ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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1 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE Piazza Loreto RANDAZZO tel. e fax 095/ e- mail: ctic84700e@istruzione.it Codice Scuola: CTIC84700E PREMESSA Il Consiglio di Istituto è l organo di indirizzo e di gestione degli aspetti economici e organizzativi generali della scuola. Trova la sua definizione normativa nella Parte I, Titolo 1 del Testo Unico delle disposizioni vigenti in materia d Istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n Altre norme di riferimento sono contenute nel Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche", approvato con il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, nell Ordinanza Ministeriale 15 luglio 1991, n. 215, relativa alla Elezione degli organi collegiali a livello di circolo - istituto e in tutte le altre disposizioni che ne regolano il funzionamento. Nel Consiglio sono rappresentate tutte le componenti dell Istituto, con un numero variabili di rappresentanti a seconda delle dimensioni della scuola. Tutti i membri hanno eguali poteri e si trovano su un piano di eguaglianza giuridica ed al di fuori di ogni rapporto gerarchico. Articolo 1 - Composizione Il Consiglio di Istituto dell Istituto Comprensivo De Amicis di Randazzo è costituito da 19 membri, così suddivisi: - n. 8 rappresentanti del personale insegnante (di cui n. 2 rappresentanti del personale insegnante della scuola dell infanzia); - n. 8 rappresentanti dei genitori degli alunni; - n. 2 rappresentanti del personale ATA; - il Dirigente Scolastico (di diritto). Articolo 2 Elezione del Consiglio di Istituto Il Consiglio di Istituto è eletto triennalmente. Ciascuna componente scolastica partecipa all elezione dei propri rappresentanti nel Consiglio di Istituto, con la formazione e presentazione di una o più liste di candidati (docenti, genitori, personale ATA). Hanno diritto di elettorato attivo e passivo: 1

2 - entrambi i genitori (o chi ne fa legalmente le veci) degli alunni iscritti alla scuola di istruzione secondaria, alla scuola primaria e dell infanzia; - i docenti di ruolo e i supplenti in servizio (ad esclusione dei docenti non di ruolo supplenti temporanei) nella scuola di istruzione secondaria, nella scuola primaria e dell infanzia, compresi gli insegnanti di religione; - il personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo in servizio nella scuola di istruzione secondaria, nella scuola primaria e dell infanzia. Articolo 3 - Competenze Al Consiglio di Istituto sono attribuite le competenze previste dal Decreto Legislativo n. 297/1994 (e successive modificazioni ed integrazioni) e dal Decreto Interministeriale n. 44/2001. In materia finanziaria e patrimoniale il Consiglio: - approva il programma annuale; - ratifica i provvedimenti del Dirigente che dispongono i prelievi dal fondo di riserva; - verifica lo stato di attuazione del programma annuale e vi apporta le modifiche necessarie; - decide in ordine all affidamento del servizio di cassa; - stabilisce il limite del fondo minute spese da assegnare al Direttore; - approva il conto consuntivo; - delibera lo sfruttamento delle opere dell ingegno prodotta sia nel corso delle attività curricolari che extracurricolari. In materia di attività negoziale il Consiglio di Istituto delibera in ordine: - alla accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni; - alla costituzione o compartecipazione a fondazioni, alla costituzione o compartecipazione a borse di studio; - all accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale; - ai contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che ostino alla dismissione del bene; - all adesione a reti di scuole e consorzi; - all utilizzazione economica delle opere dell ingegno; - alla partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati; - all eventuale individuazione del superiore limite di spesa di cui all articolo 34, comma 1; - all acquisto di immobili. Al Consiglio di istituto, inoltre, spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente, delle seguenti attività negoziali: - contratti di sponsorizzazione; - contratti di locazione di immobili; 2

3 - utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi; - convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi; - alienazione di beni e servizi prodotti nell esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi; - acquisto ed alienazione di titoli di Stato; - contratti di prestazione d opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti; - partecipazione a progetti internazionali. Il Consiglio di Istituto delibera i criteri di assegnazione e preferenza per la concessione di beni in uso gratuito. Per tutte le attribuzioni di competenza del Consiglio di Istituto, non indicate nel presente regolamento, si rimanda a quanto previsto nel DPR 31 maggio 1974 n. 416, nel D.lgs. 16 aprile 1994 n. 297 e nel Decreto 1 febbraio 2001, n. 44. Se nel corso delle sedute del Consiglio si presentassero fattispecie non disciplinate dal presente regolamento, la decisione per la loro risoluzione è pregiudizialmente rimessa al voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio d Istituto. Articolo 4 - Organi del Consiglio di Istituto Il Consiglio di Istituto per il raggiungimento dei suoi scopi assegna, al suo interno, le seguenti cariche: a) Presidente; b) Vice Presidente; c) Segretario; d) Giunta Esecutiva. Il Consiglio di Istituto opera con delibere votate dai propri membri riuniti in Consiglio. Modalità e compiti sono stabiliti dalla legge e dal presente regolamento. Articolo 5 - Convocazione della prima seduta La prima seduta del Consiglio d Istituto è convocata dal Dirigente Scolastico entro quindici giorni dalla nomina degli eletti, per l elezione del Presidente del Consiglio d Istituto e dei membri della Giunta Esecutiva. Appena eletto, il Presidente assume il suo incarico e la seduta prosegue la sua normale attività. Articolo 6 - Elezione del Presidente Il Presidente è eletto, mediante votazione segreta, tra i membri del Consiglio d Istituto rappresentanti dei genitori. All elezione partecipano tutte le componenti del Consiglio d Istituto. L elezione del Presidente ha luogo a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. 3

4 Il Presidente resta in carica finché il Consiglio che lo ha eletto non cessa le sue funzioni salvo nel caso di dimissioni o di decadenza o di revoca. In caso di vacanza dell'ufficio il Consiglio procede alla elezione del presidente secondo le norme di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. Articolo 7 - Elezione del Vice Presidente Il Consiglio elegge con le stesse modalità anche un Vice Presidente, il quale, coadiuva e sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Qualora il Presidente cessasse dalla carica, si dovrà procedere a nuova elezione, in quanto il Vice Presidente non vi subentra di diritto. In caso di assenza del Presidente e del Vice Presidente, le loro funzioni sono esercitate dal Consigliere più anziano. Articolo 8 - Attribuzioni del Presidente Il Presidente assicura il regolare funzionamento del Consiglio e svolge tutte le iniziative necessarie per garantire una gestione democratica della scuola. In particolare, a. convoca e presiede le riunioni del Consiglio; b. stabilisce i punti all ordine del giorno; c. adotta tutti i necessari provvedimenti per il regolare svolgimento dei lavori; d. designa il Segretario del Consiglio tra i componenti del Consiglio stesso; e. autentica, con la propria firma, i verbali delle sedute redatti dal Segretario; f. ha facoltà di interrompere i Consiglieri durante gli interventi per un richiamo al regolamento. Il Presidente del Consiglio d Istituto ha diritto di ottenere tutte le informazioni concernenti le materie di competenza del Consiglio, nonché la relativa documentazione. Dispone dei servizi di segreteria e del relativo protocollo per quanto concerne gli atti del Consiglio. Articolo 9 - Il Segretario del Consiglio e le sue attribuzioni Il Segretario del Consiglio è designato dal Presidente nella prima riunione. Egli redige il verbale della seduta e predispone le delibere per la loro pubblicazione ed esecuzione. Verbale e delibere sono sottoscritte oltre che dal Segretario anche dal Presidente. La redazione e l invio delle lettere di convocazione dei membri del Consiglio e la copia delle deliberazioni vengono affidate al personale della segreteria della scuola. In caso di impedimento o di assenza del Segretario, le sue mansioni sono affidate ad altro Consigliere, designato di volta in volta dal Presidente. Articolo 10 - La Giunta Esecutiva e le sue attribuzioni Ai sensi dell art. 8 del T.U. 297/94, la Giunta Esecutiva è composta da sei membri, quattro dei quali eletti dal Consiglio di Istituto e due membri di diritto: - Dirigente Scolastico Presidente membro di diritto; 4

5 - DSGA Segretario - membro di diritto; - 2 genitori; - 1 docente; - 1 personale ATA. L elezione dei membri della Giunta Esecutiva avviene a scrutinio segreto a maggioranza relativa dei votanti. In caso di parità di voti, la votazione deve essere ripetuta fino al raggiungimento della maggioranza dei voti in favore di uno degli eligendi. La Giunta Esecutiva - prepara i lavori e l ordine del giorno del Consiglio di Istituto - propone il programma annuale (bilancio) con apposita relazione di accompagnamento dello stesso; - propone le modificazioni al programma annuale; - cura l esecuzione delle delibere del Consiglio di Istituto L ordine del giorno viene predisposto dal Dirigente Scolastico, sentito il Presidente del Consiglio d Istituto e il DSGA. Ogni consigliere può richiedere l inserimento di argomenti specifici nell O.d.G., facendo domanda al Presidente della Giunta, purché in tempo utile per la preventiva preparazione degli argomenti da trattare in Consiglio. Gli atti della Giunta Esecutiva sono consultabili esclusivamente dai membri del Consiglio d Istituto. Articolo 11 - I Consiglieri: dimissioni, decadenza I Consiglieri impediti a partecipare ad una riunione devono avvisare il Presidente, tramite gli uffici di Segreteria, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il giorno che precede la seduta stessa. I consiglieri che si assentano, senza giustificati motivi, per tre sedute consecutive del Consiglio decadono dalla carica e vengono surrogati con la procedura descritta nel comma successivo. I consiglieri che nel corso della legislatura del Consiglio perdono i requisiti per far parte del Consiglio (es. per trasferimento di uno studente) sono dichiarati decaduti e vengono sostituiti dai primi non eletti delle rispettive liste, che siano ovviamente in possesso dei suddetti requisiti. In caso di esaurimento delle stesse liste, si procede alle elezioni suppletive. Il Consiglio deve prendere atto della decadenza di un consigliere nella seduta successiva all accertamento della situazione che l ha determinata, mediante apposita delibera, che è immediatamente esecutiva. Subito dopo il Consiglio deve individuare il candidato che dovrà subentrare ed accertarne il possesso dei requisiti. Al Dirigente Scolastico spetta emettere l atto formale di nomina. Le dimissioni possono essere presentate dal consigliere che, nel corso del mandato, o anche se appena eletto, non intenda più far parte del Consiglio. Le dimissioni devono essere presentate per 5

6 iscritto; la forma orale è ammessa solamente nel caso in cui vengano date dinanzi al Consiglio e, quindi, messe a verbale. Le dimissioni diventano efficaci solo al momento della loro accettazione da parte del Consiglio. Infatti, Il Consiglio può accettare o respingere le dimissioni; ha il dovere di accettarle se tale è la volontà irrevocabile del consigliere dimissionario. La decisione finale è formalizzata con apposita delibera del Consiglio d Istituto. Il consigliere dimissionario e surrogato non fa più parte della lista e non può, quindi, assumere di nuovo la carica di consigliere. I componenti del Consiglio, se delegati dal Presidente e se ne viene richiesta la partecipazione, possono rappresentare il Consiglio d Istituto nelle Assemblee dei genitori, dei docenti e dei non docenti. Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è assicurato, ai Consiglieri, l esercizio del diritto di accesso a tutta la documentazione, anche pregressa, inerente all attività del Consiglio: i verbali, gli atti preparatori e conclusivi del Consiglio di Istituto, le deliberazioni del Consiglio di Istituto, i verbali della Giunta Esecutiva, nonché l attività contrattuale svolta o programmata dal Dirigente scolastico ed i documenti contabili della scuola. Articolo 12 - Sostituzione dei membri decaduti ed elezioni suppletive Per la sostituzione dei membri eletti decaduti per qualsiasi motivo o che abbiano perso i requisiti di eleggibilità, si procede alla nomina di coloro che risultino primi fra i non eletti delle rispettive liste. Nel caso di esaurimento della lista di provenienza vengono indette elezioni suppletive (art. 22 del DPR 416/1974). Articolo 13 - Durata e scioglimento del Consiglio d Istituto Il Consiglio dura in carica tre anni. Esso può essere sciolto anticipatamente con decreto del Dirigente dell Ufficio Scolastico Regionale: a) nel caso in cui tutti i membri elettivi del Consiglio si dimettano o perdano i requisiti; b) in caso di persistenti e gravi irregolarità o di mancato funzionamento. Articolo 14 - Le elezioni suppletive Nei seguenti casi si fa ricorso ad elezioni suppletive nel corso della normale durata del Consiglio: - per surrogare membri, cessati per qualsiasi motivo, nel caso di esaurimento della lista di provenienza (cioè, se non ci fossero candidati votati e non eletti nella lista stessa); - nel caso in cui mancasse una o più componenti del Consiglio (es. componente personale ATA), la qual cosa comporterebbe una composizione anomala di esso; - nel caso di dimissioni di tutti i membri elettivi del Consiglio. Le elezioni suppletive devono essere indette dal Dirigente Scolastico entro 15 giorni dall accertamento formale della circostanza che le ha rese necessarie. Articolo 15 - Proroga dei poteri del Consiglio d Istituto Al termine della durata ordinaria del Consiglio (tre anni), fino a quando non è insediato il nuovo Consiglio, resta in carica quello precedente. 6

7 I rappresentanti delle varie componenti, purché non abbiano perso i requisiti di eleggibilità (es., se i figli non frequentano più la scuola) e in tal caso vanno surrogati con i primi candidati non eletti nella lista di provenienza continuano a far parte del Consiglio fino all insediamento dei nuovi eletti. Articolo 16 - Presenza di esterni ed esperti In relazione agli argomenti oggetto della seduta, l organo collegiale può chiamare a partecipare alle riunioni, a titolo consultivo, esperti esterni, rappresentanti delle Istituzioni e di Associazioni, previa approvazione da parte del Consiglio stesso. In conformità all art. 42 del D.L. 297/94, alle sedute possono partecipare tutte le componenti dell istituto stesso e quanti all esterno di esso lo desiderino, quando le questioni all O.d.G. rivestano un interesse generale, uscendo dall ambito ristretto della vita d istituto. La partecipazione non comporta il diritto di intervento ne dibattito. Il Presidente dell organo collegiale deve invitare il pubblico ad uscire, allorché la presenza rechi turbamento allo svolgimento normale della seduta o comunicare la decisione del Consiglio di continuare i lavori in seduta chiusa, quando siano in questione argomenti che toccano le singole persone o che richiedano comunque la necessaria riservatezza (art. 2 Legge n. 784 dell 11/10/77). Articolo 17 - Commissioni di studio Il Consiglio ai fini di meglio realizzare il proprio potere di iniziativa, di cui all articolo 6 del DPR n. 416/1974, può decidere di istituire, per le materie di particolare rilievo ed importanza, Commissioni di studio, le quali svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dallo stesso Consiglio. Esse sono composte, in numero dispari, da membri nominati dal Consiglio stesso fra tutte le sue componenti. Le riunioni delle Commissioni sono considerate valide quando sono presenti almeno la metà più uno dei membri. Le Commissioni sono presiedute da un membro del Consiglio. Per meglio adempiere ai propri compiti, le Commissioni possono, previa indicazione del Consiglio, consultare esperti in materia. Le risultanze dei lavori delle Commissioni verranno presentate al Consiglio in un unica proposta o in più proposte quando vi sia stata discordanza di pareri. Il C.d.I. deve fissare il termine ultimo per la presentazione ai Consiglieri della proposta da parte della Commissione. Le deliberazioni definitive restano di competenza del C.d.I. Articolo 18 - Riunioni del Consiglio di Istituto Le riunioni del Consiglio d Istituto sono ordinarie e straordinarie. La riunione straordinaria è convocata per motivi urgenti e indifferibili di particolare gravità. 7

8 Le deliberazioni relative al Programma Annuale e al Conto Consuntivo devono essere trattate in riunione ordinaria, così come quelle di adozione del POF e del Regolamento interno d istituto e sue modifiche. Le riunioni si svolgono in ore non coincidenti con quelle delle lezioni e in orario compatibile con gli impegni di lavoro dei consiglieri. Articolo 19 - Convocazione Salvo quanto previsto dall art. 4 del presente Regolamento, la convocazione del Consiglio spetta esclusivamente al Presidente del Consiglio o ad un altro membro del Consiglio da lui delegato. Il presidente del Consiglio è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva ovvero della maggioranza dei componenti del Consiglio stesso. Rimane invece a sua discrezione la facoltà di convocare il Consiglio quando la richiesta provenga da meno di un terzo dei Consiglieri. La richiesta di convocazione sottoscritta dagli interessati deve essere rivolta al Presidente del Consiglio e deve indicare gli argomenti di cui si chiede la trattazione. L atto di convocazione deve: - essere emanato Presidente del Consiglio o da un altro membro del Consiglio da lui delegato; - deve avere forma scritta e contenere l ordine del giorno degli argomenti da discutere, indicati in modo preciso anche se sintetico; - deve indicare se trattasi di seduta ordinaria o straordinaria e riportare il giorno, l ora e il luogo della riunione; - deve essere recapitato a tutti i Consiglieri o loro delegati ed esposto all albo della scuola entro cinque giorni prima della seduta. All atto della ricezione, i Consiglieri o i loro delegati firmano per ricevuta; - l omessa comunicazione, anche a uno solo dei membri del Consiglio, comporta la possibilità di invalidare la seduta e le deliberazioni assunte; - alla convocazione devono essere allegati i documenti che vengono esaminati nella seduta (ivi compresa la bozza del verbale della seduta precedente, il contenuto della quale ogni Consigliere si impegna a non divulgare); - per le riunioni straordinarie, il Consiglio può essere convocato telefonicamente senza rispettare le normali procedure. Articolo 20 - La seduta: validità La riunione è dichiarata aperta quando sia presente il numero legale dei Consiglieri. Costituisce il numero legale la presenza di almeno metà più uno dei Consiglieri in carica. Decorsi 30 minuti dall ora indicata, in assenza di numero legale, la seduta del Consiglio è dichiarata deserta. In tal caso il Presidente provvede ad altra convocazione. Accertata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara valida la riunione. 8

9 Articolo 21 - La seduta: discussione E compito del Presidente porre in discussione tutti gli argomenti all O.d.G. nella successione in cui compaiono nell avviso di convocazione. Gli argomenti indicati nell O.d.G. sono tassativi. Se il Consiglio è presente in tutti i suoi componenti, si possono aggiungere altri argomenti all O.d.G. con il voto favorevole di tutti i presenti. L ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato su proposta di un consigliere, previa approvazione a maggioranza. Non è possibile deliberare su quanto trattato nella voce varie ed eventuali. La seduta, in caso di mancato esaurimento dell esame dei punti all O.d.G., viene aggiornata, fissando la data della successiva convocazione. In caso di aggiornamento della seduta dovrà essere mantenuto lo stesso O.d.G. Prima della discussione di un argomento all O.d.G., ogni membro presente alla seduta può presentare una mozione d ordine per il non svolgimento della predetta discussione ( questione pregiudiziale ) oppure perché la discussione dell argomento stesso sia rinviata ( questione sospensiva ). La questione sospensiva può essere posta anche durante la discussione. Sulla mozione d ordine possono parlare un membro a favore ed uno contro. Sull accoglimento della mozione si pronuncia il Consiglio a maggioranza e con votazione palese. L accoglimento della mozione d ordine determina la sospensione immediata della discussione dell argomento all O.d.G. al quale si riferisce. Tutti i membri del Consiglio, avuta la parola dal Presidente, hanno diritto di intervenire, secondo l ordine di iscrizione e per il tempo strettamente necessario, sugli argomenti in discussione. Il Presidente ha la facoltà di replicare agli oratori, quando sia posto in discussione il suo operato quale Presidente e quando si contravvenga alle norme del presente Regolamento. Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, possono aver luogo le dichiarazioni di voto, con le quali i votanti espongono, brevemente, i motivi per cui voteranno a favore o contro il deliberando o i motivi per i quali si asterranno dal voto. La dichiarazione di voto deve essere riportata nel verbale della seduta. Le votazioni sono indette dal Presidente ed al momento delle stesse nessuno può più avere la parola, neppure per proporre mozioni d ordine. Articolo 22 - La seduta: votazioni e deliberazioni La votazione non può validamente avere luogo, se i consiglieri non si trovano in numero legale. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l adunanza, ma non nel numero dei votanti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo disposizioni speciali che prescrivono diversamente,.e, di norma, con voto palese, espresso per alzata di mano o per appello nominale. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente. Su proposta della maggioranza dei Consiglieri, le deliberazioni, potranno essere assunte con voto segreto. In questo caso l assemblea provvederà alla nomina di tre scrutatori. 9

10 In caso di parità di voti, la proposta non è accolta. La votazione a scrutinio segreto è sempre prevista quando si faccia questione di persone. La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri membri e non può nemmeno essere ripetuta, a meno che non si riscontri che il numero dei voti espressi è diverso da quello dei votanti. Nel caso di approvazione di un provvedimento per parti con votazioni separate si procederà infine ad una votazione conclusiva sul provvedimento stesso nella sua globalità. Con la votazione il punto all O.d.G. si intende esaurito. Il numero legale dell adunanza va calcolato su quello dei consiglieri presenti al momento della seduta (quorum strutturale). Per poter adottare una deliberazione è necessario che quest ultima ottenga la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi (quorum funzionale). La maggioranza assoluta dei voti validamente espressi significa che la singola proposta deve essere approvata dalla metà più uno di coloro che esprimono un voto valido. Gli astenuti incidono numericamente sul quorum strutturale, in quanto chi si astiene concorre comunque a formare il numero dei partecipanti all adunanza. La posizione degli astenuti non assume valore ai fini del compito del quorum funzionale, esattamente come accade nel caso in cui vi siano voti nulli. La delibera è considerata approvata quando riporta voti a favore pari alla metà più uno del totale di coloro che hanno concretamente e validamente espresso il voto, esclusi gli astenuti. Le delibere del Consiglio sono atti amministrativi definitivi contro i quali è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia (entro 60 giorni), In caso di ricorso, l efficacia della delibera si intende sospesa fino al pronunciamento del T.A.R., salvo che il Consiglio decida a maggioranza di mantenere temporaneamente valida la delibera in questione. Per quanto non previsto dal presente regolamento decide il Consiglio a maggioranza dei due terzi dei votanti, salvo che la materia sia disciplinata da vigenti disposizioni di legge. Articolo 23 - Processo verbale Di ogni seduta viene redatto apposito verbale a cura del Segretario; esso verrà letto e approvato, con le eventuali rettifiche, all inizio della seduta successiva. Nella prima parte del verbale si dà conto della legalità dell adunanza (data, ora e luogo della riunione, chi presiede, chi svolge la funzione di segretario, l avvenuta verifica del numero legale dei presenti, i nomi con relativa qualifica dei presenti e degli assenti, questi ultimi se giustificati o no, l O.d.G. ). Per ogni punto all O.d.G. si indicano molto sinteticamente le considerazioni emerse durante il dibattito, quindi si dà conto dell esito della votazione (numero dei presenti, numero dei votanti, numero dei voti favorevoli, contrari, astenuti e nulli ). Nel verbale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni di voto e il tipo di votazione seguito. Un membro del Consiglio può chiedere che a verbale risulti la volontà espressa da ogni singolo membro sulla materia oggetto della deliberazione. 10

11 I membri del Consiglio hanno facoltà di produrre il testo di una loro dichiarazione da trascrivere, a cura del segretario, sul verbale. I verbali delle sedute del Consiglio sono raccolti su un apposito registro a pagine numerate, timbrate e firmate dal Dirigente Scolastico per vidimazione. I verbali sono numerati progressivamente nell ambito dello stesso anno scolastico. I verbali delle sedute del Consiglio possono: - essere redatti direttamente sul registro; - se prodotti con programmi informatici, essere incollati sulle pagine del registro e quindi timbrati e vidimati da Segretario e Presidente in ogni pagina. Il processo verbale sarà letto ed approvato prima dell inizio della seduta immediatamente successiva. Copia del processo verbale viene inviata, su richiesta, ad ogni singolo membro del Consiglio con la convocazione della seduta successiva. Articolo 24 - Pubblicità degli atti Le delibere del C.d.I. sono pubblicate in apposito albo della scuola entro 15 giorni dalla relativa seduta del Consiglio e vi rimangono almeno fino alla pubblicazione delle successive delibere. Tutti gli atti del Consiglio devono essere tenuti, a cura del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, a disposizione dei membri del Consiglio. Hanno diritto ad accedere agli atti e ad averne copia il personale docente e ATA, gli studenti e i genitori degli studenti. Coloro che non rientrano nelle categorie di cui al comma precedente, possono avere accesso agli atti esclusivamente se in possesso di un interesse giuridicamente rilevante da tutelare, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n Non sono soggetti a pubblicazione gli atti concernenti singole persone, salvo che l interessato disponga diversamente. Articolo 25 - Approvazione e modifica del presente Regolamento Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio d Istituto nella seduta del ed entra in vigore con decorrenza immediata. Ogni modifica e/o integrazione al presente Regolamento deve essere discussa dal Consiglio di Istituto e approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio stesso. 11

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