L ETICHETTA IN CAMPO TESSILE

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1 L ETICHETTA IN CAMPO TESSILE Strumento di comunicazione tra produttori e consumatori.

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3 In questo momento particolarmente critico per le aziende che operano nel settore tessile abbigliamento si vuole offrire un piccolo strumento di lavoro, utile sia ai produttori che ai consumatori, che metta in evidenza quali sono gli obblighi sull etichettatura di un prodotto tessile circa la sua composizione e la sua manutenzione. La diffusione delle norme che tutelano il mercato è parte integrante di un sistema nato per combattere la contraffazione e affrontare preparati la competitività internazionale assicurando una concorrenza leale. La chiara indicazione del prodotto fornisce al consumatore la chiave di lettura indispensabile per un corretto orientamento sulla scelta di un capo e quindi del suo acquisto, così come una corretta manutenzione consente di prolungare nel tempo le sue caratteristiche iniziali. L opuscolo, concepito in modo chiaro e sintetico, riassume le informazioni necessarie a garantire la trasparenza nella commercializzazione di un prodotto tessile di abbigliamento che, abbinato ad un elevato standard qualitativo, hanno reso celebre il made in Italy nel mondo. Il Presidente

4 ETICHETTA DI COMPOSIZIONE COSA SI INTENDE PER PRODOTTO TESSILE? Si definisce prodotto tessile un prodotto che, indipendentemente dalla tecnica di produzione e dalla fase di lavorazione, è composto esclusivamente da fibre tessili. Sono assimilati ai prodotti tessili i prodotti contenenti almeno l 80% in peso di fibre tessili, le parti tessili destinate a rivestimenti, che costituiscono almeno l 80% in peso e tutti i prodotti tessili incorporati in altri prodotti di cui siano parte integrante, qualora ne venga specificata la composizione. QUALI SONO LE FIBRE TESSILI RICONOSCIUTE PER LEGGE? Attualmente sono 44 e sono indicate nell allegato I, D.Lgs. 22 maggio 1999, n Attuazione della direttiva 96/74/CE relativa alle denominazioni del settore tessile, con integrazioni apportate dal Decreto del Ministero dell Industria del Commercio e dell Artigianato 19 ottobre E pertanto indispensabile attenersi alla nomenclatura in allegato 1! 90% Fibra Poliammidica 10% Elastan 50% Lana/Lambswool 50% Cotone 80% Poliestere 20% Fibra metallica

5 90% Poliammide 10% Lycra 50% Lambswool 50% Cotone 80% Poliestere 20% Lurex COSA DEVE ESSERE ETICHETTATO? I prodotti tessili devono essere etichettati o contrassegnati all atto di ogni operazione di commercializzazione attinente al ciclo industriale e commerciale: l etichetta e il contrassegno possono essere sostituiti o completati da documenti commerciali di accompagnamento, unicamente quando questi prodotti non sono offerti al consumatore finale. All atto dell offerta in vendita e della vendita ai consumatori, e particolarmente nei cataloghi, nei prospetti, sugli imballaggi, sulle etichette e sui contrassegni, le denominazioni, i qualificativi ed i dati relativi alla composizione in fibre tessili previsti dalle disposizioni del decreto legislativo 194/1999 devono essere indicati con gli stessi caratteri tipografici facilmente leggibili e chiaramente visibili. Le indicazioni e le informazioni non previste dal suddetto decreto devono essere nettamente separate.

6 PRODOTTI TESSILI (E LORO PARTI) NON ASSOGGETTATI AD ETICHETTATURA L allegato III del D.Lgs 194/1999 riporta l elenco dei prodotti che non possono essere assoggettati all obbligo di etichettatura o di stampigliatura. Nell etichettatura di composizione di prodotti tessili le percentuali in fibre vengono determinate senza tener conto degli elementi indicati nella norma appresso specificata quali, ad esempio: bottoni e fibbie ricoperte di materie tessili, ornamenti, accessori, materie grasse, leganti, appretti, prodotti ausiliari di tintura e di stampa e così via. Così, in altre parole, un prodotto tessile costituito da 100% poliestere ed un altro formato da 80% Poliestere e 20% resina poliuretanica, l'identificazione in etichetta sarà la stessa ovvero 100% Poliestere. La dicitura "con resina poliuretanica" può essere aggiunta per fornire maggiori informazioni sul prodotto tessile. SOGGETTI TENUTI ALL OSSERVAZIONE DELLA LEGGE Sono tenuti ad osservare la normativa relativa all etichettatura dei prodotti tessili tutti coloro che commercializzano prodotti tessili dalle materie prime al prodotto finito sul mercato italiano. Si possono quindi ricomprendere i produttori di fibre tessili, gli importatori di articoli tessili di produzione estera (destinati ad essere posti in commercio sul territorio italiano), i commercianti sia all ingrosso che al dettaglio, organizzazioni o negozi singoli che vendono al consumatore finale Sono invece esonerati dall osservanza a tale norma le lavorazioni di trasformazione effettuate per conto terzi (terzisti). Sono inoltre esonerate le merci in transito nel nostro paese ma con destino verso mercati esteri, le merci importate temporaneamente per effettuare lavorazioni e i prodotti destinati alla vendita in paesi extra Cee, per i quali devono essere rispettate le norme in uso nel paese di destinazione.

7 I PRODOTTI TESSILI VENDUTI PER CORRISPONDENZA DEVONO ESSERE ETICHETTATI? Sono considerate offerte in vendita e, pertanto, soggette all obbligo di etichettatura anche le merci offerte in vendita per corrispondenza, quelle offerte in vendita su campione o con altri analoghi sistemi di distribuzione, compresa l offerta al pubblico di cui all art del codice civile. I PRODOTTI TESSILI VENDUTI A METRAGGIO DEVONO ESSERE ETICHETTATI? Per i prodotti tessili venduti a metraggio l etichettatura può figurare soltanto sulla pezza o sul rotolo presentati alla vendita. Deve essere comunque assicurata al consumatore finale la possibilità di prendere effettiva conoscenza della composizione di detti prodotti. COME DEVE ESSERE APPLICATA L ETICHETTA? L etichetta (in cartone, tessuto o altro materiale) deve essere applicata al prodotto tessile mediante cucitura, graffatura, adesivi, allacciatura con cordoncino fissato da apposito sigillo o cappio ovvero mediante inserimento dell etichetta stessa nell involucro che lo contiene o in altri modi idonei. Il contrassegno è applicato direttamente al prodotto tessile o sull involucro contenente il prodotto tessile, mediante stampa, stampigliatura, ovvero tessitura in cimosa o altrove. In ogni caso l etichetta deve essere posta in modo da non essere facilmente staccabile e le scritte devono resistere ai trattamenti di manutenzione previsti nella vita del capo.

8 COSA DEVE RIPORTARE L ETICHETTA? L etichetta deve essere redatta in lingua italiana in modo chiaro e ben leggibile, deve contenere la ragione sociale del venditore o il marchio registrato del prodotto messo in vendita e la denominazione delle fibre componenti il tessile in ordine decrescente di composizione. Non è ammesso l utilizzo di codici meccanografici (sigle di fibre tessili) senza legenda e di nomi commerciali, poiché si deve utilizzare esclusivamente la nomenclatura dettata dalle normative vigenti. 80% cotone (CO) 10% lana (WO) 10% poliestere (PL) 80% CO 10% WO 10% PL 80% CO 10% WO 10% PL (CO) cotone, (WO) lana (PL) poliestere 10% lana 80% cotone QUANDO UN PRODOTTO TESSILE PUÒ ESSERE DEFINITO PURO? Unicamente un prodotto tessile composto da una stessa fibra può essere qualificato con il termine 100% o puro o, eventualmente tutto esclusa qualsiasi altra espressione equivalente. PURA LANA VERGINE: QUANDO? Un prodotto di lana può essere qualificato lana vergine o lana di tosa (o altri termini similari così come indicato nella norma) solo quando è composto esclusivamente da una fibra mai precedentemente

9 incorporata in un prodotto finito e che non ha subito altre operazioni di filatura o di feltratura che quelle richieste per la fabbricazione del prodotto, né trattamento o impiego che abbia danneggiato la fibra stessa. Sono quindi escluse le lane rigenerate da processo di recupero di stracci o riciclaggio e le lane meccaniche recuperate con vari procedimenti chimici o meccanici da animali macellati. TOLLERANZE APPLICABILI Per quanto riguarda la composizione la legge ammette alcune tolleranze nella sua dichiarazione. Per prodotti dichiarati 100% ovvero tutto o puro (ad esclusione della lana vergine o lana di tosa) 2% per presenza non sistematica, giustificata da motivi tecnici, di fibre non dichiarate per prodotti di pettinatura. 5% per presenza non sistematica di fibre non dichiarate per prodotti da ciclo cardato. 7% per presenza di fibre ben visibili ed isolabili presenti ad effetto puramente decorativo. Per prodotti dichiarati 100% lana vergine o lana di tosa 0.3% sulla percentuale di lana vergine o di tosa per presenza accidentale di fibre estranee non dichiarate in etichetta 2% per presenza di fibre per effetto antistatico 7% per presenza di fibre visibili ed isolabili: fibre a scopo decorativo Per prodotti misti composti di lana vergine o lana di tosa in misura non inferiore al 25 % rispetto al peso totale del prodotto quando la suddetta lana è in mista con una sola altra fibra. 0.3% di fibre estranee non dichiarate in etichetta

10 2% per presenza di fibre per effetto artistico 7% per presenza di fibre visibili ed isolabili presenti ad effetto puramente decorativo. 3% per tolleranza di fabbricazione (rispetto al peso totale delle fibre dichiarate in etichetta) tra le percentuali delle fibre dichiarate e quelle risultanti in analisi Per prodotti misti composti da due o più fibre. 5% per presenza non sistematica di fibre non dichiarate per prodotti derivati dal ciclo cardato. 2% per presenza non sistematica di fibre non dichiarate per prodotti da ciclo pettinato. 2% per presenza di fibre ad effetto artistico. 7% per presenza di fibre visibili ed isolabili presentii ad effetto puramente decorativo. 3% per tolleranza di fabbricazione (rispetto al peso totale delle fibre dichiarate in etichetta) tra le percentuali delle fibre dichiarate e quelle risultanti dalle analisi. DENOMINAZIONE DEI MISTI (DUE O PIÙ FIBRE) Per etichettare un misto composto da almeno una fibra che raggiunga l 85% sono previste le seguenti possibilità: a) denominazione della fibra seguita dalla percentuale in peso; b) denominazione della fibra seguita dalla dicitura minimo 85% ; c) composizione percentuale completa del prodotto. Esempio: Cotone 85% Cotone minimo 85% Cotone 85% poliestere 15% Per etichettare un misto composto da due o più fibre che non raggiungano singolarmente l 85% è necessario:

11 a) indicare in ordine decrescente la denominazione e la percentuale di almeno due delle fibre presenti in maggiore percentuale b) indicare le denominazioni delle altre fibre in ordine decrescente di peso, con o senza l indicazione delle loro rispettive percentuali in peso. Esempio: 40% fibra acrilica 30% poliestere, lana elastam 40% fibra acrilica 30% poliestere 15% lana 15% elastam ALTRE FIBRE. L espressione altre fibre può essere usata quando un prodotto tessile è composto da due o più fibre, ognuna delle quali costituisca meno del 10%. Tale dicitura deve essere seguita da una percentuale globale Esempio: 90% cotone 10% altre fibre Se vogliamo nominare un componente di peso inferiore al 10% si rende necessario evidenziare nomi e percentuali di tutti i componenti e non può essere in alcun modo utilizzata la dicitura altre fibre. Esempio: 80% viscosa 8% lana 7% seta 5% cotone FIBRE VARIE. L espressione fibre varie o composizione tessile non determinata può essere utilizzata per qualsiasi prodotto a cui composizione sia difficile da precisare quando questo viene fabbricato. MISTO LINO. I prodotti che comportano un ordito di puro cotone ed una trama di puro lino e nei quali la percentuale di lino non è inferiore al

12 40% del peso totale del tessuto sbozzimato, possono essere designati con la denominazione misto lino, completata obbligatoriamente dall indicazione della composizione ordito puro cotone e trama puro lino. Misto lino ordito puro cotone-trama puro lino Misto lino-cotone 70% lino 30% ETICHETTATURA DI PRODOTTI COMPOSTI DA TESSILI DIVERSI Quando vengono messi in commercio manufatti tessili realizzati con l abbinamento di due o più tessuti (esempio lana cotone) è necessario etichettare ogni componente in modo distinto. Se però una delle parti è inferiore al 30% del peso totale del prodotto non è obbligatorio etichettarla separatamente. Fa eccezione a questa regola la fodera che va sempre etichettata a parte. ENTI PREDISPOSTI AL CONTROLLO L ente preposto alla verifica dell applicazione della legge è il Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato, con l ausilio delle Camere di Commercio, oltre che delle varie forze dell ordine, Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia I delegati dal Ministero, possono prelevare i campioni da esaminare, sia dagli stabilimenti di produzione sia dai negozi destinati alla vendita finale. Accompagnati da un apposito verbale vengono inviati presso laboratori autorizzati. Oltre a pesanti sanzioni amministrative per chi violi la legge, è fatta salva la possibilità del compratore di adire ad azione legale civile nei confronti del venditore o del fornitore.

13 ETICHETTE DI MANUTENZIONE E OBBLIGATORIA L ETICHETTA DI MANUTENZIONE SUI PRODOTTI TESSILI? Il D.M. 8 febbraio 1997, n. 101 (contenente le disposizioni attuative della sopra citata legge), all art. 12 così recita: 1. Ai sensi dell art. 1, comma 1, lett. e), della legge, devono essere fornite al consumatore chiare ed esaurienti istruzioni per l uso del prodotto, qualora, tenuto conto della sua natura e delle altre indicazioni fornite in base al presente regolamento, esse siano necessarie per la sua corretta fruizione. Dette istruzioni, ove possibile, devono essere accompagnate da disegni ed esemplificazioni pratiche. 2. Devono essere indicate al consumatore le limitazioni o cautele particolari da seguire nell uso cui il prodotto può essere ragionevolmente destinato, derivanti dai materiali o dai metodi di lavorazione impiegati, qualora esse non siano, tenuto conto delle normali conoscenze del consumatore, chiaramente desumibili dalla indicazione effettuata ai sensi dell art. 10, comma 1. Il Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato, con circolare n del 7 febbraio 2001, ha ritenuto che le sopra citate disposizioni siano applicabili, dato il carattere generale della disciplina e lo specifico riferimento alle informazioni per il consumatore, anche per la manutenzione, compreso quindi il lavaggio, dei capi di abbigliamento. In tal senso, la suddetta circolare segnala che l etichettatura di manutenzione dei capi di abbigliamento possa essere realizzata in conformità alle disposizioni della Norma Tecnica Europea EN 23758/93 di recepimento della norma internazionale ISO 3758/91 che, peraltro, trova già largo impiego tra gli operatori del settore tessile.

14 PERCHÉ UNA ETICHETTA DI MANUTENZIONE? Non tutte le fibre che compongono il capo o il loro trattamento si comportano alla stessa maniera se sottoposti a reagenti di lavaggio, sbianca, ecc. Ad esempio, se cercassimo di lavare un maglione di lana con candeggina per cercare di renderlo bianco, ciò che otterremmo sarebbe unicamente la dissoluzione della fibra, poiché questa è solubile in ipoclorito Se volessimo lavare a 60 C una camicia di seta per levare una macchia, avremo un pulito profondo e una camicia da buttare!!! Per dare immediatezza e facilità di consultazione sulla manutenzione dei capi, sono stati adottati dei simboli grafici riconosciuti e descritti in una normativa europea (EN 23758/93). Tali simboli forniscono precise indicazioni nel piccolo spazio di una etichetta, utilissime poiché possono permettere di eliminare contenziosi a seguito del danneggiamento dei capi. E ovvio che sia il produttore che il consumatore devono essere istruiti sulla definizione e l interpretazione dei simboli. QUALI SONO I SIMBOLI ADOTTATI? I simboli obbligatori sono cinque, con una sequenza ben precisa: lavaggio ad umido, candeggio con cloro, stiratura, lavaggio a secco, asciugatura.

15 sopporta il lavaggio in acqua. Allo stato umido trattare con cura sopporta il trattamento con cloro sopporta la stiratura sopporta il lavaggio a secco sopporta l asciugatura in tamburo ad aria calda Lavaggio a mano, temperatura massima 40 C, muovere delicatamente, senza strofinare, tirare o torcere Possibilità di trattare con prodotti a base di cloro unicamente in soluzione fredda e diluita Stirare con temperatura massima 110 C; il trattamento a vapore è rischioso Lavabile solo con idrocarburi e trifluorotricloroetano. Severa limitazione dell aggiunta di acqua, dell azione meccanica e della temperatura Asciugatura in tamburo rotativo a temperatura moderata Temperatura massima di lavaggio 30 C. Agitazione, risciacqui e centrifugazione ridotti Stirare con temperatura massima di 150 C; umidificare il tessuto Lavabile solo con idrocarburi e trifluorotricloroetano Asciugatura in tamburo rotativo a temperatura normale Temperatura massima di lavaggio 40 C. Agitazione, risciacqui e centrifugazione molto ridotti. Non torcere Stirare con temperatura massima di 200 C; umidificare il tessuto Lavabile con tetracloroetilene, monofluoro triclorometano ed idrocarburi. Severa limitazione dell aggiunta di acqua, dell azione meccanica e della temperatura Temperatura massima di lavaggio 40 C. Agitazione, risciacqui e centrifugazione ridotti. Lavabile con tetracloroetilene, monofluoro triclorometano ed idrocarburi. Temperatura massima di lavaggio 40 C. Agitazione, risciacqui e centrifugazione normali. Lavabile con tutti i solventi normalmente usati nel lavaggio a secco.

16 Esempi: Maglione color amaranto dichiarato 25% Kashmir, 35% Seta, 40% Viscosa Etichetta consigliata Lavaggio a mano, temperatura massima 40 C, muovere delicatamente, senza strofinare, tirare o torcere sopporta il trattamento con cloro Stirare con temperatura massima 110 C; il trattamento a vapore è rischioso Pantalone color panna dichiarato 100% Lana: Etichetta consigliata sopporta il lavaggio in acqua. Allo stato umido trattare con cura sopporta il trattamento con cloro Jeans color blu dichiarato 100% Cotone: Etichetta consigliata Temperatura massima di lavaggio 40 C. Agitazione, risciacqui e centrifugazione normali. sopporta il trattamento con cloro Slip color bianco dichiarato 100% Cotone: Etichetta consigliata Stirare con temperatura massima di 150 C; umidificare il tessuto Stirare con temperatura massima di 150 C; umidificare il tessuto Lavabile con tetracloroetilene, monofluoro triclorometano ed idrocarburi. Severa limitazione dell aggiunta di acqua, dell azione meccanica e della temperatura Lavabile con tetracloroetilene, monofluoro triclorometano ed idrocarburi. Severa limitazione dell aggiunta di acqua, dell azione meccanica e della temperatura Lavabile con tetracloroetilene, monofluoro triclorometano ed idrocarburi. sopporta l asciugatura in tamburo ad aria calda sopporta l asciugatura in tamburo ad aria calda Asciugatura in tamburo rotativo a temperatura moderata Temperatura massima di lavaggio 60 C. Agitazione, risciacqui e centrifugazione ridotti. Possibilità di trattare con prodotti a base di cloro unicamente in soluzione fredda e diluita Stirare con temperatura massima di 150 C; umidificare il tessuto Lavabile con tetracloroetilene, monofluoro triclorometano ed idrocarburi. Asciugatura in tamburo rotativo a temperatura moderata Giubbotto color pesca dichiarato 65% Viscosa, 35% Cotone e fodera interna 100% Poliestere: Etichetta consigliata sopporta il lavaggio in acqua. Allo stato umido trattare con cura sopporta il trattamento con cloro sopporta la stiratura Lavabile con tetracloroetilene, monofluoro triclorometano ed idrocarburi. Severa limitazione dell aggiunta di acqua, dell azione meccanica e della temperatura. sopporta l asciugatura in tamburo ad aria calda

17 LA LEGGE Legge 883 del 26/11/73: "disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili" Legge 669 del 4/10/86: "modifiche ed integrazioni alla legge 883 sulla disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili" Legge 126 del 10/4/91: "norme per l'informazione del consumatore" e relativo regolamento di attuazione n.101 del 8/2/97 Direttiva 97/37/CE: "adattamento al progresso tecnico degli allegati 1 e 2 della direttiva CE 96/74 Decreto legislativo n. 194 del 22/5/99: Attuazione delle direttive 96/74/CE, relativa alle denominazioni del settore tessile Decreto del 19/10/99 attuazione della Direttiva 97/37/CE Decreto Ministeriale n.101 dell'8 Febbraio 1997:"Regolamento di attuazione della legge n.126 del 10/4/91; Nota n del 3 Luglio 2000 della Commissione Europea; Sollecitazione della Confederazione Nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA) del 6 Febbraio 2001; Risoluzione Ministeriale n del 7 Febbraio 2001

18 Per informazioni: Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Biella Via Aldo Moro, Biella Tel. 015/ / fax 015/ Sito internet: marchi.brevetti@bi.camcom.it

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