IL QUADRO NORMATIVO -Normativa Comunitaria: Direttiva 92/12, 92/83, 92/84, 2008/118 -Normativa Nazionale: D.L.s.v. 504/95, D.M. 210/96, D.M.
|
|
- Gabriella Vacca
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 IL QUADRO NORMATIVO -Normativa Comunitaria: Direttiva 92/12, 92/83, 92/84, 2008/118 -Normativa Nazionale: D.L.s.v. 504/95, D.M. 210/96, D.M. 153/2001
2 PRODOTTI SOGGETTI AL REGIME DELLE ACCISE - Art. 27 del D.L.sv. 504/95 1. Sono sottoposti ad accisa la birra, il vino, le bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, i prodotti alcolici intermei e l'alcole etilico (1) (2). 2. I prodotti di cui al comma 1, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, e dall'art. 37, comma 1, sono ottenuti in impianti di lavorazione gestiti in regime di deposito fiscale. -
3 CONCETTI GENERALI SULLE ACCISE Art. 28 del D.L.sv. 504/95 Il regime del deposito fiscale è consentito per i seguenti impianti: d) nel settore del vino, fatto salvo quanto previsto nell art. 37, comma 1, e nel settore delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra: 1) cantine e stabilimenti di produzione; 2) impianti di condizionamento e di deposito che effettuano movimentazioni intracomunitarie.
4 CONCETTI GENERALI SULLE ACCISE Art. 1 del D.L.sv. 504/95 2. Ai fini del presente testo unico si intende per:.. b) accisa: l imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi prevista con la denominazione di imposta di fabbricazione o di consumo e corrispondente sovrimposta di confine o di consumo; c) prodotto «sottoposto» ad accisa: il prodotto al quale si applica il regime fiscale delle accise; d) prodotto «soggetto» od «assoggettato» ad accisa: il prodotto per il quale il debito d imposta non è stato ovvero è stato assolto; e) deposito fiscale: l impianto in cui vengono fabbricate, trasformate, detenute, ricevute o speite merci sottoposte ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa, alle condizioni stabilite dall amministrazione finanziaria; f) depositario autorizzato: il soggetto titolare e responsabile della gestione del deposito fiscale; g) regime sospensivo: il regime fiscale applicabile alla fabbricazione, alla trasformazione, alla detenzione e alla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa fino al momento dell esigibilità dell accisa o del verificarsi di una causa estintiva del debito d imposta; h) operatore registrato: la persona fisica o giuridica autorizzata a ricevere, nell esercizio dell attività economica, prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, provenienti da Paesi comunitari, extracomunitari o dal territorio dello Stato; tale operatore non può detenere o speire prodotti in regime sospensivo; i) operatore non registrato: la persona fisica o giuridica autorizzata, nell esercizio della sua professione, ad effettuare, a titolo occasionale, le meesime operazioni previste per l operatore registrato.
5 Le accise sui vini e altre bevande alcoliche Documentazione per la denuncia (art. 1 D.M. 153/2001) 1) domanda, in bollo da 14,62 di rilascio licenza, contenente le seguenti indicazioni: - denominazione della ditta, see, codice fiscale, partita IVA e generalità complete di che la rappresenta legalmente (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale); - comune, via e numero civico o località in cui si trova il deposito fiscale, nonché il relativo numero di telefono e fax; - qualità dei prodotti finiti detenuti, nonché la quantità massima degli stessi che in qualsiasi momento può trovarsi nello stabilimento; - proceure operative di carattere tecnico-contabile che si intendono attivare per la gestione del deposito, che possono essere coincidenti con quelle prescritte per l Ufficio Repressione e Frodi; - dichiarazione attestante il possesso di tutte le altre autorizzazioni previste. 2) 1 marca da bollo di euro 14,62; 3) 5) estratto mappale e schema planimetrico del deposito; 4) elenco dei serbatoi disponibili, relativa capacità e numerazione; 5) tabelle di taratura dei vasi vinari con capacità maggiore ai 10 Hl. a firma di tecnico abilitato; 6) registro di partite speite e ricevute in sospensione 7) deposito cauzionale di importo tale da garantire il 10% dell accisa dovuta nei paesi di destinazione, per operazioni commerciali verso paesi comunitari; la cauzione può essere prestata: - in numerario con versamento a favore della Cassa depositi e Prestiti, da effettuarsi presso la Tesoreria Provinciale di Treviso con le modalità prescritte; - con polizza fideiussoria assicurativa o bancaria, che deve essere accettata dall Agenzia delle Dogane - - previa presentazione dell originale della polizza all con preventiva richiesta in carta legale. L atto fidejussorio deve contenere la clausola riguardante la validità della garanzia estesa a tutti i Paesi dell U.E., i corrispondenti esteri del garante. Successivamente al rilascio della licenza e all attribuzione del codice di accisa e prima di effettuare trasferimenti comunitari: a) registro di carico e scarico Documenti Amministrativi di Accompagnamento; b) richiesta di vidimazione dei Documenti Amministrativi di Accompagnamento presentati completi di intestazione, numerazione e indicazione del codice di accisa. La ditta esercente dovrà avere tutte le altre autorizzazioni prescritte in materia; il possesso di tali autorizzazioni sarà dichiarato dal legale rappresentante.
6 Art. 37 del D.L.sv. 504/95 1. I produttori di vino che producono in meia meno di ettolitri di vino all anno sono considerati piccoli produttori. Essi sono dispensati, fintanto che sono assoggettati ad accisa con l aliquota zero, dagli obblighi previsti dagli articoli 2, 3, 4 e 5 e da quelli connessi alla circolazione e al controllo; sono, invece, tenuti ad informare gli uffici tecnici di finanza, competenti per territorio, delle operazioni intracomunitarie effettuate, ad assolvere agli obblighi prescritti dal regolamento CEE n. 2283/93 della Commissione, del 26 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 200 del 10 agosto 1993, e, in particolare, a quelli relativi alla tenuta del registro di scarico e all emissione del documento di accompagnamento, nonché a sottoporsi a controllo. Ai fini della qualificazione di piccolo produttore di vino, si fa riferimento alla produzione meia dell ultimo quinquennio ottenuta nell azienda agricola.
7 Art. 7 del D.M. 153/01 1. Art. 7. Contabilita' del depositario autorizzato 1. Fatte salve le disposizioni specifiche per i singoli prodotti, il depositario autorizzato esercente impianto di fabbricazione di prodotti da sottoporre ad accisa tiene, conformemente alle istruzioni impartite dall'agenzia: a) un registro di carico e scarico delle materie prime e dei prodotti semilavorati introdotti od estratti dal deposito; b) un registro di carico e scarico dei singoli prodotti finiti sottoposti ad accisa, distintamente per prodotti denaturati e prodotti non denaturati, riportando anche le rimanenze contabili giornaliere, quando necessarie per il conteggio dei cali ammissibili. c) un registro delle singole partite ricevute e speite in sospensione d'accisa nel quale sono riportati anche i dati relativi all'appuramento delle partite speite nonché', giornalmente, l'ammontare della cauzione dovuta sulle speizioni non ancora appurate.
8 2. Oltre alla tenuta delle contabilità' di cui al comma 1, il depositario autorizzato: a) fa pervenire o comunque trasmette con raccomandata a.r. all'utf entro il quinto giorno successivo al termine di ciascuna quindicina, considerando la seconda quindicina di ciascun mese terminante con la fine del mese, un prospetto riepilogativo della produzione e della movimentazione dei prodotti sottoposti ad accisa, distintamente per posizione fiscale, nonché del movimento d'imposta e delle relative garanzie; al prospetto e' allegata la distinta delle partite introdotte e estratte in sospensione di accisa, con l'indicazione del mittente o del destinatario e con gli estremi dei relativi documenti di accompagnamento; Il depositario autorizzato di cui al comma 1 reige almeno una volta l'anno: a) l'inventario fisico delle materie prime, dei prodotti semilavorati e dei prodotti finiti; b) il bilancio di materia distintamente per sezione di impianto, con l'indicazione delle rese di lavorazione; e) il bilancio energetico, con l'indicazione dei consumi di energia elettrica e dei combustibili attribuibili alle diverse sezioni dell'impianto.
9 Art. 8. Disposizioni specifiche per i depositi fiscali di vino e di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra nonche' per i piccoli produttori di vino 1. Per i depositi fiscali di vino e di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, e dell'articolo 7, comma 1, lettere a) e b). Il registro di cui alla lettera c) del comma l del preetto articolo 7 è tenuto limitatamente ai trasferimenti intracomunitari. Il prospetto di cui alla lettera a) dell'articolo 7, comma 2, è presentato, anziché quindicinalmente, annualmente, entro il quindicesimo giorno successivo al termine dell'anno cui si riferisce; entro il quinto giorno successivo al termine di ciascun mese in cui siano stati effettuati trasferimenti intracomunitari viene presentata una distinta delle partite oggetto delle suddette movimentazioni. 2. I piccoli produttori di vino di cui all'articolo 37, comma 1, del testo unico assolvono all'obbligo di informare l'utf competente per territorio delle operazioni intracomunitarie effettuate presentando, entro il quinto giorno successivo al termine di ciascun mese in cui siano state espletate le suddette operazioni, una distinta delle meesime.
10 Art. 37 del D.L.sv. 504/95 1. I produttori di vino che producono in meia meno di ettolitri di vino all anno sono considerati piccoli produttori. Essi sono dispensati, fintanto che sono assoggettati ad accisa con l aliquota zero, dagli obblighi previsti dagli articoli 2, 3, 4 e 5 e da quelli connessi alla circolazione e al controllo; sono, invece, tenuti ad informare gli uffici tecnici di finanza, competenti per territorio, delle operazioni intracomunitarie effettuate, ad assolvere agli obblighi prescritti dal regolamento CEE n. 2283/93 della Commissione, del 26 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 200 del 10 agosto 1993, e, in particolare, a quelli relativi alla tenuta del registro di scarico e all emissione del documento di accompagnamento, nonché a sottoporsi a controllo. Ai fini della qualificazione di piccolo produttore di vino, si fa riferimento alla produzione meia dell ultimo quinquennio ottenuta nell azienda agricola.
11 Le accise sui vini e altre bevande alcoliche
12 Le accise sui vini e altre bevande alcoliche
13 LA CIRCOLAZIONE INTRACOMUNITARIA Art. 6 del D.L.sv. 504/95 1. La circolazione nello Stato e nel territorio della Unione europea dei prodotti soggetti ad accisa, in regime sospensivo, deve avvenire solo tra depositi fiscali, fatto salvo quanto stabilito dall art Il titolare del deposito fiscale mittente è tenuto a fornire garanzia, anche in solido con il trasportatore o con il destinatario, del pagamento dell accisa gravante sui prodotti trasportati. In luogo del depositario autorizzato mittente la garanzia può essere prestata dal trasportatore o dal proprietario della merce. La garanzia deve essere prestata in conformità delle disposizioni comunitarie e, per i trasferimenti intracomunitari, deve avere validità in tutti gli Stati membri dell Unione europea e ne è disposto lo svincolo quando è data la prova della presa in carico del prodotto da parte del destinatario 3. La circolazione, in regime sospensivo, dei prodotti soggetti ad accisa deve avvenire con il documento di accompagnamento previsto dalla normativa comunitaria (*).
14 LA CIRCOLAZIONE INTRACOMUNITARIA Art. 1 del D.M. 210/96 (Documento di accompagnamento accise). 1. La circolazione in regime sospensivo degli oli minerali, dell alcole e delle bevande alcoliche, di cui all art. 6 del T.U. delle disposizioni legislative concernente le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con D.L.vo 26 ottobre 1995, n. 504, d ora in avanti denominato «testo unico», avviene con scorta del «Documento di Accompagnamento Accise», d ora in avanti indicato con la sigla «DAA», di cui al regolamento (CEE) n. 2719/92, della Commissione, dell 11 settembre 1992 e successive modificazioni. Esso può consistere: a) in un documento amministrativo di accompagnamento, qualora sia conforme al modello allegato al citato regolamento (CEE) n. 2719/92; b) ovvero in un documento commerciale, reatto su un modello di tipo diverso dal preceente, a condizione che contenga le stesse informazioni, contraddistinte dal corrispondente numero di casella, previste per il documento amministrativo.
15 Le accise sui vini e altre bevande alcoliche LA CIRCOLAZIONE INTRACOMUNITARIA Art. 2 del D.M. 210/96 (Composizione e modalità di emissione del DAA). 1. Il DAA si compone di quattro esemplari, recanti lo stesso numero identificativo, così destinati: a) l esemplare n. 1 viene conservato dallo speitore; b) l esemplare n. 2 scorta la merce e viene conservato dal destinatario; c) l esemplare n. 3 scorta la merce ai fini dell appuramento di cui all art. 3; d) l esemplare n. 4 scorta la merce e viene trasmesso dal destinatario all autorità fiscale competente per i controlli sul luogo di destinazione. 2. Prima della loro compilazione i DAA di tipo amministrativo sono soggetti a bollatura, meiante apposizione del timbro a secco, da parte dell ufficio tecnico di finanza competente per territorio, d ora in avanti indicato con la sigla «UTF». 3. I modelli da sottoporre a bollatura riportano, su ciascun esemplare, le seguenti indicazioni precompilate: a) denominazione del depositario autorizzato; b) codice di accisa del deposito fiscale; c) numero identificativo del documento, il quale è attribuito dal depositario autorizzato secondo una numerazione progressiva, anche sotto forma di codice alfanumerico, in maniera che non vi siano ripetizioni per ciascun deposito fiscale.
16 Le accise sui vini e altre bevande alcoliche LA CIRCOLAZIONE INTRACOMUNITARIA Art. 2 del D.M. 210/96 (Composizione e modalità di emissione del DAA). 4. Le indicazioni di cui al comma 3 sono precompilate o direttamente nelle rispettive caselle nn. 1, 2 e 3 del DAA oppure sul margine laterale del documento stesso. 5. È consentito l impiego di fogli in bianco o parzialmente precompilati, singoli o a striscia continua per la stampa e la compilazione informatizzata del documento; in tal caso, le indicazioni di cui al comma 3 vengono prestampate lungo il margine laterale sinistro di ciascun foglio e il timbro a secco è apposto in maniera da ricoprire almeno parte della stampigliatura. È, del pari, consentito che il DAA sia approntato in un numero di esemplari superiore ai quattro previsti, purché siano contraddistinti dal numero indicativo dell esemplare e rechino, in maniera indelebile, la scritta «Non valido ai fini del regime delle accise.». I suddetti esemplari aggiuntivi possono essere anch essi sottoposti a bollatura, unitamente agli altri esemplari (1). 6. Per ottenere la bollatura, gli interessati presentano all UTF i DAA precompilati unitamente a domanda, in duplice copia, specificando il numero iniziale e finale dei modelli da bollare. I DAA vengono restituiti all interessato entro il decimo giorno lavorativo successivo a quello di presentazione unitamente ad una delle copie, con l attestazione dell avvenuta bollatura, che costituisce documento in carico di apposito registro, da tenersi secondo modalità stabilite dall amministrazione finanziaria. L altra copia della domanda resta a correo del registro di cui al comma 7.
17 Le accise sui vini e altre bevande alcoliche LA CIRCOLAZIONE INTRACOMUNITARIA Art. 2 del D.M. 210/96 (Composizione e modalità di emissione del DAA). 10. In caso di cambio di ragione sociale, la nuova denominazione viene stampigliata sugli esemplari di DAA, già in possesso del depositario autorizzato, per consentirne l utilizzazione; in caso di cessazione, i modelli di DAA non utilizzati sono distrutti o annullati alla presenza di un funzionario dell UTF. Delle operazioni effettuate viene reatto verbale in duplice copia, una delle quali è consegnata all interessato per essere posta a correo delle proprie contabilità e l altra acquisita agli atti dell UTF e, se trattasi di DAA di tipo amministrativo, posta a correo del registro di cui al comma 7, per le conseguenti annotazioni. 11. I DAA sono posti in uso in ordine progressivo; nel caso in cui vengano utilizzate contemporaneamente più macchine stampanti, i DAA sono posti in uso in gruppi consecutivi di 100. I DAA sono compilati secondo le indicazioni riportate nelle singole caselle, Art. 3 del D.M. 210/96 (Appuramento del DAA). 1. Il buon fine di ogni speizione di prodotti in regime sospensivo è appurato dallo speitore con la ricezione del terzo esemplare del DAA contenente, nell apposita casella C, l attestazione di ricezione della merce reatta e firmata dal destinatario o da un suo rappresentante.
18 Le accise sui vini e altre bevande alcoliche LA CIRCOLAZIONE INTRACOMUNITARIA Art. 2 del D.M. 210/96 (Composizione e modalità di emissione del DAA). 10. In caso di cambio di ragione sociale, la nuova denominazione viene stampigliata sugli esemplari di DAA, già in possesso del depositario autorizzato, per consentirne l utilizzazione; in caso di cessazione, i modelli di DAA non utilizzati sono distrutti o annullati alla presenza di un funzionario dell UTF. Delle operazioni effettuate viene reatto verbale in duplice copia, una delle quali è consegnata all interessato per essere posta a correo delle proprie contabilità e l altra acquisita agli atti dell UTF e, se trattasi di DAA di tipo amministrativo, posta a correo del registro di cui al comma 7, per le conseguenti annotazioni. 11. I DAA sono posti in uso in ordine progressivo; nel caso in cui vengano utilizzate contemporaneamente più macchine stampanti, i DAA sono posti in uso in gruppi consecutivi di 100. I DAA sono compilati secondo le indicazioni riportate nelle singole caselle, Art. 3 del D.M. 210/96 (Appuramento del DAA). 1. Il buon fine di ogni speizione di prodotti in regime sospensivo è appurato dallo speitore con la ricezione del terzo esemplare del DAA contenente, nell apposita casella C, l attestazione di ricezione della merce reatta e firmata dal destinatario o da un suo rappresentante.
19 LA CIRCOLAZIONE INTRACOMUNITARIA Art. 4 del D.M. 210/96 (Obblighi dello speitore). 1. Per ogni trasferimento di merce in regime sospensivo lo speitore è tenuto: a) ad annotare giornalmente sul registro di carico e scarico tenuto ai sensi dell art. 5, comma 3, lettera c), del testo unico, il numero del documento di accompagnamento, il giorno di partenza, i dati relativi al soggetto e all impianto destinatari, la qualità e la quantità di merce speita; b) a porre a correo di tale registro l esemplare n. 1 del DAA emesso; c) a contabilizzare l ammontare della cauzione relativa alla singola speizione e a tenere in evidenza la quota di cauzione complessivamente impegnata per le speizioni non ancora appurate; d) ad appurare il buon esito della speizione. In caso di mancato appuramento lo speitore, nel termine di tre mesi dalla data di speizione, comunica all ufficio finanziario competente sul proprio impianto il mancato arrivo dell esemplare n. 3 del DAA. 2. Ai soli fini dello svincolo della quota di cauzione impegnata, lo speitore può appurare il buon esito della speizione in base ad una copia dell esemplare n. 3 del DAA trasmessogli immeiatamente dal destinatario via fax. Restano in tal caso fermi, ai fini probatori, gli obblighi di cui all art. 3, comma 1.
20 LA CIRCOLAZIONE INTRACOMUNITARIA Documento di scorta ai trasporti di prodotti vitivinicoli Art. 3 del REG. 884/ Sono riconosciuti come documenti di accompagnamento: a) per i prodotti soggetti alle formalità di circolazione di cui alla direttiva 92/12/CEE: in caso di immissione in circolazione con sospensione dei diritti di accisa, un documento amministrativo di accompagnamento o un documento commerciale reatto a norma del regolamento (CEE) n. 2719/92 4. Quando il documento di accompagnamento è reatto per scortare il trasporto di un prodotto vitivinicolo in recipienti di volume nominale superiore a 60 litri, il numero di riferimento del documento dev'essere attribuito dall'organismo competente;.. Se vengono utilizzati un documento amministrativo di accompagnamento o un documento commerciale conformi al regolamento (CEE) n. 2719/92, oppure un documento di accompagnamento semplificato o un documento commerciale conformi al regolamento (CEE) n. 3649/92, gli esemplari n. 1 e n. 2 sono convalidati prima del trasporto secondo la proceura di cui al terzo comma.
21 ACCORDO tra la Comunità Europea e la Confeerazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli Articolo 5 Riduzione degli ostacoli tecnici al commercio 1. Gli allegati da 4 a 11 del presente Accordo disciplinano la riduzione degli ostacoli tecnici al commercio di prodotti agricoli nei seguenti settori:.... Allegato 7 relativo al commercio dei prodotti vitivinicoli,
22
23 ACCORDO tra la Comunità Europea e la Confeerazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli b) in caso di trasporto, quale previsto all articolo 8, paragrafo 2, si applicano le seguenti regole: i) se si utilizza il documento di cui al regolamento (CEE) n. 2719/92: l esemplare 2 scorta il prodotto dal luogo di carico al luogo di scarico in Svizzera e viene consegnato al destinatario o al suo rappresentante, l esemplare 4, o una copia certificata conforme dell esemplare n. 4, viene consegnato alle autorità competenti svizzere dal destinatario.
24 LA CIRCOLAZIONE INTRACOMUNITARIA Art. 21 della Direttiva 2008/118 Se tali dati sono validi, le autorità competenti dello Stato membro di speizione attribuiscono al documento un codice unico di riferimento amministrativo e lo comunicano allo speitore. 4. Nei casi di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii) e iv), e lettera b), e all articolo 17, paragrafo 2, le autorità competenti dello Stato membro di speizione trasmettono senza indugio il documento amministrativo elettronico alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione, le quali lo inoltrano al destinatario se questi è un depositario autorizzato o un destinatario registrato. Se i prodotti sottoposti ad accisa sono destinati ad un depositario autorizzato nello Stato membro di speizione, le autorità competenti di tale Stato membro inoltrano il documento amministrativo elettronico direttamente al depositario autorizzato. 5. Nel caso di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto iii), della presente direttiva, le autorità competenti dello Stato membro di speizione inoltrano il documento amministrativo elettronico alle autorità competenti dello Stato membro in cui viene presentata la dichiarazione di esportazione a norma dell'articolo 161, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2913/92 («Stato membro di esportazione»), se quest'ultimo
25 LA CIRCOLAZIONE INTRACOMUNITARIA Art. 21 della Direttiva 2008/118 SEZIONE 2 Proceura da applicare per la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa Articolo La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa è considerata aver luogo in regime di sospensione dall'accisa soltanto se ha luogo sotto la scorta di un documento amministrativo elettronico in conformità della proceura di cui ai paragrafi 2 e Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, lo speitore presenta alle autorità competenti dello Stato membro di speizione una bozza di documento amministrativo elettronico meiante il sistema informatizzato di cui all'articolo 1 della decisione n. 1152/2003/CE («sistema informatizzato»). 3. Le autorità competenti dello Stato membro di speizione effettuano una verifica elettronica dei dati figuranti nella bozza di documento amministrativo elettronico. Se tali dati non sono validi, lo speitore ne è informato senza indugio.
26 LA CIRCOLAZIONE INTRACOMUNITARIA Stato membro è diverso da quello di speizione. 6. Lo speitore fornisce alla persona che accompagna i prodotti sottoposti ad accisa una copia stampata del documento amministrativo elettronico o qualsiasi altro documento commerciale che indichi, in modo chiaramente identificabile, il codice unico di riferimento amministrativo. Tale documento deve poter essere esibito su richiesta alle autorità competenti durante tutta la circolazione in regime di sospensione dall'accisa. 7. Lo speitore può annullare il documento amministrativo elettronico fintantoché la circolazione non ha avuto inizio ai sensi dell'articolo 20, paragrafo Durante la circolazione in regime di sospensione dall'accisa, lo speitore può modificare, meiante il sistema informatizzato, la destinazione per indicare una nuova destinazione, che deve essere una delle destinazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii) o iii), o, se del caso, all'articolo 17, paragrafo 2
27 LA CIRCOLAZIONE INTRACOMUNITARIA Articolo Fino al 31 dicembre 2010 gli Stati membri di speizione possono continuare a consentire che sottoposti ad accisa in regime di sospensione dell'accisa sia avviata secondo le formalità di cui e all'articolo 18 della direttiva 92/12/CEE. Tali movimenti e il relativo appuramento sono sottop disposizioni menzionate nel primo comma, nonché all'articolo 15, paragrafi 4 e 5, e all'articolo 92/12/CEE. L'articolo 15, paragrafo 4, di detta direttiva si applica relativamente a tutti i garanti 18, paragrafi 1 e 2, della presente direttiva. Gli articoli da 21 a 27 della presente direttiva non s ai suddetti movimenti. 2. La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa avviata anteriormente al 1o aprile 2010 è effe alle disposizioni della direttiva 92/12/CEE. La presente direttiva non si applica a tale circolazio Articolo La direttiva 92/12/CEE è abrogata con efficacia al 1 aprile 2010.
28 I PICCOLI PRODUTTORI Le accise sui vini e altre bevande alcoliche Art. 37 del D.L.sv. 504/95 1. I produttori di vino che producono in meia meno di ettolitri di vino all anno sono considerati piccoli produttori. Essi sono dispensati, fintanto che sono assoggettati ad accisa con l aliquota zero, dagli obblighi previsti dagli articoli 2, 3, 4 e 5 e da quelli connessi alla circolazione e al controllo; sono, invece, tenuti ad informare gli uffici tecnici di finanza, competenti per territorio, delle operazioni intracomunitarie effettuate, ad assolvere agli obblighi prescritti dal regolamento CEE n. 2283/93 della Commissione, del 26 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 200 del 10 agosto 1993, e, in particolare, a quelli relativi alla tenuta del registro di scarico e all emissione del documento di accompagnamento, nonché a sottoporsi a controllo. Ai fini della qualificazione di piccolo produttore di vino, si fa riferimento alla produzione meia dell ultimo quinquennio ottenuta nell azienda agricola.
29 I PICCOLI PRODUTTORI Le accise sui vini e altre bevande alcoliche D.M. 153/01 Art. 8. Disposizioni specifiche per i depositi fiscali di vino e di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra nonche' per i piccoli produttori di vino 2. I piccoli produttori di vino di cui all'articolo 37, comma 1, del testo unico assolvono all'obbligo di informare l'utf competente per territorio delle operazioni intracomunitarie effettuate presentando, entro il quinto giorno successivo al termine di ciascun mese in cui siano state espletate le suddette operazioni, una distinta delle meesime.
30 Le banche dati - Archivio SEe - Aliquote d accisa nei vari paesi
31 Le accise sui vini e altre bevande alcoliche
32
Agenzia delle Dogane Roma, 20 novembre 2013 e dei Monopoli
Agenzia delle Dogane Roma, 20 novembre 2013 e dei Monopoli Direzione centrale gestione accise e monopolio tabacchi Ufficio circolazione tabacchi Prot. n. DAC/CTL/ 8443 /2013 All. Risposta al foglio n.
DettagliVisto il citato testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni;
Prot. 1495/UD IL DIRETTORE Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell organizzazione del Governo, a norma dell articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto ministeriale
DettagliIl Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Allegato 1 Sezione I - Modalità di tenuta del registro di cui all art. 7. Vidimazione 1. Il registro è tenuto: a) manualmente ed è costituito da non oltre 200 fogli fissi o da schede contabili mobili da
DettagliInformativa per la clientela
Informativa per la clientela Informativa n. 27 del 20 luglio 2011 DL 13.5.2011 n. 70 convertito nella L. 12.7.2011 n. 106 (c.d. decreto sviluppo ) - Novità in materia di IVA INDICE 1 Premessa... 2 2 Esclusioni
DettagliACCISE modulo 1 Introduzione e figure professionali 27/11/2015. Fabio Castagnetti. Dott. Ing. Fabio Castagnetti www.accisa.it 1
ACCISE modulo 1 Introduzione e figure professionali 27/11/2015 Fabio Castagnetti www.accisa.it 1 Introduzione al mondo delle ACCISE Breve storia sulle accise; dalle Imposte di Fabbricazione alle accise
Dettaglivisto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione,
IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, (2) Per assicurare la corretta applicazione dell
DettagliIl presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'italia
Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'italia Firmato digitalmente da Sede legale Via Nazionale, 91 - Casella Postale 2484-00100 Roma - Capitale versato Euro
DettagliRISOLUZIONE N. 200/E
RISOLUZIONE N. 200/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 02 agosto 2007 Oggetto: Istanza d interpello Art. 11, legge 27.07.2000, n. 212. Con l interpello specificato in oggetto, concernente
DettagliIL DIRETTORE DELL AGENZIA
Prot. n. 107521/03 Direzione Centrale Gestione Tributi Approvazione dello schema di dati da inviare per via telematica per l assolvimento degli adempimenti ai fini IVA da parte dei soggetti di cui all
DettagliRISOLUZIONE N. 81/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015
RISOLUZIONE N. 81/E Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015 OGGETTO: Interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Comunicazione del luogo di conservazione in modalità elettronica dei
DettagliIL DEPOSITO DOGANALE. Prato 23 novembre 2006
IL DEPOSITO DOGANALE Prato 23 novembre 2006 LA DISCIPLINA Articoli da 84 a 90 (disposizioni comuni ai regimi doganali economici) e da 98 a 113 del Reg.CEE 2913/92 Articoli da 496 a 523 (disposizioni di
DettagliL AUTOFATTURA. Acquisti effettuati da soggetti d'imposta stabiliti nel territorio nazionale
Padova, 23 agosto 2010 L AUTOFATTURA Acquisti effettuati da soggetti d'imposta stabiliti nel territorio nazionale Per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni rese da operatori non residenti nei
DettagliCirc_017357_18_07_2001_ADEMPIMENTI IVA. Ai Dirigenti dell Amministrazione Centrale. Ai Direttori delle Strutture dell'infn
Circ_017357_18_07_2001_ADEMPIMENTI IVA Ai Dirigenti dell Amministrazione Centrale Ai Direttori delle Strutture dell'infn Ai Responsabili delle Unità Funzionali Organizzazione-Amministrazione delle Strutture
DettagliPosta Elettronica Certificata obbligo e opportunità per le Imprese e la PA
Posta Elettronica Certificata obbligo e opportunità per le Imprese e la PA Belluno 28 gennaio 2014 www.feinar.it PEC: Posta Elettronica Certificata Che cos'è e come funziona la PEC 3 PEC: Posta Elettronica
DettagliREGOLAMENTO PER IL VOTO MAGGIORATO
Via Brera 21, 20121 Milano Capitale sociale i.v. Euro 306.612.100 Codice fiscale, Partita IVA ed iscrizione al Registro imprese di Milano n. 07918170015 Soggetta ad attività di direzione e coordinamento
DettagliMINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 17 giugno 2014 Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto -
DettagliRISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015
RISOLUZIONE N. 98/E Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015 OGGETTO: Consulenza giuridica Fatturazione delle prestazioni rese dai medici di medicina generale operanti in regime di convenzione con
DettagliIl Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Misure urgenti per il miglioramento del sistema di controllo come disciplinato agli artt. 27 e seguenti del Reg. (CE) n. 834/2007 e relativi regolamenti di applicazione. VISTO il Reg. (CE) n. 834/2007
DettagliALLEGATO ALLA DELIBERA N. 1898 DEL 17 OTTOBRE 2014
Attenzione: la copertina del decreto presidenziale va stampata su carta intestata della presidenza, che ha già il cartiglio ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 1898 DEL 17 OTTOBRE 2014 Regolamento per la disciplina
DettagliREGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALL ALBO PRETORIO ON LINE
LICEO SCIENTIFICO STATALE Galileo Galilei Via Anzio, 2 85100 Potenza Tel. 0971/441910 Fax 0971/443752 Sito web: www.lsgalileipz.gov.it - e-mail pzps040007@istruzione.it Casella PEC Liceo: pzps040007@pec.istruzione.it
DettagliRoma, 19 APRILE 2006. All Area Centrale Personale, Organizzazione e Informatica SEDE
Roma, 19 APRILE 2006 Protocollo: Rif.: Allegati: 2437 All Area Centrale Personale, Organizzazione e Informatica All Area Centrale Verifiche e Controlli tributi doganali e accise, laboratori chimici All
DettagliMODULO DI DESIGNAZIONE/REVOCA DEI BENEFICIARI
MODULO DI DESIGNAZIONE/REVOCA DEI BENEFICIARI (Da inviare ad Arca SGR S.p.A. in originale, per posta, unitamente a copia dei documenti di identità dell Iscritto e dei beneficiari) Spett.le ARCA SGR S.p.A.
DettagliUniversità degli Studi di Modena e Reggio Emilia
SCHEDA REGISTRO DI CARICO/SCARICO E FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI TRASPORTATI Ogni singola Struttura, per poter smaltire correttamente i propri Rifiuti Speciali, si dovrà dotare degli strumenti
DettagliLa fatturazione elettronica verso la P.A. - Modalità operative -
I Dossier fiscali La fatturazione elettronica verso la P.A. - Modalità operative - Aprile 2014 pag. 1 SOMMARIO PREMESSA... 3 Decorrenza del nuovo regime... 3 La procedura di fatturazione elettronica...
DettagliCircolare n. 7/D. e p.c. Roma, 18 febbraio 2004. Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle dogane. Agli Uffici Tecnici di Finanza
Roma, 18 febbraio 2004 Circolare n. 7/D Protocollo: 7652 Rif.: Allegati: Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle dogane Agli Uffici Tecnici di Finanza Alle Direzioni Circoscrizionali dell Agenzia delle
DettagliOPERAZIONI INTRACOMUNITARIE
OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE A seguito dell ingresso di Romania e Bulgaria nell Unione europea a decorrere dall 1.1.2007, le operazioni poste in essere con operatori residenti in tali Stati sono qualificate
DettagliL.R. 15/2010, art. 29, c. 1, lett. f) e g) B.U.R. 5/11/2014, n. 45. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 ottobre 2014, n. 0206/Pres.
L.R. 15/2010, art. 29, c. 1, lett. f) e g) B.U.R. 5/11/2014, n. 45 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 ottobre 2014, n. 0206/Pres. Regolamento per la disciplina della domanda tavolare telematica e
Dettaglicarta intestata assicurazione/banca SCHEMA GARANZIA FIDEIUSSORIA (Fideiussione bancaria/polizza fideiussoria)
carta intestata assicurazione/banca SCHEMA GARANZIA FIDEIUSSORIA (Fideiussione bancaria/polizza fideiussoria) (indicare denominazione e indirizzo completo della filiale/agenzia emittente la garanzia) Riferimento
DettagliGazzetta ufficiale dell'unione europea
L 3/32 5.1.2005 ALLEGATO II GIORNALE DI VIAGGIO [di cui all'articolo 5, paragrafo 4, all'articolo 8, paragrafo 2, all'articolo 14, lettere a) e c) e all'articolo 21, paragrafo 2)] 1. La persona che pianifica
DettagliConservazione elettronica della fatturapa
Conservazione elettronica della fatturapa Tanti i dubbi legati agli adempimenti amministrativi e in Unico 2015. Lo scorso 31.03.2015 si è realizzato il definitivo passaggio dalla fattura cartacea a quella
DettagliMovimentazione interna delle merci: il documento di trasporto
D.D.T. Movimentazione interna delle merci: il documento di trasporto di Francesco D Alfonso Il D.D.T. rappresenta un documento contabile di consegna emesso in relazione alla movimentazione di beni da parte
DettagliDisposizioni sulla elaborazione, confezionamento, designazione e presentazione dei vini frizzanti.
D.M. 29 luglio 2004. Disposizioni sulla elaborazione, confezionamento, designazione e presentazione dei vini frizzanti. (pubbl. in Gazz. Uff. n. 238 del 9 ottobre 2004). IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
DettagliC i r c o l a r e d e l 1 3 a p r i l e 2 0 1 2 P a g. 1 di 6
C i r c o l a r e d e l 1 3 a p r i l e 2 0 1 2 P a g. 1 di 6 Circolare numero 10/2012 Oggetto Contenuto Legge Comunitaria 2010 (L. 15.12.2011 n. 217) - Novità in materia di IVA La L. 15.12.2011 n. 217
DettagliCIRCOLARE N. 58/E. Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti. Roma 17 ottobre 2008
CIRCOLARE N. 58/E Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Roma 17 ottobre 2008 Oggetto: Trasferimento di quote di S.r.l. Art. 36 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
DettagliImposta di bollo su conti correnti, libretti di risparmio e prodotti. finanziari
Imposta di bollo su conti correnti, libretti di risparmio e prodotti finanziari (di Leda Rita Corrado - Assegnista di ricerca in Diritto Tributario presso l Università degli Studi di Roma Tor Vergata e
DettagliD.M. 1 aprile 1998, n. 145
D.M. 1 aprile 1998, n. 145 D.M. n.145-01/04/1998: Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera
DettagliLE NUOVE DICHIARAZIONI D INTENTO: I CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE E LA COMPILAZIONE DEL MOD. DI
CIRCOLARE N. 08 DEL 05/03/2015 SOMMARIO Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti: LE NUOVE DICHIARAZIONI D INTENTO: I CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE E LA COMPILAZIONE DEL MOD. DI
DettagliProcedura polizza fideiussoria
Domanda di anticipo misure strutturali Richiedenti / Beneficiari Premessa L attivazione di una Polizza fideiussoria è INDISPENSABILE qualora si faccia domanda di anticipazione Con la polizza fideiussoria
DettagliCircolare informativa n.15 del 22 dicembre 2014 REGISTRI CONTABILI E INVENTARIO DI MAGAZZINO
Circolare informativa n.15 del 22 dicembre 2014 REGISTRI CONTABILI E INVENTARIO DI MAGAZZINO Si ricorda che entro il 31.12.2014 i contribuenti che tengono la contabilità con sistemi meccanografici devono
DettagliComune. di Borgo a Mozzano GUIDA ALLA PRESENTAZIONE ON LINE DI PRATICHE SUAP [2013]
Comune di Borgo a Mozzano GUIDA ALLA PRESENTAZIONE ON LINE DI PRATICHE SUAP [2013] - 1 - PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE È PREVISTO L OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DI TUTTE LE PRATICHE E LORO INTEGRAZIONE ESCLUSIVAMENTE
DettagliREGOLAMENTO ALBO ON LINE Allegato n. 4
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO MASSA 6 Cod. fiscale 80002800458 P.zza Albania, 7 54100 Massa tel. 0585/833924 fax 0585/832559 e-mail: msic81200d@istruzione.it
DettagliCOMUNE DI CARASCO (Provincia di Genova)
COMUNE DI CARASCO (Provincia di Genova) REGOLAMENTO PER LA TENUTA DELL ALBO PRETORIO ON-LINE Approvato con deliberazione C.C. n. 28 del 3 maggio 2011 ARTICOLO 1 Ambito di applicazione Il presente regolamento
DettagliASPETTI LEGALI PER LA TRASMISSIONE E CONSERVAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA
ROMA, 14 OTTOBRE 2005 ASPETTI LEGALI PER LA TRASMISSIONE E CONSERVAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA Prof. Avv. Benedetto Santacroce IL PUNTO NORMATIVO FATTURAZIONE ELETTRONICA Direttiva 2001/115/CE Stabilisce
DettagliREGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALL ALBO PRETORIO ONLINE
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALL ALBO PRETORIO ONLINE (appendice al regolamento sull ordinamento degli uffici e dei servizi) Approvato con delibera di G.C. n. 6 del 27.01.2011
DettagliMinistero dello Sviluppo Economico Direzione Generale per gli incentivi alle imprese
ALLEGATO N. 1 Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale per gli incentivi alle imprese DM 4 DICEMBRE 2014 Regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperative
DettagliBOLLATURA DI REGISTRI E LIBRI SOCIALI
BOLLATURA DI REGISTRI E LIBRI SOCIALI 1. REGISTRI E LIBRI DA BOLLARE PRESSO IL REGISTRO IMPRESE Il Codice Civile e il DPR 581/1995 prevedono che la bollatura dei libri contabili venga effettuata o presso
DettagliRELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAMENTO (Art. 23, comma 1, del D.P.R. 06/06/2001, n. 380 e s.m.i.)
Estremi archiviazione pratica edilizia: Prot. Gen. n. del Pratica Edilizia N Denuncia di inizio attività N ALLO SPORTELLO UNICO PER L EDILIZIA DEL COMUNE DI OGGETTO: Denuncia di inizio attività presentata
DettagliVisto Visto Visto Visto Visto Visto Visto Vista
Approvazione del formato elettronico dei modelli di certificato tipo inerenti il registro delle imprese di cui al decreto ministeriale 13 luglio 2004, come modificato e integrato dal decreto ministeriale
DettagliFinanziamento separato della pre-produzione Progetto: xy Numero di riferimento BLS: xy. Data. Dichiarazione d impegno unilaterale
Finanziamento separato della pre-produzione Progetto: xy Numero di riferimento BLS: xy Data Dichiarazione d impegno unilaterale Il sottoscritto / la sottoscritta, nato il a titolare / legale rappresentante
DettagliDICHIARAZIONE DI CONFORMITA e DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA e DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA GROSSETO, 21 ottobre 2011 Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalle norme vigenti, comprese quelle di funzionalità,
DettagliALLEGATO. Indicazione degli atti soggetti ad imposta
ALLEGATO TARIFFA (PARTE I) Articolo della tariffa Indicazione degli atti soggetti ad imposta 1. 1. Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali e certificati, estratti di
DettagliMinistero dello Sviluppo Economico
Ministero dello Sviluppo Economico DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA Divisione
DettagliPrincipali adempimenti amministrativi connessi alla gestione dei rifiuti speciali
MODULO 3 Gestione dei rifiuti speciali Principali adempimenti amministrativi connessi alla gestione dei rifiuti speciali Dott. Michele Santoro I principali adempimenti amministrativi connessi alla produzione
DettagliIl Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Decreto n. 7407 del 4 agosto 2010 Modifiche all articolo 5 del decreto ministeriale 27 novembre 2008, n. 5396, concernente Disposizioni di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e n.
DettagliInformativa n. 11. Limitazioni all uso del contante, degli assegni e dei libretti al portatore (DLgs. 21.11.2007 n. 231) - Principali novità INDICE
Informativa n. 11 del 2 aprile 2008 Limitazioni all uso del contante, degli assegni e dei libretti al portatore (DLgs. 21.11.2007 n. 231) - Principali novità INDICE 1 Novità in materia di utilizzo del
DettagliOPENKEY S.r.l. - Via Luigi Dari, 14-63100, Ascoli Piceno (AP) - http://www.openkey.it - info@openkey.it RISOLUZIONE N. 43/E
RISOLUZIONE N. 43/E Direzione Centrale Normativa Roma, 28 aprile 2015 OGGETTO: Interpello ordinario - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Pagamento imposta di bollo su documenti informatici rilevanti
DettagliINFORMATIVA E TAVOLA DI RAPPORTO DEI DOCUMENTI ELENCATI NELLA S.C.I.A. CON I SINGOLI CASI (allegare alla S.C.I.A.)
INFORMATIVA E TAVOLA DI RAPPORTO DEI DOCUMENTI ELENCATI NELLA S.C.I.A. CON I SINGOLI CASI (allegare alla S.C.I.A.) AVVERTENZE PER LA PRESENTAZIONE DELLA S.C.I.A. La S.C.I.A. deve essere depositata in due
DettagliI termini di stampa dei registri e libri contabili
ACERBI & ASSOCIATI CONSULENZA TRIBUTARIA, AZIENDALE, SOCIETARIA E LEGALE NAZIONALE E INTERNAZIONALE CIRCOLARE N. 19 8 OTTOBRE 2014 I termini di stampa dei registri e libri contabili Copyright 2014 Acerbi
DettagliREGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
C O M U N E D I B R U I N O PROVINCIA DI TORINO - C. A. P. 10090 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ALBO PRETORIO DIGITALE Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 14/4/2011 Depositato
DettagliR E G I O N E U M B R I A GIUNTA REGIONALE. Direzione Affari Generali della Presidenza e della Giunta regionale. Servizio Segreteria della Giunta
R E G I O N E U M B R I A GIUNTA REGIONALE Direzione Affari Generali della Presidenza e della Giunta regionale Servizio Segreteria della Giunta Disciplinare sull utilizzo della posta elettronica certificata
DettagliFatturazione elettronica adempimento degli obblighi fiscali e tenuta delle scritture contabili mediante strumenti digitali
Fatturazione elettronica adempimento degli obblighi fiscali e tenuta delle scritture contabili mediante strumenti digitali Milano, 4 giugno 2004 Avv. Luigi Neirotti Studio Legale Tributario - EYLaw 1 Normativa
DettagliMODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER IL RIMBORSO DELL IVA
MODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER IL RIMBORSO DELL IVA Finalità Utilizzo Compilazione e consegna Tipo di garanzia
DettagliIl Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, recante modifiche al sistema penale; VISTO il decreto ministeriale del 26 luglio 1995 recante Disciplina del rilascio delle licenze di pesca ; VISTO il regolamento
DettagliRoma, 07/02/2012. e, per conoscenza, Circolare n. 19
Direzione Centrale Organizzazione Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Roma, 07/02/2012 Circolare n. 19 Ai Dirigenti
DettagliArt. 2 Modifica all articolo 4 della l.r. 34/2007. LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2014, n. 6
7213 LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2014, n. 6 Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 15 novembre 2007, n. 34, 7 agosto 2013, n. 27 e 11 febbraio 1999, n. 11. IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO Art.
DettagliLA NUOVA FATTURA e le altre modifiche alla disciplina dell IVA
e le altre modifiche alla disciplina dell IVA Art. 1, commi 324-335, Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (recepimento direttiva 2010/45/Ue del 13 luglio 2010) a cura di Franco Ricca 1 Nazionalità della fattura
DettagliP r o d u t tive. Circolare n.
Circolare n. Legge 23 agosto 2004, n. 239 - articoli 53 e 54, recanti modifiche e integrazioni ai requisiti per l accesso ai contributi in favore degli autoveicoli alimentati a GPL e metano di cui al decreto
DettagliIL DIRETTORE DELL AGENZIA DI INFORMAZIONE FINANZIARIA
IL DIRETTORE DELL AGENZIA DI INFORMAZIONE FINANZIARIA VISTA la Legge 17 giugno 2008, n. 92, Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, e in particolare
DettagliCOMUNE DI FIRENZE UFFICIO SEGRETERIA GENERALE E AFFARI ISTITUZIONALI SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI U.O.C. ASSICURAZIONI
COMUNE DI FIRENZE UFFICIO SEGRETERIA GENERALE E AFFARI ISTITUZIONALI SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI U.O.C. ASSICURAZIONI PROCEDURA APERTA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO PER LA RESPONSABILITÀ
DettagliMODELLO IVA TR RICHIESTA DI RIMBORSO O UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA TRIMESTRALE
MODELLO IVA TR RICHIESTA DI RIMBORSO O UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA TRIMESTRALE Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 003 n.
DettagliAgenzia delle Dogane e dei Monopoli Direzione Interregionale per l Emilia Romagna e le Marche. Relatore: Ing. G. Velleca
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Direzione Interregionale per l Emilia Romagna e le Marche Relatore: Ing. G. Velleca 1 L Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, tra gli altri compiti istituzionali, è competente
Dettagli(il testo del decreto è aggiornato secondo le indicazioni della direttiva Ministero dell Ambiente del 9 aprile 2002)
Ministero dell'ambiente Decreto 1 aprile 1998, n. 148 Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m), e 18,
DettagliIndirizzo di posta elettronica Telefono Cellulare
Sede legale: Via Monte di Pietà, 32 10122 TORINO Tel. 011 555.62.39 Fax. 011 555.35.31 Cod. Fisc.: 97717360016 web: www.associazionevobis.it E-mail: segreterianazionale@associazionevobis.it MODULO DI ADESIONE
DettagliRegolamento CE 1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti.
Regolamento CE 1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti. Elenco documentazione da presentare al momento della notifica O Chiunque intenda effettuare una spedizione
DettagliD.d.t. Documento di Trasporto
D.d.t. Documento di Trasporto a 3 copie autoricalcanti Magazzino e Trasporti (D.d.t.) D.P.R. 472 14-08-1996 - D.P.R. 696 21-12-1996 N. DESTINATARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Codice Fiscale,
Dettagli(delibera n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008 recante Regolamento per l organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione )
Allegato B (delibera n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008 recante Regolamento per l organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione ) DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE AI FINI DELL ISCRIZIONE
DettagliLA NUOVA FATTURA DAL 01 GENNAIO 2013. Esemplificando, le novità possono essere ricondotte alle seguenti fattispecie: Contenuto.
LA NUOVA FATTURA DAL 01 GENNAIO 2013 La legge 24/12/2012 n. 228, pubblicata nella G.U. 29/12/2012 N. 312, supplemento ordinario n. 212 (legge di stabilità), ha recepito nell ordinamento nazionale le misure
DettagliMODELLO B Deposito di bilanci d esercizio e situazioni patrimoniali. Deposito dell elenco soci.
MODELLO B Deposito di bilanci d esercizio e situazioni patrimoniali. Deposito dell elenco soci. Avvertenze Generali Si raccomanda di indicare nell apposito spazio, in alto sulla 1ª pagina, il numero di
DettagliCIRCOLARE N. 18/E. Roma, 07 marzo 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
CIRCOLARE N. 18/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 07 marzo 2008 OGGETTO: Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 articolo 49, comma 10 Imposta di bollo su assegni bancari o postali
DettagliRoma,28 dicembre 2007
CIRCOLARE N. 75/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,28 dicembre 2007 Oggetto: Negoziazione di quote di partecipazione in società mediante atti pubblici o scritture private autenticate Imposta
DettagliCircolare n. 7/2013 del 06 febbraio 2013 Ai gentili Clienti loro sedi
Circolare n. 7/2013 del 06 febbraio 2013 Ai gentili Clienti loro sedi OGGETTO: Novità 2013 nei rapporti internazionali Gentile cliente, Il decreto salva-infrazioni che ha recepito la Direttiva 2010/45/
DettagliMARCHIO D IMPRESA NAZIONALE
1 CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA TRAPANI UFFICIO BREVETTI E MARCHI CORSO ITALIA, 26 TRAPANI - III PIANO TEL. 0923 876-264 e-mail: caterina.badalucco@tp.camcom.it E CONSIGLIABILE
DettagliRegolamento per la gestione dei Prestiti Sociali
Regolamento per la gestione dei Prestiti Sociali Art. 1 Scopo Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti da Soci, sia persone fisiche che giuridiche, in conformità all art. 4 dello Statuto
DettagliStrategia di classificazione della clientela relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA
relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA Classification Policy PREMESSA, FONTI NORMATIVE ED OBIETTIVO DEL DOCUMENTO... 3 1. DEFINIZIONI... 3 1.1. CLIENTI PROFESSIONALI...
DettagliPesaro, lì 29 marzo 2013. CIRCOLARE n. 06/2013. 1- La prova delle cessioni Intraue; 2- L obbligo della PEC per le ditte individuali;
Pesaro, lì 29 marzo 2013 CIRCOLARE n. 06/2013 1- La prova delle cessioni Intraue; 2- L obbligo della PEC per le ditte individuali; 1 - LA PROVA DELLE CESSIONI INTRAUE Le cessioni di beni intraue sono assoggettate
DettagliDIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO I.GE.P.A. - Ufficio XII
N. 152284 - DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO I.GE.P.A. - Ufficio XII Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, riguardante disposizioni sull amministrazione del patrimonio e sulla
DettagliAllegato A: Regole tecniche per la gestione dell identità.
Allegato A: Regole tecniche per la gestione dell identità. Allegato A: Regole tecniche per la gestione dell identità. Art. 1. Aventi diritto alle Credenziali-People 1. Per l accesso ai Servizi-People sviluppati
DettagliFORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO
FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO Il formulario è un documento di tipo formale che garantisce la tracciabilità del flusso dei rifiuti nelle varie fasi del trasporto, dal produttore/detentore al
DettagliAgenzia delle Dogane e dei Monopoli. Roma, [data come da segnatura di protocollo] Alle Direzioni territoriali e Sezioni distaccate Loro sedi
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Direzione centrale gestione accise e monopolio tabacchi - Ufficio circolazione tabacchi Risposta al foglio n. del All. Prot. 104883 del 24-12-2014 Roma, [data come da
DettagliDocumenti di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli. (nuove regole dal 1 agosto 2013)
Documenti di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli (nuove regole dal 1 agosto 2013) 1 Regolamento CE 314/2012 del 12/04/2012 (è una modifica del Reg. CE 436/2009 sui documenti di accompagnamento del
DettagliMODELLO IVA TR RICHIESTA DI RIMBORSO O UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA TRIMESTRALE
MODELLO IVA TR RICHIESTA DI RIMBORSO O UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA TRIMESTRALE Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 003 n.
DettagliMilano, 30 Marzo 2010
Milano, 30 Marzo 2010 Circolare 2/2010 Gentile cliente, trasmettiamo la seguente circolare riguardo alle nuove regole dei modelli intracee da presentare a partire dal 01 Gennaio 2010. A) NOVITÀ NELL INVIO
DettagliIL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, DISPONE:
N. 117261 /2009 protocollo Approvazione delle modalità di effettuazione della comunicazione di adesione ai contenuti degli inviti al contraddittorio ai fini delle imposte dirette e I.V.A. nonché delle
DettagliTRASPORTO MERCI IN CONTO TERZI - LE ISTRUZIONI SCRITTE DEL COMMITTENTE - * di Franco MEDRI
TRASPORTO MERCI IN CONTO TERZI - LE ISTRUZIONI SCRITTE DEL COMMITTENTE - * di Franco MEDRI L art. 7, comma 4, del D. Lgs n. 286/05 prescrive che, qualora il contratto di trasporto non sia stipulato in
DettagliCIRCOLARE N. 23/D. Roma, 27 luglio 2007. Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane L O R O S E D I. e, p.c.
CIRCOLARE N. 23/D Roma, 27 luglio 2007 Protocollo: 2192/IV/2007 Rif: Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane L O R O S E D I Allegati: e, p.c. All Avvocatura Generale dello Stato Via dei Portoghesi,
DettagliREGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014)
REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014) Art.1 - Oggetto Il presente Regolamento disciplina, ai
DettagliIDENTIFICAZIONE DIRETTA AI FINI IVA DI SOGGETTO NON RESIDENTE
Modello ANR/2 IDENTIFICAZIONE DIRETTA AI FINI IVA DI SOGGETTO NON RESIDENTE DICHIARAZIONE PER L IDENTIFICAZIONE DIRETTA, DI VARIAZIONE DATI O CESSAZIONE ATTIVITÀ ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE (ove non
DettagliAustria. Capitolo I - Esenzione dalla legalizzazione
Accordo in materia di esenzione dalla legalizzazione, trasmissione di atti di stato civile e semplificazione delle formalità preliminari per contrarre matrimonio Vienna, 29 marzo 1990 E' un Accordo tra
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE DEGLI AGENTI CONTABILI
COMUNE DI SPOTORNO Provincia di Savona REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI AGENTI CONTABILI 1 Sommario Art. 1 FINALITA DEL REGOLAMENTO Art. 2 ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI Art. 3 INCASSI E VERSAMENTI EFFETTUATI DIRETTAMENTE
Dettagli