COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

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1 ALLEGATO 3 COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI Ai sensi delle disposizioni del Codice delle assicurazioni private (Codice) e del regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell esercizio dell attività, gli intermediari: a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto: consegnano/trasmettono al contraente copia del documento (Allegato 4 al regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018) che contiene i dati essenziali dell intermediario e le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente; forniscono al contraente in forma chiara e comprensibile informazioni oggettive su prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi ed i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata. b) sono tenuti a proporre o consigliare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell assicurato; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni utile informazione; c) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto coerente con le sue richieste ed esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall intermediario non coerente, lo informano di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un apposita dichiarazione sottoscritta dal contraente e dall intermediario; d) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto; e) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento: 1 - assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all impresa di assicurazione oppure all intermediario, espressamente in tale qualità; 2 - ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1; 3 - denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

2 INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l obbligo di consegnare al contraente il presente documento (allegato 4) che contiene notizie sul distributore stesso, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L inosservanza dell obbligo di consegna è punita con le sanzioni previste dall articolo 324 del decreto legislativo n. 209/2005 Codice delle Assicurazioni Private (Codice). SEZIONE I - Informazioni generali sull intermediario che entra in contatto con il Contraente Intermediario iscritto al Registro Cognome e nome Numero iscrizione al RUI Data di iscrizione Sezione Qualifica / telefono/ Cellulare L'attività di intermediazione assicurativa viene svolta per conto di Ragione sociale Sede legale Numero iscrizione al RUI Piazza Enzo Ferrari Montebelluna (TV) A Data iscrizione 05 marzo 2007 Sezione Recapito telefonico Posta elettronica Posta elettronica certificata Sito internet A info@nandi.it nandiassicurazioni@pec.it AUTORITA' COMPETENTE ALLA VIGILANZA SULL'ATTIVITA' SVOLTA: IVASS - Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni, Via Del Quirinale ROMA, è l autorità competente alla vigilanza dell attività svolta. I dati sopraindicati possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell IVASS ( SEZIONE II - Informazioni sull attività svolta dall intermediario assicurativo Imprese di cui sono offerti i prodotti - * Libere collaborazioni con altri intermediari: UNIPOLSAI ASSICURAZIONI ARAG SE AVIVA ITALIA AVIVA AVIVA LIFE HDI ASSICURAZIONI CHUBB EUROPEAN GROUP SE ARA VMG 1857 UNIQA PREVIDENZA UNIQA ASSICURAZIONI GENIALLOYD EUROP ASSISTANCE *Collaborazioni come da art.22 del D.L. n. 179/2012 DAS SpA - D.A.S. Legal Services Srl Iscrizione RUI A Sezione A S.A.FI. INSURANCE Srl - Iscrizione RUI A Sezione A CARLO MOTTES Srl - Iscrizione RUI A Sezione A LINEAR SpA Sogeint S.r.l. Iscrizione RUI A Sezione A BUDICIN Paolo - Iscrizione RUI B Sezione B RENZO VISINTIN BROKER SRL Iscrizione RUI B Sezione B Con riferimento al pagamento dei premi è stata stipulata dall intermediario una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di euro

3 SEZIONE III - Informazioni relative alle remunerazioni I compensi percepiti hanno natura di commissione inclusa nel premio assicurativo. Le Compagnie indicate nella Sez. II possono prevedere la corresponsione di premi ed extra provvigioni. L Agenzia, pur avendone la facoltà, non percepisce mai onorari corrisposti direttamente dal cliente. L intermediario non adotta disposizioni in materia di compenso, obiettivi di vendita o di altro tipo, che potrebbero incentivare sé stesso o i propri dipendenti e/o collaboratori, a raccomandare ai contraenti un particolare prodotto assicurativo nel caso in cui l intermediario stesso possa offrire un prodotto differente che risponda meglio alle esigenze del cliente L intermediario, per i contratti di assicurazione della responsabilità civile auto, percepisce dalle imprese rappresentate, in relazione alle polizze offerte, provvigioni o compensi provvigionali nella seguente misura percentuale applicata al premio imponibile al netto di imposte, tasse e contributi comunque denominati: (Il dettaglio del contenuto di tale informativa riflette quanto previsto nel Regolamento ISVAP 23/2008, di attuazione dell art. 131 del Codice) SETTORE TARIFFARIO ALIQUOTA PROVVIGIONALE RESPONSABILITA CIVILE AUTO UNIPOLSAI ASSICURAZIONI AVIVA ITALIA HDI ASSICURAZIONI GENIALLOYD LINEAR S.P.A. SETTORI I e II Autovetture/Autotassametri 24 anni tra 25 e 29 anni tra 30 e 54 anni 55 anni 9,00% 4,00% 8,00% 10,00% 9,00% 9,00% 12,86% 8,00% 10,00% 9,00% 9,00% 13,00% 8,00% 10,00% 9,00% 9,00% 15,07% 8,00% 10,00% 9,00% Proprietario persona giuridica 9,00% 12,86% 8,00% 10,00% 9,00% SETTORE III Autobus 9,00% 12,86% 5,00% SETTORE IV Motocarri - Autocarri Motocarri 9,00% 12,86% 8,00% 10,00% 9,00% Autocarri fino a 35 quintali 9,00% 10,80% 8,00% 10,00% 9,00% Autocarri oltre i 35 quintali 9,00% 8,56% 8,00% 10,00% 9,00% SETTORE V Ciclomotori/Motoveicoli SETTORE VI Macchine operatrici/carrelli SETTORE VII Macchine agricole 9,00% 12,86% 5,00% 10,00% 9,00% 9,00% 12,86% 5,00% 10,00% --- 9,00% 12,86% 5,00% 10,00% --- SETTORE VIII Natanti 9,00% 12,86%

4 SEZIONE IV Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto di interessi a) Nandi Assicurazioni Srl e le persone riportate nella prima pagina della presente informativa NON detengono una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un impresa di assicurazione. b) Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un impresa di assicurazione è detentrice di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della Nandi Assicurazioni Srl. Con riguardo al contratto proposto: l intermediario fornisce al contraente una consulenza ai sensi dell art. 119 ter comma 3 del Codice e la consulenza fornita non è fondata su un analisi imparziale e personale ai sensi del successivo comma 4 del medesimo articolo l intermediario NON fornisce al contraente una consulenza ai sensi dell art. 119 ter. In coerenza con quanto previsto dall art. 5 comma 1 d.l. 7/2007, convertito con modifiche nella Legge 40/2007, l intermediario non distribuisce in modo esclusivo i contratti con di una o più imprese di assicurazione in virtù di un obbligo contrattuale altre informazioni utili a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall art. 119-bis, comma 7, del Codice SEZIONE V - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente a) L attività di intermediazione è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l intermediario deve rispondere a norma di legge; b) il Contraente ha facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all Intermediario o all Impresa preponente e, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell Intermediario o dell Impresa, entro il termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall intermediario o dall Impresa, a: IVASS - Servizio Tutela del Consumatore Via del Quirinale Roma Dichiarazione del Contraente ai sensi dell art. 56, comma 7, del Regolamento IVASS 40/2018 Ragione Sociale / Cognome Nome Codice Fiscale Ai sensi dell art. 56, comma 7, regolamento IVASS 40/2018, il sottoscritto Contraente dichiara di aver ricevuto: le informative di cui agli allegati 3 e 4 e di essere stato informato sul contenuto degli stessi; la documentazione informativa precontrattuale e contrattuale prevista dalle disposizioni vigenti. Montebelluna lì ${doc_data} Firma* *Firma della persona fisica ovvero timbro della persona giuridica e firma di un procuratore

5 GESTIONE DEI RECLAMI Definizione di reclamo : Una dichiarazione di insoddisfazione in forma scritta nei confronti di un impresa di assicurazione, di un intermediario assicurativo o di un intermediario iscritto nell elenco annesso relativa a un contratto o a un servizio assicurativo; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto. Si rende noto che è facoltà per il Contraente del contratto, ferma restando la possibilità di rivolgersi all Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all intermediario o all impresa preponente tramite: L intermediario Scrivendo a Piazza Enzo Ferrari MONTEBELLUNA (TV) Via telefax Via Posta elettronica certificata (pec) nandiassicurazioni@pec.it Le Compagnie di assicurazioni (*) e/o collaborazioni con altri intermediari (**): UnipolSai Assicurazioni SpA (*) Arag SE (*) Uniqa Assicurazioni SpA (*) Scrivendo a: Unipolsai Assicurazioni SpA - Reclami e Assistenza Specialistica Clienti Via dell Unione Europea 3/B SAN DONATO MILANESE (MI) Via Fax a: Via a: reclami@unipolsai.it Online Scrivendo a: ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia - Servizio Reclami - Viale del Commercio VERONA Via Fax a: Via a: servizio.reclami@arag.it Online Scrivendo a: Uniqa Assicurazioni spa - Via Carnia MILANO Via Fax a: Via a: reclami@uniqagroup.it Online Scrivendo a: Via Fax a: Aviva Italia SpA (*) Via a: cureclami@aviva.com Aviva Life SpA e Aviva SpA (*) HDI Assicurazioni SpA (*) Chubb European Group SE(*) Genial+ (*) Europ Assitance Italia SpA (*) DAS SpA D.A.S. Legal Services Srl(**) Online Aviva Italia SpA - Via Angelo Scarsellini MILANO Scrivendo a: Aviva Life SpA / Aviva SpA - Via Angelo Scarsellini MILANO Via Fax a: Via a: reclami_vita@aviva.com Online Scrivendo a: Hdi Assicurazioni Spa - Reclami - Via Abruzzi ROMA Via Fax a: Via a: reclami@pec.hdia.it Online Scrivendo a: Via Fabio Filzi MILANO Via Fax a: Via a: ufficio.reclami@chubb.com Online www2.chubb.com/it Scrivendo a: Genialloyd SpA - Ufficio Gestione Reclami - Viale Monza MILANO Via Fax a: Online Scrivendo a: Europ Assistance Italia SpA - Ufficio Reclami - Piazza Trento MILANO Via Fax a: Via a: reclami@pec.europassistance.it - ufficio.reclami@europassistance.it Online Scrivendo a: DAS SpA - Via Enrico fermi 9/B VERONA Via Fax a: Via a: info_dls@das.it Linear SpA Sogeint Srl (**) Scrivendo a: Linear Assicurazioni - Ufficio Reclami - Via Larga Bologna Via Fax a: Via - On Line reclami@linear.it istance.it

6 Si precisa che la Nandi Assicurazioni S.rl. relativamente ai rapporti di collaborazione così come previsti dall art.22 del D.L. n. 179/2012, riveste il ruolo di soggetto Emittente e non di soggetto Proponente (fatta eccezione per Das e Linear) La informiamo altresì che, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell intermediario o dell impresa entro il termine di legge (45 giorni dal momento in cui il reclamo è pervenuto o 60 giorni per reclami afferenti il comportamento dell intermediario), potrà rivolgersi: alla CONSOB, Via Giovanni Battista Martini ROMA per questioni di trasparenza (informativa precontrattuale) relativamente a polizze ed a operazioni di cui ai rami vita III (polizze unit e index linked) e V (capitalizzazioni); all IVASS, Servizio Tutela del Consumatore (se il reclamo è riferibile al comportamento dell Impresa) o Servizio Vigilanza Intermediari (se il reclamo è riferibile al comportamento dell Agente), Via Del Quirinale ROMA; allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall intermediario o dall impresa preponente. I reclami indirizzati per iscritto all IVASS devono riportare: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato all impresa di assicurazione, all intermediario assicurativo o all intermediario iscritto nell elenco annesso e dell eventuale riscontro fornito dagli stessi; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Si evidenzia che i reclami per l accertamento dell osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all IVASS. Il modello per presentare un reclamo all IVASS è reperibile sul sito alla sezione Per il Consumatore - Come presentare un reclamo. In caso di collaborazione nello svolgimento dell attività di intermediazione assicurativa ai sensi dell articolo 22 del Decreto-Legge 18 Ott 2012, n.ro 179 (es. Broker con Broker, Broker con Agenzia o Broker con Direzione di Compagnia), i reclami sono gestiti con le modalità di cui all articolo 10 septies del Regolamento IVASS n.ro 24 del 19 Mag 2008 come modificato dal Provvedimento IVASS n.ro 46 del A tal fine, è considerato collaboratore l intermediario che collabora con quello che ha il rapporto diretto con l impresa di assicurazione. Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo all IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET. Si ricorda che nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà ricorrere ai seguenti sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie: Procedimento di mediazione innanzi ad un organismo di mediazione ai sensi del D.L. 04 Mar 2010 n.ro 28 e s.m.i.; in talune materie, comprese quelle inerenti le controversie insorte in materia di contratti assicurativi o di risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria, il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale procedura si accede mediante un istanza da presentare presso un organismo di mediazione tramite l assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto; Procedura di negoziazione assistita ai sensi del D.L. 12 Set 2014 n.ro 132 (convertito in Legge n.ro 162/2014); in caso di controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti il ricorso alla procedura di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale procedura si accede mediante la stipulazione fra le parti di una convenzione di negoziazione assistita tramite l assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto; Procedura di conciliazione paritetica, per controversie relative a sinistri R.C. Auto la cui richiesta di risarcimento non sia superiore ad Euro ,00, rivolgendosi a una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema; Procedura di arbitrato ove prevista dalle Condizioni di Assicurazione.

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