IV. IL SISTEMA DI INCENTIVAZIONE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

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1 IV. IL SISTEMA DI INCENTIVAZIONE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA 1. Considerazioni introduttive Si è sopra detto che l obiettivo dell incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili è previsto passare sia per la strada della semplificazione procedurale, sia per la strada dei meccanismi di incentivazione. Si sono fino a ora illustrati i tratti fondamentali del primo aspetto per quanto riguarda la produzione di energia di tipo elettrico: si ha quindi un idea di come il concetto di semplificazione possa essere inteso nel concreto svolgersi dell ordinamento. Ebbene, se quanto sopra illustrato potrebbe non sembrare esattamente semplice, almeno nell accezione comune del termine, il sistema dei meccanismi di incentivazione è comunque estremamente più complesso e labirintico, tanto che nella presente sede sembra opportuno offrire unicamente una panoramica generale, senza scendere nei dettagli tecnici più specifici. L estrema complessità di tale settore è ulteriormente complicata dal fatto che la materia è oggetto di continui interventi di modifiche normative, che rendono particolarmente difficile anche la stessa identificazione delle fonti, oltre al coordinamento tra esse, e dal fatto che i meccanismi di incentivazione si diversificano tra le diverse fonti. Come si è sopra visto, invece, se i meccanismi procedurali hanno un pregio, questo consiste nella tendenziale stabilità degli stessi e nella tendenziale uniformità per le diverse tipologie di fonti: anche in quel campo, tuttavia, sussistono significativi elementi di complicazione nella selezione delle fonti, dovuti soprattutto al fatto della concorrenza legislativa concorrente delle Regioni, ulteriore conto da pagare alla riforma del Titolo V della Costituzione (almeno fino ad oggi e salva l approvazione del disegno di legge costituzionale dell ottobre 2012 che mira ad inserire la materia energetica tra quelle di competenza legislativa esclusiva statale). Nell avvicinarsi alla selva dei meccanismi di incentivazione per la produzione di energia di tipo elettrico da fonti rinnovabili, può essere utile, anche traendo spunto dal par del PAN, che ne illustra i criteri generali aggiornati all anno 2010 (e quindi oggi in larga parte considerabili come archeologia giuridica), tracciare una prima distinzione di fondo tra sistemi di incentivazione specifici, da un lato, e previsioni ordinamentali di carattere generale che con i predetti sistemi di incentivazione devono coordinarsi, dall altro lato. I primi, di cui si parlerà in questo cap. IV, sono quelli realizzati tramite sussidi e altri strumenti interni allo stesso meccanismo di produzione e vendita di energia. Le seconde, di cui si parlerà al successivo cap. V, attengono anzitutto alle norme del sistema tributario generale che possono più da vicino riguardare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. 2. I meccanismi di incentivazione specifica 69

2 I meccanismi di incentivazione specifica sono quelli ai quali più propriamente è collegato il ruolo di promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili. Tenuto conto dell eterodeterminazione degli obiettivi produttivi di energia nell arco di tempo che va fino al 2020, imposta dall Unione Europea, l evoluzione del sistema di incentivazione è stata disegnata come inversamente proporzionale al livello di raggiungimento degli obiettivi stessi: massimo livello di incentivazione all inizio del percorso di raggiungimento degli obiettivi, minima incentivazione specifica all approssimarsi del raggiungimento degli obiettivi. E così che il sistema di incentivazione illustrato dal PAN del 2010, a due anni di distanza, è stato per più aspetti modificato in profondità e, per altri aspetti, sarà ulteriormente destinato ad essere modificato nel breve periodo. La via fondamentale da seguire per le modifiche in parole risulta ad oggi tracciata dal d.lgs. n. 28/2011, già sopra esaminato per gli aspetti attinenti alle problematiche procedurali, e dal D.M. 6 luglio Il par del PAN delinea cinque sistemi fondamentali di incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili: il sistema dei Conti Energia; il sistema dei certificati verdi; il sistema delle tariffe onnicomprensive; il sistema dei regimi di sostegno contenuti nei POIn energia; il sistema del Fondo rotativo per Kyoto. Va ricordato, inoltre, che tra i sistemi concepibili come lato sensu di incentivazione viene generalmente ricompreso anche quello del regime dello scambio sul posto, cui si è già fatto cenno al par. II.5 e che appare destinato a permanere anche in futuro, assumendo anzi rilevanza sempre più centrale. L operatività di molti dei predetti sistemi di incentivazione è destinata a venir meno nel breve o addirittura nel brevissimo periodo, per essere sostituita da altre forme di incentivazione o per concludersi definitivamente, lasciando spazio a sistemi basati sul principio sotteso al meccanismo dello scambio sul posto. Tuttavia, il fatto che molte di tali forme di incentivazioni siano ancora (seppure per breve tempo) operative ed il fatto che il sistema sia ancora in divenire suggeriscono di procedere con l esposizione come segue: in prima battuta (cap. IV.I.), verrà illustrata la sistematizzazione esposta dal PAN, contestualmente evidenziando le prospettive e le modifiche che l hanno già interessata o la interesseranno in futuro (cfr., specialmente, l art. 25 del d.lgs. n. 28/2011); in seconda battuta (cap. IV.II.), verranno illustrati i nuovi tratti che dovranno assumere in futuro i meccanismi di incentivazione (materia cui è dedicato in particolare il D.M. 6 luglio 2012). Illustrando la sistematizzazione contenuta nel PAN, l attenzione dovrà essere soffermata, seppure brevemente, sul già menzionato POIn energia (par. 4 del Cap. IV.I.) e si vedrà come tale forma di sostegno si inserisca in un più ampio contesto di origine comunitaria. In quell occasione, pertanto, saranno svolti alcuni brevi cenni (par del Cap. IV.I.) anche in ordine a programmi di sostegno di provenienza comunitaria diretta, ovvero di programmi di sostegno ai quali gli operatori interessati possono accedere direttamente presso le istituzioni europee, senza mediazione di programmi gestiti da enti pubblici della Repubblica Italiana (come avviene, invece, per il POIn energia). Peraltro, in questa stessa sede e onde non dover 70

3 tornare sull argomento nella seconda sezione del capitolo, saranno svolti altresì alcuni cenni in ordine a programmi di finanziamento comunitari che al momento non sono operativi in quanto di prossima attivazione. Inoltre, sempre in questa parte del capitolo sembra opportuno svolgere altresì alcune considerazioni in ordine al problema degli impianti operanti in regime di cogenerazione, ossia di quegli impianti che producono contestualmente energia termica ed elettrica, ovvero termica e meccanica, ovvero termica, meccanica ed elettrica (art. 2, c. 1 del d.lgs. n. 20/2007). Qualora l impianto operante in assetto cogenerativo sia alimentato da fonti rinnovabili (ad esempio, a biomasse), infatti, saranno applicabili gli incentivi previsti per la fonte rinnovabile utilizzata e, specie d ora in avanti, gli incentivi di cui al D.M. 6 luglio 2012 (maggiorati del premio di cui all art. 8, c. 8 ed eventualmente di quello di cui all art. 26 del D.M. stesso laddove la cogenerazione sia ad alto rendimento). Qualora, poi, gli impianti operanti in assetto cogenerativo utilizzino più di una fonte di alimentazione (centrali ibride) e una di queste fonti sia una energia rinnovabile, l art. 4, c. 1, lett. b) e c. 2, lett. a) del D.M. 6 luglio 2012 stabilisce che gli incentivi spettano in relazione alla fonte rinnovabile utilizzata e che l energia elettrica incentivata è pari alla differenza fra la produzione totale e la parte ascrivibile alle altre fonti di energia (par del c. 1 dell allegato II al D.M. 6 luglio 2012), calcolata in modo forfetizzato o analitico (parte I o II del predetto par. 6 dell allegato II al D.M. 6 luglio 2012). Qualora non ricorrano i predetti presupposti, si esce al di fuori del campo delle energie rinnovabili, talché non sarebbe indispensabile svolgere considerazioni sul punto. Sennonché, la particolare complessità della materia, nonché l impossibilità di escludere a priori che un soggetto opti per non beneficiare degli incentivi sopra menzionati (e, in particolare, di quelli di cui al D.M. 6 luglio 2012), rendono opportuno allargare lo sguardo anche alle normative incentivanti ulteriori rispetto a quelle strettamente relative alle energie rinnovabili. A questo proposito, si svolgeranno alcune sintetiche considerazioni al successivo par. 6 della prima sezione del presente capitolo. Può essere questa, infine, l occasione per ricordare che, qualora in sede di controlli operati dal Gestore dei Servizi Elettrici (GSE S.p.A.), ai sensi dell art. 42 del d.lgs. n. 28/2011 e delle ulteriori norme dettate dal Ministero dello Sviluppo Economico in sede di riordino della materia ai sensi del comma 5 dello stesso art. 42 del d.lgs. n. 28/2011, emergano violazioni da parte dei responsabili degli impianti che siano rilevanti ai fini dell erogazione degli incentivi, il GSE dispone il rigetto dell istanza ovvero la decadenza dagli incentivi, nonché il recupero delle somme già erogate. Inoltre, il GSE trasmette la notizia dell esito degli accertamenti all AEEG, la quale potrà applicare le sanzioni di cui all art. 2, c. 20, lett. c) della l. n. 481/1995, ossia la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro a Euro ,73 (pari a 300 miliardi di Lire Italiane) e, in caso di reiterazione, anche la sospensione dell attività d impresa per un periodo massimo di sei mesi, salva la possibilità di chiedere al Ministero provvedimenti di sospensione o revoca definitiva della concessione. In ogni caso, poi, qualora le attività poste in essere integrino fattispecie di reato, rimane ferma 71

4 la sanzionabilità della condotta sul piano penale: tra queste ipotesi può ricordarsi, oltre alle fattispecie generali del codice penale (ad esempio, truffa aggravata ai danni dello Stato) o di norme penali aventi carattere generale (come ad esempio la fattispecie di false attestazioni in sede di autocertificazione), il caso della contraffazione o alterazione dolosa delle matricole di pannelli fotovoltaici, che, ai sensi del comma 2 dell art. 43 del d.lgs. n. 28/2011 e salva la configurabilità di più gravi ipotesi di reato, è punito con la reclusione da due a tre anni e con l esclusione da qualsiasi incentivazione, sovvenzione o agevolazione pubblica per le fonti rinnovabili. Va ricordato, inoltre, che in caso di fornitura di dati o documenti non veritieri nella richiesta di incentivi i soggetti richiedenti, i legali rappresentanti degli stessi, gli amministratori con poteri di rappresentanza, i soci di s.n.c. o gli accomandatari di s.a.s., i responsabili dell impianti e i direttori tecnici, perdono il diritto a ricevere incentivi per la durata di dieci anni. 3. Le norme generali di coordinamento Prima di procedere ad addentrarsi nell analisi, sembra indispensabile, riprendendo le considerazioni svolte in apertura di capitolo, affrontare il problema del coordinamento tra le forme di incentivazione specifica e le altre previsioni di carattere generale dell ordinamento (specie in materia tributaria, alla quale sarà limitato l esame in sede di capitolo V). Tale coordinamento è rimesso ad una serie di norme speciali, ad alcune norme generali e, laddove ciò non sia sufficiente, all operare dei principi generali dell ordinamento. Le norme speciali, generalmente previste nelle stesse fonti che disciplinano le fonti di incentivazione specifica, saranno menzionate ed illustrate strada facendo nella stessa sede (ossia nei vari paragrafi del presente cap. IV) in cui, per l appunto, si descriverà l operatività degli stessi meccanismi di incentivazione specifica cui le norme di coordinamento speciali si riferiscono. Per quanto attiene alle norme di carattere generale, invece, rilievo centrale assume l art. 26 del d.lgs. n. 28/2011 (cui rinvia anche l art. 29 del D.M. 6 luglio 2012), il quale, tuttavia, si limita ad affermare che gli incentivi di cui all art. 24, ossia gli incentivi che di lì a poco sarebbero stati disciplinati con il D.M. 6 luglio 2012, non sono cumulabili con altri incentivi pubblici, comunque denominati, fatte salve le disposizioni speciali previste dall ordinamento, a cominciare da quelle previste dai successivi capoversi dell art. 26 del d.lgs. n. 28/2011 stesso, le quali prevedono quanto segue. Per gli impianti di potenza nominale inferiore a una certa soglia determinata dal D.M. 6 luglio 2012 (generalmente, 5 MW, come si vedrà esser previsto dall art. 5 del D.M. 6 luglio 2012 stesso), nonché per gli impianti previsti dai progetti di riconversione del settore bieticolo saccarifero, l incentivo (previsto dall art. 24, c. 3 del d.lgs. n. 28/2011), l incentivo in parola è cumulabile: con l'accesso a fondi di garanzia e fondi di rotazione; con altri incentivi pubblici non eccedenti determinate percentuali del costo dell investimento decrescenti con l aumento della potenza dell impianto (dal 40% al 20%, salvo che per gli impianti di 72

5 proprietà di aziende agricole o connessi con esse alimentati da biomasse e biogas sostenibili, per le quali il limite del contributo cumulabile è sempre fissato al 40% entro la soglia di potenza di 1 MW, e salvo che per gli impianti fotovoltaici su scuole, per i quali il limite di cumulabilità è sempre stabilita al 60% del costo). Per i medesimi impianti di cui sopra, nonché per gli impianti di potenza superiore alla soglia, gli incentivi sono cumulabili con la fruizione della detassazione dal redditi di impresa degli investimenti in macchinari e apparecchiature (misura prevista, tra l altro, con l agevolazione nota come Tremonti ter, di cui si dirà infra). Per gli impianti cogenerativi e trigenerativi alimentati da fonte solare ovvero da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli artt. 9 e 10 del d.lgs. n. 102/2005, oppure di filiere corte, cioè ottenuti entro un raggio di 70 chilometri dall impianto che li utilizza per produrre energia elettrica, l incentivo è cumulabile con altri incentivi pubblici non eccedenti il 40% del costo dell investimento. IV.I. I SISTEMI DI INCENTIVAZIONE SPECIFICA FINO AD OGGI OPERANTI 1. I Conti Energia per il fotovoltaico e per il solare termodinamico Nel settore fotovoltaico e nel settore solare termodinamico il principale meccanismo di incentivazione fino ad oggi utilizzato è stato quello del cd. Conto Energia. I Conti Energia operanti nei due diversi settori del fotovoltaico e del solare termodinamico, pertanto, meritano di essere analizzati, seppur per brevi cenni, separatamente Il Quinto Conto Energia per il fotovoltaico (D.M. 5 luglio 2012) Nel giro di pochi anni, il Ministero dello Sviluppo Economico è intervenuto ben cinque volte a definire soglie e contingenti di modulazione ed assegnazione di incentivi nel settore solare fotovoltaico. L ultimo intervento è rappresentato dal D.M. 6 luglio 2012, conosciuto come Quinto Conto Energia. Così come gli altri decreti di Conto Energia, esso fissa un ammontare massimo di incentivi erogabili in base al Conto Energia, in relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati al settore dalle imposizioni europee e dal correlativo PAN: in proposito, la premessa 15 al Decreto (quarto capoverso introdotto dal lemma considerato ) afferma la necessità di tener conto, ai fini della rimodulazione dei sistemi di incentivazione, del fatto che nel settore elettrico l Italia è in anticipo rispetto agli obiettivi fissati, poiché la capacità installata a fine 2011 è in grado di assicurare una produzione di circa 94 TWh/anno, a fronte dell obiettivo di produzione di 100 TWh previsto per il Su questa base, e sulla correlativa decisione 73

6 di dare maggiore impulso ai settori calore e trasporti (cfr. D.M. 6 luglio 2012) ancor prima che sulla base del criterio del raggiungimento della cd. grid parity (ovvero della situazione di convenienza economica dell elettricità fotovoltaica rispetto a quella prelevata o immessa in rete), il sistema di incentivazione tramite Conto Energia è stato posto in via di smantellamento. L art. 1, comma 5 del Decreto fissa il limite massimo di erogazione degli incentivi in 6 miliardi e 700 milioni di Euro annui: raggiunto tale limite, ciò che è prevedibile avvenire nei primi mesi dell anno 2013, nessun nuovo impianto fotovoltaico sarà ammesso a godere di un incentivazione tramite sistemi di Conto Energia (sul punto cfr. altresì l art. 20 del D.M.). Va ricordato, in proposito, che l impianto che ottiene l accesso al sistema di incentivazione del Conto Energia ha diritto a beneficiarne per una durata ventennale (cfr., attualmente, art. 5, c. 4 del D.M.): la tariffa settante è quella vigente alla data di entrata in esercizio dell impianto (cfr., attualmente, art. 5, c. 5 del D.M.). Il limite massimo annuo, quindi, tiene conto di tutte le incentivazioni che devono essere erogate agli impianti che hanno acceduto al sistema negli anni precedenti e che hanno diritto a beneficiarne per vent anni. Va altresì ricordato, a onor del vero, che i predetti incentivi non ricadono sui bilanci statali o di enti pubblici, ma sono ripartiti tra tutti gli utenti dell energia elettrica a livello nazionale: nella maggior parte dei casi, dunque e quanto meno con riferimento alle famiglie, essi si traducono in piccoli aumenti in bolletta, nell ordine di pochi Euro annui. Il meccanismo del Conto Energia per il fotovoltaico, all art. 5, prevede essenzialmente due forme di incentivazione. Una prima forma, che si vedrà essere in definitiva simile anche ai sistemi di incentivazione previsti in via generale dal nuovo D.M. 6 luglio 2012, si sostanzia nell erogazione, da parte del soggetto gestore dei servizi energetici (GSE), di una tariffa incentivante sulla base della quantità di energia immessa in rete da parte del produttore. Una seconda forma, invece, consiste nel premio per l energia consumata in sito (incentivo per il cd. autoconsumo ). Quanto al primo meccanismo di incentivazione, consistente nell erogazione di una tariffa incentivante, esso si atteggia diversamente a seconda che l impianto abbia potenza inferiore o superiore a 1 MW (cfr. art. 5, c. 1). Per gli impianti di potenza inferiore a 1 MW, il GSE eroga al produttore, sulla base della quota di produzione netta immessa in rete, una tariffa onnicomprensiva, determinata sulla base della potenza e della tipologia di impianto e quantificata in base agli Allegati 5, 6 e 7 al D.M. (cfr. art. 5 del D.M.). In questi casi, il GSE provvede direttamente al ritiro dell energia immessa in rete secondo le norme dettate dall AEEG (cfr. art. 11, c. 7 del D.M.). Per gli impianti di potenza superiore a 1 MW, invece, il GSE eroga al produttore, sempre sulla base della quota di produzione netta immessa in rete, una tariffa incentivante pari alla differenza tra la predetta tariffa onnicomprensiva e il prezzo zonale orario: in questi casi, infatti, l energia prodotta rimane nella disponibilità del produttore, che dovrà provvedere per proprio conto a venderla, ed è questa la ragione per cui dalla tariffa onnicomprensiva viene sottratto il prezzo zonale orario, 74

7 corrispondente al prezzo che presumibilmente il produttore otterrà nel vendere per proprio conto l energia prodotta). In entrambi i casi, poi, per la quota di produzione netta consumata sul sito è attribuita l apposita tariffa premio indicata negli stessi allegati. In particolare, l all. 5 contiene le tariffe per gli impianti fotovoltaici ordinari, l all. 6 la tariffa per gli impianti fotovoltaici integrati e con caratteristiche innovative e l all. 7 la tariffa per gli impianti fotovoltaici a concentrazione. Per impianto fotovoltaico integrato con caratteristiche innovative deve intendersi, secondo l art. 2, c. 1, lett. f), quell impianto fotovoltaico che utilizza moduli non convenzionali e componenti speciali, sviluppati specificatamente per sostituire elementi architettonici, e che risponde ai requisiti costruttivi e alle modalità di installazione indicate in Allegato 4 ; per impianto fotovoltaico a concentrazione, invece e secondo l art. 2, c. 1, lett. q), deve intendersi un impianto fotovoltaico composto principalmente da un insieme di moduli in cui la luce solare è concentrata, tramite sistemi ottici, su celle fotovoltaiche, da uno o più gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata e da altri componenti elettrici minori. A tali tariffe 47 devono aggiungersi gli incrementi previsti dal comma 2 dell art. 5 del D.M. per i casi di impianti realizzati su edifici con moduli installati in sostituzione di coperture sui cui è operata la completa rimozione dell eternit o dell amianto e per i casi di impianti con componenti principali realizzati unicamente all interno di un Paese che risulti membro dell UE (o anche in Islanda, Norvegia e Liechtenstein). Quanto al secondo meccanismo di incentivazione, l art. 5, c. 9 del D.M. prevede che, per gli impianti con potenza non superiore a 20 kw, interamente adibiti all alimentazione di utenze in corrente continua, collegati alla rete elettrica ma che non immettono energia in rete, spetti il premio sull energia netta consumata in sito (altra forma di incentivo per il cd. autoconsumo, oltre a quella già evidenziata sopra). In una prospettiva di medio periodo, terminate le possibilità per i nuovi impianti di accedere a meccanismi di incentivazione tramite tariffe onnicomprensive o tariffe incentivanti, gran parte delle aspettative da parte degli operatori e degli utenti è rimessa ai meccanismi di premio per l autoconsumo, ossia per il consumo in sito dell energia netta prodotta, commisurato tramite misuratori di energia elettrica certificati e teleleggibili dal GSE, con modalità stabilite dal medesimo GSE. Va detto che, in caso di autoconsumo, il soggetto beneficia non solo del premio predetto, ma anche del risparmio economico derivante dalla soddisfazione delle proprie esigenze energetiche senza dover provvederle ad acquistarle dalla rete. Per questo, il sistema di incentivazione dell autoconsumo è considerato essere la prossima frontiera di incentivazione del fotovoltaico e, più in generale, dell autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. 47 Può esser questa l occasione di ricordare che l art. 18 del D.M., inoltre, prevede che con Decreto Ministeriali siano fissati i requisiti affinché un impianto fotovoltaico possa considerarsi dotato di caratteristiche di innovazione tecnologica e le tariffe d incentivazione operanti in tali casi. 75

8 I meccanismi per accedere agli incentivi, fino al momento in cui non sarà raggiunto il limite massimo di 6,7 miliardi di Euro sopra indicato, sono essenzialmente due: l accesso diretto per gli impianti di cui al comma 1 dell art. 3 del D.M. 48 ; l iscrizione in appositi registri per gli altri impianti che rispettino i requisiti previsti dal D.M. pur senza rientrare in una delle categorie anzidette (cfr. art. 3, c. 2 del D.M.). I requisiti in parola sono indicati: nell art. 7 per gli impianti fotovoltaici ordinari cui sono accordabili gli incentivi di cui all all. 5; nell art. 8 e nell all. 4, per gli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative cui sono accordabili gli incentivi previsti dall all. 6; nell art. 9 per gli impianti fotovoltaici a concentrazione cui sono accordabili gli incentivi previsti dall all. 7. Per tutti vale il requisito che i componenti installati devono essere di nuova costruzione o comunque non giù utilizzati in altri impianti e che siano rispettate le norme tecniche dell all. 1 A (art. 7, c. 3). Per gli impianti ordinari i requisiti consistono, in particolare, in garanzie, certificazioni di qualità, localizzazioni in determinati fabbricati (edifici, serre, barriere, pensiline, edifici produttivi, al posto di coperture contenenti amianto) o aree (discariche esaurite), ovvero garanzie di tempistiche di costruzione. Per gli impianti integrati innovativi, oltre a talune garanzie e certificazioni proprie di tutti gli impianti ordinari e alle caratteristiche tecniche previste dall allegato 4, ulteriore requisito è il limite massimo di potenza pari a 5 MW. Per gli impianti a concentrazione, oltre a talune garanzie proprie di tutti gli impianti ordinari e alle altre norme tecniche indicate dall art. 9, vale sempre il requisito della potenza massima di 5 MW e l ammontare della tariffa varia a seconda del fattore di concentrazione dell impianto. Va ricordato, infine, che ai sensi del comma 4 dell art. 1 del D.M. del Quinto Conto Energia continuano ad applicarsi le disposizioni del Quarto Conto Energia (D.M. 5 maggio 2011) alle seguenti tipologie di impianti: purché entrati in esercizio prima del decorso di quarantacinque dalla data in cui è stata pubblicata la delibera AEEG attestante il raggiungimento dell ammontare di incentivi annui pari a 6 miliardi di Euro, ai piccoli impianti, agli impianti integrati con caratteristiche innovative (spesso indicati come impianti di cui al Titolo III del Quarto Conto Energia) e agli impianti a concentrazione (spesso indicati come impianti di cui al Titolo IV del Quarto Conto Energia); agli impianti realizzati su edifici pubblici e su aree delle amministrazioni pubbliche entrati in esercizi entro il ; ai grandi impianti iscritti nelle prime posizioni dei registri di 48 Essi consistono, in particolare in: impianti di potenza fino a 50 kw realizzati su edifici con moduli installati in sostituzione di coperture su cui e operata la completa rimozione dell eternit o dell amianto; impianti di potenza non superiore a 12 kw, ivi inclusi gli impianti realizzati a seguito di rifacimento, nonché nei potenziamenti che comportano un incremento della potenza dell'impianto non superiore a 12 kw; potenziamenti che comportano un incremento della potenza dell'impianto non superiore a 12 kw; impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative fino al raggiungimento di un costo indicativo cumulato degli incentivi degli incentivi di 50 ML ; impianti fotovoltaici a concentrazione fino al raggiungimento di un costo indicativo cumulato degli incentivi di 50 ML ; impianti realizzati da amministrazioni pubbliche mediante svolgimento di procedure di pubblica evidenza, fino al raggiungimento di un costo indicativo cumulato degli incentivi di 50 ML ; impianti di potenza superiore a 12 kw e non superiore a 20 kw, ivi inclusi gli impianti realizzati a seguito di rifacimento, nonché nei potenziamenti che comportano un incremento della potenza dell'impianto non superiore a 20 kw, che richiedono una tariffa ridotta del 20% rispetto a quella spettante ai pari impianti iscritti al registro. 76

9 cui al Quarto Conto Energia e che producono la certificazione di fine lavori entro sette mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria prevista per i registri stessi. La procedura da espletare per poter beneficiare degli incentivi è differente per gli impianti che hanno diritto di accedere direttamente agli obiettivi e per gli impianti che, invece, possono accedervi unicamente a seguito di iscrizione a registro. Cominciando dalla procedura necessaria per gli impianti che non necessitano di iscrizione nei registri, l art. 6 del D.M. prescrive che, per ottenere gli incentivi, il soggetto responsabile dell impianto, entro quindici giorni dall entrata in esercizio dell impianto 49, risultante dall iscrizione sul sistema GAUDI cui si è già fatto cenno al par. II.4, deve far pervenire al Gestore dei Servizi Elettrici (GSE), via internet e tramite i moduli predisposti dal GSE stesso (all. 3), la richiesta di concessione della pertinente tariffa incentivante corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi del d.p.r. n. 445/2000) contenente i dati indicati nell allegato 3 B al D.M 50. Ricevuta la comunicazione, il GSE, verificata la ricorrenza delle condizioni previste dalla normativa, assicura l erogazione della tariffa spettante entro novanta giorni e, successivamente, con cadenza mensile (salvo che, ai sensi del c. 4 dello stesso art. 6, nel mese siano maturati importi inferiori alle soglie stabilite con provvedimento dello stesso GSE ai sensi dell art. 10, c. 5 del D.M.), liquidando gli importi dovuti sulla base delle misurazioni trasmesse dai gestori di rete. L art. 10 prevede la corresponsione di un contributo al GSE sia al momento dell attivazione della procedura di 49 Il termine non è comunque previsto a pena di decadenza dal diritto all incentivo: l art. 6, c. 1 del D.M., infatti, prevede che il mancato rispetto del termine comporta unicamente il mancato riconoscimento delle tariffe incentivanti per il periodo intercorrente tra la data di entrata in esercizio e la data della richiesta, senza tuttavia incidere sul diritto a beneficiare della tariffa incentivante vigente al momento dell entrata in esercizio, anche se nel frattempo eventualmente sostituita. 50 Tra questi, in particolare, rientrano i dati generali del soggetto responsabile, quelli dell impianto, i dati riportati nell attestato di certificazione energetica (ove necessario), l impegno a comunicare tempestivamente tutte le variazioni che intervengono a modificare quanto dichiarato, l indicazione della disponibilità a conservare l originale di tutta la documentazione citata nella dichiarazione e negli allegati per l intero periodo di incentivazione, l indicazione che sono rispettate le condizioni di cumulabilità degli incentivi, nonché l elenco degli incentivi già spettanti a società controllanti, controllate o controllate dalla medesima controllante. Alla dichiarazione sostitutiva in parola devono inoltre essere allegate: la dichiarazione dell installatore o del tecnico abilitato, che dichiari di essere in possesso dei requisiti professionali di cui all art. 15 del d.lgs. n. 28/2011 (installatore qualificato) e che riporti i dati tecnici dell impianto, comprensivi dell elenco moduli fotovoltaici, inverter, POD e Censimp, allegando altresì n. 5 fotografie che raffigurino integralmente l impianto stesso; la dichiarazione che l impianto è stato realizzato a regola d arte, nel rispetto delle norme richiamate dall allegato 1 B e corrispondentemente a quanto riportato nel progetto definitivo autorizzato, negli elaborati planimetrici, nei disegni grafici di dettaglio (se P>12 kw) e nello schema elettrico redatti da tecnico abilitato allegati alla dichiarazione; la dichiarazione che i componenti utilizzati nell impianto sono di nuova costruzione o comunque non già impiegati in altri impianti; la dichiarazione che i moduli fotovoltaici e gli altri componenti impiegati nell impianto ricadono tra quelli per i quali, ai sensi dell art. 7, c. 6, sono state trasmesse al GSE le previste certificazioni e garanzie di qualità, incluse quelle relative alla realizzazione integrale entro Paesi UE, ovvero, in caso, contrario, l allegazione delle certificazioni e garanzie riferite ai moduli e ai componenti utilizzati; per gli impianti con caratteristiche innovative, la dichiarazione che l impianto è realizzato con moduli e componenti che rispondono ai requisiti costruttivi e alle modalità di installazione indicate in allegato 4 e nell art. 8, c. 4; per gli impianti a concentrazione, la dichiarazione che l impianto è realizzato con moduli e componenti che rispondono ai requisiti a tal fine previsti dal decreto; il formulario smaltimento eternit/amianto e fotografie ante operam (ove necessario); l attestato di certificazione energetica in corso di validità. 77

10 concessione degli incentivi, sia al momento dell erogazione delle tariffe (anche tramite compensazione con l ammontare delle stesse tariffe corrisposte). Per gli impianti che possono beneficiare degli incentivi solo previa iscrizione in registri, invece, il titolare del titolo autorizzativo per la costruzione e l esercizio dell impianto, dopo la pubblicazione del bando da parte del GSE (art. 4, c. 2) ed entro i termini da esso previsti (non inferiori a trenta giorni), deve formulare al GSE la richiesta di iscrizione al registro tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà contenente tra l altro l indicazione, ai sensi dell all. 3 A al D.M., dei dati generali dell impianto e di tutte le informazioni necessarie per verificare il possesso dei requisiti per l iscrizione ai registri e la ricorrenza delle condizioni costituenti criterio di priorità per la stesura delle graduatorie. Invero, una volta scaduto il termine di presentazione delle domande, il GSE forma e pubblica sul sito internet la graduatoria degli impianti iscritti al registro applicando i criteri di priorità indicati nel comma 5 dell art. 4, tra i quali possono menzionarsi i seguenti: impianti installati su edifici dal cui attestato di certificazione energetica risulti la miglior classe energetica, che comunque deve risultare D o superiore, e/o su edifici con moduli installati in sostituzione di coperture su cui e operata la completa rimozione dell eternit o dell amianto; impianti con componenti principali realizzati unicamente all interno di un Paese che risulti membro dell UE/SEE; impianti ubicati su siti contaminati o sui tetti degli edifici insistenti sul sito medesimo, su terreni nella disponibilità del demanio militare, su discariche esaurite, cave dismesse o miniere esaurite; impianti di potenza non superiore a 200 kw asserviti ad attività produttive; impianti realizzati, nell ordine, su edifici, serre, pergole, tettoie, pensiline, barriere acustiche;altri impianti che rispettino i requisiti ordinari di cui all art. 7, cui si è già fatto cenno supra. Per il primo registro, peraltro, il primo criterio da utilizzare è quello della precedenza della data di entrata in esercizio (cfr. art. 4, c. 7). Per ogni registro, l art. 3, c. 2 prevede una soglia massima di costo degli incentivi ad esso connessi: sono ammessi alle tariffe incentivanti gli impianti iscritti nel registro in posizione tale da rientrare nei predetti volumi incentivabili, a condizione che entrino in esercizio entro un anno dalla data di pubblicazione della graduatoria. I responsabili di impianti iscritti in un registro in posizione tale da non rientrare nel rispettivo limite di costo, qualora intendano concorrere per gli incentivi erogabili in relazione a un registro successivo, devono inoltrare al GSE una nuova richiesta di iscrizione. Importante sottolineare che, ad eccezione del primo registro, le graduatorie non sono soggette a scorrimenti e che, per ogni registro, l iscrizione non può essere ceduta a terzi se non dopo l entrata in esercizio dell impianto, a pena di perdita dell incentivo. Ciò è previsto al fine di evitare un possibile commercio di iscrizioni che comprometta l effettiva realizzazione dell impianto. Sotto il profilo del coordinamento con altre forme di misure di sostegno, il Quinto Conto Energia prevede alcune norme specifiche. Ai sensi dell art. 12, c. 1, l accesso alle tariffe incentivanti di cui al Quinto Conto Energia, almeno fino alla fine dell anno 2012, è compatibile con la concessione di una serie di contributi in conto capitale, finanziamenti a tasso agevolato di cui al fondo rotativo per Kyoto (cfr. infra) e di cui ad altri 78

11 fondi di garanzia e di rotazione eventualmente istituiti da Regioni o enti locali. Ai sensi del c. 2 del medesimo art. 12, permane il diritto alla riduzione dell IVA per gli impianti che facciano uso di energia solare per la produzione di energia e calore (D.M. 29 dicembre 1999), fermo restando che le tariffe incentivanti non possono essere richieste per impianti in relazione ai quali sono state richieste detrazioni fiscali (il riferimento della norme, non certo impeccabilmente formulata, sembra essere in particolare alle detrazioni del 36% 50% e del 55% di cui si dirà infra). Ai sensi del c. 5 dello stesso art. 12, poi, si afferma che gli incentivi di cui al Conto Energia sono alternativi a meccanismi agevolati di ritiro dell energia da parte del gestore, quali in particolare il già esaminato regime dello scambio sul posto 51, il meccanismo di ritiro dedicato e la cessione al mercato per gli impianti di potenza fino a 1 MW. L art. 19, poi, precisa che l articolo 9, comma 1, primo periodo, del decreto 19 febbraio 2007 del Ministro dello Sviluppo Economico si intende nel senso che il limite di cumulabilità ivi previsto si applica anche alla detassazione per investimenti di cui all art. 6, commi da 13 a 19, della legge n. 388/2000 e all art. 5 del d.l. n. 78/2009 (conv. in l. n. 102/2009): sul punto si rinvia al paragrafo relativo alla determinazione del reddito d impresa, trattandosi delle agevolazioni cd. Tremonti ambiente e Tremonti ter Il Conto Energia per il solare termodinamico (D.M. 11 aprile 2008) Per il settore solare termodinamico il sistema di incentivazione è stabilito dal D.M. 11 aprile 2008, che l art. 28 del D.M. 6 luglio 2012, recante la riorganizzazione generale del sistema di incentivazione per la produzione di energia da fonti rinnovabili ad eccezione di quella solare, dichiara espressamente applicabile anche a seguito della conclusione dell anno 2012, salve le modificazioni apportate dall art. 28 stesso. Premesso che per impianto solare termodinamico deve intendersi, ai sensi dell art. 2, c. 1, lett. a) del D.M. 11 aprile 2008, un impianto termoelettrico in cui il calore utilizzato per il ciclo termodinamico e' prodotto sfruttando l'energia solare come sorgente di calore ad alta temperatura, l art. 12 del Decreto considerato stabilisce che il limite massimo della potenza elettrica cumulativa di tutti gli impianti solari termodinamici che possono essere ammessi a beneficiare degli incentivi previsti dal Decreto è pari a quello corrispondente a metri quadri di superficie captante cumulativa (ovvero, ai sensi delle lett. h e j del c. 1 dell art. 2, l area complessiva di tutti i captatori solari degli impianti solare termodinamico, dovendosi intendere per captatoti solari quei componenti dell'impianto solare termodinamico che intercettano i raggi solari e inviano la radiazione solare, mediante il fluido termovettore, al dispositivo di conversione in calore ad alta 51 L art. 12, c. 5 sembra prevedere una deroga per il caso di impianti installati dal Ministero della Difesa sulla base dell art. 355, c. 7 del Codice dell Ordinamento Militare (impianti in regime di scambio sul posto per i quali non è previsto il limite di potenza di 200 kw), affermando che, in questi casi, sembra possibile la fruizione del servizio di scambio sul posto a cavallo del periodo di incentivazione di cui al Quinto Conto Energia per gli impianti di tipo fotovoltaico. Può essere utile ricordare, invece, che l art. 17, c. 4 del D.M. 18 dicembre 2008 considerava generalmente compatibile il regime dello scambio sul posto con gli incentivi al fotovoltaico. 79

12 temperatura ovvero al sistema di accumulo termico ), oltre agli impianti che entrano in esercizio entro ventiquattro mesi dalla data nella quale verrà raggiunto il predetto limite di superficie captante cumulativa. Il sistema di incentivazione si realizza, in questo settore, concedendo al soggetto responsabile, in aggiunta al prezzo di vendita dell energia prodotta, il diritto a una tariffa incentivante fissa, determinata ai sensi dell art. 6 dello stesso. Non si prevedono, quindi, tariffe onnicomprensive come quelle sopra illustrate per gli impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 1 MW. La predetta tariffa è riconosciuta per un periodo di 25 anni. Condizione per la concessione dell incentivo è il rispetto dei requisiti di cui all art. 4 del Decreto, tra i quali si segnalano la necessità che l impianto, anche ibrido, sia dotato di un sistema di accumulo termico avente capacità nominale di accumulo non inferiore alle soglie previste dallo stesso art. 4 (0,4 kwh termici al metro quadro per impianti con superficie captante compresa tra e metri quadrati; 1,5 kwh termici al metro quadro per impianti con superficie captante superiore a metri quadri), non utilizzi come fluido termovettore o come mezzo di accumulo sostanze tossiche (salvo che l impianto sia ubicato in aree industriali) e sia collegato alla rete elettrica o a piccole reti isolate. Secondo il disposto dell art. 5 del Decreto, il diritto agli incentivi è subordinato alla presentazione di apposita domanda al gestore della rete GSE e alla richiesta di connessione al gestore della rete (o alle imprese di distribuzione). La domanda è corredata dalla documentazione tecnica e progettistica prevista dallo stesso art. 5, la quale contenga ogni elemento utile ai fini della determinazione della produzione netta di energia attribuibile alla fonte rinnovabile di energia. A impianto ultimato, il soggetto responsabile trasmette al GSE la comunicazione di ultimazione dei lavori ed entro sessanta giorni (a pena di non ammissibilità alle tariffe) la documentazione finale di entrata in esercizio elencata nell'allegato 1 al Decreto (tra cui si comprende il progetto finale, i grafici di dettagli corredati da almeno n. 5 fotografie, la scheda tecnica che riporta l'ubicazione e le caratteristiche tecniche dell'impianto, il certificato di collaudo dell'impianto e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la conformità dell'impianto e dei relativi componenti ai requisiti di accesso agli incentivi). Ricevuta tale comunicazione e documentazione, il GSE verificato il rispetto delle summenzionate condizioni (eventualmente anche su richiesta espressa dello stesso richiedente, ai sensi del comma 9 dell art. 5 in esame) e, in caso positivo, comunica al soggetto responsabile la tariffa riconosciuta, iniziando a erogarla in conformità alle modalità fissate dall AEEG con il provvedimento previsto dall'art. 9, comma 1. Quanto alle norme di coordinamento, per gli impianti solari termodinamici l art. 7 del D.M. 11 aprile 2008 ha stabilito che l energia elettrica prodotta da impianti solari termodinamici possa essere ritirata con le modalità e alle condizioni fissate dall AEEG ai sensi dell art. 8 e dell art. 13 del d.lgs. n. 387/2003 (ritiro dedicato e priorità di dispacciamento prevista per le centrali ibride), ovvero ceduta sul mercato, senza che ciò comprometta la spettanza della tariffa incentivante. L art. 8 del medesimo D.M. 11 aprile 2008, inoltre, 80

13 stabilisce che dette tariffe incentivanti sono applicabili alla produzione energetica degli impianti solari termodinamici, anche ibridi, per la cui realizzazione siano stati concessi incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale non eccedenti il 10% del costo dell'investimento o in conto interessi con capitalizzazione anticipata non eccedenti il 25% del costo dell'investimento. In caso di concessione dei medesimi incentivi in conto capitale o in conto interessi, eccedenti, rispettivamente, il 10% e il 25% del costo di investimento, le incentivazioni di cui all'art. 6, fermo restando quanto disposto al primo periodo, sono corrispondentemente ridotte. E previsto, invece, che le tariffe incentivanti non siano cumulabili con i Certificati Verdi, di cui si sta per dire, e che, in caso di impianti ibridi la cui fonte di integrazione sia costituita da altra fonte rinnovabile, le tariffe incentivanti per il solare termodinamico sono cumulabili con gli incentivi spettanti alla produzione di energia dall altra fonte calcolate sulla quota parte relativa alla fonte di integrazione stessa. 2. I Certificati Verdi Il sistema dei Certificati Verdi è stato predisposto nel contesto dell obbligo, imposto dall art. 11 del d.lgs. n. 79/1999 ai produttori e agli importatori di energia elettrica derivante da fonti non rinnovabili per quantità superiori ai 100 GWh, di immettere in rete una certa quantità di energia prodotta da fonti rinnovabili 52. Per tali soggetti, infatti, è prevista la possibilità di ottemperare al predetto obbligo non solo tramite diretta produzione ed immissione in rete di energia elettrica derivante da fonti rinnovabili, ma anche per il tramite di altri soggetti, così imputando giuridicamente a sé l immissione di energia da fonti rinnovabili in realtà effettuata da altri soggetti: tale meccanismo, ai sensi del c. 3 del predetto art. 11 del d.lgs. n. 79/1999, consiste nell assegnazione ai soggetti produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili di certificati attestanti la produzione e l immissione in rete di tale energia (appunto denominati Certificati Verdi ) e nella possibilità per tali soggetti di commerciare tali certificati, che così possono essere acquistati dai produttori ed importatori di energia da fonti non rinnovabili che preferiscono assolvere al predetto 52 Analogo sistema di immissione in mercato di quote di beni derivanti da fonti rinnovabili è stato utilizzato dal legislatore anche in settori ulteriori rispetto a quello dell energia elettrica e in particolare, tra l altro, in quello dei carburanti per trasporti (art. 2 quater del d.l. n. 2/2006), al fine di imporre l immissione in mercato di biocarburanti o di combustibili sintetici ricavati unicamente da biomasse da parte di soggetti che immettono in mercato benzina o gasolio Le modalità di attuazione del predetto obbligo, previste dal D.Intermin , n. 110, sono volte a favorire lo sviluppo di filiere agroenergetiche e di intese di filiera, costituenti altresì titolo di preferenza in sede di assegnazione di risorse pubbliche per finanziamenti di iniziative di promozione di energie rinnovabili e biocarburanti purché sia garantita la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera, nonché la provenienza della materia prima. Per ulteriori illustrazioni sul punto cfr. la circ. Min. pol. agricole e forestali n. 3567/2008. Anche in questo caso, l art. 5 del D.I. n. 110/2008 ha previsto che l immissione in mercato dei biocarburanti considerati dà diritto all ottenimento di un certificato commerciabile. Il meccanismo dell emissione dei certificati, inoltre, è previsto anche per ottenere gli obiettivi di risparmio energetico, in relazione ai quali si svolgeranno alcune sintetiche considerazioni nel successivo par

14 obbligo di legge senza produrre direttamente energia da fonti rinnovabili. I Certificati, in particolare, possono essere commerciati sia entro la sede di contrattazione istituita dal Gestore dei Mercati Energetici (GME S.p.A., cd. borsa dei Certificati Verdi ) ai sensi dell art. 12, c. 1 del D.M. 18 dicembre 2008, sia in libero mercato, previa registrazione presso il GME stesso (art. 12, c 3 del D.M. 18 dicembre 2008). L art. 2, comma 144 della l. n. 244/2007, poi, ha previsto che il sistema dei Certificati Verdi fosse utilizzato anche come forma di incentivazione alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (non solari, ad eccezione della disciplina transitoria di cui all art. 15, c. 2 del D.M. 18 dicembre 2008) per gli impianti entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007 a seguito di nuova costruzione, rifacimento o potenziamento 53. La valenza incentivante dei Certificati Verdi si manifesta essenzialmente sotto il profilo del corrispettivo percepito dal produttore in occasione della commercializzazione del Certificato, fermi restando gli ulteriori benefici ricavabili dall energia prodotta sia in termini di risparmi qualora utilizzata per finalità di autoconsumo, sia in termini di corrispettivo per l energia eventualmente venduta. A quest ultimo riguardo, si può ricordare che sistema dei Certificati Verdi dava diritto all utilizzo del sistema del ritiro cd. dedicato dell energia di cui all art. 13 del d.lgs. n. 387/2003, cui si farà cenno più avanti al cap. IV.II.2, nonché al sistema dello scambio sul posto (art. 17 del D.M. 18 dicembre 2008), sempre che, ovviamente, fossero integrati i relativi requisiti. Il diritto agli incentivi tramite Certificati Verdi di cui alla presente norma aveva generalmente durata di quindici anni, salvi casi particolari. I commi 147 e 148 del medesimo art. 2 della l. n. 244/2007, poi stabilivano che, a decorrere dal 2008, i Certificati Verdi venissero emessi dal Gestore dei Servizi Elettrici (GSE), avessero valore unitario di 1 MWh e prezzo di mercato pari alla differenza tra il valore di riferimento (fissato in sede di prima applicazione in 180 euro per MWh e poi aggiornabile tramite Decreto Ministeriale) e il valore medio annuo del prezzo di cessione dell'energia elettrica. L attuazione di tutte queste norme è avvenuta per il tramite del D.M. 18 dicembre 2008: la concessione dei Certificati Verdi è subordinata alla presentazione di domanda al GSE al fine di ottenere la qualifica di impianto produttivo di energia da fonti rinnovabili e la determinazione della quantità di energia incentivabile (art. 3, c. 3 ed art. 4 del D.M., ove altresì l indicazione della documentazione da allegare all istanza; si veda invece l art. 11 per le modalità di rilascio dei certificati da parte del GSE). Il predetto decreto provvede, altresì, a precisare i criteri di individuazione degli impianti obbligati all immissione della quota di energia da fonti rinnovabili di cui all art. 11 del d.lgs. n. 78/1999 (cfr. art. 8 del D.M. 18 dicembre 53 Va ricordato, poi, che l art. 26, c. 4 bis del d.l. n. 159/2007, andando a modificare il comma 382 della (e ad inserire i commi da 382 bis a 382 septies nella) l. n. 296/2006, ha previsto che la produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, oppure di filiere corte, cioè ottenuti entro un raggio di 70 chilometri dall'impianto che li utilizza per produrre energia elettrica, autorizzata in data successiva al 31 dicembre 2007, è incentivata, così come la parte di energia elettrica imputabile alle predette fonti nell ambito di impianti ibridi, tramite rilascio di Certificati Verdi quindicennali per gli impianti di potenza superiore a 1 MW, ovvero, per gli impianti di potenza inferiore e su opzione dell agricoltore, tramite tariffa onnicomprensiva. Per questi impianti l accesso ai predetti incentivi è cumulabile con altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale o conto interessi con capitalizzazione anticipata, non eccedenti il 40 per cento del costo dell'investimento. 82

15 2008), a precisare i requisiti degli impianti aventi diritto ai Certificati Verdi (art. 9 del D.M. in parola), nonché a dettare norme specifiche in ordine al periodo di durata dei certificati (art. 10). Va ricordato, peraltro, che l art. 25, commi 2, 3 e 11, lettera c), numero 1) del d.lgs. n. 28/2011 ha abrogato l obbligo di immettere quote di energia prodotta da fonti rinnovabili di cui all art. 11, c. 1 del d.lgs. n. 79/1999, con effetto a decorrere dall inizio dell anno Conseguentemente, a decorrere da quella data non potrà avere più senso la rinnovazione del sistema dei Certificati Verdi. A tale riguardo, il legislatore e il Ministero dello Sviluppo Economico hanno previsto un progressivo smantellamento del sistema in parola, in specie provvedendo: ad abrogare, a decorrere dall inizio dell anno 2013, i commi dell art. 2 della l. n. 244/2007 che prevedevano l utilizzo del sistema dei Certificati Verdi a fini di incentivazione (art. 25, comma 11, lettera b, numero 1) del d.lgs. n. 28/2011); a stabilire il meccanismo per il ritiro (art. 25, c. 4 del d.lgs. n. 28/2011) e per la conversione dei Certificati Verdi ancora in circolazione in altre forme di incentivo, in modo tale da garantire la redditività degli investimenti (art. 24, c. 5, lett. c del d.lgs. n. 28/2011 ed artt. 19 e 20 del D.M. 6 luglio 2012). Infine, va ricordato come l art. 30 del D.M. 6 luglio 2012, recante la riorganizzazione generale del sistema di incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili non solari e che verrà esaminato più nel dettaglio infra, affermi che, in via eccezionale e al fine di tutelare gli investimenti in via di completamento, per gli impianti che entrino in esercizio entro il 30 aprile 2013, ovvero entro il 30 giugno 2013 per gli impianti alimentati a rifiuti di cui ai parr. 6.1 e 6.2 dell allegato 2 al predetto D.M. 6 luglio 2012, e sempre che si tratti di impianti dotati di titolo autorizzativo antecedente alla data di entrata in vigore di detto decreto, è possibile optare per un meccanismo di incentivazione alternativo a quello stabilito dal predetto decreto (che verrà illustrato infra) e consistente nel sistema di incentivazione previsto dal D.M. 18 dicembre 2008 (salve le decurtazioni previste dall art. 30, c. 1, lett. b del D.M. 6 luglio 2012, non operanti tuttavia per taluni impianti del settore bieticolo saccarifero di cui al comma 3 dello stesso articolo), ossia nel sistema dei Certificati Verdi ovvero delle alternative tariffe onnicomprensive, di cui si sta per dire. 3. La tariffa onnicomprensiva L art. 2, comma 145 della l. n. 244/2007 ha stabilito che, per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (non solare), entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007, a seguito di nuova costruzione, rifacimento o potenziamento, ed aventi potenza inferiore a 1 MW, o 200 kw per gli impianti eolico, era possibile optare per l attribuzione di una tariffa incentivante onnicomprensiva da ottenere al posto dei Certificati Verdi. Per gli impianti superiori alle predette soglie, invece, l opzione in parola non era configurabile e poteva applicarsi soltanto, nell economia dei sistemi incentivanti tracciati 83

16 dalla l. n. 244/2007, il meccanismo dei Certificati Verdi. Il diritto alla percezione della tariffa onnicomprensiva di cui al comma 145 dell art. 2 della l. n. 244/2007 aveva anch esso generalmente durata di quindici anni ed era disciplinato dal medesimo D.M. 18 dicembre 2008 (cfr., in particolare, l art. 16), ove si prevedeva, tra l altro, che l opzione in parola dovesse essere esercitata al momento della presentazione della domanda di attivazione dei tale procedimenti (art. 3, c. 6 del D.M.), salva possibilità di modifica per una sola volta durante il periodo di incentivazione (art. 3, c. 6, secondo periodo del D.M.). Non sembra necessario, in questa sede, fornire un illustrazione dettagliata del funzionamento dell istituto, considerando che il meccanismo di fondo è simile a quello delle tariffe onnicomprensive di cui ai Conti Energia sopra esaminati, che il procedimento di richiesta è simile a quello già sommariamente illustrato per i Certificati Verdi e soprattutto che anche questo sistema, come appunto quello dei Certificati Verdi, è in via di smantellamento. Quanto alle norme di coordinamento con altre forme di incentivazione, trattando congiuntamente Certificati Verdi e tariffa onnicomprensiva ad essi alternativa, è possibile rilevare come l art. 2, comma 152 della l. n. 244/2007, oggi abrogato 54, abbia stabilito che la produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 30 giugno 2009, termine non prorogabile, ha diritto di accesso agli incentivi di cui ai commi da 143 a 157 a condizione che i medesimi impianti non beneficino di altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto energia, in conto capitale o in conto interessi con capitalizzazione anticipata assegnati dopo il 31 dicembre Per gli impianti, di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agro alimentari, di allevamento e forestali, alimentati dalle fonti di cui al numero 6 della tabella 3 allegata alla presente legge, l accesso, a decorrere dall entrata in esercizio commerciale, alla tariffa fissa onnicomprensiva è cumulabile con altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale o in conto interessi con capitalizzazione anticipata, non eccedenti il 40 per cento del costo dell investimento. Ulteriori disposizioni potevano, poi, essere pervenute nell art. 6 del D.M. 18 dicembre Per gli impianti ammessi al regime dei Certificati Verdi o al sistema della tariffa onnicomprensiva qui esaminata, come già osservato, l accesso al regime dello scambio sul posto era possibile alle condizioni stabilite dall art. 17 del D.M. 18 dicembre I regimi di sostegno di provenienza comunitaria Tra la finalità degli organi comunitari vi è anche quella di provvedere alla ridistribuzione alla popolazione di una porzione delle ingentissime somme di denaro che essi richiedono agli Stati membri affinché questi 54 Cfr., inoltre, l art. 26, c. 3 del d.lgs. n. 28/

17 possano continuare a partecipare al sodalizio europeo. Cercando di semplificare al massimo una materia la cui difficoltà e il cui grado di burocratizzazione è a tutti noto, i fondamentali meccanismi di distribuzione delle somme acquisite dagli organi comunitari, con riferimento alle materie di interesse in questa sede, sono essenzialmente tre: il meccanismo dei fondi, istituiti con regolamenti della Commissione; i finanziamenti della Banca Europea degli Investimenti (BEI); i programmi comunitari di finanziamento diretto. Mentre il meccanismo dei fondi è in linea di principio gestito a livello decentrato, ossia per il tramite dell intervento degli enti pubblici dei singoli Stati membri, gli altri due settori di intervento vengono tendenzialmente gestiti a livello diretto dagli organi europei. Conviene, pertanto, esaminare partitamente, e ovviamente solo per quanto di interesse nella presente sede, da un lato, il sistema dei fondi (par. 4.1.), e, dall altro, il sistema dei finanziamenti diretti comunitari (par. 4.2.). 4.1 Fondi gestiti a livello decentrato: il POIn energia Con Reg. 2006/1083/CE, l Unione Europea ha stabilito le norme fondamentali per disciplinare le principali forme di Fondi tramite le quali provvedere alla ridistribuzione alla popolazione degli Stati membri di una porzione delle somme che gli Stati stessi hanno conferito agli enti comunitari. I Fondi di cui si è occupato il Reg. 2006/1083/CE, in particolare, sono i Fondi Strutturali (Fondo europeo di sviluppo regionale, FESR; Fondo sociale europeo, FSE) e il Fondo di coesione, destinati a rafforzare la coesione economica e sociale, riducendo le disparità economiche esistente tra le diverse aree territoriali dell Unione, tramite l attuazione di programmi di convergenza, di competitività e di cooperazione. Altri fondi europei gestiti a livello decentrato riguardano l agricoltura (FESAR) e la pesca (FEP). In seguito, con decisione del Consiglio del 6 ottobre 2006, n. 2006/702/CE, sono stati dettati gli orientamenti strategici comunitari per la coesione economica, sociale e territoriale in modo da definire un contesto di massima muovendosi entro il quale gli Stati membri che intendano avvalersi delle risorse dei predetti Fondi, nonché di quelle a tal fine messe a disposizione dalla Banca Europea per gli Investimenti (BEI), sono chiamati a muoversi per elaborare i Programmi nazionali e regionali (quadro strategico di riferimento nazionale e programmi operativi specifici) a tal fine necessari. Su queste basi, svolti i necessari passaggi procedurali e di coordinamento, la Repubblica Italiana ha approvato il Quadro Strategico Nazionale (QSN), attuato con Delibera del CIPE 166/07 e approvato dalla Commissione Europea con Decisione del 20 luglio 2007, n. C/2007/6820, come modificata dalla decisione del 14 aprile 2011, n. C/2011/2636. Tra gli obiettivi di questo QSN vi era quello di promuovere le opportunità di sviluppo locale 85

18 attraverso l attivazione di filiere produttive collegate all aumento della quota di energia prodotta da fonti rinnovabili e al risparmio energetico (obiettivo 3.1), da perseguire attraverso i vari Programmi Operativi Regionali (POR) e attraverso il Programma Operativo Interregionale (POIn) Energia rinnovabile e risparmio energetico delle Regioni dell Obiettivo Convergenza cofinanziato dai Fondi strutturali e dal Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS) approvato dal CIPE con Delibera n. 66/2008. Per quanto attiene al POIn energia, le Regioni attualmente coinvolte in esso sono Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. Il Programma si articola in tre aree fondamentali di intervento, ciascuna delle quali articolata in diverse azioni da intraprendere per perseguire gli obiettivi (per una panoramica in proposito si rinvia all all al PAN). Le predette aree fondamentali di intervento sono denominate Asse I (Produzione di energia da fonti rinnovabili), Asse II (Efficienza energetica ed ottimizzazione del sistema) e Asse III (Assistenza tecnica e azioni di accompagnamento). L attuazione del programma è affidata in particolare alla concessione di incentivi e finanziamenti erogati in base all esito di gare e procedure indette e stabilite tramite bandi volta volta emanati dagli enti interessati, nonché dai Ministeri di competenza, ossia in particolare quelli dello Sviluppo Economico e dell Ambiente (si vedano, ad esempio, il cd. Bando biomasse di cui al D.M del Ministero dello Sviluppo Economico, modificato con D.M , o il D.M ). Analoga modalità di erogazione delle risorse, tramite bandi e gare, deve ritenersi avvenire per gli altri Programmi Operativi, ivi compresi quelli regionali, che si inseriscono nel QSN. Pertanto, la conoscenza di eventuali programmi di sostegno e finanziamento nell ambito del presente quadro è rimessa in primo luogo alla consultazione delle fonti di conoscenza del diritto tramite le quali i predetti bandi devono essere pubblicati (cfr., in particolare, i Bollettini Ufficiali delle Regioni), oltre che naturalmente alle altre fonti di conoscenza nell ambito delle quali le novità normative vengono normalmente rese note al pubblico (ivi compresi i siti internet delle istituzioni di pertinenza) Finanziamenti diretti comunitari Per quanto attiene ai finanziamenti direttamente erogati da organi comunitari, le considerazioni da svolgere possono essere sintetizzate nel modo seguente, esaminando partitamente il sistema della BEI e quello dei programmi gestiti dalla Commissione. Il ruolo della BEI, avente sede a Lussemburgo, è attualmente disciplinato dagli artt. 266 e 267 del TFUE, ove si prevede che essa ha la funzione di contribuire allo sviluppo equilibrato e senza scosse del mercato 55 A livello nazionale, un indirizzo web di riferimento può essere ; a livello europeo, un indirizzo web di riferimento può essere 86

19 comune nell'interesse della Comunità. A tal fine facilita, mediante la concessione di prestiti e garanzie, senza perseguire scopi di lucro, il finanziamento dei seguenti progetti in tutti i settori dell'economia: a) progetti contemplanti la valorizzazione delle regioni meno sviluppate; b) progetti contemplanti l'ammodernamento o la riconversione di imprese oppure la creazione di nuove attività richieste dalla graduale realizzazione del mercato comune che, per la loro ampiezza o natura, non possono essere interamente assicurati dai vari mezzi di finanziamento esistenti nei singoli Stati membri; c) progetti di interesse comune per più Stati membri che, per la loro ampiezza o natura, non possono essere completamente assicurati dai vari mezzi di finanziamento esistenti nei singoli Stati membri. In sintesi, il ruolo principale della BEI, oltre a quello di concorrere a finanziare i Fondi strutturali sopra menzionati e gli altri strumenti finanziari comunitari, è quello di erogare finanziamenti o di prestare garanzia ai soggetti che ne facciano richiesta per la realizzazione di progetti compatibili con le finalità sociali della BEI stessa, tra cui, come risulta anche dal piano aziendale della Banca, rientra la coesione e convergenza, il sostegno alle PMI, la sostenibilità ambientale, l innovazione, l energia sostenibile, competitiva e sicura, nonché lo sviluppo delle reti trans europee di trasporto e per l energia. La convenienza del ricorso alla BEI può risiedere nel fatto che i finanziamenti (che non sono incentivi o sovvenzioni e che, quindi, vanno restituiti come ogni mutuo) sono erogati a tassi particolarmente bassi e prossimi al tasso ufficiale di sconto. Analoghe considerazioni valgono per il Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI), organismo partecipato in maggioranza dalla BEI e destinato specialmente a sostenere la creazione, la crescita e lo sviluppo delle PMI tramite l erogazione di garanzie e strumenti di supporto all ottenimento del credito, nonché, soprattutto, tramite la partecipazione al capitale delle imprese stesse. A seguito del Consiglio di Lisbona, il BEI e il FEI sono stati riuniti in un unico gruppo (il Gruppo BEI), che rende possibile una gestione unitaria dei sistemi di finanziamento ai progetti degli operatori europei. In questo quadro, e per quanto in questa sede di interesse, la BEI finanzia progetti specifici, che non siano meramente finanziari, che si rivolgano ai settori sopra menzionati e che siano economicamente, finanziariamente, tecnicamente e ambientalmente sostenibili. Nel settore dell energia, il sistema BEI può erogare finanziamenti anche a imprese che non rientrino nella nozione comunitaria di PMI (la quale prevede, tra gli altri requisiti, quello di non impiegare più di 250 lavoratori). Generalmente, il finanziamento della BEI è a medio lungo termine e non copre l intero importo dell investimento, attestandosi in una misura massima del 50% del valore stesso. Più in particolare, per progetti di valore inferiore a 25 milioni di Euro le richieste di finanziamento devono essere presentate agli istituti di credito di cui la BEI si avvale nei vari Stati membri e che vengono a fungere da intermediari della BEI stessa nel quadro del sistema dei cd. Prestiti globali, determinando le condizioni del prestito nel quadro dei criteri indicati dalla BEI stessa: l elenco di tali istituti di credito è reperibile, ad esempio, sulla pagina internet della BEI stessa 87

20 ( Per progetti di valore superiore alla predetta soglia (cd. Prestiti individuali ), invece, le richieste sono presentate alla BEI stessa, con modalità deformalizzate e anche informatiche 56. Più complesso e variegato è il contesto dei programmi comunitari di finanziamento diretto di progetti degli operatori. La Commissione Europea, sedente a Brussel, provvede infatti a ridistribuire una porzione delle ingenti risorse che gli Stati membri le hanno trasferito tramite una serie di programmi a carattere tematico suscettibili di implementare l attuazione degli obiettivi comunitari nei seguenti settori fondamentali: ambiente; energia; formazione, istruzione, cultura e audiovisivi; società dell informazione; politica sociale; trasporti. I programmi di finanziamento generalmente si inseriscono in più ampi programmi strategici a livello europeo, sono istituiti tramite atti normativi comunitari (in genere, Decisioni di Parlamento e Consiglio e Delibere della Commissione, specie per quanto attiene ai profili attuativi) e gestiti direttamente dalla Commissione stessa o da agenzie esecutive, hanno solitamente durata pluriennale e richiedono di solito che il progetto contenga la previsione di metodologie innovative, suscettibili di essere riprodotte anche in altri frangenti. La consistenza e i soggetti legittimati a partecipare al programma sono determinati dalle Decisioni e dalle Delibere mediante i quali i programmi stessi sono istituti e regolamentati: sul piano soggettivo, generalmente e a differenza di quanto detto per i fondi strutturali, è richiesto che il progetto, che non sia già stato realizzato, abbia respiro europeo, ossia che coinvolga imprese residenti in diversi (o comunque in più di uno degli) Stati membri, secondo il cd. principio della transnazionalità (cfr., ad esempio, art. 5, c. 1 del Reg. 1906/2006/CE per il FP7, di cui si sta per dire); sul piano oggettivo, la modalità di sostegno oggetto del programma può sostanziarsi anche in sovvenzioni a fondo perduto, e non in semplici finanziamenti come invece visto per la BEI, fermo restando che raramente le sovvenzioni arrivano a coprire l intero importo dell investimento. Le Decisioni e le Delibere istitutive dei predetti programmi di sovvenzione sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell Unione Europea e sulle pagine internet degli organi comunitari, ivi compresa la Commissione e le relative Direzioni Generali volta volta competenti per materia, talché è a tali fonti di conoscenza del diritto, oltre che ovviamente ad organismi nazionali deputati alla conoscenza delle stesse, che occorre ricorrere onde tenersi al corrente dell eventuale sussistenza di margini di accesso ai programmi di contributi In ultimo, per programmi coinvolgenti la BEI e riguardanti, tra l altro, il settore delle energie rinnovabili, può esser fatto riferimento ai programmi ELENA ( e NER300 ( 300/index.htm). Per il NER300, concernete in specie gli obiettivi di riduzione delle emissioni di anidride carbonica, di introduzione di tecnologie innovative in materia di rinnovabili e di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra, si vedano la Decisione istitutiva della Commissione del n. 2010/670/UE, nonché le Deliberazioni nn. 30/2010, 4/2011 (in materia di bandi) e 18/2011 del Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87/CE. 57 A tal fine, informazioni utili e aggiornate possono essere reperite, oltre che in siti web riferiti ad associazioni private, anche in siti internet riferiti agli organi statali deputati al coordinamento con le politiche comunitarie ( ; o agli organi comunitari. A quest ultimo 88

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