Il Contributo Specifico del Medico Competente alla Valutazione dei Rischi. VI Congresso Nazionale SMIPG Pisa, 5 Novembre 2010
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1 Il Contributo Specifico del Medico Competente alla Valutazione dei Rischi VI Congresso Nazionale SMIPG Pisa, 5 Novembre 2010
2 L'art. 25 c.1 p. a del D.Lgs 81/08 sancisce l'obbligo di collaborazione alla valutazione del rischio da parte del MC.
3 1. Il medico competente: a)collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione dell attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro.
4 La violazione di questa funzione, a partire dal D.Lgs 106/2009, è punita con l arresto fino a tre mesi o con l ammenda da 400 a 1.600
5 Senza questa collaborazione la Valutazione dei Rischi non può considerarsi esaustiva, mancando l apporto che discende dalle specifiche competenze che costituiscono il bagaglio culturale del MC.
6 Il legislatore non dà indicazioni su come ritenere assolto questo obbligo.
7 Le modalità e le attività concrete con le quali il M.C. svolge tale funzione sono conseguenti alla formazione, alla cultura ed all esperienza che il M.C. deve autorevolmente trasmettere agli altri soggetti coinvolti nella V.d.R.
8 Esiste una gradualità di partecipazione, ma quale è il livello accettabile di collaborazione del MC alla VdR? E importante saperlo perchè determina il discrimine fra l osservare un obbligo di legge o compiere un reato.
9 Il MC può collaborare attivamente alla VdR esclusivamente ove il DdL fornisca tutte le informazioni previste dalla normativa e permetta l accesso alla documentazione in suo possesso, riguardo a: - cicli lavorativi, - schede di sicurezza, - organigramma, - organizzazione del lavoro, - mansionari,
10 E soprattutto permetta veri ed attuali sopralluoghi agli ambienti di lavoro ove il MC possa verificare la corrispondenza della prassi ai mansionari, ai cicli lavorativi descritti ed alle schede di sicurezza fornite e possa interfacciarsi con i lavoratori ed i loro rappresentanti ove presenti.
11 Dal punto di vista strettamente formale il D.Lgs 81/08 prevede i seguenti momenti di informazione fra mc e ddl in merito ai rischi aziendali:
12 Art Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni: a) la natura dei rischi; b) l organizzazione del lavoro, la programmazione e l attuazione delle misure preventive e protettive; c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali; e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
13 Art 29 c.3 La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.
14 Art. 25 il MC comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all articolo 35, al DdL, al RSPP, ai RLSA, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
15 Sopralluogo degli ambienti di lavoro Costituisce il momento centrale in cui il MC verifica ed integra le informazioni già acquisite necessarie a definire ed a valutare i rischi occupazionali. Durante il sopralluogo il MC verifica le condizioni igieniche, ergonomiche ed ambientali, analizza il ciclo produttivo, verifica le corrispondenze tra i rischi ipotizzati e le condizioni operative reali dialoga con i lavoratori, il RLS, il RSPP e spesso anche con il DDL.
16 Per quanto la norma non lo specifichi, del sopralluogo deve rimanere traccia in un documento in cui emergano: - data, - ambito e motivo del sopralluogo, - presenti al sopralluogo, - eventuali osservazioni ed emergenze, - azioni da intraprendere, - responsabili delle azioni - tempi di attuazione.
17 Questo documento, oggetto di confronto con il DdL e non di prescrizione, potrà poi costituire traccia per il sopralluogo successivo e indicazione per eventuali ulteriori accertamenti ed aggiornamento della VdR o modifica del Protocollo di Sorveglianza Sanitaria, e sarà parte integrante, in quanto oggettivo aggiornamento, del DVR.
18 Registrazione delle valutazioni soggettive dei lavoratori in merito ai rischi aziendali Parte essenziale della visita medica è il colloquio con il lavoratore in merito a: condizioni di lavoro, rischi conosciuti o percepiti, misure di prevenzione e protezione usate. Verificando così l esattezza delle informazioni trasmesse dal DdL in merito ai dati occupazionali, espressamente previsto dall allegato 3A
19 Programmazione ed effettuazione del monitoraggio biologico. Il monitoraggio biologico, quando effettuabile, costituisce una parte centrale nel processo di valutazione del rischio, e sarà tanto più indicativo ed utile quanto più sarà mirato e contemporaneo ai rilevamenti ambientali. Deve essere corredato da una documentazione da cui si possa risalire a: tempi, modi di esecuzione, caratteristiche di svolgimento delle operazioni analizzate, in condizione di routine o straordinarietà.
20 I risultati dei monitoraggi biologici, aggregati ed anonimi, verranno quindi confrontati con quelli dei rilevamenti ambientali e serviranno ad aggiornare ed integrare periodicamente la VDR.
21 Indicazioni per il controllo dei lavoratori A questo punto del percorso si chiude il cerchio: il Documento frutto della partecipazione del MC alla valutazione dei rischi non è finalizzato solamente ad essere conservato ed esibito fino a scadenza legale, ma deve servire alla gestione dei rischi,..anche da parte del MC
22 Il M.C., sulla base dell acquisita conoscenza del processo produttivo, delle mansioni o di particolari condizioni di suscettibilità del lavoratore può così predisporre un protocollo sanitario basato sui rischi valutati grazie ad un percorso condiviso, stilando, se del caso, protocolli di SS ad personam, sulla base di particolari suscettibilità personali piuttosto che sulla semplice appartenenza ad un gruppo omogeneo
23 Criteri oggettivi che possono permettere l accertamento dell assolvimento dell obbligo La predisposizione del protocollo sanitario e la sua comunicazione al DDL e/o l inserimento nel DVR, con l indicazione dei rischi individuati dal MC sulla base di tutta la sua attività (analisi delle schede di sicurezza, studio del ciclo produttivo, sopralluoghi, colloqui con lavoratori, Rls, DDL, RSPP, consulenti, condivisione delle metodiche di valutazione dell esposizione dei lavoratori), costituisce prova evidente della collaborazione alla valutazione dei rischi aziendali.
24 Altri elementi che possono essere utilizzati per verificare, anche in sede di vigilanza, la effettiva collaborazione del MC al processo di valutazione dei rischi aziendale sono i seguenti: -Trasmissione del verbale di sopralluogo con indicazioni circa la situazione igienico-ambientale o note circa i rischi di pertinenza del Mc -Esistenza di note, appunti, lettere, , fax del MC in qualche modo messi a conoscenza dell RSPP o al DDL circa il suo parere e contributo sui rischi aziendali
25 Effettuazione del monitoraggio biologico e trasmissione dei risultati anonimi al DDL o all RSPP Partecipazione, documentata da testimonianze o meglio da riscontri oggettivi, a riunioni con DDL o RSPP, compresa la riunione ex. Art 35, in cui il MC abbia dato il suo contributo alla migliore definizione dei rischi aziendali La mancata collaborazione del MC alla VdR deve essere accertata tramite ricorso a regole tecniche, fatti, documenti che conducano ad esiti certi e oggettivi e non suscettibili di apprezzamento qualitativo soggettivo.
26 Sicuramente il contributo che il MC deve dare alla VDR non può limitarsi alla firma sul Documento di Valutazione dei Rischi, e questa firma non può dimostrare l attività concreta del MC alla collaborazione alla valutazione dei rischi. A mente dell art. 28 infatti, l unica figura responsabile della redazione del DVR è il DDL mentre la firma del MC ha solo un significato di attestazione della data di redazione del documento stesso.
27 I dati relativi ai rischi sulla cartella sanitaria sono quelli forniti formalmente dal datore di lavoro (cfr all.3a) Art. 28 Il Documento di VdR deve essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all articolo 53, su supporto informatico e deve essere munito, anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all articolo 53, di data attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e dal medico competente ove nominato⒊
28 Il Medico competente può, con la sua attività concreta, contribuire alla individuazione e migliore definizione dei rischi, non solo per la salute, ma anche per la sicurezza. L obiettivo dei MC deve essere quello di contribuire sempre di più e meglio a questa fase importantissima del processo di prevenzione superando una prassi ampiamente consolidata di mal costume da parte di molti DdL, conseguente a ignoranza della legge, sottovalutazione del problema della sicurezza e della salute negli ambienti di lavoro ed alla volontà di risparmiare.
29 Tutto questo deve cambiare e le attività che concretamente il MC svolge a questi fini devono entrare anche formalmente nel DVR. Ma questo è un processo che deve vedere i MC protagonisti ma in un ruolo dialettico con altri soggetti(rls, RSPP e OdV) che devono fare la loro parte.
30 Grazie per l attenzione.
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