L ETICHETTATURA DI COMPOSIZIONE DEI PRODOTTI TESSILI: NORMATIVA COGENTE E ASPETTI CORRELATI

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1 Claudio Tomassini Responsabile Area Legislativa L ETICHETTATURA DI COMPOSIZIONE DEI PRODOTTI TESSILI: NORMATIVA COGENTE E ASPETTI CORRELATI Camera di commercio di Asti, 1 dicembre 2014 Camera di commercio di Biella, 2 dicembre 2014

2 RIFERIMENTI NORMATIVI La materia è disciplinata dal Regolamento (UE) n. 1007/2011 che contiene disposizioni armonizzate in ordine ad alcuni aspetti dell etichettatura dei prodotti tessili, in particolare per quanto riguarda l uso delle denominazioni delle fibre tessili e l indicazione della composizione fibrosa dei prodotti.

3 RIFERIMENTI NORMATIVI Ai prodotti tessili si applicano, inoltre, se non in contrasto, le seguenti norme nazionali: Legge 26 novembre 1973, n. 883 «Disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili» D.P.R. 30 aprile 1976, n. 515 «Regolamento di esecuzione della legge n. 883/1973»

4 RIFERIMENTI NORMATIVI D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 194 «Attuazione della Direttiva 96/74/CE, abrogata e rifusa nella Direttiva 2008/121/CE» D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 «Codice del Consumo» C.M. 14 febbraio 1976 C.M. 24 novembre 1976 C.M. 14 novembre 2012

5 RIFERIMENTI NORMATIVI Il Regolamento (UE) n. 1007/ integrato dal Regolamento Delegato (UE) n. 286/2012 è composto dal testo (28 considerato e 28 articoli) e da nove allegati.

6 RIFERIMENTI NORMATIVI All. I - Elenco delle denominazioni delle fibre tessili: numero progressivo, denominazione, descrizione All. II - Requisiti minimi concernenti un fascicolo tecnico da allegare alla domanda di nuova denominazione di fibra tessile All. III - Denominazioni di cui all articolo 8, paragrafo 1

7 RIFERIMENTI NORMATIVI All. IV - Disposizioni speciali relative all etichettatura e al contrassegno di taluni prodotti tessili All. V - Prodotti tessili senza obbligo di etichettatura o contrassegno All. VI - Prodotti per cui è obbligatoria soltanto una etichettatura globale

8 RIFERIMENTI NORMATIVI Allegato VII - Elementi di cui non si tiene conto per la determinazione della composizione fibrosa Allegato VIII - Metodi di Prova Allegato IX - Tassi commerciali da impiegare per il calcolo della massa delle fibre contenute in un prodotto tessile

9 PRODOTTO TESSILE - DEFINIZIONE Ai sensi dell art. 3, comma 1, lett. a), del Regolamento (UE) n. 1007/2011, per «prodotto tessile» si intende «il prodotto grezzo, semilavorato, lavorato, semimanufatto, manufatto, semi-confezionato o confezionato, esclusivamente composto di fibre tessili, quale che sia il procedimento di mischia o di unione utilizzato»

10 PRODOTTO TESSILE - DEFINIZIONE Ad esempio: capi di abbigliamento, sciarpe, calze, tovaglie, coperte, tende, tappeti, tessuti in rotoli/pezze, cuscini, nastri pettinati/cardati, ovatte, filati, tessuti greggi, tessuti per la stampa

11 PRODOTTO TESSILE - DEFINIZIONE Ai fini del Regolamento, sono assimilati ai prodotti tessili (art. 2, paragrafo 2): -i prodotti le cui fibre tessili costituiscano almeno l 80% in peso -i rivestimenti di mobili, ombrelli e ombrelloni le cui parti tessili costituiscano almeno l 80% in peso

12 PRODOTTO TESSILE - DEFINIZIONE -le parti tessili: a)dello strato superiore dei rivestimenti multistrato per pavimenti b)dei rivestimenti di materassi c)dei rivestimenti degli articoli da campeggio purché tali parti costituiscano almeno l 80% in peso di tali strati superiori o rivestimenti

13 PRODOTTO TESSILE - DEFINIZIONE -i prodotti tessili incorporati in altri prodotti di cui siano parti integranti, qualora ne sia specificata la composizione

14 CAMPO DI APPLICAZIONE Ai sensi dell art. 2, paragrafi 3 e 4, del Regolamento, le disposizioni non si applicano: -ai prodotti tessili dati in lavorazione a lavoranti a domicilio o a imprese indipendenti che lavorano a partire da materiali forniti loro senza dar luogo a cessione a titolo oneroso

15 CAMPO DI APPLICAZIONE -ai prodotti tessili confezionati su misura da sarti operanti in qualità di lavoratori autonomi

16 DESTINATARI DELLA NORMATIVA Tutti coloro che producono, importano o distribuiscono prodotti tessili, dalle materie prime al prodotto finito, sia a titolo oneroso che gratuito, hanno l obbligo di ottemperare alla normativa comunitaria sull etichettatura dei prodotti tessili.

17 DESTINATARI DELLA NORMATIVA Per la definizione di tali operatori economici occorre far riferimento all art. 2 del Regolamento CE 765/2008

18 DESTINATARI DELLA NORMATIVA PRODUTTORE O FABBRICANTE è una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il suo nome o marchio.

19 DESTINATARI DELLA NORMATIVA IMPORTATORE è una persona fisica o giuridica la quale sia stabilità nell Unione Europea e immetta sul mercato comunitario un prodotto originario di un Paese terzo.

20 DESTINATARI DELLA NORMATIVA DISTRIBUTORE è una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall importatore, che immette sul mercato un prodotto con il proprio nome o marchio di fabbrica.

21 OBBLIGHI All immissione sul mercato di un prodotto tessile, l obbligo di garantire la fornitura dell etichetta o del contrassegno, nonché l esattezza delle informazioni contenutevi spetta al fabbricante.

22 OBBLIGHI Qualora siano immessi sul mercato comunitario prodotti tessili realizzati in un Paese terzo, è l importatore a dover garantire la fornitura dell etichetta o del contrassegno e l esattezza delle informazioni ivi contenute.

23 OBBLIGHI Spetta, comunque, al distributore, sia all ingrosso che al minuto, garantire che, all atto della messa a disposizione del mercato di un prodotto tessile, questo rechi l etichetta o il contrassegno conformi a quanto previsto dalla vigente normativa.

24 OBBLIGHI SOGGETTI ESONERATI - Sono esonerati dall osservanza della normativa sull etichettatura coloro che effettuano lavorazioni per conto terzi, le imprese indipendenti che producono articoli tessili a partire da materiali forniti loro, senza cessione a titolo oneroso, e i sarti operanti in qualità di lavoratori autonomi per produrre abiti su misura

25 OBBLIGHI IMMISSIONE SUL MERCATO è la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato comunitario

26 OBBLIGHI MESSA A DISPOSIZIONE SUL MERCATO è la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l uso sul mercato comunitario, nel corso di una attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito.

27 ETICHETTA E CONTRASSEGNO L art. 3 del Regolamento (UE) n. 1007/2011 definisce l etichettatura come l esposizione sul prodotto tessile delle informazioni richieste tramite l apposizione di un etichetta, il contrassegno come l indicazione delle informazioni richieste sul prodotto tessile mediante cucitura, ricamo, stampa, impronta a rilievo o qualsiasi altra tecnologia di applicazione

28 ETICHETTA E CONTRASSEGNO Etichetta e contrassegno devono essere, per il consumatore: -durevoli e saldamente fissati -facilmente leggibili -redatti nella lingua ufficiale dello Stato membro in cui il prodotto tessile è messo a disposizione del consumatore

29 ETICHETTA E CONTRASSEGNO -privi di abbreviazioni o sigle -visibili -accessibili

30 ETICHETTA E CONTRASSEGNO L etichetta può essere realizzata in cartone, tessuto o altro materiale e deve essere applicata al prodotto tessile mediante: -cucitura -graffatura -allacciatura con cordoncino saldamente fissato da apposito sigillo o cappio -inserimento nell involucro che contiene il prodotto o altri modi idonei (nel caso di etichetta globale))

31 ETICHETTA E CONTRASSEGNO Il contrassegno è applicato direttamente al prodotto tessile o sull involucro che lo contiene mediante: -stampa -impronta a rilievo -stampigliatura -ricamo -tessitura in cimosa o altrove

32 CONTENUTI L etichetta o il contrassegno devono obbligatoriamente riportare: -la composizione fibrosa del prodotto, indicando le denominazioni delle fibre elencate nell Allegato I del Regolamento (UE) 1007/2011. Tali denominazioni vanno riportate per esteso e in ordine decrescente di peso

33 CONTENUTI -la segnalazione dell eventuale presenza, in qualunque componente del prodotto, di parti non tessili di origine animale, con la frase «contiene parti non tessili di origine animale»

34 CONTENUTI -l identità e gli estremi del produttore, il riferimento al tipo di prodotto o, eventualmente, alla partita di prodotti di cui fa parte, salva l omissione di tale indicazione nei casi in cui sia giustificata

35 CONTENUTI I marchi di fabbrica e le ragioni sociali possono essere indicati immediatamente prima o dopo le descrizioni della composizione fibrosa

36 COMPOSIZIONE FIBROSA Nell etichetta di composizione di un prodotto tessile deve essere riportata anzitutto la sua composizione fibrosa, indicata utilizzando le denominazioni delle fibre elencate nell Allegato 1 del Regolamento (UE) n. 1007/2011, indicandole per esteso e, laddove si tratti di prodotti tessili composti di più fibre, in ordine decrescente di peso.

37 COMPOSIZIONE FIBROSA Per fibra tessile si intende: -un elemento caratterizzato da flessibilità, finezza ed elevato rapporto tra lunghezza e dimensione trasversale massima, che lo rendono adatto ad applicazioni tessili

38 COMPOSIZIONE FIBROSA oppure -una lamella flessibile o un tubo di larghezza apparente non superiore a 5 mm, comprese le lamelle tagliate da lamelle più larghe o da film, fabbricati a base di sostanze che servono per ottenere le fibre elencate nella tabella 2 dell Allegato 1 e adatti ad applicazioni tessili

39 COMPOSIZIONE FIBROSA Un fabbricante di prodotti tessili può richiedere di aggiungere una nuova denominazione di fibra tessile all elenco di cui all Allegato 1 del Regolamento (UE) n. 1007/2011, seguendo le modalità indicate dall art. 6 del Regolamento medesimo.

40 PRODOTTI COMPOSTI DA UNA SOLA FIBRA Per evitare che il consumatore possa essere indotto in errore da diciture e terminologie ingannevoli, termini come «100%», «puro», «tutto», ecc., possono essere utilizzati esclusivamente quando un prodotto tessile è realmente composto interamente da una stessa fibra.

41 PRODOTTI COMPOSTI DA UNA SOLA FIBRA È fatto divieto di utilizzare tali termini o termini equivalenti per prodotti che non abbiano questa caratteristica, ma siano costituiti da due o più fibre.

42 PRODOTTI COMPOSTI DA UNA SOLA FIBRA È previsto un margine di tolleranza (presenza di non oltre il 2% in peso di fibre estranee), purché ciò sia giustificato in quanto tecnicamente inevitabile.

43 PRODOTTI COMPOSTI DA UNA SOLA FIBRA Il margine di tolleranza sale a non oltre il 5% in peso nel caso di un prodotto tessile «cardato», sempreché ciò sia giustificato in quanto tecnicamente inevitabile.

44 LANA VERGINE Per quanto riguarda i prodotti in lana, il Regolamento prescrive che un prodotto possa essere etichettato o contrassegnato con la denominazione «lana vergine» o «lana di tosa» purché sia composto esclusivamente da una fibra di lana mai precedentemente incorporata in un prodotto finito, la quale non abbia subito operazioni di filatura e/o feltratura diverse da quelle richieste per la produzione del prodotto, né trattamenti o impieghi che l abbiano danneggiata.

45 LANA VERGINE A parziale deroga, le denominazioni «lana vergine» o «lana di tosa» possono essere usate per qualificare la lana contenuta in una mischia di fibre tessili, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

46 LANA VERGINE -la totalità della lana contenuta nella mischia non sia mai stata precedentemente incorporata in un prodotto finito e che non abbia subito operazioni di filatura e/o feltratura diverse da quelle richieste per la fabbricazione del prodotto, né trattamenti o impieghi che l abbiano danneggiata

47 LANA VERGINE -la quantità di tale lana rispetto al peso totale della mischia non sia inferiore al 25% -in caso di mischia intima, la lana sia mischiata solo con un altra fibra In questi casi è tuttavia previsto l obbligo di indicare la composizione percentuale completa di tale mischia

48 LANA VERGINE Per tutti i prodotti in lana vergine, la tolleranza è dello 0,3%, ovvero le fibre estranee «ammesse» (in quanto giustificate come tecnicamente inevitabili) non devono superare lo 0,3% in peso del prodotto

49 PRODOTTI COMPOSTI DA DUE O PIÙ FIBRE Nel caso un prodotto tessile sia composto da più fibre, sull etichetta o sul contrassegno deve comparire l indicazione della denominazione e della percentuale in peso di tutte le fibre di cui il prodotto è composto, in ordine decrescente di peso.

50 PRODOTTI COMPOSTI DA DUE O PIÙ FIBRE Qualora la composizione di un prodotto sia difficile da precisare al momento della fabbricazione, è consentito utilizzare sull etichetta o sul contrassegno le indicazioni «fibre varie» o «composizione tessile non determinata»

51 PRODOTTI COMPOSTI DA DUE O PIÙ FIBRE A parziale deroga dell obbligo di indicare in etichetta il peso percentuale di tutte le fibre di cui è composto un prodotto, è consentito l utilizzo dell indicazione «altre fibre» per:: -una fibra che rappresenti fino al 5% del peso totale del prodotto tessile -più fibre che rappresentino collettivamente fino al 15% del peso totale del prodotto tessile -Fibre ancora non comprese nell Allegato 1, a condizione che l indicazione sia immediatamente preceduta o seguita dalla loro percentuale complessiva in peso

52 PRODOTTI COMPOSTI DA DUE O PIÙ FIBRE Ai fini della definizione della composizione fibrosa da riportare in etichetta, possono non essere considerate le fibre visibili, isolabili e puramente decorative che non superino il 7% del peso del prodotto finito e le fibre metalliche e altre fibre incorporate al prodotto, per ottenere un effetto antistatico, qualora non superino il 2% del peso del prodotto finito.

53 MISTO LINO La denominazione «misto lino» può essere utilizzata solo per i prodotti che comportano un ordito di puro cotone e una trama di puro lino e in cui la percentuale di lino sia pari ad almeno il 40% del peso totale del tessuto sbozzimato. In questi casi l etichettatura deve essere completata obbligatoriamente con l indicazione «ordito puro cotone trama puro lino»

54 PRODOTTI COMPOSTI DA PIÙ COMPONENTI L etichetta o il contrassegno non sono, però, obbligatori per i componenti tessili che soddisfino entrambe le seguenti condizioni: -i componenti non costituiscono le fodere principali -i componenti rappresentano meno del 30% del peso totale del prodotto tessile

55 RIEPILOGO -L etichetta deve essere facilmente leggibile e comprensibile -La composizione fibrosa deve essere descritta utilizzando le denominazioni elencate nell Allegato 1 -Deve essere utilizzata la lingua italiana

56 RIEPILOGO -I dati percentuali di peso delle fibre devono essere espressi in ordine decrescente -Le indicazioni e informazioni diverse e ulteriori rispetto a quelle prescritte dalla normativa devono essere ben distinte da quelle obbligatorie, in modo da non creare confusione e da non indurre in errore il consumatore

57 CONTENUTI FACOLTATIVI È possibile fornire sull etichetta o sul contrassegno anche indicazioni e informazioni non previste dal Regolamento (UE) n. 1007/2011, purché esse siano nettamente separate dai contenuti obbligatori

58 CONTENUTI FACOLTATIVI Sull etichetta possono essere riportate, purché conformi agli usi leali del commercio e ai principi della correttezza professionale, le seguenti indicazioni: -qualificativi che riguardano la fase di produzione delle fibre tessili -qualificativi che riguardano la qualità delle fibre tessili -qualificativi rappresentati da marchi registrati o denominazioni commerciali

59 CONTENUTI FACOLTATIVI Al fine di caratterizzare in modo più preciso i prodotti tessili, è possibile, inoltre, riportare in etichetta ulteriori informazioni, purché veritiere, circa: -la qualità delle fibre utilizzate -le caratteristiche prestazionali -la rispondenza a determinati standard qualitativi -le informazioni eco-tossicologiche -la denominazione di origine

60 CONTENUTI FACOLTATIVI Al fine di caratterizzare in modo più preciso i prodotti tessili, è possibile, inoltre, riportare in etichetta ulteriori informazioni, purché veritiere, circa: -la qualità delle fibre utilizzate -le caratteristiche prestazionali -la rispondenza a determinati standard qualitativi -le informazioni eco-tossicologiche -la denominazione di origine

61 ESEMPI DI ETICHETTE 70% VISCOSA 30% LYOCELL 7 30% LYOCELL 70% VISCOSA SI NO

62 ESEMPI DI ETICHETTE 97% COTONE 97% CO 7 3% POLIESTERE 3% PL SI NO

63 ESEMPI DI ETICHETTE 70% VISCOSA 70% VISCOSA 7 20% LANA 20% LAMBSWOOL 10% SETA 10% SILK SI NO

64 ESEMPI DI ETICHETTE 50% CASHMERE 7 50% ANGORA 50% KASHMIRETTE 50% ANGORETTA SI NO

65 ESEMPI DI ETICHETTE 88% COTONE 7 10% POLIAMMIDE 2% ELASTAN 88% COTONE 10% POLIAMMIDE 2% ELASTAN MINI SOCK COTTON SI NO

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