VIGILANZA SUI PRODOTTI TESSILI. A cura di Simone Maino. Camera di Commercio di Biella. 28 ottobre Simone Maino
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1 VIGILANZA SUI PRODOTTI TESSILI A cura di Camera di Commercio di Biella 28 ottobre In tutta l Unione Europea i prodotti tessili devono essere etichettati o contrassegnati prima di essere posti in vendita. 67
2 libera circolazione delle merci In una Comunità dove la libera circolazione delle merci è diventata un obiettivo acquisito, la politica sulla sicurezza dei prodotti ha gradualmente acquistato una rilevanza autonoma e prioritaria a livello europeo. 68 LA SICUREZZA COME VALORE COMUNITARIO Reg. CE/765/2008 È necessario assicurare che i prodotti che beneficiano della libera circolazione dei beni all interno della Comunità soddisfino requisiti che offrano un grado elevato di protezione di interessi pubblici come la salute e la sicurezza in generale, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro nonché la protezione dei consumatori, (omissis) 69
3 Perché? L esatta indicazione dei componenti del prodotto è indispensabile al consumatore per un acquisto sicuro e per ridurre i rischi di frode sia per il consumatore che per gli operatori economici. 70 il nostro ruolo 1) verificare la presenza e la correttezza formale delle indicazioni destinate al consumatore; 2) verificare che la composizione fibrosa del prodotto sia conforme a quella dichiarata; 3) intervenire in caso di non conformità. 71
4 Quadro normativo La norma di riferimento è la legge 26 novembre 1973, n.883 sulla disciplina delle denominazioni e dell etichettatura dei prodotti tessili. 72 Quadro normativo Introduce l obbligatorietà dell etichettatura per i prodotti tessili all atto di ogni operazione di commercializzazione. 73
5 regolamento attuativo Il 30 aprile 1976 viene approvato il D.P.R. n. 515 recante il Regolamento di esecuzione della legge 883/ Il legislatore comunitario Il 16 dicembre 1996 il Parlamento Europeo e il Consiglio dell Unione Europea ha emanato la Direttiva 96/74/EC relativa alle denominazioni del settore tessile recepita con D. lgs n. 194 del 22 maggio Direttiva 2008/121/CE del (rifusione 96/74 e successive modifiche) Denominazioni del settore tessile - G.U.C.E. n L 19 del
6 in via residuale Decreto Legislativo n. 206 artt.102 e seguenti Codice del Consumo 76 Il vicino futuro Regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 settembre 2011 Introduce l obbligo di indicare in etichetta le Parti non tessili di origine animale E introduce futuribili nuovi obblighi di etichettatura riguardanti: etichetta di origine; etichetta di manutenzione; indicazione di sostanze allergeniche. In vigore dal 8 maggio
7 oggetto dei controlli Sono prodotti tessili quei prodotti che - allo stato grezzo, di semilavorati, di lavorati, semimanufatti, manufatti semiconfezionati o confezionati sono composti esclusivamente da fibre tessili ( es. lana, cotone, lino ) cfr, art. 2, D. lgs n. 194 del 22 maggio Per fibre tessili si intende: un elemento caratterizzato da flessibilità, finezza ed elevato rapporto tra lunghezza e dimensione trasversale massima, che lo rendono atto ad applicazioni tessili 79
8 Sono assimilati ai prodotti tessili: i prodotti contenenti almeno l 80% in peso di fibre tessili; le parti tessili destinate a rivestimenti (le cui parti tessili cioè costituiscono l 80% in peso): per la copertura di mobili, per ombrelli e, alla stessa condizione, le parti tessili dei rivestimenti a più strati per pavimenti, materassi e articoli da campeggio, nonché le fodere coibenti da calzature e guanti; tutti i prodotti tessili incorporati in altri prodotti di cui siano parte integrante, qualora ne venga specificata la composizione (cfr, art. 2, D. lgs n. 194 del 22 maggio 1999) 80 Elenco (non esaustivo) di prodotti tessili: Capi di abbigliamento Lenzuola Coperte Tende Tappeti Tessuti in rotoli/pezze Cuscini Amaca Sacco a pelo Tovaglie 81
9 I prodotti tessili posti in vendita al consumatore finale devono riportare su un etichetta o contrassegno la composizione fibrosa, che va indicata utilizzando esclusivamente le denominazioni contenute nell allegato I al D.lgs 194/99. Deve essere redatta in lingua italiana e le fibre devono essere riportate in ordine decrescente di peso. Non è consentito l utilizzo di sigle. 82 Esclusioni Sono esclusi dall obbligo Elenco (non esaustivo, cfr. allegato 3 del D.lgs 194/99): Fermamaniche di camicie Cinturini di materia tessile per orologio Etichette e contrassegni Manopole di materia tessile imbottite Copricaffettiere Copriteiere Maniche di protezione Manicotti non di felpa Fiori artificiali Puntaspilli Prodotti tessili per rinforzi e supporti Cappelli di feltro Articoli di materia tessile di pelletteria e di selleria Chiusure lampo Bottoni e fibbie ricoperti di materia tessile 83
10 Esclusioni Le disposizioni della direttiva non si applicano ai prodotti tessili che sono: 1) in transito nel nostro paese sotto controllo doganale, ma destinati a mercati esteri 2) importati temporaneamente per effettuare lavorazioni 3) sono destinati alla vendita in paesi al di fuori dell unione europea. 84 destinatari Tutti coloro che producono e commercializzano prodotti tessili dalle materie prime al prodotto finito: produttore, importatore, commerciante all ingrosso e al dettaglio, organizzazioni o singoli negozi che vendono al consumatore finale. 85
11 fabbricante Per fabbricante si intende (cfr, art. 103, D. lgs n. 206/2005): il produttore del bene stabilito nella Comunità e qualsiasi altro soggetto che si presenti come fabbricante apponendo sul prodotto il proprio nome, il proprio marchio o un altro segno distintivo; il rappresentante del fabbricante se quest ultimo non è stabilito nella Comunità e agisca in nome e per conto del fabbricante. l importatore del prodotto e gli altri operatori professionali della catena di commercializzazione nella misura in cui la loro attività possa incidere sulle caratteristiche di sicurezza del prodotto. 86 Per distributore/venditore si intende: Qualsiasi operatore professionale all ingrosso o al dettaglio della catena di commercializzazione, che non effettui alcun intervento sul prodotto per apportarvi modifiche. 87
12 Soggetti esclusi dalla legge Coloro che effettuano le lavorazioni di trasformazione per conto terzi,, in quanto il passaggio da un soggetto all altro altro non contempla una commercializzazione, non verificandosi un passaggio di proprietà e quindi una vendita. 88 Etichette e Tolleranze (prodotti puri art. 4) Un prodotto tessile può essere definito con il termine 100%, puro o tutto se composto interamente da una stessa fibra tessile. Esempio: cotone 100%, tutto cotone Sui prodotti dichiarati puri è ammessa una tolleranza del: - 2%, se giustificata da motivi tecnici e non risulta da aggiunta sistematica; - 5% in caso di prodotti ottenuti con ciclo cardato. 89
13 Etichettatura per la lana vergine (art. 5) Un prodotto tessile può essere qualificato lana vergine o lana di tosa quando è composto da fibra mai precedentemente incorporata in un prodotto finito, e non ha subito altre operazioni di filatura o feltratura che quelle richieste per la fabbricazione, ne trattamento o impiego che abbia danneggiato la fibra stessa. 90 casi particolari per la lana vergine Le denominazioni lana vergine o lana di tosa possono essere usate anche per lana contenuta in una mischia quando: - la totalità della lana contenuta risponde alle caratteristiche indicate, - la quantità di lana non è inferiore al 25%; - in caso di mischia intima la lana è mischiata solo con un altra fibra. In questo caso l'indicazione della composizione percentuale completa è obbligatoria La Tolleranza giustificata da motivi tecnici inerenti alla fabbricazione è pari allo 0.3% anche per prodotti ottenuti con ciclo cardato 91
14 Etichettatura (art. 6) Un prodotto tessile composto da due o più fibre, di cui una rappresenti almeno l 85% del peso totale, viene designato mediante denominazione della fibra, seguita dalla relativa percentuale in peso, ovvero mediante denominazione della fibra, seguita dall indicazione minimo 85%, ovvero mediante composizione percentuale completa del prodotto (art. 6, comma 1, d. lgs. 194/1999). 92 Esempio (prodotto costituito da 85% cotone e 15% poliestere) - cotone 85% - cotone minimo 85% - cotone 85% poliestere 15% 93
15 Etichettatura (art. 6, comma 2) Un prodotto tessile composto da una o più fibre nessuna delle quali raggiunga l 85% del peso totale deve recare l indicazione della denominazione e della percentuale in peso di almeno due delle fibre presenti in maggior percentuale, seguita dalle denominazioni delle altre fibre costituenti il prodotto, in ordine decrescente di peso, con o senza indicazione delle loro percentuali in peso. 94 Esempio (prodotto costituito da 40% fibra acrilica, 30 % poliestere e 15% lana, 15% elastan) 1)fibra acrilica 40%, poliestere 30%, lana, elastan) 2)fibra acrilica 40%, poliestere 30%, lana 15%, elastan 15% 95
16 Altre fibre (art. 6, comma 2) L insieme delle fibre, ciascuna delle quali costituisca meno del 10 % del peso del prodotto, può essere indicato con l espressione altre fibre. Tuttavia qualora venga specificata la denominazione di una fibra che costituisca meno del 10% della composizione si dovrà indicare la composizione percentuale completa. 96 Etichette (misto lino - art. 6, comma 3) I prodotti costituiti da ordito in puro cotone e trama in puro lino, nei quali il lino non è inferiore al 40% del peso totale del tessuto sbozzimato, possono essere denominati misto lino indicando obbligatoriamente ordito puro cotone e trama puro lino. Etichetta corretta misto lino ordito puro cotone, trama puro lino Etichette non corretta misto lino 97
17 Tolleranze (altre composizioni art. 6, comma 4) E tollerata una quantità di altre fibre fino al 2% del peso totale del prodotto tessile, se è giustificata da motivi tecnici e non risulta da un'aggiunta sistematica; questa tolleranza è portata al 5% per i prodotti ottenuti con il ciclo cardato. 98 Tolleranze di composizione (art. 6, D. lgs n. 194 del 22 maggio 1999) E ammessa una tolleranza di fabbricazione del 3%, riferita al peso totale delle fibre indicate in etichetta, tra le percentuali in fibre indicate e quelle risultanti dall'analisi. 99
18 Casi particolari (art. 7) possono non essere menzionate in etichetta: Le fibre isolabili e visibili, destinate a produrre un effetto decorativo, che non superino il 7% del peso totale del prodotto finito [es. frange e pizzi]. Le fibre incorporate nel tessile con lo scopo di dare un effetto particolare (per esempio effetto antistatico con fibre metalliche) che non superino il 2% del peso totale del prodotto finito. 100 I documenti commerciali I prodotti tessili devono essere etichettati all atto della commercializzazione in ogni fase del processo produttivo; l etichetta può essere sostituita da documenti commerciali d accompagnamento, quando i prodotti non sono destinati al consumatore finale o sono consegnati in esecuzione di un ordinazione dello Stato o di altra persona giuridica di diritto pubblico. 101
19 Il sarto, per esempio, è tenuto a presentare al cliente pezze o tagli di tessuto regolarmente marcate. 102 I documenti commerciali Sui documenti commerciali è obbligatorio l impiego della denominazione completa delle fibre; è ammesso l utilizzo di codici meccanografici (non esistono codifiche obbligatorie) se nello stesso documento ne è riportato anche il significato. I documenti commerciali (fatture e documenti di trasporto) devono essere conservati per 10 anni. 103
20 Lingua Nazionale D.L.vo 194 art. 8 punto 5: all'atto dell'offerta e della vendita al consumatore finale, le etichette devono essere redatte anche in italiano. 104 Prodotti compositi (art. 9). Se il prodotto è composto da parti di differente composizione fibrosa, deve riportare un etichetta indicante la composizione di ciascuna delle parti che lo costituiscono. 105
21 segue Prodotti compositi Tale etichetta non è obbligatoria per le parti che rappresentano meno del 30% del peso totale del prodotto, ad eccezione delle fodere principali (rivestimento interno di maggior estensione dei prodotti tessili non avente funzione di rinforzo o sostegno o di tasca). 106 Materiali di composizione dell etichetta: -cartone; -tessuto; - altro materiale; deve essere applicata al prodotto tessile mediante: cucitura, goffratura, adesivi, allacciatura con cordoncino fissato da apposito sigillo o cappio, inserimento dell etichetta stessa nell involucro che lo contiene o in altri modi idonei. 107
22 La Vigilanza! Il ruolo delle Camere di Commercio 108 Finalità La vigilanza sul mercato è finalizzata a garantire che i prodotti immessi in commercio rispettino l esigenza di: - assicurare una corretta informazione dell acquirente di un prodotto tessile sulla composizione fibrosa, sul responsabile dell immissione in commercio e sulle eventuali altre caratteristiche evidenziate - favorire la leale concorrenza tra imprese del settore su base paritaria individuando eventuali fenomeni di frode in commercio in ogni fase della commercializzazione. 109
23 Finalità Il controllo presso un impresa è volto a : - verificare che il prodotto tessile posto in commercio sia accompagnato dalle previste informazioni; - informare gli operatori sui loro obblighi, sull evoluzione della normativa instaurando un dialogo permanente. 110 Finalità La vigilanza nel settore tessile è affidata al Ministero dello Sviluppo Economico-Dipartimento per l impresa e l internazionalizzazione - Direzione generale per la politica industriale e la competitività. 111
24 Progetto MISE/Unioncamere Nel giugno 2009 Unioncamere ha siglato un Protocollo di intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico per l attuazione del Progetto di rafforzamento delle attività di vigilanza e controllo del mercato a tutela dei consumatori, con l intento di potenziare le competenze affidate alle Camere di commercio a garanzia della concorrenza leale e della tutela del consumatore 112 riepilogo obblighi del fabbricante Il fabbricante (o suo rappresentante nella Comunità europea), l importatore e il distributore che non vende al dettaglio deve: 1) etichettare o contrassegnare i prodotti tessili all atto di ogni operazione di commercializzazione. L etichetta e/o il contrassegno possono essere sostituiti o completati da documenti commerciali se i prodotti non sono offerti in vendita al consumatore finale; 2) riportare sui documenti commerciali (fatture o documenti di trasporto) la composizione fibrosa per esteso. Se utilizza sigle o abbreviazioni deve riportare sullo stesso documento il significato. 113
25 riepilogo obblighi fabbricante Il distributore/venditore che vende al dettaglio deve: 1) porre in vendita solo prodotti tessili etichettati correttamente; 2) conservare per 10 anni[1] i documenti commerciali di fornitura (fatture e documenti di trasporto) su cui sono riportati i dati riferiti alla composizione di ciascuna tipologia di prodotto fornito. [1] Il termine previsto dalla normativa specifica si intende superato dalla normativa fiscale. NB. Sanzione prevista (Art.25 c.4 della Legge 883/73) da 258 a Tipi di controllo Esame esteriore del prodotto comporta la verifica sulla presenza della etichetta e la sua corretta compilazione ed in particolare: -composizione fibrosa descritta con l uso delle denominazioni elencate nell allegato I del D.Lgs 194/99 in lingua italiana; -dati percentuali in ordine decrescente di peso delle fibre qualora nessuna delle fibre raggiunga l 85% del peso totale; -separazione netta di indicazioni e qualificativi diversi da quelli prescritti dalla norma. 115
26 modalità di controllo L Ispettore, qualora lo ritenga opportuno, chiede di avere copia, anche via fax, dei documenti commerciali di fornitura dei capi sotto verifica. In tal caso verifica la corretta compilazione dei documenti commerciali da parte del fornitore, su cui deve essere riportata la composizione fibrosa corrispondente a quella riportata sul capo esaminato. Non sono ammesse sigle o abbreviazioni a meno che sullo stesso documento non sia riportata il significato delle sigle utilizzate. 116 modalità di controllo NB. Per consentire una precisa correlazione tra il capo in esame e quello indicato sui documenti commerciali di fornitura, nel caso in cui i codici identificativi non coincidano, é opportuno ottenere apposita dichiarazione di corrispondenza tra il prodotto oggetto del controllo e quello indicato sui documenti commerciali anche per evitare che il fornitore disconosca la fornitura. 117
27 verbalizzazione Al termine del controllo il verbale di verifica viene sottoscritto dalle parti, e ne viene rilasciata copia. Qualora sia riscontrata una violazione di legge da parte del venditore o del fornitore o di entrambi, occorre compilare i relativi verbali di contestazione. 118 Documentazione fotografica. Nei casi in cui si procede a prelievo del prodotto o sono state rilevate violazioni della normativa è necessario fotografare il prodotto dalle diverse angolazioni, il suo imballaggio e l etichettatura di composizione. 119
28 prelievo Permette di verificare in concreto il rispetto delle norme nella fabbricazione e commercializzazione dei prodotti. Deve essere eseguito con modalità tali che garantiscano l integrità del prodotto fino al momento di esecuzione delle analisi. Gli esemplari prelevati devono essere sigillati nelle forme e nei modi stabiliti dall'art.18, commi 3 e 4 della L.883/ prelievo Le operazioni di prelievo sono disciplinate in modo dettagliato dagli artt. 18, 20, 21 della legge 883/73, e artt.19, 20 e 21 del DPR 515/76. Il prelievo, che deve avvenire alla presenza di un rappresentante/dipendente della ditta che viene informato dell attività che si sta svolgendo, è casuale tra i prodotti esposti presso il punto vendita. 121
29 prelievo Il sigillo e l imballo degli stessi avviene alla presenza del soggetto della ditta che assiste alle operazioni con tecnica che assicuri l integrità del pacco (apposizione di timbri e utilizzo di piombini) si provvede alla redazione del verbale di verifica e del verbale di prelievo. 122 Prelievo per la revisione NB La parte può avvalersi della facoltà di far prelevare un altro esemplare con le stesse modalità, da accantonare e utilizzare per l analisi di revisione se l esito delle analisi rivelasse una non conformità rispetto a quanto dichiarato in etichetta. 123
30 esame di laboratorio L analisi di laboratorio è volta a definire la reale composizione del prodotto e la corrispondenza con quanto riportato in etichetta attraverso le prove di laboratorio eseguite da un laboratorio incaricato dalla Camera di commercio. 124 comunicazioni ex lege Ai sensi dell art. della legge 241/90 è necessario comunicare per lettera all interessato (fornitore/importatore/fabbricante) l avvio del procedimento, al tempo stesso comunicando l effettuazione del prelievo e l indicazione del laboratorio che eseguirà le analisi. Tale nota viene inviata per conoscenza al Ministero. 125
31 non conformità Discordanza tra quanto dichiarato sull etichetta e quanto risultante dalla prova di laboratorio. Si procede con la comunicazione dell esito delle analisi alle parti interessate specificando che la parte, qualora si sia avvalsa della facoltà di accantonare un secondo esemplare (art. 20 del D.P.R n. 515), può proporre istanza di revisione entro 15 giorni dal ricevimento della nota. 126 non conformità Si procede a: segnalazione al Ministero e all A.G; sequestro dei prodotti presso il punto vendita; redazione verbale di contestazione. 127
32 revisione analisi La parte può chiedere la revisione di analisi entro 15 giorni dalla notizia dell esito della prima analisi, allegando copia del deposito dell importo ( 113,14) stabilito annualmente per le analisi di revisione con decreto del Ministero dell Economia 128 revisione analisi L ispettore si reca nel luogo ove è custodito il secondo esemplare, ne verifica l integrità e lo ritira, redigendo apposito verbale, per trasmetterlo senza indugio al laboratorio centrale doganale di Roma per l esecuzione dell analisi di revisione allegando copia dell avvenuto deposito. Qualora dalle analisi di revisione risultino non confermate le prime analisi, il procedimento viene archiviato e viene restituito il deposito effettuato dalla parte. 129
33 conferma del risultato Qualora dalle analisi di revisione venga confermato il risultato delle prime analisi si procede con: 1. elevazione del verbale di contestazione nei confronti di tutti i soggetti responsabili della violazione, 2. il sequestro dei prodotti presso il punto vendita ove è stato eseguito il prelievo, se non è stato già fatto. 3. l addebito alla parte delle spese sostenute per le analisi diminuite dell importo depositato. 130 informativa all A.G. Quando dalle analisi, cui non fa seguito una istanza di revisione, risulta la mancata corrispondenza di quanto dichiarato in etichetta con la reale composizione riscontrata si deve procedere con la comunicazione all Autorità giudiziaria ai fini della valutazione della sussistenza di una ipotesi di reato. Allo stesso modo si deve procedere quando dalle analisi di revisione viene confermata la mancata corrispondenza di quanto dichiarato in etichetta con la reale composizione riscontrata. 131
34 Grazie per l attenzione 132
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