Ordinanza sull Istituto universitario federale per la formazione professionale

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Ordinanza sull Istituto universitario federale per la formazione professionale"

Transcript

1 Progetto Ordinanza sull Istituto universitario federale per la formazione professionale del Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 8 capoverso della legge federale del dicembre 00 sulla formazione professionale (LFPr), ordina: Capitolo : Disposizioni generali Art. Oggetto La presente ordinanza regola l attività, l'organizzazione e il finanziamento dell Istituto universitario federale per la formazione professionale (IUFFP). Art. Istituto universitario federale per la formazione professionale L Istituto universitario è un ente di diritto pubblico con personalità giuridica propria e sede a Berna. Si organizza e gestisce autonomamente ed ha una contabilità propria. Art. Compiti, cooperazione e condizioni quadro L Istituto universitario è il centro di competenza della Confederazione per l insegnamento e la ricerca nella pedagogia per la formazione professionale, nella formazione professionale e nello sviluppo professionale. L Istituto universitario offre le proprie prestazioni attraverso istituti regionali nella Svizzera tedesca, francese e italiana. L Istituto universitario collabora con altre scuole universitarie nazionali ed estere, con l Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia e con altri enti, istituti ed organizzazioni attivi nella formazione professionale. Art. Attività secondarie commerciali Contro un compenso al prezzo di mercato, l Istituto universitario può fornire prestazioni a terzi se queste sono strettamente correlate ai compiti che deve svolgere e non ne impediscono l adempimento. L Istituto universitario organizza la contabilità in modo da poter documentare i costi e i ricavi delle singole prestazioni. È vietato un sovvenzionamento indiretto delle attività secondarie commerciali. Nel settore delle attività secondarie commerciali, l Istituto universitario è sottoposto alle stesse disposizioni relative alla concorrenza valide per i privati. Capitolo : Offerte di formazione per responsabili della formazione professionale Sezione : Offerte di formazione Art. 5 Cicli di studio con diploma L Istituto universitario offre cicli di studio per studenti con titolo universitario o con diploma di formazione professionale superiore. RS.0

2 Il ciclo di studio con diploma comprende 60 crediti conformemente all ECTS. I diplomi danno diritto ai seguenti titoli protetti: a. insegnante diplomato di scuola professionale b. insegnante diplomato di scuola specializzata superiore. Art. 6 Ciclo di studio con master L Istituto universitario offre cicli di studio con master per studenti con titolo universitario. Il ciclo di studio con master comprende da 90 a 0 crediti conformemente all ECTS. I diplomi danno diritto al seguente titolo protetto: Master of Science in Formazione professionale. Art. 7 Altre offerte formative e di perfezionamento Il Consiglio dell IUFFP disciplina le offerte di formazione e di perfezionamento nonché le denominazioni dei diplomi. Sezione : Promozione e garanzia della qualità Art. 8 Regolamento sugli studi, sul controllo delle prestazioni e sulle promozioni Il Consiglio dell IUFFP disciplina in un regolamento i cicli di studio, il controllo delle prestazioni, le promozioni e gli esami. Art. 9 Accreditamento Il Consiglio dell IUFFP provvede all'accreditamento del ciclo di studio con master. Per l'accreditamento vale per analogia l'articolo 7 della legge dell'8 ottobre 999 sull aiuto alle università (LAU). Capitolo : Organizzazione Art. 0 Organi Gli organi dell Istituto universitario sono: a. il Consiglio dell IUFFP; b. il direttore; c. l ufficio di revisione. Detti organi sono nominati dal Consiglio federale. Il Consiglio federale può revocare la nomina per ragioni gravi. I membri del Consiglio dell IUFFP sono nominati per quattro anni. Il rinnovo della nomina è possibile. Art. Consiglio dell IUFFP Il Consiglio dell IUFFP si compone di nove membri. Il Consiglio federale nomina il presidente ed il vicepresidente. Il Consiglio dell IUFFT: a. determina le strategie dell Istituto universitario nel quadro del mandato del Consiglio federale; b. rappresenta l Istituto universitario nei confronti del Dipartimento federale dell'economia (Dipartimento) e delle autorità della Confederazione; c. allestisce il mandato di prestazione e il relativo rapporto da presentare al Dipartimento; d. stabilisce il mansionario, il piano finanziario e il budget dell Istituto universitario; e. redige il rapporto contabile e il rapporto di gestione e li pubblica dopo approvazione del Consiglio federale; f. emana il regolamento interno; g. disciplina in un regolamento l'organizzazione dell Istituto universitario nonché la composizione e i compiti della direzione dell Istituto; h. emana le disposizioni di esecuzione sulla contabilità con la riserva dell'approvazione del Consiglio federale; RS.0

3 i. emana un regolamento del personale con la riserva dell'approvazione del Consiglio federale; j. emana il regolamento sugli emolumenti per l'istituto universitario con la riserva dell'approvazione del Consiglio federale; k. emana un regolamento sugli studi, sul controllo delle prestazioni e sulle promozioni; l. regolamenta la procedura disciplinare ai sensi dell'articolo 5; m. provvede a un'adeguata partecipazione dei membri dell Istituto universitario ai sensi dell'articolo ; n. propone al Consiglio federale la nomina del direttore; o. nomina gli altri membri della direzione dell Istituto universitario su proposta del rettore; p. adempie altri compiti conformemente al regolamento interno. È applicabile l'articolo 7 dell'ordinanza del giugno 996 sulle commissioni. Art. Direttore Il direttore è sottoposto al Consiglio dell IUFFP e partecipa alle riunioni di quest'ultimo con voto consultivo. Il direttore: a. organizza e dirige l Istituto universitario; b. assume il personale, fatti salvi i casi di competenza del Consiglio dell IUFFP. Rientrano nella sfera di attività del direttore tutti i compiti che non sono affidati a un altro organo. Art. Organo di revisione L'organo di revisione verifica: a. la tenuta dei conti e il rapporto contabile annuale; b. il rapporto presentato dal Consiglio dell IUFFP sull'adempimento del mandato di prestazione; c. il buon funzionamento del sistema di pianificazione, controllo, gestione e di rapporto dell Istituto universitario. Presenta al Consiglio dell IUFFP ed al Consiglio federale un rapporto sul risultato della verifica. Capitolo : Membri dell Istituto universitario e relative attività Sezione : Disposizioni generali Art. Membri dell Istituto universitario I membri dell Istituto universitario sono: a. i membri della direzione dell Istituto universitario; b. i membri del corpo insegnante (docenti); c. i collaboratori scientifici; d. il personale amministrativo e tecnico; e. gli studenti. I membri del corpo insegnante insegnano e svolgono attività di ricerca nell'ambito del mandato d'insegnamento e di ricerca. I collaboratori scientifici eseguono lavori nella ricerca e nello sviluppo per coadiuvare i membri del corpo insegnante. Partecipano alle prestazioni generali. Art. 5 Assemblea universitaria L'Assemblea universitaria è composta in modo paritetico di rappresentanti delle diverse categorie di membri dell Istituto universitario. Ogni categoria sceglie i rispettivi rappresentanti. Il Consiglio dell IUFFP consulta l'assemblea universitaria prima di prendere decisioni di interesse generale per l Istituto universitario. Art. 6 Rapporti di lavoro e di mandato I rapporti di lavoro in seno all Istituto universitario si basano: a. sulla legge del marzo 000 sul personale federale (LPers) e RS 7.

4 b. sulle disposizioni d esecuzione della legge sul personale federale, nella misura in cui la presente ordinanza e i disciplinamenti del Consiglio dell IUFFP non prevedano diversamente giusta il capoverso. Se necessario il Consiglio dell IUFFP emana ulteriori disposizioni d'esecuzione concernenti i rapporti di lavoro nell'ambito della LPers e della presente ordinanza. Il Consiglio dell IUFFP è l'organo competente ai sensi dell'articolo dell'ordinanza del luglio 00 sul personale federale (OPers) 5. In mancanza di altri accordi, con gli incaricati di corsi sussiste un rapporto di mandato. Art. 7 Mobilità del personale scientifico Grazie ad un'adeguata politica del personale e degli stipendi, l Istituto universitario promuove la mobilità del personale scientifico. Art. 8 Previdenza professionale I collaboratori dell Istituto universitario sono assicurati presso la Cassa pensioni della Confederazione ai sensi del relativo disciplinamento. Art. 9 Diritti su beni immateriali A eccezione dei diritti d'autore, spettano all Istituto universitario tutti i diritti su beni immateriali prodotti, durante l'attività di servizio e in adempimento agli obblighi, da persone che con l Istituto universitario hanno un rapporto di lavoro. L Istituto universitario è il solo autorizzato a utilizzare i programmi per elaboratori elettronici prodotti, durante l'attività di servizio e in adempimento agli obblighi, da persone che con l Istituto universitario hanno un rapporto di lavoro. L Istituto universitario può contrarre accordi con i titolari del diritto per la trasmissione di diritti nell'ambito delle altre categorie di opere per cui valgono i diritti d'autore. Le persone che hanno prodotto i beni immateriali di cui ai capoversi e partecipano in maniera adeguata all'eventuale ricavo in caso di sfruttamento. Sezione : Membri del corpo insegnante Art. 0 Compiti dei membri del corpo insegnante I membri del corpo insegnante formano responsabili competenti e qualificati per la formazione professionale. Promuovono il proprio settore con la ricerca scientifica. Sono responsabili della diffusione e della pubblicazione dei risultati delle ricerche. Art. Attività esterne all Istituto universitario Al di fuori del loro impiego, i membri del corpo insegnante possono impegnarsi in un'attività esterna a nome proprio, per proprio conto e sulla propria responsabilità, segnatamente come periti. Se il direttore lo chiede, per le attività esterne i membri del corpo insegnante inoltrano domanda di autorizzazione al Consiglio dell IUFFP. L'autorizzazione è concessa se gli interessi dell Istituto non sono contrari all'attività in questione. Se per l'attività esterna all Istituto universitario e svolta dietro compenso, i membri del corpo insegnante utilizzano i mezzi di quest'ultima come personale, impianti IT, biblioteche o segreterie, sono tenuti a risarcire l Istituto universitario. Il Consiglio dell IUFFP emana le disposizioni in merito. Art. Condizioni d'assunzione per docenti Può essere nominato docente chi ha conseguito almeno una licenza o un master di una Scuola universitaria, ha talento nella pedagogia per la formazione professionale e dimostra di avere un idoneità particolare nell insegnamento. Segnatamente ha un'idoneità particolare chi può provare un'attività didattica di più di cinque anni nel settore della formazione professionale. Art. Adeguamento degli stipendi alle condizioni regionali L'adeguamento alla situazione regionale è garantito da un'indennità regionale aggiunta allo stipendio ai sensi dell'articolo 7 dell'ordinanza del luglio 00 sul personale federale (Opers) 6. 5 RS 7.0. RS 7.0..

5 5 Il Consiglio dell IUFFP determina nel regolamento sul personale l'indennità aggiunta per ognuna delle tre sedi regionali. Tiene conto degli stipendi versati per funzioni simili presso altre scuole universitarie della regione interessata. Non si applica l'indennità di residenza di cui all'articolo dell'ordinanza del luglio 00 sul personale federale (OPers). Sezione : Collaboratori scientifici Art. I collaboratori scientifici hanno un titolo riconosciuto di una scuola universitaria. Capitolo 5: Tutela degli interessi federali Sezione : Sorveglianza Art. 5 L Istituto universitario è sottoposto alla sorveglianza del Consiglio federale. Restano salve le competenze legali del Controllo federale delle finanze e l'alta sorveglianza del Parlamento. Sezione : Mandato di prestazione e rendiconto Art. 6 Mandato di prestazione Il Consiglio federale impartisce al Consiglio dell IUFFP un mandato di prestazione. Esso determina gli obiettivi strategici che l Istituto universitario deve perseguire in ottemperanza alle condizioni quadro della politica di formazione, con particolare attenzione alla prestazione e in un'ottica aziendale. Esso stabilisce i metodi e i criteri in base ai quali verificare il raggiungimento degli obiettivi. Il mandato di prestazione è in accordo con le risorse finanziarie della Confederazione tanto nei tempi quanto nei contenuti. Il Dipartimento consulta la Commissione federale della formazione professionale per quanto concerne gli obiettivi definiti in materia di prestazioni. Art. 7 Rendiconto Nel rapporto da presentare ogni anno al Consiglio federale, il Consiglio dell IUFFP fornisce dati sull'adempimento del mandato di prestazione durante l'esercizio trascorso. La Commissione federale della formazione professionale ne prende atto. Nell'ultimo anno del periodo di prestazione, il Consiglio dell IUFFP redige un rapporto sul raggiungimento degli obiettivi da presentare al Consiglio federale, tenendo conto del rinnovo del mandato di prestazione. La Commissione federale della formazione professionale redige un parere all'attenzione del Dipartimento. Sezione : Finanze Art. 8 Tipi di finanziamento L Istituto universitario finanzia la propria attività con : a. i contributi finanziari della Confederazione; b. il ricavo dalla collaborazione con terzi; c. altre risorse. Con il suo contributo finanziario la Confederazione permette all Istituto universitario di soddisfare il mandato di prestazione. Nel calcolo dell'indennità si tiene conto in modo adeguato della possibilità di autofinanziamento. Il Consiglio federale propone al Parlamento l'attribuzione di un limite superiore di spese per la durata del mandato di prestazione. 6 RS 7.0..

6 6 L Istituto universitario s'impegna attivamente nella ricerca di proventi e di finanziamenti di terzi. Art. 9 Fondi Per garantirne la solvibilità nel quadro dell'adempimento dei compiti, la Confederazione concede all Istituto universitario prestiti con interessi di mercato. L Istituto universitario investe le eccedenze a interessi di mercato presso la Confederazione. I particolari sono disciplinati in un accordo tra l Istituto universitario e l Amministrazione federale delle finanze. Art. 0 Bilancio consuntivo Il bilancio consuntivo dell Istituto universitario presenta in modo completo la situazione patrimoniale, finanziaria e del reddito. Esso segue i principi generali dell'importanza, della comprensibilità, della continuità e dall'espressione al lordo e si basa su standard generali riconosciuti. Le regole contabili e di valutazione dedotte da tali principi devono essere trasparenti. Art. Riserve e accantonamenti L'utile dell Istituto universitario è impiegato a costituire riserve, segnatamente per coprire i rischi di perdite e per accantonamenti a favore di progetti e investimenti programmati. Se durante un quadriennio le riserve superano un livello ragionevolmente attendibile per l Istituto universitario o se lo scopo dell'accantonamento scompare, se ne tiene conto nella determinazione dell'indennità. Sezione : Emolumenti Art. Per le prestazioni fornite l Istituto universitario riscuote emolumenti. Possono essere esentate dall'obbligo di versare emolumenti le offerte di formazione e formazione continua : a. importanti per il controllo della formazione professionale oppure b. effettuate in previsione di esercitare un'attività d'interesse pubblico. Il Consiglio dell IUFFP : a. stabilisce le eccezioni in un regolamento sugli emolumenti; b. fissa il relativo tariffario in un regolamento sugli emolumenti; c. stabilisce nel regolamento sugli emolumenti i casi in cui conviene rinunciare alla riscossione di emolumenti corrispondenti alle spese. Questo vale in particolare per le tasse di studio relative ai cicli citati agli articoli 5 e 7. In tutti gli altri casi si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 00 sugli emolumenti (OgeEm) 7. Sezione 5: Dati statistici Art. L Istituto universitario trasmette al Dipartimento o ai servizi indicati dal medesimo tutti documenti e i dati necessari all'esecuzione della legge sulla statistica federale 8. Sezione 6 : Beni immobili Art. La Confederazione mette a disposizione dell Istituto universitario locali adeguati all'esecuzione dei suoi compiti. L'utilizzo di beni immobili di proprietà della Confederazione è retto sulla base di un contratto fra la Confederazione e l Istituto universitario. 7 8 RS 7.0. RS.0

7 7 Capitolo 6: Diritto disciplinare Art. 5 I provvedimenti disciplinari possibili sono: a. il biasimo; b. il biasimo con comminatoria di esclusione dalle manifestazioni, dai corsi e dagli esami dell Istituto universitario; c. l'esclusione dalle manifestazioni, dai corsi e dagli esami dell Istituto universitario. Il direttore dell Istituto universitario può proferire un biasimo. Il presidente del Consiglio dell IUFFP è competente per proferire un biasimo con comminatoria di esclusione. L'esclusione dalle lezioni, dai corsi e dagli esami deve essere decisa dal Consiglio dell IUFFP. L'accusato ha il diritto di a. consultare gli atti; b. essere citato e interrogato; c. difendersi, da solo o con l'ausilio di un rappresentante. La decisione su una misura disciplinare è comunicata per iscritto, debitamente motivata, con l'indicazione dei rimedi giuridici. Capitolo 7: Commissione di ricorso e rimedi giuridici Sezione : Commissione di ricorso Art. 6 Compito La Commissione di ricorso è l'autorità giudiziaria amministrativa dell Istituto universitario. Art. 7 Posizione La Commissione di ricorso svolge la propria attività in maniera indipendente ed autonoma. Art. 8 Composizione, nomine e durata della carica La Commissione di ricorso è composta di cinque membri che fanno parte dell Istituto universitario. I cinque membri sono: a. due rappresentanti del corpo insegnante; b. un incaricato di corsi; c. un rappresentante dei collaboratori scientifici; d. un rappresentante degli studenti. Il Consiglio dell IUFFP nomina i membri e il presidente della Commissione di ricorso. La carica dura due anni. È possibile rinnovare la nomina. Art. 9 Organizzazione e procedure Il Consiglio dell IUFFP emana un regolamento sull'organizzazione della Commissione di ricorso e sulle procedure. Sezione : Rimedi giudirici Art. 0 È possibile impugnare le decisioni dell Istituto universitario presso la Commissione di ricorso. Le decisioni della Commissione di ricorso dell Istituto universitario possono essere impugnate presso la Commissione di ricorso del Dipartimento (CR/DFE).

8 8 Le decisioni della Commissione di ricorso dell Istituto universitario in questioni riguardanti il personale sottostanno al ricorso presso la Commissione federale di ricorso in materia di personale federale. Capitolo 8: Disposizioni finali Sezione : Abrogazione e modifica del diritto vigente Art. Abrogazione del diritto vigente L'ordinanza del 7 settembre 98 9 concernente l'istituto svizzero di pedagogia per la formazione professionale è abrogata. Art. Modifica del diritto vigente Sono modificati i seguenti atti legislativi:. Ordinanza del giugno sull'organizzazione del Dipartimento federale dell economia Art. 6 cpv. abrogato Inserire: Il Dipartimento può affidare all'ufft dei compiti in relazione con l Istituto universitario federale per la formazione professionale (IUFFP) che sono di competenza dipartimentale. Art. 5a Istituto universitario federale per la formazione professionale L Istituto universitario federale per la formazione professionale è il centro di competenze della Confederazione per l'insegnamento e la ricerca nei campi della formazione professionale, della pedagogia della formazione professionale e delle sviluppo professionale. L'organizzazione e i compiti dell Istituto universitario sono disciplinati nell'ordinanza sull Istituto universitario federale per la formazione professionale.. Ordinanza del 5 novembre 998 sull'organizzazione del Governo e dell' Amministrazione. Allegato Elenco delle unità dell'amministrazione federale Dipartimento federale dell'economia. Unità dell'amministrazione federale decentralizzata: Inserire: Istituto universitario federale per la formazione professionale. Ordinanza quadro del 0 dicembre 000 relativa alla legge sul personale federale 9 0 RS.0.7 RS 7.6. RS RS 7.0.

9 9 Art. cpv. L Istituto universitario federale per la formazione professionale si aggiunge all'elenco dei datori di lavoro ai sensi dell'art. cpv. LPers. Sezione : Istituzione dell Istituto universitario Art. Istituzione dell Istituto universitario L Istituto universitario consegue la personalità giuridica con l'entrata in vigore della presente ordinanza. Sostituisce l'istituto svizzero di pedagogia per la formazione professionale. Assume gli attivi e i passivi dell'ispfp. Il Dipartimento prende le misure seguenti: a. determina il momento del trasferimento degli attivi e passivi e dei diritti e doveri. Il trasferimento e le registrazioni necessarie sono esenti da imposte ed emolumenti; b. approva l'inventario dei passivi, degli attivi, dei diritti e dei doveri da assumere e degli eventuali obblighi e condizioni connessi; c. prepara l'approvazione del bilancio di apertura dell Istituto universitario da parte del Consiglio federale; d. prende tutte le altre misure necessarie al trasferimento. Se all'entrata in vigore della presente ordinanza le risorse finanziarie decise alfine di indennizzare il mandato di prestazione non sono ancora disponibili, fino all'inizio del loro periodo di validità, l Istituto universitario dispone dei crediti previsti nel budget federale per l'istituto svizzero di pedagogia per la formazione professionale e dei servizi degli uffici federali competenti. Art. Trasferimento dei rapporti di lavoro Al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza, i rapporti di lavoro dei collaboratori dell'istituto svizzero di pedagogia per la formazione professionale passano all Istituto universitario. Resta salva la nomina del direttore ai sensi dell'articolo 5 capoverso. Art. 5 Riqualificazione del personale I collaboratori recuperano le qualifiche mancanti entro cinque anni, se al passaggio all Istituto universitario non soddisfano i presupposti di assunzione di cui all articolo della presente ordinanza. Il Consiglio dell IUFFP stabilisce direttive per le modalità di riqualificazione. Art. 6 Passaggio dei cicli di formazione I cicli di formazione iniziati prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza sono portati a termine secondo il diritto vigente. Sezione : Entrata in vigore Art. 7 Le disposizioni organizzative della presente ordinanza entrano in vigore il ottobre 005. Le disposizioni materiali della presente ordinanza entrano in vigore il ottobre 006. Il presidente della Confederazione: Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione: Annemarie Huber

Ordinanza sull Istituto universitario federale per la formazione professionale

Ordinanza sull Istituto universitario federale per la formazione professionale Ordinanza sull Istituto universitario federale per la formazione professionale (Ordinanza IUFFP) 412.106.1 del 14 settembre 2005 (Stato 27 settembre 2005) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo

Dettagli

Ordinanza sull Istituto universitario federale per la formazione professionale

Ordinanza sull Istituto universitario federale per la formazione professionale Ordinanza sull Istituto universitario federale per la formazione professionale (Ordinanza IUFFP) 412.106.1 del 14 settembre 2005 (Stato 1 gennaio 2013) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo

Dettagli

Ordinanza sull Istituto universitario federale per la formazione professionale

Ordinanza sull Istituto universitario federale per la formazione professionale Ordinanza sull Istituto universitario federale per la formazione professionale (Ordinanza IUFFP) 412.106.1 del 14 settembre 2005 (Stato 1 marzo 2016) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 48

Dettagli

del 16 gennaio 2008 (Stato 1 febbraio 2008)

del 16 gennaio 2008 (Stato 1 febbraio 2008) Ordinanza concernente l entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari del 16 gennaio 2008 (Stato 1 febbraio 2008) Il Consiglio

Dettagli

1 Introduzione. 2 Priorità programmatiche. del 9 novembre 2016

1 Introduzione. 2 Priorità programmatiche. del 9 novembre 2016 [Signature] [QR Code] Obiettivi strategici del Consiglio federale per il Consiglio dell Istituto universitario federale per la formazione professionale (IUFFP) del 9 novembre 2016 1 Introduzione 1 L Istituto

Dettagli

Legge federale concernente l organizzazione dell Autorità della concorrenza

Legge federale concernente l organizzazione dell Autorità della concorrenza Legge federale concernente l organizzazione dell Autorità della concorrenza (, LAC) Allegato 2 (cifra II cpv. 2) Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 96 della

Dettagli

Legge federale sull Istituto svizzero di diritto comparato

Legge federale sull Istituto svizzero di diritto comparato Legge federale sull Istituto svizzero di diritto comparato (LISDC) Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 64 capoversi 1 e 3 della Costituzione federale 1 ; visto

Dettagli

Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 58 capoverso 2 della legge del 22 giugno sulla vigilanza dei mercati finanziari, ordina:

Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 58 capoverso 2 della legge del 22 giugno sulla vigilanza dei mercati finanziari, ordina: Ordinanza concernente l entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 del 16 gennaio 2008 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 58 capoverso 2 della

Dettagli

Sezione 2: Compiti e indipendenza

Sezione 2: Compiti e indipendenza Legge federale sull Istituto svizzero di diritto comparato (LIDC) del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 6 capoversi e della Costituzione federale ; visto il messaggio

Dettagli

Legge federale sullo statuto e sui compiti dell Istituto federale della proprietà intellettuale

Legge federale sullo statuto e sui compiti dell Istituto federale della proprietà intellettuale Legge federale sullo statuto e sui compiti dell Istituto federale della proprietà intellettuale (LIPI) del 24 marzo 1995 (Stato 1 agosto 2008) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti

Dettagli

Legge federale sui politecnici federali

Legge federale sui politecnici federali Legge federale sui politecnici federali () Disegno Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 27 febbraio 2002 1, decreta: I La legge

Dettagli

Legge federale sullo statuto e sui compiti dell Istituto federale della proprietà intellettuale

Legge federale sullo statuto e sui compiti dell Istituto federale della proprietà intellettuale Legge federale sullo statuto e sui compiti dell Istituto federale della proprietà intellettuale (LIPI) del 24 marzo 1995 (Stato 1 gennaio 2017) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto

Dettagli

Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera

Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera (, LOP) Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 92 della Costituzione federale 1 ; visto il messaggio del

Dettagli

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni Proposte della Commissione del Consiglio nazionale del 27.03.2009 Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni (LAINF) (Organizzazione e attività accessorie della Suva) Disegno Modifica del 12

Dettagli

Legge federale sull Istituto federale di metrologia

Legge federale sull Istituto federale di metrologia Legge federale sull Istituto federale di metrologia (LIFM) del 17 giugno 2011 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 125 della Costituzione federale 1 ; visto il messaggio

Dettagli

Ordinanza concernente l Accademia militare presso il Politecnico federale di Zurigo e la formazione degli ufficiali di professione

Ordinanza concernente l Accademia militare presso il Politecnico federale di Zurigo e la formazione degli ufficiali di professione Ordinanza concernente l Accademia militare presso il Politecnico federale di Zurigo e la formazione degli ufficiali di professione (OACMIL) del 6 settembre 2017 Il Consiglio federale svizzero, visto l

Dettagli

Ingresso visti gli articoli 81 capoverso 5, 82 capoverso 2 e 101 della legge federale del 21 marzo sull energia nucleare (LENu),

Ingresso visti gli articoli 81 capoverso 5, 82 capoverso 2 e 101 della legge federale del 21 marzo sull energia nucleare (LENu), Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) Modifica del Il Consiglio federale svizzero,

Dettagli

Legge federale Avamprogetto concernente i musei e le collezioni della Confederazione (Legge sui musei e le collezioni, LMC)

Legge federale Avamprogetto concernente i musei e le collezioni della Confederazione (Legge sui musei e le collezioni, LMC) Legge federale Avamprogetto concernente i musei e le collezioni della Confederazione (Legge sui musei e le collezioni, LMC) del [ ] L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo

Dettagli

Legge federale concernente i musei e le collezioni della Confederazione

Legge federale concernente i musei e le collezioni della Confederazione Legge federale concernente i musei e le collezioni della Confederazione (Legge sui musei e le collezioni, LMC) Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 69 capoverso

Dettagli

Legge federale sulla libera circolazione del personale medico 1

Legge federale sulla libera circolazione del personale medico 1 Legge federale sulla libera circolazione del personale medico 1 del 19 dicembre 1877 (Stato 13 giugno 2006) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 33 capoverso 2 della Costituzione

Dettagli

Legge federale concernente i musei e le collezioni della Confederazione

Legge federale concernente i musei e le collezioni della Confederazione Legge federale concernente i musei e le collezioni della Confederazione (Legge sui musei e le collezioni, LMC) del 12 giugno 2009 (Stato 1 gennaio 2010) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

Dettagli

Legge federale sulla Scuola universitaria federale per la formazione professionale

Legge federale sulla Scuola universitaria federale per la formazione professionale [Signature] [QR Code] Legge federale sulla Scuola universitaria federale per la formazione professionale (Legge SUFFP) del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 63 capoverso

Dettagli

del 19 aprile 2012 Art. 2 professionale e della tecnologia.

del 19 aprile 2012 Art. 2 professionale e della tecnologia. Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale dei negozi specializzati in musica della Svizzera del 19 aprile 2012 Il Consiglio federale

Dettagli

420.2 Legge federale

420.2 Legge federale Legge federale sull Agenzia svizzera per la promozione dell innovazione (Legge su Innosuisse, LASPI) del 17 giugno 2016 (Stato 1 gennaio 2018) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto

Dettagli

Ordinanza sulle commissioni extraparlamentari, nonché gli organi di direzione e i rappresentanti della Confederazione

Ordinanza sulle commissioni extraparlamentari, nonché gli organi di direzione e i rappresentanti della Confederazione Ordinanza sulle commissioni extraparlamentari, nonché gli organi di direzione e i rappresentanti della Confederazione (Ordinanza sulle commissioni) 172.31 del 3 giugno 1996 (Stato 9 maggio 2000) Il Consiglio

Dettagli

Regolamento di organizzazione della Conferenza svizzera delle scuole universitarie

Regolamento di organizzazione della Conferenza svizzera delle scuole universitarie Regolamento di organizzazione della Conferenza svizzera delle scuole universitarie (RegO-CSSU) del 6 febbraio 0 (Stato settembre 0) Il Consiglio delle scuole universitarie della Conferenza svizzera delle

Dettagli

Regolamento sull organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento

Regolamento sull organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento Regolamento sull organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento (RegO-CSA) del 12 marzo 2015 Il Consiglio svizzero di accreditamento, visto l articolo 21 capoverso 5 della legge federale del 30

Dettagli

Legge federale sull organizzazione dell azienda delle poste della Confederazione

Legge federale sull organizzazione dell azienda delle poste della Confederazione Legge federale sull organizzazione dell azienda delle poste della Confederazione (Legge sull organizzazione delle poste, LOP) 783.1 del 30 aprile 1997 (Stato 13 marzo 2001) L Assemblea federale della Confederazione

Dettagli

Legge federale concernente i musei e le collezioni della Confederazione

Legge federale concernente i musei e le collezioni della Confederazione Termine di referendum: 1 ottobre 2009 Legge federale concernente i musei e le collezioni della Confederazione (Legge sui musei e le collezioni, LMC) del 12 giugno 2009 L Assemblea federale della Confederazione

Dettagli

Regolamento sull organizzazione

Regolamento sull organizzazione Regolamento sull organizzazione In caso di dubbio, fa stato la versione in lingua tedesca. in vigore dal 25 marzo 2015 8 settembre 2015 Pagina 1 / 10 Indice Pagina A PRINCIPI... 3 Art. 1 Basi...3 Art.

Dettagli

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (LPP) (Finanziamento degli istituti di previdenza di diritto pubblico) Modifica del L Assemblea federale della

Dettagli

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (www.admin.ch/ch/i/as/).

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (www.admin.ch/ch/i/as/). Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (www.admin.ch/ch/i/as/). Ordinanza sulla Cassa di previdenza del personale delle dogane

Dettagli

Ordinanza del DFE concernente le esigenze minime per il riconoscimento delle scuole specializzate superiori di economia

Ordinanza del DFE concernente le esigenze minime per il riconoscimento delle scuole specializzate superiori di economia Ordinanza del DFE concernente le esigenze minime per il riconoscimento delle scuole specializzate superiori del 15 marzo 2001 Il Dipartimento federale dell economia, visto l articolo 61 capoverso 2 della

Dettagli

Legge federale sull organizzazione dell azienda delle poste della Confederazione

Legge federale sull organizzazione dell azienda delle poste della Confederazione Legge federale sull organizzazione dell azienda delle poste della Confederazione (Legge sull organizzazione delle poste, LOP) del 30 aprile 1997 (Stato 1 novembre 2007) L Assemblea federale della Confederazione

Dettagli

Ordinanza sul personale federale

Ordinanza sul personale federale Ordinanza sul personale federale (OPers) Modifica del 24 novembre 2010 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 3 luglio 2001 1 sul personale federale è modificata come segue: Art. 1 cpv.

Dettagli

Ordinanza sul fondo per la prevenzione del tabagismo

Ordinanza sul fondo per la prevenzione del tabagismo Ordinanza sul fondo per la prevenzione del tabagismo (OFPT) del 5 marzo 2004 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 28 capoverso 2 lettera c della legge federale del 21 marzo 1969 1 sull imposizione

Dettagli

Legge federale sull organizzazione dell azienda delle poste della Confederazione

Legge federale sull organizzazione dell azienda delle poste della Confederazione Legge federale sull organizzazione dell azienda delle poste della Confederazione (Legge sull organizzazione delle poste, LOP) del 30 aprile 1997 (Stato 23 settembre 2003) L Assemblea federale della Confederazione

Dettagli

Ordinanza concernente la vigilanza sulle attività informative

Ordinanza concernente la vigilanza sulle attività informative [Signature] [QR Code] Ordinanza concernente la vigilanza sulle attività informative (OVAIn) del Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 79 capoverso 4, 80 capoverso 2 lettera b, 82 capoversi

Dettagli

Ordinanza concernente la consulenza interna da parte di quadri con esperienza dell Amministrazione federale

Ordinanza concernente la consulenza interna da parte di quadri con esperienza dell Amministrazione federale Ordinanza concernente la consulenza interna da parte di quadri con esperienza dell Amministrazione federale del 28 maggio 2003 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 55 della legge federale del

Dettagli

Legge federale sull Istituto svizzero di diritto comparato

Legge federale sull Istituto svizzero di diritto comparato Legge federale sull Istituto svizzero di diritto comparato (LISDC) del 28 settembre 2018 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 64 capoversi 1 e 3 della Costituzione federale

Dettagli

Ordinanza sul fondo per la prevenzione del tabagismo

Ordinanza sul fondo per la prevenzione del tabagismo Ordinanza sul fondo per la prevenzione del tabagismo (OFPT) del Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 28 capoverso 2 lettera c della legge federale del 21 marzo 1969 1 sull imposizione del tabacco,

Dettagli

del 20 novembre 2014 Art. 2 l innovazione.

del 20 novembre 2014 Art. 2 l innovazione. Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale del 20 novembre 2014 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 60 capoverso 3 della

Dettagli

Legge federale sui compiti, l organizzazione e il finanziamento. Autorità federale di vigilanza sulle fondazioni

Legge federale sui compiti, l organizzazione e il finanziamento. Autorità federale di vigilanza sulle fondazioni Legge federale sui compiti, l organizzazione e il finanziamento dell Autorità federale di vigilanza sulle fondazioni (LAVF) Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo

Dettagli

Legge federale sulla formazione continua (Legge sulla formazione continua LFCo)

Legge federale sulla formazione continua (Legge sulla formazione continua LFCo) Legge federale sulla formazione continua (Legge sulla formazione continua LFCo) Avamprogetto del X mese 0X L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 6a capoversi -, 6a capoversi

Dettagli

Legge sulle scuole universitarie e sulla ricerca (LSUR)

Legge sulle scuole universitarie e sulla ricerca (LSUR) 47.00 Legge sulle scuole universitarie e sulla ricerca (LSUR) del 4 ottobre 0 (stato gennaio 06) Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni ), visti gli art. cpv. e 89 cpv. della Costituzione cantonale

Dettagli

Ordinanza sul Fondo di smaltimento delle scorie radioattive prodotte dalle centrali nucleari

Ordinanza sul Fondo di smaltimento delle scorie radioattive prodotte dalle centrali nucleari Ordinanza sul Fondo di smaltimento delle scorie radioattive prodotte dalle centrali nucleari (Ordinanza sul Fondo di smaltimento, OFSma) del 6 marzo 2000 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo

Dettagli

Agenzia svizzera per la promozione dell innovazione

Agenzia svizzera per la promozione dell innovazione Legge federale sull Agenzia svizzera per la promozione dell innovazione (Legge su Innosuisse, LASPI) Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 64 capoverso 1 della

Dettagli

Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari

Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) Modifica del 7 ottobre 2015 Il Consiglio

Dettagli

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni Termine di referendum: 14 gennaio 2016 Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni (LAINF) (Organizzazione e attività accessorie dell INSAI) Modifica del 25 settembre 2015 L Assemblea federale

Dettagli

Legge federale sui compiti, l organizzazione e il finanziamento dell Autorità federale di vigilanza sulle fondazioni

Legge federale sui compiti, l organizzazione e il finanziamento dell Autorità federale di vigilanza sulle fondazioni Progetto, 2 marzo 2016 Consultazione Legge federale sui compiti, l organizzazione e il finanziamento dell Autorità federale di vigilanza sulle fondazioni (LAVF) del L Assemblea federale della Confederazione

Dettagli

Modifica del Progetto del 4 marzo 2015

Modifica del Progetto del 4 marzo 2015 Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) Modifica del Progetto del 4 marzo 2015

Dettagli

Convenzione tra la Confederazione e i Cantoni sulla cooperazione nel settore universitario

Convenzione tra la Confederazione e i Cantoni sulla cooperazione nel settore universitario Convenzione tra la Confederazione e i Cantoni sulla cooperazione nel settore universitario (ConSU) del 26 febbraio 2015 (Stato 3 marzo 2015) Approvata dal Consiglio federale il 12 novembre 2014 1 Il Consiglio

Dettagli

Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole del 28 febbraio 2007 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 12 capoverso 1 della legge federale del

Dettagli

Ordinanza sul fondo per la prevenzione del tabagismo

Ordinanza sul fondo per la prevenzione del tabagismo Ordinanza sul fondo per la prevenzione del tabagismo (OFPT) del 5 marzo 2004 (Stato 1 febbraio 2019) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 28 capoverso 2 lettera c della legge federale del 21

Dettagli

Legge federale sull istituto amministratore dei fondi di compensazione AVS, AI e IPG

Legge federale sull istituto amministratore dei fondi di compensazione AVS, AI e IPG Legge federale sull istituto amministratore dei fondi di compensazione AVS, AI e IPG (Legge sui fondi di compensazione) del 16 giugno 2017 (Stato 1 gennaio 2019) L Assemblea federale della Confederazione

Dettagli

Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese 000.000 Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese AVAMPROGETTO del 3 novembre 006 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo capoverso

Dettagli

Legge federale sulla cooperazione e la mobilità internazionali in materia di formazione

Legge federale sulla cooperazione e la mobilità internazionali in materia di formazione [Signature] [QR Code] Legge federale sulla cooperazione e la mobilità internazionali in materia di formazione (LCMIF) del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 e 66

Dettagli

Legge federale sull Istituto svizzero di diritto comparato

Legge federale sull Istituto svizzero di diritto comparato Legge federale sull Istituto svizzero di diritto comparato 425.1 del 6 ottobre 1978 (Stato 1 gennaio 2007) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 27 sexies della Costituzione

Dettagli

Ordinanza concernente l Accademia militare presso il Politecnico federale di Zurigo

Ordinanza concernente l Accademia militare presso il Politecnico federale di Zurigo Ordinanza concernente l Accademia militare presso il Politecnico federale di Zurigo (OACMIL) 414.131.1 del 24 settembre 2004 (Stato 19 dicembre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 150

Dettagli

Ordinanza quadro relativa alla legge sul personale federale

Ordinanza quadro relativa alla legge sul personale federale Ordinanza quadro relativa alla legge sul personale federale (Ordinanza quadro LPers) 172.220.11 del 20 dicembre 2000 (Stato 1 marzo 2016) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 32e capoverso

Dettagli

Legge federale concernente la Fondazione Museo nazionale svizzero

Legge federale concernente la Fondazione Museo nazionale svizzero Legge federale concernente la Fondazione Museo nazionale svizzero (Legge sul Museo nazionale, LMu) Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 69 capoverso 2 della

Dettagli

Ordinanza concernente la consulenza interna da parte di quadri con esperienza dell Amministrazione federale

Ordinanza concernente la consulenza interna da parte di quadri con esperienza dell Amministrazione federale Ordinanza concernente la consulenza interna da parte di quadri con esperienza dell Amministrazione federale del 28 maggio 2003 (Stato 1 luglio 2007) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 55

Dettagli

del 2 dicembre 2016 (Stato 1 febbraio 2017)

del 2 dicembre 2016 (Stato 1 febbraio 2017) Ordinanza concernente Svizzera Turismo 935.211 del 2 dicembre 2016 (Stato 1 febbraio 2017) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 4 capoverso 2 della legge federale del 21 dicembre 1955 1 concernente

Dettagli

Ordinanza sul personale scientifico del Politecnico federale di Zurigo

Ordinanza sul personale scientifico del Politecnico federale di Zurigo Ordinanza sul personale scientifico del Politecnico federale di Zurigo del 16 settembre 2014 La direzione del Politecnico federale di Zurigo, visto l articolo 3 capoverso 1 dell ordinanza del 15 marzo

Dettagli

Ordinanza concernente il Fondo per lo spegnimento di impianti nucleari

Ordinanza concernente il Fondo per lo spegnimento di impianti nucleari Ordinanza concernente il Fondo per lo spegnimento di impianti nucleari Modifica del 4 dicembre 2000 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 5 dicembre 1983 1 concernente il Fondo per lo

Dettagli

(Regolamento degli studi IUFFP) Sezione 1: Date dei semestri e offerta di formazione. del 22 settembre 2006 (Stato 7 novembre 2006)

(Regolamento degli studi IUFFP) Sezione 1: Date dei semestri e offerta di formazione. del 22 settembre 2006 (Stato 7 novembre 2006) Regolamento del Consiglio dello IUFFP su offerte di formazione, titoli e disciplina dell Istituto universitario federale per la formazione professionale (Regolamento degli studi IUFFP) del 22 settembre

Dettagli

Ordinanza sull organizzazione del Politecnico federale di Losanna

Ordinanza sull organizzazione del Politecnico federale di Losanna Ordinanza sull organizzazione del Politecnico federale di Losanna (Ordinanza sull organizzazione del PFL) del 15 novembre 2001 Il Consiglio dei Politecnici federali (Consiglio dei PF), visti gli articoli

Dettagli

Ordinanza del Consiglio dello IUFFP concernente il personale dell Istituto universitario federale per la formazione professionale

Ordinanza del Consiglio dello IUFFP concernente il personale dell Istituto universitario federale per la formazione professionale Ordinanza del Consiglio dello IUFFP concernente il personale dell Istituto universitario federale per la formazione professionale (Ordinanza sul personale IUFFP) del 10 novembre 2015 (Stato 1 marzo 2016)

Dettagli

Ordinanza concernente le esigenze minime per il riconoscimento delle scuole universitarie professionali d economia domestica

Ordinanza concernente le esigenze minime per il riconoscimento delle scuole universitarie professionali d economia domestica Ordinanza concernente le esigenze minime per il riconoscimento delle scuole universitarie professionali del 10 luglio 1998 Il Dipartimento federale dell economia, visto l articolo 61 capoverso 2 della

Dettagli

Ordinanza sul Fondo sociale per la difesa e la protezione della popolazione

Ordinanza sul Fondo sociale per la difesa e la protezione della popolazione Ordinanza sul Fondo sociale per la difesa e la protezione della popolazione (OFDP) del 30 novembre 2018 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 52 capoverso 2 della legge federale del 7 ottobre

Dettagli

STATUTO. Agenzia Nuovo Quartiere Cornaredo (Agenzia NQC)

STATUTO. Agenzia Nuovo Quartiere Cornaredo (Agenzia NQC) .. STATUTO dell' Agenzia Nuovo Quartiere Cornaredo (Agenzia NQC) Ente autonomo comunale preposto alla realizzazione delle opere pubbliche e alla promozione del Nuovo Quartiere Cornaredo (0 luglio 00- Approvato

Dettagli

Ordinanza sull organizzazione del Politecnico federale di Losanna

Ordinanza sull organizzazione del Politecnico federale di Losanna Ordinanza sull organizzazione del Politecnico federale di Losanna (Ordinanza sull organizzazione del PFL) del 23 settembre 1993 (Stato 9 maggio 2000) Il Consiglio dei Politecnici federali, visto l articolo

Dettagli

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale forestale

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale forestale Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale forestale dell 8 maggio 2012 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 60 capoverso

Dettagli

Ordinanza concernente l organizzazione dell Istituto svizzero per gli agenti terapeutici

Ordinanza concernente l organizzazione dell Istituto svizzero per gli agenti terapeutici Ordinanza concernente l organizzazione dell Istituto svizzero per gli agenti terapeutici del 28 settembre 2001 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 82 della legge federale del 15 dicembre 2000

Dettagli

Legge federale sulla cooperazione con gli Stati dell Europa dell Est

Legge federale sulla cooperazione con gli Stati dell Europa dell Est Legge federale sulla cooperazione con gli Stati dell Europa dell Est del 24 marzo 2006 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 54 della Costituzione federale 1 ; visto il messaggio

Dettagli

del 22 novembre 1963 (Stato 1 agosto 2010)

del 22 novembre 1963 (Stato 1 agosto 2010) Ordinanza concernente Svizzera turismo 1 935.211 del 22 novembre 1963 (Stato 1 agosto 2010) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 4 capoverso 2 della legge federale del 21 dicembre 1955 2 concernente

Dettagli

Legge federale sulle scuole universitarie professionali

Legge federale sulle scuole universitarie professionali Legge federale sulle scuole universitarie professionali (LSUP) Disegno Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 5 dicembre 2003 1,

Dettagli

Regolamento interno della Commissione d arbitrato in materia ferroviaria

Regolamento interno della Commissione d arbitrato in materia ferroviaria Regolamento interno della Commissione d arbitrato in materia ferroviaria del 15 marzo 2013 Approvato dal Consiglio federale il 14 giugno 2013 La Commissione d arbitrato in materia ferroviaria, visto l

Dettagli

[Signature] Il Consiglio federale disciplina l utilizzo dei ricavi così ottenuti.

[Signature] Il Consiglio federale disciplina l utilizzo dei ricavi così ottenuti. [Signature] [QR Code] Legge federale sui politecnici federali (Legge sui PF) Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del, decreta: I La

Dettagli

Legge sull EOC (Ente ospedaliero cantonale) (del 19 dicembre 2000)

Legge sull EOC (Ente ospedaliero cantonale) (del 19 dicembre 2000) Legge sull EOC (Ente ospedaliero cantonale) (del 19 dicembre 2000) 6.3.1.1 IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO - vista la Legge sugli ospedali pubblici del 20 dicembre 1982; - visto il

Dettagli

Ordinanza sull organizzazione relativa alla legge sulla ricerca umana

Ordinanza sull organizzazione relativa alla legge sulla ricerca umana Ordinanza sull organizzazione relativa alla legge sulla ricerca umana (, Org-LRUm) del Avamprogetto 3.7.0 Il Consiglio federale, visti gli articoli 49 capoversi e, 53 capoverso 3, 59 capoverso 6, 60 capoverso

Dettagli

Ordinanza sull assicurazione degli impiegati dell Amministrazione federale nella Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA

Ordinanza sull assicurazione degli impiegati dell Amministrazione federale nella Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA Ordinanza sull assicurazione degli impiegati dell Amministrazione federale nella Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA (OAIP) del 18 dicembre 2002 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo

Dettagli

Ordinanza sulla Cassa di previdenza del personale delle dogane

Ordinanza sulla Cassa di previdenza del personale delle dogane Ordinanza sulla Cassa di previdenza del personale delle dogane del 18 ottobre 2006 (Stato 1 maggio 2007) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 93 capoverso 2 della legge del 18 marzo 2005 1

Dettagli

del 22 giugno 2010 (Stato 1 gennaio 2013)

del 22 giugno 2010 (Stato 1 gennaio 2013) Regolamento del Consiglio dello IUFFP sulle offerte di formazione e i titoli dell Istituto universitario federale per la formazione professionale (Regolamento degli studi IUFFP) del 22 giugno 2010 (Stato

Dettagli

IL RETTORE. VISTO il vigente Statuto ed, in particolare, l art. 35;

IL RETTORE. VISTO il vigente Statuto ed, in particolare, l art. 35; DR/2017/3015 del 06/09/2017 Firmatari: MANFREDI Gaetano U.S.R. IL RETTORE VISTO il vigente Statuto ed, in particolare, l art. 35; VISTO VISTO il D.R. n. 4238 del 31/12/2001 con il quale è stato istituito

Dettagli

Ordinanza concernente l Istituto pedagogico svizzero di formazione professionale

Ordinanza concernente l Istituto pedagogico svizzero di formazione professionale Ordinanza concernente l Istituto pedagogico svizzero di formazione professionale 412.104.7 del 7 settembre 1983 (Stato 4 luglio 2006) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 36 e 66 capoverso

Dettagli

Ordinanza concernente Svizzera Turismo

Ordinanza concernente Svizzera Turismo Ordinanza concernente Svizzera Turismo del 2 dicembre 2016 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 4 capoverso 2 della legge federale del 21 dicembre 1955 1 concernente Svizzera Turismo, ordina:

Dettagli

può partecipare a istituzioni comuni delle università, se queste adempiono compiti di importanza nazionale.

può partecipare a istituzioni comuni delle università, se queste adempiono compiti di importanza nazionale. Legge federale sull aiuto alle università e la cooperazione nel settore universitario (Legge sull aiuto alle università; LAU) dell 8 ottobre 1999 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti

Dettagli

Convenzione tra la Confederazione e i Cantoni sulla cooperazione nel settore universitario (ConSU)

Convenzione tra la Confederazione e i Cantoni sulla cooperazione nel settore universitario (ConSU) Convenzione tra la Confederazione e i Cantoni sulla cooperazione nel settore universitario (ConSU) 9 aprile 2013 del Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 6 capoverso 6 della legge federale

Dettagli

Decreto del Consiglio federale

Decreto del Consiglio federale Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale dell «Associazione dei fornitori svizzeri di sistemi per la protezione dal sole e dalle intemperie»

Dettagli

Regolamento Fondo per la formazione professionale forestale (FFP forestale) Aprile 2011

Regolamento Fondo per la formazione professionale forestale (FFP forestale) Aprile 2011 Regolamento Fondo per la formazione professionale forestale (FFP forestale) Aprile 2011 (Stato 06.10.2011) Organizzazioni del mondo del lavoro nel settore forestale (Associazione Oml forestale Svizzera)

Dettagli

Regolamento interno della Commissione federale delle case da gioco

Regolamento interno della Commissione federale delle case da gioco Regolamento interno della Commissione federale delle case da gioco del 31 agosto 2000 Approvato dal Consiglio federale il 18 ottobre 2000 La Commissione federale delle case da gioco, visto l articolo 47

Dettagli