Caso L adozione internazionale
|
|
- Edmondo Neri
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Caso L adozione internazionale A quale autorità giudiziaria gli adottanti devono ricorrere qualora, a seguito di una dichiarazione di adozione emessa dallo stato ucraino, gli stessi lamentino che il minore al rientro in Italia abbia assunto un comportamento anomalo e vogliano rinunziare all adozione? Ai sensi del primo comma dell articolo 35 della L. 184/1998, l adozione pronunciata all estero produce nell ordinamento italiano le conseguenze previste dall articolo 27 della L. 184/1983 per cui per effetto dell adozione l adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome. Ovviamente, in quanto l adozione in parola, come quella nazionale, ha carattere legittimante, cessano, altresì, i rapporti dell adottato verso la famiglia di origine. È chiaro, quindi, che il minore gode nello stato di accoglienza ed, in ogni altro stato contraente in cui l adozione è riconosciuta, di diritti equivalenti a quelli risultanti da un adozione che produce tale effetto (legittimante) in ciascuno di questi stati, pertanto, se il minore è stato adottato da una coppia di coniugi italiani la giurisdizione è quella dello Stato italiano e competente a decidere, come nel caso di specie, sarà il Tribunale per i minorenni presso cui risiede il piccolo. NOTA BENE Affinché il minore straniero acquisti la cittadinanza italiana è necessario che il provvedimento di adozione, emesso dallo Stato di appartenenza del piccolo, sia trascritto nei registri di Stato civile italiani. Tale atto, deve essere ordinato all ufficiale di stato civile italiano dal Tribunale per i minorenni territorialmente competente, ovvero, quello del distretto in cui gli aspiranti all adozione hanno la residenza nel momento dell ingresso del minore in Italia (art. 35 comma 5 L. 184/1983; art. 3 della L. 91/1992). Sotto un profilo sostanziale, poi, il Tribunale per i minorenni adito deve necessariamente valutare le doglianze dei genitori adottivi rispetto al comportamento assunto dal minore al rientro in Italia ed assumere tutti i provvedimenti opportuni e necessari per il caso. Sicché, non può sottacersi che, qualora il giudice minorile accerti che gli adottanti, ormai genitori legittimi, abbiano assunto un comportamento inidoneo al ruolo genitoriale, tale da arrecare un pregiudizio al minore, lo stesso disporrà le prescrizioni necessarie a soddisfare l interesse di quest ultimo ed, al contempo, nominerà un curatore speciale ex art. 336, comma 2, c.c. 99
2 Le adozioni L inidoneità, in questi casi, può derivare dall incapacità degli adottanti di cogliere le maggiori problematiche che un minore straniero presenta al momento dell ingresso in Italia come quelle di inserimento in una nuova realtà socio culturale. Ovviamente, nell ipotesi di fallimento, come nel caso di specie, il minore avendo acquistato la cittadinanza italiana è assoggettato, come innanzi precisato, alla giurisdizione italiana. Quindi il piccolo, potrà a seguito di tali evenienza essere collocato, dal Tribunale per i minorenni, in un apposita struttura di accoglienza sita nel menzionato Stato. 100 Conforme: Tribunale per i minorenni di Napoli, 7 Aprile 2009, n. 344 La coppia che, dopo un anno dall ingresso del minore in Italia, a causa dell atteggiamento di chiusura di quest ultima, manifesti la sua irrevocabile volontà di rinunziare all adozione dello stesso, è sospesa dalla potestà genitoriale ed avviata dal servizio sociale al percorso di verifica e valutazione delle capacità psicologiche e genitoriali a pena di decadenza. Pertanto, la menzionata Autorità ha adottato le prescrizioni necessarie ad accertare la condotta pregiudizievole degli adottanti come se fosse un adozione legittimante italiana. Ciò implica che nel caso in cui il percorso di recupero della capacità genitoriale non sia rispettato dalla coppia, ovvero, non abbia esito positivo, il Tribunale, previo parere del curatore, può dichiarare gli stessi decaduti dalla potestà genitoriale (precludendo loro la possibilità di persistere nella domanda di adozione), ovvero, confermare la sospensione dalla potestà genitoriale ed in ques ultimo caso, dichiarare il minore adottabile. In conclusione risposta a 5.6 La coppia italiana che abbia adottato un minore straniero, in caso di conflittualità palese con quest ultimo, deve ricorrere al giudice italiano. In particolare, avendo il minore acquisito, con la trascrizione del provvedimento di adozione nei registri di stato civile, la cittadinanza dello Stato italiano la giurisdizione sarà di quest ultimo. Competente territorialmente, poi, è il Tribunale per i minorenni del luogo in cui risiede il piccolo con la coppia. Il giudice adito, quindi valutati i motivi del presunto fallimento, può sospendere i genitori adottivi dalla potestà genitoriale, fino a giungere, se sussistono i presupposti, alla dichiarazione di decadenza dalla potestà ex art. 333 c.c. Ovviamente, tale prescrizione preclude ai coniugi di ripresentare la domanda di adozione.
3 Caso L adozione internazionale Il minore straniero, introdotto nel nostro Paese da una coppia italiana senza il rispetto delle prescrizioni di legge, può essere dichiarato adottabile dal giudice italiano? Il visto di ingresso nel territorio dello Stato italiano non può essere concesso ai minori stranieri dalle Autorità Consolari previa autorizzazione della Commissione, al di fuori delle ipotesi previste dalla L. 184/1983, modificata dalla L. del 2001 in tema di adozione internazionale. L art. 33 della L. 184/1983, ribadisce che l ingresso del minore in Italia è consentito solo per fini familiari, turistici, di studio di cura ed è vietato, quindi, ai minori che non sono accompagnati da almeno un genitore o da parenti entro il quarto grado, o che non siano muniti di visto di ingresso per l adozione. Sicché, qualora il minore straniero sia introdotto nello Stato italiano per fini di adozione (illegale) senza le menzionate prescrizioni (il visto di ingresso dell Autorità Consolare previa comunicazione della Commissione), l art. 33 della richiamata legge fa obbligo al pubblico ufficiale o all ente che ne abbia notizia di darne segnalazione al Tribunale per i minorenni competente in relazione al luogo in cui il minore si trova. Il Tribunale per i minorenni, adito, applicando la legge italiana art. 37-bis della L. 184/1983 in materia di adozione, affidamento e provvedimenti urgenti, adotta ogni opportuno rimedio, anche temporaneo, nell interesse del minore e, contestualmente, segnala la relativa situazione alla Commissione affinché prenda contatto con il Paese di origine. In questi casi, infatti sussistendo ai sensi dell art. 40 della L. 218/1995 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato), la giurisdizione del giudice italiano, il Tribunale per i minorenni emette un provvedimento applicando la relativa legge. NOTA BENE Il principio della giurisdizione e della competenza, testé richiamato, opera anche nell ipotesi di minore che, non avendo la cittadinanza italiana o di un altro Stato dell Unione Europea, si trovi per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili. Lo status di minore non accompagnato comporta prioritariamente l accertamento della sua identità da parte dell autorità di pubblica sicurezza, se necessario attraverso la collaborazione delle rappresentanze diplomatiche consolari del Paese di origine del minore (Reg. Italiano 535/1999). Accertata la menzionata condizione, l autorità di pubblica sicurezza rilascia un permesso di soggiorno per il minore di età e, segnala il caso al Comitato per i minori stranieri. Tale organismo dopo aver 101
4 Le adozioni interessato il giudice tutelare per la nomina di un tutore provvisorio (art. 343 s.s. c.c.), deve provvedere a verificare, previa comunicazione al Tribunale per i minorenni competente, la condizione del minore e quindi rintracciare la famiglia di origine dello stesso. Se le indagini per la reperibilità dei familiari risultano positive, il minore verrà rimpatriato e riaffidato alla famiglia o se del caso alle autorità del Paese d origine. Ovviamente, nell ipotesi in cui il rimpatrio non sia realizzabile, qualsiasi valutazione in ordine alla permanenza più duratura del minore sul territorio nazionale spetta unicamente al Comitato per i minorenni stranieri che, dopo aver esaminato, caso per caso, potrà formulare la raccomandazione ai Servizi sociali territorialmente competenti per l affidamento del minore ai sensi dell art. 2 della L. 184/1983. In tal senso l autorità adita, sospende i sedicenti genitori del minore straniero ed adotta ogni provvedimento idoneo per lo stesso, come la nomina di un curatore speciale per il piccolo. Al contempo, il giudice minorile valuta, in cooperazione con l autorità straniera, il presunto ingresso illegale del minore che, se accertato, comporta, la decadenza dalla potestà dei supposti genitori e, previa, comunicazione al Paese di origine del piccolo, l instaurazione della relativa procedura di adottabilità nazionale con la nomina di un tutore/avvocato. L ingresso illegale del minore per fini adottivi, al di là degli aspetti procedurali e della responsabilità penale, implica, sotto un profilo sostanziale, che lo stesso versi in una palese situazione di abbandono nello stato italiano che legittima l autorità adita all apertura di un procedimento di adozione nazionale. L abbandono nel caso di specie è configurabile nella misura in cui la famiglia di origine, del Paese di provenienza del piccolo, ha acconsentito ad una adozione illegale, ovvero ha consegnato il minore ad estranei (italiani), negandogli la naturale biologica affectio familiae per fini essenzialmente lucrativi. 102 Conforme: Cass., Sez. Un., 19 gennaio 1988, n. 392 In base agli accertamenti di merito, il presupposto dello stato di abbandono del minore straniero esiste quando lo stesso è stato introdotto nel territorio della Repubblica Italiana dalla coppia, in concorso di volontà ed azione con la madre del piccolo, attraverso l espediente di far figurare il minore come figlio della indicata coppia nell atto di nascita formato nello Stato di appartenenza. Tuttavia, all autorità giudiziaria spetta dare comunicazione allo Stato di appartenenza del minore dell apertura della procedura di tutela, in particolare di quella di accertamento dello stato di adottabilità che potrebbe comportare l adozione del minore e la perdita della sua cittadinanza. Sicché, occorre, contestualmente all apertura della menzionata procedura, verificare se nel paese di origine vi siano parenti del minore (e non già i genitori,
5 5. L adozione internazionale attesa la palese adozione illegittima, ovvero la consegna del piccolo ad estranei per fini essenzialmente lucrativi) che se ne possano prendere cura o, se lo Stato di appartenenza voglia o possa farlo esso stesso con l attivazione dei propri sistemi di tutela ed, ovviamente, sempre che ciò corrisponda all interesse del minore. Secondo parte della giurisprudenza la richiesta di rimpatrio da parte dello Stato di origine del minore è ostativo alla dichiarazione di adottabilità dello stesso. Conforme: Cass., 24 aprile 1991, n.4528 Con riguardo al minore, cittadino di uno Stato straniero, che sia entrato in Italia illegalmente, la richiesta di rimpatrio resa dall autorità di detto Stato, esprime la volontà di riassumere la protezione del minore medesimo secondo l ordinamento di appartenenza, e, pertanto, precludendo la configurabilità di una situazione di abbandono, ostacola la dichiarazione di adottabilità (o, se sopravvenuta, ne determina la caducazione, sempre che sia consentita dallo stadio in cui si trova il procedimento). Contra: Cass., 4 novembre 1996, n L art. 37 della L. 184/1983 ai sensi del quale nei confronti del minore straniero in stato di abbandono nel territorio dello Stato è operante la legge italiana in materia di adozione, di affidamento e di provvedimenti necessari in caso di urgenza comporta non soltanto, sul piano processuale la giurisdizione del giudice italiano, a prescindere dagli elementi di collegamento previsti dalla legislazione interna, ma, anche sul piano sostanziale, l assoggettamento del rapporto alla normativa interna in deroga alle comuni regole di diritto internazionale privato. Pertanto, qualora il Tribunale per i minorenni dia inizio alla procedura per la dichiarazione di adottabilità di un minore straniero, in relazione allo stato di abbandono in cui lo stesso si trovi al momento dell intervento, la circostanza che successivamente a tale momento, le autorità del paese d origine richiedono il rimpatrio del minore, così come non è idonea ad escludere la giurisdizione italiana, non fa venir meno l applicazione al rapporto della legge italiana attesi gli stretti collegamenti tra giurisdizione e legge applicabile in materia. Invero, quest ultimo orientamento sembra più rispondente all art. 42 della L. del 31 maggio 1995 n. 218 che in tema di diritto internazionale privato, sancisce la competenza dello Stato italiano non solo per la dichiarazione dello stato di adottabilità ma anche per altre forme di tutela secondo l ordinamento interno, quando è accertato lo stato di abbandono del minore, ossia quando quest ultimo è privo delle figure parentali che si prendono cura dello stesso, ma anche quando è valutata, in cooperazione con lo Stato di origine del minore, l inadeguatezza di costoro a prestare anche le forme minime di assistenza primaria ed educativa del loro congiunto. 103
6 Le adozioni 104 In conclusione risposta a 5.7 Il minore, illegalmente introdotto nel nostro paese da una coppia italiana, può essere dichiarato adottabile, previa cooperazione con il suo paese di origine, se versa in una situazione di abbandono da parte dei genitori biologici e/o degli altri parenti. In particolare, in questo caso si applica la normativa relativa all adozione nazionale vigente nello stato italiano. Infatti, secondo le disposizioni relative alla legge sull adozione internazionale e di diritto privato (internazionale), il piccolo che si trova all interno dei confini nazionali è assoggettato alla giurisdizione ed alla competenza dei giudici nazionali. Ovviamente, restano intatte le responsabilità penali a carico dei cittadini italiani che tale ingresso illecito hanno consentito e realizzato.
7 Caso L adozione internazionale Può la coppia italiana, che ha adottato un minore straniero, recuperare le spese sostenute per l espletamento della relativa procedura di adozione? L art. 10, comma 1, lettera I-bis, del D.P.R. 917/1986, come modificato dalla L. 476 del 1998 di ratifica della Convenzione dell Aja del 29 maggio del 1983 per la tutela e la cooperazione in materia di adozione internazionale, ha previsto la possibilità per i genitori adottivi di riportare, in sede di dichiarazione annuale dei redditi, tra gli oneri deducibili anche il 50% delle spese da loro sostenute per l espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri. Sicché, la legge sull adozione internazionale del 1998 che ha modificato la legge 184/1983, ha introdotto, a favore dei genitori adottivi di un minore straniero una serie di benefici di carattere personale e patrimoniale. NOTA BENE In materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, il nostro ordinamento riconosce ai genitori adottivi gli stessi privilegi previsti per i genitori naturali. L unica differenza tra i minori adottati e quelli naturali rispetto ai benefici riconosciuti alla coppia fermo restando la durata di ciascun beneficio (congedo, permesso) è data solo dalla decorrenza degli stessi atteso che, in caso di adozione la data di nascita del bambino adottato, non è quella anagrafica bensì è quella di ingresso del minore nel nucleo familiare della coppia adottante, in caso di adozione nazionale, o quella dell ingresso del piccolo in Italia in caso di adozione internazionale. Le spese deducibili, secondo il provvedimento richiamato, devono essere ovviamente certificate dall Ente Autorizzato dalla Commissione Internazionale, incaricato dalla coppia a gestire il procedimento di adozione. Tra le menzionate spese, vanno incluse non solo quelle direttamente sostenute dall Ente ma anche quelle sostenute autonomamente dai coniugi (costretti, ai fini dell adozione, a recarsi presso il paese di origine del minore per il periodo necessario all inserimento del piccolo nella famiglia). Inoltre l ammontare deducibile ai fini fiscali è relativo alle somme versate dagli interessati dal momento del conferimento dell incarico all Ente autorizzato fino alla conclusione del provvedimento di adozione emesso dalla competente autorità straniera o, in caso di affidamento preadottivo, dal momento del perfezionamento dell adozione in Italia. 105
8 Le adozioni IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DALLA COPPIA CHE HA ADOTTATO UN MINORE STRANIERO ECCEDENTI LA QUOTA FISCALMENTE DEDUCIBILE Corre l obbligo di precisare che la coppia adottante un minore straniero la cui spesa per la procedura di adozione internazionale superi la quota fiscalmente deducibile può usufruire, altresì, del Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con L. del 30 dicembre del 2004 n Dall istituzione del predetto Fondo si sono susseguiti una serie di D.P.C.M. con i quali sono stati determinati i soggetti beneficiari e le modalità di presentazione delle domande di rimborso delle spese sostenute, non deducibili, dai coniugi che hanno concluso l iter adottivo negli anni 2004, 2005, 2006, Da ultimo deve segnalarsi il D.P.C.M. del 17 luglio 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 211 dell 11 settembre 2009, e attinente alle adozioni internazionali avvenute nell anno In tal senso, ai fini dell individuazione dell ammontare e dei criteri di rimborsi delle spese sostenute dalle coppie, va considerato il solo 50% delle somme effettivamente sostenute e documentate, dal momento che il restante 50% è portato in deduzione in sede di dichiarazione annuale dei redditi ai sensi e per gli effetti dell art. 10 comma 1, lettera I bis del D.P.R. n. 917 del Sicché, il decreto del 17 luglio 2009 stabilisce che i genitori adottivi di minori stranieri per i quali sia stato autorizzato l ingresso e la residenza in Italia, possono essere rimborsati delle spese fiscalmente non deducibili. In particolare il rimborso è pari al: 50% per i genitori adottivi che abbiano un reddito complessivo di euro ,00; 30% per i genitori che abbiano un reddito complessivo tra i ,00 e ,00 euro. Le istanze potranno, inoltre, essere inviate a mezzo di raccomandata a/r alla Commissione per l adozione internazionale entro e non oltre il 31 dicembre del In conclusione risposta a 5.8 La coppia che ha adottato un minore straniero può recuperare le spese sostenute per l intrapresa procedura. In particolare, alla luce della legge del 1998 che ha modificato la L. 184/1983, i coniugi possono recuperare attraverso il meccanismo della deduzione fiscale le somme da questi sostenute per il procedimento di adozione menzionato. Inoltre agli stessi, è data la possibilità, ai sensi del D.P.C.M., del 17 luglio 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 211 dell 11 settembre 2009, di ottenere inoltre il rimborso relativo alle spese non portate in deduzione, riguardante il procedimento di adozione dell anno 2008.
RISOLUZIONE - AGENZIA ENTRATE - 28 maggio 2004, n. 77/E
RISOLUZIONE - AGENZIA ENTRATE - 28 maggio 2004, n. 77/E Oggetto: Istanza d interpello XY- Art. 10, comma 1, lett. l-bis), del Tuir Con l istanza di interpello di cui all oggetto, concernente l esatta applicazione
Dettagli1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell ambito della propria famiglia.
Nuovo testo della Legge n. 184 del 1983 Diritto del minore ad una famiglia come modificata dalla legge del 28/3/2001 n. 149 TITOLO I Principi generali Art. 1 1. Il minore ha diritto di crescere ed essere
DettagliSono consentite ai medesimi coniugi più adozioni, con atti successivi.
Legge n. 476/98 Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la Cooperazione in materia di adozione internazionale fatta a l Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio
Dettagli3. Maternità e Paternità in
3. Maternità e Paternità in CONDIZIONE NON PROFESSIONALE o CON RIDOTTI TRATTAMENTI ECONOMICI La legge prevede forme di tutela anche per le madri che non lavorano al momento del parto (o dell ingresso in
DettagliL.R. 11/2006, art. 8 bis, c. 3 B.U.R. 1/7/2009, n. 26. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 giugno 2009, n. 0149/Pres.
L.R. 11/2006, art. 8 bis, c. 3 B.U.R. 1/7/2009, n. 26 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 giugno 2009, n. 0149/Pres. Regolamento per la concessione degli assegni una tantum correlati alle nascite e
DettagliREGOLAMENTO. Bonus Bebè
COMUNE DI NURAGUS PROVINCIA DI CAGLIARI Piazza IV Novembre 08030 NURAGUS Tel. 0782/82101-821003 - Fax 0782/818063 segrcomune.nuragus@tiscali.it P.IVA 00697840916 C.F. 81000190918 REGOLAMENTO Bonus Bebè
Dettaglii limiti di età dei coniugi adottanti L'età degli adottanti deve superare di almeno 18 anni e di non più di 45 l età dell'adottando.
CHE COS' E' L'ADOZIONE? E' l'istituto giuridico che tende a garantire al bambino in stato di abbandono il diritto a vivere serenamente all'interno di una famiglia. La legge n. 476 del 31 dicembre 1998
DettagliFONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DEL BANCO DI NAPOLI
REGOLAMENTO MODALITA DI ADESIONE E CONTRIBUZIONE AL FONDO DA PARTE DEI FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21 febbraio 2014 SOMMARIO ARTICOLO 1 DEFINIZIONE
DettagliADOZIONI ADOZIONE. Istituto tipico del diritto di famiglia CREA un rapporto di parentela civile tra adottante ed adottato
ADOZIONI ADOZIONE Istituto tipico del diritto di famiglia CREA un rapporto di parentela civile tra adottante ed adottato 1 Un po di storia.. tutelare le aspettative di successione prima Legge 431/1967
Dettagliche il figlio o i figli sono nati o entrati nella propria famiglia anagrafica il: / / e che
che il figlio o i figli sono nati o entrati nella propria famiglia anagrafica il: / / e che sono regolarmente soggiornanti e residenti nel territorio dello Stato (solo nel caso in cui l evento si sia verificato
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE ZAMPA, LENZI, BRANDOLINI, DE TORRE, SCHIRRU, MURER, BUCCHINO
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 3679 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI ZAMPA, LENZI, BRANDOLINI, DE TORRE, SCHIRRU, MURER, BUCCHINO Modifiche al testo unico delle
Dettagli2005 30/11/2006 2006 31/7/ 2007 2007 31/7/2008
SI PRESENTA ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2006 L'ISTANZA DI RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI ADOZIONE INTERNAZIONALE (LE MODALITA E I MODELLI IN FAC SIMILE PER OTTENERE IL RIMBORSO).
DettagliCOMUNE DI CARLINO REGOLAMENTO PER L ASSEGNAZIONE DEL BONUS BEBE PER I FIGLI SUCCESSIVI AL PRIMO PROVINCIA DI UDINE
COMUNE DI CARLINO PROVINCIA DI UDINE REGOLAMENTO PER L ASSEGNAZIONE DEL BONUS BEBE PER I FIGLI SUCCESSIVI AL PRIMO APPROVATO con deliberazione del C.C. n. 38 del 08/11/2012 AFFISSO all albo pretorio dal
DettagliCODICE DI FAMIGLIA E DI TUTELA
CODICE DI FAMIGLIA E DI TUTELA Prima della firma della Convenzione de L Aja sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale (1995), in Polonia l adozione era regolata
DettagliRISOLUZIONE N. 242/E. Roma,13 giugno 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
RISOLUZIONE N. 242/E Roma,13 giugno 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Ministero Soggetti non residenti detrazioni
DettagliDirezione Generale. Roma, 02-01-2015. Messaggio n. 28
Direzione Generale Roma, 02-01-2015 Messaggio n. 28 Allegati n.1 OGGETTO: Dichiarazione ISEE ai fini della domanda di ammissione al beneficio relativo alla corresponsione di voucher per l'acquisto di servizi
DettagliREGOLAMENTO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO
REGOLAMENTO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 09.04.2013 Pagina 1 SOMMARIO ART. 1 OGGETTO 3 ART. 2 MODALITA DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 3 ART. 3 UTENTI
DettagliDomanda per la richiesta dell assegno di maternità (ai sensi dell art.66 della legge 448/98)
COMUNE DI IMPRUNETA (Provincia di Firenze) Servizio Affari Generali Ufficio Socio Educativo Domanda per la richiesta dell assegno di maternità (ai sensi dell art.66 della legge 448/98) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DettagliREGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE FORME DI COLLABORAZIONE A TEMPO PARZIALE RESE DAGLI STUDENTI NELLE ATTIVITA E NEI SERVIZI DEL DIRITTO ALLO STUDIO
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE FORME DI COLLABORAZIONE A TEMPO PARZIALE RESE DAGLI STUDENTI NELLE ATTIVITA E NEI SERVIZI DEL DIRITTO ALLO STUDIO Art. 1 Finalità Il presente Regolamento disciplina
DettagliMinori stranieri non accompagnati richiedenti asilo e non richiedenti asilo: due sistemi di protezione convergenti?
Minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo e non richiedenti asilo: due sistemi di protezione convergenti? Dott.ssa Francesca Biondi Dal Monte Pisa, 30 gennaio 2015 La tutela internazionale del
DettagliAMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI approvato con deliberazione G.P. n. 188 del 25.7.2001 modificato con deliberazione G.P. n. 83 del
DettagliRISOLUZIONE N.100/E QUESITO
RISOLUZIONE N.100/E Roma, 19 ottobre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Articolo 1, commi 280-283, della legge 27 dicembre 2006,
DettagliMASSIME DIRITTO DI FAMIGLIA. Corte di Cassazione Sez. III civ. 28 Dicembre 2011, n 29468 (Pres.
MASSIME DIRITTO DI FAMIGLIA Corte di Cassazione Sez. III civ. 28 Dicembre 2011, n 29468 (Pres. M. Finocchiaro; Rel. R. Lanzillo) Assegnazione della casa familiare Box auto Assenza del vincolo pertinenziale-
DettagliREGOLAMENTO AFFIDO FAMILIARE
REGOLAMENTO AFFIDO FAMILIARE Premessa L affidamento etero-familiare consiste nell inserire un minore in un nucleo familiare diverso da quello originario per un tempo determinato. È un esperienza di accoglienza
Dettagli3. DISCIPLINA PER L APPLICAZIONE DEL SISTEMA ESPERTO ICEF
3. DISCIPLINA PER L APPLICAZIONE DEL SISTEMA ESPERTO ICEF Le borse di studio ed i prestiti d onore del Fondo giovani sono concessi a soggetti la cui condizione economica familiare rientra nei limiti stabiliti
DettagliLE LEGGI CHE DISCIPLINANO L ADOZIONE E L AFFIDO FAMILIARE
LE LEGGI CHE DISCIPLINANO L ADOZIONE E L AFFIDO FAMILIARE Legge 184/83 E la prima normativa specifica che disciplina l adozione e l affidamento dei minori. Legge 28 marzo 2001 n.149 Disciplina dell adozione
DettagliDECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 novembre 2010
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 novembre 2010 Rimborso delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento delle procedure di adozione internazionale. (10A14836) IL PRESIDENTE
DettagliRICONOSCIMENTO E DISCONOSCIMENTO
RICONOSCIMENTO E DISCONOSCIMENTO Relatore: avv. Maria Teresa Saporito CAMERA PER I MINORI DI SALERNO ANNA AMENDOLA Salerno, 27 maggio 2010 LA FILIAZIONE NATURALE L acquisto dello status di figlio naturale
DettagliREGOLAMENTO PER LE PROCEDURE DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
REGOLAMENTO PER LE PROCEDURE DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1- Oggetto Oggetto del presente regolamento sono le modalità di accesso e i criteri di
Dettagli5 per mille al volontariato 2007
Indice COORDINAMENTO REGIONALE DEI CENTRI DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO DELLA LOMBARDIA 5 per mille al volontariato 2007 Inquadramento Come funziona Beneficiari Come le OdV possono accedere 1. Iscrizione
DettagliDECRETO 25 maggio 2001, n. 337
DECRETO 25 maggio 2001, n. 337 Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro per la solidarietà sociale 1 dicembre 2000, n. 452, in materia di assegni di maternità e per i nuclei familiari con
DettagliUNIONE ITALIANI NEL MONDO
IM UNIONE ITALIANI NEL MONDO CITTADINANZA ITALIANA DIRITTI E PROCEDURE Introduzione Il possesso della cittadinanza italiana indica l appartenenza allo Stato italiano e serve per avvalersi dei diritti
Dettagli1. In caso di adozione di minore, il congedo di maternità di cui al Capo III
Direzione centrale Prestazioni a sostegno del reddito Direzione centrale delle Entrate contributive Direzione centrale delle Prestazioni Coordinamento generale Legale Direzione centrale Sistemi informativi
DettagliComune di Bagno a Ripoli (Provincia di Firenze)
Servizio Socio Assistenziale Comune di Bagno a Ripoli (Provincia di Firenze) Domanda per la richiesta dell assegno di maternità ai sensi dell art. 66 della legge 448/98 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
DettagliAL COMUNE DI DICHIARA. 1. che il minore* per il quale richiede l erogazione dell assegno è: Cognome Nome Nat a in data
AL COMUNE DI Esente da bollo dell art. 8, comma 3 della tabella allegato B al D.P.R. 642/1972 DOMANDA PER L EROGAZIONE DELL ASSEGNO POST-NATALE, ai sensi della legge regionale 23.07.2010, n. 23 Testo unico
DettagliCRITERI PER L ACCESSO AI PRESTITI SULL ONORE
42 CRITERI PER L ACCESSO AI PRESTITI SULL ONORE ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 220/I0093427 P.G. NELLA SEDUTA DEL 20/12/2004 A RIFERIMENTI NORMATIVI L. 285/1997, art. 4 La L. 285/1997
DettagliL affido, il Tribunale per i Minorenni e i Servizi Sociali
L affido in Italia: dalle prime esperienze all attuale normativa giuridica L affido, il Tribunale per i Minorenni e i Servizi Sociali Interventi della dott.ssa Barbara Montisci,, Giudice Onorario del T.M.
DettagliIn tale ultimo caso, il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali invierà, con successiva ci
Con il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, di recepimento nell ordinamento nazionale della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE, sono state disciplinate le modalità d esercizio del diritto di libera
DettagliREGOLAMENTO PER IL CONDONO DEI TRIBUTI LOCALI
REGOLAMENTO PER IL CONDONO DEI TRIBUTI LOCALI Ambito di applicazione Art. 1 Oggetto 1. Il presente regolamento, in forza delle disposizioni contenute nell art. 13 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002,
DettagliGenitori adottivi o affidatari
Genitori adottivi o affidatari Congedo di maternità Il congedo di maternità spetta, per un periodo massimo di cinque mesi, anche alle lavoratrici che abbiano adottato un minore. In caso di adozione nazionale,
DettagliLegge 19 ottobre 2015 n. 173
Legge 19 ottobre 2015 n. 173 Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare. (G.U. n. 252 del 29 ottobre 2015) Entrata
DettagliAssociazione C rescere
Organizzazione di Volontariato Associazione C rescere con la sindrome di Turner e altre Malattie Rare ONLUS ex art. 10 c. 8 dlgs n 460/1997 Via Massarenti 11-40138 Bologna presso la Clinica Pediatrica
DettagliINDICE-SOMMARIO. Presentazione della Collana... pag. V Introduzione...» VII Indice Sommario...» XI
INDICE-SOMMARIO Presentazione della Collana... pag. V Introduzione...» VII Indice Sommario...» XI CAPITOLO I CENNI STORICI: EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI ADOZIONE 1. Introduzione... pag. 1 2. L'istituto dell'adozione
DettagliIL COMITATO DEI SINDACI
IL COMITATO DEI SINDACI VISTO il documento istruttorio allegato, nel quale si propone di approvare lo schema di accordo di programma con l Az. USL n. 2 di Urbino per l attivazione della Equipe adozione
DettagliMantenimento dei figli maggiorenni: quanto dura?la legge per tutti.it
Mantenimento dei figli maggiorenni: quanto dura?la legge per tutti.it Maria Monteleone Anche i figli maggiorenni hanno diritto a essere mantenuti dai propri genitori fino a quando non siano completante
DettagliRegolamento Cassa Sanitaria BNL
Regolamento Cassa Sanitaria BNL Articolo 1 (oggetto e validità del regolamento) Il seguente Regolamento disciplina il funzionamento della Cassa Sanitaria BNL costituita ai sensi dell art. 36 e segg. Cod.
DettagliASSOCIAZIONE UN FILO PER LA ONLUS A.N.A.D.P. Associazione Nutrizione Artificiale Domiciliare Pediatrica
Come partecipare alla vita della nostra associazione Chiunque volesse far parte dell Associazione Nazionale Un Filo per la vita come socio Ordinario (genitori di malati, malati maggiorenni in possesso
DettagliCOMUNE DI PACIANO PROVINCIA DI PERUGIA
COMUNE DI PACIANO PROVINCIA DI PERUGIA Cap 06060 P.zza della Repubblica n. 4 P.IVA 00436320543 Tel. 075.830186 e-mail: info@comune.paciano.pg.it fax. 075.830447 REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO DI AFFIDAMENTO
DettagliCITTÀ DI ANGUILLARA SABAZIA
CITTÀ DI ANGUILLARA SABAZIA Provincia di Roma Ufficio Servizi Sociali BANDO PUBBLICO LEGGE REGIONALE N. 26 DEL 28.12.2007 MISURE DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA - MODALITA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
DettagliRisoluzione n. 78/E. Roma, 28 maggio 2004
Risoluzione n. 78/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 28 maggio 2004 Oggetto: Richiesta di consulenza generica - deducibilità contributi versati al FASI da parte di contribuenti in pensione
DettagliUFFICIO SERVIZI SOCIALI Tel.0716629240 - Fax 071/6629270 e-mail: servizi.sociali@comune.senigallia.an.it
COMUNE DI SENIGALLIA UFFICIO SERVIZI SOCIALI Tel.0716629240 - Fax 071/6629270 e-mail: servizi.sociali@comune.senigallia.an.it Domanda per la richiesta dell assegno di maternità ai sensi dell art.66 della
DettagliAvv. Maurizio Iorio. Aggiornamento al novembre 2013
Avv. Maurizio Iorio Aggiornamento al novembre 2013 Domanda : Obbligo o meno per le aziende mandanti che non hanno sede in Italia di iscrivere ad ENASARCO gli agenti operanti in Italia Avendo letto un Suo
DettagliCASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE NUOVO REGOLAMENTO PER L ACCERTAMENTO DELLA INABILITA E DELLA INVALIDITA (Testo modificato con Ministeriale del 20 maggio 2010 - G.U. n. 128 del 4 giugno
Dettagli--------------------------------------------------
ALLEGATO n. 2 A ROMA CAPITALE MUNICIPIO DOMANDA PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO UNA TANTUM DI 450 EURO PER OGNI FIGLIO NATO O ADOTTATO DAL IO GENNAIO 2011 AL 31 DICEMBRE 2011. (D.G.R. 272 del 10.06.20
DettagliCIRCOLARE N. 17/E. Roma, 24 aprile 2015
CIRCOLARE N. 17/E Direzione Centrale Normativa Roma, 24 aprile 2015 OGGETTO: Questioni interpretative in materia di IRPEF prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale e da altri
DettagliD. A. n 833 del 31.3.2004
D. A. n 833 del 31.3.2004 REPUBLICA ITALIANA R E G I O N E S I C I L I A N A Dipartimento Regionale per la Famiglia, le Politiche sociali e le Autonomie locali L ASSESSORE PER LA FAMIGLIA, LE POLITICHE
DettagliOGGETTO: Modalità di recupero dell Irpef versata e non dovuta QUESITO
RISOLUZIONE N. 71/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 29 febbraio 2008 OGGETTO: Modalità di recupero dell Irpef versata e non dovuta Con l istanza di interpello di cui all oggetto, concernente
DettagliCOMUNE DI GIAVE Provincia di Sassari
COMUNE DI GIAVE Provincia di Sassari SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE L.R. 1/2011 ART. 3 BIS MISURE DI SOSTEGNO DEI PICCOLI COMUNI AZIONE 1 BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER
DettagliReg. 80 Bis n 460 I L R E T T O R E D E C R E T A :
Reg. 80 Bis n 460 I L R E T T O R E RICHIAMATO lo Statuto ed il Regolamento di Ateneo; RICHIAMATA la delibera n 491/29121 assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20.07.2011 con la quale
DettagliIndice degli argomenti trattati:
LE ADOZIONI E GLI ADEMPIMENTI DELL'UFFICIALE DI STATO CIVILE E ANAGRAFE. Donato Berloco Volume di circa 300 pagine Euro 36,00 (10% sconto abbonati Lo Stato Civile Italiano ) Sepel, Giugno 2011 Indice degli
DettagliRegolamento per l'erogazione Errore. Il segnalibro non è definito. di contributi a titolo di prestito d'onore Errore. Il segnalibro non è definito.
Regolamento per l'erogazione Errore. Il segnalibro non è definito. di contributi a titolo di prestito d'onore Errore. Il segnalibro non è definito. APPROVATO CON DELIBERAZIONE COMUNALE N 46 DEL 11-05-2009
DettagliIl Ministro dello Sviluppo Economico
Il Ministro dello Sviluppo Economico Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l articolo 2, comma 100, lettera a), che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;
DettagliNORME PROCEDIMENTALI E ORGANIZZATIVE RELATIVE AL RILASCIO BUONO DI SERVIZIO PER L ACCESSO AI SERVIZI DI TELEASSISTENZA A CASA MIA
COMUNE DI PARMA NORME PROCEDIMENTALI E ORGANIZZATIVE RELATIVE AL RILASCIO BUONO DI SERVIZIO PER L ACCESSO AI SERVIZI DI TELEASSISTENZA A CASA MIA di cui al Regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio
DettagliAvviso di Concorso. Asili Nido 2015
Avviso di Concorso Asili Nido 2015 175 Contributi per il rimborso delle spese di iscrizione e frequenza presso Asili Nido per bambini nati nell anno 2013, a favore dei figli dei dipendenti del Gruppo di
DettagliREGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
SERVIZIO AMBIENTE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.63 del 09.08.2012 1 Sommario ART. 1 - Finalità
DettagliSETTORE POLITICHE SCOLASTICHE, GIOVANILI E FORMAZIONE PROFESSIONALE SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO AVVISO PUBBLICO
AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE SPESE DI TRASPORTO DEGLI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI CHE FREQUENTANO ISTITUTI SUPERIORI DI SECONDO GRADO DELLA PROVINCIA. ANNO SCOLASTICO
DettagliCOMUNE DI ROBASSOMERO PROVINCIA DI TORINO REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A TITOLO DI PRESTITO D ONORE
COMUNE DI ROBASSOMERO PROVINCIA DI TORINO REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A TITOLO DI PRESTITO D ONORE Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del /29.11.2013 INDICE GENERALE
DettagliCo.Ge.S.Co. Consorzio per la Gestione di Servizi Comunali
Oggetto: Determinazione a contrarre ai fini dell affidamento della gestione associata del Servizio di Assistenza Domiciliare Socio-assistenziale Anziani e Disabili - periodo: 01/01/2013-30/06/2015. IL
DettagliASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO TRE FIGLI MINORI (ANF) E ASSEGNO DI MATERNITA' (MAT) EROGATI DAI COMUNI ASPETTI PRINCIPALI DELLA NORMATIVA
Roma 19/04/2012 ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO TRE FIGLI MINORI (ANF) E ASSEGNO DI MATERNITA' (MAT) EROGATI DAI COMUNI ASPETTI PRINCIPALI DELLA NORMATIVA La normativa nazionale ha introdotto
DettagliRiduzione delle pensioni di reversibilità: le disposizioni attuative dell INPS
CIRCOLARE A.F. N. 95 del 22 giugno 2012 Ai gentili clienti Loro sedi Riduzione delle pensioni di reversibilità: le disposizioni attuative dell INPS Gentile cliente con la presente intendiamo informarla
DettagliRISOLUZIONE N. 90 /E
RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,
DettagliINDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI VARIABILI DA CONSIDERARE NELLA
Allegato parte integrante ALLEGATO A) - Disciplina ICEF INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI VARIABILI DA CONSIDERARE NELLA VALUTAZIONE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA FAMILIARE, AI FINI DELL AMMISSIONE AGLI ASSEGNI
DettagliREGOLAMENTO PER IL PRESTITO E UTILIZZO DEGLI STRUMENTI MUSICALI DI PROPRIETÀ DEL CONSERVATORIO DI MUSICA U. GIORDANO DI FOGGIA
REGOLAMENTO PER IL PRESTITO E UTILIZZO DEGLI STRUMENTI MUSICALI DI PROPRIETÀ DEL CONSERVATORIO DI MUSICA U. GIORDANO DI FOGGIA (D.P.R. 28.02.2003, n. 132 - art. 14, comma 4) Parere del Consiglio Accademico
DettagliCODICE CIVILE LIBRO I. Titolo VIII. Dell'adozione di persone maggiori di età CAPO I. Dell'adozione di persone maggiori di età e dei suoi effetti
CODICE CIVILE LIBRO I Titolo VIII Dell'adozione di persone maggiori di età CAPO I Dell'adozione di persone maggiori di età e dei suoi effetti Art. 291 Condizioni L'adozione è permessa alle persone che
DettagliCONFEDERAZIONE C.E.S.A. CENTRO EUROPEO SERVIZI ASSOCIATI. Profili generali
CONFEDERAZIONE C.E.S.A. CENTRO EUROPEO SERVIZI ASSOCIATI SEDE E DIREZIONE NAZIONALE 47900 RIMINI - VIALE TRIPOLI, 214 Tel. 0541.391850 Fax 0541.391594 Web: http://www.cesarimini.it E-mail: servizi@cesarimini.it
Dettaglisumere, come peraltro confermato dalla giurisprudenza, che:
114 sumere, come peraltro confermato dalla giurisprudenza, che: Dottrina «sarebbe valida un accettazione beneficiata senza successivo inventario, che potrebbe essere formato dal minore entro un anno dalla
DettagliAIRE: ANAGRAFE ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO LEGGE 470/88 SULL'ISCRIZIONE ALL'AIRE
AIRE: ANAGRAFE ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO LEGGE 470/88 SULL'ISCRIZIONE ALL'AIRE La iscrizione all'aire e' obbligatoria se la durata prevista per il soggiorno all' estero e' superiore ai dodici mesi.
DettagliCalciatori o calciatrici (extracomunitari) e (comunitari) MAI TESSERATI ALL ESTERO / Primo tesseramento in Italia nella stagione sportiva 2012/2013
PRATICHE TESSERAMENTO DA INVIARE A MILANO PRIMO TESSERAMENTO DI ATLETI STRANIERI MINORENNI LND MAI TESSERATI ESTERO E MAI TESSERATI IN ITALIA Calciatori o calciatrici (extracomunitari) e (comunitari) MAI
DettagliParere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio.
Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio. Vengono posti alcuni quesiti in relazione al servizio di trasporto dei rifiuti. Un Consorzio di Enti Locali, costituito
DettagliIL DIRETTORE GENERALE VISTA LA DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 555 DEL 17 DICEMBRE 2013 RELATIVA ALL APPROVAZIONE DEL BUDGET 2014-2016;
BANDO PER L ASSEGNAZIONE DI N. 100 BORSE DI ECCELLENZA PER L A.A. 2014/2015 RISERVATO AGLI IMMATRICOLATI AL PRIMO ANNO DI UNO DEI CORSI DI STUDIO ATTIVATI DALL UNIVERSITA DI CAMERINO IL DIRETTORE GENERALE
DettagliComune di Torre del Greco
Comune di Torre del Greco ASSEGNO DI MATERNITA ART. 74 DEL D. LGS. 26.03.2001, N. 151 (EX ART. 66 LEGGE N. 448 DEL 23.12.1998) REQUISITI 2015 Chi può chiedere il contributo L Assegno di Maternità può essere
DettagliCITTÀ DI FIUMICINO (Provincia di Roma) REGOLAMENTO
CITTÀ DI FIUMICINO (Provincia di Roma) REGOLAMENTO PER LA REGOLARIZZAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARSU) PER GLI ANNI ARRETRATI NON PRESCRITTI Approvato con deliberazione consiliare n. 22 del
Dettagliproposta di legge n. 460
REGIONE MARCHE 1 ASSEMBLEA LEGISLATIVA proposta di legge n. 460 a iniziativa dei Consiglieri Zinni, Natali, Romagnoli, Zaffini presentata in data 18 novembre 2014 ISTITUZIONE IN VIA SPERIMENTALE DEL SOSTEGNO
DettagliPER LA CONCESSIONE DEI PRESTITI SULL ONORE
C.I.S.A. Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale Comuni di: Rivoli Rosta Villarbasse REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI PRESTITI SULL ONORE Approvato dall Assemblea Consortile con deliberazione n.
DettagliAUTOCERTIFICAZIONE DI ESENZIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA PER PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE PER MOTIVI DI REDDITO Il Sottoscritto (dichiarante) Cognome: Nome: Nata/o
DettagliDOMANDA DI ACCESSO AL TELELAVORO
Posteitaliane 1 DOMANDA DI ACCESSO AL TELELAVORO Risorse Umane e Organizzazione (Gestione competente). CC Responsabile struttura organizzativa di appartenenza. CC Risorse Umane e Organizzazione FRSI/Politiche
DettagliPresidenza del Consiglio dei Ministri
Presidenza del Consiglio dei Ministri IL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LE ATTIVITA SPORTIVE Visto il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006,
DettagliServizio di documentazione tributaria
Ministero dell'economia e delle Finanze Decreto del 18/07/2003 n. 266 Titolo del provvedimento: Regolamento concernente le modalita' di esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali
DettagliNorma. Laura Landi - avvocato
Laura Landi Norma legge 4 maggio 1983, n. 184 Disciplina dell adozione e dell affidamento dei minori Modificata da Legge 28 marzo 2001, n. 149 Diritto del minore ad una famiglia Laura Landi - avvocato
Dettagli[REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI MOBILITA ESTERNA]
2010 Comune di Paglieta Provincia di Chieti [REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI MOBILITA ESTERNA] Deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 30/12/2010 Art. 1 Principi generali 1. Il presente
DettagliRISOLUZIONE N. 119/E
RISOLUZIONE N. 119/E Direzione Centrale Normativa Roma, 22 novembre 2010 OGGETTO: interpello - articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - IRPEF Voucher di conciliazione - DPR 22 dicembre 1986, n. 917 QUESITO
DettagliRisoluzione n.125/e. Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione del D.P.R. n. 131 del 1986, è stato esposto il seguente
Risoluzione n.125/e Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 03 aprile 2008 OGGETTO: Istanza di interpello - riacquisto di prima casa a titolo gratuito Decadenza dai benefici di cui alla nota II-bis
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE AFFIDAMENTO FAMILIARE DEI MINORI Approvato con Delibera C.C. 43/01 ART. 1 ART. 2 ART. 3
REGOLAMENTO COMUNALE AFFIDAMENTO FAMILIARE DEI MINORI Approvato con Delibera C.C. 43/01 ART. 1 L amministrazione comunale attua l affidamento familiare allo scopo di garantire al minore le condizioni migliori
DettagliBANDO DI CONCORSO PER IL CONFERIMENTO BORSE DI STUDIO 2015
BANDO DI CONCORSO PER IL CONFERIMENTO BORSE DI STUDIO 2015 1. ASSEGNI A CONCORSO E bandito concorso per il conferimento delle sotto elencate borse di studio a favore degli studenti delle scuole secondarie
DettagliComune di Grado Provincia di Gorizia
Comune di Grado Provincia di Gorizia REGOLAMENTO PER IL TRASPORTO SOCIALE (TAXI SOCIALE) Adottato con deliberazione consiliare n.17 dd. 30 maggio 2008. 1 Art 1 OGGETTO DEL SERVIZIO Il servizio rientra
DettagliRISOLUZIONE N. 34/E. Roma 5 febbraio 2008
RISOLUZIONE N. 34/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma 5 febbraio 2008 OGGETTO: IRAP Art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997 Esclusione dalla base imponibile dei contributi
DettagliDOMANDA DI PRESTITO SOCIALE D ONORE Legge regionale 24 luglio 2007, n. 25 e regolamento regionale del 25 gennaio 2011, n. 1
Allegato 2) ZONA SOCIALE N. 6 DOMANDA DI PRESTITO SOCIALE D ONORE Legge regionale 24 luglio 2007, n. 25 e regolamento regionale del 25 gennaio 2011, n. 1 AL SINDACO DEL COMUNE DI Oggetto: DOMANDA DI PRESTITO
DettagliCONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO DELLA DURATA DI DUE ANNI PER ASSISTERE I FIGLI CON HANDICAP GRAVE.
CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO DELLA DURATA DI DUE ANNI PER ASSISTERE I FIGLI CON HANDICAP GRAVE. a cura di Libero Tassella, dalla Gilda di Napoli 12/11/2005 1. I Destinatari del congedo. La lavoratrice
DettagliREGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI FINI DELLA ELIMIAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI FINI DELLA ELIMIAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. (Approvato con atto di Consiglio comunale n. 81 del 11/11/2005) indice ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4
Dettaglii diritti dei membri della famiglia legittima.
Secondo il dettato dell art 30 della Costituzione, la legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, salvo il limite di compatibilità con i diritti dei membri della
Dettagli