Caso L adozione internazionale

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1 Caso L adozione internazionale A quale autorità giudiziaria gli adottanti devono ricorrere qualora, a seguito di una dichiarazione di adozione emessa dallo stato ucraino, gli stessi lamentino che il minore al rientro in Italia abbia assunto un comportamento anomalo e vogliano rinunziare all adozione? Ai sensi del primo comma dell articolo 35 della L. 184/1998, l adozione pronunciata all estero produce nell ordinamento italiano le conseguenze previste dall articolo 27 della L. 184/1983 per cui per effetto dell adozione l adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome. Ovviamente, in quanto l adozione in parola, come quella nazionale, ha carattere legittimante, cessano, altresì, i rapporti dell adottato verso la famiglia di origine. È chiaro, quindi, che il minore gode nello stato di accoglienza ed, in ogni altro stato contraente in cui l adozione è riconosciuta, di diritti equivalenti a quelli risultanti da un adozione che produce tale effetto (legittimante) in ciascuno di questi stati, pertanto, se il minore è stato adottato da una coppia di coniugi italiani la giurisdizione è quella dello Stato italiano e competente a decidere, come nel caso di specie, sarà il Tribunale per i minorenni presso cui risiede il piccolo. NOTA BENE Affinché il minore straniero acquisti la cittadinanza italiana è necessario che il provvedimento di adozione, emesso dallo Stato di appartenenza del piccolo, sia trascritto nei registri di Stato civile italiani. Tale atto, deve essere ordinato all ufficiale di stato civile italiano dal Tribunale per i minorenni territorialmente competente, ovvero, quello del distretto in cui gli aspiranti all adozione hanno la residenza nel momento dell ingresso del minore in Italia (art. 35 comma 5 L. 184/1983; art. 3 della L. 91/1992). Sotto un profilo sostanziale, poi, il Tribunale per i minorenni adito deve necessariamente valutare le doglianze dei genitori adottivi rispetto al comportamento assunto dal minore al rientro in Italia ed assumere tutti i provvedimenti opportuni e necessari per il caso. Sicché, non può sottacersi che, qualora il giudice minorile accerti che gli adottanti, ormai genitori legittimi, abbiano assunto un comportamento inidoneo al ruolo genitoriale, tale da arrecare un pregiudizio al minore, lo stesso disporrà le prescrizioni necessarie a soddisfare l interesse di quest ultimo ed, al contempo, nominerà un curatore speciale ex art. 336, comma 2, c.c. 99

2 Le adozioni L inidoneità, in questi casi, può derivare dall incapacità degli adottanti di cogliere le maggiori problematiche che un minore straniero presenta al momento dell ingresso in Italia come quelle di inserimento in una nuova realtà socio culturale. Ovviamente, nell ipotesi di fallimento, come nel caso di specie, il minore avendo acquistato la cittadinanza italiana è assoggettato, come innanzi precisato, alla giurisdizione italiana. Quindi il piccolo, potrà a seguito di tali evenienza essere collocato, dal Tribunale per i minorenni, in un apposita struttura di accoglienza sita nel menzionato Stato. 100 Conforme: Tribunale per i minorenni di Napoli, 7 Aprile 2009, n. 344 La coppia che, dopo un anno dall ingresso del minore in Italia, a causa dell atteggiamento di chiusura di quest ultima, manifesti la sua irrevocabile volontà di rinunziare all adozione dello stesso, è sospesa dalla potestà genitoriale ed avviata dal servizio sociale al percorso di verifica e valutazione delle capacità psicologiche e genitoriali a pena di decadenza. Pertanto, la menzionata Autorità ha adottato le prescrizioni necessarie ad accertare la condotta pregiudizievole degli adottanti come se fosse un adozione legittimante italiana. Ciò implica che nel caso in cui il percorso di recupero della capacità genitoriale non sia rispettato dalla coppia, ovvero, non abbia esito positivo, il Tribunale, previo parere del curatore, può dichiarare gli stessi decaduti dalla potestà genitoriale (precludendo loro la possibilità di persistere nella domanda di adozione), ovvero, confermare la sospensione dalla potestà genitoriale ed in ques ultimo caso, dichiarare il minore adottabile. In conclusione risposta a 5.6 La coppia italiana che abbia adottato un minore straniero, in caso di conflittualità palese con quest ultimo, deve ricorrere al giudice italiano. In particolare, avendo il minore acquisito, con la trascrizione del provvedimento di adozione nei registri di stato civile, la cittadinanza dello Stato italiano la giurisdizione sarà di quest ultimo. Competente territorialmente, poi, è il Tribunale per i minorenni del luogo in cui risiede il piccolo con la coppia. Il giudice adito, quindi valutati i motivi del presunto fallimento, può sospendere i genitori adottivi dalla potestà genitoriale, fino a giungere, se sussistono i presupposti, alla dichiarazione di decadenza dalla potestà ex art. 333 c.c. Ovviamente, tale prescrizione preclude ai coniugi di ripresentare la domanda di adozione.

3 Caso L adozione internazionale Il minore straniero, introdotto nel nostro Paese da una coppia italiana senza il rispetto delle prescrizioni di legge, può essere dichiarato adottabile dal giudice italiano? Il visto di ingresso nel territorio dello Stato italiano non può essere concesso ai minori stranieri dalle Autorità Consolari previa autorizzazione della Commissione, al di fuori delle ipotesi previste dalla L. 184/1983, modificata dalla L. del 2001 in tema di adozione internazionale. L art. 33 della L. 184/1983, ribadisce che l ingresso del minore in Italia è consentito solo per fini familiari, turistici, di studio di cura ed è vietato, quindi, ai minori che non sono accompagnati da almeno un genitore o da parenti entro il quarto grado, o che non siano muniti di visto di ingresso per l adozione. Sicché, qualora il minore straniero sia introdotto nello Stato italiano per fini di adozione (illegale) senza le menzionate prescrizioni (il visto di ingresso dell Autorità Consolare previa comunicazione della Commissione), l art. 33 della richiamata legge fa obbligo al pubblico ufficiale o all ente che ne abbia notizia di darne segnalazione al Tribunale per i minorenni competente in relazione al luogo in cui il minore si trova. Il Tribunale per i minorenni, adito, applicando la legge italiana art. 37-bis della L. 184/1983 in materia di adozione, affidamento e provvedimenti urgenti, adotta ogni opportuno rimedio, anche temporaneo, nell interesse del minore e, contestualmente, segnala la relativa situazione alla Commissione affinché prenda contatto con il Paese di origine. In questi casi, infatti sussistendo ai sensi dell art. 40 della L. 218/1995 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato), la giurisdizione del giudice italiano, il Tribunale per i minorenni emette un provvedimento applicando la relativa legge. NOTA BENE Il principio della giurisdizione e della competenza, testé richiamato, opera anche nell ipotesi di minore che, non avendo la cittadinanza italiana o di un altro Stato dell Unione Europea, si trovi per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili. Lo status di minore non accompagnato comporta prioritariamente l accertamento della sua identità da parte dell autorità di pubblica sicurezza, se necessario attraverso la collaborazione delle rappresentanze diplomatiche consolari del Paese di origine del minore (Reg. Italiano 535/1999). Accertata la menzionata condizione, l autorità di pubblica sicurezza rilascia un permesso di soggiorno per il minore di età e, segnala il caso al Comitato per i minori stranieri. Tale organismo dopo aver 101

4 Le adozioni interessato il giudice tutelare per la nomina di un tutore provvisorio (art. 343 s.s. c.c.), deve provvedere a verificare, previa comunicazione al Tribunale per i minorenni competente, la condizione del minore e quindi rintracciare la famiglia di origine dello stesso. Se le indagini per la reperibilità dei familiari risultano positive, il minore verrà rimpatriato e riaffidato alla famiglia o se del caso alle autorità del Paese d origine. Ovviamente, nell ipotesi in cui il rimpatrio non sia realizzabile, qualsiasi valutazione in ordine alla permanenza più duratura del minore sul territorio nazionale spetta unicamente al Comitato per i minorenni stranieri che, dopo aver esaminato, caso per caso, potrà formulare la raccomandazione ai Servizi sociali territorialmente competenti per l affidamento del minore ai sensi dell art. 2 della L. 184/1983. In tal senso l autorità adita, sospende i sedicenti genitori del minore straniero ed adotta ogni provvedimento idoneo per lo stesso, come la nomina di un curatore speciale per il piccolo. Al contempo, il giudice minorile valuta, in cooperazione con l autorità straniera, il presunto ingresso illegale del minore che, se accertato, comporta, la decadenza dalla potestà dei supposti genitori e, previa, comunicazione al Paese di origine del piccolo, l instaurazione della relativa procedura di adottabilità nazionale con la nomina di un tutore/avvocato. L ingresso illegale del minore per fini adottivi, al di là degli aspetti procedurali e della responsabilità penale, implica, sotto un profilo sostanziale, che lo stesso versi in una palese situazione di abbandono nello stato italiano che legittima l autorità adita all apertura di un procedimento di adozione nazionale. L abbandono nel caso di specie è configurabile nella misura in cui la famiglia di origine, del Paese di provenienza del piccolo, ha acconsentito ad una adozione illegale, ovvero ha consegnato il minore ad estranei (italiani), negandogli la naturale biologica affectio familiae per fini essenzialmente lucrativi. 102 Conforme: Cass., Sez. Un., 19 gennaio 1988, n. 392 In base agli accertamenti di merito, il presupposto dello stato di abbandono del minore straniero esiste quando lo stesso è stato introdotto nel territorio della Repubblica Italiana dalla coppia, in concorso di volontà ed azione con la madre del piccolo, attraverso l espediente di far figurare il minore come figlio della indicata coppia nell atto di nascita formato nello Stato di appartenenza. Tuttavia, all autorità giudiziaria spetta dare comunicazione allo Stato di appartenenza del minore dell apertura della procedura di tutela, in particolare di quella di accertamento dello stato di adottabilità che potrebbe comportare l adozione del minore e la perdita della sua cittadinanza. Sicché, occorre, contestualmente all apertura della menzionata procedura, verificare se nel paese di origine vi siano parenti del minore (e non già i genitori,

5 5. L adozione internazionale attesa la palese adozione illegittima, ovvero la consegna del piccolo ad estranei per fini essenzialmente lucrativi) che se ne possano prendere cura o, se lo Stato di appartenenza voglia o possa farlo esso stesso con l attivazione dei propri sistemi di tutela ed, ovviamente, sempre che ciò corrisponda all interesse del minore. Secondo parte della giurisprudenza la richiesta di rimpatrio da parte dello Stato di origine del minore è ostativo alla dichiarazione di adottabilità dello stesso. Conforme: Cass., 24 aprile 1991, n.4528 Con riguardo al minore, cittadino di uno Stato straniero, che sia entrato in Italia illegalmente, la richiesta di rimpatrio resa dall autorità di detto Stato, esprime la volontà di riassumere la protezione del minore medesimo secondo l ordinamento di appartenenza, e, pertanto, precludendo la configurabilità di una situazione di abbandono, ostacola la dichiarazione di adottabilità (o, se sopravvenuta, ne determina la caducazione, sempre che sia consentita dallo stadio in cui si trova il procedimento). Contra: Cass., 4 novembre 1996, n L art. 37 della L. 184/1983 ai sensi del quale nei confronti del minore straniero in stato di abbandono nel territorio dello Stato è operante la legge italiana in materia di adozione, di affidamento e di provvedimenti necessari in caso di urgenza comporta non soltanto, sul piano processuale la giurisdizione del giudice italiano, a prescindere dagli elementi di collegamento previsti dalla legislazione interna, ma, anche sul piano sostanziale, l assoggettamento del rapporto alla normativa interna in deroga alle comuni regole di diritto internazionale privato. Pertanto, qualora il Tribunale per i minorenni dia inizio alla procedura per la dichiarazione di adottabilità di un minore straniero, in relazione allo stato di abbandono in cui lo stesso si trovi al momento dell intervento, la circostanza che successivamente a tale momento, le autorità del paese d origine richiedono il rimpatrio del minore, così come non è idonea ad escludere la giurisdizione italiana, non fa venir meno l applicazione al rapporto della legge italiana attesi gli stretti collegamenti tra giurisdizione e legge applicabile in materia. Invero, quest ultimo orientamento sembra più rispondente all art. 42 della L. del 31 maggio 1995 n. 218 che in tema di diritto internazionale privato, sancisce la competenza dello Stato italiano non solo per la dichiarazione dello stato di adottabilità ma anche per altre forme di tutela secondo l ordinamento interno, quando è accertato lo stato di abbandono del minore, ossia quando quest ultimo è privo delle figure parentali che si prendono cura dello stesso, ma anche quando è valutata, in cooperazione con lo Stato di origine del minore, l inadeguatezza di costoro a prestare anche le forme minime di assistenza primaria ed educativa del loro congiunto. 103

6 Le adozioni 104 In conclusione risposta a 5.7 Il minore, illegalmente introdotto nel nostro paese da una coppia italiana, può essere dichiarato adottabile, previa cooperazione con il suo paese di origine, se versa in una situazione di abbandono da parte dei genitori biologici e/o degli altri parenti. In particolare, in questo caso si applica la normativa relativa all adozione nazionale vigente nello stato italiano. Infatti, secondo le disposizioni relative alla legge sull adozione internazionale e di diritto privato (internazionale), il piccolo che si trova all interno dei confini nazionali è assoggettato alla giurisdizione ed alla competenza dei giudici nazionali. Ovviamente, restano intatte le responsabilità penali a carico dei cittadini italiani che tale ingresso illecito hanno consentito e realizzato.

7 Caso L adozione internazionale Può la coppia italiana, che ha adottato un minore straniero, recuperare le spese sostenute per l espletamento della relativa procedura di adozione? L art. 10, comma 1, lettera I-bis, del D.P.R. 917/1986, come modificato dalla L. 476 del 1998 di ratifica della Convenzione dell Aja del 29 maggio del 1983 per la tutela e la cooperazione in materia di adozione internazionale, ha previsto la possibilità per i genitori adottivi di riportare, in sede di dichiarazione annuale dei redditi, tra gli oneri deducibili anche il 50% delle spese da loro sostenute per l espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri. Sicché, la legge sull adozione internazionale del 1998 che ha modificato la legge 184/1983, ha introdotto, a favore dei genitori adottivi di un minore straniero una serie di benefici di carattere personale e patrimoniale. NOTA BENE In materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, il nostro ordinamento riconosce ai genitori adottivi gli stessi privilegi previsti per i genitori naturali. L unica differenza tra i minori adottati e quelli naturali rispetto ai benefici riconosciuti alla coppia fermo restando la durata di ciascun beneficio (congedo, permesso) è data solo dalla decorrenza degli stessi atteso che, in caso di adozione la data di nascita del bambino adottato, non è quella anagrafica bensì è quella di ingresso del minore nel nucleo familiare della coppia adottante, in caso di adozione nazionale, o quella dell ingresso del piccolo in Italia in caso di adozione internazionale. Le spese deducibili, secondo il provvedimento richiamato, devono essere ovviamente certificate dall Ente Autorizzato dalla Commissione Internazionale, incaricato dalla coppia a gestire il procedimento di adozione. Tra le menzionate spese, vanno incluse non solo quelle direttamente sostenute dall Ente ma anche quelle sostenute autonomamente dai coniugi (costretti, ai fini dell adozione, a recarsi presso il paese di origine del minore per il periodo necessario all inserimento del piccolo nella famiglia). Inoltre l ammontare deducibile ai fini fiscali è relativo alle somme versate dagli interessati dal momento del conferimento dell incarico all Ente autorizzato fino alla conclusione del provvedimento di adozione emesso dalla competente autorità straniera o, in caso di affidamento preadottivo, dal momento del perfezionamento dell adozione in Italia. 105

8 Le adozioni IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DALLA COPPIA CHE HA ADOTTATO UN MINORE STRANIERO ECCEDENTI LA QUOTA FISCALMENTE DEDUCIBILE Corre l obbligo di precisare che la coppia adottante un minore straniero la cui spesa per la procedura di adozione internazionale superi la quota fiscalmente deducibile può usufruire, altresì, del Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con L. del 30 dicembre del 2004 n Dall istituzione del predetto Fondo si sono susseguiti una serie di D.P.C.M. con i quali sono stati determinati i soggetti beneficiari e le modalità di presentazione delle domande di rimborso delle spese sostenute, non deducibili, dai coniugi che hanno concluso l iter adottivo negli anni 2004, 2005, 2006, Da ultimo deve segnalarsi il D.P.C.M. del 17 luglio 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 211 dell 11 settembre 2009, e attinente alle adozioni internazionali avvenute nell anno In tal senso, ai fini dell individuazione dell ammontare e dei criteri di rimborsi delle spese sostenute dalle coppie, va considerato il solo 50% delle somme effettivamente sostenute e documentate, dal momento che il restante 50% è portato in deduzione in sede di dichiarazione annuale dei redditi ai sensi e per gli effetti dell art. 10 comma 1, lettera I bis del D.P.R. n. 917 del Sicché, il decreto del 17 luglio 2009 stabilisce che i genitori adottivi di minori stranieri per i quali sia stato autorizzato l ingresso e la residenza in Italia, possono essere rimborsati delle spese fiscalmente non deducibili. In particolare il rimborso è pari al: 50% per i genitori adottivi che abbiano un reddito complessivo di euro ,00; 30% per i genitori che abbiano un reddito complessivo tra i ,00 e ,00 euro. Le istanze potranno, inoltre, essere inviate a mezzo di raccomandata a/r alla Commissione per l adozione internazionale entro e non oltre il 31 dicembre del In conclusione risposta a 5.8 La coppia che ha adottato un minore straniero può recuperare le spese sostenute per l intrapresa procedura. In particolare, alla luce della legge del 1998 che ha modificato la L. 184/1983, i coniugi possono recuperare attraverso il meccanismo della deduzione fiscale le somme da questi sostenute per il procedimento di adozione menzionato. Inoltre agli stessi, è data la possibilità, ai sensi del D.P.C.M., del 17 luglio 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 211 dell 11 settembre 2009, di ottenere inoltre il rimborso relativo alle spese non portate in deduzione, riguardante il procedimento di adozione dell anno 2008.

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