RGAC n /17 IL TRIBUNALE DI ROMA

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1 RGAC n /17 IL TRIBUNALE DI ROMA IX Sezione Civile in persona del giudice designato dott. Giuseppe Russo, a scioglimento della riserva assunta all udienza del 6/07/2017, ha emesso la seguente ORDINANZA nel procedimento cautelare iscritto al n del ruolo generale degli affari civili dell anno 2017 vertente tra Baralan International S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano alla via San Paolo n. 7, presso lo studio De Berti Jacchia Franchini Forlani, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Federica Castioni, Matteo Biondetti e Francesca Soriano per delega in atti ricorrente e DC Distribuzione s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma al viale XXI Aprile n. 21, presso lo studio dell Avv. Marco Cianfarini che la rappresenta e difende unitamente all Avv. Francesca Cesaroni per delega in atti resistente premesso che Con ricorso depositato in data 12/06/2017, la Baralan International SpA, società operante nel settore del packaging per l industria cosmetica - premesso di aver ideato e realizzato sin dal 2010 appositamente ed esclusivamente per la società Faby Line srl (impresa operante nel mercato della cosmesi) un flacone per smalti per unghie 1

2 caratterizzato dalla combinazione tra una base in vetro a forma ellittica e da un coperchio in plastica nera dal collo allungato - ha adito il Tribunale di Roma, sezione specializzata in materia di Impresa, lamentando che la DC Distribuzione srl aveva registrato in sede europea due modelli di contenitore in vetro uguali o altamente simili a quello precedentemente ideato e prodotto dalla ricorrente e li aveva poi realizzati ed utilizzati per commercializzare uno smalto per unghie a marchio Melissa venduto ad un prezzo di gran lunga inferiore a quello con marchio Faby. La ricorrente, deducendo la nullità per predivulgazione dei modelli comunitari registrati dalla DC Distribuzione srl ed invocando la disciplina sulla concorrenza sleale ritenuta integrata nelle fattispecie dell imitazione servile confusoria, dell appropriazione di pregi e della scorrettezza professionale, ha chiesto il sequestro dei flaconi per smalto prodotti dalla resistente, dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi e delle scritture commerciali e contabili concernenti la denunciata violazione, l inibitoria della protrazione di ogni attività illecita, il ritiro dal commercio, con la fissazione di una penale e la pubblicazione del provvedimento. Costituitasi in giudizio la DC Distribuzione srl ha chiesto il rigetto del ricorso, contestandone i presupposti sia sotto il profilo del fumus boni iuris che sotto il profilo del periculum in mora. All esito della discussione tenutasi all udienza del 6/07/2017 il Giudice ha riservato la decisione. ritenuto che Il ricorso è infondato. Secondo la ricorrente la condotta posta in essere dalla DC Distribuzione srl sarebbe riconducibile agli illeciti da concorrenza sleale nelle fattispecie dell imitazione servile confusoria (art n. 1 c.c.), dell appropriazione di pregi (art n. 2 c.c.) e della scorrettezza professionale (art n. 3 c.c.). E bene premettere che in linea generale si trovano in situazione di concorrenza sleale tutte le imprese, come quelle in esame, i cui prodotti e servizi concernano la 2

3 stessa categoria di consumatori e che operano quindi in una qualsiasi delle fasi della produzione o del commercio destinata a sfociare nella collocazione sul mercato di tali beni. Quale che sia l anello della catena che porta il prodotto alla stessa categoria di consumatori in cui si collochi un imprenditore, questi viene a trovarsi in conflitto potenziale con gli imprenditori posti anche su anelli diversi, proprio perché è la clientela finale quella che determina il successo o meno della sua attività, onde ognuno di sé è interessato che gli altri rispettino le regole di cui all art c.c. Nel caso di specie, pur essendo diversa l attività svolta dalla Baralan International SpA (che produce confezioni per l industria cosmetica) e dalla DC Distribuzione srl (che commercializza prodotti cosmetici) non vi è dubbio che vi sia identità tra la clientela finale, alla quale sono rivolti i prodotti di entrambe le imprese qui contrapposte le quali operano sulla stessa filiera produttiva/commerciale. Di conseguenza vanno disattese le eccezioni sollevate dalla parte resistente sia con riferimento alla sussistenza di un rapporto di concorrenza, sia con riferimento alla legittimazione attiva che senz altro deve essere riconosciuta anche in capo alla ricorrente, oltre che in capo alla Faby Line srl (diretta concorrente della DC Distribuzione srl) che utilizza le confezioni prodotte dalla Baralan International SpA per commercializzare uno smalto per unghie con il marchio Faby. Tuttavia, sulla base degli elementi acquisiti in atti non risulta integrata, almeno sul piano del fumus, alcuna delle ipotesi di concorrenza sleale denunciate nel ricorso. Con riferimento alla fattispecie concorrenziale illecita prevista dall art n. 1 c.c. in generale va osservato che la suddetta disposizione di legge sanziona come illeciti esclusivamente i comportamenti di imitazione servile confusoria, essendo necessario che la stessa sia idonea a creare confusione con i prodotti e con l attività del concorrente imitato (cfr. Cass. 10/11/1994 n. 9387). L interesse tutelato, nell ipotesi di cui al n. 1 dell art c.c., che pone il divieto specifico di atti confusori inerenti i nomi e segni distintivi o i prodotti, è quello dell imprenditore all identità commerciale, oltre al correlativo interesse dei consumatori contro gli sviamenti dagli stessi atti determinati, dovendosi invece ritenere estraneo alle finalità della norma l interesse all esclusività dell adozione di forme non distintive o aventi carattere funzionale. La Corte di Cassazione ha, infatti, precisato che la tutela offerta dall'art. 2598, n. 1 c.c. 3

4 concerne le forme aventi efficacia individualizzante e diversificatrice del prodotto rispetto ad altri simili, non essendo, tuttavia, compresi nella tutela medesima gli elementi formali dei prodotti imitati che, nella percezione del pubblico, non assolvano ad una specifica funzione distintiva del prodotto stesso, intesa nel duplice effetto di differenziarlo rispetto ai prodotti simili e di identificarlo come riconducibile ad una determinata impresa (così Cass. 7/12/2008 n ). Al fine di accertare l'esistenza della fattispecie della confondibilità tra prodotti per imitazione servile, è necessario che la comparazione tra i medesimi avvenga non attraverso un esame analitico e separato dei singoli elementi caratterizzanti, ma mediante una valutazione sintetica dei medesimi nel loro complesso, ponendosi dal punto di vista del consumatore e tenendo, quindi, conto che, quanto minore è l'importanza merceologica di un prodotto, tanto più la scelta può essere determinata da percezioni di tipo immediato e sollecitazioni sensoriali, anziché da dati che richiedano un'attenzione riflessiva (da ultimo Cass. 19/12/2008 n ). Quindi, per poter applicare la tutela dettata dall art n. 1 c.c. contro l imitazione servile, occorre verificare se il prodotto imitato presenti forme caratteristiche, individualizzanti, idonee cioè a comunicare al pubblico la provenienza dello stesso da una determinata impresa e, poi, se sussista il pericolo di confusione sul mercato. Nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il contenitore rivendicato da quest ultima non presenta connotati estetici unici e particolarmente innovativi. Sia la forma ellittica della base in vetro che la forma allungata del tappo in plastica non hanno un carattere particolarmente evocativo ed individualizzante o comunque idoneo a differenziare in maniera netta la confezione in oggetto dalle altre confezioni di smalto per unghie. Non si tratta di forme particolarmente originali, arbitrarie o capricciose che consentono di identificare il flacone in questione come riconducibile all impresa ricorrente. Procedendo poi ad una valutazione sintetica e complessiva delle due confezioni così come commercializzate sul mercato finale, pur essendo evidente la somiglianza di forma dei due contenitori, deve escludersi che il consumatore medio possa essere tratto in inganno, dal momento che nella confezione prodotta dalla Baralan International SpA e 4

5 commercializzata dalla Faby Line srl è ben visibile il marchio Faby, così come la confezione prodotta e commercializzata dalla DC Distribuzione srl è contrassegnata dal marchio Melissa. Si deve, infatti, ritenere che il consumatore medio di smalto per unghie non scelga il prodotto esclusivamente per la forma della confezione, ma orienti le proprie scelte anche sulla base della rinomanza del marchio. Il rischio di confusione e/o associazione tra i due prodotti è inoltre escluso dalla notevole differenza di prezzo: per quanto ammesso dalla stessa parte ricorrente il prodotto commercializzato dalla DC Distribuzione srl è venduto ad un prezzo di 2/4 euro, mentre il prodotto commercializzato dalla Faby Line srl si attesta su 15/17 euro. Quindi, non ricorre nel comportamento della resistente un ipotesi di illecita imitazione servile del prodotto della ricorrente, sanzionata dall art.2598 n.1 c.c.., in quanto l identità commerciale della società ricorrente non è in alcun modo messa in pericolo dalla condotta della resistente. Deve poi essere esclusa anche la concorrenza sleale per agganciamento di cui all art n. 2 c.c.. In proposito è bene chiarire che la concorrenza sleale per appropriazione dei pregi dei prodotti o dell'impresa altrui (art n. 2 cod. civ.) non consiste nell'adozione, sia pur parassitaria, di tecniche materiali o procedimenti già usati da altra impresa (che può dar luogo, invece, alla concorrenza sleale per imitazione servile), ma ricorre quando un imprenditore, in forme pubblicitarie od equivalenti, attribuisce ai propri prodotti od alla propria impresa pregi, quali ad esempio medaglie, riconoscimenti, qualità, indicazioni, requisiti, virtù, da essi non posseduti, ma appartenenti a prodotti od all'impresa di un concorrente, in modo da perturbare la libera scelta dei consumatori (così Cass n. 9387). Il verbo appropriarsi utilizzato dal legislatore deve essere inteso non come effettiva riproduzione dei pregi dei prodotti di un impresa concorrente (si tratterebbe, altrimenti, di una duplicazione della fattispecie della concorrenza sleale per imitazione servile), ma come autoattribuzione, in una comunicazione destinata a terzi, di caratteristiche dei prodotti di un concorrente. In tal caso l interesse direttamente tutelato è quello ad una leale comunicazione aziendale. Ebbene, nel caso di specie, la condotta descritta nel ricorso non può ricadere neanche astrattamente nella fattispecie dell agganciamento parassitario per 5

6 appropriazione di pregi, in quanto la società resistente non ha mai attribuito al proprio prodotto caratteristiche inesistenti e spettanti ad altri. In particolare deve escludersi che la somiglianza di forma dei due contenitori sia di per sé sufficiente per veicolare una non corretta informazione sulla qualità dello smalto commercializzato dalla DC Distribuzione srl, dal momento che il consumatore finale, proprio in considerazione dei differenti marchi ben visibili su entrambe le confezioni e della notevole differenza di prezzo, è avvertito che si tratta di prodotti di qualità differente. Le ragioni fin qui esposte consentono anche di escludere che la condotta posta in essere dalla società resistente sia in contrasto con il canone generale di correttezza professionale sancito dall art n. 3 c.c., anche in considerazione del fatto che la DC Distribuzione srl, prima di commercializzare il proprio prodotto, si è premurata di chiedere la registrazione di due disegni/modelli relativi al contenitore qui in contestazione. Le domande sono state vagliate dall Ufficio della proprietà intellettuale dell Unione Europea che ha rilasciato le registrazioni richieste (cfr. docc. 3 e 4 del fascicolo di parte resistente). Le domande di nullità presentate dalla Baralan International SpA sono ancora all esame dell autorità europea. Pertanto, allo stato, l odierna resistente vanta un diritto di privativa sulla confezione in esame fondato su titoli per i quali opera la presunzione di validità che non può ritenersi superata sic et simpliciter dalle fatture prodotte dalla ricorrente, atteso che la predivulgazione affermata da quest ultima necessita di maggiori approfondimenti non compatibili con un giudizio sommario proprio di questa fase cautelare. Il riscontrato difetto del fumus esime da ogni valutazione circa la sussistenza del periculum in mora. In definitiva il ricorso va respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. PQM visto l art. 669 septies c.p.c.; - respinge il ricorso; 6

7 - condanna la Baralan International SpA a rifondere alla DC Distribuzione srl le spese di giudizio che si liquidano in 4.454,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge. Si comunichi. Roma, lì 12 luglio Il Giudice dott. Giuseppe Russo 7

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