Consiglio di Stato: piano di adeguamento di una discarica e motivazione per relationem
|
|
- Serena Martelli
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Consiglio di Stato: piano di adeguamento di una discarica e motivazione per relationem Non può dirsi che non vi sia motivazione, quando questa è individuata per relationem all istruttoria posta in essere da un organismo tecnico (la Conferenza tecnica) che ha dato attente e precise considerazioni in ordine allo stato della discarica, mentre il fatto che le osservazioni non siano state apprezzate dalla stessa Conferenza non determina affatto una mancanza di istruttoria o di motivazione. (Nella specie, il Collegio ha evidenziato che non può dubitarsi che la Conferenza tecnica ha individuato valide ed effettive ragioni per dare corso alla propria proposta negativa sull adeguamento della discarica, vale a dire la evidente criticità dell impermeabilizzazione del fondo e dei fianchi della discarica, la grave contaminazione della falda per infiltrazioni dalla discarica medesima, fra l altro, di ammoniaca e manganese nonché per l eccessivo incremento di volume per cui appare corretta la motivazione con la quale è stato rifiutato il piano di adeguamento proposto). Non è fondata la questione della sopravvenuta competenza statale in materia ambientale, a causa della sopravvenienza del decreto legislativo n. 152 del 2006, in quanto le regioni a statuto speciale, salva la uniformità del trattamenti sull intero territorio nazionale, possono adottare procedimenti anche più rigorosi nella materia ambientale, mentre non può non rilevarsi che la procedura, iniziata con la procedura regionale, non poteva che essere proseguita con la stessa.
2 N /2011REG.PROV.COLL. N /2009 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 7391 del 2009, proposto da: Soceco Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Luigi Manzi, Vincenzo Pellegrini, con domicilio eletto presso Luigi Manzi in Roma, via Federico Confalonieri, 5; contro Provincia di Udine, rappresentato e difeso dall'avv. Arturo Benigni, con domicilio eletto presso Arturo Benigni in Roma, via Siracusa,16; Regione Friuli-Venezia Giulia, rappresentato e difeso dagli avv. Michela Delneri, Daniela Iuri, domiciliata per legge in Roma, Uff.Dist.To-p.zza Colonna 355; Arpa Friuli Venezia Giulia, Comune di Pozzuolo del Friuli; per la riforma della sentenza del T.A.R. FRIULI-VENEZIA-GIULIA - TRIESTE: SEZIONE I n /2009, resa tra le parti, concernente DINIEGO APPROVAZIONE PIANO ADEGUAMENTO DISCARICA. Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Udine e di Regione Friuli-Venezia Giulia; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2011 il Cons. Eugenio Mele e uditi per le parti gli avvocati Manzi, Pellegrini e Delneri; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO Il presente ricorso in appello è proposto dalla società indicata in epigrafe, la quale impugna in questa sede la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia
3 con la quale è stato rigettato un ricorso ivi proposto avverso il provvedimento che non autorizzava il piano di adeguamento di una discarica in territorio di Pozzuolo del Friuli. Questi i motivi dell appello: Violazione dell art. 17 del decreto legislativo n. 36 del 2003, dell art. 3 della legge n. 241 del 1990, carenza di istruttoria e dei presupposti; in quanto il provvedimento impugnato, anche se considerato per relationem al verbale della conferenza tecnica, non contiene alcuna motivazione che possa essere considerata tale, alla luce della documentazione presentata e del tempo trascorso; Violazione della direttiva CE n. 31 del 1999, dell art. 17, all. nn. 1 e 2, del decreto legislativo n. 36 del 2003, delle leggi regionali n. 15 del 2005 e n. 32 del 2005, nonché travisamento dei fatti, difetto dei presupposti, contraddittorietà, disparità di trattamento, carenza di istruttoria e di motivazione; poiché, ammessa la motivazione per relationem, comunque la presenza di ammoniaca e di manganese non attiene al procedimento per l adeguamento della discarica, ma avrebbe dovuto dare corso ad un separato procedimento per l inquinamento della falda, oltre al fatto che tale presenza non è certamente in relazione a disfunzioni della discarica; mentre l ordine di chiusura è errato, riferendosi la data del 1 ottobre 2009 alla fine dei lavori di adeguamento e comunque alle discariche per rifiuti pericolosi, occorrendo in ogni caso l inizio di un nuovo procedimento per la chiusura dell impianto; oltre al fatto che non si è tenuto conto che il problema della membrana riguarda gli impianti nuovi, mentre per quelli esistenti l adeguamento non può che avvenire senza ignorare l esistente, regolarmente autorizzato e in gran parte equivalente; Violazione dell art. 17 del decreto legislativo n. 36 del 2003, in relazione al Piano regionale dei rifiuti e al Programma provinciale di attuazione, contraddittorietà, carenza dei presupposti, dell istruttoria e della motivazione; essendo stata inserita una rete-spia, secondo le indicazioni del Piano, di cui l istruttoria non tiene alcun conto: Violazione dell art. 4 della legge regionale n. 15 del 2005, carenza di istruttoria e dei presupposti; non essendo stato reso il parere dell ARPA; Eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 17, 3 e 9 del decreto legislativo n. 36 del 2003, per contrasto con l art. 174 del Trattato CE e della direttiva comunitaria n. 31 del 1999, nonché con gli artt- 3 e 41 Cost.; essendo previsto a livello comunitario il principio della precauzione, sulla base degli strumenti tecnici di volta in volta adottabili, mentre la individuazione di interventi rigidi contrasta anche con le norme costituzionali sul libero esercizio dell impresa. Violazione e falsa applicazione dell art. 17, comma 5, del decreto legislativo n. 36 del 2003 e dell art. 1 dello stesso decreto, violazione degli artt. 1, 2, 3, 7, 8 octies e 21 della legge
4 n. 241 del 1990, incompetenza, difetto dei presupposti e dell istruttoria; essendo pacifico che, a seguito del diniego dell istruttoria, occorreva iniziare un apposito procedimento per la chiusura della discarica; oltre al fatto che la competenza all adozione del provvedimento di chiusura atteneva alla competenza dirigenziale Violazione dell art. 10 della direttiva CE n. 31 del 1999, degli artt. 17, comma 5, 8, 12, 14 e 15, degli all. nn. I e II, del decreto legislativo n. 36 del 2003, dell art. 1, comma 3, della legge regionale n. 32 del 2005, violazione del decreto legislativo n. 152 del 2006, carenza di istruttoria e della motivazione; non potendosi prevedere le misure di ripristino e le garanzie finanziarie per un piano di adeguamento non approvato, occorrendo prendere in considerazione i termini dell autorizzazione originaria; Violazione dell art. 117 Cost., dei decreti legislativi n. 59 del 2005, n. 152 del 2006 e n. 36 del 2003, nonché carenza dei presupposti e della motivazione; in quanto, essendo la materia di competenza legislativa esclusiva statale, avrebbe dovuto trovare applicazione il decreto legislativo n. 152 del Sia la Provincia di Udine che la Regione Autonoma del Friuli-Venezia Giulia si costituiscono in giudizio e ne chiedono la reiezione, rilevando la nullità della notifica dell appello, la mancanza di interesse, essendo comunque scaduto il termine per ricevere rifiuti, la inammissibilità dei nuovi documenti presentati in appello, la tardività dell impugnazione del decreto del Presidente della Regione n. 266 del 2005, sulle garanzie finanziarie e l infondatezza dell appello nel merito. L appellante presenta successive memorie illustrative, nelle quali ribatte alle eccezioni avversarie e conclude per l accoglimento dell appello. La causa passa in decisione alla pubblica udienza del 4 novembre DIRITTO L appello è infondato nel merito. In ordine, però, alle eccezioni proposte dagli appellati, quella relativa alla nullità della notifica alla Provincia di Udine, per essere intervenuta la stessa presso la segreteria del Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia, è infondata, in quanto, in primo grado la detta Provincia e il suo procuratore risultano domiciliati presso la segreteria del TAR, ove è intervenuta la notifica dell appello, che peraltro è andata a buon fine, in considerazione della costituzione della medesima Provincia nel giudizio di appello; mentre quella relativa alla errata notifica alla Regione Friuli-Venezia Giulia, al di là del fatto che la eventuale nullità della notifica è stata sollevata da soggetto diverso, comunque va rilevato che la stessa è andata a buon fine, essendosi anche la Regione costituita regolarmente nel giudizio di appello.
5 Per quanto riguarda, poi, la eventuale inammissibilità dei documenti presentati per la prima volta in appello, può rilevarsi che gli stessi non presentano aspetti rilevanti ai fini del decidere, per cui può prescindersi dagli stessi. Relativamente, peraltro, alla sopravvenuta carenza di interesse all appello da parte dell appellante, essendo ormai sopraggiunto il termine del 30 giugno 2009, va rilevato che comunque sussiste un interesse circa il negato adeguamento all epoca intervenuto, nonché quello concernente le garanzie finanziarie concernenti il post chiusura. Ciò premesso, il ricorso in appello, relativamente al merito dello stesso, è infondato. Ed infatti, non può dirsi che non vi è motivazione, quando questa è individuata per relationem all istruttoria posta in essere da un organismo tecnico (la Conferenza tecnica) che ha dato attente e precise considerazioni in ordine allo stato della discarica, mentre il fatto che le osservazioni dell appellante non siano state apprezzate dalla stessa Conferenza non determina affatto una mancanza di istruttoria o di motivazione, mentre ancora il parere dell ARPA è stato reso nella suddetta conferenza da parte della dott.ssa Marta Piazzotta che ha partecipato alla suddetta Conferenza tecnica. Per quanto concerne il merito vero e proprio della vicenda (che è, poi, il punto centrale della controversia), non può dubitarsi che la Conferenza tecnica ha individuato valide ed effettive ragioni per dare corso alla propria proposta negativa sull adeguamento della discarica, vale a dire la evidente criticità dell impermeabilizzazione del fondo e dei fianchi della discarica, la grave contaminazione della falda per infiltrazioni dalla discarica medesima, fra l altro, di ammoniaca e manganese (nonché per l eccessivo incremento di volume), per cui appare corretta la motivazione con la quale è stato rifiutato il piano di adeguamento proposto. La questione di costituzionalità proposta dall appellante, per contrasto del decreto legislativo n. 36 del 2003 all art. 117 Cost. non appare non manifestamente infondata, in quanto le norme di cui al provvedimento legislativo possono essere valutate in modo elastico, consentendo varie soluzioni alternative rispetto a quelle previste dalla normativa comunitaria. La questione, pertanto, non rileva, secondo il Collegio, ai fini della costituzionalità delle norme, trattandosi di valutazioni di merito da prendersi da parte dell Amministrazione, che nel caso di specie non ha ritenuto equivalenti le misure predisposte dall appellante per la discarica in questione. Non è fondata, poi, la questione della sopravvenuta competenza statale in materia ambientale, a causa della sopravvenienza del decreto legislativo n. 152 del 2006, in quanto le regioni a statuto speciale, salva la uniformità del trattamenti sull intero territorio nazionale, possono adottare procedimenti anche più rigorosi nella materia ambientale,
6 mentre non può non rilevarsi che la procedura, iniziata con la procedura regionale, non poteva che essere proseguita con la stessa. Anche quella parte dell appello che si riferisce alla chiusura automatica dell impianto e alle garanzie finanziarie connesse è, nel caso di specie, infondato. Infatti, se pure è vero che l art. 17, comma 5, del decreto legislativo n. 36 del 2003 stabilisce che in caso di diniego del piano di adeguamento della discarica, l Amministrazione deve stabilire i tempi e i modi per la chiusura della discarica medesima, per cui, negato l adeguamento, dovrebbe iniziare un altro procedimento tendente a stabilire le modalità di chiusura dell impianto, con la individuazione delle connesse garanzie finanziarie, non può non rilevarsi che nel caso di specie, si è in presenza di un evidente e grave inquinamento della falda, che è in atto, con infiltrazioni di ammoniaca e di manganese, per cui la gravità della situazione e l attualità di essa non consentivano alcuna dilazione, essendo necessaria rimuovere prioritamente le cause di inquinamento della falda, foriero di gravi conseguenze ambientali, sociali e umane, per cui la chiusura automatica della discarica e i conseguenti necessari incombenti finanziari per poter assicurare il risanamento non potevano certamente essere rinviati. L appello va, pertanto, rigettato. Le spese di giudizio del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi 3.000,00 (tremila/00), da suddividersi in parti uguali a favore delle amministrazioni appellate. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Spese a carico dell appellante, nella misura e con la ripartizione indicate in motivazione. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2011 con l'intervento dei magistrati: Marzio Branca, Presidente Vito Poli, Consigliere Francesco Caringella, Consigliere Eugenio Mele, Consigliere, Estensore Antonio Bianchi, Consigliere L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
7 DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 28/12/2011
8
contro nei confronti di per la riforma
N. 01098/2011REG.PROV.COLL. N. 03168/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
N. 00551/2011REG.PROV.COLL. N. 04466/2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul
sul ricorso numero di registro generale 7401 del 2015, proposto da:
N. 03380/2016REG.PROV.COLL. N. 07401/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA
N. 04863/2015REG.PROV.COLL. N. 01743/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA ex
contro nei confronti di per l'annullamento
N. 00827/2013 REG.PROV.COLL. N. 00695/2001 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA
Anche le associazioni senza scopo di lucro ammesse tra gli operatori economici che possono partecipare alle procedure ad evidenza pubblica
Anche le associazioni senza scopo di lucro ammesse tra gli operatori economici che possono partecipare alle procedure ad evidenza pubblica Autore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative L'assenza di
ha pronunciato la presente
N. 01777/2013REG.PROV.COLL. N. 06079/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)
N. 00026/2016 REG.PROV.COLL. N. 10892/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente
ha pronunciato la presente
1 di 5 24/01/2013 8.20 N. 00086/2013REG.PROV.COLL. N. 02095/2008 REG.RIC. ha pronunciato la presente REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso in appello
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
Pubblicato il 08/11/2016 N. 01245/2016 REG.PROV.COLL. N. 00769/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha pronunciato
ha pronunciato la presente
Pubblicato il 04/07/2017 N. 03261/2017REG.PROV.COLL. N. 02274/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
N. 05110/2015REG.PROV.COLL. N. 07937/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA ex artt.
Scritto da Valentina Magnano Sabato 07 Maggio :51 - Ultimo aggiornamento Lunedì 09 Maggio :57
N. 01679/2016REG.PROV.COLL. N. 07743/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul
ha pronunciato la presente
Pagina 1 di 6 N. 06619/2016 REG.PROV.COLL. N. 13931/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter)
contro per la riforma ha pronunciato la presente SENTENZA
N. 02144/2012REG.PROV.COLL. N. 02696/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA
Pubblicato il 29/08/2017 N. 04104/2017REG.PROV.COLL. N. 09443/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
N. 00939/2011 REG.PROV.COLL. N. 01479/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione
contro nei confronti di per la riforma
N. 05619/2011REG.PROV.COLL. N. 06925/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente
ha pronunciato la presente
Pubblicato il 01/02/2019 N. 00809/2019REG.PROV.COLL. N. 01541/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
N. 01522/2012 REG.PROV.COLL. N. 00231/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda) ha pronunciato
per l'annullamento, previa sospensiva
Pagina 1 di 5 N. 00691/2011 REG.PROV.COLL. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Seconda) ha pronunciato la
Autore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative
Trattativa privata dopo un gara pubblica andata deserta: il fatto che sia pervenuta una sola offerta, è motivo sufficiente per legittimare la sospensione della procedura da parte dell amministrazione e
Scritto da Carmelo Anzalone Martedì 31 Maggio :12 - Ultimo aggiornamento Lunedì 13 Giugno :47
N. 02653/2016 REG.PROV.COLL. N. 01996/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA
contro per l'accertamento ha pronunciato la presente
N. 00411/2014 REG.PROV.COLL. N. 01145/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA
N. 01284/2015 REG.PROV.COLL. N. 01077/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato
Pagina 2 di 6 della sentenza del Tar per l Abruzzo, sede dell Aquila, n. 321/2005, resa tra le parti, concernente il rilascio di una concessione edili
Pagina 1 di 6 Pubblicato il 09/05/2017 N. 02118/2017REG.PROV.COLL. N. 06052/2006 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione
Consiglio di Stato n del R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato
MASSIMA non si ravvisano nel sistema obblighi per l impresa ausiliaria alla sottoscrizione della polizza fideiussoria, in quanto l art. 75 D. Lgs. 163/2006 cita esclusivamente gli obblighi nel campo dell
ha pronunciato la presente
Pagina 1 di 6 N. 02782/2014REG.PROV.COLL. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) SENTENZA.
N. 04548/2011REG.PROV.COLL. N. 07938/2008 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
ha pronunciato la presente
Pagina 1 di 7 N. 00216/2013 REG.PROV.COLL. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia. Giulia.
N. 00195/2016 REG.PROV.COLL. N. 00157/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) ha pronunciato la
contro nei confronti di per l'annullamento
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Sul
ha pronunciato la presente
N. 00175/2014REG.PROV.COLL. N. 06197/2001 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA
Pubblicata il 20/10/2016 N. 04386/2016REG.PROV.COLL. N. 03195/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato
ha pronunciato la presente
N. 00696/2012 N. 03142/2010 REG.PROV.COLL. REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha pronunciato la presente (Sezione
N. 01002/2013REG.PROV.COLL. N. 09835/2006 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) SENTENZA ha pronunciato
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA.
N. 00723/2015REG.PROV.COLL. N. 09652/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
N. 00080/2016 REG.PROV.COLL. N. 00139/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA LECCE PRIMA SEZIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA LECCE PRIMA SEZIONE Registro Sentenze: 372/2007 Registro Generale:874/2001 nelle persone dei Signori Magistrati:
contro nei confronti di e con l'intervento di
N. 00963/2011 REG.PROV.COLL. N. 00810/2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Seconda)
N. 01135/2015 REG.PROV.COLL. N. 00067/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
REPUBBLICA ITALIANA. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,quinta Sezione ANNO 2004 DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 5136/09 REG.DEC. N. 8041 REG.RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,quinta Sezione ANNO 2004 ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso
ha pronunciato la presente
N. 00566/2012 REG.PROV.COLL. N. 00399/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima ha pronunciato
ha pronunciato la presente
Pagina 1 di 6 N. 00049/2014 REG.PROV.COLL. N. 01759/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia.
N. 00001/2016 REG.PROV.COLL. N. 02049/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato
N /2011REG.PROV.COLL. N /2011 REG.RIC.
N. 04769/2011REG.PROV.COLL. N. 04006/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria. (Sezione Seconda) SENTENZA
Page 1 of 5 N. 00242/2012 REG.PROV.COLL. N. 01061/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda) ha
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
N. 00164/2016 REG.PROV.COLL. N. 00231/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) ha
contro e con l'intervento di per l'annullamento
N. 00631/2012 REG.PROV.COLL. 01022/2009 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA
ha pronunciato la presente
1 di 5 25/07/2012 8.02 N. 04076/2012REG.PROV.COLL. N. 05644/2007 REG.RIC. ha pronunciato la presente REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Seconda) SENTENZA
N. 01364/2012 REG.PROV.COLL. N. 02775/1997 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha pronunciato
ha pronunciato la presente
Pagina 1 di 6 N. 00493/2014 REG.PROV.COLL. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
ha pronunciato la presente
Pagina 1 di 5 N. 01213/2013 REG.PROV.COLL. N. 01282/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha
ha pronunciato la presente
Pubblicato il 22/03/2017 N. 00236/2017 REG.PROV.COLL. N. 00606/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione
ha pronunciato la presente
1 di 5 23/01/2013 8.51 N. 00116/2013 REG.PROV.COLL. N. 02432/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato
ha pronunciato la presente
N. 05085/2011REG.PROV.COLL. N. 02674/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA
N. 04793/2011REG.PROV.COLL. N. 02089/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA
Pubblicato il 31/01/2017 N. 00380/2017REG.PROV.COLL. N. 03741/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima.
N. 00798/2011 REG.PROV.COLL. N. 00537/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima ha pronunciato
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
N. 00688/2015 REG.PROV.COLL. N. 00735/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA
N. 02256/2016REG.PROV.COLL. N. 08098/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul
SENTENZA N DEL 02/02/2010 TAR LAZIO ROMA SEZ. 2Q REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA N. 1414 DEL 02/02/2010 TAR LAZIO ROMA SEZ. 2Q REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA.
N. 02359/2011REG.PROV.COLL. N. 01746/2006REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
N. 00733/2016 REG.PROV.COLL. N. 00348/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA
ha pronunciato la presente
N. 00788/2013REG.PROV.COLL. N. 00837/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente
ha pronunciato la presente
N. 08015/2010 REG.SEN. N. 00484/1995 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
N. 01672/2015 REG.PROV.COLL. N. 01847/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha
contro nei confronti di per la riforma
Consiglio di Stato, sez. IV, 10.12.2015 n. 5631; Materia: Decorrenza titolo per accesso concorso - graduatoria R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede
contro per l annullamento, ha pronunciato la presente
N. 04039/2012 REG.PROV.COLL. N. 02955/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) ha pronunciato
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA
N. 00023/2016REG.PROV.COLL. N. 02966/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul
ha pronunciato la presente
N. 02538/2013REG.PROV.COLL. N. 03865/2007 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) DECISIONE
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente DECISIONE Sul ricorso numero di registro generale,
Sezione del sito (Contenuto)
HOME Torna alla pagina precedente Sezione del sito (Contenuto) N. 01489/2015REG.PROV.COLL. N. 00720/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in
contro nei confronti di per la riforma
N. 06478/2012REG.PROV.COLL. N. 03404/2007 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria. (Sezione Prima)
N. 00771/2011 REG.PROV.COLL. N. 01046/2007 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) SENTENZA.
N. 06786/2011REG.PROV.COLL. N. 07595/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
N /2015 REG.PROV.COLL. N /2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 00684/2015 REG.PROV.COLL. N. 00866/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) ha pronunciato
Esame avvocato, plagio, annullamento prove
Esame avvocato, plagio, annullamento prove Autore: Matranga Alfredo In: Magistratura amministrativa Non va annullato il compito che riporta brani presi da testi dei quali non era ammessa la consultazione
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
Pubblicata il 27/09/2016 N. 01259/2016 REG.PROV.COLL. N. 00273/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
Sentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.
N. 02623/2012 REG.PROV.COLL. N. 00111/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata. (Sezione Prima)
N. 00431/2011 REG.PROV.COLL. N. 00178/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Prima) SENTENZA
Pagina 1 di 7 N. 01453/2009 REG.SEN. N. 00023/2008 REG.RIC. N. 00313/2008 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA. in sede giurisdizionale SENTENZA
Pubblicato il 26/09/2016 N. 00329/2016REG.PROV.COLL. N. 00290/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) SENTENZA
N. 00753/2012 REG.PROV.COLL. N. 00776/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) ha pronunciato la
contro nei confronti di per l'annullamento
N. 00499/2013 REG.PROV.COLL. N. 00408/2009 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA
ha pronunciato la presente
N. 05890/2010 REG.DEC. ha pronunciato la presente REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) DECISIONE Sul ricorso numero di registro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA
N. 02035/2015REG.PROV.COLL. N. 04202/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul
contro nei confronti di per l'annullamento
N. 09036/2013 REG.PROV.COLL. N. 06925/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato la
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
N. 03961/2015 REG.PROV.COLL. N. 00832/2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA
ha pronunciato la presente
Pagina 1 di 6 N. 01223/2014 REG.PROV.COLL. N. 01125/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha
ha pronunciato la presente
Pagina 1 di 5 N. 01137/2014 REG.PROV.COLL. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
contro nei confronti di per l'annullamento
N. 02909/2010 REG.SEN. N. 01226/1998 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda ha pronunciato
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
N. 00056/2016 REG.PROV.COLL. N. 02457/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
Torna alla pagina precedente N. 00032/2016REG.PROV.COLL. N. 09950/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato
TAR VENETO - SEZ. III - SENTENZA DEL 13 NOVEMBRE 2017 N.
TAR VENETO - SEZ. III - SENTENZA DEL 13 NOVEMBRE 2017 N. 993: in ordine alla messa in sicurezza dei siti contaminati, le misure di prevenzione possono essere imposte anche al proprietario non responsabile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha DECISIONE
R E P U B B L I C A I T A L I A N A N.3717/2007 Reg. Dec. N. 8801 Reg. Ric. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Anno 2003 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA.
N. 02136/2013REG.PROV.COLL. N. 07099/2008 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente
Page 1 of 5 N. 00906/2014 REG.PROV.COLL. N. 00624/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Seconda)