Ati. Il Consiglio di Stato fr 0 20 giugno Repubblica e Cantone Ticino
|
|
- Gianfranco Farina
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 numero Bellinzona 2853 fr 0 20 giugno 2018 Repubblica e Cantone Ticino Consiglio di Stato Piazza Governo 6 Casella postale Bellinzona telefono fax can-sc@ti.ch Il Consiglio di Stato Repubblica e Cantone Ticino Signora Consigliera federale Simonetta Sommaruga Dipartimento federale di giustizia e polizia Palazzo federale ovest 3001 Berna Procedura di consultazione concernente la modifica del Codice di procedura civile (miqliorare la praticabilità e l'attuabilità) Stimata Consigliera federale, Gentili Signore ed egregi Signori, abbiamo ricevuto la documentazione in merito alla summenzionata procedura di consultazione e, ringraziando per l'opportunità che ci è stata offerta di esprimere il nostro giudizio e di disporre del tempo necessario a tal fine, vi trasmettiamo il relativo modulo elettronico compilato come da vostra richiesta. Come potrete leggere, il Canton Ticino tiene ad esprimere in questa sede la propria obiezione per rapporto ad alcune proposte indicate nell'avamprogetto che comportano un aggravio di competenze e di conseguenza un accresciuto onere lavorativo e delle implicazioni a livello finanziario. In particolare, manifestiamo delle serie riserve circa le prospettate nuove modalità di anticipo delle spese processuali presumibili di cui all'art. 98 AP-CPC che potrebbero comportare per i Cantoni delle importanti difficoltà di incasso, tenendo conto anche del domicilio estero della parte soccombente, circostanza che si attaglia di frequente anche nel nostro Cantone. Nondimeno, non possiamo accogliere il principio di cui all'art. 111 AP-CPC, che comporterà parimenti un'esposizione finanziaria importante per il Cantone. Vogliate gradire l'espressione della nostra massima stima. PER IL CONSIGLIO Dl STATO Il Cancelliere: Annesso: formulario di risposta Copia per conoscenza a: - Divisione della giustizia (di-dq@ti.ch); - Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sp(ti.ch); - Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne(ti.ch); - Pubblicazione in Internet Ati
2 Stellungnahme von / Prise de position donné par/ Presa di posizione di Name / Firma / Organisation: Nom / société / organisation: Cognome / ditta / organizzazione: Abkürzung der Firma / Organisation: Abréviation de la société / de l'organisation: Sigla della ditta / dell'organizzazione: Adresse: Indirizzo: Consiglio di Stato Cantone Ticino CdS TI Piazza Governo 7, 6501 Bellinzona Kontaktperson: Personne de référence: Persona di contatto: Telefon: 091/ Téléphone: N di telefono: Courriel: Avv. Frida Andreotti, Direttrice della Divisione giustizia di-dgeti.ch Datum: 13 giugno 2018 Date: Data:
3 Wichtige Hinweise: 1. Wir bitten Sie, keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen und nur die grauen Formularfelder auszufüllen. 2. Bitte pro Artikel, Absatz und Buchstabe oder pro Kapitel des erläuternden Berichtes eine Zeile verwenden. 3. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 11. Juni 2018 an folgende Adresse: Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung! Remarques importantes : 1. Nous vous prions de ne pas modifier le formatage de ce formulaire! 2. Utilisez une ligne par article, alinéa et lettre ou par chapitre du rapport explicatif. 3. Veuillez faire parvenir votre avis au format Word d'ici au 11 juin 2018 ä l'adresse suivante : zzebi.admin.ch Nous vous remercions de votre collaboration! Osservazioni importanti: 1. Vi preghiamo di non modificare la formattazione del formulario, ma di compilare soltanto gli appositi campi in grigio. 2. Utilizzare una sola riga per ogni articolo, capoverso, lettera o capitolo del rapporto esplicativo. 3. La presa di posizione dev'essere inviata in forma elettronica, come documento Word, al più tardi entro il 11 giugno 2018 al seguente indirizzo: zzebi.admin.ch Grazie per la cortese collaborazione! 2
4 Inhaltsverzeichnis / Table des matières / Indice 1. Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali 4 2. Bemerkungen zu den einzelnen Artikeln / Remarques par article / Osservazioni sui singoli articoli 5 3. Bemerkungen zum erläuternden Bericht / Remarques relatives au rapport explicatif / Osservazioni sul rapporto esplicativo 10 3
5 1. Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali CdS Cantone TI Bemerkung/Anregung H Remarques/suggestion // Commento/suggerimento Da un profilo generale è condivisibile l'opportunità di un riesame complessivo in vista di un adeguamento delle normative alla luce dell'esperienza maturata a far capo dall'entrata in vigore del nuovo CPC del 19 dicembre 2008, benché lo stesso avvenga dopo pochi anni dall'entrata in vigore del CPC. Nell'insieme si può affermare che esso abbia sensibilmente migliorato lo svolgimento del processo civile, contribuendo a ridurre l'avvio di contenziosi e sgravando così le istanze giudiziali preposte, indirizzando le parti laddove possibile a favore di una soluzione rapida e pragmatica delle vertenze. Le finalità della modifica vertono in particolare sui seguenti temi: - incentivare e consolidare la via dell'azione collettiva e introdurre la transazione collettiva, nonché la riparazione collettiva (art. 16a, 89 cvp. 1 e 2 lett. ce lett. d, 89a, 352a AP CPC); - ridefinire le modalità di percezione delle spese giudiziarie e della relativa informazione (art. 97, 98, 111 AP CPC), onde agevolare il ricorso ai rimedi giuridici istituiti dal CPC; - chiarire il quadro dell'istituto del litisconsorzio facoltativo, dell'azione di chiamata in causa, della domanda riconvenzionale (art. 71, 81 cpv.1 e 2, 90 AP CPC); - rafforzare il ruolo della procedura di conciliazione, segnatamente precisando le conseguenze in caso di mancata cornparizione (art. 206 cpv. 4 AP CPC). Spesso si tratta di introdurre degli adeguamenti all'evoluzione della giurisprudenza del Tribunale federale, completare disposizioni in presenza di lacune o di operare rettifiche onde apportare un chiarimento laddove appariva necessario; pertanto considerata l'ampia panoplia di norme toccate dal progetto in esame, ci limitiamo ad esprimerci soffermandoci perlopiù sui punti ritenuti di maggiore rilievo. 4
6 2. Bemerkungen zu den einzelnen Artikeln / Remarques par article / Osservazioni sui singoli articoli Gesetz Loi Legge Art. Abs. Al. Cpv. Bst. Let. Lett. Bemerkung/Anregung // Remarque/suggestion // Commento/suggerimento CdS Cantone TI AP CPC 60a Il termine italiano di "nmessione" per incompetenza, dovrebbe essere sostituito con "rinvio" per incompetenza. CdS Cantone TI AP CPC 98/111 Il tema delle spese giudiziarie appare particolarmente meritevole di attenzione. Se per quanto attiene l'art. 97 AP CPC non sussistono obiezioni, dobbiamo invece manifestare serie riserve quo alle prospettate nuove modalità di incasso del presumibile importo al momento dell'avvio della procedura, scostandosi sensibilmente da quanto sinora attuato secondo canoni consolidati. In effetti il nuovo indirizzo desta perplessità, perlomeno nel campo commerciale e creditorio in cui la parte che ha scelto di entrare in relazione contrattuale con la controparte, deve assumersi i rischi connessi. La regolamentazione proposta si potrebbe giustificare semmai nelle cause relative ad obblighi legali (in particolare nell'ambito del diritto di famiglia o di protezione degli adulti e dei minorenni) e di responsabilità per atti illeciti. L'impossibilità di chiedere l'anticipo integrale delle spese e soprattutto di utilizzare sempre gli anticipi per coprire le spese fissate in sentenza, appare infatti destinata a comportare in molti casi grosse difficoltà di incasso delle spese processuali, soprattutto qualora la parte soccombente è domiciliata all'estero, come pure per la riscossione forzata delle tasse di giustizia non solute dalla parte convenuta soccombente (e quindi poco incline a rifonderle). Inoltre, il principio per cui chi ha anticipato le spese in caso di vittoria ne ottiene il rimborso, implica un'esposizione finanziaria importante per il Cantone, in particolare in quanto l'art. 111 AP CPC sembra applicarsi a tutte le spese, dunque anche a quelle per l'assunzione delle prove. In caso di assunzione di una perizia, il cui costo spesso è importante, se la parte che l'ha anticipato risulta vittoriosa in causa il Cantone dovrà cercare di recuperare dalla controparte anche queste spese. Potenzialmente l'onere 5
7 2. Bemerkungen zu den einzelnen Artikeln / Remarques par article / Osservazioni sui singoli articoli Gesetz Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung // Remarque/suggestion H Commento/suggerimento Loi Al. Let. Legge Cpv. Lett. amministrativo per l'ufficio preposto arrischia di essere considerevole e per le finanze cantonali tutt'altro che irrisorio. La giustizia civile dovrebbe invece continuare ad ispirarsi sostanzialmente al principio attitatorio restando nelle mani delle parti, che devono assumersi la responsabilità di quanto chiedono, ottenendo i mezzi necessari per essere soddisfatti in caso di successo, ma anche valutando adeguatamente i rischi di mancato recupero dei propri crediti. Se le parti non possono legittimamente assumersi i rischi di una perdita dei loro crediti, tutti i costi causati dalla procedura sarebbero in questo caso riversati sullo Stato (e di conseguenza di tutti i cittadini, anche di quelli che non hanno fatto ricorso alla giustizia), senza alcuna possibilità di verifica preliminare. Per un corretto diritto all'accesso alla giustizia riteniamo che le disposizioni relative alla possibilità di ottenere l'assistenza giudiziaria siano già sufficienti. Contrariamente a quanto espresso nel rapporto esplicativo, la modifica, lo si sottolinea, implica in definitiva conseguenze finanziarie non indifferenti a carico dei Cantoni che ci preoccupano e che pertanto non ci permettono di esprimerci in favore delle modifiche qui proposte. In relazione a quanto sopra, il principio dell'anticipazione e della responsabilità delle parti per le spese vive (in particolare le spese di perizia) dovrebbe in ogni caso rimanere. Qualora la proposta fosse adottata, si dovrebbe comunque riservare la facoltà per lo Stato di compensare il diritto alla restituzione dell'anticipo (secondo l'art. 111 cpv. 1 AP CPC) nei casi in cui la parte richiedente sia debitrice di spese processuali in altre procedure. Nella soluzione proposta infine, il cpv. 2 diventa inutile, in quanto esprime un'ovvietà. 6
8 2. Bemerkungen zu den einzelnen Artikeln / Remarques par article / Osservazioni sui singoli articoli Gesetz Loi Legge Art. Abs. Al. Cpv. Bst. Let. Lett. Bemerkung/Anregung // Remarque/suggestion // Commento/suggerimento CdS Cantone TI AP CPC Alla luce di quanto esposto nel rapporto esplicativo, il testo non sembra del tutto chiaro circa gli effetti di una richiesta di cauzione, segnatamente se successiva alla notifica della petizione o dell'atto di impugnazione. Normalmente qualora il convenuto presenta una domanda di cauzione è perché è a conoscenza della petizione, che dunque gli è già stata notificata. CdS Cantone TI AP CPC Valutiamo la soluzione molto positivamente, in quanto colma una notevole lacuna che limitava l'accesso allo strumento dell'assunzione di prove a titolo cautelare (v. sopra). CdS Cantone TI AP CPC La soluzione proposta, già applicata in Ticino da molti conciliatori, è fondamentale per rafforzare l'efficacia e l'efficienza dello strumento della conciliazione. I casi di autorizzazione ad agire per mancata comparsa del convenuto sono infatti numerosi e concernono spesso vertenze che potrebbero potenzialmente essere risolte senza particolare difficoltà. CdS Cantone TI AP CPC L'aggiunta del nuovo cpv. 4 (eventualmente completamento del cpv. 3) non appare necessaria, il sistema della sospensione provvisoria concessa dall'autorità di ricorso sul modello adottato dal Tribunale federale già permettendo di rispondere alle esigenze d'urgenza eventualmente segnalate. D'altronde il testo della norma non specifica i rapporti tra le decisioni di prima e di seconda istanza, contrariamente al rapporto esplicativo, secondo cui l'effetto sospensivo di prima sede cade, se la parte soccombente poi non Io chiede anche in seconda istanza. CdS Cantone TI AP CPC 239 2bis La tesi secondo cui, nel diritto attuale, la decisione priva di motivazione scritta sia immediatamente esecutiva, è controversa (cfr. sentenza della Camera di esecuzione e fallimento del Tribunale di appello del 16 aprile 2015 e riferimenti). Anche la soluzione proposta è discutibile, perché per la parte sarà difficile giustificare la richiesta di differire l'esecuzione di una decisione di cui non conosce le motivazioni. Non si capisce d'altronde perché si dovrebbe concedere al giudice di prima istanza il 7
9 2. Bemerkungen zu den einzelnen Artikeln / Remarques par article / Osservazioni sui singoli articoli Gesetz Loi Legge Art. Abs. Al. Cpv. Bst. Let. Lett. Bemerkung/Anregung II Remarque/suggestion II Commento/suggerimento potere di anticipare l'esecuzione della propria decisione, se la stessa è già esecutiva. Non lo dovrebbe poter fare neppure dopo la presentazione di un eventuale appello, possibile solo dopo la notifica della motivazione (cfr. art. 239 cpv. 2 CPC), in quanto tale competenza spetta all'autorità giudiziaria superiore adita (art. 315 cpv. 2 CPC). CdS Cantone TI AP CPC La motivazione del rapporto esplicativo appare contraddittoria, perché pur continuando a prestare alla decisione di stralcio un carattere puramente dichiarativo ne fa una decisione impugnabile. Ed invece di semplificare la situazione giuridica stabilita dalla giurisprudenza del Tribunale federale, la complica introducendo un nuovo rimedio giuridico accanto alla revisione, de) che rischia di porre delicati problemi di delimitazione. Non è più semplice - e corretto - considerare che un vizio formale come la mancata firma del verbale, la mancanza del potere di rappresentanza di uno dei firmatari o un motivo di nullité secondo gli art. 27 CC o 20 CO rende l'acquiescenza, la desistenza o la transazione inefficaci ai sensi dell'art. 328 cpv. 1 lett. c CPC? Si propone lo stralcio del capoverso in questione. In ogni caso il testo in italiano parla di ricorso, mentre nel rapporto esplicativo si parla di reclamo. Il termine corretto dovrebbe essere reclamo. CdS Cantone TI AP CPC 352k 1 Occorre rettificare "secondo gli articoli 80 LEF" con "secondo l'articolo 80 LEF". Si tratta di una modifica solo formale. 8
10 2. Bemerkungen zu den einzelnen Artikeln / Remarques par article 1 Osservazioni sui singoli articoli Gesetz Loi Legge Art. Abs. Al. Cpv. Bst. Let. Lett. Bemerkung/Anregung // Remarque/suggestion // Commento/suggerimento 9
11 3. Bemerkungen zum erläuternden Bericht / Remarques relatives au rapport explicatif / Osservazioni sul rapporto esplicativo Kapitel-Nr. chap. n Capitolo n Bemerkung/Anregung // Remarque/suggestion // Commento/suggerimento 10
12 3. Bemerkungen zum erläuternden Bericht / Remarques relatives au rapport explicatif / Osservazioni sul rapporto esplicativo Kapitel-Nr. Bemerkung/Anregung // Remarque/suggestion // Commento/suggerimento chap. n Capitolo n 11
Il Consiglio di Stato
numero Bellinzona 3854 fr 0 6 settembre 2017 Repubblica e Cantone Ticino Consiglio di Stato Piazza Governo 6 Casella postale 2170 6501 Bellinzona telefono +41 91 814 43 20 fax +41 91 814 44 35 e-mail can-sc@ti.ch
Il Consiglio di Stato
Bellinzona 20 fr 13 gennaio 2015 Il Consiglio di Stato Repubblica e Cantone Ticino Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) Schwarzenburgstrasse 155 Casella postale 3003 Berna
presentata nella forma elaborata da Lara Filippini, Andrea Giudici e cofirmatari per una regolamentazione uniforme dell'anticipo spese
INIZIATIVA PARLAMENTARE presentata nella forma elaborata da Lara Filippini, Andrea Giudici e cofirmatari per una regolamentazione uniforme dell'anticipo spese del 9 maggio 2017 Con questa iniziativa non
maggio 2009 ISTITUZIONI
6216 12 maggio 2009 ISTITUZIONI Introduzione del ricorso al Tribunale cantonale amministrativo contro le decisioni del Tribunale di espropriazione in materia di contributi di miglioria e di stime immobiliari
Il Consiglio di Stato
Numero 1468 cl 0 Bellinzona 27 marzo 2019 Repubblica e Cantone Ticino Consiglio di Stato Piazza Governo 6 Casella postale 2170 6501 Bellinzona Telefono +41 91 814 41 11 fax +4191 814 44 35 e-mail can.seti.ch
Il Consiglio di Stato
numero Bellinzona 3491 fr 2 23 agosto 2017 Repubblica e Cantone Ticino Consiglio di Stato Piazza Governo 6 Casella postale 2170 6501 Bellinzona telefono +41 91 814 43 20 fax +41 91 81444 35 e-mail can-seti.ch
Sentenza del 19 gennaio 2012 Corte dei reclami penali
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell incarto: RR.2011.292 Sentenza del 19 gennaio 2012 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali
Il Consiglio di Stato
numero Bellinzona 4217 fr 0 27 settembre 2017 Repubblica e Cantone Ticino Consiglio di Stato Piazza Governo 6 Casella postale 2170 6501 Bellinzona telefono +41 91 814 43 20 fax +41 91 814 44 35 e-mail
Legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) (del 30 novembre 2010)
Legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) (del 30 novembre 2010) 3.1.1.5 IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO - visto il messaggio 11 maggio 2010 n. 6361 del Consiglio di Stato; - visto il rapporto
ottobre 2009 ISTITUZIONI
6279 6 ottobre 2009 ISTITUZIONI Denuncia di alcuni concordati in materia di procedura civile e di procedura penale Signor Presidente, signore e signori deputati, con il presente messaggio ci pregiamo sottoporre
Disegno di. Codice di procedura civile del 17 febbraio 1971; modifica. Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino
Disegno di Codice di procedura civile del 17 febbraio 1971; modifica Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino - visto il messaggio 23 febbraio 1999 no. 4857 del Consiglio di Stato; - visto il
Programma corso Pag 1 di 5. Laboratorio di contenzioso tributario
Programma corso Pag 1 di Sede Ministero dell economia e delle finanze Scuola superiore dell economia e delle finanze Dipartimento delle scienze Tributarie Destinatari: Partecipanti Corso Alta Formazione
Decreto del Consiglio di Stato concernente il contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio negli studi legali
8/2015 Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi 27 febbraio 54 Decreto del Consiglio di Stato concernente il contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio negli studi legali
Programma corso Pag 1 di 5. Laboratorio di contenzioso tributario
Programma corso Pag 1 di Sede Ministero dell economia e delle finanze Scuola superiore dell economia e delle finanze Dipartimento delle scienze Tributarie Destinatari: Partecipanti Corso Alta Formazione
Il Consiglio di Stato
numero Bellinzona 1514 cl 0 10 aprile 2018 Repubblica e Cantone Ticino Consiglio di Stato Piazza Governo 6 Casella postale 2170 6501 Bellinzona telefono +41 91 814 43 20 fax +41 91 814 44 35 e-mail can-sc@ti.ch
Sentenza del 26 febbraio 2018 Corte dei reclami penali
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numero dell incarto: RR.2018.60 Sentenza
Legge sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR) 1 (del 27 aprile 1992)
Legge sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR) 1 (del 27 aprile 1992) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 5 febbraio 1991 n. 3748 del Consiglio
Legge sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR) 1 (del 27 aprile 1992)
Legge sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR) 1 (del 27 aprile 1992) 3.5.1.2 IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 5 febbraio 1991 n. 3748
Il Consiglio di Stato
numero Bellinzona 3207 cl 1 11 luglio 2017 Repubblica e Cantone Ticino Consiglio di Stato Piazza Governo 6 Casella postale 2170 6501 Bellinzona telefono +41 91 814 43 20 fax +41 91 814 44 35 e-mail can-sc@ti.ch
In questi anni il diritto sulla responsabilità dello Stato dal profilo materiale ha dato buona prova di sé.
INIZIATIVA PARLAMENTARE presentata nella forma elaborata da Andrea Giudici per la modifica della Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici (adeguamento e semplificazione
INDICE. Schemi GIURISDIZIONE E COMPETENZA. GLI ORGANI GIUDIZIARI E IL PUBBLICO MINISTERO Prefazione...
INDICE Prefazione... p. XV Schemi I GIURISDIZIONE E COMPETENZA. GLI ORGANI GIUDIZIARI E IL PUBBLICO MINISTERO... 3 1 Giurisdizione (artt. 1 e 5 c.p.c.)... 7 2 Competenza: principi generali (artt. 5 e 6
D e c i s i o n e d i s t r a l c i o d e l 1 o s e t t e m b r e
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a
Prefazione. Prefazione
Prefazione Prefazione In qualità di Direttore del Dipartimento delle istituzioni esprimo la mia viva soddisfazione e il mio plauso per la pubblicazione di questo manuale. L opera verte sulla figura del
Modifiche di legge sottoposte alla votazione
Modifiche di legge sottoposte alla votazione Legge sull organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele dell 8 marzo 999; modifica IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto
TRATTATO DEL NUOVO CONTENZIOSO TRIBUTARIO
TRATTATO DEL NUOVO CONTENZIOSO TRIBUTARIO Tomo III Formulario A cura di Nunzio Santi Di Paola Indice F001. Regolamento di giurisdizione (artt. 3 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 41 c.p.c.)... Pag. 15
A cura dell' Avv. Giuseppe Durante LE NOVITA' DEL NUOVO CONTENZIOSO TRIBUTARIO: Novità. Normativa di Riferimento. Data di entrata in vigore
A cura dell' Avv. Giuseppe Durante LE NOVITA' DEL NUOVO CONTENZIOSO TRIBUTARIO: Novità Normativa di Riferimento Data di entrata in vigore 1) Incompatibilità Giudici Tributari 1 / 8 (Art.8 D.lgs.N 546/1992)
Cos è un precetto su sentenza?
Cos è un precetto su sentenza? Autore : Redazione Data: 29/12/2015 Il postino mi ha notificato una busta verde contenente un precetto su sentenza: di che si tratta? Il precetto ha una natura unitaria:
S e n t e n z a d e l 2 1 d i c e m b r e I I C o r t e d i d i r i t t o c i v i l e
B u n d e s g e r i c h t T r i b u n a l f é d é r a l T r i b u n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l f e d e r a l 5D_194/2018 S e n t e n z a d e l 2 1 d i c e m b r e 2 0 1 8 I I C o r t e d i d
Sentenza del 19 gennaio 2009 I Corte dei reclami penali
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell incarto: BB.2008.104 Sentenza del 19 gennaio 2009 I Corte dei reclami penali Composizione Giudici
SOMMARIO. Capitolo 1 IL RITO DI PRIMO GRADO E L IMPUGNAZIONE DEI LICENZIAMENTI
SOMMARIO Presentazione... V Nota Autori... VII Capitolo 1 IL RITO DI PRIMO GRADO E L IMPUGNAZIONE DEI LICENZIAMENTI Sezione I IL RITO DI PRIMO GRADO 1.1. Nozione e competenza... 2 1.2. Procedimento...
INDICE SOMMARIO. Introduzione IL DIFENSORE
INDICE SOMMARIO Presentazione... V Introduzione IL DIFENSORE 1. Doveri, divieti e poteri del difensore... 1 2. La procura: predisposizione e inserimento... 7 3. L elezione di domicilio... 14 3.1. L indicazione
Legge federale sul diritto internazionale privato Avamprogetto
[Signature] [QR Code] Legge federale sul diritto internazionale privato Avamprogetto (LDIP) Modifica del... L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale
novembre 2009 ISTITUZIONI
6304 25 novembre 2009 ISTITUZIONI Richiesta di un credito di 1'250'000 franchi per la sistemazione logistica del Palazzo del Pretorio di Locarno per consentire l avvio dell attività della Corte di appello
Il Consiglio di Stato
numero Bellinzona 341 cl 1 1 febbraio 2017 Repubblica e Cantone Ticino Consiglio di Stato Piazza Governo 6 Casella postale 2170 6501 Bellinzona telefono +41 91 814 43 20 fax +41 91 814 44 35 e-mail can-seti.ch
Regolamento concernente il pegno sul bestiame
Regolamento concernente il pegno sul bestiame 211.423.1 del 30 ottobre 1917 (Stato 12 dicembre 2006) Il Consiglio federale svizzero, in esecuzione dell articolo 885 del Codice civile svizzero 1 e dell
Tavola Rotonda. La tutela internazionale del credito: Strumenti processuali per il recupero del credito all estero. Chieti - 23 giugno 2009
Tavola Rotonda di Chieti - 23 giugno 2009 La tutela internazionale del credito: Strumenti processuali per il recupero del credito all estero Avv. Massimiliano Silvetti Premessa 1. Il ricorso per decreto
Tribunale di appello, che funge pure, in sede unica cantonale, da autorità di vigilanza.
DECRETO LEGISLATIVO URGENTE concernente la modifica della legge sull organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele dell 8 marzo 1999 (del 17 dicembre 2012) Il Gran Consiglio della Repubblica
INDICE SOMMARIO. Capitolo 1 LE CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO
INDICE SOMMARIO Capitolo 1 LE CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO 1 1. Rito del lavoro, controversie individuali di lavoro e processo del lavoro: alcuni indispensabili chiarimenti lessicali e concettuali
Il Consiglio di Stato
numero Bellinzona 274 fr 0 27 germai 2016 Repubblica e Cantone Ticino Il Consiglio di Stato PER E-MAIL Ufficio federale dell'agricoltura Mattenhofstrasse 5 3003 Berna Invio per posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch
Codice di Procedura Civile Regio Decreto 28 ottobre 1940, n (Aggiornato al 01/12/2014) Libro I Disposizioni generali
Codice di Procedura Civile Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 (Aggiornato al 01/12/2014) Libro I Disposizioni generali Titolo I Degli organi giudiziari Capo I Del giudice Sezione I Della giurisdizione
INDICE CAPITOLO PRIMO LA GIURISDIZIONE
INDICE Avvertenza alla quinta edizione............................ Avvertenza alla quarta edizione............................ Avvertenza alla terza edizione............................. Nota bibliografica....................................
Decisione del 13 agosto 2013 Corte dei reclami penali
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numero dell incarto: BV.2012.11 Decisione
ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO 3 MODULO - IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO
ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO 3 MODULO - IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO SEDE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA 3, VIA SILVIO D'AMICO 77, 00145 ROMA, Venerdì: 14.00-19.00 Sabato: 9.00 14.00 1 1
Ó» ¹¹ ± luglio 2014 ISTITUZIONI
Ó» ¹¹ ± ²«³» ± ¼ Ü ³»² ± 6966 8 luglio 2014 ISTITUZIONI ݱ²½» ²» Rapporto del Consiglio di Stato sull iniziativa parlamentare 4 novembre 2013 presentata nella forma elaborata da Amanda Rückert e cofirmatari
Ordinanza sullo stato civile
Ordinanza sullo stato civile (OSC) Modifica del Il Consiglio federale svizzero, ordina: I L'ordinanza del 8 aprile 004 sullo stato civile è modificata come segue: Art. cpv. lett. c Essi possono incaricare
Diritto del contenzioso. Lezione del 4 dicembre 2017 «I procedimenti speciali e le misure a tutela del fisco»
Diritto del contenzioso Lezione del 4 dicembre 2017 «I procedimenti speciali e le misure a tutela del fisco» Tipologia di sospensioni - Sospensione giudiziale art. 47 DLgs 546/1992 - Sospensione amministrativa
Sentenza dell'8 luglio 2009 II Corte dei reclami penali
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell incarto: RR.2009.191 + RP.2009.18 Sentenza dell'8 luglio 2009 II Corte dei reclami penali Composizione
Decisione del 29 maggio 2019 Corte dei reclami penali
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numero dell incarto: BB.2019.83 Decisione
maggio 2009 ISTITUZIONI
6226 26 maggio 2009 ISTITUZIONI Richiesta di un credito di fr. 500'000.-- per l introduzione dei passaporti biometrici, dei permessi e documenti di viaggio biometrici per stranieri provenienti da Stati
Copyright Esselibri S.p.A.
78 Parte Seconda: Il processo ordinario di cognizione 1. GENERALITÀ Capitolo Settimo Le vicende anomale nello svolgimento del processo Il processo di cognizione può subire, nel corso del suo svolgimento,
Concernente la modificazione di alcuni articoli della legge sul commercio delle armi e delle munizioni e sul porto d'arma del 10 ottobre 1967
Messaggio 2122 Concernente la modificazione di alcuni articoli della legge sul commercio delle armi e delle munizioni e sul porto d'arma del 10 ottobre 1967 Onorevoli signori, Presidente e Consiglieri,
VOLUME PRIMO 16 CAPITOLO LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DI COGNIZIONE 16
Claudio Mellone Manuale di procedura civile Volumi primo e secondo Aggiornato al d.l. 3 maggio 201 n. 59, convertito con l. 30 giugno 2016 n. 119 e al d.l. 31 agosto 2016 n. 168, convertito con l. 25 ottobre
Risoluzione N.107/E QUESITO
Risoluzione N.107/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 21 maggio 2007 OGGETTO: Istanza di interpello Prenotazione a debito dell imposta di registro - Articolo 59, comma 1, lettera d) del
Sentenza del 9 luglio 2009 II Corte dei reclami penali
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell incarto: RR.2009.192-194 + RP.2009.19-21 Sentenza del 9 luglio 2009 II Corte dei reclami penali Composizione
Legge federale sull organizzazione giudiziaria
Termine di referendum: 12 ottobre 2000 Legge federale sull organizzazione giudiziaria (Organizzazione giudiziaria, OG) (Revisione parziale dell organizzazione giudiziaria intesa a sgravare il Tribunale
LA MEDIAZIONE TRIBUTARIA
AGENZIA DELLE ENTRATE Direzione Regionale del Piemonte LA MEDIAZIONE TRIBUTARIA Alessandria, 16 maggio 2012 1 LA NORMA La mediazione ( Il reclamo e la mediazione ) è stata inserita nel corpus delle norme
Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) dell 11 dicembre 2006 La direzione provvisoria del Tribunale amministrativo federale,
Legge federale sul diritto internazionale privato
Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP) Disegno Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 ottobre 2018 1, decreta:
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI INSEGNAMENTO DI DIRITTO PROCESSUALE CIVILE (profili pratici) Docente dott. Augusto Pace PROGRAMMA
Regolamento della legge sulla cittadinanza ticinese e sull attinenza comunale (RLCCit) (del 10 ottobre 1995)
Regolamento della legge sulla cittadinanza ticinese e sull attinenza comunale (RLCCit) (del 10 ottobre 1995) 1.2.1.1.1 IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto l art. 42 della Legge
Decreto federale. dell 11 dicembre 2009
Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione
Ordinanza relativa ai brevetti d invenzione
[Signature] [QR Code] Ordinanza relativa ai brevetti d invenzione (Ordinanza sui brevetti, OBI) Modifiche del [XXX] Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 19 ottobre 1997 1 sui brevetti
Sentenza del 30 gennaio 2019 Corte dei reclami penali
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numero dell incarto: RR.2018.326 Sentenza
Il Consiglio di Stato
numero Bellinzona 584 cl 1 6 febbraio 2019 Repubblica e Cantone Ticino Consiglio di Stato Piazza Governo 6 Casella postale 2170 6501 Bellinzona telefono +41 91 814 43 20 fax +41 91 814 44 35 e-mail can-sc@ti.ch
Sentenza del 28 aprile 2004 Corte dei reclami penali
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal BK_G 024/04 Sentenza del 28 aprile 2004 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Hochstrasser,
IL DIRETTORE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone
Prot. n. 2010/130264 Approvazione delle Avvertenze relative al nuovo modello di cartella di pagamento, ai sensi dell art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 IL DIRETTORE
Sentenza del 12 luglio 2011
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-5778/2010 Sentenza del 12 luglio 2011 Composizione Giudice Vito Valenti,
SOMMARIO INTRODUZIONE... 1
INTRODUZIONE... 1 CAPITOLO I L I.C.I.... 7 1. Il quadro introduttivo dell imposta... 7 1.1 I soggetti passivi dell I.C.I....7 1.2 Come si determina il valore dell immobile la base imponibile...7 1.3 La
Procedura di consultazione relativa alle modifiche proposte all'ordinanza sulla perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (OPFCC)
numero Bellinzona 2953 cl 0 19 giugno 2019 Repubblica e Cantone Ticino Consiglio di Stato Piazza Governo 6 Casella postale 2170 6501 Bellinzona telefono +41 91 814 43 20 fax +41 91 814 44 35 e-mail can-sc@ti.ch
COMUNICAZIONI E NOTIFICHE
di Lina Avigliano e Patrizia Felcioloni INDICE GENERALE COMUNICAZIONI In generale... 1 Comunicazione della sentenza... 3 Comunicazione dell ordinanza pronunciata fuori udienza... 4 Comunicazione e termini
Il Consiglio di Stato
numero Bellinzona 2725 cl 1 1 luglio 2015 Il Consiglio di Stato Repubblica e Cantone Ticino Signor Consigliere federale Alain Berset Dipartimento federale dell'interno DFI 3003 Berna Invio per posta elettronica
Legge federale sulla tassa d esenzione dall obbligo militare
[Signature] [QR Code] Legge federale sulla tassa d esenzione dall obbligo militare (LTEO) Avamprogetto del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale
INDICE SOMMARIO. Capitolo 1 LE MODIFICAZIONI ALLA DISCIPLINA DELLE NOTIFICHE. (Mauro Di Marzio)
INDICE SOMMARIO Elenco delle principali abbreviazioni... XV Capitolo 1 LE MODIFICAZIONI ALLA DISCIPLINA DELLE NOTIFICHE (Mauro Di Marzio) 1. La notifica alle persone giuridiche... 1 1.1. Il temperamento
NOVITA IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO. dott. Giancarlo Grossi
NOVITA IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO dott. Giancarlo Grossi 1 D.L. 06/07/2011, n. 98, conv. in L. 15/07/2011, n. 111 ARTICOLO 39 Disposizioni in materia di riordino della giustizia tributaria Modifica
I GIUDIZI DI OPPOSIZIONE ALL ESECUZIONE
Processo tributario I GIUDIZI DI OPPOSIZIONE ALL ESECUZIONE PROF. AVV. MARIACARLA GIORGETTI 19 marzo 2018, sala Convegni ODCEC Milano PREMESSA. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI ESECUZIONE FORZATA In caso
Iniziativa parlamentare Aumento dei posti a tempo pieno presso la Corte d appello del Tribunale penale federale
18.464 Iniziativa parlamentare Aumento dei posti a tempo pieno presso la Corte d appello del Tribunale penale federale Rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 29 novembre
Il litisconsorzio nel processo tributario Il ricorso
Il litisconsorzio nel processo tributario Il ricorso Ricorso collettivo: il ricorso è proposto da più soggetti contro il medesimo atto Esempio: ricorso proposto da una società di persone e dai soci contro
Il procedimento sommario di cognizione facoltativo ex artt. 702 bis ss. c.p.c.
INDICE SOMMARIO Premessa................................ pag. VII Abbreviazioni delle enciclopedie e delle riviste.................» XVII Parte Prima Il procedimento sommario di cognizione facoltativo
PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE ARTT. 702-bis/quater c.p.c.
PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE ARTT. 702-bis/quater c.p.c. Legge 18 giugno 2009 n. 69 introduce un rito alternativo a quello ordinario di cognizione a scelta dell attore da utilizzare nelle cause
Giudici Claudia Pasqualetto Péquignot (presidente del collegio), Christoph Bandli, Christine Ackermann, cancelliere Manuel Borla.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a
INDICE. Schemi. II L ATTO DI PRECETTO A Atto di precetto: requisiti (art. 480) B Atto di precetto: procedura (art. 480)...
INDICE Prefazione... p. XV Schemi I IL TITOLO ESECUTIVO... 3 1 Titolo esecutivo: generalità (art. 474)... 5 2A Titolo esecutivo giudiziale: procedura (art. 474)... 6 2B Titolo esecutivo giudiziale: casistica
(tratto dal Compendio di diritto processuale civile) articolo c.p.c. 7 Competenza del Giudice di pace
23 GLI ARTICOLI DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE E DELLE DISPOSIZIONI DI AttuAZIONE TOCCATI DALLA RIFORMA (tratto dal Compendio di diritto processuale civile) 7 Competenza del Giudice di pace rubrica intervento
L ufficio del Pubblico Ministero contabile pag Il giudizio di primo grado di Marco Smiroldo pag. 29
L AMMINISTRATIVISTA Sommario Introduzione di Antonella Manzione pag. 9 1. La giurisdizione contabile: i principi generali e gli organi di Gabriele Bottino pag. 13 1.1. Premessa pag. 13 1.2. L art. 20,
PARTE I - IL PROCESSO CIVILE E LE AZIONI. Leonardo Margiotta. Capitolo I - Il processo civile: principi generali... p. 13
PARTE I - IL PROCESSO CIVILE E LE AZIONI Capitolo I - Il processo civile: principi generali... p. 13 1. Il processo civile: nozioni generali....» 13 2. Principi generali del processo civile....» 13 Capitolo
Word. Procedura di consultazione concernente la modifica della legge sulle banche (LBCR) Name Datum. Mittente Data del parere
Dipartimento federale delle finanze DFF Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionalisfi Servizio giuridico Word Procedura di consultazione concernente la modifica della legge sulle banche
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
N. 00733/2016 REG.PROV.COLL. N. 00348/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA
Decisione del 4 giugno 2018 Corte dei reclami penali
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numero dell incarto: BB.2018.79-80 Decisione
ordinamento processuale (verifica contraddittorio e tentativo di conciliazione)
La prima udienza ex art 183 cpc nel nuovo ordinamento processuale (verifica contraddittorio e tentativo di conciliazione) Prof. Riccardo Demontis Premessa La lezione, che ha affrontato l udienza di prima
Ordinanza del 24 agosto 2012 Corte penale
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell incarto: SN.2012.24 Ordinanza del 24 agosto 2012 Corte penale Composizione Giudici penali federali
UDIENZA DI PRIMA COMPARIZIONE DELLE PARTI E TRATTAZIONE DELLA CAUSA. Schema di Giulio SPINA. (art. 183 c.p.c.)
Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 16.12.2016 La Nuova Procedura Civile, 6, 2016 Editrice UDIENZA DI PRIMA COMPARIZIONE DELLE PARTI E TRATTAZIONE DELLA CAUSA
INDICE-SOMMARIO CAPITOLO I LE DISPOSIZIONI GENERALI
Introduzione........................................... Autori delle singole parti dell opera.............................. V VII CAPITOLO I LE DISPOSIZIONI GENERALI Le fonti e gli organi del processo
TABELLA CONTRIBUTO UNIFICATO
TABELLA CONTRIBUTO UNIFICATO (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia: D.P.R. 30 Maggio 2002 n. 115, Importi aggiornati in base al D.L. n. 90 del 24/06/2014,
Circolare N. 154 del 09 Novembre 2016
Circolare N. 154 del 09 Novembre 2016 Disponibile a breve un registro elettronico delle procedure di insolvenza Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che l art. 3 del DL 59/2016 prevede
SITUAZIONE NELLE CAMERE CIVILI DEL TRIBUNALE DI APPELLO
Ó» ¹¹ ± ²«³» ± ¼ Ü ³»² ± 6707 24 ottobre 2012 ISTITUZIONI ݱ²½» ²» Modifica della legge sull organizzazione giudiziaria concernente le decisioni adottate da un giudice unico nelle Camere della Sezione
INDICE SOMMARIO. D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 DISPOSIZIONI GENERALI DEL GIUDICE TRIBUTARIO E SUOI AUSILIARI
INDICE SOMMARIO D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I DEL GIUDICE TRIBUTARIO E SUOI AUSILIARI Le commissioni tributarie (art. 1, D.Lgs. 31.12.1992, n. 546)... p. 5 La giurisdizione
INDICE SOMMARIO. Presentazione... Introduzione...
SOMMARIO Presentazione... Introduzione... VII XV CAPITOLO 1 L AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE 1. La natura giuridica, la funzione e l organizzazione dell Agenzia delle entrate - Riscossione... 2 2.