Annullamento Plus Élite. Condizioni Generali

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1 Annullamento Plus Élite Condizioni Generali

2 CONDIZIONI GENERALI ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO PLUS ÉLITE Della polizza con numero IT sottoscritta tra Intermundial XXI s.l., con sede legale a Madrid in calle Irun Spagna CIF B , N. Registro delle imprese di Madrid M e succursale in Italia in piazzale Biancamano 8, Milano - p.iva c.f , debitamente autorizzata all esercizio dell attività di intermediazione assicurativa nel territorio della Repubblica Italiana in un regime di stabilimento e libera prestazioni di servizi ed ed iscritta all Elenco degli Intermediari dell Unione Europea tenuto dall I.S.V.A.P. con il n. J 1541 e codice UE e l Assicuratore ARAG S.E., Sucursal en España. DEFINIZIONI: Ai sensi del presente contratto s intendono per: ASSICURATORE: ARAG S.E., Succursale in Spagna, che assume il rischio definito nella polizza. Qualora la malattia coinvolga una delle persone disitinte dall ASSICURATO, verrà considerata grave nel caso in cui implichi, successivamente alla stipulazione dell assicurazione, il ricovero in ospedale o la necessità di permanenza a letto e siano richieste, a giudizio di un medico, attenzioni e cure continuate di personale sanitario o di persone ad esso specificamente assegnate, dietro prescrizione medica nei 12 giorni precedenti all inizio del viaggio. INFORTUNIO GRAVE: Qualunque tipo di lesione fisica provocata da causa violenta, fortuita, esterna e indipendente dall intenzionalità dell infortunato, le cui conseguenze gli impediscano il normale spostamento dalla propria dimora abituale. Qualora l infortunio coinvolga una persona distinta dall ASSICURATO, verrà considerato grave quando implichi, successivamente alla stipulazione dell assicurazione, il ricovero in ospedale o la necessità di permanenza a letto e siano richieste, a giudizio di un medico, attenzioni e cure continuate di personale sanitario o di persone ad esso specificamente assegnate, dietro prescrizione medica, nei 12 giorni precedenti all inizio del viaggio. CONTRAENTE DELL ASSICURAZIONE: La persona fisica o giurídica che stipula il presente contratto con l ASSICURATORE, e alla quale corrispondano le obbligazioni derivanti dallo stesso, eccetto quelle che per propria natura devono essere adempiute dall ASSICURATO. SEQUESTRO: Azione consistente nel rapire una persona minacciando la salute o la vita della vittima, allo scopo di esigere denaro per il suo riscatto, effettuare un estorsione o per altre finalità, politiche o sociali. ASSICURATO: La persona fisica che, in assenza del CONTRAENTE, assume le obbligazioni derivate dal contratto. POLIZZA: Il documento contrattuale che contiene le Condizioni regolatrici dell assicurazione. Formano parte integrante della polizza le Condizioni Generali, le Condizioni Particolari che individuano il rischio, oltre a eventuali allegati o appendici pubblicati per completarla o modificarla. PREMIO: Il prezzo dell assicurazione, distinto a seconda dei diversi ambiti di copertura, che verrà determinato nelle Condizioni Particolari della polizza. La ricevuta deve contenere anche i supplementi e le tasse legalmente applicabili. FAMILIARI: Verranno considerati familiari dell ASSICURATO, il suo coniuge o compagno/a di fatto, o persona che in questi termini conviva permanentemente con l ASSICURATO, nonché i familiari fino al terzo grado di parentela: genitori, figli, nonni, nipoti, fratelli, zii, suoceri, generi, nuore e cognati. VIAGGIO: Tutti gli spostamenti effettuati al di fuori della residenza abituale dell ASSICURATO, dal momento della partenza fino al ritorno alla stessa al termine dello spostamento. 1. DECORRENZA DEL CONTRATTO Le clausole della presente assicurazione saranno valide a partire dalle 00:00 ore, o dal momento in cui l ASSICURATO lasci la propria dimora abituale, del giorno previsto come data di inizio del viaggio, in virtù di quanto dichiarato dal CONTRAENTE all ASSICURATORE. E termineranno alle 24:00 ore del giorno indicato come data di conclusione del viaggio, o nel momento in cui l ASSICURATO faccia ritorno alla propria dimora abituale. Per la clausola Spese di Annulamento del Viaggio, la garanzia decorrerà dalle 24:00 ore del giorno di stipulazione dell assicurazione e avrà termine nel momento in cui l ASSICURATO intraprenda il viaggio assicurato. La clausola sarà valida unicamente nel caso in cui l assicurazione sia stata stipulata nel momento della conferma del viaggio assicurato o nel corso dei 7 giorni successivi. Le clausole di assistenza, bagaglio, ritardo e perdita dei servizi saranno valide esclusivamente durante il viaggio dell ASSICURATO, a una distanza superiore ai 20 km o franchigia chilometrica dal luogo di residenza abituale. 2. ESTENSIONE TERRITORIALE L assicurazione è valida nell ambito territoriale indicato nelle CONDIZIONI PARTICOLARI. Si definisce in generale: Ambito Locale: il caso in cui l origine e la destinazione del viaggio assicurato siano all interno dello stesso Paese. MALATTIA GRAVE: Alterazione della salute, constatata da un medico professionista, che obblighi il malato al riposo a letto e che lo costringa alla sospensione di qualunque attività, professionale e privata, nei trenta giorni previ al viaggio previsto. Ambito Continentale: il caso in cui l origine e la destinazione del viaggio assicurato siano all interno dello stesso continente geografico. Nel caso di viaggi con partenza dall Europa, verrà considerato di ambito continentale il viaggio la cui destinazione si trovi in uno dei Paesi costieri del Mediterraneo (Algeria, Cipro, Egitto, Israele, Libano, Libia, 2

3 Marocco, Palestina, Siria, Tunisia, Turchia e Giordania), purché questo venga specificato nelle condizioni particolari della polizza. Ambito Mondiale: il caso in cui l origine e la destinazione del viaggio assicurato si trovino in Paesi di distinti continenti geografici. 3. VALIDITÀ TEMPORALE Con la modalità temporale la durata massima della copertura dell assicurazione sarà quella specificata nelle CONDIZIONI PARTICOLARI. Nel caso in cui l ASSICURATO risieda abitualmente in Spagna, la durata del viaggio assicurato non potrà superare i 365 giorni consecutivi (366 giorni negli anni bisestili). Se invece risieda abitualmente fuori dalla Spagna, la durata del viaggio assicurato non potrà superare in nessun caso i 120 giorni consecutivi. Con la modalità annuale non verranno coperti da garanzia i viaggi di durata superiore a 60 giorni consecutivi fuori dalla dimora abituale dell assicurato. 4. PAGAMENTO DEI PREMI Il CONTRAENTE ha l obbligo di pagare il premio al momento della stipula del contratto. I premi successivi diventano pagabili in corrispondenza delle rispettive scadenze. Se non diversamente indicato nelle CONDIZIONI PARTICOLARI, il pagamento dei premi verrà effettuato presso il domicilio del Contraente. In caso di mancato pagamento del premio della prima annualità, la copertura non entra in vigore e l Assicuratore ha diritto di risolvere il contratto o esigere il pagamento del premio pattuito. Il mancato pagamento di annualità successive produce, decorso 1 mese dalla sua scadenza, la sospensione delle garanzie della polizza. In ogni caso la copertura entra in vigore trascorse 24 h dalla data in cui l Assicurato paga il premio. 5. INFORMAZIONE SUL RISCHIO È in dovere del CONTRAENTE dichiarare all ASSICURATORE, anteriormente alla formalizzazione del contratto, tutte le circostanze in sua conoscenza che possano influire sulla valutazione del rischio, attraverso il questionario che gli verrà sottoposto. Sarà esonerato da tale dovere nel caso in cui l ASSICURATORE non gli sottoponga nessun questionario o nel caso in cui, pur avendoglielo sottoposto, si tratta di circostanze suscettibili di influire sulla valutazione del rischio e in esso non incluse. L ASSICURATORE può recedere dal contratto nel termine di un mese, a partire dal momento in cui venga a conoscenza dell incompletezza o inesattezza della dichiarazione del CONTRAENTE. Durante la vigenza del contratto, l ASSICURATO deve comunicare all ASSICURATORE, il più rapidamente possibile, tutte le circostanze che possano modificare il rischio. Una volta informato dell aggravamento del rischio, l ASSICURATORE può, nel termine di un mese, proporre la modifica del contratto o recedere da esso. 6. GARANZIE Qualora occorresse un sinistro suscettibile di indennizzo dalla presente polizza, l ASSICURATORE, non appena gli venga notificato, in accordo al procedimento indicato nell Articolo DICHIARAZIONE DI UN SINISTRO, garantisce la prestazione dei servizi sottoscritti. Le garanzie che è possibile sottoscrivere sono elencate negli articoli seguenti, mentre quelle stipulate verranno indicate nelle Condizioni Particolari della polizza. 1) GARANZIE DI ASSISTENZA 1.1 ASSISTENZA MEDICA E SANITARIA L ASSICURATORE provvederà alle spese corrispondenti all intervento del personale e delle strutture sanitarie richieste per la cura dell ASSICURATO, malato o ferito. Sono espressamente inclusi, non avendo la seguente enumerazione carattere limitativo, i seguenti servizi: a) Assistenza da parte di personale sanitario di Pronto Soccorso e specializzato. b) Esami medici complementari. c) Ricoveri ospedalieri, trattamenti e interventi chirurgici. d) Somministrazione di medicinali durante il ricovero, o rimborso delle spese di medicinali in caso di lesioni o malattie che non richiedano il ricovero ospedaliero. e) Assistenza per problemi odontoiatrici gravi, intendendosi come tali i casi in cui venga richiesto un trattamento d urgenza per infezione, dolore o trauma. In caso di emergenza vitale in seguito a complicazioni non prevedibili di una malattia cronica o preesistente, l ASSICURATORE si farà carico esclusivamente delle spese di pronto soccorso d emergenza, effettuato nel corso delle prime 24 ore dal momento del ricovero nel centro ospedaliero. Se non diversamente indicato nelle CONDIZIONI PARTICOLARI della polizza, le spese odontoiatriche si limitano, in qualunque caso, a 120,00 Euro, o all equivalente in valuta locale. L ASSICURATORE si farà carico delle spese corrispondenti a queste prestazioni, entro i limiti fissati nelle CONDIZIONI PARTICOLARI della polizza. 1.2 RIMPATRIO O TRASPORTO SANITARIO DI FERITI O MALATI Qualora l ASSICURATO dovesse subire un infortunio o contrarre una malattia che, secondo il parere di un medico, non gli consente di proseguire il viaggio, l ASSICURATORE provvederà a: a) Le spese di trasporto in ambulanza fino alla clinica o ospedale più vicino. b) Il controllo da parte della propria Equipe Medica, in contatto con il medico che assiste l ASSICURATO ferito o ammalato sul posto, per determinare le misure convenienti rispetto al miglior trattamento da offrire ed al mezzo di trasporto più idoneo per un eventuale trasferimento ad un centro ospedaliero più adeguato o alla sua dimora. c) Le spese di trasporto del ferito o malato fino al centro ospedaliero prescritto o alla sua dimora abituale con il mezzo di trasporto più idoneo. Qualora si verificasse una riduzione del rischio, l ASSICURATO ha diritto, a partire dall annualità successiva, a una riduzione proporzionale dell importo del premio. Il mezzo di trasporto utilizzato verrà deciso dall Equipe Medica dell ASSICURATORE, a seconda dell urgenza e gravità del caso. In Europa è disponibile anche un aereo sanitario specialmente attrezzato. 3

4 Nel caso in cui l ASSICURATO fosse ricoverato presso un centro ospedaliero lontano dalla propria residenza abituale, l ASSICURATORE provvederà, nel momento opportuno, al trasporto fino alla stessa. 1.3 RIMPATRIO O TRASPORTO DI ACCOMPAGNATORI Qualora, in applicazione della clausola RIMPATRIO O TRASPORTO SANITARIO DI FERITI O MALATI, uno degli ASSICURATI, per malattia o infortunio, venga rimpatriato o trasferito, l ASSICURATORE provvederà al trasporto di massimo due persone per accompagnare l ASSICURATO ferito o malato fino alla sua residenza abituale o fino al luogo del ricovero. 1.4 RIMPATRIO O TRASPORTO DI MINORI O PORTATORI DI HANDICAP Qualora l ASSICURATO rimpatriato o trasportato in applicazione della garanzia di RIMPATRIO O TRASPORTO SANITARIO DI FERITI O MALATI viaggi unicamente in compagnia di figli portatori di handicap o minori di quindici anni, l ASSICURATORE organizzerà e provvederà allo spostamento, andata e ritorno, di una hostess o della persona designata dall ASSICURATO per accompagnare i figli durante il ritorno alla propria residenza abituale. 1.5 FAMILIARE ACCANTO IN CASO DI RICOVERO OSPEDALIERO Qualora lo stato dell ASSICURATO malato o ferito richieda una degenza ospedaliera superiore a cinque giorni, l ASSICURATORE metterà a disposizione di un familiare dell ASSICURATO, o della persona da lui designata, un biglietto di andata e ritorno in aereo (classe economica) o treno (1ª classe), perché gli possa stare accanto. L ASSICURATORE, inoltre, coprirà le spese di soggiorno dell accompagnatore, dietro presentazione delle corrispondenti fatture, fino al limite giornaliero stabilito nelle CONDIZIONI PARTICOLARI della polizza e per un periodo massimo di 10 giorni. 1.6 CONVALESCENZA IN HOTEL Qualora l ASSICURATO malato o ferito, a giudizio dei medici, non possa tornare alla propria dimora abituale, l ASSICURATORE provvederà alle spese di hotel generate dalla proroga del soggiorno, fino al limite giornaliero stabilito nelle CONDIZIONI PARTICOLARI della polizza e per un periodo massimo di 10 giorni. 1.7 RIMPATRIO O TRASPORTO DELL ASSICURATO DECEDUTO In caso di decesso di un ASSICURATO, l ASSICURATORE organizzerà e provvederà alle spese di trasporto della salma fino al luogo di inumazione. Dette spese includono i trattamenti post mortem in adempimento dei requisiti legali. Non saranno incluse le spese sostenute per l inumazione e per la cerimonia funebre. 1.9 RIENTRO ANTICIPATO PER RICOVERO OSPEDALIERO DI UN FAMILIARE Qualora uno degli ASSICURATI debba interrompere il proprio viaggio a causa del ricovero ospedaliero di un familiare, causato da un infortunio o malattia grave che richieda una degenza superiore ai 5 giorni, e questo sia occorso posteriormente alla data di inizio del viaggio, l ASSICURATORE provvederà al suo trasporto fino al luogo di residenza abituale. Analogamente, l ASSICURATORE provvederà ad un secondo biglietto per il trasporto della persona che accompagnava nello stesso viaggio l ASSICURATO che anticipò il proprio rientro, purché anche lei assicurata dalla presente polizza RIENTRO ANTICIPATO PER SINISTRO GRAVE NELLA DIMORA O NEL LOCALE PROFESSIONALE DELL ASSICURATO L ASSICURATORE metterà a disposizione dell ASSICURATO un biglietto di trasporto per il rientro alla propria residenza abituale, qualora questi debba interrompere il viaggio per gravi danni alla propria dimora principale o al locale di lavoro - purché ne sia il principale usufruttuario o vi eserciti un attività di libero professionista - dovuti ad incendio, purché richiesto l intervento dei pompieri, furto consumato e denunciato alle autorità di polizia, o inondazione grave, che renda imprescindibile la sua presenza, poichè tali situazioni non possono essere gestite da familiari diretti o persone di fiducia, sempre nel caso in cui tali circostanze siano avvenute posteriormente alla data di inizio del viaggio. Analogamente, l ASSICURATORE provvederà ad un secondo biglietto per il trasporto della persona che accompagnava in viaggio l ASSICURATO che anticipò il proprio rientro, purché anche lei assicurata dalla presente polizza. Per la prestazione di questa garanzia, l ASSICURATO dovrà fornire all ASSICURATORE i documenti giustificativi o certificati dell evento che avrebbe occasionato l interruzione del viaggio (rapporto originale dei pompieri, denuncia della polizia, rapporto della compagnia di assicurazioni o documenti simili) RIENTRO ANTICIPATO PER DECESSO DEL SOSTITUTO PROFESSIONALE Qualora uno degli ASSICURATI debba interrompere il proprio viaggio a causa del decesso del sostituto professionale dell ASSICURATO, l ASSICURATORE provvederà al suo trasferimento, in aereo (classe economica) o treno (1ª classe), dal luogo in cui si trovi fino a quello di inumazione, purché sia imprescindibile che l incarico o la responsabilità debba essere assunta dall ASSICURATO. Analogamente, l ASSICURATORE provvederà ad un secondo biglietto per il trasporto della persona che accompagnava nello stesso viaggio l ASSICURATO che anticipò il proprio rientro, purché anche lei assicurata dalla presente polizza. L ASSICURATORE provvederà al ritorno alla propria dimora di massimo due ASSICURATI che accompagnino la salma fino al luogo dell inumazione presso la sua residenza abituale. 1.8 RIENTRO ANTICIPATO PER DECESSO DI UN FAMILIARE Qualora uno degli ASSICURATI debba interrompere il proprio viaggio a causa del decesso di un familiare, l ASSICURATORE provvederà al suo trasporto, in aereo (classe economica) o in treno (1ª classe), dal luogo in cui si trovi fino a quello dell inumazione. Analogamente, l ASSICURATORE provvederà ad un secondo biglietto per il trasporto della persona che accompagnava nello stesso viaggio l ASSICURATO che anticipò il proprio rientro, a condizione anche questa seconda persona sia assicurata dalla presente polizza RIENTRO ANTICIPATO PER RICOVERO OSPEDALIERO DEL SOSTITUTO PROFESSIONALE Qualora uno degli ASSICURATI debba interrompere il proprio viaggio a causa del ricovero ospedaliero del sostituto professionale dell ASSICURATO, in seguito ad infortunio o grave malattia che richieda una degenza superiore ai 5 giorni, e lo stesso sia occorso posteriormente alla data di inizio del viaggio, l ASSICURATORE provvederà al suo trasporto fino alla luogo di residenza abituale,purché sia imprescindibile che l incarico o la responsabilità debba essere assunta dall ASSICURATO. Analogamente, l ASSICURATORE provvederà ad un secondo biglietto per il trasporto della persona che accompagnava nello stesso viaggio l ASSICURATO che anticipò il proprio rientro, purché anche lei assicurata dalla presente polizza. 4

5 1.13 RIENTRO ANTICIPATO PER DECESSO DELLA PERSONA INCARICATA DELLA CUSTODIA DI MINORI O PORTATORI DI HANDICAP Qualora uno degli ASSICURATI debba interrompere il proprio viaggio a causa del decesso della persona incaricata della custodia di figli minorenni o portatori di handicap durante il periodo del viaggio e/o soggiorno, l ASSICURATORE provvederà al suo trasferimento, in aereo (classe economica) o treno (1ª classe), dal luogo in cui si trovi fino a quello dell inumazione. Analogamente, l ASSICURATORE provvederà ad un secondo biglietto per il trasporto della persona che accompagnava nello stesso viaggio l ASSICURATO che anticipò il proprio rientro, purché anche lei assicurata dalla presente polizza RIENTRO ANTICIPATO PER RICOVERO OSPEDALIERO DELLA PERSONA INCARICATA DELLA CUSTODIA DI MINORI O PORTATORI DI HANDICAP Qualora uno degli ASSICURATI debba interrompere il proprio viaggio a causa del ricovero ospedaliero della persona incaricata della custodia di figli minorenni o portatori di handicap durante il periodo del viaggio e/o soggiorno, l ASSICURATORE provvederà al suo trasferimento, in aereo (classe economica) o treno (1ª classe), dal luogo in cui si trovi fino quello di residenza abituale. Analogamente, l ASSICURATORE provvederà ad un secondo biglietto per il trasporto della persona che accompagnava nello stesso viaggio l ASSICURATO che anticipò il proprio rientro, purché anche lei assicurata dalla presente polizza TRASMISSIONE DI MESSAGGI URGENTI L ASSICURATORE provvederà alla trasmissione dei messaggi urgenti che gli verranno incaricati dagli ASSICURATI, in conseguenza dei sinistri coperti dalle presenti clausole INVIO DI MEDICINALI ALL ESTERO Qualora l ASSICURATO si trovi all estero ed abbia bisogno di un medicinale che non può acquistare in questo luogo, l ASSICURATORE provvederà a ricercarlo ed inviarlo, utilizzando i mezzi più rapidi possibile e in conformità alla legislazione locale vigente. Verranno esclusi i casi di interruzione definitiva della produzione del medicinale e la non disponibilità nei canali abituali di distribuzione ANTICIPO DI FONDI MONETARI ALL ESTERO Nel caso in cui l Assicurato non possa ottenere fondi economici attraverso i mezzi inizialmente previsti, come traveler s cheques, carte di credito, bonifici bancari o simili, e questo si converta in un ostacolo per la prosecuzione del viaggio, l ASSICURATORE effettuerà un anticipo, purchè gli si consegni una caparra o garanzia che ne assicuri la riscossione, fino alla quantità stabilita nelle CONDIZIONI PARTICOLARI della polizza. Ad ogni modo le quantità anticipate dovranno essere restituite entro un termine massimo di trenta giorni INVIO DI UN AUTISTA PROFESSIONISTA Qualora l ASSICURATO, in conseguenza di infortunio, malattia o decesso, non sia in condizioni di guidare, nè lo sia nessuno dei suoi accompagnatori, e questo impedisca il rientro alla propria dimora abituale, l ASSICURATORE metterà a sua disposizione un autista professionista per il rientro a tale dimora. Saranno a carico dell ASSICURATORE unicamente le spese generate dal proprio autista professionista, con esclusione del resto delle persone SPESE DOVUTE A SEQUESTRO In caso di sequestro del mezzo di trasporto pubblico in cui stia viaggiando l ASSICURATO, l ASSICURATORE pagherà le spese per la prosecuzione o il rientro dal viaggio, previa presentazione dei documenti giustificativi fino al limite stabilito nelle CONDIZIONI PARTICOLARI SERVIZIO Di INFORMAZIONE Qualora l ASSICURATO richieda informazioni relative ai Paesi che è in procinto di visitare, come ad esempio formalità di ingresso quali visti e vaccinazioni, regime economico o politico, popolazione, lingua, situazione sanitaria, etc. l ASSICURATORE fornirà tali informazioni generali purchè gli vengano richieste attraverso telefonata con addebito a carico del ricevente al numero di telefono indicato nella presente polizza RICERCA E SOCCORSO DELL ASSICURATO Qualora l ASSICURATO si perdesse o smarrisse durante un viaggio organizzato da un Agenzia grossista, l ASSICURATORE organizzerà e metterà a disposizione tutti i mezzi umani, di corrispondenti e tecnici per la ricerca e il soccorso dell ASSICURATO, fino alla concorrenza massima stabilita nelle CONDIZIONI PARTICOLARI. Si esclude da questa garanzia la ricerca e il soccorso in montagna, mare e/o deserto. L ASSICURATO dovrà rimborsare all ASSICURATORE il prezzo del medicinale, dietro presentazione della fattura di acquisto SERVIZIO DI INTERPRETE Se, per qualunque garanzia d assistenza descritta nelle CONDIZIONI PARTICOLARI della polizza, l ASSICURATO dovesse necessitare la presenza di un interprete d emergenza, l ASSICURATORE metterà a sua disposizione una persona che fornisca all ASSICURATO una traduzione corretta delle circostanze e dei fatti INFORMAZIONE GENERALE (AMBASCIATE, VACCINAZIONI E REQUISITI D INGRESSO) L Assicurato che viaggi all estero potrà sollecitare alla Compagnia informazioni sull ottenimento del Visto necessario per viaggiare nel Paese di destinazione per il quale viene sottoscritta la polizza, nonchè sulle vaccinazioni necessarie o raccomandate da personale medico o Autorità Competenti. Tale informazione dovrà essere sollecitata con un anticipo minimo di due giorni lavorativi all inizio del viaggio ANNULAMENTO DI CARTE E TESSERE In caso di furto o smarrimento di tessere bancarie e non, emesse da enti spagnoli, l ASSICURATORE, su richiesta dell ASSICURATO, provvederà a richiederne il blocco, purché questi gli fornisca tutta l informazione sollecitata dall ente che ha emesso la tessera per realizzare tale operazione CONSULENZA LEGALE A DISTANZA IN VIAGGIO Per le controversie relative agli aspetti generali del viaggio delle persone coperte dalla polizza, l ASSICURATORE fornirà consulenza all ASSICURATO rispetto ai propri diritti, per telefono o attraverso altro mezzo di comunicazione a distanza. La consulenza legale verrà fornita da un avvocato del Centro di Consulenza Legale dell ASSICURATORE. La consultazione non può riguardare materie contrarie alla legge, alla morale e/o all ordine pubblico. La consultazione si realizzerà verbalmente e non verrà emesso nessun documento per iscritto. La consulenza consisterà in un primo orientamento legale sulla materia oggetto della consultazione e non includerà revisione di documentazione. 5

6 Qualora, nel corso di un viaggio all estero, in qualunque Paese con il quale la Spagna mantenga rapporti diplomatici, l Assicurato necessiti una consulenza legale riguardo ad una controversia occorsa nella sua vita privata, l ASSICURATORE lo metterà in contatto con l Ambasciata o Consolato spagnolo, perché gli venga fornito un Avvocato di lingua spagnola e che eserciti la sua attività in tale Paese, al quale potrà richiedere un appuntamento nel proprio studio legale o assistenza durante eventuali dichiarazioni in Tribunale o presso Autorità competenti. La consultazione e consulenza di quest avvocato saranno a carico dell ASSICURATO INVIO DI UN SOSTITUTO DELL ASSICURATO IN CASO DI RIMPATRIO Nel caso in cui l Assicurato sia stato rimpatriato dal suo viaggio all estero, in seguito ad una malattia, infortunio o decesso, ARAG metterà a disposizione dell impresa contraente o attraverso la quale l Assicurato aveva effettuato il viaggio, un biglietto per il trasporto della persona che sostituirà l Assicurato rimpatriato SMARRIMENTO DELLE CHIAVI DELLA DIMORA ABITUALE Qualora a causa della perdita, furto o semplice smarrimento delle chiavi della propria dimora abituale nel corso del viaggio assicurato dalla presente polizza, l Assicurato dovesse richiedere il servizio di un fabbro per accedere al proprio alloggio al rientro dal suddetto viaggio, ARAG provvederà al risarcimento di tali spese, previa presentazione della fattura, fino al limite massimo stabilito nelle CONDIZIONI PARTICOLARI APERTURA E RIPARAZIONE DI CASSEFORTI E CASSETTE DI SICUREZZA ARAG si farà carico delle spese che l hotel in cui si alloggi l Assicurato gli dovesse richiedere per l apertura e la riparazione della cassaforte e/o cassetta di sicurezza in uso, qualora ne abbia perduto le chiavi, fino al limite massimo indicato nelle CONDIZIONI PARTICOLARI. ESCLUSIONI APPLICABILI ALLE GARANZIE DI ASSISTENZA Non sono coperte da questa garanzia: a) Le garanzie e prestazioni che non siano state sollecitate all ASSICURATORE e che siano state fornite senza il suo consenso, salvo in casi di forza maggiore o di impossibilità materiale dimostrata. b) I sinistrii causati da dolo dell ASSICURATO, del CONTRAENTE, dei BENEFICIARI o delle persone che viaggino con l ASSICURATO. c) I sinistri avvenuti in caso di guerra, manifestazioni e tumulti popolari, atti terroristici e sabotaggio, scioperi, detenzione da parte di qualunque tipo di autorità per delitti che non siano incidenti stradali, restrizione alla libera circolazione o qualunque altro caso di forza maggiore, a meno che l ASSICURATO non dimostri che il sinistro non ha nessuna relazione con tali avvenimenti. d) Gli infortuni che derivino dalla pratica di competizioni sportive, ufficiali o private, allenamenti o prove e scommesse. e) I sinistri dovuti alle irradiazioni causate da trasmutazione o disintegrazione nucleare o radioattività, nonché da agenti biologici e chimici. f) Il soccorso in montagna, mare o deserto. g) Salvo quanto indicato nella garanzia ASSISTENZA MEDICA E SANITARIA delle presenti CONDIZIONI GENERALI, le circostanze, molestie e malattie che insorgano a causa di affezioni croniche o previe al viaggio, anteriormente alla validità della polizza. h) Le malattie e infortuni occorsi durante l esercizio di una professione di carattere manuale. i) Suicidio o malattie e lesioni dovutene al tentativo o causate intenzionalmente dall assicurato a se stesso. j) Il trattamento o le malattie o gli stati patologici prodotti dalla ingestione o somministrazione intenzionale di sostanze tossiche (droghe), alcoliche, narcotiche o per l uso di medicinali senza prescrizione medica. k) Le spese occasionate da qualunque tipo di protesi e ortesi. l) Parti. m) Gravidanze, salvo complicazioni imprevedibili durante le prime 24 settimane di gestazione. n) Le revisioni mediche periodiche, preventive o pediatriche. o) Qualunque tipo di spesa medica o farmaceutica dovuta a dolo da parte dell ASSICURATO, o per abbandono del trattamento che renda prevedibile il deterioramento della salute. p) L ASSICURATORE non si farà carico delle spese mediche o farmaceutiche di importo inferiore ai 9,00. Previa autorizzazione esplicita dell ASSICURATORE e mediante sovreppremio pattuito, è possibile l eliminazione delle esclusioni d) e h); tal caso verrà specificato nelle CONDIZIONI PARTICOLARI della polizza. 2) GARANZIE BAGAGLI 2.1 FURTO E DANNI MATERIALI AL BAGAGLIO Si garantisce l indennizzo per danni e perdita materiale del bagaglio o degli effetti personali dell ASSICURATO in caso di furto e smarrimento totale o parziale imputabili all impresa di trasporto o per danni dovuti a incendio o aggressione imputabili all impresa di trasporto, occorsi durante il viaggio, fino al limite stabilito nelle CONDIZIONI PARTICOLARI della polizza. Agli effetti della presente garanzia verrà considerato furto esclusivamente la sottrazione effettuata con violenza o attraverso intimidazione alle persone o forza alle cose. Macchine fotografiche, apparati di radiofonia, registrazione del suono e dell immagine, nonché i loro accessori, sono inclusi fino a un 50% della somma assicurata sull insieme del bagaglio. Il presente risarcimento si considera indipendente e accessorio a quello eventualmente dovuto dall assicuratore del trasportatore. Per incassare il risarcimento, l Assicurato deve presentare la quietanza del risarcimento di competenza dell impresa di trasporto oltre a un elenco dettagliato del bagaglio e il suo valore stimato. Tale indennizzo si determinerà in base al costo di rimpiazzo nel giorno del sinistro, al netto del deprezzamento per grado di vetustà. Per poter garantire questa prestazione, in caso di furto, sarà necessaria la presentazione previa della denuncia alle autorità competenti. L Assicuratore si riserva inoltre il diritto di richiedere all Assicurato la presentazione di prove e documenti opportuni. 2.2 RITARDO NELLA CONSEGNA DEL BAGAGLIO IMBARCATO L ASSICURATORE provvederà al rimborso, fino al limite stabilito nelle CONDIZIONI PARTICOLARI della polizza e dietro presentazione delle corrispondenti fatture, dell acquisto di articoli di prima necessità dovuto ad un ritardo nella consegna del bagaglio imbarcato. In nessun caso quest indennizzo è accumulabile a quello della garanzia FURTO E DANNI MATERIALI AL BAGAGLIO. 6

7 Nel caso in cui il ritardo si produca durante il viaggio di ritorno, la garanzia sarà coperta solo se la consegna del bagaglio avviene oltre 48 ore dopo il momento dell arrivo. Per la prestazione di questa garanzia, l ASSICURATO dovrà fornire all ASSICURATORE il documento giustificativo rilasciato dall impresa di trasporto in cui sia dichiarato il ritardo e la sua durata. 2.3 INVIO DI OGGETTI DIMENTICATI O RUBATI DURANTE IL VIAGGIO L ASSICURATORE organizzerà e provvederà alle spese di invio degli oggetti rubati e successivamente recuperati, o semplicemente dimenticati dall ASSICURATO, fino al limite stabilito nelle CONDIZIONI PARTICOLARI, purché il valore dell insieme dei suddetti oggetti superi tale spesa. 2.4 RICERCA, LOCALIZZAZIONE E INVIO DEL BAGAGLIO SMARRITO In caso di smarrimento del bagaglio in un volo regolare, l ASSICURATORE presterà tutti i mezzi a sua disposizione per facilitarne la localizzazione, informare l ASSICURATO delle novità a riguardo ed, eventualmente, farlo recapitare al BENEFICIARIO, assumendone tutte le spese. 2.5 SPESE DI GESTIONE PER LO SMARRIMENTO DEI DOCUMENTI DI VIAGGIO Verranno coperte le spese di gestione e ottenimento, purché opportunamente dimostrate, generate dalle eventuali sostituzioni che l ASSICURATO debba effettuare per smarrimento o furto di carte di credito, assegni bancari, di viaggio e carburante, biglietti di mezzi di trasporto, passaporto o visti occorse durante il viaggio e soggiorno, fino al limite stabilito nelle CONDIZIONI PARTICOLARI. Non sono oggetto di questa copertura e, per conseguenza, non godranno di indennizzo, i danni derivati dallo smarrimento o furto degli oggetti menzionati, o del loro uso indebito da parte di terze persone. ESCLUSIONI APPLICABILI ALLE GARANZIE SUL BAGAGLIO Non sono coperte da questa garanzia: a) Mercanzie e materiale di uso professionale, gioielli, intentendosi come tali l insieme di oggetti d oro, platino, perle e pietre preziose; monete, banconote, biglietti di viaggio, collezioni di francobolli, titoli di qualunque tipo, documenti di identità e in generale qualunque documento e valore cartaceo, carte di credito, nastri e/o dischi con memoria, documenti registrati su supporto magnetico o filmati; oggetti di valore, intentendosi come tali l insieme di oggetti d argento, quadri, opere d arte e qualunque tipo di collezione d arte, nonché pelletteria di lusso; protesi, occhiali e lenti a contatto; materiale sportivo; cellulari; e materiale informatico, come computer portatili o tablet. b) Il furto, intentendosi come tale la sottrazione causata da distrazione e non da intervento violento, intimidazione o forza a persone o cose. c) I danni dovuti all invecchiamento naturale o normale, vizio intrinseco o imballaggio inadeguato o insufficiente. Quelli dovuti all azione delle intemperie. d) La perdita dovuta semplicemente allo smarrimento del bene, poiché non affidato ad una impresa di trasporto. e) Il furto in tenda o roulotte in sosta in aree non autorizzate; sono totalmente esclusi gli oggetti di valore in qualunque modalità di campeggio. f) I danni, smarrimento o furto dovuti all aver lasciato effetti ed oggetti personali incustoditi in un luogo pubblico o in un locale occupato da varie persone. g) La rottura, purché non dovuta ad incidente del mezzo di trasporto, causata da furto semplice o con scasso, aggressione a mano armata, incendio o estinzione dello stesso. h) I danni causati direttamente o indirettamente da attività belliche, disordini civili o militari, ammutinamenti popolari, scioperi, terremoti e radioattività. i) I danni causati intenzionalmente dall ASSICURATO, o da sua negligenza grave, e quelli occasionati dal versamento di liquidi contenuti nel bagaglio. j) Tutti i veicoli a motore, nonché i loro complementi e accessori. 3) GARANZIE PER ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO E RIMBORSO DELLE VACANZE 3.1 SPESE PER ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO L ASSICURATORE garantisce, fino al limite stabilito nelle CONDIZIONI PARTICOLARI, il rimborso delle spese sostenute dall ASSICURATO per l annullamento del viaggio e che vengano a lui fatturate in applicazione delle condizioni generali di vendita dell Agenzia di viaggio o di qualunque altro rivenditore, incluse le spese di gestione, a condizione che annulli il viaggio prima del suo inizio, per una delle seguenti cause, prodottesi in seguito alla stipulazione dell assicurazione, che gli impediscano di viaggiare nelle date stabilite per il viaggio: 1) Grave malattia, infortunio o decesso de: L Assicurato o un Familiare fino al terzo grado di parentela. L accompagnatore dell ASSICURATO, incluso nella stessa riserva e a sua volta assicurato. Il sostituto professionale dell ASSICURATO, purché sia imprescindibile che la sua carica e responsabilità la debba assumere l ASSICURATO. La persona incaricata di occuparsi dei figli minorenni o portatori di handicap durante il viaggio/soggiorno. Per rendere valida questa garanzia é necessario comunicare il nome e cognome di tale persona nel momento della stipulazione dell assicurazione. L Assicurato dovrà informare immediatamente dell infortunio, nel momento in si produca. L Assicuratore si riserva il diritto di effettuare una visita medica all Assicurato, per valutare la copertura del caso e determinare se effettivamente la causa impedisce di intraprendere il viaggio. Ciò nonostante, qualora la malattia non richieda il ricovero in ospedale, l Assicurato dovrà informare del sinistro entro 72 ore dalla circostanza che originò la causa dell annullamento del viaggio. 2) Gravi danni a conseguenza di furto, incendio o altri pregiudizi che interessino: La residenza abituale e/o secondaria dell ASSICURATO. Il locale utilizzato a scopo professionale nel quale l Assicurato eserciti la libera professione, o ne sia l usufruttuario, nel caso in cui la presenza dell ASSICURATO sia indispensabile e insostituibile. 3) Licenziamento dell ASSICURATO, purché all inizio della decorrenza dell assicurazione non ne fosse stata data comunicazione verbale o scritta. 4) Nuova assunzione dell ASSICURATO in un impresa diversa, con regolare contratto di assunzione, a patto che l inserimento nella nuova impresa avvenga posteriormente alla stipulazione dell Assicurazione e che l Assicurato non ne fosse al corrente il giorno della prenotazione del soggiorno. 5) Citazione dell ASSICURATO davanti un Tribunale Civile, Penale o del Lavoro come imputato, giurato o testimone. Verranno esclusi i casi in cui l assicurato sia citato come imputato per processi iniziati prima dell acquisto del viaggio e dell assicurazione. Per il resto di comparizioni, la citazione dovrà essere posteriore all acquisto del viaggio e dell assicurazione. 6) Convocazione come membro di un collegio elettorale. 7

8 7) Presentazione a esami per concorsi pubblici indetti da un ente pubblico dopo la contrattazione dell assicurazione. 8) Annullamento da parte del compagno di viaggio dell ASSICURATO, che ha sottoscritto la stessa polizza, a patto che l annullamento sia dovuto ad una delle cause enumerate nella presente garanzia e che, a causa di tale annullamento, l ASSICURATO debba viaggiare solo. 9) Rinuncia al viaggio a causa di ritardo del mezzo di trasporto superiore a 24 ore. 20) Detenzione dell Assicurato da parte delle Autorità di Polizia per cause non delittuose. 21) Consegna di un minore in adozione. 22) Citazione per pratiche di divorzio. 23) Proroga del contratto di lavoro. 10) Furto con violenza, decesso, malattia o incidente grave dell animale da compagnia. 24) Concessione di borse di studio ufficiali che impediscono la realizzazione del viaggio. 11) Dirottamento di mezzo di trasporto aereo, terrestre o navale, a causa del quale l ASSICURATO non possa iniziare o proseguire il suo viaggio. Sono esclusi gli atti di terrorismo. 25) Chiamata inaspettata per il trapianto di organi de: L ASSICURATO o un familiare fino al secondo grado di parentela L accompagnatore dell ASSICURATO, incluso nella stessa riserva e a sua volta assicurato. 12) Furto con violenza della documentazione o del bagaglio, a causa del quale l ASSICURATO non possa intraprendere il viaggio. 26) Firma di documenti ufficiali, possibile esclusivamente davanti alla Pubblica Amministrazione, durante le date del viaggio. 13) Notificazione dopo la prenotazione dell obbligo tributario di presentare una dichiarazione dei redditi supplementare, la cui quota da liquidare supera i 600 euro. 14) Rifiuto del visto di entrata in un paese per cause ingiustificate. Si esclude il diniego dovuto alla mancanza dell espletamento delle pratiche richieste entro i termini previsti e secondo le procedure necessarie al rilascio. 15) Il trasferimento obbligatorio per motivi di lavoro per un periodo superiore a 3 mesi. 16) Chiamata inattesa per un intervento chirurgico riguardante le seguenti persone: L Assicurato o un Familiare. L accompagnatore dell ASSICURATO, incluso nella stessa riserva e a sua volta assicurato. Il sostituto professionale dell ASSICURATO, purché sia imprescindibile che la sua carica e responsabilità la debba assumere l ASSICURATO. La persona incaricata di occuparsi dei figli minorenni o portatori di handicap durante il viaggio/soggiorno. Per rendere valida questa garanzia é necessario comunicare il nome e cognome di tale persona nel momento della stipulazione dell assicurazione. 17) Complicanze della gravidanza o aborto spontaneo, che richiedano, a giudizio di un professionista medico, riposo assoluto. Sono esclusi i parti e le complicazioni della gravidanza a partire dal settimo mese di gestazione. 18) Dichiarazione ufficiale di stato di calamità naturale nel luogo di residenza dell ASSICURATO o nel luogo di destinazione del viaggio. Questa garanzia copre inoltre la dichiarazione ufficiale di stato di calamità naturale nel luogo di transito verso la destinazione del viaggio, a patto che si tratti dell unica via per accedervi. Si stabilisce un indennizzio massimo per sinistro di ) Vincita di un viaggio e/o soggiorno in un sorteggio pubblico dinanzi anotaio, simile a quello sottoscritto. 27) Qualunque malattia di bambini minori di 48 mesi assicurati dalla presente polizza o familiari di primo grado dell asicurato che si verifichino nel corso dei 2 giorni precedenti all inizio del viaggio e che ne impediscano l esecuzione. 28) Dichiarazione ufficiale di sospensione di pagamenti di un impresa, che impedisca all ASSICURATO lo svolgimento della propria attività professionale. 29) Avaria del veicolo di proprietà dell ASSICURATO che impedisca l inizio del viaggio. L Avaria deve essere riparabile in non meno di 8 ore o per un spesa superiore a 600 Euro, in entrambi i casi a seconda della valutazione del fabbricante. 30) Spese di cessione del viaggio dell ASSICURATO. ad un altra persona per una delle cause coperte da garanzia. 31) Cancellazione della cerimonia nuziale, se il viaggio assicurato è stato contrattato come Viaggio di Nozze/Luna di miele. Questa garanzia deve essere stipulata il giorno della conferma del viaggio, o durante i 7 giorni successivi. 3.2 RIMBORSO DI VACANZE NON GODUTE L ASSICURATORE rimborserà fino al limite stabilito nelle CONDIZIONI PARTICOLARI e facendo conto delle esclusioni, una somma per giorni di vacanze non godute. Tale somma sarà il risultato della divisione dell importo del viaggio assicurato per il numero dei giorni previsti di viaggio, moltiplicato per il numero di giorni di vacanze non godute, previa dimostrazione documentata del costo delle vacanze. Questa garanzia si applicherà esclusivamente nel caso in cui l ASSICURATO sia obbligato ad interrompere in anticipo il viaggio e debba rientrare presso la propria dimora a causa di uno dei 8

9 motivi inclusi nelle garanzie di SPESE DI ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO, occorsi posteriormente all inizio del viaggio, di cui l Assicurato non era previamente a conoscenza. É imprescindibile la presentazione dei giustificativi e delle dovute fatture che dimostrino il ritardo e le spese dovute ad esso. ESCLUSIONI SPECIFICHE DELLA GARANZIA DI SPESE PER ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO E RIMBORSO DELLE VACANZE Non sono coperte da questa garanzia: a) Trattamento estetico, cura, controindicazione di viaggio in aereo, mancanza o contriondicazione di vaccinazioni, impossibilità di continuare in alcune destinazioni il trattamento medico preventivo consigliato, interruzione volontaria della gravidanza, problemi di alcolismo, consumo di droghe e sostanze stupefacenti, purché non prescritte da un medico ed utilizzate nella forma indicata. b) Malattie psichiche, mentali o nervose e depressioni senza ricovero ospedaliero, o che richiedano un ricovero inferiore a 7 giorni. c) Malattie croniche o preesistenti di tutti i viaggiatori che abbiano subito scompensi o acutizzazioni nel corso dei 30 giorni precedenti alla stipulazione della polizza, indipendentemente dalla loro età. d) Malattie croniche, preesistenti o degenerative dei Familiari non assicurati indicati nelle CONDIZIONI GENERALI della polizza che non soffrano alterazioni al proprio stato che richiedano attenzione sanitaria d urgenza o ricovero in ospedale, successivamente alla stipulazione dell assicurazione. e) Partecipazione a scommesse, concorsi, gare, duelli, crimini, liti, eccetto in casi di legittima difesa. f) Epidemie, pandemie, quarantene mediche e inquinamento, sia nel Paese di origine che in quello di destinazione. g) Guerra (civile o internazionale), dichiarata o no, ammutinamenti, tumulti popolari, atti terroristici, qualunque conseguenza di radioattività, nonché la mancata osservazione dei divieti ufficiali. h) Mancata presentazione, qualunque ne sia la causa, dei documenti necessari durante il viaggio, come ad esempio passaporto, visto, biglietti o certificato di vaccinazione. i) Atti dolosi, autolesioni causate intenzionalmente, suicidio o tentativo di suicidio. j) Eventi derivanti, direttamente o indirettamente, da irradiazione nucleare, contaminazioni radioattive, catastrofi naturali (eccetto quelle specificamente coperte nella garanzia Dichiarazione ufficiale di stato di calamità naturale ), atti bellici, disturbi o atti terroristici. 4) GARANZIE PER RITARDI E PERDITA DEI SERVIZI 4.1 RITARDO NELLA PARTENZA DEL MEZZO DI TRASPORTO Qualora la partenza del mezzo di trasporto pubblico scelto dall ASSICURATO subisca un ritardo superiore alle 6 ore, l ASSICURATORE rimborserà, fino all importo e al limite temporale stabilito nelle CONDIZIONI PARTICOLARI, le spese aggiuntive relative all hotel, al mantenimento e al trasporto derivanti da detto ritardo. É imprescindibile la presentazione dei giustificativi e delle dovute fatture che dimostrino il ritardo e le spese dovute ad esso. 4.2 RITARDO NELL ARRIVO DEL MEZZO DI TRASPORTO Qualora l arrivo del mezzo di trasporto pubblico scelto dall ASSICURATO subisca un ritardo superiore alle 3 ore rispetto all orario previsto, l ASSICURATORE rimborserà, fino all importo e al limite temporale stabilito nelle CONDIZIONI PARTICOLARI, le spese giustificate e impreviste necessarie alla continuazione o conclusione del viaggio. 4.3 PROLUNGAMENTO OBBLIGATORIO DEL VIAGGIO Qualora, per cause non dipendenti dall organizzatore del viaggio, l ASSICURATO debba rimanere immobilizzato durante il viaggio stesso, l ASSICURATORE si farà carico, dietro presentazione delle dovute fatture, delle spese derivanti da tale situazione, fino alla concorrenza e al limite temporale stabiliti nelle CONDIZIONI PARTICOLARI. 4.4 PERDITA DELLA COINCIDENZA DEL MEZZO DI TRASPORTO Qualora il mezzo di trasporto pubblico scelto dall ASSICURATO subisca un ritardo superiore alle 4 ore, causato da un problema tecnico, condizioni meteorologiche avverse o catastrofi naturali, intervento di autorità o altri con la forza, o qualunque altra causa di forza maggiore, che provochi la perdita della coincidenza con il mezzo di trasporto successivo previsto dalla prenotazione, l ASSICURATORE rimborserà fino alla concorrenza stabilita nelle CONDIZIONI PARTICOLARI e previa presentazione dei giustificativi e delle dovute fatture, le spese aggiuntive relative all hotel, alla manutenzione e al trasporto dovute all attesa. 4.5 TRASPORTO ALTERNATIVO PER PERDITA DELLA COINCIDENZA DEL MEZZO DI TRASPORTO Qualora il mezzo di trasporto pubblico scelto dall ASSICURATO subisca un ritardo superiore alle 4 ore, causato dal un problema tecnico, condizioni meteorologiche avverse o catastrofi naturali, intervento di autorità o altri con la forza, o qualunque altra causa di forza maggiore, che provochi la perdita della coincidenza con il mezzo di trasporto successivo previsto dalla prenotazione, l ASSICURATORE rimborserà fino alla concorrenza stabilita nelle CONDIZIONI PARTICOLARI e previa presentazione dei giustificativi e delle dovute fatture, le spese aggiuntive relative al trasporto necessario per ritornare alla località di origine o al mezzo di trasporto alternativo per raggiungere la destinazione prevista. 4.6 PERDITA DEL MEZZO DI TRASPORTO PER INCIDENTE IN ITINERE Qualora, a causa di un incidente del mezzo di trasporto pubblico o privato scelto dall ASSICURATO per raggiungere l aeroporto, il porto marittimo o la stazione ferroviaria o dell autobus presso la quale ha inizio il viaggio, si perdesse il mezzo di trasporto pubblico previsto dal biglietto, l ASSICURATORE rimborserà fino alla concorrenza stabilita nelle CONDIZIONI PARTICOLARI e previa presentazione dei giustificativi e delle dovute fatture, le spese aggiuntive relative all hotel, al mantenimento e al trasporto dovute all attesa fino alla coincidenza con il mezzo di trasporto successivo. 4.7 CAMBIAMENTO DEI SERVIZI INIZIALMENTE SOTTOSCRITTI Qualora si verificasse un overbooking o una cancellazione all ultimo minuto, sia di posti sui voli che in hotel, indipendenti dall organizzazione dall agenzia, l ASSICURATORE provvederà, previa presentazione dei giustificativi di spesa e delle dovute fatture, ai seguenti casi: Per partenza di un mezzo di trasporto alternativo non previsto l ASSICURATORE pagherà un indennizzo fino alla concorrenza e al limite temporale stabilito nelle CONDIZIONI PARTICOLARI. Per cambio di hotel/appartamento l ASSICURATORE pagherà un indennizzo fino alla concorrenza e al limite temporale stabilito nelle CONDIZIONI PARTICOLARI, purché il cambio sia per una categoria inferiore a quella inizialmente prevista. Tale circostanza si dovrà dimostrare attraverso la presentazione della documentazione relativa all acquisto del viaggio e all hotel effettivamente utilizzato. Le anteriori garanzie non sono cumulabili né complementari fra di loro, poiché una volta prodottasi la prima causa di indennizzo per ritardo, si autoescludono le altre, purché originate dalla stessa causa. 9

10 Questa garanzia copre esclusivamente le spese generatesi nel luogo in cui si è verificato il ritardo. L Assicuratore, trattandosi di garanzie di corresponsione indennizzi, si surroga all ASSICURATO rispettivamente alle proprie azioni e diritti, fino alla concorrenza dell importo soddisfatto, verso il responsabile dei ritardi prodottisi e del cambio di categoria dell hotel prenotato. 4.8 PERDITA DEI SERVIZI SOTTOSCRITTI Se, in seguito a problemi tecnici o a ritardi dei mezzi di trasporto scelti dall ASSICURATO, oppure per condizioni meteorologiche avverse, intervento armato di autorità o altri, o per causa di forza maggiore, l ASSICURATO perdesse parte dei servizi inizialmente pattuiti, come per esempio: escursioni, visite guidate, alloggio o pasti, l ASSICURATORE corrisponderà, fino alla concorrenza massima stabilita nelle CONDIZIONI PARTICOLARI, l importo dei suddetti servizi non goduti. Tale circostanza si dovrà dimostrare attraverso la presentazione della documentazione relativa all acquisto del viaggio. 7. LIMITI L ASSICURATORE si farà carico delle spese indicate, entro i limiti di indennizzo stipulati per ogni caso. Gli eventi prodotti dalla stessa causa e allo stesso tempo si considereranno come un sinistro unico. L ASSICURATORE sarà obbligato al pagamento della garanzia, a esclusione dei casi in cui il sinistro sia stato provocato dalla malizia dell ASSICURATO. In quelle garanzie che suppongano il pagamento di una somma in denaro liquido, l ASSICURATORE è obbligato a corrispondere l indennizzo una volta finalizzate le indagini e le verifiche necessarie a stabilire l esistenza del Sinistro. In ogni caso, L ASSICURATORE pagherà, nel termine di 40 giorni dal ricevimento della dichiarazione del sinistro, l importo minimo della quantità di cui sarebbe in dovere, in funzione delle circostanze in sua conoscenza. Se nel termine di tre mesi dalla produzione del Sinistro, l ASSICURATORE non avesse corrisposto tale indennizzo per cause ingiustificate o che gli siano imputabili, l indennizzo subirà un incremento in una percentuale equivalente al 20% annuale. 8. DICHIARAZIONE DI UN SINISTRO Qualora si verifichi un sinistro coperto dalle garanzie assicurative, l ASSICURATO dovrà necessariamente mettersi in contatto con il servizio telefonico di emergenza comunicato dall ASSICURATORE, indicando il nome dell ASSICURATO, il numero di polizza, numero di telefono e luogo in cui si trova, e il tipo di assistenza di cui ha bisogno. Tale comunicazione può essere realizzata anche con telefonata a carico del destinatario. Qualora l ASSICURATO presenti intenzionalmente dichiarazioni false, esageri la quantità dei danni, distrugga o faccia scomparire oggetti esistenti prima del sinistro, finga o sottragga tutti o parte degli oggetti assicurati, utilizzi come giustificativi di spesa dei documenti fraudolenti, perderà ogni diritto all indennizzo del sinistro. 9. DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE L ASSICURATORE non assumerà nessun obbligo relativo a prestazioni che non siano state sollecitate o che siano state fornite senza previo accordo, salvo in casi di forza maggiore opportunamente giustificati. Qualora non sia possibile l intervento diretto dell ASSICURATORE nella prestazione dei servizi, questi sarà obbligato a rimborsare l ASSICURATO per le spese, opportunamente dimostrate, da esso derivate, in un termine massimo di 40 giorni a partire dalla richiesta di rimborso. Ad ogni modo, l Assicuratore si riserva il diritto di richiedere all Assicurato la presentazione di documentazione o prove opportune con la finalità di rendere effettivo il pagamento del servizio sollecitato. 10. SURROGAZIONE L ASSICURATORE si surrogherà automaticamente all ASSICURATO, ai suoi eredi o ad altri BENEFICIARI, relativamente alle rispettive azioni e diritti, fino alla concorrenza dell importo soddisfatto in adempimento degli obblighi derivanti dalla presente polizza, verso terze persone, fisiche o giuridiche, in conseguenza del sinistro causante l assistenza prestata. L ASSICURATORE potrà esercitare tale diritto in special modo verso le imprese di trasporto terrestre, fluviale, marittimo o aereo, in quanto riferito alla restituzione, totale o parziale, del costo dei biglietti non utilizzati dagli ASSICURATI. 11. PRESCRIZIONE Le azioni derivate dal contratto d assicurazione prescrivono nel termine di 2 anni dal momento in cui si possono esercitare. 12. INDICAZIONI Qualora il contenuto della presente polizza differisca dalla proposta di assicurazione e dalle clausole accordate, il CONTRAENTE potrà presentare reclamo all ASSICURATORE nel termine di un mese, a partire dal momento in cui gli venga consegnata la polizza, perchè si possa porre rimedio alle divergenze esistenti. Scaduto detto termine senza che sia sporto reclamo, ci si atterrà alle disposizioni della polizza. Assicurazioni complementarie per lesioni personali Definizioni: Infortunio: Si intende per infortunio la lesione fisica dovuta a una causa violenta, fortùita, esterna e non imputabile all intenzionalità dell Assicurato, che provochi invalidità permanente, totale o parziale, o morte Invalidità permanente: Si intende per invalidità permanente la perdita organica o funzionale di arti e facoltà dell Assicurato la cui intensità è descritta nelle presenti Condizioni Generali, e il cui recupero non è considerato prevedibile dal verdetto dei periti medici nominati ai sensi della Legge. Somma assicurata: Le quantità fissate nelle Condizioni Particolari e Generali entro il massimale risarcibile dall Assicuratore in caso di sinistro. Disaccordo nella valutazione del grado di invalidità: Se le parti trovassero un accordo rispetto all importo e la forma di indennizzo, l Assicuratore dovrà pagare la somma pattuita. In caso di disaccordo ci si atterrà a quanto disposto dalla Legge dei Contratti di Assicurazione. Pagamento del risarcimento: a) L Assicuratore è obbligato a corrispondere l indennizzo una voltafinalizzate le indagini e le verifiche necessarie a stabilire l esistenza delsinistro. L Assicuratore si compromette comunque a risarcire entro 40 10

11 giorni dalla ricezione della denuncia di sinistro, l importo minimo obbligatoriamente dovuto in base alle circostanze note. b) Se nel termine di tre mesi dalla produzione del sinistro l Assicuratore non avesse provveduto a riparare il danno o non avesse corrisposto l indennizzo dell importo in contanti per cause ingiustificate o che gli siano imputabili, l indennizzo subirà un incremento in una percentuale equivalente al tasso d interesse vigente al momento, aumentato a sua volta di un 50%. c) Per ottenere il pagamento in caso di decesso o invalidità permanente, l Assicurato o i Beneficiari dovranno consegnare all Assicuratore i documenti giustificativi indicati in seguito, a seconda dei casi corrispondenti: c.1.decesso: - Estratto dell atto di decesso. - Certificato del Registro Generale dei Testamenti. - Testamento, se esiste. - Certificazione dell esecutore testamentario riguardo all eventuale designazione nel testamento di beneficiari dell assicurazione. - Documento che dimostri l identità dei beneficiari e dell esecutore testamentario. - Se i beneficiari fossero gli eredi legali sarà necessario, inoltre, l Atto di Notorietà di Eredi promulgato dal Tribunale competente. - Lettera di esenzione dell Imposta di Successione o della liquidazione, se del caso, debitamente effettuata da parte dell Organo Amministrativo competente. c.2. Invalidità permanente: Certificato medico di invalidità con la dichiarazione del tipo di invalidità causata dall infortunio. Assicurazione per Lesioni Personali L Assicuratore garantisce, fino alla concorrenza stabilita nelle condizioni particolari della polizza e rispettando le esclusioni indicate nelle presenti Condizioni Generali, il pagamento degli indennizzi corrispondenti in caso di decesso o invalidità permanente, a causa di infortuni occorsi all Assicurato durante i viaggi o soggiorni fuori dalla dimora abituale. Le persone maggiori di 70 anni non sono coperte da questa garanzia. I minori di 14 anni sono coperti da garanzia per rischio di decesso unicamente fino a euro in concetto di spese di sepoltura e per il rischio di invalidità permanente fino alla quantità stabilita nelle Condizioni Particolari. Assicurazione per Lesioni Personali esclusivamente su Mezzo di Trasporto Pubblico Questa assicurazione copre esclusivamente e fino al limite indicato nelle condizioni particolari della polizza, l indennizzo per decesso o invalidità dell ASSICURATO a causa di incidente del mezzo di trasporto pubblico: aereo, imbarcazione di linea regolare, treno o autobus di linea regolare utilizzati come passeggero, includendo l entrata o l uscita da detti mezzi di locomozione, a seconda dei mezzi da utilizzare descritti nel programma di viaggio. Sono esclusi dalla copertura dell assicurazione le persone che viaggino in aerei privati, noleggiati, monomotore (sia ad elica, turboelica, a reazione, etc.) o in imbarcazioni da crociera. Le persone maggiori di 70 anni non sono coperte da questa garanzia. I minori di 14 anni sono coperti da garanzia per rischio di decesso unicamente fino a euro in concetto di spese di sepoltura e per il rischio di invalidità permanente fino alla quantità stabilita nelle Condizioni Particolari. L indennizzo previsto dall Assicurazione per Lesioni Personali esclusivamente su Mezzo di Trasporto Pubblico non sarà complementare a quello percepito per l Assicurazione per Lesioni Personali 24 ore, nel caso in cui entrambe vengano sottoscritte nella stessa polizza. Il limite di indennizzo delle due assicurazioni per lesioni si fisserà: a) In caso di decesso: Nel caso in cui venga provato che il decesso, immediato o avvenuto entro un anno dalla produzione del sinistro, sia causato da un infortunio coperto dalla garanzia della polizza, l Assicuratore pagherà la quantità stabilita nelle Condizioni Particolari. Qualora posteriormente ad un indennizzo per invalidità permanente si dovesse produrre il decesso dell Assicurato, in conseguenza del medesimo sinistro, l Assicuratore pagherà la differenza fra l importo corrisposto per invalidità e la somma assicurata per il caso di decesso, nel caso in cui tale somma sia superiore. b) In caso di invalidità permanente: L Assicuratore pagherà il totale della quantità assicurata se l invalidità è totale o una parte proporzionale se il grado di invalidità è parziale. Per la valutazione del rispettivo grado di invalidità viene stabilito il seguente prospetto: b.1 Perdita di entrambe le braccia o mani, o di un braccio e una gamba, o di una mano o di un piede, o di entrambe le gambe, o entrambi i piedi, cecità assoluta, paralisi completa, o qualunque altra lesione che inabiliti a qualunque tipo di lavoro 100% b.2 Perdita: Di un braccio o di una mano... 60% Di una gamba o di un piede... 50% Sordità completa... 40% Del movimento del pollice o dell indice... 40% Perdita della vista da un occhio... 30% Perdita del dito pollice della mano... 20% Perdita del dito indice della mano... 15% Sordità da un orecchio... 10% Perdita di qualunque altro dito... 5% Nei casi non segnalati anteriormente, come quelli di perdita parziale, il grado di invalidità verrà fissato in proporzione alla loro gravità rispetto alle invalidità elencate. In nessun caso potrà eccedere quello di invalidità permanente. Il grado di invalidità dovrà essere fissato definitivamente entro un anno dalla data dell infortunio. Agli effetti della valutazione dell invalidità effettiva di un arto o di un organo colpito, non verrà tenuta in conto la situazione professionale dell Assicurato. Qualora prima dell Infortunio l Assicurato presenti difetti fisici, l invalidià causata dal suddetto infortunio non potrà essere classificata di grado superiore a quello che risulterebbe se la vittima fosse una persona normale dal punto di vista dell integrità fisica. 11

12 L impotenza funzionale assoluta e permanente di un arto equivale alla perdita totale dello stesso. Esclusioni Non sono coperte da questa garanzia: a) Le lesioni fisiche che si producano in uno stato di alterazione mentale, paralisi, apoplessia, diabete, alcolismo, tossicomania, malattie del midollo spinale, sifilide, Aids, encefalite e, in generale, qualunque lesione o malattia che diminuisca la capacità fisica o psichica dell Assicurato. b) Le lesioni fisiche che si producano in conseguenza di azioni delittuose, provocazioni, litigi - eccetto in casi di legittima difesa - duelli, imprudenze, scommesse o qualunque impresa rischiosa o temeraria, e gli infortuni causati da guerre, incluso nel caso in cui non siano dichiarate, tumulti popolari, terremoti, inondazioni ed eruzioni vulcaniche. c) Le malattie, ernie, lombalgie, strangolamenti intestinali, le complicazioni di varici, avvelenamenti o infezioni non causate direttamente da una lesione compresa nelle garanzie dell assicurazione. Le conseguenze di operazioni chirurgiche o di trattamenti non necessari per la cura di infortuni sofferti o di quelli relativi alla cura della propria persona. d) La pratica dei seguenti sport: gare di velocità o di resistenza, ascensioni e viaggi aeronautici, scalate, speleologia, battute di caccia a cavallo, polo, lotta o pugilato, rugby, pesca subacquea, paracadutismo e qualunque gioco o attività sportiva con un grado di rischio elevato. e) L uso di veicoli a due ruote a motore. f) L esercizio di una attività professionale, purché non si tratti di una attività artistica, commerciale o intellettuale. g) É escluso dal beneficio delle garanzie coperte da questa polizza chiunque provochi il sinistro intenzionalmente. h) Non sono incluse le situazioni di aggravamento di un infortunio avvenuto anteriormente alla stipulazione della polizza. Massimale: L indennizzo massimo della presente polizza, per un unico sinistro, non sarà superiore a Euro. beni; malizia dell Assicurato; danni indiretti; danni corrispondenti a polizze la cui data o validità, se fosse posteriore, non preceda di 30 giorni il momento in cui sia occorso il sinistro, salvo in caso di sostituzione, rimpiazzo o rivalorizzazione automatica; sinistri occorsi anteriormente al pagamento del primo premio; sospensione della copertura o estinzione dell assicurazione per mancato pagamento dei premi; e ciò che viene qualificato dal Governo come catastrofe o stato di calamità nazionale. II Procedimento da seguire in caso di sinistro Comunicare alla Sede del Consorzio o dell Ente Assicuratore della polizza ordinaria la produzione del sinistro entro un massimo di sette giorni dal momento in cui se ne è venuti a conoscenza. La comunicazione si effettuerà attraverso lo specifico modulo, che le sarà fornito presso la suddetta sede e che dovrà essere accompagnato dalla seguente documentazione: *Copia o fotocopia della ricevuta del premio o certificazione dell Ente Assicuratore del pagamento del premio corrispondente all annualità in corso, nei quali consti chiaramente l importo, la data e la forma di pagamento dello stesso. *Copia o fotocopia della clausola di copertura di rischi straordinari, delle Condizioni Generali, Particolari e Speciali della polizza ordinaria, nonché le eventuali appendici di modifica o supplementi. Assicurazione complementare di Responsabilità Civile Definizioni: Somma assicurata: Le quantità fissate nelle Condizioni Particolari e Generali entro il massimale risarcibile dall Assicuratore in caso di sinistro. Obbligazioni dell Assicurato: In caso di sinistro di Responsabilità Civile, il Contraente, l Assicurato, i suoi aventi diritto rinunciano a transigere, negoziare o chiedere risarcimenti senza la preventiva autorizzazione dell Assicuratore. Clausola di copertura di rischi straordinari Questa clausola è applicabile esclusivamente a sinistri occorsi in territorio spagnolo. Verranno indennizzati dal Consorzio di Compensazione di Assicurazione i sinistri di carattere straordinario, ai sensi di quanto stabilito nello Statuto legale che crea il Consorzio di Compensazione di Assicurazioni (Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre), L. 50/1980, dell 8 ottobre, del Contratto di Assicurazioni (Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre), Real Decreto 2022/1986, del 29 agosto, attraverso i quali viene approvato il Regolamento di Rischi Straordinari sulla Persona e sui Beni (Gazzetta Ufficiale del 1 ottobre), e disposizioni complementari. I. Ricapitolazione delle norme 1. Rischi coperti a) Fenomeni naturali di carattere straordinario (inondazioni, terremoti, eruzioni vulcaniche, tempeste cicloniche atipiche, caduta di corpi siderali e aeroliti). b) Circostanze dovute ad atti terroristici, ammutinamenti o tumulti popolari. c) Circostanze dovute ad attuazioni delle Forze Armate o delle Forze o Corpi di Sicurezza in tempi di pace. 2. Rischi esclusi Conflitti armati, manifestazioni e scioperi legali; energia nucleare, vizio o difetto intrinseco dei Pagamento del risarcimento: a) L Assicuratore è obbligato a corrispondere l indennizzo una voltafinalizzate le indagini e le verifiche necessarie a stabilire l esistenza delsinistro. L Assicuratore si compromette comunque a risarcire entro 40 giorni dalla ricezione della denuncia di sinistro, l importo minimo obbligatoriamente dovuto in base alle circostanze note. b) Se nel termine di tre mesi dalla produzione del sinistro l Assicuratore non avesse provveduto a riparare il danno o non avesse corrisposto l indennizzo dell importo in contanti per cause ingiustificate o che gli siano imputabili, l indennizzo subirà un incremento in una percentuale equivalente al tasso d interesse vigente al momento, aumentato a sua volta di un 50%. Assicurazione di Responsabilità Civile privata 1 Responsabilità Civile privata L Assicuratore si farà carico, entro il limite stabilito nelle Condizioni Particolari della Polizza, senza per questo costituire sanzione personale o complementari della responsabilità civile, degli indennizzi pecuniari che, ai sensi degli Artt a del Codice Civile Spagnolo, o di disposizioni simili previste dalle legislazioni straniere, potrebbe essere obbligato a pagare l Assicurato, come responsabile di lesioni fisiche o danni materiali, relativamente alla responsabilità civile derivata da danni fisici o materiali causati involontariamente a terze persone, animali o cose. 12

13 Il limite di indennizzo include il pagamento degli oneri e delle spese giudiziarie, nonchè la costituzione delle garanzie giudiziarie richieste all Assicurato. Non verranno considerate terze persone: il Contraente; gli Assicurati di una stessa polizza e viaggio; tutti i loro familiari. 2. Esclusioni Non sono coperte da questa garanzia: a) Qualunque tipo di responsabilità imputabile all Assicurato per la guida di veicoli a motore, aeronavi e imbarcazioni o l uso di armi da fuoco. b) Responsabilità civile derivante da ogni classe di attività professionali, sindacali, politiche o associative. c) Multe o sanzioni imposte da organi giudiziari o pubbliche autorità. b) Responsabilità derivante dalla pratica professionale o amatoriale delle seguenti attività sportive: alpinismo, pugilato, bob, speleologia, judo, paracadutismo, deltaplano, volo senza motore, polo, rugby, tiro a segno, navigazione, arti marziali e ogni tipo di sport motoristici. e) Danni materiali a beni affidati all Assicurato a qualsiasi titolo. 13

14 Póliza número: Anulación Plus Condicionado general Póliza número: Anulación Plus Condicionado general 2

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