Capitolo 5 ENTI CANONICI NON GERARCHICI

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1 Capitolo 5 ENTI CANONICI NON GERARCHICI Oltre gli Enti c.d. gerarchici, attraverso i quali la Chiesa svolge la maggior parte delle proprie attività di carattere istituzionale, all interno della compagine ecclesiale esiste ed opera anche una grande quantità di Enti espressamente canonici che però non corrispondono direttamente alla c.d. struttura gerarchica della Chiesa in quanto tale (= le Circoscrizioni ecclesiastiche e le loro articolazioni interne, Diocesi e Parrocchie in primis); tra essi primeggiano [a] gli Istituti di vita consacrata, [b] le Associazioni di fedeli e [c] diverse entità patrimoniali di natura del tutto strumentale all attività istituzionale della Chiesa. 5.1 EREZIONE La prima grande attenzione da dedicare a questa materia riguarda l Autorità ecclesiale cui lecitamente e legittimamente 1 spetta o almeno è permesso erigere i vari tipi di Enti canonici non gerarchici. Un Vescovo emerito, p.es., non possiede alcuna possibilità di operare in tale ambito per quanto non siano rari i casi in cui qualcuno di essi abbia fondato Istituti religiosi (solitamente, femminili) ponendo Atti assolutamente nulli che coinvolgono persone e patrimoni. Allo stesso modo, quando non si tratti di Consorzi, Cooperative ed analoghe associazioni tra Enti pre-esistenti, e tranne casi molto specifici ed espressamente previsti dal Diritto (anche non codiciale) come accade p.es. per le Conferenze episcopali (nazionali), non potrà mai essere un Ente a fondarne un altro: sarà sempre la sua Autorità capitale (o anche vicaria o delegata) a procedere in tal senso. Non è, infatti, la Diocesi che fonda un Associazione di Diritto diocesano ma il Vescovo diocesano o l Ordinario. Poiché l ampiezza del quadro non è delineabile in linea di principio, solo un adeguata analisi qualitativa e connessa sintassi relazionale permetteranno di conoscere quali siano tali Autorità, in modo specifico caso per caso EREZIONE DI ISTITUTI RELIGIOSI ED ENTI NON-GERARCHICI Tra gli Enti canonici non-gerarchici una posizione senza dubbio preminente è quella degli Istituti religiosi e delle altre forme di vita consacrata (SVA, Istituti secolari); le loro vicende istituzionali occupano una parte considerevole dell agire amministrativo ecclesiale tanto al livello supremo che a quello diocesano. Anche in quest ambito si assiste ad una certa fluttuazione amministrativistica, tanto maggiore nell erezione degli Istituti religiosi di Diritto pontificio, che lungo i secoli ha conosciuto le forme più diverse fino alla Bolla pontificia 1 Per la fondamentale distinzione tra lecito e legittimo si veda: P. GHERRI, Introduzione,. Non si sottovaluti tale differenza nella materia in questione poiché ci si espone al grave rischio di porre Atti non solo non validi ma anche che violano diritti altrui (= illeciti) di cui dover rispondere in sede giudiziale contenziosa ordinaria (cfr. Can. 1400). L usurpazione di beni patrimoniali, p.es., non ricade nella materia amministrativistica ma nelle c.d. Causæ iurium in cui si viene coinvolti indipendentemente dall eventuale potestà esercitata.

2 CAPITOLO QUINTO ENTI CANONICI NON GERARCHICI 67 alla struttura ecclesiale. Si tratta, in altri termini, d individuare (per poi stabilirlo e normarlo anche formalmente) il tipo di legame tra Associazione e Gerarchia, posto comunque il controllo ecclesiastico su qualunque Associazione di fedeli a norma dei Cann ; ; 325 1; l orizzonte si articola infatti in una vasta gamma di scelte possibili: dall Associazione canonicamente non-riconosciuta (o solo di fatto ), all Associazione senza personalità giuridica ma i cui Statuti sono stati recogniti, all Associazione senza personalità giuridica ma i cui Statuti sono stati approvati, all Associazione con personalità giuridica privata, a quella con personalità giuridica pubblica; a ciascuna fattispecie corrisponde non solo uno Status peculiare all interno della compagine ecclesiale, ma anche specifiche caratteristiche istituzionali di cui gli Statuti, p. es., devono necessariamente tener conto. L ambito maggiormente sensibile a queste problematiche è la designazione alle cariche associative. In quest ambito occorre pure tener conto del fatto che l intervento dell Autorità ecclesiastica può essere richiesto anche dall esterno (Pubblica amministrazione civile) per confermare lo status di Associazione religiosa di realtà che abbiano solo natura civilistica senza risultanza alcuna in ambito canonico (Associazioni di fatto). In questo caso è sufficiente una Lettera dell Ordinario che certifichi la Conoscenza della realtà in questione, pur non assumendosene alcuna responsabilità diretta sotto il profilo canonico. La conoscenza istituzionale, tuttavia, acquisita in queste circostanze dall Ordinario circa l esistenza ed attività di queste Associazioni ( di fatto ) richiede l instaurazione di relazioni che ne permettano qualche forma di controllo da parte dell Autorità ecclesiastica fino all eventuale disconoscimento della legittima autodefinizione di cristiano-cattolica 5. In questa prospettiva è certamente compito delle Curie diocesane supportare tanto le Associazioni che i Vescovi nel redigere e/o adeguare e correggere gli Statuti perché corrispondano sia alle Norme del Diritto comune canonico in materia associativa, sia alle peculiari caratteristiche che legittimamente i fondatori di tali Associazioni intendono attribuire alla propria iniziativa. Un prospetto riassuntivo può risultare d aiuto nel visualizzare la complessità della materia, tenendo conto dei principali fattori rilevanti: 1) intervento dell Autorità, 2) eventuale laudatio o recommendatio, 3) presenza dello Statuto e sua qualità istituzionale, 4) rappresentanza giuridica (soprattutto contrattuale e civilistica), 5) legittinazione processuale (canonica). Tipologia: intervento Statuto rappres. Azione: Autorità Ass. di fatto no no no uti singuli Ass. di fatto no sì sì/no 6 uti singuli/universitas 5 In Italia lo Stato non si riconosce capace di riconoscere e distinguere tale genere di attribuzioni in materia religiosa e ricorre cautelativamente alle dichiarazioni dell Autorità ecclesiastica che, in questo caso, assumono valore inter-ordinamentale, almeno in riferimento all attributo di cattolicità. 6 La questione potrebbe risultare opinabile in quanto, se per un verso lo Statuto fissa governo e soprattutto rappresentanza, per un altro verso il non riconoscimento ad extra di tale Statuto potrebbe renderlo concretamente inefficace. Le questioni risultano, infatti, differenti a livello amministrativo, a livello contrattuale, a livello di responsabilità o di legittimazione a stare in Giudizio; sarà necessario valutare di caso in caso quale assetto giuridico (tentare di) utilizzare.

3 CAPITOLO QUINTO ENTI CANONICI NON GERARCHICI 71 Di fatto ci sono Enti non gerarchici che si possono offrire 16 ma anche imporre 17 all Autorità ecclesiastica: come questo possa/debba accadere è necessario venga individuato e deciso fin dal principio in base a ciò che si desidera ottenere attraverso la propria azione. In questa prospettiva occorre considerare con attenzione che - la Nomina di un Presidente o la sua sola Conferma/Istituzione non conferisce all Autorità lo stesso tipo di controllo sull Ente; - il controllo patrimoniale su Persone giuridiche canoniche pubbliche o private non è della stessa natura e non offre all Autorità ecclesiastica gli stessi spazi di manovra; - un Ente gerarchico, un Associazione o una Fondazione non si governano secondo le stesse logiche, né decidono con le stesse modalità Affidamento straordinario Entro l orizzonte dell affidamento del governo dell Ente si pone anche l eventualità di dover intervenire, da parte dell Autorità di vigilanza, per porre rimedio ad eventuali anomalie di funzionamento o, più spesso, di operatività: un intervento che classicamente prende il nome di Commissariamento. Nonostante il CIC preveda espressamente tale Istituto giuridico soltanto per le Associazioni pubbliche (cfr. Can ), esso è però utilizzato ordinariamente in campo canonico anche in altri ambiti quali, in primis, la vita degli Istituti religiosi (ed assimilabili sotto il profilo funzionale) e di qualunque persona giuridica pubblica nella Chiesa 18. La natura palesemente straordinaria o più propriamente eccezionale di un tal genere di affidamento del governo di un Ente canonico sconsiglia d intraprenderlo senza aver adeguatamente predisposto tale soluzione in modo da risultare di sicura efficacia, senza lasciare spazio ad inutili contestazioni, soprattutto per vizi di legittimità 19 che indebolirebbero la posizione dell Autorità. Si tratta, concretamente, d intervenire prima sulle cose e poi sulle persone attraverso l espressa formalizzazione dello stato operativo-circostanziale 20 in cui si trova l Ente in questione. Il commissariamento, infatti, di un Ente che si trovi in uno stato tutto sommato ordinario sarebbe difficilmente sostenibile in decernendo; per contro: il commissariamento di un Ente già fondatamente dichiarato in stato eccezionale, casomai al termine di una puntuale visita canonica (v. infra), potrebbe difficilmente essere contestato sia in decernendo che in procedendo. 16 Una Fondazione di culto, p.es., potrebbe mettere a disposizione della Diocesi (o Istituto) delle rendite economiche o dei servizi preziosi per il suo funzionamento; in questo caso è bene che tale Ente sia controllato in modo diretto ed inequivocabile dall Autorità stessa che deve possedere di Diritto e di fatto la piena decisionalità sulle attività dell Ente. 17 Un Associazione di chierici, p. es., potrebbe diventare per il Vescovo diocesano un grave ostacolo alla necessaria gestione del ministero presbiterale a lui conferito. Qualora infatti il Vescovo dovesse semplicemente confermare le scelte liberamente ed autonomamente attuate da tale Ente per il proprio governo interno (presidente, formatori, ecc.), si rischierebbe che una parte anche significativa del clero diocesano si trovi ad essere quasi indipendente dal Vescovo o, addirittura, a lui contrapposta in ragione di indirizzi e scelte di politica ecclesiale diversi da quelli diocesani. 18 Ciò risponde al principio di non tassatività normativa (proprio della sostanzialità della strutturazione procedimentale) che permette di far uso all interno dell Ordinamento canonico di molti Istituti giuridici semplicemente esistenti, ogni qualvolta si mostrino almeno utili a risolvere specifici problemi (cfr. P. GHERRI, Introduzione al Diritto amministrativo canonico. Metodo, ). 19 Come avviene molto spesso da parte di chi in tal modo si sente palesemente accusato almeno d incapacità o inadeguatezza rispetto ai compiti assegnatigli e dai quali viene di fatto rimosso, spesso in modo più o meno clamoroso. 20 Secondo i criteri relazionali dell operatività (cfr. P. GHERRI, Introduzione al Diritto amministrativo canonico. Metodo, ).

4 74 PARTE PRIMA ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA CODICIALE ESTINZIONE (NOTIFICA) L estinzione di un Ente costituisce la sua Cessazione [a] per la diretta volontà dei Membri o titolari dell Ente stesso, oppure [b] in base ad una o più condizioni particolari che il Diritto stesso abbia già riconosciuto come efficaci in tale senso (es.: Cessazione/Morte di tutti i membri, Can o Inattività per 100 anni, Can ). a) In caso di estinzione volontaria, deliberata cioè dagli Organi direttivi dell Ente nongerarchico è buona cosa che all Autorità ecclesiastica sia inviata apposita Comunicazione cui si addice adeguata Risposta che, prendendo atto della situazione di fatto, fissi i nuovi scenari ed equilibri ecclesiali e canonici, provvedendo se del caso, all Assegnazione di eventuali disponibilità patrimoniali ad altri Enti in base alla deliberazione statutaria dell Ente estinto, se questi possedeva personalità giuridica pubblica. b) Quando invece si tratti di estinzione ope Legis è bene che l Autorità ecclesiastica provveda a rendere certo il fatto di per sé già sufficiente; potrebbe trattarsi di un Atto notorio, di una Pubblicazione edittale, oppure più semplicemente di una Comunicazione scritta con cui (p. es.) la Cancelleria di Curia provvede ad informare l Ordinario o viceversa dell avvenuta estinzione dell Ente in oggetto. In questi casi merita particolare attenzione l eventualità che l Ente ormai estintosi possieda ancora beni patrimoniali, soprattutto immobili, o diritti reali. Dopo opportuna e meticolosa indagine si potrebbe infatti provvedere alla Sistemazione del Patrimonio immobiliare rivitalizzando temporaneamente l Ente attraverso la nomina di un legale Rappresentante ed un Consiglio per gli Affari Economici che provvedano alla Donazione del patrimonio immobiliare a vantaggio di un Ente canonico opportunamente scelto; l estinzione volontaria potrebbe chiudere definitivamente la vicenda in modo certo e non conflittuale soprattutto per quanto concerne le Leggi civili ed eventuali pretese di terzi su tale patrimonio (Prescrizioni, Usucapione, ecc.) VISITA CANONICA Al di là e molto più radicalmente di quanto espresso dai Cann circa la Visita pastorale che il Vescovo diocesano è tenuto ad effettuare con regolarità alla propria Diocesi e alle attività in essa svolte anche da altri, l Istituto giuridico della visita canonica occupa nell Ordinamento ecclesiale un ruolo di grande importanza, troppo spesso sottovalutato nelle sue estesissime potenzialità, di cui rende conto il Can. 199, 7 che indica il diritto di visita da parte dell Autorità ecclesiale come imprescrittibile 24. Si tratta di un attività di carattere espressamente ispettivo indirizzata a raccogliere elementi, prima di tutto (e per quanto possibile) documentali, attraverso i quali si possano esercitare le funzioni più proprie della vigilanza caratteristica delle Autorità ecclesiali. La visita può essere effettuata sia alle persone che alle cose o agli Enti, assumendo configurazioni molto diverse tra loro proprio in ragione della diversa tipologia dei suoi destinatari. 23 Per la persona giuridica collegiale. 24 Altri Canoni del CIC menzionano e tutelano tale diritto specifico dell Autorità ecclesiale: Cann. 305; 436; 535; 555; 628; 683; 806; 1224; 1301.

5 CAPITOLO QUINTO ENTI CANONICI NON GERARCHICI 75 - La visita alle persone si configura essenzialmente come incontro e dialogo con singole persone (come avviene spesso per gli IVC o le Associazioni) in vista sia della raccolta di pareri e valutazioni sia di informazioni e testimonianze utili a delineare in modo fondato e compiuto situazioni spesso presentate ad extra come problematiche. - La visita alle cose si configura come una vera e propria ispezione effettuata attraverso l accesso a immobili (in prevalenza fabbricati) o attività (ospedaliera, assistenziale, sportiva, scolastica, ecc.) in essi svolte da parte del soggetto visitato. L ispezione/accesso ha come fine proprio quello di portare a conoscenza dell Autorità attraverso opportuno rendiconto o verbale della visita le reali condizioni di agibilità, manutenzione, funzionalità, pericolo, ecc. riguardanti le cose oppure le attività in oggetto. - La visita agli Enti si configura come un misto tra le tipologie precedenti poiché comporta sia l incontro e dialogo con le persone coinvolte sia l accesso ad attività, immobili e quant altro in qualche modo riconducibile all Ente ed alla sua operatività. Spesso la visita ad un Ente ha quale proprio focus l ambito più propriamente giuridico, espresso sia attraverso [a] la contabilità dell Ente, sia [b] la contrattualistica che lo vede coinvolto, sia [c] la documentazione giuridica istituzionale (verbali in primis). Il visitatore (che in molti casi sarebbe forse meglio chiamare ispettore, data la sua specifica funzione) deve essere dotato non solo di espresso potere ispettivo (o investigativo, nel caso delle persone), che si concretizza nella possibilità di principio di vedere qualunque documento o cosa egli ritenga utile (così come anche di chiedere a chiunque ciò che ritiene più opportuno), ma anche di potere dispositivo in ragione del quale emettere eventuali Precetti (tuttavia mai penali) attraverso cui esigere la consegna di materiali o la comparizione di persone. La visita canonica si conclude sempre con un Verbale o resoconto della stessa da presentare all Autorità competente (che ha indetto la visita stessa, pur affidandola ad altra persona fisica, o a più persone in base alla sua complessità). Acquisite le informazioni derivanti dalla visita canonica, l Autorità potrà disporre con cognizione di causa eventuali interventi (pastorali, disciplinari o anche penali 25 ) che riterrà necessari per risanare, se del caso, la situazione in oggetto. Pur in assenza di specifiche disposizioni normative in merito, è d uso consolidato ma risponde anche ad effettiva utilità e necessità giuridica che il termine della visita sia sancito da una qualche formalità con cui si notifica all interessato l esito della visita stessa. Si tratta, solitamente, di una lettera o, nei casi più impegnativi, di un vero e proprio Decretum visitationis (o de visitatione ) in cui l Autorità vigilante può (o deve) prima di tutto indicare elementi, fatti, circostanze ed altro che, a suo giudizio, risultino più o meno problematici; in secondo luogo la stessa Autorità potrebbe anche disporre una serie di condotte (attive od omissive) da porsi in atto per rimediare ai problemi segnalati 26. Sarebbe anche consigliabile in 25 Il risultato di una visita canonica, soprattutto alle persone, può legittimamente assumere la stessa funzionalità della investigatio prævia necessaria all Ordinario per disporre l inizio di un Procedimento di natura penale. 26 La Littera de Visitatione al termine della Visita di per sé fissa giuridicamente in decernendo lo stato operativo-circostanziale dell Ente evidenziandone le oggettive difficoltà ed esortando ad intervenire; in essa l Autorità vigilante/visitante potrebbe anche rendersi disponibile a fornire aiuto Una tale condotta dell Autorità

6 76 PARTE PRIMA ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA CODICIALE questa occasione indicare formalmente quale sia lo stato operativo-circostanziale in cui il soggetto in questione viene riconosciuto (o collocato): ordinario, stra-ordinario o eccezionale; in base ad esso sarà più facile in seguito intervenire con efficaci Provvedimenti correttivi di intensità e portata proporzionali allo stato operativo circostanziale indicato 27. Occasione tipica in cui esercitare la visita è il Procedimento di soppressione di un Ente canonico SOPPRESSIONE La soppressione di un Ente costituisce la sua Cessazione per intervento di una precisa volontà esterna (= l Autorità competente) che provvede a dichiarare non più esistente e/o a liquidare una determinata realtà istituzionale. Si tratta di una modalità operativa che presenta elementi di straordinarietà, fondati spesso a livello funzionale-organizzativo ma anche non raramente a livello disciplinare. Quando un Ente canonico si sia manifestato vistosamente inutile, cioè [a] non più conforme ai fattori ed elementi circostanziali (=funzionali o socio-culturali) d origine e non riconvertibile alle nuove situazioni/circostanze o [b] quando le finalità stesse dell Ente non siano più perseguibili né materialmente né moralmente 28 o addirittura [c] siano divenute illecite 29 o [d] intollerabilmente difformi o contrarie al bonum Ecclesiœ/animarum o alla stessa fede cattolica 30, [e] oppure, soprattutto in assenza di effettiva vigilanza canonica, le sue attività non solo non offre elementi per poterle resistere ma potrebbe addirittura costituire (per il futuro) una vera e propria Prova sia dello stato di fatto, sia dell assenza di buona fede da parte dei soggetti implicati. Non di meno, il Decretum de Visitatione costituisce un modo più forte d intervenire e potrebbe anche decidere ed imporre qualche condotta, dando così adito ad eventuale legittima resistenza (v. infra, capitolo 15). Rimane però vero che la dichiarazione dello stato di malessere dell Ente, risultante dalla Visita canonica effettuata, ben difficilmente potrà essere contestato in decernendo, e questo è già sufficiente per negare consistenza e fondatezza ad un eventuale Ricorso gerarchico. Anche l in procedendo risulterebbe impeccabile! Difficile ipotizzare che una tale vicenda possa giungere fino al Contenzioso giudiziale in materia amministrativa presso il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. 27 Pur esulando dalla presente tematica, si anticipa qui che un tale Provvedimento decisorio potrebbe rivelarsi decisivo per fondare interventi disciplinari quali il commissariamento o anche la stessa soppressione, nel caso di Enti (v. infra). 28 Il Codice non stabilisce nulla in merito, pur lasciando intendere che nel tempo possano intervenire tali mutamenti da rendere del tutto insostenibili Istituzioni giuridiche anche di lunga data; un esempio efficace di tale previsione (a livello di principio ) è dato dal Can. 83 sull estinzione del Privilegio se con il progredire del tempo le circostanze, a giudizio dell autorità competente, sono talmente cambiate, che sia risultato nocivo o il suo uso divenga illecito. 29 L illiceità di qualche Istituzione potrebbe facilmente ravvisarsi in campo inter-religioso o inter-confessionale laddove non siano stati recepiti i valori ed i principi conciliari sull Ecumenismo e la libertà religiosa, oppure nei quali eventuali servizi offerti alle persone non ne rispettassero la libertà di coscienza e la dignità, imponendo loro l accettazione di condizioni ad oggi non più ammissibili, per quanto probabilmente ragionevoli o necessarie nelle epoche a cui tali Istituzioni risalgono. 30 Si pensi, p.es., a qualche Confraternita (spesso inquadrata come Associazione di fedeli) che svolga attività devozionali o confessionistiche non più in linea con la coscienza ecclesiale (abuso di coscienza, magismi, libertà religiosa...) o che abbia ormai completamente stravolto l originaria ispirazione cultuale e/o religiosa divenendo semplicemente culturale o folkloristica (proponendo non più celebrazioni ma manifestazioni espressioni, ormai, di forme devozionali teologicamente inadeguate o anche condannate a volte in contemporanea e pertanto in antitesi/opposizione con quanto proposto dalla Liturgia della Chiesa). Nel caso in cui tali Associazioni di fedeli siano poi qualificate come pubbliche, non si possono ignorare le problematiche connesse alla raccolta e gestione anche di ingenti somme di denaro in occasione o a motivo di celebrazioni di pietà popolare. La natura di tali Persone giuridiche pubbliche nella Chiesa comporta infatti la loro piena soggezione alle Norme canoniche in materia economica poste dal Libro V del CIC, cosa che molto spesso non si verifica affatto ed, anzi, diviene motivo di costanti contese proprio con l Autorità ecclesiastica che secondo gli

7 CAPITOLO QUINTO ENTI CANONICI NON GERARCHICI 79 costringendo ad una grande attenzione alle prospettive di loro fruizione ed utilizzo prima che alle relative formalizzazioni giuridiche. - Le cautele non devono essere minori a riguardo dei mutamenti connessi al funzionamento pastorale di Enti canonici o loro strutture: chiese aperte al pubblico in primis, come spesso devono sperimentare i Vescovi, con estremo imbarazzo nei confronti della popolazione al di là di qualunque ragionevole considerazione di opportunità o meno. Sotto questo profilo, ben al di là della minuziosa osservanza di tutte le Prescrizioni canoniche in materia, per operare qualunque intervento anche sulla struttura istituzionale della Chiesa è bene muoversi con le stesse cautele (quando non anche le modalità sostanziali) della dismissione di uno stabilimento industriale 35 o di una azienda vera e propria 36 con conseguente perdita di posti di lavoro o servizi. Gli eventi ricorrenti dimostrano infatti che ormai, almeno nel mondo occidentale, la mens della gente è abituata a trattare ogni cosa/realtà allo stesso modo, soprattutto se/quando si tratta di ridurre o cessare attività o servizi rivolti al pubblico 37. Di fatto: chi chiude non ha mai ragione neppure se è il Vescovo che chiude una chiesa! Una Parrocchia a maggior ragione. La problematica acquista maggior rilievo per il fatto che proprio i fedeli ed i cittadini spesso hanno contribuito di tasca propria alla manutenzione delle strutture in questione e non tollerano che i loro soldi (o quelli che i loro avi hanno sottratto al patrimonio di famiglia per fini religiosi) siano stati buttati via o finiscano per giovare ad altri 38. Non di meno, la questione diventa delicatissima per gli Istituti religiosi costretti a dismettere conventi ed altre opere (scuole, ospizi, ospedali, ricoveri) che lungo i secoli avevano polarizzato la generosità (anche testamentaria) di svariate generazioni di fedeli: chiudere e vendere sul mercato immobiliare tali beni è giudicato un vero e proprio affronto alla popolazione locale, divenendo a volte anche fonte di contestazioni giudiziarie per non corretto adempimento di oneri testamentari, o simili ATTIVITÀ ED ENTI Attenzione e considerazione speciali meritano singole attività, adeguatamente individuate e circoscritte, in vista della possibilità o necessità di divenire veri Enti canonici (e civili, nel caso in cui la Legislazione statale lo permetta). Quando, infatti, si tratta di attività permanenti, ben delineate, con bilancio annuo (specificamente entrate ) stabilmente superiore a quello di una persona fisica di rango medio (= euro/dollari per anno) e che utilizzano anche beni immobili soprattutto fabbricati presso i quali esistano anche contratti di somministrazione di utenze pubbliche (acqua, gas, luce, ecc.) e, a maggior ragione fruiscano di lavoro dipendente (p.es.: scuole, biblioteche, musei, centri pastorali o caritativi, ospizi, consultori, studentati, case del clero, ecc.), è bene valutare le ricadute non solo gestionali ma anche di specifica 35 Nel parallelo una chiesa aperta al culto pubblico. 36 Nel parallelo una Parrocchia. 37 Solo per dare idea della portata di questo fenomeno si evidenzia quanto accaduto in Italia in occasione delle Feste natalizie dell anno 2011, quando un certo numero di cittadini si è rivolto al CODACONS [Associazione per la tutela dei consumatori] per contestare la decisione di molti Parroci di affidare la benedizione delle case a laici anziché a Presbiteri (cfr. URL: < > al 03/09/2013). 38 Cfr. P. MONETA, I soggetti nel giudizio amministrativo ecclesiastico, in AA.Vv., La giustizia amministrativa nella Chiesa, Città del Vaticano, 1991, 67.

8 80 PARTE PRIMA ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA CODICIALE responsabilità civile, insieme all assetto tributario e giuslavoristico, oltre che l identità dell amministratore. Il problema cui porre attenzione non riguarda tanto l attività in sé e neppure la possibilità giuridica teorica di svolgere tale attività da parte dell ente titolare, ma il suo concreto profilarsi come possibile attività d impresa in linea con quanto previsto a livello civile; aspetto, questo, che potrebbe indurre presunzioni legali (civili o tributarie) svantaggiose in caso di incidenti, danneggiamenti, cause di lavoro, ecc. In tale prospettiva, soprattutto per gli Enti centrali diocesani, è necessario valutare se e perché debba essere proprio il Vescovo a detenere l amministrazione e, a maggior ragione, la rappresentanza di tali Enti. Nello stesso contesto è necessario considerare con attenzione le situazioni in cui, non importa per quale motivo storico o pratico, il Vescovo diocesano come tale (cioè ratione Officii) non risulti il rappresentante dell ente proprietario dei fabbricati che ospitano la sua abitazione e gli uffici della Curia diocesana. Proprio in tali ambiti, non di meno, è necessario distinguere con acribia i ruoli, le funzioni e soprattutto le titolarità delle persone fisiche coinvolte; capita infatti troppo spesso che a capo di tutto ci sia l Ordinario tout-court senza poter comprendere di chi si tratti concretamente: il Vescovo diocesano o qualcuno dei sui Vicari competente per materia. Una tale ambiguità deve essere sempre evitata in materia di amministrazione e rappresentanza di Enti.

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