ROMA Auditorium Ministero della Salute 22 maggio 2014 LE RESPONSABILITÀ PROFESSIONALI A VV. ITALO P ARTENZA
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1 ROMA Auditorium Ministero della Salute 22 maggio 2014 LE RESPONSABILITÀ PROFESSIONALI A VV. ITALO P ARTENZA
2 IL QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO Il Decreto Balduzzi - L. 8 novembre 2012 n.189 Art. 3 1 L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo
3 IL QUADRO DI RIFERIMENTO GIURISPRUDENZIALE (RESPONSABILITA PENALE) Corte di Cassazione 29 gennaio 2013 n alla stregua della nuova legge, le linee guida accreditate operano come direttiva scientifica per l'esercente le professioni sanitarie; e la loro osservanza costituisce uno scudo protettivo contro istanze punitive che non trovino la loro giustificazione nella necessità di sanzionare penalmente errori gravi commessi nel processo di adeguamento del sapere codificato alle peculiarità contingenti..
4 IL QUADRO DI RIFERIMENTO GIURISPRUDENZIALE (RESPONSABILITA PENALE) Corte di Cassazione 29 gennaio 2013 n l'entità della violazione va rapportata agli standard di perizia richiesti dalle linee guida, dalle virtuose pratiche mediche o, in mancanza, da corroborate informazioni scientifiche di base: quanto maggiore sarà il distacco dal modello di comportamento, tanto maggiore sarà la colpa; e si potrà ragionevolmente parlare di colpa grave solo quando si sia in presenza di una deviazione ragguardevole rispetto all'agire appropriato definito dalle standardizzate regole d'azione.
5 IL QUADRO DI RIFERIMENTO GIURISPRUDENZIALE (RESPONSABILITA PENALE) Corte di Cassazione 29 gennaio 2013 n l'indagine sulla correttezza della condotta medica potrà esulare dall'ambito segnato da accreditate direttive scientifiche..
6 LE LINEE GUIDA: A COSA NON SERVONO Nel praticare la professione medica il medico deve, con scienza e coscienza, perseguire un unico fine: la cura del malato utilizzando i presidi diagnostici e terapeutici di cui al tempo dispone la scienza medica, senza farsi condizionare da esigenze di diversa natura, da disposizioni, considerazioni, valutazioni, direttive che non siano pertinenti rispetto ai compiti affidatigli dalla legge ed alle conseguenti relative responsabilità Corte di Cassazione 23 novembre 2010 e Corte di Cassazione 19 settembre 2012 n
7 LE LINEE GUIDA: A COSA NON SERVONO.. lo stesso sistema sanitario, nella sua complessiva organizzazione, è chiamato a garantire il rispetto dei richiamati principi, di guisa che a nessuno è consentito di anteporre la logica economica alla logica della tutela della salute, né di diramare direttive che, nel rispetto della prima, pongano in secondo piano le esigenze dell'ammalato. Mentre il medico, che risponde anche ad un preciso codice deontologico, che ha in maniera più diretta e personale il dovere di anteporre la salute del malato a qualsiasi altra diversa esigenza e che si pone, rispetto a questo, in una chiara posizione di garanzia, non è tenuto al rispetto di quelle direttive, laddove esse siano in contrasto con le esigenze di cura del paziente, e non può andare esente da colpa ove se ne lasci condizionare, rinunciando al proprio compito e degradando la propria professionalità e la propria missione a livello ragionieristico CortediCassazione23novembre 2010 e Corte di Cassazione 19 settembre 2012 n
8 IL QUADRO DI RIFERIMENTO GIURISPRUDENZIALE (RESPONSABILITA CIVILE) La c.d. colpa medica (espressione di sintesi che può indicare sia la responsabilità della struttura sanitaria sia quella professionale da contatto sociale del medico) è da ricondurre all'area dell'illecito contrattuale. Ne discende, sul piano del riparto dell onere probatorio, che l'attore - soggetto che si afferma danneggiato - deve limitarsi a dimostrare l'esistenza del contratto (o del contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, allegando poi l'inadempimento del debitore come astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato.
9 IL QUADRO DI RIFERIMENTO GIURISPRUDENZIALE (RESPONSABILITA CIVILE) Rimane invece a carico del convenuto la prova che tale inadempimento non vi è stato oppure che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante (Cass. Sez. Un. 577 del 11/01/2008). allorquando il medico (o la struttura ospedaliera) ha provato di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione, e cioè di avere rispettato tutte le norme di prudenza, diligenza e perizia, i protocolli e le linee guida più accreditati nel proprio settore di competenza, il paziente non può invocare l art.1218 c.c. neppure in presenza di un acclarato peggioramento delle proprie condizioni di salute in rapporto di causalità con la prestazione sanitaria. L art.1218 c.c. presuppone, infatti, l inadempimento dell obbligazione assunta, inadempimento che non sussiste quando vi è in concreto la prova positiva del corretto adempimento. Tribunale di Milano 22 aprile 2008
10 IL CONCETTO DI RESPONSABILITA PER UNA DIFFERENTE EPISTEMOLOGIA DELLA COLPA Responsabile non è solo colui al quale viene giuridicamente addebitato un evento dannoso, ma è anche chi ha la responsabilità di gestire, curare, seguire personalmente ecc.. Tale duplice accezione si lega proprio alla differente natura e finalità di un moderno sistema di responsabilità civile nel quale chi ha la responsabilità dello svolgimento od attuazione di un attività socialmente utile ha anche quella di porre in essere tutti i comportamenti ritenuti idonei a prevenire o ridurre il rischio di danni a terzi
11 QUALI RESPONSABILITA PER LE SOCIETA SCIENTIFICHE.. Definire linee guida secondo criteri condivisi e scientificamente stabili nel tempo Garantire il progresso scientifico e la ricerca in favore del malato evitando cristallizzazioni del sapere Interloquire con la società e con le altre professioni Supportare i medici nel rapporto con il mondo assicurativo...
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