Il dlgs 81/08 affida al medico competente una duplice funzione: 1 preventiva e collaborativa, da svolgere insieme al dl, il servizio di prevenzione
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- Agnolo Lazzari
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3 Il dlgs 81/08 affida al medico competente una duplice funzione: 1 preventiva e collaborativa, da svolgere insieme al dl, il servizio di prevenzione protezione,rls e lavoratori, consistente nello svolgimento degli obblighi previsti dall art di gestione dell eventuale sorveglianza sanitaria dei lavoratori, il cui obbligo emerge a seguito della valutazione dei rischi. 3
4 La figura del Medico competente e la sua nomina rappresentano una questione ancora poco chiara all interno delle scuole. Spesso i Dirigenti scolastici giustificano a priori la decisione di non aver bisogno del medico competente affermando che: La maggioranza delle scuole non presenta lavoratori esposti a rischi tali da rendere necessaria la sorveglianza sanitaria. 4
5 Un modo non corretto di elaborare il dvr Nella maggioranza dei casi accade che prima il Dirigente provvede autonomamente, insieme al RSPP, ad effettuare una valutazione dei rischi nel luogo di lavoro e dopo decide, sempre autonomamente, se nominare o meno il medico competente. 5
6 Articoli del DLGS 81/08 in cui si riporta il seguente concetto: Il datore di lavoro deve effettuare la valutazione ed elaborare il dvr in collaborazione con il RSPP e il medico competente 6
7 Medico competente: Dlgs 81/2008 Definizione Art. 2 comma 1 lettera h medico competente : medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all art.38, che collabora, secondo quanto previsto all articolo 29 comma1 con il datore del lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al seguente decreto. 7
8 Dlgs 81/2008 Articolo 28 comma 2 lettera e Il dvr deve riportare: l indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione dei rischi 8
9 Dlgs 81/2008 articolo 29 comma1 Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il dvr in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente 9
10 Il medico competente quindi: 1- effettua la valutazione dei rischi insieme al dirigente e il RSPP 2 - esprime un parere qualificato circa la necessità o meno di nominare un medico competente al quale affidare la sorveglianza sanitaria. Compito di sorveglianza sanitaria che puo essere affidato anche ad altro e diverso medico. 10
11 Le scuole in rete Per trovare delle soluzioni alle comprensibili problematiche legate ai budget scolastici è possibile considerare la possibilità di costituire reti di scuole o di usare a tal fine quelle già esistenti per l individuazione di medici competenti che collaborino con i dirigenti scolastici per la valutazione dei rischi e per la sorveglianza sanitaria. 11
12 Titoli e requisiti del medico competente art. 38 Dlgs 81/08 12
13 Il mc per svolgere le sue funzioni deve possedere uno dei seguenti titoli o requisiti: Specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva e psicotecnica Docenza in materia del lavoro o in medicina dei lavoratori e psicotecnica e in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro Autorizzazione di cui all art. 55 del Dlgs 15 agosto 191, n.277 Specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale 13
14 Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina (comma 3). I medici in possesso dei titoli o dei requisiti sono iscritti nell elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (comma 4) 14
15 Obblighi del medico competente Dlgs 81/08 art
16 Il medico competente collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria alla predisposizione dell attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, All organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. all attuazione e valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute, secondo i principi della 16 responsabilità sociale;
17 Il medico competente programma ed effettua la sorveglianza sanitaria (articolo 41) attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati 17
18 Il medico competente istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso. consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima. 18
19 Il medico competente fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; Informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso,gli rilascia copia della documentazione sanitaria 19
20 Il medico competente comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori; visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; l indicazione di una periodicità diversa dall annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi; 20
21 Il medico competente partecipa alla programmazione del controllo dell esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria; comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all articolo 38 al Ministero della salute entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 21
22 Svolgimento dell attività del mc art. 39 L attività del mc deve essere svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del Codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale ICOH (comma1) Il mc svolge la propria attività in qualità di: -dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata di vigilanza -libero professionista -dipendente del DL I medici dipendenti pubblici che svolgono l attività di vigilanza (ispettiva) non possono svolgere l attività di medico competente (comma 3) Il datore di lavoro assicura al mc le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l autonomia (comma4) 22
23 SORVEGLIANZA SANITARIA 23
24 Sorveglianza Sanitaria Definizione art. 2 comma 1 lettera m del Dlgs 81/08 Insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali alle modalità di svolgimento dell attività lavorativa. 24
25 La sorveglianza sanitaria Individua - Compatibilità tra condizioni di salute e compiti lavorativi - Effetti precoci sulla salute correlati all esposizione professionale Verifica le misure di prevenzione dei rischi 25
26 Sorveglianza sanitaria a scuola: Fattori di rischio professionale 26
27 Rischio chimico - collaboratori scolastici, insegnanti impiegati in attività tecnico pratiche, assistenti di laboratorio, studenti Rischio biologico insegnanti, assistenti di laboratorio, in asili nido o in laboratori di microbiologia (istituti di agraria). Rischio movimentazione carichi inanimati e animati - collaboratori scolastici, personale della scuola dell infanzia e insegnanti di sostegno. (secondo il metodo NIOSH la valutazione deve essere effettuata se il peso è almeno di 3 kg. movimentato almeno una volta all ora per 8 ore) Rischio videoterminali - personale di segreteria, insegnanti e studenti nelle ore di laboratorio (esposizione > 20 ore settimanali). 27
28 Rischio rumore (insegnanti, livello di esposizione giornaliera al rumore > 85 dba) Amianto o fibre di lana di vetro (se presente) Rischio stress lavoro-correlato Rischio legato a donne in gravidanza, alla disabilità dello studente o del lavoratore (l.68/99), ai minori in alcune situazioni come negli asili nido o per l idoneità alle attività di alternanza scuola lavoro. Si rammenta anche che l attività di insegnamento, ai sensi del documento rilasciato in argomento dalla Conferenza Stato Regioni del 2006, rientra a pieno titolo tra le 14 attività lavorative per le quali, data la loro rischiosità, è fatto espresso divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. 28
29 La sorveglianza sanitaria Dlgs 81/2008 art.41 29
30 La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente art.41 comma 1 dlgs 81/08 Nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all art.6 Qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi. 30
31 Visita medica comprende: art.41 comma 2 dlgs 81/08 a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore e' destinato al fine di valutare la sua idoneita' alla mansione specifica; b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneita' alla mansione specifica. La periodicita' di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicita' puo' assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attivita' lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneita' alla mansione specifica; d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneita' alla mansione specifica; e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente. 31
32 Visite mediche art.41 comma dlgs 81/08 3 Le visite mediche non possono essere effettuate: a) in fase preassuntiva; lettera soppressa dal dlgs 106/2009 che prevede la visita preassuntiva è decisa discrezionalmente dal datore di lavoro. b) per accertare stati di gravidanza; c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente. 4. Le visite mediche a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite sono altresi' finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti. 5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio predisposta su formato cartaceo o informatizzato 32
33 Cartella sanitaria e di rischio -Il mc istituisce, aggiorna e custodisce una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria dove vengono riportate: le sue condizioni psicofisiche, i risultati degli accertamenti strumentali, di laboratorio e specialistici eseguiti, eventuali livelli di esposizione professionale individuali forniti dal SPP, nonché il giudizio di idoneità alla mansione specifica. -La cartella sanitaria e di rischio viene predisposta su formato cartaceo o informatizzato 33
34 . Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica: Dlgs 81/08 art. 40 comma 6 Idoneità: per la quale, il lavoratore è ritenuto idoneo all espletamento dell attività lavorativa, senza la necessità di interventi correttivi su ambienti, organizzazione del lavoro e uomo; Idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni (uso di DPI) o limitazioni, vengono esclusi alcuni compiti previsti dalla mansione; Inidoneità temporanea Inidoneità permanente determinata da condizioni patologiche che impediscono lo svolgimento della mansione lavorativa. 34
35 Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità. Il medico competente è tenuto ad esprimere il proprio giudizio per iscritto fornendo copia al datore di lavoro e al lavoratore. Avverso i giudizi del medico competente e' ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso. 35
36 Provvedimenti in caso di inidoneita' alla mansione specifica Art. 42 D.lgs Il datore di lavoro attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneita' alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, ad altra mansione equivalenti o in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza. 36
37 Visita medico collegiale Nel caso di lavoratori dipendenti non soggetti a sorveglianza sanitaria con problemi di salute psicofisica che potrebbero controindicare la prosecuzione della mansione, il DS previa eventuale consulenza del MC dovrà richiedere accertamento medico collegiale idoneità alla mansione ex.art. 5 L.300 (statuto dei lavoratori) presso l A.S.L. di residenza dell interessato. 37
38 Sorveglianza sanitaria: protocollo sanitario Un protocollo di sorveglianza sanitaria è l insieme: - delle visite mediche, - delle indagini specialistiche e di laboratorio, - - delle informazioni sanitarie, - dei provvedimenti adottati dal medico, al fine di garantire la protezione sanitaria dei lavoratori nei confronti del rischio lavorativo. 38
39 Il protocollo viene definito dal medico competente in funzione dei rischi specifici presenti dell ambiente di lavoro tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati. Include gli accertamenti sanitari specialistici previsti per i lavoratori, mirati al rischio e il meno invasivi possibili Va considerato parte integrante del documento di valutazione dei rischi (art.29, comma 1) 39
40 Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale art.40 trasmette, entro il primo trimestre dell anno successivo all anno di riferimento, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate, evidenziando le differenze di genere, relative ai dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello allegato 3 B; 40
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