LINEE GUIDA ASL TO3 PER LA GESTIONE DEI CANI PERICOLOSI (*)

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1 LINEE GUIDA ASL TO3 PER LA GESTIONE DEI CANI PERICOLOSI (*) L aggressività impropria e la pericolosità dei cani, unitamente alla necessità di tutelare sia la sicurezza delle persone sia il benessere degli animali, rappresentano problematiche che sempre più spesso coinvolgono i nostri Servizi e che, anche a causa di un quadro normativo complesso e del grande rilievo mediatico che l'argomento suscita, possono mettere in difficoltà i colleghi che se ne devono occupare. Anche il percorso per giungere alla certificazione di irrecuperabilità dei cani e quindi all eventuale determinazione di poter procedere all eutanasia per comprovata pericolosità risulta particolarmente delicato. La scelta ultima della soppressione eutanasica è sistematicamente soggetta all attenzione del mondo animalista con il conseguente ben noto tam-tam mediatico e, se non correttamente motivata, potrebbe esitare in gravi responsabilità penali (l art bis del vigente Codice Penale prevede infatti la condanna con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi per chiunque cagioni la morte di un animale senza necessità). Le presenti Linee guida, partendo dalla situazione normativa vigente, integrano gli attuali protocolli regionali con diagrammi di flusso semplificativi (anche per il codice colore ispirato al semaforo stradale) e con facsimile di ordinanze sindacali proponibili alle amministrazioni comunali per ogni caso contemplato dai diagrammi stessi. In particolare le Linee guida sono state elaborate facendo riferimento al protocollo operativo regionale per il controllo sanitario dei cani morsicatori (trasmesso con nota regionale prot. n DB/2002 datata 20/03/09) ed alla L.R. n. 27 del 4 novembre 2009, per quanto risulti applicabile in mancanza del relativo provvedimento attuativo. Al fine di rendere più facilmente comprensibili le procedure proposte il documento si compone di tre parti: 1. Estratto del protocollo operativo regionale per il controllo sanitario dei cani morsicatori; 2. Sintesi della Legge regionale n. 27 del 4 novembre 2009 Disciplina del rapporto persone-cani per la prevenzione della salute pubblica e del benessere animale e relative considerazioni; 3. Linee Guida Asl To3 per la gestione dei cani pericolosi. (*) A cura del dott. Mario Marino in collaborazione con dr.ssa Patrizia Morero e dr. Mauro Moretta 1

2 Per una migliore e più efficace attuazione delle presenti linee guida, già formalmente validate in ambito ASL TO3, le stesse verranno inoltrate a: - Sindaci del territorio; - Canili pubblici e Forze dell'ordine operanti sul territorio ASL TO3 (CFS, CC, Polizia di Stato, P.M.); - Regione Piemonte - Direzione Sanità - Settore Prevenzione e Veterinaria; - Direttori delle SS.CC. Vet. ASL TO3; - Dipartimento di veterinaria Università di Torino; - Ordine dei medici veterinari della provincia di Torino; - Veterinari comportamentalisti che collaborano con il "Consultorio cinofilo per la prevenzione dell'aggressività non controllata"; Uno specifico incontro con le amministrazioni comunali / Comunità Montane capo fila titolari di convenzioni con canili pubblici e amministrazioni comunali nel cui territorio è presente un canile pubblico illustrerà sinteticamente lo spirito e la ratio delle presenti linee guida ed in particolare evidenzierà ai Sindaci / Commissari C.M.: - l'esistenza e le implicazioni dell'applicazione della LR 27/09 e dell'om 6/8/13 (come prorogata e modificata dalla OM 3/8/15); - la necessità di poter disporre di recettività per i cani ceduti e/o sequestrati ai sensi della LR 27/09 (extra convenzione LR 34/93). In detto incontro si coglierà l'occasione per far conoscere ai destinatari l'esistenza del "Consultorio cinofilo per la prevenzione dell'aggressività non controllata" consegnando anche il relativo depliant esplicativo. 2

3 Estratto del protocollo operativo regionale per il controllo sanitario dei cani morsicatori INDAGINE EPIDEMIOLOGICA A seguito di ogni segnalazione di morsicatura si dovrà sempre procedere ad eseguire una specifica indagine epidemiologica il cui esito stabilirà l eventuale necessità di sottoporre l animale a visita clinica e/o osservazione sanitaria. Per questa indagine epidemiologica / visita clinica si dovrà utilizzare il modulo Allegato 3 compilando le parti necessarie per ciascun caso. A supporto dell indagine epidemiologica ed a titolo esemplificativo, di seguito si riportano alcuni elementi da prendere in considerazione per la valutazione del rischio. Valutazione rischio rabbia In particolare, ai fini delle valutazioni di merito è necessario considerare, per quanto riguarda il rischio rabbia almeno i seguenti elementi: 1. Regolare posizione anagrafica del cane: la mancanza di certezza identificativa comporta insufficienti garanzie sull origine, stato vaccinale e corretta gestione dell animale stesso. 2. Eventuali soggiorni in zone a rischio o smarrimenti dell animale negli ultimi 6 mesi unitamente ai casi di provenienza da paesi esteri in mancanza di passaporto, documentazione sanitaria di scorta, vaccinazione antirabbica, determinano aumento del rischio rabbia. 3. Eventuale copertura vaccinale antirabbica: è poco probabile che cani correttamente vaccinati possano trasmettere la rabbia. 4. Presenza di lesioni con soluzione di continuo della cute del morsicato: l assenza di lesioni con soluzione di continuo della cute rende estremamente improbabile l ipotesi di possibile trasmissione della rabbia; 5. Presenza di aspetti comportamentali anomali riferiti dal proprietario e ipotesi riferita sull evento scatenante la morsicatura: è necessario tener presente che tra i sintomi riferibili a rabbia si contempla anche l improvviso cambiamento di comportamento. 6. Eventuali precedenti episodi di morsicatura subita: la malattia, come è noto, si trasmette tramite morso. Valutazione rischio pericolosità Per quanto riguarda il rischio pericolosità" è necessario considerare almeno i seguenti elementi: 1. Tipologia del morsicato in ragione della sua età (bambino, adulto, anziano). La tipologia del morsicato in ragione della sua età è importante per giudicare la pericolosità del cane nel contesto nel quale esso vive o si trova. I bambini e gli anziani, come noto, sono bersagli più facilmente aggredibili da un cane che abbia un conflitto gerarchico con i membri della famiglia o che si senta dominante in generale (quindi in situazioni anche al di fuori del contesto usuale). E' evidente come situazioni di questo tipo debbano essere esaminate con rigorosa attenzione. 2. Morsicatura in ambito familiare. La famiglia è per il cane assimilabile al branco. E pertanto indispensabile che ci sia una gerarchia stabile ed affermata, che veda l'animale come entità sottomessa. Il cane che morsica in ambito familiare, infatti, spesso rivela la sua posizione gerarchica inadeguatamente elevata. L episodio è spesso il sintomo di una scorretta impostazione della relazione uomo-cane e di carente educazione cinofila. Un approfondimento della situazione può 3

4 indubbiamente essere utile per chiarire alcuni aspetti e per poter dare al proprietario alcuni consigli o disposizioni per prevenire altre aggressioni. 3. Eventuali precedenti episodi di morsicatura inferta. Un cane che morsica ripetutamente, ancorché in contesti diversi, è degno di osservazione. Al fine di valutarne la pericolosità, occorre stabilire quali siano stati i determinanti delle aggressioni. Escludendo le possibili patologie organiche dell'animale, spesso alla base c'è ancora l'inadeguata posizione gerarchica del cane, non sempre risolvibile con la cosiddetta "regressione gerarchica guidata". L'esame del contesto, dei determinanti e dell'animale possono essere utili al fine di prevedere la ripetitività degli episodi di aggressione. 4. Eventuale presenza di aspetti comportamentali anomali riferiti dal proprietario e ipotesi riferita sull evento scatenante la morsicatura. L'opinione del proprietario (in quanto persona direttamente coinvolta) sull'aggressione o su eventuali comportamenti del suo animale che si discostino dalla norma, può avere notevole importanza. Questo non significa convalidare automaticamente le motivazioni o le osservazioni riferite, ma certamente queste possono essere dati aggiuntivi utili per interpretare correttamente l'accaduto dovendo poi esprimere un giudizio di merito. 2.3 Verifiche anagrafiche e registrazioni su ARVET In ogni caso dopo l indagine epidemiologica / visita clinica è necessario regolarizzare le eventuali posizioni anagrafiche irregolari dei cani morsicatori (sanzionando le inadempienze a norma di legge) e aggiornare ARVET con tutti i dati riferibili all evento morsicatura registrabili. 2.4 Risultati dell indagine epidemiologica L indagine epidemiologica deve essere considerata attività d istituto e non soggetta al pagamento di diritti sanitari. Le informazioni raccolte tramite indagine epidemiologica consentiranno di stabilire la necessità di: 1. procedere alla visita clinica (seconda parte del modulo Allegato 3 con pagamento dei relativi diritti sanitari); 2. procedere all osservazione sanitaria per il rischio rabbia (ultima parte del modulo Allegato 3 con pagamento dei relativi diritti sanitari); 3. prescrivere particolari modalità di detenzione e gestione dell animale (modulo Allegato 4 ); 4. prescrivere la necessità di eseguire approfondimenti/consulenze specialistiche sulla gestione comportamentale dell animale (modulo Allegato 4 ); 4

5 Allegato 3 ACCERTAMENTI SANITARI PER CANI E GATTI MORSICATORI (Art. 86 D.P.R. 8/2/1954 N. 320) SCHEDA DI INDAGINE EPIDEMIOLOGICA (Legge regionale 25/06/08 n. 15 / circolare n. 1/SAN/FEL) Servizio Veterinario - Area di Sanità Animale ASL Intestazione struttura 1. SCHEDA DI INDAGINE EPIDEMIOLOGICA (obbligatoria). Morsicato Bambino Adulto Anziano Animale Animale morsicatore Vagante SI NO Deceduto dopo la morsicatura SI NO Situazione anagrafica regolare SI NO Morsicatura in ambito del nucleo familiare SI NO L animale morsicatore ha soggiornato negli ultimi 6 mesi in zone a rischio o si è smarrito SI NO Vi sono stati precedenti episodi di morsicatura inferta dall animale nei confronti di persone SI NO Se si specificare le date e le circostanze Vi sono stati precedenti episodi di morsicatura subita dall animale SI NO Se si specificare le date e le circostanze È presente una copertura vaccinale antirabbica SI NO Presenza di lesioni con soluzione di continuo della cute SI NO Presenza di aspetti comportamentali anomali riferiti dal proprietario SI NO.... Ipotesi riferita sull evento scatenante la morsicatura.. Necessità di visita sanitaria (Allegato 3) SI NO Necessità di osservazione sanitaria per la rabbia (Allegato 3) SI NO Necessità di prescrivere particolari modalità di detenzione e gestione dell animale (Allegato 4) SI NO Necessità di consulenza specialistica su rischio aggressività (Allegato 4) SI NO Il proprietario dell animale è stato reso edotto circa i rischi connessi ad una gestione non appropriata dell animale, anche dal punto di vista comportamentale. Il proprietario Il Veterinario 5

6 Allegato 3 segue 2. VISITA SANITARIA (eventuale) Visto il certificato medico /* veterinario prot. n. dell ospedale /* ambulatorio n. relativo alla visita eseguita in data su persona /* animale con ferita da morso; Visto l art. 86 del D.P.R. 8/2/1954 N. 320; Vista la L.R. 15/08; Considerato che il cane /* gatto / furetto / altro di nome età sesso razza taglia mantello pelo tatuaggio/microchip n. di proprietà del Sig. nato a il / / codice fiscale e residente in Via deve essere considerato soggetto a controllo sanitario; Il sottoscritto dr. Medico Veterinario Ufficiale dell A.S.L. procede oggi / / alla visita sanitaria dell animale sopradescritto rilevando che presenta /* non presenta sintomi riferibili a rabbia. Procede inoltre a rilevare cause e circostanze della morsicatura, prescrivendo le necessarie misure preventive. Il Veterinario Si allega ricevuta del versamento dei diritti sanitari (Euro 12,75 Deliberazione della Giunta Regionale 5/7/2004 n BUR n. 28 del 15/7/04 - allegato A, punto 6, lettera c e punto 9 lettera a). 6

7 Allegato 3 segue 3. OSSERVAZIONE SANITARIA (eventuale) preso atto della necessità di eseguire l osservazione per la rabbia si procede a osservazione domiciliare Visto che il possessore dell animale sopradescritto richiede che la prevista osservazione sanitaria dell animale (10 giorni dalla data di presunta morsicatura) venga autorizzata presso il proprio domicilio in Via n. preso atto che il possessore dell animale sopradescritto dichiara di assumersi l onere per la vigilanza da parte del Medico Veterinario Ufficiale dell A.S.L. e la responsabilità della custodia dell animale seguendo le presenti prescrizioni: Detenere l animale isolato ed evitare che possa mordere persone e/o animali; Non allontanarlo senza autorizzazione dal domicilio sopraindicato; Non sottoporlo a trattamenti immunizzanti per rabbia; Comunicare a questo Servizio ogni variazione dello stato di salute dell animale, compreso l eventuale decesso. pena l irrogazione della prevista sanzione amministrativa, si autorizza l osservazione domiciliare. osservazione in canile Periodo di osservazione superato con esito favorevole /* sfavorevole in data / / Si allega ricevuta del versamento dei diritti sanitari (Euro 30,60 in caso di osservazione domiciliare Euro 10,20 in caso di osservazione in canile - Deliberazione della Giunta Regionale 5/7/2004 n BUR n. 28 del 15/7/04) Il proprietario Il Veterinario (*) cancellare la voce che non interessa 7

8 Allegato 4 PRESCRIZIONE PARTICOLARI MODALITÀ DI DETENZIONE E GESTIONE DELL ANIMALE E/O PRESCRIZIONE DI CONSULENZA SPECIALISTICA SULLA GESTIONE COMPORTAMENTALE DELL ANIMALE Servizio Veterinario - Area di Sanità Animale ASL Intestazione struttura A seguito dell indagine epidemiologica condotta dal Servizio scrivente relativamente all episodio di lesioni causate da aggressioni animali segnalato in data / / da è emerso che l animale Nome taglia colore mantello pelo sesso età identificazione tatuaggio / microchip n. di proprietà di C.F. abitante in via n. tel può comportare rischio per l incolumità delle persone e/o degli altri animali, Osservazioni pertanto è necessario prescrivere particolari modalità di detenzione e gestione dell animale e/o prescrizione di consulenza specialistica sulla gestione comportamentale dell animale. In particolare si prescrive: Il proprietario Il Veterinario 8

9 Sintesi della Legge regionale n. 27 del 4 novembre 2009 Disciplina del rapporto persone-cani per la prevenzione della salute pubblica e del benessere animale (*) e relative considerazioni (*) Manca il provvedimento attuativo che ai sensi dell art. 9 della medesima LR 27/09 avrebbe dovuto essere emanato entro 120 giorni dalla sua entrata in vigore ovvero entro il 13 marzo 2010 Si definisce "cane ad aggressività non controllata" il soggetto che lede o che inequivocabilmente attenta all'integrità fisica di una persona o di altri animali attraverso un comportamento aggressivo non controllato dal proprietario o detentore dell'animale. Si definisce "addestratore cinofilo", ai sensi del disciplinare degli addestratori cinofili e dei valutatori cinofili approvato con decreto del direttore generale del ministero delle politiche agricole e forestali dell'8 marzo 2005, il tecnico abilitato: a) ad educare i cani ed a prepararli al superamento delle verifiche zootecniche previste dalle differenti prove di lavoro in modo da esaltarne le specifiche qualità naturali a seconda dell'impiego e della loro affidabilità; b) ad impartire insegnamenti aventi la finalità di favorire la convivenza tra uomo e cane, l'inserimento del cane nella vita sociale, sviluppandone le capacità di apprendimento ed indirizzandole verso l'impiego specifico di ciascuna razza; c) a migliorare la responsabilizzazione dei proprietari nella gestione dei loro cani con insegnamenti finalizzati all'ottenimento di affidabilità, equilibrio e docilità dei cani medesimi. Si definisce "valutatore cinofilo", ai sensi del disciplinare di cui al comma 3, l'esperto abilitato a valutare, attraverso test comportamentali, il controllo dell'affidabilità e dell'equilibrio psichico dei cani. Il detentore di cani ad aggressività non controllata ha l'obbligo di vigilare con particolare attenzione sulla detenzione degli stessi al fine di evitare ogni possibile aggressione a persone, ottemperando alle prescrizioni di seguito riportate nonchè a tutte le disposizioni specifiche di livello nazionale e locale per la gestione di cani a rischio. LA VISITA VETERINARIA COMPORTAMENTALE La visita veterinaria comportamentale è obbligatoriamente disposta per tutti i cani giudicati ad aggressività non controllata ed è mirata ad esprimere un giudizio sulla pericolosità del cane non oltre i quaranta giorni dall'evento. Se necessario si può prescrivere un percorso formativo per i proprietari di cani ad aggressività. IL PERCORSO FORMATIVO PER PROPRIETARI DI CANI AD AGGRESSIVITÀ NON CONTROLLATA a) È organizzato dal comune, in collaborazione con l ASL, l ordine professionale dei medici veterinari, la facoltà di medicina veterinaria, le associazioni veterinarie e le associazioni di protezione degli animali; b) Deve avvalersi di una equipe composta da un veterinario comportamentalista, da un valutatore e da un addestratore cinofilo; c) Deve prevedere un esame valutativo esteso alla relazione uomo-animale; d) Deve certificare il controllo dell'affidabilità e dell'equilibrio psichico del cane PRESCRIZIONI SINO AL SUPERAMENTO DEL TEST DI AFFIDABILITA DEL CANE Fino al superamento del test il detentore di cani ad aggressività non controllata ha i seguenti obblighi: 9

10 a) applicare sia il guinzaglio sia la museruola ai cani quando si trovano nelle vie o in un altro luogo aperto al pubblico; b) stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per i danni a terzi causati dal proprio cane. POSSIBILITA DI RINUNCIA Il detentore dei cani ad aggressività non controllata ha facoltà di rinunciare all'animale, ma è obbligato a sostenere le spese di mantenimento e rieducazione sino ad un nuovo affidamento. MANCATO SUPERAMENTO DEL TEST DI AFFIDABILITA DEL CANE Qualora il detentore dei cani ad aggressività non controllata non superi il test o non vi si sottoponga e i servizi veterinari ne certifichino l'incapacità di gestione del cane, il Comune, su richiesta dell'asl competente, adotta un provvedimento di sequestro del cane e, qualora ne ricorrano i presupposti, l'asl ne certifica l'irrecuperabilità. ONERI Gli oneri economici connessi al mantenimento, alle visite veterinarie comportamentali e alla rieducazione dell'animale sono interamente a carico del detentore dello stesso. SANZIONI I detentori di cani che violano le disposizioni di cui all'articolo 5 (obbligo di vigilanza, di visita veterinaria comportamentale, adozione di guinzaglio e museruola e stipula polizza assicurativa), sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di 1.000,00 euro e un massimo di 5.000,00 euro (1.667,00 euro in caso di pagamento in misura ridotta). La recidiva comporta un aumento di un terzo della sanzione pecuniaria. CONSIDERAZIONI SUL PERCORSO FORMATIVO PER PROPRIETARI DI CANI Trattandosi di un percorso formativo per il proprietario (in seguito la norma si riferisce anche al detentore), ma anche valutativo della relazione uomo-animale e finalizzato a certificare (grazie ad una equipe composta da un veterinario comportamentalista, da un valutatore e da un addestratore cinofilo) l affidabilità e l'equilibrio psichico del cane, deve ritenersi un percorso mirato e personalizzato per la specifica coppia detentore/cane. Si ritiene infatti pressoché impossibile organizzare percorsi collettivi con queste caratteristiche e finalità. Quindi un applicazione rigorosa ed ortodossa della norma (che non risulterebbe mai integralmente attuata sinora per mancanza del previsto provvedimento attuativo che ai sensi dell art. 9 della medesima LR avrebbe dovuto essere emanato entro 120 giorni dall entrata in vigore della norma ovvero entro il 13 marzo 2010) prevedrebbe che ogni qualvolta si verifichi un episodio di morsicatura con cani giudicati ad aggressività non controllata si dovrebbe prescrivere una visita veterinaria comportamentale e comunque mettere a disposizione del proprietario / detentore un percorso formativo ad hoc che prevede di coinvolgere: 1. il comune (che deve organizzare); 2. l ASL (che deve collaborare con il comune per l organizzazione); 3. l ordine professionale dei medici veterinari (che deve collaborare con il comune per l organizzazione); 4. la facoltà di medicina veterinaria (che deve collaborare con il comune per l organizzazione); 5. le associazioni veterinarie (al plurale: quante? Che devono collaborare con il comune per l organizzazione); 10

11 6. le associazioni di protezione degli animali (al plurale: quante? Che devono collaborare con il comune per l organizzazione); 7. un veterinario comportamentalista (equipe); 8. un valutatore cinofilo (ai sensi del disciplinare ENCI approvato dal ministero delle politiche agricole e forestali equipe); 9. un addestratore cinofilo (ai sensi del disciplinare ENCI approvato dal ministero delle politiche agricole e forestali equipe); quanto sopra con oneri a carico del proprietario del cane e, in caso di rifiuto del medesimo a sottoporvisi, il conseguente sequestro del cane con applicazione della prevista sanzione amministrativa (1.667,00 euro). Tutto ciò premesso si ritiene che il percorso formativo per proprietari di cani ad aggressività non controllata debba essere personalizzato e sostanzialmente inserito nell iter diagnostico / prognostico / terapeutico / riabilitativo / formativo (come di seguito definito nelle linee guida) attuato, su specifica prescrizione del veterinario ufficiale, dal veterinario specialista in medicina veterinaria comportamentale eventualmente coadiuvato da collaboratori con la qualifica di educatori / addestratori / istruttori cinofili. IL SEQUESTRO E LA CONFISCA Nei casi previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e fatte salve le fattispecie di rilevanza penale, si procede, altresì, al sequestro e alla confisca dei mezzi utilizzati per commettere la violazione, nonché, ove prescritto o, comunque, ritenuto necessario, del cane che ne è stato oggetto. Il sequestro e la confisca del cane sono effettuati secondo le procedure disposte dal decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571 (Norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale), con oneri e spese a carico del trasgressore e, se individuato, del proprietario responsabile in solido. Il cane sequestrato viene affidato in custodia ad un'apposita struttura di accoglienza, in possesso dei requisiti di legge. 11

12 LINEE GUIDA ASL TO3 PER LA GESTIONE DEI CANI PERICOLOSI 1. In base ai criteri di rischio aggressività valutati durante la visita veterinaria e contestuale indagine epidemiologica (specificando che tale visita potrà avvalersi anche dell intervista alla persona morsicata e si potrà eseguire non soltanto a seguito di segnalazione di morsicatura come indicato nel Protocollo regionale, ma anche nei casi di segnalazioni di comportamenti aggressivi impropri e/o non controllati tali da poter far classificare l animale nella definizione di cane ad aggressività non controllata ai sensi della L.R. 27/09) si può determinare che : a) L episodio morsicatura è avvenuto con modalità ed in contesti tali da far escludere un reale rischio di potenziale pericolosità del cane; b) È sufficiente prescrivere modalità di detenzione e gestione particolari (guinzaglio, museruola, recinto, gestione del cancello ecc.), ma non si reputa necessaria una valutazione specialistica mediante prescrizione di una visita veterinaria comportamentale; c) È necessario prescrivere una visita veterinaria comportamentale; Caso a) Caso b) Nessun ulteriore adempimento per quanto concerne il rischio pericolosità del cane Prescrizioni su corrette modalità di detenzione e gestione. Nessun ulteriore adempimento per quanto concerne il rischio pericolosità del cane Richiesta al Sindaco di Ordinanza prescrizioni facsimile all. A Nel caso di recidiva Caso c) Prescrizione visita veterinaria comportamentale e valutazione del relativo esito. Possibilità di avvalersi del Consultorio Cinofilo per la prevenzione dell aggressività non controllata. 12

13 2. Nel caso di prescrizione di visita veterinaria comportamentale si può verificare che : d) Il proprietario del cane provveda; e) Il proprietario del cane si rifiuti di provvedere; f) Il proprietario decida di rinunciare al cane; Caso d) Si attende il referto medico veterinario Caso e) Richiesta al Sindaco di Ordinanza prescrizioni facsimile all. B Caso f) Richiesta da parte del proprietario al Sindaco di disporre il ricovero dell animale in idonea struttura facsimile all. C Sindaco individua la struttura idonea ove ricoverare il cane e ne disposizione il ricovero all. C1 13

14 3. Nel caso di visita medico veterinaria comportamentale si può verificare che : g) Il veterinario specialista certifichi che il cane non è potenzialmente pericoloso; h) Il veterinario specialista certifichi che il cane necessita di ulteriori approfondimenti / trattamenti / percorsi riabilitativi e/o il proprietario necessiti di un percorso formativo mirato al binomio uomo/cane; i) Il veterinario specialista certifichi che il cane è pericoloso e non recuperabile; j) Il veterinario specialista certifichi l'incapacità di gestione del cane da parte del proprietario; Caso g) Caso h) Caso i) Nessun ulteriore adempimento per quanto concerne il rischio pericolosità del cane Si attende di verificare il proseguo dell iter diagnostico / prognostico / terapeutico / riabilitativo / formativo prescritto mirato al binomio uomo / cane Si certifica l irrecuperabilità del cane o si prescrivono ulteriori approfondimenti (*) [se richiesto o reputato opportuno si può far eseguire una seconda visita specialistica] Richiesta al Sindaco del provvedimento di sequestro facsimile all. D Caso l) Si certifica l'incapacità di gestione del cane da parte del proprietario o si prescrivono ulteriori approfondimenti (*) 14

15 4. Nel caso in cui il veterinario specialista in medicina veterinaria comportamentale abbia prescritto un ulteriore iter diagnostico / prognostico / terapeutico / riabilitativo / formativo si possono verificare i seguenti casi : k) Il proprietario decide di interrompere oppure non è in condizioni di proseguire l iter proposto; l) L iter si conclude con la certificazione del controllo dell'affidabilità e dell'equilibrio psichico del cane nel contesto in cui viene gestito (anche, eventualmente, condizionata al rispetto di piani terapeutici e/o programmi riabilitativi); m) L iter si conclude con la certificazione di non recuperabilità del cane; n) L iter si conclude con la certificazione di l'incapacità di gestione del cane da parte del proprietario; Caso k) Si certifica l'incapacità di gestione del cane da parte del proprietario Richiesta al Sindaco del provvedimento di sequestro del cane facsimile all. D Caso l) Nessun ulteriore adempimento per quanto concerne il rischio pericolosità del cane Caso m) Si certifica l irrecuperabilità del cane Richiesta al Sindaco del provvedimento di sequestro del cane facsimile all. D Caso n) Si certifica l'incapacità di gestione del cane da parte del proprietario 15

16 5. Nel caso di cani dichiarati irrecuperabili e sottoposti a sequestro con provvedimento del sindaco (facsimile all. C ) si possono verificare i seguenti casi : o) È possibile la detenzione in sicurezza e rispettosa del benessere animale presso una struttura adeguata e il proprietario (oppure - in alternativa amministrazione comunale, associazione/i animalista/e o altri soggetti) è in grado di sostenere le spese; p) Non è possibile o sostenibile (anche dal punto di vista economico) la detenzione in sicurezza e rispettosa del benessere animale presso una struttura adeguata (*); (*) Questa decisione deve essere determinata da una Commissione composta dal proprietario del cane, dal gestore del canile ospitante, da un rappresentante delle Associazioni animaliste e dal veterinario ufficiale competente alla vigilanza sulla struttura di ricovero del cane. In particolare il proprietario del cane dovrà essere formalmente convocato e la sua eventuale assenza non invaliderà le determinazioni della Commissione, ma di tale circostanza dovrà essere dato atto nel verbale. Caso o) Periodici interventi di vigilanza presso la struttura di detenzione del cane per valutare la persistenza delle condizioni di sicurezza, benessere e sostenibilità della detenzione. Caso p) Richiesta al Sindaco del provvedimento di eutanasia del cane facsimile all. E Esecuzione eutanasia 16

17 Allegato A COMUNE DI Il Sindaco Visto l'articolo 32 della Costituzione; Visto il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con regio decreto del 27 luglio 1934, n e successive modifiche; Visto il Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni; Visto l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni; Vista la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata dall'italia con la legge 4 novembre 2010, n. 201, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonchè norme di adeguamento dell'ordinamento interno»; Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente «Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo», e successive modificazioni; Vista la legge regionale 26 luglio 1993, n. 34, concernente Tutela e controllo degli animali da affezione ; Vista il D.P.G.R. 4359/1993 concernente "Regolamento per la Tutela e controllo degli animali da affezione"; Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni; Visto l'art. 50 comma 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003, concernente il «Recepimento dell'accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 marzo 2003, n. 52; Visti gli articoli 544-ter, 650 e 727 del codice penale (L. 189/2004); Vista l'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 3 marzo 2009 concernente «Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 marzo 2009, n. 68; Vista la legge regionale 4 novembre 2009, n. 27, concernente Disciplina del rapporto persone-cani per la prevenzione della salute pubblica e del benessere animale ; Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 26 novembre 2009, recante percorsi formativi per i proprietari dei cani, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 gennaio 2010, n. 19; Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 22 marzo 2011, «Differimento del termine di efficacia e modificazioni dell'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 3 marzo 2009 concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 13 maggio 2011, n. 10; Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 4 agosto 2011, «Integrazioni all'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 3 marzo 2009, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani, come modificata dall'ordinanza del Ministro della salute 22 marzo 2011», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'8 settembre; Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 6 agosto 2013, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del n.209 (come prorogata e modificata dalla OM 3/8/15); Vista la nota del Servizio Veterinario ASL TO3 prot. n. in data / / ; ORDINA 17

18 Al/alla signor/signora nato/a a il / / residente in Via del comune di Nella qualità di proprietario / detentore del cane Nome microchip razza sesso data di nascita Di adottare nella gestione del cane sopra specificato ogni precauzione per impedirgli di recare danno a persone, animali e cose altrui, e in particolare: detenere il cane in box e/o ambienti non accessibili al pubblico, mettendo in atto ogni precauzione per impedirne la fuga e per impedire il contatto accidentale con persone e animali senza la supervisione ed il controllo responsabile del proprietario / detentore; utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt 1,50 congiuntamente alla museruola, durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico; affidare il cane solo a persone che ne conoscano le caratteristiche e che siano in grado di gestirlo correttamente; (è vietato affidarlo a delinquenti abituali o per tendenza, a chiunque è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale, a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinques del codice penale, punibili con la reclusione superiore a due anni, per quelli previsti dall'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189, e dall'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201, a minori di 18 anni, interdetti e inabili per infermità di mente, come previsto dall O.M. 6/8/13); assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive, prevenendo situazioni di interazione a rischio; stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane. Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione; il Servizio Veterinario ASL TO3 e la Polizia Municipale, ciascuno nell ambito delle proprie attribuzioni e competenze, sono incaricati della vigilanza sull applicazione del provvedimento ; Contro la presente Ordinanza sono ammissibili: - ricorso al T.A.R. entro 60 gg, ovvero - ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg.,termini tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento. IL SINDACO 18

19 Allegato B COMUNE DI Il Sindaco Visto l'articolo 32 della Costituzione; Visto il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con regio decreto del 27 luglio 1934, n e successive modifiche; Visto il Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni; Visto l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni; Vista la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata dall'italia con la legge 4 novembre 2010, n. 201, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonchè norme di adeguamento dell'ordinamento interno»; Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente «Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo», e successive modificazioni; Vista la legge regionale 26 luglio 1993, n. 34, concernente Tutela e controllo degli animali da affezione ; Vista il D.P.G.R. 4359/1993 concernente "Regolamento per la Tutela e controllo degli animali da affezione"; Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni; Visto l'art. 50 comma 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003, concernente il «Recepimento dell'accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 marzo 2003, n. 52; Visti gli articoli 544-ter, 650 e 727 del codice penale (L. 189/2004); Vista l'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 3 marzo 2009 concernente «Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 marzo 2009, n. 68; Vista la legge regionale 4 novembre 2009, n. 27, concernente Disciplina del rapporto persone-cani per la prevenzione della salute pubblica e del benessere animale ; Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 26 novembre 2009, recante percorsi formativi per i proprietari dei cani, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 gennaio 2010, n. 19; Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 22 marzo 2011, «Differimento del termine di efficacia e modificazioni dell'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 3 marzo 2009 concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 13 maggio 2011, n. 10; Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 4 agosto 2011, «Integrazioni all'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 3 marzo 2009, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani, come modificata dall'ordinanza del Ministro della salute 22 marzo 2011», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'8 settembre; Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 6 agosto 2013, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del n.209 (come prorogata e modificata dalla OM 3/8/15); Vista la nota del Servizio Veterinario ASL TO3 prot. n. in data / / ; ORDINA 19

20 Al/alla signor/signora nato/a a il / / residente in Via del comune di Nella qualità di proprietario / detentore del cane Nome microchip razza sesso data di nascita Di adottare nella gestione del cane sopra specificato ogni precauzione per impedirgli di recare danno a persone, animali e cose altrui, e in particolare: detenere il cane in box e/o ambienti non accessibili al pubblico, mettendo in atto ogni precauzione per impedirne la fuga e per impedire il contatto accidentale con persone e animali senza la supervisione ed il controllo responsabile del proprietario / detentore; utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt 1,50 congiuntamente alla museruola, durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico; affidare il cane solo a persone che ne conoscano le caratteristiche e che siano in grado di gestirlo correttamente; (è vietato affidarlo a delinquenti abituali o per tendenza, a chiunque è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale, a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinques del codice penale, punibili con la reclusione superiore a due anni, per quelli previsti dall'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189, e dall'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201, a minori di 18 anni, interdetti e inabili per infermità di mente, come previsto dall O.M. 6/8/13); assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive, prevenendo situazioni di interazione a rischio; stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane; far sottoporre il cane ad una visita di valutazione comportamentale da parte di un medico veterinario specialista e/o esperto in medicina veterinaria comportamentale entro 40 giorni dall evento ed adempiere all iter diagnostico / prognostico / terapeutico / riabilitativo / formativo eventualmente prescritto dal medesimo professionista. Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione; il Servizio Veterinario ASL TO3 e la Polizia Municipale, ciascuno nell ambito delle proprie attribuzioni e competenze, sono incaricati della vigilanza sull applicazione del provvedimento ; Contro la presente Ordinanza sono ammissibili: - ricorso al T.A.R. entro 60 gg, ovvero - ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg.,termini tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento. IL SINDACO 20

21 Allegato C Al sindaco del comune di Il sottoscritto nato a il / / e residente a in via n. in qualità di proprietario / detentore del cane identificato con microchip n. e classificato come cane ad aggressività non controllata chiede di avvalersi della possibilità di rinuncia di cui all art. 5 comma 7 della L.R. 27/2009. Chiede pertanto che venga ricoverato in una struttura idonea per il proseguo dell iter di valutazione comportamentale e percorso riabilitativo. Si impegna a sostenere le spese di mantenimento e rieducazione sino ad un nuovo affidamento. lì / / In fede 21

22 Allegato C1 Comune di Vista la domanda pervenuta in data / / ed acclarata al prot. n., presentata dal sig./sig.ra in qualità di proprietario/a / detentore del cane ad aggressività non controllata identificato con microchip n. Vista la Legge Regionale n. 27 del 4 novembre 2009, verificata la disponibilità del canile autorizzato sito in via n., sentito il Servizio veterinario dell ASL TO3, dispone il ricovero del cane sopra identificato presso il canile autorizzato sito in via n., per il proseguo dell iter di valutazione comportamentale e percorso riabilitativo. Il sig./sig.ra in qualità di proprietario/a / detentore del cane ad aggressività non controllata è obbligato a sostenere le spese di mantenimento e rieducazione sino ad un nuovo affidamento. lì / / Firmato Il sindaco 22

23 Allegato D COMUNE DI Il Sindaco Visto l'articolo 32 della Costituzione; Visto il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con regio decreto del 27 luglio 1934, n e successive modifiche; Visto il Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni; Visto l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni; Vista la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata dall'italia con la legge 4 novembre 2010, n. 201, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonchè norme di adeguamento dell'ordinamento interno»; Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente «Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo», e successive modificazioni; Vista la legge regionale 26 luglio 1993, n. 34, concernente Tutela e controllo degli animali da affezione ; Vista il D.P.G.R. 4359/1993 concernente "Regolamento per la Tutela e controllo degli animali da affezione"; Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni; Visto l'art. 50 comma 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003, concernente il «Recepimento dell'accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 marzo 2003, n. 52; Visti gli articoli 544-ter, 650 e 727 del codice penale (L. 189/2004); Vista l'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 3 marzo 2009 concernente «Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 marzo 2009, n. 68; Vista la legge regionale 4 novembre 2009, n. 27, concernente Disciplina del rapporto persone-cani per la prevenzione della salute pubblica e del benessere animale ; Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 26 novembre 2009, recante percorsi formativi per i proprietari dei cani, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 gennaio 2010, n. 19; Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 22 marzo 2011, «Differimento del termine di efficacia e modificazioni dell'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 3 marzo 2009 concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 13 maggio 2011, n. 10; Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 4 agosto 2011, «Integrazioni all'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 3 marzo 2009, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani, come modificata dall'ordinanza del Ministro della salute 22 marzo 2011», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'8 settembre; Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 6 agosto 2013, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del n.209 (come prorogata e modificata dalla OM 3/8/15); Vista la nota del Servizio Veterinario ASL TO3 prot. n. in data / / ; DISPONE 23

24 Il SEQUESTRO del cane Nome microchip razza sesso data di nascita di proprietà del/della signor/signora nato/a a il / / residente in Via del comune di Il TRASFERIMENTO del cane presso il canile ; ORDINA Al Responsabile del canile Di adottare nella gestione del cane sopra specificato ogni precauzione per impedirgli di recare danno a persone, animali e cose altrui, e in particolare: detenere il cane in box e/o ambienti non accessibili al pubblico, mettendo in atto ogni precauzione per impedirne la fuga e per impedire il contatto accidentale con persone e animali senza la supervisione ed il controllo responsabile del proprietario / detentore; utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt 1,50 congiuntamente alla museruola, durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico; affidare il cane solo a persone che ne conoscano le caratteristiche e che siano in grado di gestirlo correttamente; (è vietato affidarlo a delinquenti abituali o per tendenza, a chiunque è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale, a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinques del codice penale, punibili con la reclusione superiore a due anni, per quelli previsti dall'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189, e dall'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201, a minori di 18 anni, interdetti e inabili per infermità di mente, come previsto dall O.M. 6/8/13); assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive, prevenendo situazioni di interazione a rischio; stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane; far sottoporre il cane ad una visita di valutazione comportamentale da parte di un medico veterinario specialista e/o esperto in medicina veterinaria comportamentale ento 40 giorni dall evento ed adempiere all iter diagnostico / prognostico / terapeutico / riabilitativo / formativo eventualmente prescritto dal medesimo professionista. ORDINA Al proprietario del cane Nome microchip razza sesso data di nascita signor/signora nato/a a il / / residente in Via del comune di di provvedere a sostenere le spese di mantenimento e rieducazione del cane sino ad un nuovo affidamento Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione; il Servizio Veterinario ASL TO3 e la Polizia Municipale, ciascuno nell ambito delle proprie attribuzioni e competenze, sono incaricati della vigilanza sull applicazione del provvedimento ; Contro la presente Ordinanza sono ammissibili: 24

25 - ricorso al T.A.R. entro 60 gg, ovvero - ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg.,termini tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento. IL SINDACO 25

26 Allegato E COMUNE DI Il Sindaco Visto l'articolo 32 della Costituzione; Visto il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con regio decreto del 27 luglio 1934, n e successive modifiche; Visto il Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni; Visto l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni; Vista la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata dall'italia con la legge 4 novembre 2010, n. 201, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonchè norme di adeguamento dell'ordinamento interno»; Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente «Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo», e successive modificazioni; Vista la legge regionale 26 luglio 1993, n. 34, concernente Tutela e controllo degli animali da affezione ; Vista il D.P.G.R. 4359/1993 concernente "Regolamento per la Tutela e controllo degli animali da affezione"; Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni; Visto l'art. 50 comma 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003, concernente il «Recepimento dell'accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 marzo 2003, n. 52; Visti gli articoli 544-ter, 650 e 727 del codice penale (L. 189/2004); Vista l'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 3 marzo 2009 concernente «Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 marzo 2009, n. 68; Vista la legge regionale 4 novembre 2009, n. 27, concernente Disciplina del rapporto persone-cani per la prevenzione della salute pubblica e del benessere animale ; Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 26 novembre 2009, recante percorsi formativi per i proprietari dei cani, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 gennaio 2010, n. 19; Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 22 marzo 2011, «Differimento del termine di efficacia e modificazioni dell'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 3 marzo 2009 concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 13 maggio 2011, n. 10; Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 4 agosto 2011, «Integrazioni all'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 3 marzo 2009, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani, come modificata dall'ordinanza del Ministro della salute 22 marzo 2011», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'8 settembre; Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 6 agosto 2013, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del n.209 (come prorogata e modificata dalla OM 3/8/15); Vista l ordinanza di sequestro n. Vista la decisione assunta in data / / dalla Commissione composta dal proprietario / detentore del cane, dal gestore del canile ospitante, da un rappresentante delle Associazioni 26

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