESTINATARIO OBBLIGATO d.m. in corso di emanazione: il produttore compila la scheda movimentazione, ne stampa due copie; il trasportatore firma una copia che rimane al produttore e la copia firmata dal produttore accompagna il viaggio fino a destinazione il destinatario accetta il rifiuto con sistri e firma una copia della scheda che consegna al trasportatore

48 Periodo transitorio 1 settembre giugno 2012 PRODUTTORE NON OBBLIGATO TRASPORTATORE OBBLIGATO DESTINATARIO OBBLIGATO d.m. in corso di emanazione: il produttore comunica i dati relativi ai rifiuti al delegato dell impresa di trasporto che compila la scheda movimentazione per conto terzi il trasportatore stampa due copie della scheda SISTRI; una copia della scheda rimane presso il produttore, che è tenuto a conservarla per cinque anni; una copia della scheda, firmata dal produttore, viene riconsegnata al conducente del mezzo di trasporto; il gestore dell impianto di destinazione riceve compilando la scheda sistri e trasmette al produttore copia della scheda completata.

49 Periodo transitorio 1 settembre giugno 2012 PRODUTTORE NON OBBLIGATO TRASPORTATORE NON OBBLIGATO DESTINATARIO OBBLIGATO d.m. in corso di emanazione: il produttore compila il FIR e lo consegna al trasportatore il trasportatore utilizza il FIR fino all impianto di destinazione il destinatario accetta i rifiuti con FIR e li prende in carico nel registro cronologico con indicazione del numero del FIR

50 Casi particolari PRODUTTORE TRASPORTATORE DESTINATARIO

51 Produttori non iscritti PRODUTTORE TRASPORTATORE (iscritto SISTRI) DESTINATARIO (iscritto SISTRI) Sono (o possono essere) non iscritti a SISTRI: i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che non sono né enti, né imprese; i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all art. 184, comma 3, lett. c), d) e g), del d.lgs. n. 152/2006, che non hanno più di dieci dipendenti; gli imprenditori agricoli che producono rifiuti non pericolosi e i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi diversi da quelli di cui all art. 184, comma 3, lett. c), d) e g), del d.lgs. n. 152/2006.

52 Produttori non iscritti I produttori non iscritti a SISTRI: comunicano i propri dati, necessari per la compilazione della scheda Area movimentazione, al delegato dell impresa di trasporto, che compila anche la sezione del produttore ( Compila scheda per conto terzi ); il trasportatore: stampa due copie della scheda SISTRI; una copia della scheda rimane presso il produttore, che è tenuto a conservarla per cinque anni; una copia della scheda, firmata dal produttore, viene riconsegnata al conducente del mezzo di trasporto; il gestore dell impianto di destinazione dei rifiuti stampa e trasmette al produttore copia della scheda completata. a trasporto concluso, inserisce nella scheda SISTRI data ed ora della presa in carico dei rifiuti

53 Cantieri temporanei PRODUTTORE (iscritto SISTRI) TRASPORTATORE (iscritto SISTRI) DESTINATARIO (iscritto SISTRI) sito di produzione sito di produzione sito di produzione Cantieri temporanei = di durata inferiore a sei mesi.

54 Cantieri temporanei < 6 mesi Per i cantieri di durata inferiore a sei mesi e non collegabili in internet il registro cronologico e la scheda area movimentazione sono compilati dal delegato della sede legale o dell unità locale dell impresa (nello specifico campo posizione del rifiuto va indicato l indirizzo del cantiere); il trasportatore: inserisce nella propria sezione della scheda SISTRI programma il viaggio dalla propria sede al sito di cantiere; stampa due copie della scheda area movimentazione (una copia rimane presso il cantiere; l altra, firmata dal responsabile di cantiere, viene riconsegnata al conducente del mezzo di trasporto); entro 2 giorni, inserisce nella scheda SISTRI data ed ora della presa in carico dei rifiuti; il delegato del produttore associa la scheda al registro creando il movimento di scarico il prima possibile.

55 Sezione Registro cronologico Cantieri temporanei < 6 mesi

56 Sezione Registro cronologico Cantieri temporanei < 6 mesi

57 Sezione Registro cronologico Cantieri temporanei < 6 mesi

58 Sezione Registro cronologico Cantieri temporanei < 6 mesi

59 Attività esterne Il caso particolare riguarda: attività di manutenzione attività sanitarie fuori dalle strutture altre attività svolte fuori dalla sede dell unità locale I rifiuti possono essere gestiti in alternativa con: trasporto del rifiuto dal sito di manutenzione all unità locale del manutentore e, successivamente, all impianto di gestione oppure trasporto da parte del manutentore stesso dal sito di manutenzione all impianto di gestione oppure trasporto da parte di un terzo dal sito di manutenzione all impianto di gestione

60 Attività esterne Dal sito all u.l. non occorre la black box; i rifiuti (pericolosi) sono accompagnati da copia della scheda SISTRI compilata e sottoscritta dal soggetto che ha effettuato la manutenzione; i rifiuti sono presi in carico (presso l u.l. del manutentore) entro 10 giorni dalla loro produzione (registro cronologico ordinario) indicando nello specifico campo che il rifiuto deriva da manutenzione e a scheda sistri in bianco utilizzata per il trasporto deve essere collegata al registro cronologico; il successivo avvio a recupero o smaltimento avviene secondo la procedura ordinaria.

61 Attività esterne Dal sito all impianto di gestione occorre la black box anche se il trasporto è effettuato dall impresa di manutenzione (max 30 kg/l. giorno); l u.l. dell impresa di manutenzione prende in carico il rifiuto nell area registro cronologico (su comunicazione dell operatore che effettua la manutenzione) e poi si procede come per cantieri temporanei.

62 Sezione Registro cronologico attività di manutenzione

63 Sezione Registro cronologico attività di manutenzione

64 Destinatari non iscritti PRODUTTORE (iscritto SISTRI) TRASPORTATORE (iscritto SISTRI) DESTINATARIO utilizzatori in agricoltura di fanghi da depurazione.

65 Fanghi in agricoltura il produttore di fanghi destinati a spandimento in agricoltura ai sensi del d.lgs. n. 99/1992 stampa la scheda area movimentazione contenente l indicazione del destinatario (iscritto a SISTRI) e l ubicazione effettiva dove avviene lo spandimento e la consegna al conducente del mezzo di trasporto; il destinatario controfirma, data e restituisce al produttore la scheda cartacea; il delegato dell impresa di trasporto accede al sistema e chiude la scheda confermando l accettazione a destinazione del rifiuto con la data e l ora del conferimento.

66 Trasportatori non iscritti PRODUTTORE TRASPORTATORE DESTINATARIO (iscritto SISTRI) trasportatori in conto proprio di rifiuti non pericolosi.

67 Trasportatori non iscritti il trasporto si effettua con formulario; il conducente del mezzo consegna al destinatario le tre copie del formulario; il destinatario: prende in carico i rifiuti nel registro cronologico relativo all attività per la quale ha preso in carico i rifiuti e lo compila con le informazioni contenute nel FIR; inserisce nel campo delle annotazioni i riferimenti del FIR; firma la registrazione di carico ed il FIR; riconsegna due copie del FIR al conducente.

68 Da produttore a gestore senza trasporto PRODUTTORE (iscritto SISTRI) DESTINATARIO (iscritto SISTRI) trattamento/recupero/smaltimento nel sito di produzione; trasferimento tramite rete fissa.

69 Da produttore a gestore senza trasporto scarico manuale dal registro cronologico del produttore; carico manuale nel registro cronologico del gestore (o dell impianto di gestione).

70 Casi particolari impianto senza elettricità/rete internet per l impianto di gestione rifiuti che non ha la rete elettrica o non dispone di rete internet: la compilazione del registro cronologico e della scheda SISTRI avviene da parte del delegato della sede legale dell impresa ed il trasportatore si reca presso l impianto con due copie della scheda SISTRI come nel caso dei cantieri temporanei. art. 11. comma 3, d.m. n. 52/2011

71 Casi particolari Microraccolta i produttori si comportano come per la raccolta normale: gli iscritti compilano registro cronologico e area movimentazione; i non iscriti comunicano i dati al trasportatore; il trasportatore compila le schede area movimentazione aperte dai produttori iscritti e compila le schede per i soggetti non iscritti; per programmare il viaggio ( crea viaggio ), il trasportatore seleziona tutte le schede SISTRI da includere in un unico percorso, indicando il primo e l ultimo punto di prelievo; le tappe intermedie vengono determinate in automatico (ma possono essere variate manualmente); per i produttori non iscritti stampa di due copie di ciascuna scheda; per i produttori iscritti procedura ordinaria; produttore e trasportatore non sono tenuti al rispetto delle 4 e delle 2 ore precedenti all inizio del viaggio per la compilazione della scheda SISTRI.

72 Casi particolari Rifiuti provenienti dall estero produttore estero e trasportatore non SISTRI (iscritto all Albo dal 25/12/10 alla sezione speciale dei trasportatori esteri art. 194, comma 3): il rifiuto è accompagnato dal documento di movimento o dall all. VII; il destinatario prende in carico sul registro cronologico entro 2 giorni lavorativi e riporta in annotazione gli estremi del documento di movimento o dell all. VII; produttore estero e trasportatore SISTRI: il rifiuto è accompagnato dal documento di movimento o dall all. VII; il trasportatore (il primo trasportatore iscritto a SISTRI) apre e compila la scheda SISTRI anche per la parte relativa al produttore (o per l eventuale trasportatore non iscritto) inserendo le date e gli orari della presa in carico dei rifiuti; il destinatario opera secondo la procedura ordinaria.

73 Casi particolari Rifiuti destinati all estero produttore SISTRI e trasportatore SISTRI (destinatario estero): il produttore compila registro cronologico e scheda SISTRI in modo ordinario allegando in pdf il documento di movimento o l all. VII; il trasportatore compila la sua parte della scheda SISTRI come da procedura ordinaria; il conducente arrivato a destinazione annota data ed ora di arrivo sulla scheda e il delegato dell impresa di trasporto la inserisce in SISTRI; produttore SISTRI e trasportatore non SISTRI, iscritto all Albo dal 25/12/10 alla sezione speciale dei trasportatori esteri art. 194, comma 3 (destinatario estero): il produttore compila registro cronologico e scheda SISTRI in modo ordinario allegando in pdf il documento di movimento o l all. VII; il produttore inserisce nella scheda SISTRI in pdf il documento di movimento restituito dal destinatario.

74 Trasporto intermodale il produttore SISTRI inserisce nella scheda tutti i soggetti che partecipano al trasporto nell ordine di successione: gomma > impresa ferroviaria > ferrovia gomma > terminal > nave > terminal > gomma l impresa ferroviaria, il terminal, l impresa portuale compilano la scheda SISTRI come destinatari del rifiuto (accettato/parzialmente accettato/rifiutato); stampano la scheda SISTRI e la consegnano al responsabile dell azienda ferroviaria/al raccomandatario marittimo; il responsabile dell impresa ferroviaria/raccomandatario marittimo consegna una copia della scheda SISTRI al responsabile del treno/comandante della nave; a viaggio iniziato compila la scheda SISTRI inserendo la data e l ora della presa in carico del rifiuto, l identificativo del carro ferroviario/nave, il percorso.

75 Autospurgo i rifiuti sono assimilati ai rifiuti da manutenzione e, non essendo pericolosi (CER , ), possono essere trasportati per il raggruppamento nella sede dell impresa anche senza scheda SISTRI in bianco e senza black box; i rifiuti trasportati dai siti di spurgo direttamente all impianto di trattamento: sono trasportati, riportando gli indirizzi dei singoli punti di prelievo nelle annotazioni di un unica scheda SISTRI scaricata prima dell inizio del giro; al termine degli interventi la scheda SISTRI viene compilata con l indicazione dell impresa di autospurgo come produttore e trasportatore e del totale del rifiuto prelevato; il luogo di partenza del rifiuto è quello dove viene effettuato l ultimo intervento; prima di recarsi all impianto di trattamento, il conducente comunica al delegato dell impresa di trasporto che compila la scheda SISTRI indicando se stesso come produttore non iscritto.

76 Trasbordo di rifuti il delegato dell impresa di trasporto entra nella scheda sistri e la modifica indicando in annotazione il luogo, la motivazione e la quantità del rifiuto trasbordato e salva la scheda; apre una scheda figlia della scheda originaria dove indica: - i dati anagrafici del trasportatore originario come produttore non iscritto; - le stessa indicazioni (Cer, caratteristiche, imballaggi, ecc) della scheda padre ; - la quantità di rifiuto trasbordata sul nuovo mezzo; - il trasportatore che effettua il trasporto del rifiuto trasbordato; - l impianto di destinazione; - in annotazione: i motivi del trasbordo, il codice sistri della scheda padre, il luogo del trasbordo; - firma la scheda sistri figlia; il resto del trasporto avviene con procedura ordinaria eccetto il fatto che il trasportatore arriva al luogo di trasbordo con 2 copie della scheda sistri figlia su cui annota la data e l ora della presa in carico dei rifiuti ed una copia la consegna al conducente del primo mezzo a fine viaggio anche il produttore indicato nella scheda padre riceverà la di accettazione del rifiuto.

77 Casi particolari Rifiuti respinti Quando i rifiuti vengono respinti il sistema comunica l esito negativo al produttore, trasportatore ed all eventuale intermediario; il produttore annulla manualmente le relative operazioni sia di carico che di scarico indicando nelle annotazioni il motivo; il trasportatore annulla manualmente le relative registrazioni nel registro cronologico indicando nelle annotazioni il motivo; il produttore riprende in carico il rifiuto indicando il codice della precedente scheda SISTRI e la localizzazione fisica del rifiuto (c/o destinatario); il rifiuto viene dirottato ad altro impianto: il produttore apre una nuova scheda indicando in annotazione il luogo dove è depositato il rifiuto; il rifiuto è ripreso dal produttore con nuova scheda dove inserisce se stesso come destinatario non iscritto, in annotazione sono riportati i dati della scheda originaria.

78 Casi particolari Rifiuti parzialmente respinti Se i rifiuti conferiti vengono solo parzialmente respinti il sistema comunica l esito del respingimento parziale al produttore, trasportatore ed all eventuale intermediario; il produttore annulla manualmente le relative operazioni di scarico indicando nelle annotazioni il motivo e modifica, in diminuzione, il peso nel movimento di carico sulla base della quantità accettata, dando la causale nelle annotazioni; crea un movimento di scarico associato alla scheda sistri per la quantità accettata; il trasportatore annulla manualmente le relative registrazioni nel registro cronologico indicando nelle annotazioni il motivo e creando nuove registrazioni cronologiche di carico e di scarico relative alla quantità effettivamente accettata associandole alla scheda sistri.

79 GRAZIE PER L'ATTENZIONE

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