La posizione di garanzia degli psichiatri non è sempre fonte di responsabilità per gli eventi suicidari dei pazienti

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1 articolo del 3 giugno 2013 La posizione di garanzia degli psichiatri non è sempre fonte di responsabilità per gli eventi suicidari dei pazienti Analisi e commento Corte di cassazione, IV sezione penale, sentenza 12 aprile 2013, n Luca Benci In un centro di salute mentale di Udine una persona ricoverata con una grave forma di depressione bipolare con manifeste tendenze suicidarie e sottoposta a terapia farmacologia, in data (OMISSIS), dopo avere attraversato la recinzione in gran parte divelta, sita nel lato est del confine del medesimo cento con l Azienda Universitaria (OMISSIS), si suicidava, gettandosi nel torrente. Vengono rinviati a giudizio il direttore sanitario della struttura e il medico psichiatra per condotte negligenti, imperite ed imprudenti, e, segnatamente, al fine di prevenire l allontanamento e conseguentemente la realizzazione di atti autolesivi da parte della predetta paziente, omettevano, N.M., di dotare la struttura ospedaliera e le relative adiacenze di misure di sicurezza e di controllo, quale una recinzione del perimetro del Centro, C.M. e B.M.A. di valutare adeguatamente l alto rischio suicidarlo, di prescrivere un adeguata terapia farmacologia con stabilizzanti dell umore e di dare le opportune prescrizioni di stretta sorveglianza al personale infermieristico del reparto psichiatrico. Quindi tre precisi addebiti: a) non avere (maggiormente il direttore sanitario) dotato la struttura e le relative adiacenze di misure di sicurezza e di controllo e quindi una migliore recinzione al posto di quella divelta; b) adeguare la terapia all alto rischio suicidario; c) omesso le opportune prescrizioni di stretta sorveglianza al personale infermieristico del reparto psichiatrico. Il Tribunale di Udine prima e la Corte di appello di Trieste assolvono gli imputati per non avere commesso il fatto. Ricorre per cassazione la parte civile contestando in particolare verso lo psichiatra che una diversa valutazione del paziente era esigibile ed erano riscontrabili profili di imperizia nella gestione del trattamento farmacologico e di insufficiente diligenza nella gestione delle acuzie con particolare riferimento nella sospensione di un antidepressivo e nel ritardo nella prescrizione del nuovo antidepressivo. Inoltre si contesta il mancato trasferimento dal centro di salute mentale al più protetto reparto ospedaliero di diagnosi e cura. Il mancato trasferimento era stato motivato con il non gradimento del paziente al trasferimento stesso. Vi è da registrare una decisa attenuazione delle altre volte più rigorose regole di responsabilità verso il medico psichiatra per la mancata predizione di eventi suicidari. Nei confronti del direttore sanitario si è riconosciuto che se è pur vero che da un lato non sussiste scritto nero su bianco l obbligo di garantire la sicurezza dei pazienti ricoverati mediante la recinzione della struttura egli era comunque titolare di una posizione di garanzia volta ad assicurare ai degenti, mediante l esercizio del potere di impartire ordini e disposizioni in materia di vigilanza e controllo a lui senz alcun dubbio attribuito. La posizione di garanzia, quindi, ancora una volta, tesa a sopperire a carenze normative evidenti e a richiamare a comportamenti sostanziali dovuti alla presa in carico e al ruolo riconosciuto al professionista. In questo caso quanto meno sul primo punto di contestazione la posizione di garanzia appare un arma spuntata. Infatti la Suprema Corte, dopo avere ricordato la sua costante giurisprudenza sul punto vedi da ultimo il medico psichiatra è titolare di una posizione di 1

2 garanzia nei confronti del paziente, anche se questi non buona intensità e buona qualità, anche dal punto di vista sia sottoposto a ricovero coatto, ed ha, pertanto, l obbligo - quando sussista il concreto rischio di condotte Ancora più interessante è il rilievo alla contestazio- psicologico, sociale, relazionale. autolesive, anche suicidarie - di apprestare specifiche ne plurima di non avere trasferito il paziente in una cautele sezione IV, sentenza 27 gennaio 2008, n struttura maggiormente protetta dal centro di salute arriva alla conclusione che non risulta provato nelle mentale all SPDC e di non avere prescritto al personale infermieristico una maggiore sorveglianza. fasi di giudizio di merito la responsabilità del direttore sanitario in merito alla mancata riparazione della recinzione divelta. Nel caso di specie era evidente il rischio liera vi è l impossibilità di scongiurare in termini di La Corte specifica che anche in una struttura ospeda- suicidario e l esistenza di una recinzione che non recinta certezza il suicidio ma soprattutto entra nella motivazione del mancato trasferimento: il non gradimento del- e per il cui ripristino non sono necessari onerosi lavori strutturali avrebbe dovuto in modo, pressoché automatico, fare scattare l ipotesi di responsabilità. Così non è sostenendo che tale affermazione risulta irrilevante in la paziente. La parte civile ha contestato questo aspetto avvenuto. quanto le scelte terapeutiche, soprattutto in relazione a Diversa è invece è la responsabilità in capo al medico paziente in condizioni molto gravi, non possono essere psichiatra. Anche qui le modalità di presa in carico del condizionate dal gradimento del paziente. Il giudice di paziente determinano le successive condotte di responsabilitàzione secondo cui il trasferimento presso una struttura legittimità ha invece giudicato non illogica l afferma- I comportamenti censurabili a parere della parte civile - erano relativi al mancato adeguamento della terapia te, avrebbe potuto avere effetti controproducenti sul suo ospedaliera coatta, in quanto non gradita alla pazien- antidepressiva, una puntuale prescrizione di sorveglianza al personale infermieristico e al mancato trasferimenle delle cure cui era sottoposta. Qui non si comprende stato antidepressivo compromettendo un esito favorevoto al reparto ospedaliero. bene se la Cassazione abbia voluto scientemente sorvolare sul suicidio privilegiando il trattamento terapeu- Sul punto sia i giudici di merito che di legittimità operano delle puntuali osservazioni che meritano di essere tico. La paziente non gradiva il trasferimento e quindi riportate. ne avrebbe potuto avere delle conseguenze negative: Sul mancato adeguamento della terapia antidepressiva si sottolinea che non vi sono evidenze scientifiche suo proposito suicidario. Su questo aspetto la cassazio- in questo caso però ha messo in atto riuscendovi il per ritenere con apprezzabile certezza che un adeguato ne glissa preferendo mettere l accento sull aspetto terapeutico e sugli effetti controproducenti del trasferimento trattamento farmacologico e una più assidua presenza terapeutica avrebbero impedito il compimento di atti nella struttura coatta sul suo stato antidepressivo (che autoaggressivi in quanto non risulta provato che una però, ripetiamo, ha portato al suicidio). tempestiva cura con il Litio avrebbe avuto maggiore efficacia antisuicidaria rispetto a quella con la olonzapi- di un maggior controllo verso il personale infermieristi- La Cassazione glissa anche sulla mancata prescrizione na, stabilizzatore dell umore in concreto somministrato co. al paziente, in quanto gli effetti degli stabilizzatori non Al di la di questi rilievi critici non possiamo non salutare con favore il nuovo orientamento o è limitato al sono acuti ma si esprimono nell arco di mesi ed anni, di tal che una simile valutazione potrebbe essere parametrata soltanto in relazione all intero percorso di cura e particolare a favore di un maggior accento sulle attività caso di specie? di accettazione del rischio in un settore non limitatamente alle fasi dell ultimo ricovero. Puntuale e condivisibile affermazione che smentisce altre tria che vede, proprio in questi giorni, la decisione di terapeutiche e riabilitative in un settore come la psichia- impostazioni della stessa Corte anche in un recente chiudere entro aprile del 2014 anche le ultime istituzioni passato che ha sempre inchiodato alla responsabilità totalizzanti come gli ospedali psichiatrici giudiziari. gli psichiatri in taluni casi anche senza colpa.. Inltre nella CTU era emerso un trattamento complessivo del paziente non soltanto dal punto di vista medico, biologico, farmacologico, ma anche è stata seguita con 2

3 Corte di cassazione, IV sezione penale, sentenza 12 aprile 2013, n la sospensione dell antidepressivo ed il ritardo (dopo dieci giorni) nella somministrazione del nuovo antidepressivo. Ebbene, rileva il ricorrente, la Corte, dopo aver qualificato il perito d ufficio affidabile, considera in termini non negativi l approccio terapeutico qualificando la scelta terapeutica dei sanitari come I predetti imputati erano stati rinviati a giudizio perchè, cooperando colposamente tra loro, il N.M., nella qualità di Diretto- non abnorme che deporrebbe a favore dell impiego di una buona pratica clinica intesa come capacità media di uno psichiatra. La re Sanitario, C.M., in qualità di medico di riferimento, e B.M.A., conclusione è immotivata e contrastante con il parere del perito. nella qualità di dirigente dell unità operativa del Centro di Salute Inoltre, incongrua ed illogica è la valutazione, in sentenza, di due Mentale di (OMISSIS), cagionavano la morte di Co.Li. la quale, ulteriori circostanze: l assenza per ferie della C. nel periodo precedente il decesso della Co. e la mancanza di segnalazioni di rilievo ricoverata presso la suddetta struttura per una grave forma di depressione bipolare, con manifeste tendenze suicidarie e sottoposta dopo il colloquio delle ore con il marito nella giornata del a terapia farmacologia, in data (OMISSIS), dopo avere attraversato decesso. Si deduce che l assenza del medico di riferimento avrebbe la recinzione in gran parte divelta, sita nel lato est del confine del dovuto portare, secondo quanto riconosciuto dal perito, un innalzamento del livello di attenzione per affrontare e superare la critici- medesimo cento con l Azienda Universitaria (OMISSIS), si suicidava, gettandosi nel torrente (OMISSIS). I profili di colpa addebitati rispettivamente agli imputati erano individuati in condotte neglità; la mancanza di segnalazioni va interpretato come conferma del fatto che nessun controllo o sorveglianza o attenzione erano stati genti, imperite ed imprudenti, e, segnatamente, al fine di prevenire riservati da parte del personale infermieristico alla paziente; 4) per l allontanamento e conseguentemente la realizzazione di atti autolesivi da parte della predetta paziente, omettevano, N.M., di dotare quanto riguarda il trattamento non strettamente terapeutico da parte dei sanitari e del personale infermieristico, la Corte si distacca dalle la struttura ospedaliera e le relative adiacenze di misure di sicurezza conclusioni del perito e da quanto esposto dalla sentenza di primo e di controllo, quale una recinzione del perimetro del Centro, C.M. grado, ritenendo che la presenza del personale è stata costante e che e B.M.A. di valutare adeguatamente l alto rischio suicidarlo, di prescrivere un adeguata terapia farmacologia con stabilizzanti dell u- non vi era necessità di potenziare i controlli. Valutazione diametralmente opposta a quella fatta dal perito. Per altro, si evidenzia more e di dare le opportune prescrizioni di stretta sorveglianza al che del tutto congruo e contraddittorio è l esame del resoconto infermieristico da cui emerge la gravissima latitanza dei medici (dal personale infermieristico del reparto psichiatrico. Il ricorrente pone a base del ricorso i seguenti motivi: (OMISSIS), risulta in tale periodo effettuata una sola visita da parte a) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione: 1) la Corte d Appello non prende in esame i motivi di gra- della B.) e la gravità delle condizioni cliniche della paziente; 5) in ordine al mancato trasferimento in reparto ospedaliero, soluzione vame riguardanti la posizione del N. e, dunque, non spiega perchè ipotizzata dal perito (...la paziente o andava in S.P.D.C., o rimaneva non debbano essere accolte le deduzioni svolte dalla parte civile in lì, però con maggiore livello di attenzione...), la motivazione appare ordine alla posizione di garanzia cosiddetta di controllo dell imputato. Erroneamente la Corte ha ritenuto che l appello abbia avuto carente e contraddittoria laddove si è affermato che la soluzione non sarebbe risultata gradita alla paziente Co.. Affermazione irrilevante in quanto le scelte terapeutiche, soprattutto in relazione a pa- ad oggetto una diversa valutazione della responsabilità medica nel trattamento terapeutico, ma, se ciò è vero per quanto riguarda le ziente in condizioni molto gravi, non possono essere condizionate posizioni processuali della B. e della C., non lo è per il N. che era dal gradimento del paziente. Inoltre, errata, in quanto configgente chiamato a rispondere, non quale medico psichiatra, ma quale responsabile della struttura sanitaria, specifico oggetto del gravame di con il materiale probatorio acquisito, è l affermazione secondo la quale in una struttura maggiormente presidiata, ma per nulla tollerata dalla Co., non si poteva scongiurare il rischio del suicidio. merito; 2) La Corte del merito ha affermato che il ruolo di perito d ufficio svolto dal Be. costituisce adeguata garanzia di equidistanza dalle parti, il ricorrente evidenzia che si tratta di affermazione Dalla dichiarazione del Dott. S., responsabile del reparto psichiatrico dell ospedale emerge che in questa struttura si era verificata apodittica ed ininfluente quale criterio di valutazione della prova; un unico caso di suicidio negli ultimi dieci anni su pazienti 3) Con il gravame di merito era stato dedotto il pessimo trattamento terapeutico. Sul punto il perito Be. aveva affermato, nel suo ricoverati. Dunque, contrariamente a quanto affermato in sentenza se la Co. fosse stata ricoverata in quel reparto il suicidio non si elaborato, che erano individuabili profili di imperizia nella gestione sarebbe verificato; 6) Circa la prevedibilità dell evento si censura del trattamento farmacologico e di insufficiente diligenza nella gestione delle acuzie durante il ricovero e, nel corso dell esame di- l assunto della Corte: il fatto che il suicida cerchi di occultare il proprio proposito non comporta affatto - come ritenuto in sentenza - battimentale, aveva affermato che il problema principale era state 3

4 che nel caso di specie non fosse percepibile una concreta avvisaglia me di legittimità. di intenzionalità suicida. Erra la Corte nel non considerare la imponente e impressionante consistenza di manifestazioni dell intento Come si esporrà in avanti sia la sentenza di primo che di secondo grado in ordine alla analisi delle condotte colpose contestate, a suicidiario, limitandosi a cercare di applicare al caso concreto regole comportamentali, peraltro non assolute, di carattere generale; 7). parte il dubbio prospettato circa la causa della morte della Co., ma Circa la causa della morte il pensiero del perito di parte, prof. D.L., poi in effetti risolto a favore della tesi più probabile del suicidio, è stato non correttamente riportato in sentenza laddove si è ritenuto si muovono nell ambito dell elemento psicologico del reato con la che l ausiliario si sia espresso in termini di certezza in relazione alla conseguenza che la formula assolutoria corretta è quella del fatto qualificazione del fatto come suicidio; 8) Si deduce che la Corte non costituisce reato. Ritiene il collegio che l adozione della formula il fatto non sussiste sia stata adottata dai giudici del merito del merito ha trascurato anche i motivi di doglianza esposti dalla parte civile nella memoria difensiva del con la quale per la insufficienza o la contraddittorietà della prova della sussistenza del fatto con riferimento al dubbio circa la causa della morte si erano prodotte due sentenze della Corte di cassazione (sez. 4, la n. 4187/2008 e la n /2008) relative a fattispecie analoghe a se sia stata accidentale o dovuta al suicidio della paziente, dimenticando, però, che anche se si fosse rimasta accertata l accidentalità quella in esame, con particolare riferimento ai principi affermati in ordine alla posizione di garanzia del medico psichiatra. della caduta della Co. nel torrente, pur sempre essa poteva essere b) Inosservanza della disposizione di cui all art. 603 c.p.p. e contraddittorietà della motivazione relativamente al rigetto dell istanza trattandosi, comunque, di persona sottoposta a farmaci antidepres- addebitata ad un comportamento colposo di chi l aveva in custodia, di rinnovazione dibattimentale mediante esame del perito in contraddittorio con i consulenti. Con memoria depositata in termini la badare a se stesso. sivi che non assicurano la perfetta capacità a colui che li assume di C.M. eccepisce la inammissibilità del ricorso e, comunque, l infondatezza nel merito. Anche il N. M. ha depositato memoria difensiva d Appello, sovrapponendosi pienamente in punto di nesso causale E da premettere che la motivazione della sentenza della Corte nei termini chiedendo di dichiarare l inammissibilità del ricorso o e colpa, a quella della decisione del Tribunale di Udine, da ragione il rigetto. delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata a Motivi della decisione plurimi elementi di prova, già vagliati dal primo giudice, essa accoglie e vaglia il percorso logico argomentativo della sentenza di Ancorchè i motivi esposti siano infondati in riferimento all eccepito vizio di motivazione relativamente alla non ritenuta responsabilità degli imputati, con conseguente rigetto del ricorso sul punto, costituita parte civile, essenzialmente riproposte in questa sede. primo grado, rispondendo punto per punto alle censure mosse dalla la sentenza va annullata, ai soli fini civili, limitatamente alla formula assolutoria adottata che riguarda tutte le posizioni processuali processuali, con riguardo a quella del N.M. si evidenzia che non Analizzando le censure con riferimento alle singole posizioni analizzate. sono state ascritte all imputato, quanto alla integrazione di una condotta colposa, violazioni di legge, atteso che la verifica di un adeguata chiusura perimetrica del Centro di Salute Mentale di (OMIS- In effetti, concernendo il ricorso la esclusiva tutela degli interessi civili, appare evidente, in diritto, che questa Corte sia legittimata ad intervenire sulla modifica della formula assolutoria adottata di una struttura sanitaria aperta, non assimilabile ad una struttura SIS) non era imposta da alcuna disposizione normativa, trattandosi dai giudici del merito, benchè essa non sia stato oggetto specifico ospedaliera per malattie mentali. delle richieste dalla costituita parte civile con il proposto ricorso, Correttamente, quindi, la condotta del N. è stata inquadrata sotto in quanto tale modifica ha inevitabilmente una ricaduta sostanziale il profilo della colpa generica ed, in risposta a quanto assume il per quanto riguarda, appunto, il profilo civilistico (V. da ultimo Sez. ricorrente (V. parte narrativa), la Corte d appello ha fatto proprio 4, Sentenza n del 03/11/2011, Rv ), mentre alcuna il percorso argomentativo (implicita motivazione per relationem) rilevanza assume sotto quello penale, ivi compreso il pericolo di del giudice di primo grado, laddove questi, dopo aver evidenziato, reformatio in peius. E, dunque, la richiesta della ricorrente parte che, pur non sussistendo un obbligo giuridico a carico del direttore civile di annullamento della sentenza per vizio di motivazione circa sanitario di garantire la sicurezza dei pazienti ricoverati mediante la la valutazione della responsabilità degli imputati, con riferimento recinzione della struttura, egli era comunque titolare di una posizione di garanzia volta ad assicurare ai degenti, mediante l esercizio alle condotte colpose contestate, in ordine agli aspetti della tutela civile, non può non comprendere, rappresentando essa un minus, del potere di impartire ordini e disposizioni in materia di vigilanza la modifica della formula assolutoria, ancorchè questa non sia stata e controllo a lui senz alcun dubbio attribuito, l eliminazione di fonti oggetto di una specifica richiesta formulata con i motivi del grava- di pericolo, concludendo che non è rimasta acquisita la prova certa 4

5 di una condotta, negligente, imperita o imprudente in tal senso con gico e l ineliminabile necessità di adeguare la formula farmacologia ad un dato sperimentale, testato più volte ed inutilmente sulla riguardo alla omessa riparazione della rete di recinzione. Pertanto, per quanto già esposto, l adozione della formula assolutoria del perchè il fatto non sussiste non è corretta essendo la ve- non imponeva, la continua modulazione del trattamento terapeuti- paziente Co. dai medici che l avevano in cura e che suggeriva, se rifica del comportamento dell imputato racchiusa nell ambito della co, tenendo ben presenti i pericoli dell assuefazione e del rigetto valutazione dell elemento psicologico. dei farmaci stessi. Quanto alle censure rivolte alla sentenza impugnata che riguardano le posizioni processuali della B. e della C., sanitari che avevano dunque, meno di fronte alla chiara affermazione della sentenza Le critiche di carente o contraddittoria motivazione vengono, in cura la Co., cui sono state contestate condotte colpose del tutto impugnata, sintomatica di una valutazione approfondita e critica diverse da quella ascritta al primo imputato, ancorchè poste in nesso di cooperazione, esse possono essere trattate insieme atteso che ritenere con apprezzabile certezza che un adeguata trattamento far- delle evenienze processuali: non vi sono evidenze scientifiche per il principale motivo riguarda la eccepita erronea e contraddittoria macologico e una più assidua presenza terapeutica avrebbero impedito il compimento di atti autoaggressivi da parte di Co.Li., fino a valutazione dei risultati della perizia di ufficio. Al riguardo, la giurisprudenza costante di questa Corte ammette, in virtù del principio del libero convincimento del giudice e di lazione Be.) laddove ha affermato che non risulta provato che una scendere in particolari terapeutici (con specifico riferimento alla re- insussistenza di una prova legale o di una graduazione delle prove tempestiva cura con il Litio avrebbe avuto maggiore efficacia antisuicidaria rispetto a quella con la olonzapina, stabilizzatore dell u- la possibilità del giudice di scegliere fra varie tesi, prospettate da differenti periti, di ufficio e consulenti di parte, quella che ritiene more in concreto somministrato a Co.Li., in quanto gli effetti degli condivisibile, purchè dia conto con motivazione accurata ed approfondita delle ragioni del suo dissenso o della scelta operata e dimo- anni, di tal che una simile valutazione potrebbe essere parametrata stabilizzatori non sono acuti ma si esprimono nell arco di mesi ed stri di essersi soffermate sulle tesi che ha ritenuto di disattendere e soltanto in relazione all intero percorso di cura e non limitatamente alle fasi dell ultimo ricovero. In conclusione, diversamente da confuti in modo specifico le deduzioni contrarie delle parti, sicchè, ove una simile valutazione sia stata effettuata in maniera congrua in come opina il ricorrente, la Corte territoriale ha ben evidenziato e sede di merito, è inibito al giudice di legittimità di procedere ad una supportato da congrua motivazione che sull efficacia causale del differente valutazione, poichè si è in presenza di un accertamento trattamento adottato, o meglio sull evitabilità dell evento per il tramite di una diversa cura, non si perviene ad alcuna certezza. Ora, è in fatto come tale insindacabile dalla Corte di Cassazione, se non entro i limiti del vizio motivazionale (Cass. sez. 4, 20 maggio 1989 pur vero che questa Corte ha affermato (V. sez. 4, sentenza n n.7591 rv ). del , Rv , richiamata dal ricorrente) che il medico psichiatra è titolare di una posizione di garanzia nei confronti Orbene, la Corte territoriale, rifacendosi per relationem alle argomentazioni svolte dal perito d Ufficio prof. Be., ivi compresa la del paziente, anche se questi non sia sottoposto a ricovero coatto, parte riguardante i rilievi mossi dai consulenti di parte, ritiene che ed ha, pertanto, l obbligo - quando sussista il concreto rischio di non sia stato possibile individuare in termini di assoluta evidenza la condotte autolesive, anche suicidarie - di apprestare specifiche cautele, ma, per il caso di specie, i giudici del merito hanno escluso la causa della morte e che, comunque, non v è certezza che l ipotetica azione suicidaria sia addebitabile ad una mancata tempestiva somministrazione di altro medicinale antidepressivo, o ad una omessa lutazione delle risultanze probatorie sia con riferimento, per quanto responsabilità della B. e della C. all esito di una approfondita va- sorveglianza della paziente da parte dei sanitari che l avevano in già argomentato, al profilo strettamente curativo che a quello della cura. vigilanza. Si legge nella sentenza di primo grado quanto illustrato dal Prof. Sul punto la Corte distrettuale fa rinvio alle considerazioni del Be.: non si può dire che una certa terapia x o y avrebbe avuto C.T.U. laddove ha affermato che la paziente è stata trattata non l esito di portare a guarigione la paziente il quel momento...non soltanto dal punto di vista medico, biologico, farmacologico, ma è oggettivamente possibile prevederlo...non è possibile stabilire in anche è stata seguita con buona intensità e buona qualità, anche termini di certezza un nesso di causalità tra la sospensione dell antidepressivo e l ulteriore peggioramento, ed, ancora, la Corte di- C. e gli altri sanitari dell equipe hanno avuto molti rapporti con il dal punto di vista psicologico, sociale, relazionale. La dottoressa strettuale ritiene, tenendo conto della differente opinione dei C.T. di marito, con i familiari, hanno cercato di indagare le difficoltà che parte, tra cui il Prof. D.L. di poter affermare che il parere medico la malattia comportava a questa paziente nello svolgimento del suo citato metta in primo piano la censura tra l evidenza scientifica di ruolo, nell adempimento del suo ruolo appunto di madre, di donna, indubbio pregio che suggeriva un diverso trattamento farmacolo- di essere umano. Non appare poi illogica o contraddittoria, come 5

6 opina la costituita parte civile, la parte della motivazione riguardante la eccepita necessità per la paziente del ricovero ospedaliero. diversa da quella accolta nella sentenza impugnata o, quanto meno, dibattimentale, nella sostanza prospetta una ricostruzione dei fatti A parte le considerazioni ampiamente svolte circa la impossibilità di scongiurare in termini di certezza il suicidio in una struttura derazioni di merito incompatibili con il giudizio di legittimità. un interpretazione alternativa dei medesimi, indugiando in consi- ospedaliera, non è affatto illogica l affermazione secondo cui il trasferimento presso una struttura ospedaliera coatta, in quanto non equità a che le spese vengano interamente compensate tra le parti. Il ricorso, quindi, va rigettato nel resto e sussistono ragioni di gradita alla paziente, avrebbe potuto avere effetti controproducenti P.Q.M. sul suo stato antidepressivo compromettendo un esito favorevole Annulla senza rinvio, ai fini civili, la sentenza impugnata limitatamente alla formula di assoluzione; formula che sostituisce con delle cure cui era sottoposta. E vero che le scelte terapeutiche sono demandate ai sanitari, ma quella il fatto non costituisce reato. è altrettanto vero che costoro, specie quando trattasi di patologie Rigetta i ricorsi nel resto e compensa integralmente le spese tra le afferenti la sfera neuropsichica, devono tener conto delle reazioni parti del presente giudizio. dei pazienti; per il, caso di specie, ai fini di un efficacia della cura Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 12 febbraio farmacologia cui era sottoposta la Co., è stato privilegiato anche l aspetto psicologico evitandole quella sensazione di restrizione derivante da un ricovero coatto. Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2013 Infine, quanto alla censura riguardante il rigetto della richiesta di rinnovazione dell istruttoria dibattimentale in appello avente ad oggetto un nuovo esame del consulente d ufficio in contraddittorio con gli altri esperti, le ragioni esposte in sentenza relativamente alla adesione alle conclusioni del prof. Be., innanzi riportate danno contezza della giustezza del provvedimento. In merito si osserva che l istituto della rinnovazione del dibattimento in appello costituisce istituto eccezionale che deroga al principio di completezza dell istruzione dibattimentale di primo grado, per cui ad esso può e deve farsi ricorso soltanto quando il giudice lo ritenga assolutamente indispensabile ai fini del decidere (nel senso che non sia altrimenti in grado di farlo allo stato degli atti). La determinazione del giudice, in proposito, è incensurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivata (v. ex pluribus Cass. 4^, 10 giugno 2003, Vassallo).E la Corte di merito - come si è detto - ha spiegato perchè si sia convinta della superfluità della audizione del prof. Be., evidenziando la ricchezza dei dati dimostrativi acquisiti che hanno fatto propendere per l assoluzione degli imputati, secondo un itinerario logico che non presenta smagliature o contraddizioni interne e che, in quanto tale, non può essere messo in discussione in questa sede. A questo si aggiunga che il sindacato che la Corte di cassazione può esercitare in relazione alla correttezza della motivazione di un provvedimento pronunciato su una richiesta di rinnovazione del dibattimento non può mai essere esercitato sulla concreta rilevanza dell atto o della testimonianza da acquisire, ma deve esaurirsi nell ambito del contenuto esplicativo del provvedimento adottato (v.cass. S.U. 23 novembre 1995, P.G. in c. Fachini). Ed in ogni caso va per completezza rivelato che il ricorrente, pur deducendo formalmente la mancata assunzione di prove decisive quale effetto di un immotivato diniego opposto alla rinnovazione dell istruttoria 6

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