REGOLAMENTO PER LE ASSEGNAZIONI DELLE ABITAZIONI E RISTORNI. Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

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1 E RISTORNI Articolo 1 - Oggetto del Regolamento Il presente Regolamento disciplina le prenotazioni e le assegnazioni delle abitazioni realizzate, acquisite o recuperate dalla Cooperativa e di quelle di proprietà della stessa. TITOLO I DISPOSIZIONI COMUNI Articolo 2 - Programma dell'intervento 1. Il Consiglio di amministrazione, in attuazione del programma pluriennale di attività, predispone ed approva il Programma d'intervento per la realizzazione, acquisto o recupero del fabbricato o del complesso edilizio comprendente abitazioni destinate ai soci della Cooperativa, rispettando le disposizioni del presente Regolamento. 2. Il Programma definisce le caratteristiche costruttive, economiche e finanziarie dell'intervento; in particolare descrive: a. la localizzazione dell'intervento e le caratteristiche urbanistiche dell'area e del comparto nel quale l'intervento è localizzato o dell'immobile oggetto dell'intervento, specificando le urbanizzazioni ed i servizi generali già presenti e quelli di cui è prevista la realizzazione, nonché la natura del diritto di proprietà della Cooperativa sull'area o sull'immobile; se l area è soggetta a convenzionamento con il Comune, devono essere specificate le eventuali condizioni che comportino modifiche o integrazioni alle disposizioni del presente Regolamento, ai sensi dell articolo 8; b. gli eventuali requisiti richiesti ai soci, in relazione alla natura ed alla destinazione dell intervento e dalla disciplina dell area di cui alla lettera precedente, anche integrativi rispetto a quelli di cui alla successiva lettera i); c. le caratteristiche, progettuali ed esecutive, generali dell'intervento; d. il piano finanziario dell intervento; e. il contributo mutualistico diretto ad incrementare le risorse della Cooperativa destinate al conseguimento dell'oggetto sociale in misura non superiore al 15% del costo complessivo di cui alla precedente lettera d); nella determinazione della percentuale, il Consiglio di amministrazione tiene conto delle condizioni di esecuzione dell'intervento ed in particolare di quelle che possano elevarne il costo di esecuzione rispetto a quello medio del periodo, curando, in ogni caso, che i valori iniziali assicurino ai soci condizioni almeno pari alle migliori conseguibili sul mercato; f. i criteri di ripartizione del costo complessivo nel rispetto del principio di parità di trattamento 23

2 dei soci che dovranno uniformarsi a principi di oggettiva ragionevolezza, tenendo altresì conto delle diverse tipologie delle unità abitative e non, e in considerazione di obiettive esigenze di ponderazione rispetto ai valori ed alle condizioni di mercato, al fine di poter garantire il rispetto del mantenimento a favore del socio di condizioni di acquisizione dello scambio mutualistico più favorevoli rispetto al mercato stesso. g. la data di presunto inizio dei lavori e fine lavori; h. le fonti di finanziamento dell'intervento, le loro caratteristiche e la possibilità, per i soci prenotanti delle abitazioni destinate all assegnazione in proprietà, di richiedere alla Cooperativa di accendere un mutuo per proprio conto. Articolo 3 - Prenotazione delle abitazioni 1. Il Programma d'intervento, approvato ai sensi dell'articolo 2 è illustrato ai soci in apposite riunioni. In tali riunioni sarà consegnato ai presenti la sintesi del programma dell intervento e la domanda per la prenotazione di un alloggio che il socio deve inviare alla Cooperativa, se interessato, per raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna diretta e ritiro della relativa ricevuta, entro il termine di dieci giorni. I soci possono richiedere la prenotazione di un solo alloggio relativo al programma dell intervento, salvo deroga concessa dal consiglio di amministrazione dietro richiesta del socio. Il Presidente informa i soci della Cooperativa di tali riunioni mediante comunicazione personale con Raccomandata a.r. Dalle comunicazioni personali sono esclusi i soci che non siano in regola con i versamenti dovuti, a qualunque titolo, alla Cooperativa o nei confronti dei quali sia stato avviato il procedimento di esclusione dalla stessa Cooperativa nonché i soci che abbiano già ottenuto l'assegnazione dell'abitazione in proprietà o in godimento con proprietà differita od in locazione, tuttavia, nell elenco dei soci ai quali inviare la comunicazione sono da ammettere alla prenotazione i soci che espressamente abbiano fatta richiesta di essere inseriti in ulteriori programmi abitativi. 2. Il presidente, sulla base delle domande pervenute e dell anzianità di iscrizione alla cooperativa: a. redige la graduatoria del programma dell intervento; b. invita, con le modalità di cui al precedente comma 1, i soci di cui al comma 2 a ad una riunione la scelta dell alloggio e consegna ai presenti una bozza dell atto unilaterale di prenotazione; 3. La scelta dell alloggio, attribuita nel rispetto della graduatoria dell intervento sarà accettata, dalla cooperativa, se il socio sottoscriverà, entro dieci giorni dalla data della riunione, l atto unilaterale di prenotazione dell alloggio contestualmente al versamento del deposito cauzionale previsto dal programma. La scelta operata con il presente atto ha valore irrevocabile e non potrà essere modificata anche in presenza di variazioni non sostanziali apportate all alloggio, da prescrizioni relative alla concessione edilizia o da adeguamenti del progetto architettonico e/o strutturale. L'elenco definitivo 24

3 dei soci prenotatari sarà esposto nell'albo della Cooperativa per un periodo di tempo non inferiore a quindici giorni, termine entro il quale può essere proposto ricorso al Consiglio di amministrazione. 4. Dopo il ritiro del Permesso a costruire delle Opere di urbanizzazione e/o dei fabbricati del Programma d intervento, il Presidente invita i soci prenotatari per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna diretta e ritiro della relativa ricevuta, a sottoscrivere il preliminare di assegnazione ed a versare, contestualmente, gli importi previsti dal programma dell intervento, assegnando loro un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta. Contestualmente alla sottoscrizione dell atto di prenotazione le somme versate a titolo cauzionale saranno, previa autorizzazione del socio, acquisite come versamenti in conto assegnazione. 5. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, il socio che non abbia sottoscritto il preliminare di assegnazione dell alloggio ed effettuato il versamento richiesto si intende rinunciatario ed è sostituito dal primo dei soci richiedenti esclusi, in ordine di anzianità di iscrizione alla Cooperativa. In tal caso la cooperativa entro 30 giorni dalla rinuncia dovrà restituirgli, senza interessi, il versamento in conto assegnazione effettuato. 6. Con la sottoscrizione del preliminare di assegnazione dell alloggio, il socio accetta tutte le condizioni del programma Articolo 4 - Piano economico finanziario dell'intervento 1. Il Consiglio di amministrazione approva il Programma d'intervento che aggiorna, se ne ravvede la necessità, almeno semestralmente durante la sua attuazione ed al termine di ciascun esercizio, per darne conoscenza all Assemblea. Il Piano economico finanziario e le successive variazioni che comportino modifiche al costo di esecuzione ed al valore di assegnazione previsti dal Programma d'intervento sono comunicati ai soci prenotanti o assegnatari per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna diretta e ritiro della relativa ricevuta. 2. Completata la esecuzione dell'intervento e definiti i rapporti riguardanti la sua esecuzione il suo finanziamento e le eventuali agevolazioni, il Consiglio di amministrazione approva il Piano economico finanziario finale per ciascuna delle abitazioni realizzate. 3. Nella predisposizione del Piano economico finanziario dell'intervento e dei suoi aggiornamenti si tiene conto: a. del costo dell'intervento, presunto e definitivo, comprensivo di tutte le spese sostenute per la sua esecuzione e ad esso direttamente imputabili, compresi i maggiori costi; b. del contributo mutualistico di cui all'articolo 2; c. degli oneri conseguenti ai finanziamenti contratti dalla Cooperativa con Istituti di credito ed altri enti finanziari per la esecuzione dell'intervento, esclusi quelli relativi ai finanziamenti contratti per conto dei soci prenotanti, per l importo definito dai relativi 25

4 atti di partecipazione al Programma di intervento; d. degli interessi relativi alle risorse finanziarie della Cooperativa impiegate nella esecuzione dell'intervento; e. se previsto dal Programma d intervento, del costo della fideiussione o dell ipoteca che garantisce i versamenti effettuati dai soci prenotanti ed assegnatari; f. dei costi indiretti di realizzazione e della quota parte delle spese generali imputabili all'intervento; g. degli altri oneri, di natura amministrativa, finanziaria e fiscale, imputabili all'intervento in quanto sostenuti o da sostenere in conseguenza della sua esecuzione; h. dei versamenti effettuati dai soci prenotanti; i. delle anticipazioni infruttifere effettuate dai soci prenotanti. 4. I valori di assegnazione sono determinati dal Consiglio di amministrazione tenendo conto degli elementi di costo inclusi nel Piano economico finanziario e delle modalità di finanziamento dell intervento ed in modo da assicurare l'equilibrio del Piano economico finanziario stesso. 5. Nel definire i valori di cui al comma precedente ed al fine di accertare l equilibrio del Piano economico finanziario si tiene conto, per le abitazioni destinate all assegnazione in godimento con proprietà differita, di tutti i versamenti che i soci prenotanti ed assegnatari sono tenuti ad effettuare fino al trasferimento della proprietà delle abitazioni, comprensivi degli aggiornamenti per gli stessi previsti e prudenzialmente stimati e delle eventuali agevolazioni che assistano l intervento. Articolo 4-BIS Ristorni 1. La determinazione del contributo mutualistico compreso nel valore di assegnazione deve essere effettuata dal consiglio di amministrazione tenendo conto da un lato della necessità di proporre ai soci una prestazione mutualistica, connessa con lo scambio mutualistico specifico (assegnazione in proprietà o in locazione ovvero in godimento a proprietà differita), a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle di mercato e dall altro della necessità di incrementare e rafforzare le risorse della cooperativa destinate al conseguimento dell oggetto sociale. 2. Nel rispetto delle finalità mutualistiche della cooperativa, ove tali condizioni vengano rispettate, non si da luogo al ristorno ai soci, essendo lo stesso assorbito a priori nella definizione del prezzo di assegnazione, in misura tale da contemperare appunto le legittime aspettative dei soci di accedere ad uno scambio mutualistico a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle di mercato e la necessità di integrare e rafforzare le risorse della cooperativa destinate al conseguimento dell oggetto sociale. 3. E fatto obbligo al consiglio di amministrazione di rendere evidente nella nota integrativa al bilancio di esercizio o in suoi allegati, il conseguimento dell oggetto sociale nel rispetto delle finalità mutualistiche della cooperativa, con particolare riferimento alle condizioni con le quali si realizzano gli scambi mutualistici rispetto alle condizioni di mercato, con una adeguata informativa sia di carattere consuntivo che preventivo. 26

5 4. Ove le condizioni di cui al comma 1 non siano verificate ed ove non prevalga la necessità di incrementare e rafforzare le risorse della cooperativa finalizzate al conseguimento dell oggetto sociale, il consiglio di amministrazione può proporre all Assemblea l attribuzione ai soci per i quali tali condizioni non si sono verificate, un ristorno, nei limiti previsti dallo statuto. 5. E fatto obbligo al consiglio di amministrazione di rendere evidente nella nota integrativa al bilancio di esercizio o in suoi allegati, i criteri seguiti nelle valutazioni di cui al comma precedente. Articolo 5 - Sospensione o revoca dell'intervento 1. Qualora, iniziati i lavori per la esecuzione dell intervento, gli stessi subiscano interruzioni per un periodo di tempo complessivamente superiore alla metà della durata prevista dal Programma d'intervento, i soci prenotanti potranno recedere dalla prenotazione dandone comunicazione alla Cooperativa per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna diretta e ritiro della relativa ricevuta. 2. Il Consiglio di amministrazione, verificata l'esistenza delle condizioni di cui al comma precedente, accoglie la domanda di recesso con delibera da adottarsi entro due mesi dal ricevimento della stessa domanda. 3. La domanda di recesso può essere respinta solo se il Direttore dei lavori possa confermare al Consiglio di amministrazione, con comunicazione scritta la esistenza delle condizioni per il completamento dei lavori entro un termine che non comporti una durata complessiva degli stessi lavori superiore al doppio di quella prevista dal Programma di intervento. Qualora la domanda di recesso di cui al presente articolo sia respinta, il socio può, comunque, comunicare alla Cooperativa la sua intenzione di recedere dall atto di partecipazione al Programma dell intervento. 4. Tutte le somme versate dal socio, la cui domanda di recesso sia stata accolta dal Consiglio di amministrazione, saranno restituite dopo che il socio subentrante abbia versato, allo stesso titolo, un uguale importo e comunque entro e non oltre sei mesi dalla domanda di recesso. Su tale importo non è dovuto al socio receduto alcun interesse. 5. Qualora il Consiglio di amministrazione, per cause impreviste sopravvenute dopo l'approvazione del Programma d'intervento, ritenga di dover deliberare la revoca del Programma stesso, convoca i soci prenotanti per illustrare la situazione, le iniziative che potrebbero essere adottate per interrompere la realizzazione del Programma e disinvestire i capitali impiegati nonché le prevedibili modalità ed i tempi di rimborso, totale o parziale, dei versamenti effettuati dagli stessi soci. Il Consiglio di amministrazione, sulla base delle risultanze dell incontro da riprodurre sinteticamente nelle motivazioni della delibera, adotta i conseguenti provvedimenti, comunicandoli ai soci prenotanti per raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna diretta e ritiro della relativa ricevuta. 27

6 Articolo 6 - Decadenza dalla prenotazione e dall'assegnazione 1. La esclusione del socio prenotante dalla Cooperativa comporta l automatica decadenza dalla prenotazione e dall'assegnazione; la medesima decadenza si applica qualora il socio abbia prodotto dichiarazioni o documenti non veritieri relativamente ai requisiti richiesti per beneficiare delle agevolazioni pubbliche da cui l'intervento sia assistito. 2. Il socio prenotante o assegnatario può essere dichiarato decaduto, rispettivamente, dalla prenotazione e dall'assegnazione dal Consiglio di amministrazione qualora non ottemperi alle deliberazioni adottate dallo stesso Consiglio di amministrazione e dall'assemblea dei soci o arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla Cooperativa ovvero assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale. 3. Ai rapporti con il socio prenotante decaduto relativamente alle somme dallo stesso versate per la partecipazione al programma edilizio si applicano le disposizioni dell articolo 7, commi 2, 3 e 4. Articolo 7 - Recesso del socio dal preliminare di assegnazione 1. Il socio prenotatario, in regola con i versamenti previsti dal preliminare di assegnazione che, prima dell'ultimazione dell'intervento, intenda recedere dallo stesso deve darne comunicazione alla Cooperativa per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna diretta e ritiro della relativa ricevuta. 2. Le somme versate dal socio recesso restano vincolate fino a quando il socio subentrante non abbia versato, allo stesso titolo, un uguale importo; in assenza del socio subentrante, restano vincolate fino al termine di sei mesi dalla domanda di recesso. Sugli importi vincolati non è dovuto al socio receduto alcun interesse e la Cooperativa trattiene il 5 per cento, delle somme dovute (pagamenti effettuati ed accollo di prefinanziamento) a titolo di penale. Saranno altresì trattenute al socio le spese sostenute dalla cooperativa per il rilascio delle polizze fideiussorie a garanzia dei pagamenti (D.lgs. 122/05) e per le eventuali varianti o modifiche dallo stesso richieste e già realizzate. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al socio prenotatario che sia stato escluso dalla Cooperativa o abbia richiesto di recedere dalla stessa, comportando l esclusione o il recesso o la decadenza di diritto dalla prenotazione. Articolo 8 - Interventi assistiti da agevolazioni pubbliche o convenzionati con il Comune 1. Per gli interventi realizzati dalla Cooperativa con agevolazioni pubbliche o su aree soggette a convenzione comunale, la disciplina degli atti di prenotazione ed assegnazione prevista dal presente 28

7 Regolamento è sostituita, se diversa, o integrata dalla disciplina che accompagna le agevolazioni o da quella contenuta nella convenzione, che deve essere specificata nel Programma d intervento e riprodotta negli atti predisposti dalla Cooperativa e sottoscritti dai soci interessati. Articolo 9 - Risoluzione delle controversie 1. Qualsiasi controversia insorta fra i soci e la Cooperativa in merito alla realizzazione del Programma d'intervento ed agli atti, rapporti ed impegni ad esso relativi e conseguenti, ivi compresi i ricorsi nei confronti dei provvedimenti di decadenza adottati dal Consiglio di amministrazione, è demandata alla decisione del Collegio arbitrale di cui all articolo 40 dello Statuto, applicando la disciplina e le procedure dallo stesso articolo previste. TITOLO II ASSEGNAZIONI IN PROPRIETÀ Articolo 10 - Disposizioni integrative per le prenotazioni in proprietà 1. Nel preliminare di assegnazione sono richiamate ed accettate dal socio prenotante le condizioni che disciplinano il diritto di proprietà sull area o sull immobile oggetto dell intervento ed i finanziamenti e le eventuali agevolazioni utilizzati per la sua esecuzione e sono riportati: a. le generalità ed il codice fiscale del socio prenotatario; b. i dati identificativi dell'abitazione prenotata; c. il valore di assegnazione previsto dal Programma e le condizioni che possono comportarne l aumento, che il socio accetta con la sottoscrizione dell atto; d. l importo delle somme che il socio deve versare contestualmente alla sottoscrizione dell atto di prenotazione; e. l'importo complessivo dei versamenti che il socio prenotatario deve effettuare durante l esecuzione dell'intervento, le relative modalità di pagamento e scadenze; f. l'importo dell eventuale residuo versamento che il socio debba effettuare contestualmente alla sottoscrizione dell'atto notarile di assegnazione in proprietà; g. l'importo del mutuo che la Cooperativa provvederà ad accendere per conto del socio prenotatario e l impegno dello stesso socio a rimborsare alla Cooperativa le spese per le pratiche di mutuo fino al frazionamento del mutuo stesso e i relativi oneri finanziari con le modalità e nei termini dalla stessa indicati, con l applicazione, in caso di inadempienza, degli interessi di mora e delle sanzioni previste dall articolo 11 per le inadempienze relative agli altri versamenti dovuti dal socio; h. la dichiarazione di conoscenza dei requisiti soggettivi richiesti dalle disposizioni che disciplinano le agevolazioni di cui l intervento benefici o dalla convenzione che disciplina la concessione dell area e l impegno del socio prenotatario a produrre alla competente 29

8 Autorità ed alla Cooperativa, nei termini e con le modalità da quest ultima indicate, la documentazione necessaria per l accertamento del possesso dei requisiti; i. l impegno del socio prenotatario ad acquisire la proprietà dell abitazione assegnata, non appena si verificheranno le condizioni per la stipula del rogito notarile; j. l impegno del socio prenotante ad accettare l accollo della quota parte dei mutui accesi dalla Cooperativa che verrà attribuita all abitazione assegnata, fatta salva la facoltà di ridurne, prima del frazionamento, l ammontare con una uguale elevazione dell importo di cui alla lettera f); k. l esplicita accettazione delle disposizioni del presente Regolamento che disciplinano le sanzioni alle quali il socio è soggetto qualora non rispetti gli obblighi assunti. 2. Il socio prenotatario, dopo che sia stata effettuata la scelta dell'abitazione e se in regola con i versamenti periodici previsti dal preliminare di assegnazione, può presentare richiesta di apportare modifiche e migliorie alla stessa abitazione, a condizione che tali modifiche o migliorie siano conformi ai vincoli previsti dalla strumentazione urbanistica, dalla concessione edilizia, dalla convenzione eventualmente stipulata con il Comune, ivi compreso il valore massimo di assegnazione stabilito dalla stessa convenzione, e dalle disposizioni che disciplinano le agevolazioni di cui l'intervento eventualmente benefici e sempre che i relativi lavori non comportino ostacoli o ritardi nella regolare esecuzione dell'intervento. Le modifiche e migliorie sono autorizzate dal Direttore dei lavori e dalla cooperativa. 3. La esecuzione da parte dell Impresa appaltatrice dei lavori conseguenti alle modifiche e migliorie autorizzate è disposta dal Direttore dei lavori dopo che il socio abbia provveduto ad effettuare i versamenti stabiliti dal Consiglio di amministrazione con le modalità dallo stesso indicate; i lavori eseguiti sono fatturati dall Impresa alla Cooperativa e sono portati ad incremento del valore di assegnazione dell abitazione. 4. Il socio prenotatario è tenuto a produrre, nei tempi indicati dalla Cooperativa, tutta la documentazione che gli verrà richiesta, durante la esecuzione dell'intervento e dopo la sua ultimazione, per la istruttoria delle pratiche amministrative, fiscali e legali necessarie per la esecuzione dell'intervento, per il perfezionamento dei finanziamenti e delle eventuali agevolazioni e per il trasferimento della proprietà dell'abitazione allo stesso socio. Articolo 11 - Versamenti dei soci prenota tari in proprietà 1. I versamenti che i soci prenotatari devono effettuare durante la esecuzione dell'intervento, nella misura ed alle scadenze previste intervento dal preliminare di assegnazione, hanno la natura di acconti sul valore di assegnazione in proprietà. 2. I versamenti di cui al comma precedente sono destinati al finanziamento dei costi sostenuti dalla Cooperativa per l attuazione del Programma di intervento. 30

9 3. Ciascun versamento deve essere effettuato per l importo, alla scadenza e con le modalità indicate nel preliminare di assegnazione e dagli eventuali successivi aggiornamenti; ai versamenti effettuati dopo la relativa scadenza si applica, dalla stessa data, l'interesse calcolato con il tasso di mora in vigore per i mutui, da corrispondere alla Cooperativa unitamente al versamento della rata. 4. Qualora il versamento periodico, comprensivo degli interessi di mora maturati, non sia effettuato entro trenta giorni dalla relativa scadenza, eventualmente prorogabili dal Presidente di ulteriori trenta giorni per documentati gravi impedimenti non dipendenti dalla volontà del socio, lo stesso socio può essere dichiarato decaduto dall atto di partecipazione al Programma, con l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 7, commi 4 e 5; la decadenza è deliberata dal Consiglio di amministrazione. Articolo 12 - Assegnazione in proprietà delle abitazioni 1. Completata la esecuzione dell'intervento il Consiglio di amministrazione delibera, se presentata la certificazione di agibilità o abitabilità, ai sensi delle vigenti normative, l assegnazione in proprietà degli alloggi ai soci. Il socio accetta l assegnazione e le condizioni che disciplinano il diritto di proprietà sull area o sull immobile oggetto dell intervento ed i finanziamenti e le eventuali agevolazioni utilizzati per la sua esecuzione firmando il verbale di accettazione dell alloggio e la scheda riepilogativa di tutti i costi relativi all alloggio. La consegna dell alloggio avverrà contestualmente alla firma del rogito notarile di assegnazione. Il Consiglio di Amministrazione in deroga a quanto sopra può autorizzare la consegna degli alloggi a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni: a. Il socio, in pari con i pagamenti, anticipi il saldo previsto al contratto notarile accollandosi i costi relativi all attivazione della polizza fideiussoria (D.lgs. 122/05); b. Non vi siano contestazioni sullo stato dell alloggio; c. Si impegni ad abitare l alloggio consegnato solo dopo la presentazione della certificazione di conformità ed agibilità ai sensi delle disposizioni vigenti; Il socio si obbliga inoltre a. a stipulare l atto pubblico di trasferimento della proprietà dell abitazione alla data che gli verrà comunicata dalla Cooperativa; b. ad accettare l accollo della quota parte del mutuo generale d intervento acceso dalla cooperativa, su richiesta del socio, attribuita alla stessa abitazione accettando altresì i relativi oneri finanziari, c. all esplicita accettazione delle disposizioni del presente Regolamento che disciplinano le sanzioni alle quali il socio è soggetto qualora non rispetti gli obblighi assunti. 31

10 Nel caso in cui non sia possibile deliberare, da parte del consiglio di amministrazione, l assegnazione in proprietà dell alloggio, per la mancata presentazione della pratica di agibilità/abitabilità e/o per altre ragioni tecniche, ed i soci richiedano la pre-consegna degli alloggi al fine della immissione dei mobili e delle pulizie dei locali, la consegna può avvenire purché si possa procedere alla sottoscrizione da parte del socio del verbale di assegnazione e della scheda riepilogativa dei costi ed la delibera di assegnazione ai soci può essere posticipata al momento in cui sussistano ne le condizioni. 2. Il verbale di accettazione viene redatto dopo apposita visita alla presenza dell'assegnatario, e del Direttore dei lavori. Qualora siano rilevati difetti costruttivi addebitabili all'impresa, il verbale indicherà il termine entro il quale l Impresa deve effettuare i necessari interventi, alla cui scadenza verrà redatto, con le medesime modalità, il verbale di accertamento dei lavori eseguiti. 3. Fino a quando l'istituto o gli Istituti finanziatori non abbiano provveduto a volturare le rate di ammortamento, il socio assegnatario è tenuto a versare alla Cooperativa le rate suddette relative ai finanziamenti attribuiti alla propria abitazione 4. La cooperativa, alle scadenze e con le modalità indicate nel preliminare di assegnazione, richiede ai soci per lettera o con consegna diretta e ritiro della relativa ricevuta, il pagamento di quanto dovuto. Il mancato pagamento delle rate nei tempi previsti comporterà l applicazione degli interessi di mora. Protraendosi la morosità la cooperativa provvederà al recupero del credito con gli strumenti consentiti dalla legge 5. Il socio decaduto deve liberare l'abitazione entro tre mesi dalla data di decorrenza della decadenza. Trascorsi i tre mesi senza che la riconsegna dell'abitazione alla Cooperativa abbia avuto luogo, il socio decaduto è automaticamente escluso dalla Cooperativa ai sensi dell articolo 12, commi c, dello Statuto. Al socio sarà trattenuto a titolo di penale, una somma pari al 10% del prezzo finale dell alloggio, sottoscritto dallo stesso nella scheda riepilogativa dei costi e deve rifondere tutte le spese sostenute per la liberazione forzata dell'abitazione, per il suo ripristino e per la riparazione degli eventuali danni imputabili allo stesso socio, delle quali la Cooperativa si rivarrà sui crediti del socio, per la cui liquidazione si applicano le disposizioni dell'articolo 13. Per le eventuali modifiche e migliorie autorizzate su richiesta del socio, si applica l articolo 7, comma La Cooperativa, ove necessario, provvederà alla nomina di un amministratore del fabbricato del quale fanno parte le abitazioni previste dal Programma d'intervento. Fino a quando tutte le abitazioni in esso comprese non siano state trasferite in proprietà ai soci assegnatari con atto pubblico, I prenotatari sono tenuti a pagare le spese di amministrazione, di manutenzione ed il costo dei servizi comuni nei termini e con le modalità dalla stessa indicati; scaduto il termine stabilito per ciascun versamento, si applicano, dalla stessa data, gli interessi di mora calcolati al tasso di mora in vigore. 32

11 Articolo 13 - Recesso del prenotata rio dopo la consegna 1. Il socio che si sia avvalso della deroga di cui all art. 12, nel caso intenda recedere dall alloggio, deve comunicarlo alla cooperativa con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e riconsegnare l alloggio con le modalità di cui al comma 5 dell art Le somme versate per prenotazione alloggio sono restituite al socio receduto dall'assegnazione, al netto delle penali previste, entro 12 mesi dalla data di riconsegna dell'abitazione. Articolo 14 - Decesso del socio prenotante o assegnatario 1. Al socio prenotatario di un abitazione deceduto può sostituirsi, nella qualità di socio prenotatario, la persona che, per disposizione testamentaria o in applicazione delle disposizioni che regolano le successioni, avrebbe ereditato la proprietà dell'abitazione prenotata o assegnata. La sostituzione nella qualità di socio è subordinata al possesso dei requisiti richiesti per l'adesione alla Società; quella nella qualità di prenotante o assegnatario, ove previsti dalla disposizione agevolativa utilizzata per la realizzazione dell'abitazione, dalla disciplina dell area o dal Programma d intervento, al possesso dei requisiti richiesti per l'assegnazione della stessa. 2. Qualora esistano più persone che, ai sensi del comma precedente, abbiano la stessa facoltà nella sostituzione del socio defunto, le medesime devono indicare, con atto scritto autenticato da un notaio, quella o quelle che, tra di esse, possono richiedere tale sostituzione, con rinuncia da parte delle altre non interessate. 3. La sostituzione del socio defunto non può aver luogo qualora, prima della data del decesso, si siano verificate le condizioni per la sua decadenza dalla prenotazione in proprietà o sia stato avviato il procedimento di esclusione dalla Cooperativa; qualora esistano debiti scaduti del socio defunto nei confronti della Società, l'applicazione dei commi precedenti è subordinata alla preventiva estinzione di tali debiti, per capitale ed interessi. 4. Le persone aventi titolo alla sostituzione devono inviare alla Cooperativa entro sei mesi dalla data del decesso, per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna diretta e ritiro della relativa ricevuta, la documentazione richiesta dallo Statuto per l adesione alla Cooperativa e quella necessaria per la individuazione della persona avente titolo al subentro nella prenotazione o nell'assegnazione in proprietà ovvero, in caso di più aventi titolo, la dichiarazione con la quale viene designata, fra questi, la persona o le persone che subentreranno al socio defunto nella qualità di socio e di prenotante o assegnatario in proprietà, sottoscritta da tutti gli aventi titolo ed autenticata da un notaio, nonché la documentazione necessaria per l'accertamento del possesso dei requisiti richiesti. Il termine di cui al presente comma può essere prorogato dal Presidente, su richiesta motivata delle persone interessate al subentro, per una sola volta e per non oltre tre mesi a condizione che le stesse persone provvedano al versamento delle somme che il socio defunto avrebbe dovuto corrispondere alla Cooperativa per assolvere agli impegni assunti. 33

12 5. Il Consiglio di amministrazione, qualora il subentrante o i subentranti siano in possesso dei requisiti richiesti dallo Statuto, dal Programma d'intervento, dalle disposizioni che disciplinano le agevolazioni delle quali l intervento eventualmente benefici e dalla disciplina dell area, delibera, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, sulla richiesta, e, nel caso sia accolta, dispone la sostituzione del subentrante o dei subentranti nella qualità di socio, qualora non lo siano, e di prenotatari ed autorizza il Presidente alla predisposizione di un nuovo preliminare di assegnazione sostitutivo di quello sottoscritto dal socio defunto. 6. In caso di rinuncia degli aventi titolo al subentro nella prenotazione o di superamento del termine di cui al comma 4, si applicano, con l osservanza delle disposizioni in materia di successione, gli articoli 7 o 13, ovvero l'articolo 11, o l articolo 12, qualora il prenotatario deceduto o i suoi conviventi risultino inadempienti ad alcuno degli obblighi previsti preliminare di assegnazione. Articolo 15 - Riassegnazione dell'abitazione resasi disponibile La prenotazione di un alloggio resosi disponibile per le dimissioni, decesso o recesso di un socio avverrà in primo luogo in rispetto della graduatoria dell intervento tra i soci rimasti esclusi dalla prenotazione ed in secondo luogo nel rispetto della graduatoria generale dei soci. Articolo 16 - Atto pubblico di assegnazione in proprietà dell'abitazione 1. La Cooperativa provvede al trasferimento della proprietà dell'abitazione, con contratto rogitato dal notaio designato dalla stessa Cooperativa, al socio assegnatario che abbia provveduto ad effettuare tutti i versamenti previsti nella scheda riepilogativa dei conteggi, dallo stesso sottoscritta. Nel contratto notarile di assegnazione saranno riportate le quote millesimali di proprietà riferite all alloggio calcolate sulla base della superficie e del Piano Finanziario dell Intervento. 2. Gli onorari e le spese relativi al rogito notarile sono a carico del socio, che provvede a versarli direttamente al notaio rogante. L Iva, le spese tecniche e notarili relative al contratto di assegnazione sono a carico del socio che provvede a versarle agli interessati (cooperative, tecnico e notaio) in sede di stipula dell atto. 3. Nel rogito notarile l'assegnatario deve rilasciare le dichiarazioni richieste per beneficiare delle agevolazioni fiscali e finanziarie, assumendosi ogni conseguente responsabilità, anche per le sanzioni pecuniarie previste per le dichiarazioni mendaci. 34

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95 00146 1.750,00 07456230585 620609 R.E.A. C.F. REGOLAMENTO INTERNO della FUTURHAUS Società Cooperativa Edilizia a r.l. Sede in Roma Lungotevere di Pietra Papa, 95 00146 Capitale Sociale versato e sottoscritto Euro 1.750,00 Iscritta al n. 07456230585

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