Bollettino. Settimanale. Anno XXIV - n. 6

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1 Bollettino Settimanale Anno XXIV - n. 6 Pubblicato sul sito 10 febbraio 2014

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3 SOMMARIO INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE 5 I772 - MERCATO DEL CALCESTRUZZO FRIULI VENEZIA GIULIA Provvedimento n OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE 11 C MULTISERVIZI- ENERGIA SERVIZI TERRITORIO AMBIENTE/ENERGIA DEL MEDIO ADRIATICO Provvedimento n ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA 17 AS1110 CONSIP - BANDO DI GARA PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE DI TIPO MULTIFUNZIONE PER ESAMI DI ROUTINE E DEL TORACE 17 PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE 18 PS BRAVOFLY - VOLAGRATIS Provvedimento n PS TUI.IT-SUPPLEMENTO CARTA DI CREDITO SU ACQUISTO VOLO Provvedimento n PS ESATTORIA-AGENZIA RISCOSSIONI Provvedimento n PS ROMAIR-SCUOLA DI VOLO Provvedimento n PS CRAZY WINGS-TRAINO STRISCIONI Provvedimento n VARIE 62 CONTRIBUTO ALL ONERE DERIVANTE DAL FUNZIONAMENTO DELL AUTORITA GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO PER L ANNO 2014 Provvedimento n

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5 BOLLETTINO N. 6 DEL 10 FEBBRAIO INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE I772 - MERCATO DEL CALCESTRUZZO FRIULI VENEZIA GIULIA Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 22 gennaio 2014; SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTO l articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell Unione Europea (TFUE); VISTO il Regolamento n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE (ora 101 e 102 TFUE); VISTA la segnalazione del 17 dicembre 2013, integrata il 24 dicembre 2013 e il 13 gennaio 2014, relativa all esistenza di una presunta intesa tra alcune società attive nel settore della produzione e commercializzazione di calcestruzzo in alcune province del Friuli Venezia Giulia; VISTE le informazioni in proprio possesso; CONSIDERATO quanto segue: I. LA SEGNALAZIONE 1. L Autorità, il 17 dicembre 2013 ha ricevuto una segnalazione, integrata il 24 dicembre 2013 e il 13 gennaio 2014 secondo cui i principali produttori di calcestruzzo operanti nella Regione Friuli Venezia Giulia avrebbero partecipato ad un intesa avente ad oggetto il coordinamento del proprio comportamento commerciale ed, in particolare, delle condotte di prezzo e dei volumi venduti, nonché la ripartizione della clientela, per un periodo di tempo intercorrente almeno dal giugno 2011 ad oggi. II. LE PARTI 2. General Beton Triveneta S.p.A. ( General Beton ), società attiva nella commercializzazione di materiali per l edilizia, parte del gruppo Tonon. General Beton ha sede in Veneto ed il capitale sociale è pressoché interamente detenuto dall Impresa Tonon S.p.A. nonché da persone fisiche della famiglia Tonon. 3. La Nuova Calcestruzzi S.r.l. ( Nuova Calcestruzzi ), società del gruppo Tonon con sede in provincia di Pordenone. Il capitale sociale è in prevalenza detenuto da General Beton Triveneta S.p.A. e da due persone fisiche. 4. Calcestruzzi Zillo S.p.A. ( Zillo ), società attiva nella commercializzazione di materiali per l edilizia, parte del gruppo Zillo, presente in particolare nelle Regioni Friuli Venezia Giulia,

6 6 BOLLETTINO N. 6 DEL 10 FEBBRAIO 2014 Veneto, Emilia Romagna e Lombardia. Il capitale sociale di Calcestruzzi Zillo è detenuto in maniera pressoché integrale da Cementi Zillo S.p.A.. 5. Calcestruzzi Trieste Nord Est S.r.l. ( Calcestruzzi Trieste Nord Est ), società parte del gruppo Zillo, il cui capitale sociale è detenuto da Calcestruzzi Zillo e da Calcestruzzi Trieste S.r.l.. 6. Friulana Calcestruzzi S.p.A. ( Friulana ), società con sede a Gorizia, attiva in Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale nella produzione di calcestruzzi, inerti e servizi annessi. Il capitale sociale è interamente detenuto dalla società slovena Salonit Anhovo D.D. 7. SuperBeton S.p.A. ( SuperBeton ), parte del gruppo Grigolin, produce una vasta gamma di prodotti per l edilizia tra i quali calcestruzzi preconfezionati, cemento, sabbia e ghiaia e conglomerati bituminosi nonché riciclato proveniente dal recupero dell attività di demolizione di edifici. Il capitale sociale è interamente detenuto da persone fisiche della famiglia Grigolin. 8. Cobeton S.p.A. ( Cobeton ), impresa attiva nella produzione e commercializzazione di materiali per l edilizia con sede in provincia di Pordenone ed impianti in tale area e nella provincia di Udine. Il capitale sociale è detenuto da persone fisiche. 9. Calcestruzzi S.p.A. (di seguito Calcestruzzi ), società con sede in Bergamo, attiva nella produzione e vendita di calcestruzzo. La società fa parte del gruppo Italcementi, tra i principali operatori a livello internazionale nel settore dei materiali da costruzione, in particolare cemento, calcestruzzo e aggregati. Il capitale sociale di Calcestruzzi è detenuto da Italcementi S.p.A. per il 99,9% e da Italcementi Ingegneria S.r.l. per il restante 0,1%. 10. Concrete Nordest S.p.A. ( Concrete Nordest ), con sede a Trieste, parte del gruppo Biasuzzi Cave S.p.A., integrato verticalmente nella produzione di cemento e con impianti per la produzione di calcestruzzo ubicati nelle province di Treviso, Venezia, Padova e Vicenza; Concrete Nordest, costituita nel 2005, ha incorporato gli impianti di Monfalcone e Trieste della società Biasuzzi Concrete S.p.A. cui è stata aggiunta l attività di commercializzazione del cemento. 11. Intermodale S.r.l. ( Intermodale ), società di consulenza che eroga servizi nell'ambito tecnologico, qualità e sicurezza, nonché svolge ricerche di mercato per società operanti nel settore della commercializzazione di materiali per l'edilizia. La società ha sede in provincia di Pordenone. Il capitale sociale è detenuto da due persone fisiche. 12. Nord Est Logistica S.r.l. ( Nord Est Logistica ) società con sede in provincia di Udine, effettua autotrasporto in conto proprio e per conto terzi, noleggio e locazione macchinari, impianti ed attrezzature per lavori edili, stradali e quant'altro connesso. Il capitale sociale è detenuto in maniera prevalente da General Beton Triveneta e Calcestruzzi Zillo ed, in misura inferiore, da Union Beton Trasporti S.r.l., Friulana Calcestruzzi e Nuova Calcestruzzi.

7 BOLLETTINO N. 6 DEL 10 FEBBRAIO III. I FATTI SEGNALATI 13. Oggetto della segnalazione sono i comportamenti delle principali imprese attive nel mercato della produzione e vendita di calcestruzzo nella Regione Friuli Venezia Giulia ed, in particolare, nelle province di Udine e Trieste, a partire almeno dal giugno 2011, volti al coordinamento delle offerte e alla spartizione dei cantieri da rifornire, monitorando reciprocamente i prezzi praticati e i volumi di calcestruzzo venduto così da mantenere le quote di mercato nella misura concordata. 14. Le medesime Parti avrebbero, a tale fine, organizzato incontri con cadenza regolare e ravvicinata tra i propri rappresentanti, nonchè un sistema di scambio su base continuativa di dati sensibili assoggettato ad una gestione centralizzata delegata alla società di servizi Intermodale. Un ruolo di coordinamento e di monitoraggio sarebbe stato svolto, altresì, dalla società Nord-Est Logistica. 15. In tale contesto, allo scopo di orientare il comportamento delle imprese partecipanti all accordo, sarebbero stati inoltre prodotti documenti contenenti l informazione condivisa tra le Parti relativamente a forniture di calcestruzzo a cantieri ed elaborazioni informatiche di dati su cantieri e forniture con codici di riferimento alle diverse Parti. La documentazione che sarebbe stata scambiata tra le Parti includerebbe altresì dati utili all attuazione di meccanismi di monitoraggio reciproco e di denuncia dei comportamenti devianti, con connesso sistema sanzionatorio, la cui implementazione avrebbe rappresentato parte integrante del comportamento collusivo. IV. DIRITTO Il mercato del prodotto 16. Il mercato interessato dall intesa denunciata risulta essere, in primo luogo, quello della produzione e commercializzazione del calcestruzzo. Il calcestruzzo è un prodotto semilavorato ottenuto dalla miscelazione di cemento, inerti quali ghiaia e sabbia, acqua ed eventuali additivi; la produzione viene eseguita con l uso di macchine. Il calcestruzzo viene solitamente fornito agli utilizzatori preconfezionato, cioè preparato presso un impianto di miscelazione e trasportato sul luogo di impiego a mezzo di betoniere. Esiste altresì la possibilità che il calcestruzzo venga preparato direttamente in cantiere dall utilizzatore stesso, utilizzando miscele (rese trasportabili mediante confezionamento in sacchi) cui viene aggiunta acqua. 17. La filiera produttiva del calcestruzzo risente necessariamente delle condizioni e dinamiche esistenti nel mercato a monte del cemento. Tale prodotto, infatti, è l elemento principale per la produzione del calcestruzzo, rappresentando quasi il 70% della miscela, e non è sostituibile con altri materiali 1. Il mercato geografico 18. Il mercato del calcestruzzo ha dimensioni geografiche limitate in ragione delle caratteristiche di deperibilità del prodotto dovute alla rapidità dei tempi di solidificazione, che determinano la sua 1 Il cemento deriva sinteticamente dalla frantumazione di alcune materie prime (calcare, marna etc.), dalla loro omogeneizzazione e cottura, onde ottenere il semilavorato denominato clinker. Detto semilavorato con l aggiunta di opportuni correttivi (nel caso anche caratterizzanti) viene poi macinato per ottenere il cemento nelle sue varie tipologie, diverse per composizione chimica e caratterizzazione fisico/meccanica.

8 8 BOLLETTINO N. 6 DEL 10 FEBBRAIO 2014 limitata trasportabilità. In base a tali considerazioni l Autorità ha finora ritenuto che il mercato del calcestruzzo abbia una dimensione geografica pari ad una distanza limitata rispetto allo stabilimento di produzione. Occorre, tuttavia, considerare che le attività di ricerca e sviluppo nel settore dei materiali da costruzione hanno determinato la messa a punto di additivi, i quali, oltre a migliorare le caratteristiche tecniche del calcestruzzo sotto il profilo della elasticità e resistenza, hanno altresì consentito di conservare più a lungo la lavorabilità (in particolare i c.d. additivi ritardanti ) e dunque di trasportare a maggiore distanza il prodotto preconfezionato, ampliandone in tal modo il raggio di commercializzazione. 19. Va altresì rilevato che nel settore del calcestruzzo è ipotizzabile la sovrapposizione tra i bacini di utenza dei singoli impianti di produzione, con un effetto di omogeneizzazione delle condizioni di concorrenza in un area geografica più ampia di quella sopra indicata. Ciò sembra trovare conferma nel contesto in cui sembra essersi realizzata l intesa in esame, tenuto conto che gli impianti delle Parti ed i cantieri che sarebbero stati oggetto della ripartizione tra le stesse sono localizzati all interno di un area pluri-provinciale. In conclusione, si ritiene che l ambito geografico entro il quale valutare i comportamenti segnalati debba essere quantomeno pluri-provinciale. V. VALUTAZIONE DELLA FATTISPECIE a) Le condotte contestate 20. L articolo 2 della l. n. 287/90 e l art. 101 del TFUE vietano alle imprese di porre in essere intese, nella forma di accordi o pratiche concordate, che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all interno del mercato comune o in una sua parte rilevante. 21. Gli elementi a disposizione dell Autorità evidenziano la possibile esistenza di un intesa in base alla quale le società General Beton Triveneta S.p.A., Calcestruzzi Zillo S.p.A., Friulana Calcestruzzi S.p.A., SuperBeton S.p.A.; Cobeton S.p.A., Calcestruzzi S.p.A., La Nuova Calcestruzzi S.r.l., Calcestruzzi Trieste Nord Est S.r.l., Concrete Nordest S.p.A., Intermodale S.r.l. e Nord Est Logistica S.r.l. avrebbero concordato la ripartizione delle forniture di calcestruzzo quantomeno nell ambito geografico delle province di Udine e Trieste in Friuli Venezia Giulia, allo scopo di mantenere invariate o, comunque, controllare le rispettive quote di mercato, fissando prezzi, condizioni contrattuali di vendita e ripartendosi i clienti finali, nonché ponendo in essere un sistema di scambio di informazioni sensibili e un meccanismo di controllo e sanzione dei comportamenti devianti. 22. Le condotte denunciate non trovano corrispondenza nelle normali dinamiche di mercato derivanti da un effettivo confronto concorrenziale e si pongono in contrasto, ove confermate dalle verifiche istruttorie, con i sopra citati articoli 2 della l. n. 287/90 o 101 del Trattato sul FUE. 23. Le condotte sopra descritte, infatti, sono potenzialmente idonee a pregiudicare non solo l ambito locale connesso all area territoriale in cui sono poste in essere ma anche il commercio intracomunitario e, pertanto, potrebbero integrare gli estremi di un infrazione all articolo 101 del TFUE. 24. Secondo la Comunicazione della Commissione europea 2004/C 101/07 - Linee direttrici sulla nozione di pregiudizio al commercio tra Stati membri di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato, su

9 BOLLETTINO N. 6 DEL 10 FEBBRAIO GUCE C 101/81 del 27 aprile 2004, il concetto di pregiudizio al commercio intracomunitario deve essere interpretato tenendo conto dell influenza diretta o indiretta, reale o potenziale, sui flussi commerciali tra gli Stati membri. Si consideri che l intesa in questione riguarda almeno un area del territorio nazionale (nord-est) confinante con altri Stati dell Unione Europea (Austria e Slovenia) potenzialmente interessati dalla condotta in esame, come testimoniato tra l altro dal fatto che il controllo su una delle parti (Friulana Calcestruzzi) è esercitato da un impresa slovena. Di conseguenza, la fattispecie oggetto del presente procedimento, potendo essere idonea ad arrecare pregiudizio al commercio tra Stati Membri, potrebbe essere valutata ai sensi dell articolo 101 del Trattato FUE. RITENUTO, pertanto, che i comportamenti adottati dalle società General Beton Triveneta S.p.A., Calcestruzzi Zillo S.p.A., Friulana Calcestruzzi S.p.A., SuperBeton S.p.A.; Cobeton S.p.A., Calcestruzzi S.p.A., La Nuova Calcestruzzi S.r.l., Calcestruzzi Trieste Nord Est S.r.l., Concrete Nordest S.p.A., Intermodale S.r.l. e Nord Est Logistica S.r.l. potrebbero rappresentare un intesa restrittiva della concorrenza nell ambito delle forniture di calcestruzzo in un area pluri provinciale dell Italia settentrionale e per un periodo di tempo decorrente almeno dal giugno 2011, in violazione dell'articolo 2 della l. n. 287/90 o dell art. 101 del TFUE; DELIBERA a) l avvio dell istruttoria, ai sensi dell articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti delle società General Beton Triveneta S.p.A., Calcestruzzi Zillo S.p.A., Friulana Calcestruzzi S.p.A., SuperBeton S.p.A., Cobeton S.p.A., Calcestruzzi S.p.A., La Nuova Calcestruzzi S.r.l., Calcestruzzi Trieste Nord Est S.r.l., Concrete Nordest S.p.A., Intermodale S.r.l. e Nord Est Logistica S.r.l. per accertare l esistenza di violazioni dell articolo 2 della legge n. 287/90 o dell art. 101 del TFUE; b) la fissazione del termine di giorni sessanta, decorrente dalla data di notificazione del presente provvedimento, per l esercizio da parte dei rappresentanti legali delle parti, o di persone da essi delegate, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Energia e Industria di Base della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità almeno sette giorni prima della scadenza del termine sopra indicato; c) che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Vittoria Tesei; d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Energia e Industria di Base della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità dai legali rappresentanti delle parti o da persone da essi delegate; e) che il procedimento deve concludersi entro il 30 gennaio 2015.

10 10 BOLLETTINO N. 6 DEL 10 FEBBRAIO 2014 Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. IL SEGRETARIO GENERALE Roberto Chieppa IL PRESIDENTE Giovanni Pitruzzella

11 BOLLETTINO N. 6 DEL 10 FEBBRAIO OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE C MULTISERVIZI- ENERGIA SERVIZI TERRITORIO AMBIENTE/ENERGIA DEL MEDIO ADRIATICO Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 22 gennaio 2014; SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTA la comunicazione di Multiservizi S.p.A. e Estra S.p.A., pervenuta in data 30 dicembre 2013; CONSIDERATO quanto segue: I. LE PARTI Multiservizi S.p.A. (di seguito Multiservizi) opera nella gestione del servizio idrico integrato (in 45 comuni e come gestore unico dell Ambito 2 Marche-Centro) e nella distribuzione del gas naturale in 15 comuni della provincia di Ancona. Multiservizi S.p.A., tramite una partecipazione al capitale sociale del 50,52%, detiene il controllo di Prometeo S.p.A. (di seguito, Prometeo), attiva nella vendita di gas e di energia elettrica a clienti finali situati in prevalenza nella regione Marche. Il capitale sociale di Multiservizi S.p.A. è detenuto da 46 comuni della provincia di Ancona 1. Nel 2012 il fatturato consolidato di Multiservizi, interamente realizzato in Italia, è stato pari a 238,8 milioni di euro. Nel 2012 il fatturato attribuibile a Prometeo, interamente realizzato in Italia, è stato di circa 187,2 milioni di euro. Energia Servizi Territorio Ambiente S.p.A. (di seguito, Estra) è attiva, direttamente e tramite società controllate, nei settori del gas naturale, dell energia, delle reti di telecomunicazioni, dei servizi di igiene urbana, della gestione integrata delle risorse idriche e dell illuminazione pubblica, nonché nella distribuzione extra-rete di GPL in piccoli serbatoi. In particolare, Estra detiene l intero capitale sociale di Centria S.r.l. (di seguito Centria) la quale, con decorrenza 1 gennaio 2014, opera nella distribuzione del gas in 92 comuni della Toscana, dell Umbria e dell Abruzzo. L attività di compravendita di energia elettrica e gas naturale è svolta da Estra per il tramite di Estra Energie S.r.l. (di seguito Estra Energie) di cui detiene il 73,11% del capitale sociale. Estra è controllata congiuntamente da Consiag S.p.A., Intesa S.p.A. e Coingas S.p.A. 2, a loro volta partecipate da diversi Comuni della Regione Toscana. 1 Il maggiore azionista della società è il Comune di Ancona, con una quota del capitale sociale del 39,44%. 2 Cfr. provv. n del 13 gennaio 2010, C Consiag/Intesa/Coingas/Estra Group, in Boll. n. 2/10.

12 12 BOLLETTINO N. 6 DEL 10 FEBBRAIO 2014 Nel 2012 il fatturato consolidato del gruppo Estra, interamente realizzato in Italia, è stato pari a 658,2 milioni di euro. II. DESCRIZIONE DELL OPERAZIONE L operazione in esame consiste nella costituzione da parte di Multiservizi ed Estra di una impresa comune denominata Energia del Medio Adriatico S.r.l. (di seguito, EDMA), alla quale le parti conferiranno le rispettive partecipazioni societarie e rami di azienda relativi alle attività di distribuzione del gas naturale e di vendita di gas naturale ed energia elettrica nell area territoriale di alcune regioni del centro Italia (Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise), esclusa la Toscana. Formeranno, in particolare, oggetto di conferimento la partecipazione del 50,52% detenuta da Multiservizi in Prometeo, attiva nella vendita di gas e di energia elettrica prevalentemente nella regione Marche; il ramo di azienda afferente l intera attività di distribuzione di gas naturale attualmente svolta da Multiservizi in 15 comuni della provincia di Ancona; il ramo di azienda relativo all attività di vendita di gas naturale ed energia elettrica di Estra Energie, con riguardo al solo territorio delle regioni Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise; il ramo di azienda relativo a quattro concessioni per la distribuzione di gas naturale in altrettanti comuni delle regioni Umbria, Abruzzo e Lazio, attualmente detenute da Centria. Le parti hanno indicato che, a valle dell operazione, EDMA integrerà i requisiti di una impresa comune a pieno titolo, in quanto disporrà di risorse sufficienti (anche in termini di mezzi finanziari, di personale e di attività) per operare in maniera autonoma e durevole sul mercato. In esito all operazione Multiservizi svolgerà le attività di distribuzione del gas naturale e di vendita di energia elettrica e gas naturale esclusivamente per il tramite dell impresa comune (senza peraltro essere presente né a monte, né a valle di essa), mentre Estra continuerà a svolgere, direttamente o tramite proprie controllate, entrambe le attività con particolare riguardo al territorio della Regione Toscana. A valle dell operazione il capitale sociale di Edma sarà detenuto per una quota del 55% da Multiservizi e per la restante quota del 45% da Estra. In base a quanto previsto dalla Statuto di EDMA e dai relativi patti parasociali, il Consiglio di Amministrazione (di seguito CdA) di EDMA sarà composto da 4 o 5 membri; ciascuno dei due soci avrà diritto a nominare due consiglieri di amministrazione e, per il caso in cui il CdA sia composto da 5 membri, il quinto componente sarà nominato di comune accordo tra i soci. Ogni delibera del CdA dovrà avere il voto favorevole di almeno uno dei membri designati da ciascun socio. EDMA sarà pertanto soggetta al controllo congiunto di Multiservizi ed Estra. III. QUALIFICAZIONE DELL OPERAZIONE L operazione comunicata, in quanto comporta la costituzione di un impresa comune a pieno titolo, costituisce una concentrazione ai sensi dell articolo 5, comma 1, lettera c), della legge n. 287/90. Essa rientra nell ambito di applicazione della legge n. 287/90 non ricorrendo le condizioni di cui all articolo 1 del Regolamento CE 139/04, ed è soggetta all obbligo di comunicazione preventiva disposto dall articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato, nell ultimo esercizio a livello nazionale, dall insieme delle imprese interessate è stato superiore a

13 BOLLETTINO N. 6 DEL 10 FEBBRAIO milioni di euro e in quanto il fatturato attribuibile ai conferimenti nell impresa comune, relativo all ultimo esercizio a livello nazionale, è stato superiore a 48 milioni di euro. IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE La concentrazione in esame interessa la vendita di gas naturale, la vendita di energia elettrica e la distribuzione di gas naturale. I mercati rilevanti I mercati della vendita al dettaglio di gas La vendita al dettaglio di gas naturale consiste nella fornitura e nella consegna di gas ai clienti finali allacciati alle reti di distribuzione o alla rete di trasporto del gas. La vendita di gas naturale è disciplinata dal Decreto Legislativo n. 164/00, che ne definisce i criteri di esercizio dal lato dell offerta e della domanda. Le imprese che svolgono l attività di vendita di gas devono essere autorizzate dal MSE. Ai sensi dell articolo 22, comma 1, del Decreto Legislativo n. 164/00, tutti i clienti finali sono idonei, cioè possono scegliere liberamente il proprio fornitore. In ragione delle differenziazioni e specifiche caratteristiche espresse dalla domanda e dall offerta, è possibile individuare distinti mercati del prodotto in relazione all attività di vendita nei confronti: a) delle imprese di generazione di energia elettrica con consumi, di norma, ampiamente superiori ai mc/anno; b) dei clienti finali di medio grandi dimensioni con consumi superiori a mc di gas/anno; c) dei clienti finali di piccola dimensione con consumi inferiori a mc di gas/anno. L operazione in esame interessa i mercati del prodotto b) e c). Quanto alla dimensione geografica del mercato della vendita di gas ai clienti finali di medio grandi dimensioni, in ragione della scala di attività delle imprese attive nella vendita di gas ai clienti ad elevato consumo e delle dinamiche competitive osservate dal lato dell offerta, si ritiene che lo stesso abbia dimensione nazionale. Per quanto riguarda il mercato della vendita di gas ai clienti finali di piccola dimensione, dal lato dell offerta, sono ancora presenti in misura significativa imprese di vendita di gas attive solo a livello locale (comunale o pluricomunale) ed integrate verticalmente con le imprese di distribuzione del gas, cui si affiancano alcune imprese di vendita di grandi dimensioni che svolgono l attività sull intero territorio nazionale (tra cui ENI, Enel ed Edison). La dimensione geografica di tale mercato potrebbe, pertanto, avere dimensione inferiore a quella nazionale. Ai fini della presente operazione, l esatta definizione della dimensione geografica di tale mercato può essere in ogni caso lasciata aperta, in quanto non incide sulla valutazione concorrenziale della stessa. I mercati delle gare d ambito per l affidamento del servizio di distribuzione del gas L attività di distribuzione di gas naturale, definita dall articolo 2, comma 1, lettera n), del Decreto Legislativo n. 164/00, come il trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti, è riconosciuta quale servizio pubblico, affidato dagli enti locali in concessione esclusiva tramite gara, per un periodo non superiore ai dodici anni. Ai sensi degli articoli 16 e 24 del Decreto Legislativo n. 164/00 le imprese di distribuzione hanno l obbligo di allacciare i clienti che ne facciano richiesta e consentire l accesso al sistema da parte delle altre

14 14 BOLLETTINO N. 6 DEL 10 FEBBRAIO 2014 imprese di gas ed, in particolare, da parte delle imprese di vendita. Il servizio di distribuzione è inoltre soggetto a regolazione tariffaria da parte dell AEEG. Nel contesto di mercato delineato dalla disciplina vigente l attività di distribuzione è configurabile come un monopolio legale relativo alla gestione della rete di gasdotti locali e, dunque, l unica forma di concorrenza possibile è quella relativa alla partecipazione alle gare per l affidamento delle concessioni venute a scadenza (cd concorrenza per il mercato). Successivamente al completamento del quadro normativo sulle modalità di effettuazione delle gare a livello dei 177 ambiti territoriali minimi sovracomunali, di cui all art. 46 bis del D.L. n. 159/07, e alla previsione contenuta nell articolo 24, comma 4, del Decreto Legislativo n. 93/11 che inibisce l ulteriore effettuazione delle gare comunali, il servizio di distribuzione del gas può essere affidato esclusivamente tramite procedure di gara d ambito, come disciplinate, in particolare, da D.M. n. 226/11, Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n Le gare per le concessioni d ambito si svolgeranno per scaglioni successivi nei prossimi anni. L allegato 1 del D.M. n. 226/11, su cui è intervenuto il D.L. n. 69, convertito con modificazioni dalla legge n. 98/13, individua i tempi massimi per l avvio dell iter per la realizzazione dei diversi lotti di gare. L operazione in esame interessa pertanto i mercati rilevanti individuati dalle gare d ambito per il rilascio delle concessioni per lo svolgimento in esclusiva dell attività di distribuzione del gas. Gli effetti dell operazione, in termini di effetti sulla concorrenza in occasione delle gare, sono da valutarsi con riguardo agli ambiti in cui attualmente operano le parti dell operazione, individuabili negli ambiti territoriali minimi denominati Ancona, Rieti, Teramo e Perugia. I mercati della vendita al dettaglio di energia elettrica Nella vendita di energia elettrica al dettaglio nel mercato libero occorre distinguere la vendita ai grandi clienti industriali e commerciali connessi alle reti in alta e media tensione da quella alle piccole imprese connesse alla rete in bassa tensione. Occorre inoltre distinguere la vendita alle imprese in particolare le piccole imprese in bassa tensione - da quella alle famiglie (o clienti domestici ). Nel caso in esame, i mercati rilevanti dal punto di vista merceologico per la valutazione dell operazione sono: a) il mercato della vendita di energia elettrica a clienti non domestici connessi in media ed alta tensione; b) il mercato della vendita di energia elettrica a clienti non domestici connessi in bassa tensione; c) il mercato della vendita di energia elettrica a clienti domestici connessi in bassa tensione. Dal punto di vista geografico, il mercato della vendita di energia elettrica al dettaglio ai clienti non domestici allacciati in alta e media tensione ha estensione nazionale. I mercati della vendita al dettaglio ai clienti non domestici e domestici connessi in bassa tensione hanno invece dimensione locale. Nel caso di specie l unica sovrapposizione tra le attività delle parti si realizza nel territorio della provincia di Ancona.

15 BOLLETTINO N. 6 DEL 10 FEBBRAIO Gli effetti dell operazione I mercati della vendita al dettaglio di gas naturale Nel mercato della vendita di gas ai clienti di dimensioni medio grandi, a dati 2012, la quota di mercato attribuibile a Estra, tramite Estra Energie, è stata [inferiore all 1%] 3, mentre la quota di mercato di Multiservizi, tramite Prometeo, è stata [inferiore all 1%]. A valle dell operazione pertanto la quota di mercato complessivamente attribuibile ad Estra, anche per il tramite dell impresa comune EDMA, sarà comunque inferiore al 2%, mentre Multiservizi opererà nella vendita di gas unicamente tramite EDMA. Nel mercato della vendita di gas ai clienti finali di piccola dimensione, a dati 2012, la quota di vendite a livello nazionale attribuibile a Estra, tramite Estra Energie è stata pari a circa [1-5%], mentre la quota di Multiservizi, tramite Prometeo, è stata [inferiore all 1%]. A livello locale non si determina inoltre alcuna sovrapposizione tra le attività di vendita delle parti (Multiservizi è attiva nella vendita di gas, tramite Prometeo, esclusivamente in alcune province della regione Marche, nelle quali Estra, per il tramite di Estra Energie, non realizza alcuna vendita). La presente operazione non risulta pertanto idonea a determinare un significativo mutamento delle condizioni concorrenziali dei mercati della vendita di gas naturale. I mercati delle gare d ambito per l affidamento del servizio di distribuzione del gas Trattandosi di mercati relativi a procedure di gara la valutazione dei vincoli competitivi esercitati dai terzi nei confronti delle parti e degli effetti dell operazione si baserà sull analisi della concorrenza potenziale in occasione delle gare d ambito relative agli Atem interessati dall operazione. Gli elementi di maggior rilievo per la valutazione della pressione competitiva esercitabile in occasione delle gare riguardano, in primo luogo, la presenza pregressa significativa nell ambito (superiori al 50%) e, in misura minore, la solidità finanziaria per superare le barriere finanziarie e la presenza pregressa significativa in ambiti limitrofi. L operazione in esame non risulta sollevare preoccupazioni con riguardo ai possibili effetti di riduzione dei vincoli competitivi in occasione delle gare relative agli ambiti interessati dalla stessa (Ancona, Rieti, Teramo e Perugia 1). Non si realizza, infatti, alcuna sovrapposizione tra le attività di distribuzione del gas naturale oggetto di cessione da parte di Multiservizi (tutte afferenti l ambito di Ancona) e le attività di distribuzione oggetto di cessione da parte di Estra (relative a quattro concessioni appartenenti ai restanti tre ambiti interessati dall operazione), ne tantomeno tali attività ricadono in ambiti limitrofi gli uni con gli altri. Inoltre, negli ambiti interessati dall operazione sono presenti qualificati concorrenti quali Italgas e F2i Reti Italia. I mercati della vendita al dettaglio di energia elettrica Nel mercato della vendita di energia elettrica a clienti non domestici connessi in media ed alta tensione, a dati 2012, le quote di mercato attribuibili a Estra, tramite Estra Energie, ed a Multiservizi, tramite Prometeo, sono risultate in entrambe i casi inferiori all 1%. Per quanto riguarda i mercati della vendita di energia elettrica ai clienti non domestici e domestici in bassa tensione nella provincia di Ancona, l operazione non appare idonea ad incidere sulle 3 Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

16 16 BOLLETTINO N. 6 DEL 10 FEBBRAIO 2014 condizioni concorrenziali degli stessi in ragione della presenza del tutto marginale di Estra Energie in tali mercati locali (con una quota di mercato inferiore all 1%). RITENUTO, pertanto, che l operazione in esame non determina, ai sensi dell articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza; DELIBERA di non avviare l istruttoria di cui all articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90. Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico. Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. IL SEGRETARIO GENERALE Roberto Chieppa IL PRESIDENTE Giovanni Pitruzzella

17 BOLLETTINO N. 6 DEL 10 FEBBRAIO ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA AS1110 BANDO DI GARA PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE DI TIPO MULTIFUNZIONE PER ESAMI DI ROUTINE E DEL TORACE Roma, 22 novembre 2013 Ministero dell Economia e delle Finanze Ufficio per la razionalizzazione degli acquisti nella Pubblica Amministrazione Con riferimento alla richiesta di parere, formulata ai sensi dell articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dal Ministero dell Economia e delle Finanze, concernente le bozze del bando di gara e del relativo disciplinare per la fornitura di apparecchiature radiologiche di tipo Multifunzione per esami di routine, Multifunzione per esami del torace, dispositivi opzionali, servizi connessi e opzionali, predisposti dalla Concessionaria Servizi Informatici Pubblici CONSIP S.p.A., si comunica che l Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito Autorità), nella sua adunanza del 20 novembre 2013, ha ritenuto che le previsioni contenute in tali bozze siano sostanzialmente conformi agli orientamenti già espressi in materia di bandi di gara predisposti da CONSIP 1. In ogni caso, l Autorità si riserva di valutare gli esiti della gara, ove nel corso del suo svolgimento emergano elementi suscettibili di configurare illeciti anticoncorrenziali. IL SEGRETARIO GENERALE Roberto Chieppa 1 Cfr. inter alia parere AS251 Bandi predisposti dalla concessionaria servizi informatici pubblici Consip S.p.A., del 7 febbraio 2003.

18 18 BOLLETTINO N. 6 DEL 10 FEBBRAIO 2014 PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE PS BRAVOFLY - VOLAGRATIS Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 22 gennaio 2014; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del Consumo e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo); VISTO l art. 23, comma 12-quinquiesdecies, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha aumentato il massimo edittale della sanzione a euro; VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie (di seguito, Regolamento), adottato dall Autorità con delibera dell 8 agosto 2012; VISTI gli atti del procedimento I. LE PARTI 1. Bravofly SA. in qualità di professionista, ai sensi dell art. 18, lettera b), del Codice del Consumo. La società è un agenzia on line svizzera che promuove viaggi e attività per il tempo libero e gestisce il sito web La società, in base ai dati di bilancio disponibili al 31 dicembre 2012, ha realizzato ricavi per circa 80 milioni di franchi svizzeri, pari a circa 66 milioni di euro Assoutenti Roma, U.Di.Con (Unione per la Difesa dei Consumatori), Altroconsumo, Confconsumatori, SEC (Sportello europeo del Consumatore) in qualità di associazioni dei consumatori. II. LE PRATICHE COMMERCIALI 3. Il procedimento concerne la correttezza delle comunicazioni commerciali diffuse sul sito internet del professionista con specifico riferimento alle offerte di servizi turistici. In particolare, molti segnalanti hanno lamentato che i prezzi pubblicizzati dal professionista nel proprio sito internet non sarebbero veritieri ed il prezzo finale sarebbe significativamente superiore in quanto comprensivo di alcune componenti, illustrate solo al termine di una serie di passaggi nella procedura di prenotazione, di rilevante entità rispetto al costo del biglietto o del pacchetto. Invero, il prezzo finale, rispetto a quello prospettato all inizio della prenotazione, risulterebbe maggiorato del costo della polizza facoltativa Scacciapensieri, delle 1 Tasso di cambio al 31 dicembre 2012.

19 BOLLETTINO N. 6 DEL 10 FEBBRAIO spese amministrative e del supplemento per pagamento con carta di credito (di seguito anche credit card surcharge ). 4. I segnalanti hanno lamentato, altresì, la difficoltà di contattare il servizio di assistenza al numero , peraltro a costi significativi (1,80 al minuto per un costo massimo di 15 a telefonata che dopo viene interrotta), attesa l assenza di un diverso recapito non a pagamento, suscettibile di vanificare l esercizio dei diritti contrattuali e la presentazione di eventuali reclami. 5. In particolare, le tre pratiche commerciali contestate riguardano: a) l ingannevolezza delle comunicazioni commerciali aventi ad oggetto la promozione on line di servizi turistici (voli, alberghi, pacchetti viaggio, ecc.). In particolare, nella homepage veniva evidenziato un prezzo che, alla fine della procedura di prenotazione, risultava di entità ampiamente superiore; b) l ingannevolezza del sistema di preselezione automatica della polizza assicurativa facoltativa Assistenza Scacciapensieri configurante un meccanismo di silenzio assenso suscettibile di indurre in errore i consumatori sotto il profilo dell assenza di una consapevole scelta di acquisto di un servizio diverso da quello richiesto; c) l omessa predisposizione di un sistema di assistenza clienti facilmente accessibile alternativo al numero telefonico a pagamento, nonché l omessa chiara indicazione del domicilio o della sede legale, del numero di iscrizione al repertorio delle attività economiche, REA, o al registro delle imprese del professionista (riportati esclusivamente nelle Condizioni contrattuali di servizio, reperibili alla pagina web a seguito della selezione di più link successivi alla homepage). III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 1) L iter del procedimento 6. A seguito di segnalazioni ricevute da alcuni consumatori, anche per il tramite di alcune associazioni dei consumatori, a decorrere dal mese di gennaio 2009 e sulla base delle rilevazioni d ufficio del sito internet del professionista, è stato comunicato alla Parte, in data 27 giugno 2013, l avvio del procedimento istruttorio n. PS3080 per possibile violazione degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo. 7. In data 7 agosto 2013 è pervenuta, da parte del professionista, una nota di risposta alla richiesta di informazioni contenuta nella comunicazione di avvio del procedimento. 8. Successivamente il 30 agosto 2013, ai sensi dell art. 27, comma 7, del Codice del Consumo, il professionista ha presentato impegni volti a rimuovere i profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto di contestazione. 9. Il 17 ottobre 2013 si è svolta l audizione della Parte dinnanzi gli Uffici. Il 12 novembre 2013 la Parte ha integrato gli impegni del 30 agosto. 10. In data 29 novembre 2013 è stata da ultimo comunicata alla Parte la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell art. 16, comma 1, del Regolamento. Il 3 dicembre la Parte ha depositato la versione definitiva e consolidata degli impegni. 11. Questi ultimi sono stati rigettati dall'autorità nella sua adunanza del 4 dicembre 2013 e il rigetto è stato comunicato al professionista in data 6 dicembre 2013.

20 20 BOLLETTINO N. 6 DEL 10 FEBBRAIO Il 16 dicembre 2013 la Parte ha depositato una memoria conclusiva. Infine, successivamente alla conclusione della fase istruttoria, in data 21 gennaio 2014, la Parte ha prodotto una ulteriore memoria. 2) Le evidenze acquisite 13. I segnalanti lamentavano di venir resi edotti solo nello svolgimento delle varie fasi in cui si articola la prenotazione della consistenza delle spese amministrative, della presenza di un addebito a titolo di Assistenza Scacciapensieri, automaticamente selezionato, e da ultimo, a conclusione dell iter di prenotazione, dell ulteriore applicazione del supplemento per pagamento con carta di credito. Pratica a) 14. Le simulazioni effettuate d ufficio (da ultimo nel mese di giugno 2013 ed acquisite agli atti del fascicolo 2 ) sul sistema di prenotazione e acquisto on line del professionista, hanno confermato che in caso di acquisto sia di biglietti aerei, sia di pacchetti Volo+Hotel sussiste una notevole divergenza tra l offerta pubblicizzata sulla homepage con il generico claim da X per persona, che non include le tasse e i supplementi, e l offerta effettivamente disponibile al prezzo più basso. In particolare, alcuni importi aggiuntivi non sarebbero compresi ab origine nelle tariffe pubblicizzate nella homepage sebbene di natura certa e prevedibile in quanto riferiti sostanzialmente a tutte le transazioni eseguite per qualsiasi tratta servita. Peraltro, per conoscere le singole voci di costo del prezzo, il consumatore deve cliccare sulla dicitura Dettagli, rinvenibile sul fondo della schermata, sola sezione in cui appare all inizio l importo delle spese amministrative (nonché della polizza assistenza scacciapensieri, cfr. pratica sub b) ); inoltre, il medesimo viene a conoscenza dell esistenza del credit card surcharge e del relativo importo unicamente nella fase terminale del processo di prenotazione quando, dopo la selezione del tipo di carta, viene visualizzato il predetto contributo per la transazione. 15. A titolo esemplificativo 3, simulando l acquisto di un pacchetto Volo+Hotel per due persone per Amsterdam offerto, per il mese di giugno 2013, con il claim da 120 a persona, nessuna delle possibili combinazioni di viaggio elencate a seguito della ricerca nella pagina dei risultati era disponibile a quel prezzo. Selezionando una delle alternative possibili (voli Milano Amsterdam, andata e ritorno + hotel Plantage 2 notti), l importo prospettato all inizio del processo di prenotazione, pari a 193 a persona (ossia, 386 per una coppia) lievita progressivamente a 492,24 e, poi, a 513,04 (in caso di pagamento con carta di credito Visa) o 521,04 (in caso di pagamento con carta di credito Mastercard). 16. Per effetto degli impegni presentati da Bravofly S.A. il 30 agosto 2013 ed integrati il 12 novembre ed il 3 dicembre , il professionista ha distinto in modo più netto le due diverse tipologie di servizi, di comparazione e di prenotazione, offerti sul proprio sito, indicandole all'inizio di ciascuna pagina consultata dall utente e tramite l utilizzo di riquadri a colori e con caratteri ben visibili. 2 Documento n. 71 del fascicolo istruttorio. 3 Cfr.: documento n. 71 del fascicolo istruttorio. 4 Cfr.: documenti nn. 93, 103 e 107 del fascicolo istruttorio.

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