Diritto commerciale e disciplina delle società - Alert

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Diritto commerciale e disciplina delle società - Alert"

Transcript

1 Dicembre 2014 Diritto commerciale e disciplina delle società - Alert La pubblicazione sulla G.U. dell Unione europea della Direttiva 2014/95/UE che modifica la Direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità relativamente alla composizione degli organi di amministrazione, gestione e controllo dell impresa La pubblicazione della Direttiva 2014/95/UE che modifica la Direttiva 2013/34/UE in tema di bilanci Contents: Sulla Gazzetta ufficiale dell Unione europea del 15 novembre 2014 è stata pubblicata la Direttiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 che modifica la Direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni. In particolare, la Direttiva 2013/34/UE è stata modificata prevedendo l obbligatorietà di comunicare - da parte delle imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico e che, alla data di chiusura del bilancio, presentano un numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari a 500 una serie di informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva in misura necessaria alla comprensione dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati, della sua situazione e dell'impatto della sua attività. E stato altresì ampliato il contenuto obbligatorio della relazione sul governo societario previsto dall articolo 20 della Direttiva 2013/34/UE. 1. La pubblicazione sulla G.U.C.E. della Direttiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni L integrazione delle informazioni (c.d. non-financial statement ) ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva da fornire nella relazione sulla gestione o in un documento separato L integrazione delle informazioni da fornire nella relazione sul governo societario in materia di diversità relativamente alla composizione degli organi di amministrazione, gestione e controllo dell impresa L integrazione delle informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva da fornire nella relazione sulla gestione consolidata o l indicazione delle stesse in un documento separato Le ulteriori modifiche alla Direttiva 34/2013/UE I termini per il recepimento della Direttiva 2014/95/UE La pubblicazione sulla G.U.C.E. della Direttiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni Sulla Gazzetta ufficiale dell Unione europea del 15 novembre 2014 e stata pubblicata la Direttiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre che modifica la Direttiva 2013/34/UE 2 per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni. In particolare, la Direttiva 2013/34/UE 3 è stata modificata prevedendo l obbligatorietà di comunicare - da parte delle imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico e che, alla data di chiusura del bilancio, presentano un numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari a 500 una serie di informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva in misura necessaria alla comprensione dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati, della sua situazione e dell'impatto della sua attività. Si rammenta che la nozione di ente di interesse pubblico è contenuta nell articolo 2 della Direttiva 2013/34/UE; in particolare, sono enti di interesse pubblico le imprese che sono: 1 Il testo della Direttiva è disponibile al link 2 Per un analisi della Direttiva 2013/34/UE si veda il contributo di cui al link 3 Il testo della Direttiva è disponibile al link Diritto commerciale e disciplina delle società - Alert - Dicembre 2014 Pagina 1

2 a) disciplinate dal diritto di uno Stato membro e i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 14, della Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari b) enti creditizi quali definiti all'articolo 4, punto 1, della Direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio, diversi da quelli di cui all'articolo 2 di detta Direttiva; c) imprese di assicurazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della Direttiva 91/674/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione; d) designate dagli Stati membri quali enti di interesse pubblico, ad esempio le imprese che presentano un interesse pubblico significativo per via della natura della loro attività, delle loro dimensioni o del numero di dipendenti. 2. L integrazione delle informazioni (c.d. non-financial statement ) ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva da fornire nella relazione sulla gestione o in un documento separato L articolo 1 della Direttiva 2014/95/UE prevede l integrazione delle informazioni da fornire da parte di talune tipologie di imprese nella relazione sulla gestione (disciplinata dall art. 19 della Direttiva 2013/34/UE) o l indicazione delle stesse in un documento separato. In particolare, dopo l articolo 19 della Direttiva 2013/34/UE è stato inserito l'articolo seguente: «Articolo 19 bis - Dichiarazione di carattere non finanziario 1.Le imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico e che, alla data di chiusura del bilancio, presentano un numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari a 500 includono nella relazione sulla gestione una dichiarazione di carattere non finanziario contenente almeno informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva in misura necessaria alla comprensione dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati, della sua situazione e dell'impatto della sua attività, tra cui: a) una breve descrizione del modello aziendale dell'impresa; b) una descrizione delle politiche applicate dall'impresa in merito ai predetti aspetti, comprese le procedure di dovuta diligenza applicate; c) il risultato di tali politiche; d) i principali rischi connessi a tali aspetti legati alle attività dell'impresa anche in riferimento, ove opportuno e proporzionato, ai suoi rapporti, prodotti e servizi commerciali che possono avere ripercussioni negative in tali ambiti, nonché le relative modalità di gestione adottate dall'impresa; e) gli indicatori fondamentali di prestazione di carattere non finanziario pertinenti per l'attività specifica dell'impresa. Per le imprese che non applicano politiche in relazione a uno o più dei predetti aspetti, la dichiarazione di carattere non finanziario fornisce una spiegazione chiara e articolata del perché di questa scelta 4. E previsto che nella divulgazione delle informazioni sopra indicate, le imprese possano basarsi su standard nazionali, dell Unione o internazionali, specificando lo standard seguito. Si rammenta le nuove informazioni di tipo non-financial 5 devono essere fornite dalle imprese di grandi dimensioni 6 con un numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari a 500 e che costituiscono, come detto, enti di interesse pubblico. In presenza di un gruppo di imprese, un'impresa che è impresa figlia è esentata dall'obbligo di fornire le informazioni di cui sopra, se tale impresa e le sue imprese figlie sono incluse nella relazione consolidata sulla gestione o nella relazione distinta di un'altra impresa e se tali relazioni sono state redatte ai sensi dell'articolo 29 e dell art. 19-bis 4 E altresì previsto che La dichiarazione di carattere non finanziario di cui al primo comma contiene inoltre, ove opportuno, riferimenti agli importi registrati nei bilanci d'esercizio annuali e ulteriori precisazioni in merito. Gli Stati membri possono consentire l'omissione di informazioni concernenti gli sviluppi imminenti o le questioni oggetto di negoziazione in casi eccezionali in cui, secondo il parere debitamente giustificato dei membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo che operano nell'ambito delle competenze a essi attribuite dal diritto nazionale e ne sono collettivamente responsabili, la divulgazione di tali informazioni potrebbe compromettere gravemente la posizione commerciale dell'impresa, purché tale omissione non pregiudichi la comprensione corretta ed equilibrata dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati e della sua situazione nonché dell'impatto della sua attività. 5 La versione italiana del disposto comunitario, traducendo il termine "financial" in "finanziario" ha, come in altre occasioni, fuorviato il significato originario delle richieste informative. Nella sostanza, infatti, informazione non- financial è da intendersi come qualsiasi informazione non direttamente estrapolabile dalla contabilità generale, ossia informazioni originate da fonti informative estranee al bilancio. 6 Ai sensi dell articolo 3 della Direttiva 2013/34/UE sono grandi imprese le imprese che alla data di chiusura del bilancio superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: a) totale dello stato patrimoniale: EUR; b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: EUR; c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250. Diritto commerciale e disciplina delle società - Alert - Dicembre 2014 Pagina 2

3 della Direttiva 2013/34/UE. Gli Stati membri possono esentare le imprese che redigono una relazione contenente le informazioni di cui sopra distinta per il medesimo esercizio, a prescindere se sulla base di standard nazionali, dell Unione o internazionali o meno, dall'obbligo di fornire tali informazioni nella relazione sulla gestione, purché la predetta relazione distinta: a) sia pubblicata unitamente alla relazione sulla gestione, ai sensi dell'articolo 30 della Direttiva 2013/34/UE; oppure b) sia messa a disposizione del pubblico entro un termine ragionevole, non superiore ai sei mesi successivi alla data del bilancio, nel sito web dell'impresa e sia menzionato nella relazione sulla gestione L integrazione delle informazioni da fornire nella relazione sul governo societario in materia di diversità relativamente alla composizione degli organi di amministrazione, gestione e controllo dell impresa La Direttiva 2014/95/UE modifica anche l articolo 20 della Direttiva 2013/34/UE relativamente al contenuto della relazione sul governo societario 8. In particolare, oltre a quanto già previsto dall articolo 20 della Direttiva, la relazione sul governo societario deve contenere «una descrizione della politica in materia di diversità applicata in relazione alla composizione degli organi di amministrazione, gestione e controllo dall'impresa relativamente ad aspetti quali, ad esempio, l'età, il sesso, o il percorso formativo e professionale, gli obiettivi di tale politica sulla diversità, le modalità di attuazione e i risultati nel periodo di riferimento» 9. Ulteriormente viene previsto che «i revisori legali o l'impresa di revisione contabile esprimono il proprio giudizio a norma dell'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, riguardo alle informazioni approntate in conformità del paragrafo 1, lettere c) e d), e verificano che siano state fornite le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b), e), f) e g), del presente articolo». La Direttiva 2014/95/UE prevede che gli Stati membri possono esentare gli enti di interesse pubblico che hanno emesso soltanto valori mobiliari diversi da azioni ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 14, della direttiva 2004/39/CE, dall'applicazione del paragrafo 1, lettere a), b), e), f) e g), dell articolo 20 della Direttiva 2013/34/UE, salvo che tali imprese abbiano emesso azioni che sono negoziate in un sistema multilaterale di negoziazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2004/39/CE. 4. L integrazione delle informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva da fornire nella relazione sulla gestione consolidata o l indicazione delle stesse in un documento separato La Direttiva 2014/95/UE richiede, similmente a quanto previsto per l informativa relativa alla singola impresa, informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva anche a livello consolidato. In particolare, dopo l articolo 29 della Direttiva 2013/34/UE è stato inserito il nuovo articolo 29-bis secondo il quale Gli enti di interesse pubblico che sono imprese madri di un gruppo di grandi dimensioni e che, alla data di chiusura del bilancio, presentano, su base consolidata, un numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari a 500 includono nella relazione consolidata sulla gestione una dichiarazione consolidata di carattere non finanziario contenente almeno informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva in misura necessaria alla comprensione dell'andamento del gruppo, dei suoi risultati, della sua situazione e dell'impatto della sua attività, tra cui: a) una breve descrizione del modello aziendale del gruppo; 7 La Direttiva prevede che i revisori legali o le imprese di revisione contabile debbano controllare l'avvenuta presentazione della dichiarazione di carattere non finanziario di cui al paragrafo 1 o della relazione distinta di cui al paragrafo 4 dell articolo 19-bis della Direttiva 34/2013/UE introdotto dalla Direttiva 95/2014/UE. Ulteriormente, gli Stati membri possono richiedere che le informazioni figuranti nella dichiarazione di carattere non finanziario di cui al paragrafo 1 o nella relazione distinta di cui al paragrafo 4 del citato articolo 19-bis siano verificate da un fornitore indipendente di servizi di verifica. 8 Si rammenta che, per quanto riguarda il nostro Paese, la redazione della relazione sul governo societario e gli assetti proprietari è prevista dall articolo art. 123-bis del D.Lgs. 58/1998 (T.U.F.). Ulteriori informazioni sono contenute in altre disposizioni, come l'articolo 144-decies del Regolamento Emittenti e l'articolo 37 del Regolamento Mercati. 9 Se non è applicata alcuna politica di questo tipo, la dichiarazione contiene una spiegazione del perché di questa scelta. L obbligo di informare sul governo societario in materia di diversità relativamente alla composizione degli organi di amministrazione, gestione e controllo dell impresa non si applica alle piccole e medie imprese. Nella Direttiva 2014/95/UE viene evidenziato che la diversità di competenze e di punti di vista dei membri degli organi di amministrazione, gestione e sorveglianza delle imprese favorisce una buona comprensione dell'organizzazione della società interessata e delle sue attività. Ciò consente ai membri di detti organi di contestare in modo costruttivo le decisioni adottate dalla dirigenza e di essere più aperti alle idee innovative, lottando così contro l'omologazione delle opinioni dei membri (il cosiddetto fenomeno del «pensiero di gruppo»). Ulteriormente, in tal modo si contribuisce all'efficace sorveglianza della dirigenza e a una governance efficiente dell'impresa. Diritto commerciale e disciplina delle società - Alert - Dicembre 2014 Pagina 3

4 b) una descrizione delle politiche applicate dal gruppo in merito ai predetti aspetti, comprese le procedure di dovuta diligenza applicate; c) il risultato di tali politiche; d) i principali rischi connessi a tali aspetti legati alle attività del gruppo anche in riferimento, ove opportuno e proporzionato, ai suoi rapporti, prodotti e servizi commerciali che possono avere ripercussioni negative in tali ambiti, nonché le relative modalità di gestione adottate dal gruppo; e) gli indicatori fondamentali di prestazione di carattere non finanziario pertinenti per l'attività specifica del gruppo. Ove il gruppo non applichi politiche in relazione a uno o più dei predetti aspetti, la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario fornisce una spiegazione chiara e articolata del perché di questa scelta 10. L'impresa madre che è anche impresa figlia è esentata dall'obbligo di cui al paragrafo 1, se tale impresa madre esentata e le sue imprese figlie sono incluse nella relazione consolidata sulla gestione o nella relazione distinta di un'altra impresa e se tali relazioni sono state redatte ai sensi dell'articolo 29 e del presente articolo. Come anche in precedenza descritto, per quanto riguarda le imprese madri che redigono una relazione distinta per il medesimo esercizio e concernente l'intero gruppo (a prescindere se sulla base di standard nazionali, dell Unione o internazionali o meno) e contenente le informazioni (ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva) figuranti nella dichiarazione consolidata di carattere non finanziario, gli Stati membri possono esentare tali imprese madri dall'obbligo di preparare la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario, purché la predetta relazione distinta: a) sia pubblicata unitamente alla relazione consolidata sulla gestione ai sensi dell'articolo 30 della Direttiva 2013/34/UE; oppure b) sia messa a disposizione del pubblico entro un termine ragionevole, non superiore ai sei mesi successivi alla data del bilancio, nel sito web dell'impresa madre e sia menzionato nella relazione consolidata sulla gestione. I revisori legali o le imprese di revisione contabile devono controllare l'avvenuta presentazione della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario o della relazione distinta; ulteriormente, gli Stati membri possono richiedere che le informazioni figuranti nella dichiarazione consolidata di carattere non finanziario o nella relazione distinta siano verificate da un fornitore indipendente di servizi di verifica. 5. Le ulteriori modifiche alla Direttiva 34/2013/UE Il paragrafo 1 dell articolo della Direttiva 2013/34/UE è stato modificato prevedendo che gli Stati membri debbano assicurare che incomba collettivamente ai membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo di un'impresa, che operano nell'ambito delle competenze a essi attribuite dal diritto nazionale, la responsabilità di garantire che: a) i bilanci di esercizio, la relazione sulla gestione, la dichiarazione sul governo societario ove fornita separatamente e la relazione di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 4; nonché b) i bilanci consolidati, le relazioni consolidate sulla gestione, la dichiarazione consolidata sul governo societario ove fornita separatamente e la relazione di cui all'articolo 29 bis, paragrafo 4, siano redatti e pubblicati in osservanza degli obblighi previsti dalla presente direttiva e, se del caso, dei principi contabili internazionali adottati a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002». Per quanto riguarda i profili di revisione legale dei conti, disciplinati dall articolo 34 della Direttiva 2013/34/UE, è previsto che le disposizioni nello stesso previste non si applichino alla dichiarazione di carattere non finanziario e alla dichiarazione consolidata di carattere non finanziario nonché alle relazioni distinte individuali o consolidate. 6. I termini per il recepimento della Direttiva 2014/95/UE Gli Stati membri devono attuale le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla Direttiva 2014/95/UE entro il 6 dicembre Gli Stati membri devono informare immediatamente la Commissione delle disposizioni 10 Anche con riferimento all informativa su base consolidata è previsto che gli Stati membri possono consentire l'omissione di informazioni concernenti gli sviluppi imminenti o le questioni oggetto di negoziazione in casi eccezionali in cui, secondo il parere debitamente giustificato dei membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo che operano nell'ambito delle competenze a essi attribuite dal diritto nazionale e sono collettivamente responsabili di tale parere, la divulgazione di tali informazioni potrebbe compromettere gravemente la posizione commerciale del gruppo, purché tale omissione non pregiudichi la comprensione corretta ed equilibrata dell'andamento del gruppo, dei suoi risultati e della sua situazione, e dell'impatto della sua attività. 11 Che disciplina i doveri e le responsabilità nell elaborazione e nella pubblicazione del bilancio e della relazione sulla gestione. Diritto commerciale e disciplina delle società - Alert - Dicembre 2014 Pagina 4

5 legislative, regolamentari e amministrative assunte per conformarsi alla Direttiva. Le nuove disposizioni si devono applicare a decorrere dall'esercizio avente inizio il 1 gennaio 2017 o durante l'anno dicembre 2014 Authors: Andrea Cerri e Claudio Sottoriva Andrea Cerri. PhD in Management presso l'università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Laurea specialistica in Management per l'impresa presso la Facoltà di Economia Università Cattolica del S. Cuore di Milano. Dall'A.A cultore della materia alla cattedra di Metodologie e Determinazioni Quantitative d'azienda presso la Facoltà di Economia dell'università Cattolica del S. Cuore di Milano. Socio fondatore AC 2 S. Claudio Sottoriva. Professore Aggregato di Metodologie e determinazioni quantitative d'azienda presso la Facoltà di Economia dell'università Cattolica di Milano. Dottore commercialista iscritto all'ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Milano. Consulente tecnico e perito penale del Tribunale di Milano. Revisore legale dei conti. Segretario di Redazione della rivista Il controllo nelle società e negli enti, Giuffrè Editore, Milano. Socio fondatore AC 2 S. Contatti: Dott. Andrea Cerri andrea.cerri@ac2s.it Prof. Claudio Sottoriva claudio.sottoriva@ac2s.it This publication is intended to highlight issues and not to be comprehensive, nor to provide legal or financial advice. Ac2s s.a.s. - All rights reserved 2014 We currently hold your contact details, which we use to send you newletters such this and for other business communications. We use your contact details our own internal purposes only. If you no longer wish to receive this newsletter, please let us know by ing us at info@ac2s.it Milan (Italy) Piazza Antonio Cantore, 3 Diritto commerciale e disciplina delle società - Alert - Dicembre 2014 Pagina 5

Una elaborazione a cura

Una elaborazione a cura Una elaborazione a cura MODIFICA DI DIRETTIVA 2013/34/UE del 26 giugno 2013 relativa ai bilanci d esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica

Dettagli

I dati non finanziari nel bilancio di esercizio

I dati non finanziari nel bilancio di esercizio I dati non finanziari nel bilancio di esercizio Emilio Conti Acqua 2.0 - Roma 14 luglio 2015 Richiesta di trasparenza Sfiducia Corruzione Perdita di valori Impatti sull ambiente Crisi sociale Cambiare

Dettagli

(Atti legislativi) DIRETTIVE

(Atti legislativi) DIRETTIVE 15.11.2014 L 330/1 I (Atti legislativi) DIRETTIVE DIRETTIVA 2014/95/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 22 ottobre 2014 recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione

Dettagli

DGG 3B UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 25 luglio 2014 (OR. en) 2013/0110 (COD) PE-CONS 47/14 DRS 31 COMPET 143 ECOFIN 201 SOC 162 CODEC 593

DGG 3B UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 25 luglio 2014 (OR. en) 2013/0110 (COD) PE-CONS 47/14 DRS 31 COMPET 143 ECOFIN 201 SOC 162 CODEC 593 UNIONE EUROPEA IL PARLAMENTO EUROPEO IL CONSIGLIO Bruxelles, 25 luglio 2014 (OR. en) 2013/0110 (COD) PE-CONS 47/14 DRS 31 COMPET 143 ECOFIN 201 SOC 162 CODEC 593 ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI Oggetto:

Dettagli

UNIVERSITA CATTOLICA DEL SACRO CUORE MILANO LARGO A. GEMELLI 1

UNIVERSITA CATTOLICA DEL SACRO CUORE MILANO LARGO A. GEMELLI 1 UNIVERSITA CATTOLICA DEL SACRO CUORE 20123 MILANO LARGO A. GEMELLI 1 DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL ECONOMIA E DELLA GESTIONE AZIENDALE Milano, 16 settembre 2017 Spettabile C O N S O B Divisione Strategie

Dettagli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2014/95/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 22 OTTOBRE 2014, RECANTE MODIFICA DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE PER QUANTO RIGUARDA LA

Dettagli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2016, n. 254: Attuazione della direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante modifica alla direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda

Dettagli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2014/95/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 22 OTTOBRE 2014, RECANTE MODIFICA DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE PER QUANTO RIGUARDA LA

Dettagli

UNIVERSITA CATTOLICA DEL SACRO CUORE MILANO LARGO A. GEMELLI 1

UNIVERSITA CATTOLICA DEL SACRO CUORE MILANO LARGO A. GEMELLI 1 UNIVERSITA CATTOLICA DEL SACRO CUORE 20123 MILANO LARGO A. GEMELLI 1 DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL ECONOMIA E DELLA GESTIONE AZIENDALE Milano, 22 agosto 2016 Spettabile Ministero dell economia e delle finanze

Dettagli

La normativa in tema di diffusione di informazioni non finanziarie e la sua revisione Ultimo aggiornamento Giovedì 03 Agosto :34

La normativa in tema di diffusione di informazioni non finanziarie e la sua revisione Ultimo aggiornamento Giovedì 03 Agosto :34 Le direttive sui conti annuali non si occupano solo di regolare la redazione dei bilanci e le relazioni collegate, ma includono disposizioni sulla diffusione di informazioni non finanziarie. Attualmente

Dettagli

Art. 1. Relazione sulla gestione

Art. 1. Relazione sulla gestione DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2007, n. 32: Attuazione della direttiva 2003/51/CE che modifica le direttive 78/660, 83/349, 86/635 e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni

Dettagli

ANALISI TECNICO-NORMATIVA. 1) Obiettivi e necessità dell intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA. 1) Obiettivi e necessità dell intervento normativo. Coerenza con il programma di governo. ANALISI TECNICO-NORMATIVA Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2013/34/UE

Dettagli

78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE

78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE DECRETO LEGISLATIVO 3 novembre 2008, n. 173 Attuazione della direttiva 2006/46/CE che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE, relative, rispettivamente, ai conti: annuali

Dettagli

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA RELAZIONE ILLUSTRATIVA Il Governo, tramite uno o più decreti legislativi, è autorizzato a recepire la direttiva 2014/95/UE ai sensi di quanto previsto dalla legge 9 luglio 2015, n. 114, (legge di delegazione

Dettagli

Aspetti del Bilancio di esercizio: L analisi di bilancio. Novità in tema di relazione sulla gestione RELATORE: Dott.

Aspetti del Bilancio di esercizio: L analisi di bilancio. Novità in tema di relazione sulla gestione RELATORE: Dott. Incontro del 07 Aprile 2009 Aspetti del Bilancio di esercizio: L analisi di bilancio Novità in tema di relazione sulla gestione RELATORE: Dott. PICCHI Gianluca & Contabile Dottore Commercialista Revisore

Dettagli

UNIVERSITA CATTOLICA DEL SACRO CUORE MILANO LARGO A. GEMELLI 1

UNIVERSITA CATTOLICA DEL SACRO CUORE MILANO LARGO A. GEMELLI 1 UNIVERSITA CATTOLICA DEL SACRO CUORE 20123 MILANO LARGO A. GEMELLI 1 DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL ECONOMIA E DELLA GESTIONE AZIENDALE Milano, 3 giugno 2016 Spettabile Ministero dell economia e delle finanze

Dettagli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117, secondo comma, della Costituzione;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117, secondo comma, della Costituzione; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117, secondo comma, della Costituzione; Vista la direttiva del 26 giugno 2013, n. 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

Dettagli

CONSOB LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA. VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni;

CONSOB LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA. VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni; CONSOB Delibera n. 20267 Adozione del Regolamento di attuazione del d.lgs. 30 dicembre 2016, n. 254, relativo alla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario LA COMMISSIONE NAZIONALE PER

Dettagli

Pd. 1 S"A.?/6'1:. MEF - RGS - Prot del 31/07/ U ID: DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Pd. 1 SA.?/6'1:. MEF - RGS - Prot del 31/07/ U ID: DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO ID: 73191 MEF - RGS - Prot. 157387 del 31/07/2017 - U ID: 73191 Pd. 1 S"A.?/6'1:. DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO ISPETIORATO GENERALE DI FINANZA IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO Visto

Dettagli

IL PARLAMENTO E IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 47, paragrafo 2,

IL PARLAMENTO E IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 47, paragrafo 2, Direttiva 2006/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, che modifica la direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda talune scadenze (Gazzetta

Dettagli

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cooperazione amministrativa nel settore fiscale, Articolo 1

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cooperazione amministrativa nel settore fiscale, Articolo 1 L 365/70 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1353/2014 DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 2014 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1156/2012 recante talune modalità di applicazione della direttiva

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI 10.9.2018 L 227/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/1221 DELLA COMMISSIONE del 1 o giugno 2018 che modificl regolamento delegato (UE) 2015/35 per quanto riguardl calcolo

Dettagli

12 GEN MEF - RGS - Prot del 12/01/ U

12 GEN MEF - RGS - Prot del 12/01/ U ID: 111677 MEF - RGS - Prot. 4993 del 12/01/2018 - U 12 GEN.2018 DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO Visto il decreto del

Dettagli

Schema Decreto Bilanci Commenti Assirevi

Schema Decreto Bilanci Commenti Assirevi Allegato 1 Schema Decreto Bilanci IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117, secondo comma, della Costituzione; Vista la direttiva del 26 giugno 2013, n. 2013/34/UE

Dettagli

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2378 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2378 DELLA COMMISSIONE 18.12.2015 L 332/19 REGOLAMENTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2378 DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 2015 recante talune modalità di applicazione della direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa

Dettagli

A12 91 QUADERNI DI DIRITTO ED ECONOMIA DELLE COMUNICAZIONI E DEI MEDIA

A12 91 QUADERNI DI DIRITTO ED ECONOMIA DELLE COMUNICAZIONI E DEI MEDIA QUADERNI DI DIRITTO ED ECONOMIA DELLE COMUNICAZIONI E DEI MEDIA per la Facoltà di Giurisprudenza dell Università LUMSA Libera Università Maria SS. Assunta 5 A12 91 Federico Maurizio d Andrea LA SOCIETÀ

Dettagli

Introduzione al bilancio d esercizio Il sistema normativo di riferimento. A cura di Carlo Pagliughi Dottore commercialista Avvocato

Introduzione al bilancio d esercizio Il sistema normativo di riferimento. A cura di Carlo Pagliughi Dottore commercialista Avvocato Introduzione al bilancio d esercizio Il sistema normativo di riferimento A cura di Carlo Pagliughi Dottore commercialista Avvocato Nozione di d esercizio (1/3) Il bilancio d esercizio è destinato a rappresentare

Dettagli

C U R R I C U L U M V I T A E C L A U D I O S O T T O R I V A DATI PERSONALI

C U R R I C U L U M V I T A E C L A U D I O S O T T O R I V A DATI PERSONALI C U R R I C U L U M V I T A E C L A U D I O S O T T O R I V A DATI PERSONALI Luogo e data di nascita: ALA (TN), 03.10.1973 Residenza: Piazza Antonio Cantore, 3 20123 MILANO E-mail: claudio.sottoriva@fastwebnet.it

Dettagli

UNIONE EUROPEA. Strasburgo, 11 marzo 2009 (OR. en) 2008/0026 (COD) LEX 993 PE-CONS 3706/2/08 REV 2 STATIS 156 CODEC 1456

UNIONE EUROPEA. Strasburgo, 11 marzo 2009 (OR. en) 2008/0026 (COD) LEX 993 PE-CONS 3706/2/08 REV 2 STATIS 156 CODEC 1456 UNIONE EUROPEA IL PARLAMENTO EUROPEO IL CONSIGLIO Strasburgo, 11 marzo 2009 (OR. en) 2008/0026 (COD) LEX 993 PE-CONS 3706/2/08 REV 2 STATIS 156 CODEC 1456 REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Dettagli

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 118 A,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 118 A, Direttiva 91/383/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1991, che completa le misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute durante il lavoro dei lavoratori aventi un rapporto di

Dettagli

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA Delibera Consob 10 ottobre 2018 n. 20621 Modifiche del regolamento di attuazione del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera del 14 maggio 1999,

Dettagli

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI 19.9.2017 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 240/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO (UE) 2017/1538 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 25 agosto 2017 che modifica il regolamento (UE)

Dettagli

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Strasburgo, 16.4.2013 COM(2013) 207 final 2013/0110 (COD) C7-0103/13 Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE

Dettagli

Direttiva 2013/34/UE. Direttiva UE in materia di bilancio

Direttiva 2013/34/UE. Direttiva UE in materia di bilancio Direttiva 2013/34/UE Direttiva UE in materia di bilancio Aspetti generali La direttiva 2013/34/UE del 26/06/2013 intende rinnovare la materia riguardante il bilancio d esercizio e il bilancio consolidato

Dettagli

Comunità Europea (CE) Direttiva Comunità Europea del 18 giugno 2003, n Gazzetta Ufficiale dell'unione Europea del 17 luglio 2003, n.

Comunità Europea (CE) Direttiva Comunità Europea del 18 giugno 2003, n Gazzetta Ufficiale dell'unione Europea del 17 luglio 2003, n. Comunità Europea (CE) Direttiva Comunità Europea del 18 giugno 2003, n. 51 2003 Gazzetta Ufficiale dell'unione Europea del 17 luglio 2003, n. L 178 Direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 178/16 DIRETTIVA 2003/51/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 giugno 2003 che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea REGOLAMENTI

Gazzetta ufficiale dell'unione europea REGOLAMENTI L 203/2 REGOLAMENTI REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/1108 DELLA COMMISSIONE del 7 maggio 2018 che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme tecniche di regolamentazione

Dettagli

EUR-Lex R IT

EUR-Lex R IT Page 1 of 5 Avis juridique important 32002R1606 Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali

Dettagli

visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, in particolare l'articolo 127, paragrafo 6, e l'articolo 132,

visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, in particolare l'articolo 127, paragrafo 6, e l'articolo 132, L 314/66 1.12.2015 DECISIONE (UE) 2015/2218 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 20 novembre 2015 sulla procedura di esclusione dei membri del personale dalla presunzione di avere un impatto sostanziale sul

Dettagli

POLITICA IN MATERIA DI DIVERSITÀ DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DI POSTE ITALIANE

POLITICA IN MATERIA DI DIVERSITÀ DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DI POSTE ITALIANE POLITICA IN MATERIA DI DIVERSITÀ DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DI POSTE ITALIANE Obiettivi e destinatari Il presente documento (la Politica sulla Diversità o la Politica ) fornisce indicazioni

Dettagli

visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, L 292/4 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2000 DELLA COMMISSIONE del 9 novembre 2015 che modifica i regolamenti (CE) n. 546/2003, (CE) n. 1342/2003, (CE) n. 952/2006, (CE) n. 826/2008, (CE) n. 1295/2008,

Dettagli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2014/95/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 22 OTTOBRE 2014, RECANTE MODIFICA DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE PER QUANTO RIGUARDA LA

Dettagli

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 16 settembre 2013 Modifica del decreto 21 febbraio 2013 recante attuazione dei commi da 491 a 499, dell'art. 1, della legge n. 228/2012 (stabilita' 2013)

Dettagli

REGOLAMENTO IVASS N. 42 DEL 2 AGOSTO 2018

REGOLAMENTO IVASS N. 42 DEL 2 AGOSTO 2018 REGOLAMENTO IVASS N. 42 DEL 2 AGOSTO 2018 REGOLAMENTO IVASS RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REVISIONE ESTERNA DELL INFORMATIVA AL PUBBLICO DI CUI AGLI ARTICOLI 47-SEPTIES, COMMA 7, E 191, COMMA 1, LETTERA

Dettagli

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 26.5.2016 C(2016) 3020 final REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE del 26.5.2016 che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa

Dettagli

Focus Team Corporate Governance N. 2 Marzo 2018

Focus Team Corporate Governance N. 2 Marzo 2018 Focus Team Corporate Governance N. 2 Marzo 2018 FT Corporate Governance COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI NON FI- NANZIARIE: TERMINI DI PUBBLICAZIONE Focus Team Leader Stefano Simontacchi, stefano.simontacchi@belex.com

Dettagli

***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO Parlamento europeo 2014-2019 Documento legislativo consolidato 1.3.2018 EP-PE_TC1-COD(2017)0350 ***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO definita in prima lettura il 1 marzo 2018 in vista dell'adozione della

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI 17.6.2017 L 155/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/1018 DELLA COMMISSIONE del 29 giugno 2016 che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

Dettagli

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 12.11.2014 COM(2014) 704 final 2014/0332 (CNS) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 recante applicazione della decisione

Dettagli

INDICE SOMMARIO CAPITOLO II LE DISPOSIZIONI GENERALI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO D ESERCIZIO, I PRINCIPI GENERALI ED IL SISTEMA DELLE VALUTAZIONI

INDICE SOMMARIO CAPITOLO II LE DISPOSIZIONI GENERALI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO D ESERCIZIO, I PRINCIPI GENERALI ED IL SISTEMA DELLE VALUTAZIONI Introduzione.......................................... pag. XIII CAPITOLO I LA STRUTTURA DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA CHE RIFORMA LA REDAZIONE DEL

Dettagli

REGOLAMENTO EMITTENTI

REGOLAMENTO EMITTENTI REGOLAMENTO EMITTENTI OPERAZIONI DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI UNA SOCIETA PER AZIONI NON QUOTATA IN UNA SOCIETA PER AZIONI QUOTATA (ART. 117-bis DEL TUF) ESITO DELLE CONSULTAZIONI 4 maggio 2007 Il

Dettagli

La nuova direttiva UE in materia contabile

La nuova direttiva UE in materia contabile La nuova direttiva UE in materia contabile Direttiva 2013/34/UE del 26 giugno 2013 Prof. Dott. Simone Scettri Agenda Premessa Obiettivi Ambito di applicazione Categoria di imprese Categoria di gruppi Postulati

Dettagli

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL SESTO ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE ORDINARIA

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL SESTO ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE ORDINARIA RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL SESTO ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE ORDINARIA Integrazione del compenso relativo all incarico di revisione legale dei conti del bilancio di esercizio

Dettagli

Controllo e attestazione di conformità ai fini della compliance al D. Lgs. 254/2016:

Controllo e attestazione di conformità ai fini della compliance al D. Lgs. 254/2016: Convegno del 5 giugno 2018 Sede ODCEC Roma Controllo e attestazione di conformità ai fini della compliance al D. Lgs. 254/2016: Metodologie e linee guida riconosciute e previsioni regolamentari della CONSOB

Dettagli

DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2016, n. 25. (GU n.52 del )

DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2016, n. 25. (GU n.52 del ) DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2016, n. 25 Attuazione della direttiva 2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, recante modifica della direttiva 2004/109/CE del Parlamento

Dettagli

Risposta alle consultazioni Consob in materia di:

Risposta alle consultazioni Consob in materia di: 4/2008 Consultazione Risposta alle consultazioni Consob in materia di: Osservazioni alle modifiche degli artt. 36-39 del Regolamento Mercati in materia di condizioni per la quotazione di società controllanti

Dettagli

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 28.8.2017 C(2017) 5812 final REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE del 28.8.2017 che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/565 allo scopo di specificare la

Dettagli

***I PROGETTO DI RELAZIONE

***I PROGETTO DI RELAZIONE Parlamento europeo 2014-2019 Commissione per i problemi economici e monetari 2016/0360B(COD) 6.6.2017 ***I PROGETTO DI RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che

Dettagli

Novità in materia di revisione legale

Novità in materia di revisione legale Novità in materia di revisione legale 1 Principali novità obbligo di formazione continua a partire dal 2017 aggiornamento dei principi di revisione internazionali ISA Italia pubblicazione del Manuale del

Dettagli

REGOLAMENTO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del XXX

REGOLAMENTO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del XXX COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, XXX [ ](2018) XXX draft REGOLAMENTO (UE) /... DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del

Dettagli

LA RELAZIONE SULLA GESTIONE (art. 2428)

LA RELAZIONE SULLA GESTIONE (art. 2428) LA RELAZIONE SULLA GESTIONE (art. 2428) L art. 2428 c.c. pone l obbligo per gli amministratori di redigere la Relazione sulla Gestione, da allegare al bilancio di esercizio. Art. 2428, comma 2 : l informativa

Dettagli

Le novità della Direttiva 2013/34/UE in tema di bilancio consolidato. Schemi di analisi

Le novità della Direttiva 2013/34/UE in tema di bilancio consolidato. Schemi di analisi Le novità della Direttiva 2013/34/UE in tema di bilancio consolidato Schemi di analisi Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma Roma, 24 ottobre 2013 1 Modulazione delle esenzioni

Dettagli

PRINCIPIO DI REVISIONE (SA Italia) 720B

PRINCIPIO DI REVISIONE (SA Italia) 720B PRINCIPIO DI REVISIONE (SA Italia) 720B LE RESPONSABILITA DEL SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE RELATIVAMENTE ALLA RELAZIONE SULLA GESTIONE E AD ALCUNE SPECIFICHE INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA

Dettagli

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA RELAZIONE ILLUSTRATIVA Il Governo, tramite uno o più decreti legislativi, è autorizzato a recepire la direttiva 20l4/95/UE ai sensi di quanto previsto dalla legge 9 luglio 2015, n. 114, (legge di delegazione

Dettagli

POLITICA IN MATERIA DI DIVERSITÀ DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE DI CEMENTIR HOLDING S.P.A.

POLITICA IN MATERIA DI DIVERSITÀ DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE DI CEMENTIR HOLDING S.P.A. POLITICA IN MATERIA DI DIVERSITÀ DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE DI CEMENTIR HOLDING S.P.A. Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Cementir Holding S.p.A. nella riunione

Dettagli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Testo rilevante ai fini del SEE) 12.11.2015 L 295/11 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2014 DELLA COMMISSIONE dell'11 novembre 2015 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i modelli per la presentazione

Dettagli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Testo rilevante ai fini del SEE) L 177/34 17.6.2014 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 643/2014 DELLA COMMISSIONE del 16 giugno 2014 recante norme tecniche di attuazione per la comunicazione delle disposizioni prudenziali nazionali attinenti

Dettagli

Orientamenti ABE. sull esercizio di raccolta delle informazioni riguardanti i c.d. high earners ABE/GL/2012/5

Orientamenti ABE. sull esercizio di raccolta delle informazioni riguardanti i c.d. high earners ABE/GL/2012/5 Orientamenti ABE sull esercizio di raccolta delle informazioni riguardanti i c.d. high earners ABE/GL/2012/5 Londra, 27 luglio 2012 Oggetto degli orientamenti 1. Il presente documento contiene orientamenti

Dettagli

EBA/GL/2015/ Orientamenti

EBA/GL/2015/ Orientamenti EBA/GL/2015/04 07.08.2015 Orientamenti sulle circostanze materiali che costituiscono una minaccia sostanziale per la stabilità finanziaria e sugli elementi relativi all efficacia dello strumento per la

Dettagli

PROVVEDIMENTO N DEL 10 AGOSTO 2006

PROVVEDIMENTO N DEL 10 AGOSTO 2006 PROVVEDIMENTO N. 2460 DEL 10 AGOSTO 2006 Disposizioni in materia di relazione semestrale. Modifiche al Provvedimento ISVAP 6 luglio 1999, n. 1207-G. Moduli di vigilanza da allegare al bilancio consolidato.

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI 19.9.2015 L 244/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/1555 DELLA COMMISSIONE del 28 maggio 2015 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS DELIBERAZIONE 14 FEBBRAIO 2013 55/2013/R/GAS CERTIFICAZIONE DI SOCIETÀ GASDOTTI ITALIA S.P.A., IN QUALITÀ DI GESTORE DI TRASPORTO DEL GAS NATURALE IN SEPARAZIONE PROPRIETARIA, A SEGUITO DEL PARERE DELLA

Dettagli

online Ambito di applicazione Categorie di imprese e gruppi AGGIORNAMENTI 1 di Manuel SALVAGGIO

online Ambito di applicazione Categorie di imprese e gruppi AGGIORNAMENTI 1 di Manuel SALVAGGIO AGGIORNAMENTI 1 Nuova direttiva UE in materia di bilancio di Manuel SALVAGGIO MateriA: Economia aziendale (Classi: Triennio IT e IP) La direttiva 2013/34/UE rinnova le disposizioni sul bilancio. La direttiva

Dettagli

Gli attori dei controlli interni

Gli attori dei controlli interni Università degli Studi di Verona Master universitario di 1 livello in Internal Auditing Gli attori dei controlli interni Dott. Mario Boella Presidente Verona 17 dicembre 2009 I principali attori del CI

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Gazzetta ufficiale dell'unione europea 21.6.2018 L 158/5 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/886 DELLA COMMISSIONE del 20 giugno 2018 relativo ad alcune misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti

Dettagli

Provvedimento della Banca d Italia

Provvedimento della Banca d Italia Provvedimento della Banca d Italia Disposizioni in materia di obblighi informativi e statistici delle società veicolo coinvolte in operazioni di cartolarizzazione LA BANCA D ITALIA Visto il Regolamento

Dettagli

I tempi di applicazione in Italia dei principi contabili internazionali (IAS) e le integrazioni normative alla disciplina civilistica interna

I tempi di applicazione in Italia dei principi contabili internazionali (IAS) e le integrazioni normative alla disciplina civilistica interna Stampa I tempi di applicazione in Italia dei principi contabili internazionali (IAS) e le integrazioni normative alla disciplina civilistica interna admin in Quadro normativo Il regolamento (CE) n. 1606/02

Dettagli

per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali ( 2).

per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali ( 2). Dir. 85/577/CEE del 20 dicembre 1985 ( 1). Direttiva del Consiglio per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali ( 2). (1) Pubblicata nella G.U.C.E. 31 dicembre

Dettagli

(In vigore per le revisioni contabili dei bilanci relativi ai periodi amministrativi che iniziano dal 1 luglio 2016 o successivamente)

(In vigore per le revisioni contabili dei bilanci relativi ai periodi amministrativi che iniziano dal 1 luglio 2016 o successivamente) (In vigore per le revisioni contabili dei bilanci relativi ai periodi amministrativi che iniziano dal 1 luglio 2016 o successivamente) Oggetto del presente principio di revisione (SA Italia)..1-3 Data

Dettagli

REGOLAMENTI. (Testo rilevante ai fini del SEE)

REGOLAMENTI. (Testo rilevante ai fini del SEE) L 340/6 20.12.2017 REGOLAMENTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2382 DELLA COMMISSIONE del 14 dicembre 2017 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda formati standard, modelli

Dettagli

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 23 febbraio 2017 Attuazione dell'articolo 1, commi 145 e 146 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e della direttiva 2016/881/UE del Consiglio, del 25 maggio

Dettagli

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE Bruxelles, 5.09.00 COM(00) 55 definitivo 00/00 (CNS) Volume I Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 77/88/CEE, con riguardo alla proroga della

Dettagli

Economia Aziendale Contabilità e bilanci

Economia Aziendale Contabilità e bilanci Scuola di Diritto Economia Aziendale Contabilità e bilanci A.A. 2013/2014 II Semestre Titolare del corso Prof. E-mail Marco Reboa mreboa@liuc.it Ufficio 1 piano Edificio 1 Telefono +39-0331.572431 Docente

Dettagli

ORIENTAMENTI SULLE INFORMATIVE UNIFORMI DELLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI IFRS 9

ORIENTAMENTI SULLE INFORMATIVE UNIFORMI DELLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI IFRS 9 EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Orientamenti sulle informative uniformi ai sensi dell articolo 473 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le disposizioni transitorie volte ad attenuare l impatto

Dettagli

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 2.6.2016 C(2016) 3206 final REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE del 2.6.2016 che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

Dettagli

NOTA INFORMATIVA. Nuovi principi di revisione in materia di relazione

NOTA INFORMATIVA. Nuovi principi di revisione in materia di relazione NOTA INFORMATIVA Nuovi principi di revisione in materia di relazione Con determina della Ragioneria Generale dello Stato del 31 luglio 2017 sono stati adottati i principi di revisione internazionali ISA

Dettagli

a cura del Dott. Claudio Campetta

a cura del Dott. Claudio Campetta Illustrazione del D. Lgs. 254/2016 e delle procedure di asseverazione (ISAE 3000) a cura del 27 Novembre Milano Illustrazione del D. Lgs. 254/2016 e delle procedure di asseverazione (ISAE 3000) Il Decreto

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI 16.6.2017 L 153/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1005 DELLA COMMISSIONE del 15 giugno 2017 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il

Dettagli

Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 15.7.2010 COM(2010)381 definitivo 2010/0205 (CNS) Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO recante modifica della direttiva 2008/9/CE che stabilisce norme dettagliate per il rimborso

Dettagli

PARLAMENTO EUROPEO C /2002. Posizione comune. Documento di seduta 2001/0095(COD) 23/09/2002

PARLAMENTO EUROPEO C /2002. Posizione comune. Documento di seduta 2001/0095(COD) 23/09/2002 PARLAMENTO EUROPEO 1999 Documento di seduta 2004 C5-00424/2002 2001/0095(COD) IT 23/09/2002 Posizione comune in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla

Dettagli

Tanti cambiamenti per il bilancio in forma abbreviata e per il bilancio consolidato

Tanti cambiamenti per il bilancio in forma abbreviata e per il bilancio consolidato Tanti cambiamenti per il bilancio in forma abbreviata e per il bilancio consolidato (sintesi delle principali novità contenute nel D.Lgs. n. 173/2008) a cura di: Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dettagli

Allegato A CAPITOLATO TECNICO

Allegato A CAPITOLATO TECNICO CAPITOLATO TECNICO 1. OGGETTO Il capitolato tecnico ha per oggetto il servizio di revisione legale dei conti ex artt. 14 e 16 del D. Lgs 39/2010 relativo al bilancio di esercizio e consolidato di Enav

Dettagli

ABN AMRO BANK N.V. PRIMO SUPPLEMENTO AL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE

ABN AMRO BANK N.V. PRIMO SUPPLEMENTO AL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE ABN AMRO BANK N.V. PRIMO SUPPLEMENTO AL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE depositato presso la CONSOB in data 3 agosto 2009, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 9071127 del 30 luglio 2009. Il presente

Dettagli