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1 Istituto Superiore di Sanità Disposizione Operativa Generale N 1 SORVEGLIANZA SANITARIA VERSIONE DATA DI PREPARATA DA APPROVATA DA EMISSIONE 00 3 MARZO 2009 SPP DG

2 INDICE 1. Scopo 2. Applicabilità 3. Riferimenti 4. Definizioni 5. Ruolo del medico competente dell Istituto 5.1 Obblighi del Medico Competente 5.2 Attività del medico per la sorveglianza sanitaria 5.3 Altri compiti del medico competente 6. Procedura d Istituto in merito alla sorveglianza sanitaria 6.1 Tipologie di rischio rispetto alle quali si esercita la sorveglianza sanitaria 6.2 Valutazione dei rischi da lavoro e Scheda lavorativa 6.3 Inserimento di nuovo personale 6.4 Tipi di sorveglianza sanitaria 6.5 Procedura di chiamata a visita medica 6.6 Giudizio di idoneità 6.7 Procedura di chiamata di chiamata per esami di laboratorio di sangue e urine e per esami diagnostici specialistici 2

3 1. Scopo Scopo della presente Disposizione è quello di assicurare che le attività di sorveglianza sanitaria per i lavoratori occupati presso l Istituto Superiore di Sanità vengano effettuate nel rispetto delle norme di legge, di quelle di buona tecnica e sulla base della politica dell Istituto in materia. 2. Applicabilità La Disposizione si applica a tutti i lavoratori cioè alle persone che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un attività lavorativa nell ambito dell Istituto definita tale sulla base di quanto stabilito dall art.2 (comma 1 lettera a) e dall art. 3 (commi da 4 a 13) del D.Lgs. 81/08. Nei casi di sorveglianza sanitaria connessa al rischio da radiazioni ionizzanti si applicano le disposizioni previste dalla legislazione in materia. I lavoratori che sono esposti sia a radiazioni ionizzanti che ad altri fattori di rischio in base al documento per la valutazione dei rischi sono soggetti ad entrambe le sorveglianze sanitarie. 3. Riferimenti - Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Attuazione dell articolo 1 della legge 3 agosto 2007,n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, G.U. 30 aprile 2008,( S.O) n Documento Osservazioni della Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale approvato dal Consiglio Direttivo della SIMLII del 15/07/ Definizioni Le seguenti definizioni - riprese dall art. 2 del D.Lgs 81/08 - sono alla base della presente Disposizione: - «salute»: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d' infermita'; - «sorveglianza sanitaria»: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalita' di svolgimento dell'attivita' lavorativa; - «Medico Competente (M.C.)»: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed e' nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di 3

4 cui al presente decreto; - «Servizio di prevenzione e protezione dai rischi (S.P.P.)»: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all azienda finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell attività lavorativa. - «Datore di lavoro»: Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che secondo il tipo e l assetto dell organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell organizzazione stessa o dell unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. - «valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell ambito della organizzazione in cui prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza. 5. Ruolo del medico competente dell Istituto Con la presente Disposizione si conferma quanto indicato in materia dal D.Lgs. 81/08 a proposito dei compiti e dello svolgimento delle attività del Medico Competente. 5.1 Obblighi del Medico Competente Gli obblighi del Medico Competente sono quelli riportati nell art. 25 del D.lgs. 81/08 e precisamente: 1. Il Medico Competente: a) collabora con il Datore di lavoro e con il Servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria,alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo 4

5 i principi della responsabilità sociale; b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati; c) istituisce, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, di cui alla lettera f), aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il Medico Competente concorda con il Datore di lavoro il luogo di custodia; d) consegna al Datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n.196, e con salvaguardia del segreto professionale; e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione; f) invia all'ispesl, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal presente decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n Il lavoratore interessato può chiedere copia delle predette cartelle all'ispesl anche attraverso il proprio medico di medicina generale; g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria; i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al Responsabile del Servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori; l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi; m) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria; n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero della salute entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in 5

6 vigore del presente decreto. 5.2 Attività del Medico Competente per la sorveglianza sanitaria Viene svolta secondo le indicazioni dell art. 39 del D.Lgs.81/08 e precisamente: 1) L'attività di Medico Competente e' svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).2) Il Medico Competente svolge la propria opera in qualità di: a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l'imprenditore; b) libero professionista; c) dipendente del datore di lavoro. 3) Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente. 4) Il Datore di lavoro assicura al Medico Competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l'autonomia. 5) Il Medico Competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il Datore di lavoro che ne sopporta gli oneri. 6) Nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d'imprese nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il Datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal Medico Competente sulla base di quanto stabilito dall art. 41 del D.Lgs.81/08. In particolare: 1) La sorveglianza sanitaria e' effettuata dal Medico Competente: a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6; b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal Medico Competente correlata ai rischi lavorativi. 2) La sorveglianza sanitaria comprende: a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore e' destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica; b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti (intendendosi per accertamenti le visite mediche), qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal Medico Competente in 6

7 funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza (cioè il Servizio prevenzione e sicurezza luoghi di lavoro della ASL), con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal Medico Competente; c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal Medico Competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica; e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente. 3) Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate: a) in fase preassuntiva; b) per accertare stati di gravidanza; c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente. 4) Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del Datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal Medico Competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b) e d) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti (per le modalità di attuazione di tali adempimenti si applica lo specifico Decreto). 5) Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell'allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'articolo 53. 6) Il Medico Competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica: a) idoneità; b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; c) inidoneità temporanea; d) inidoneità permanente. 7) Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità. 8) Dei giudizi di cui al comma 6, il Medico Competente informa per iscritto il Datore di lavoro e il lavoratore. 9) Avverso i giudizi del Medico Competente e' ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso. Nel caso che dalla visita del Medico Competente si riscontrasse inidoneità alla mansione specifica, si applica quanto previsto in materia dall art. 42 del D.Lgs. 81/08 che così recita: 1. Il Datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 7

8 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui all'articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal Medico Competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, ad altra mansione compatibile con il suo stato di salute. 2. Il lavoratore di cui al comma 1 che viene adibito a mansioni inferiori conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originaria. Qualora il lavoratore venga adibito a mansioni equivalenti o superiori si applicano le norme di cui all'articolo 2103 del codice civile, fermo restando quanto previsto dall'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n Altri compiti del Medico Competente Oltre ai compiti citati, il Medico Competente collabora con il Servizio di prevenzione e protezione per la messa in atto nell Istituto di un sistema organizzato di gestione per la sicurezza e la salute dei lavoratori. 6. Procedura d Istituto in merito alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori 6.1 Tipologie di rischio rispetto alle quali si esercita la sorveglianza sanitaria La sorveglianza sanitaria, effettuata dal Medico Competente, si svolge nei seguenti casi: a) quando è esplicitamente prevista dalle disposizioni di legge e confermata dalle risultanze del processo di valutazione dei rischi; b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal Medico Competente correlata ai rischi lavorativi. A puro titolo esemplificativo, si riportano i principali fattori di rischio che, se presenti in relazione all attività lavorativa svolta nell Istituto da ogni singola persona e con determinate esposizioni, potrebbero comportare l obbligo della sorveglianza sanitaria: - movimentazione manuale di carichi, - uso di attrezzature munite di videoterminali; - agenti fisici quali: rumore, ultrasuoni, infrasuoni, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche di origine artificiale, microclima, atmosfere iperbariche; - sostanze pericolose (agenti chimici); - agenti cancerogeni e mutageni; - agenti biologici. 8

9 6.2 Valutazione dei rischi da lavoro e Scheda lavorativa I risultati della valutazione dei rischi sono riportati in una scheda denominata Scheda lavorativa intestata ad ogni lavoratore, che raccoglie i dati relativi al livello di esposizione individuale ai diversi fattori di rischio. La scheda deve essere aggiornata nei casi di cambiamento di mansione, modifiche nelle condizioni di rischio a seguito dell introduzione di nuove attrezzature, sostanze o procedure di lavoro, spostamento del lavoratore in altre o da altre unità organizzative. La scheda lavorativa con i relativi aggiornamenti, viene conservata agli atti dell unità organizzativa di appartenenza del lavoratore e viene trasmessa in copia alla segreteria del Servizio di prevenzione e protezione e al Medico Competente. Tale scheda è parte integrante della documentazione per la valutazione dei rischi e diventa parte della cartella clinica per la sorveglianza sanitaria a disposizione del Medico Competente che la riceve prima della prima visita. Il modello di scheda lavorativa è disponibile sul sito del Servizio prevenzione e protezione o può essere richiesta alla segreteria del Servizio stesso. 6.3 Inserimento di nuovo personale Al momento dell immatricolazione del lavoratore, il competente ufficio amministrativo invia una comunicazione scritta all unità organizzativa di assegnazione (Dipartimento/Reparto/Ufficio/Centro) e al Servizio prevenzione e protezione dalla quale si evince la tipologia di rapporto di lavoro, la relativa durata e la data presunta di entrata in servizio. Il responsabile dell unità organizzativa cui viene assegnato il lavoratore, accerta se e in quale delle tipologie indicate rientra il lavoratore in corso di assegnazione in base al documento di valutazione dei rischi e redige la scheda di cui al punto 6.2 che trasmette in copia al Servizio di prevenzione e protezione e al Medico Competente per l effettuazione della prima visita preventiva. Il responsabile dell unità organizzative provvede a fornire, per iscritto, al lavoratore, le informazioni di cui all art. 36 del Dlgs 81/08, facendosi rilasciare apposita attestazione di ricevimento. 6.4 Tipi di sorveglianza sanitaria 9

10 La sorveglianza sanitaria presso l Istituto si esplica con le seguenti modalità e frequenze : - Visita medica periodica per la valutazione dell idoneità alla mansione specifica (con frequenza di norma annuale o con la diversa periodicità stabilita dal Medico Competente); - Esami diagnostici di laboratorio per sangue e urine (di norma prima di ogni visita o con la diversa periodicità stabilita dal Medico Competente) propedeutici alla visita medica; tali esami si svolgono con effettuazione del prelievo e consegna del campione di urine presso la struttura indicata nella lettera di convocazione; - Esami specialistici a seguito di visita medica o propedeutici a visita medica (nei casi in cui siano richiesti dal Medico Competente). 6.5 Procedura di chiamata a visita medica. La segreteria del Servizio prevenzione e protezione invia alla Segreteria del Dipartimento/Centro/Servizio/Ufficio l elenco del personale che deve essere sottoposto alla visita medica con data ed orario e avvisa tempestivamente i lavoratori interessati. Tale trasmissione è inviata circa 10 giorni prima della fine di ogni mese e contiene la programmazione delle visite in tutto il mese successivo. Il lavoratore che non può essere presente alla visita medica deve avvisare immediatamente la segreteria del Servizio prevenzione e protezione con l invio del modulo firmato dal Direttore del Dipartimento/Centro/Servizio/Ufficio. Dopo tre mancate visite, con comunicazione scritta, inviata al Direttore del Dipartimento/Centro/Servizio/Ufficio, si sospende l idoneità alla mansione. In caso di giustificata assenza dalla visita, la stessa viene riprogrammata nei tre mesi successivi. La visita medica ha luogo presso l ambulatorio sito in via Giano della Bella 34 rivolgendosi alla segreteria del Servizio di prevenzione e protezione. 6.6 Giudizio di idoneità. 10

11 Il giudizio del Medico Competente viene trasmesso tramite lettera al Direttore del dipartimento/centro/servizio/ufficio dalla segreteria del Servizio di prevenzione e protezione. La lettera di idoneità, oppure di idoneità con prescrizioni o di non idoneità alla mansione specifica, viene inviata con avviso di ricevimento dalla segreteria del Servizio prevenzione e protezione al lavoratore e al direttore del Dipartimento/Centro/Servizio/Ufficio con le eventuali indicazioni della limitazione di esposizione. Il lavoratore firma per presa visione il giudizio di idoneità sulla propria cartella clinica. 6.7 Procedura di chiamata per esami di laboratorio di sangue e urine e per esami diagnostici specialistici La segreteria del Servizio prevenzione e protezione invia alla Segreteria del Dipartimento/Centro/Servizio/Ufficio l elenco del personale che deve essere sottoposto agli esami di laboratorio con indicazioni sulla data ed orario. La segreteria del Servizio prevenzione e protezione provvede inoltre ad inviare alla Segreteria del Dipartimento/Centro/Servizio/Ufficio l elenco del personale che deve effettuare gli accertamenti diagnostici specialistici. La stessa convocazione viene anche inviata direttamente ai dipendenti tramite lettera personale con ulteriori specificazioni relative a: 1. tipo di visita/e specialistica/e da effettuare; 2. indirizzo dettagliato dell ambulatorio; 3. eventuali prescrizioni aggiuntive in caso di analisi complesse. In assenza di tali esami la visita medica di idoneità viene sospesa. Il personale che non possa effettuare la visita specialistica è tenuto a comunicare tale eventualità con le modalità sopra descritte. La trasmissione, al personale interessato, dei risultati degli esami di laboratorio o di eventuali altri accertamenti diagnostici specialistici richiesti da medico competente, avverrà solo con le seguenti modalità: - invio della copia degli esami in busta chiusa agli interessati, solamente dopo essere stati visionati dal Medico Competente, a cura della segreteria del Servizio 11

12 prevenzione e protezione dopo l effettuazione della vista medica preventiva o periodica cui gli stessi sono propedeutici e a cui gli stessi sono finalizzati; - i risultati degli esami non possono essere comunicati con modalità diverse dalla precedente; - i risultati degli esami al lavoratore sono consegnati anche per essere portati in visione al proprio medico curante. ATTUAZIONE DELLA DISPOSIZIONE SU ESPOSTA. La presente disposizione dovrà essere attuata da parte del medico competente - per quanto concerne gli obblighi a suo carico - e dai responsabili delle unità organizzative - per quanto riguarda le responsabilità a carico dei dirigenti e dei preposti -. Il Servizio Prevenzione e Protezione, definirà i sistemi di audit ed effettuerà controlli a campione relativi all applicazione della presente disposizione. IL DIRETTORE GENERALE (Dott.ssa Monica Bettoni) 12

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