CAPO I PREZZO DEI CONTRASSEGNI DI STATO PER RECIPIENTI CONTENENTI PRODOTTI ALCOLICI

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1 D.L. 11 gennaio 1956, n. 3. Aumento del prezzo dei contrassegni di Stato per recipienti contenenti prodotti alcolici e disciplina della produzione e del commercio del vermouth e degli altri (I) (II) (III) vini aromatizzati. (pubbl. in Gazz. Uff. n. 14 del 18 gennaio 1956). CAPO I PREZZO DEI CONTRASSEGNI DI STATO PER RECIPIENTI CONTENENTI PRODOTTI ALCOLICI 1. I prezzi dei contrassegni di Stato per i recipienti contenenti spirito non denaturato, di cui all art. 13 del D.L. 3 dicembre 1953, n. 879, convertito in legge con la L 31 gennaio 1954, n. 3, sono modificati come segue: (IV) fino a litri 0,100 L da litri 0,250 0,500 0,750 1,000 1,500 2,000 I prezzi dei contrassegni di Stato per i recipienti contenenti liquori o acquaviti indicati nel D.M. 30 dicembre 1952, escluse le acquaviti di vinaccia (grappa), sono stabiliti nelle seguenti misure: (IV) fino a litri 0,100 L da litri 0,250 0,500 0,750 1,000 1,500 2,000 Il prezzo dei contrassegni di Stato per i recipienti contenenti estratti ed essenze per liquori, anche se non contenenti alcool, indicati nel D.M. 20 settembre 1950, è stabilito in L 15 per ciascun contrassegno. (V) I Convertito in legge, con modificazioni, dalla L 16 marzo 1956, n II Le violazioni previste come reato dal presente decreto, ai sensi dell art. 1 del D.Leg.vo 30 dicembre 1999, n. 507, sono trasformate in illeciti amministrativi, soggetti alle sanzioni stabilite dagli artt. 2 e 3 del Decreto stesso. III Ai sensi dell art. 51 del D.Leg.vo 24 giugno 1998, n. 213 a decorrere dal 1 gennaio 1999 ogni sanzione pecuniaria penale o amministrativa espressa in lire nelle vigenti disposizioni normative si intende espressa anche in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato. A decorrere dal 1 gennaio 2002 ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nelle vigenti disposizioni normative è tradotta in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato. Se l operazione di conversione prevista dal comma 2 produce un risultato espresso anche con decimali, la cifra è arrotondata eliminando i decimali. IV Si omettono i prezzi dei contrassegni. V Comma così modificato dall art. unico legge di conversione 16 marzo 1956, n. 108.

2 2. Per i contrassegni di Stato in consegna ai fabbricanti ed agli imbottigliatori che alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono stati ancora applicati ai recipienti contenenti spirito non denaturato, liquori ed acquaviti, estratti ed essenze per liquori, è dovuta la differenza fra il prezzo stabilito nel precedente articolo e il prezzo già corrisposto. A tale uopo i fabbricanti e gli imbottigliatori devono denunciare, al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i contrassegni detenuti a tale data. Nella denuncia deve essere indicato distintamente per tipo e taglio il numero dei contrassegni ancora non applicati. L Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione eseguite le verifiche di competenza notifica l ammontare della somma dovuta che dovrà essere versata alla competente Sezione provinciale di tesoreria entro venti giorni dalla data della notifica. 3. Chiunque omette di presentare o presenta oltre il termine stabilito la denuncia di cui all articolo precedente è punito con la pena pecuniaria da due a dieci volte la somma dovuta. La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo quando sia stata presentata denuncia riconosciuta regolare entro i cinque giorni successivi ai quindici stabiliti dall art. 2. CAPO II DISCIPLINA DELLA PRODUZIONE E DEL COMMERCIO DEI VINI VERMOUTH E DEGLI ALTRI VINI AROMATIZZATI (VI) 4. La vendita al pubblico di estratti e di essenze, anche se non contenenti alcool, idonei alla preparazione di vini vermouth ed altri vini aromatizzati, è consentita soltanto in recipienti contenenti dosi atte alla preparazione familiare di non più di un litro di prodotto. Su tali recipienti deve essere applicato l apposito contrassegno di Stato di cui al terzo comma dell art. 1. I trasgressori sono puniti con la pena della ammenda da lire a lire oltre la confisca del prodotto. (VII) 5. Sono «vini aromatizzati» i vini speciali aventi un contenuto in alcole inferiore al 21% in volume, costituiti in prevalenza da vino addizionato o non di alcole e di saccarosio nonché di sostanze permesse dalle vigenti disposizioni per la tutela dell igiene e della sanità pubblica, atte a conferire al prodotto particolari odori e sapori estranei al vino. Salva diversa disposizione le norme del presente decreto si applicano ai vini aromatizzati denominati «marsale speciali» soltanto quando non contrastino con le disposizioni della L 4 novembre 1950, n (VIII). VI Vedi anche D.P.R. 162/1965, in particolare art. 26. VII Cosi sostituito dalla legge di conversione 16 marzo 1956, n VIII La categoria dei marsala è stata abolita dalla L 28 novembre 1984, n.851. In questo senso vedi circolare Min. agricoltura e foreste n. 1 del 9 febbraio 1985, punto 4.

3 6. Nella preparazione dei vini aromatizzati deve essere impiegato vino nazionale di gradazione complessiva, effettiva e potenziale non inferiore al 10% in volume. (IX) Esso deve essere presente nel prodotto finito in percentuale non inferiore al 75% in volume, fatta eccezione per i vermouth qualificati secchi per i quali detta percentuale è ridotta al 70%. Nella preparazione dei vini aromatizzati è ammesso l impiego, come prodotto base, di vermouth o di marsala non speciale, purché in percentuale rispettivamente non inferiore al 95% ed all 80% in volume. Nella preparazione dei vini aromatizzati è permessa l aggiunta di alcool etilico rettificato ad almeno 95% o di acquavite di vino ad almeno 65, di filtrato dolce, di mosto muto, di mosto concentrato, di saccarosio, di caramello, nonché delle sostanze permesse dalle vigenti disposizioni atte a conferire al prodotto odori e sapori estranei al vino, i quali devono essere nettamente percepibili per via organolettica. (X) Per i vini aromatizzati messi in commercio con la denominazione «aperitivo a base di vino» o «americano», è consentita anche la colorazione con cocciniglia od oricello od altri coloranti permessi dalle vigenti disposizioni sanitarie. (XI) 7. Nei vini aromatizzati il contenuto effettivo di alcole deve essere non inferiore al 16% in volume, ed il contenuto in zuccheri complessivi, espressi come zucchero invertito, non inferiore ai 14 grammi per 100 centimetri cubici. Nei vermouth qualificati secchi il contenuto minimo di alcole è elevato al 18% e il contenuto in zuccheri complessivi non può eccedere i 4 grammi. Nella preparazione del vermouth deve essere impiegata una quantità di alcole etilico rettificato o di acquavite di vino fruenti di regime agevolato di cui all art. 2 del D.Lg. 6 ottobre 1948, n. 1200, non inferiore a 4 e non superiore ad 8 litri anidri per ettolitro di prodotto finito. Nella preparazione del vermouth secco il limiti predetti sono elevati rispettivamente a 6 e a 10 litri anidri. I vini aromatizzati all uovo devono avere il contenuto minimo in zuccheri complessivi espressi come zucchero invertito di 25 grammi per cento centimetri cubici. (XII) (XIII). 8. Il nome di «vermouth» è riservato al vino la cui tradizionale caratteristica aromatizzazione è stata conseguita con l impiego di una miscela di sostanze tra le quali devono essere sempre presenti le artemisie tranne che il prodotto sia destinato alla esportazione verso Paesi che non ne consentono l impiego. Il nome di «aperitivo a base di vino» è riservato ai vini amaricati. Il nome di «vino chinato» è riservato ai vini i cui caratteri organolettici derivano in (XIV) (XV) modo predominante dalla corteccia di china. IX Ai sensi della Circolare Min. agricoltura e foreste n. 21 del 7 febbraio 1992, tale limitazione è superata da quanto disposto nel Reg. CEE n. 1601/91. X Comma così modificato dall art. 27 L 9 ottobre 1970, n XI Così sostituito dall articolo unico legge di conversione 16 marzo 1956, n XII Così modificato dall art. unico legge di conversione 16 marzo 1956, n XIII Ai sensi della circolare Min. Agricoltura e foreste n. 21 del 7 febbraio 1992, tale comma deve ritenersi superato da quanto disposto nel Reg. CEE n. 1601/91. XIV Così modificato dall art. unico legge di conversione 16 marzo 1956, n XV Ai sensi della circolare Min. agricoltura e foreste le definizioni contenute in questo articolo devono ritenersi superate da quanto disposto nel Reg. CEE n. 1601/91.

4 9. Chiunque produce o detiene a scopo di commercio, commercia o pone altrimenti in circolazione, vini aromatizzati non corrispondenti alle prescrizioni stabilite nei precedenti articoli è punito con l ammenda di L per ogni ettolitro di prodotto o frazione dello stesso, e la pena non può essere inferiore alle L In caso di recidiva si applica anche l arresto da cinque a trenta giorni. Quando l infrazione consiste in uno scarto delle gradazioni prescritte non superiore ad un grado di alcole ed un grammo di zucchero la pena e dell ammenda da L a L (XVI) 10. La produzione a scopo di vendita e l imbottigliamento per la vendita dei vini aromatizzati sono consentiti soltanto a coloro che ne abbiano avuto licenza dal Ministero dell agricoltura e delle foreste, di concerto con quelli dell industria e commercio e delle finanze. La licenza per l esercizio della produzione o dell imbottigliamento è concessa ad ogni stabilimento a tempo indeterminato ed è soggetta al pagamento a favore dell Erario - secondo le modalità che verranno stabilite con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per l agricoltura e per le foreste - per ogni anno solare o sua frazione, di un diritto commisurato alla potenzialità di produzione o di imbottigliamento nella misura di lire 10 mila per quantità fino a 500 ettolitri annui, di lire 20 mila per quantità fino a 1000 ettolitri, di lire 40 mila da oltre 1000 fino a 2000, di lire 80 mila da oltre 2000 fino a 5000, di lire 150 mila oltre 5000 ettolitri. Il Ministero dell agricoltura e delle foreste, di concerto con quelli dell industria e commercio e delle finanze può sospendere per non più di due mesi o revocare la licenza nei casi di infrazione alle disposizioni del presente decreto senza pregiudizio delle altre penalità. Il provvedimento di sospensione è definitivo. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai marsala speciali ad eccezione di quelli ad aromatizzazione amara. Con decreto del Ministro per l agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per le finanze e per l industria e commercio saranno emanate le norme per il rilascio delle licenze di cui al presente articolo. (XVII) 11. La preparazione dei vini aromatizzati di cui al precedente articolo può essere fatta anche in stabilimenti dai quali si estraggono vini nella cui preparazione non è consentito l impiego del saccarosio e dell alcole. In tale caso la conservazione dell alcole e dello zucchero deve avvenire in magazzino fiduciario e le aggiunte al vino devono essere effettuate sotto vigilanza, contemporaneamente o dopo la definitiva concia con tutte le sostanze aromatiche ed amaricanti. I produttori e gli imbottigliatori debbono tenere aggiornato, in ogni stabilimento, un registro di produzione ed un registro di imbottigliamento. Con decreto di cui all art. 10 verranno stabilite anche le norme per la vigilanza della preparazione dei vini aromatizzati e per la tenuta dei registri di produzione e di imbottigliamento. (XVIII) 12. Chiunque, senza la prescritta licenza, produce o imbottiglia a scopo di vendita i prodotti di cui al presente decreto è punito con l ammenda da L per ogni quintale di prodotto, ma la pena non può essere inferiore a lire XVI Così modificato dall art. unico legge di conversione 16 marzo 1956, n XVII Così sostituito dall art. unico legge di conversione 16 marzo 1956, n XVIII Così modificato dall art. unico legge di conversione 16 marzo 1956, n. 108.

5 Se la licenza è stata negata, revocata o sospesa, la pena è dell arresto fino a tre mesi. La stessa pena si applica per la evasione alle norme di cui al primo comma dell art. 11. La infrazione alle norme di cui al secondo comma dell art. 11 è punita con l ammenda da L a L Salvo le disposizioni di cui al successivo art. 15, i vini aromatizzati possono essere conservati fuori dello stabilimento di produzione o d imbottigliamento e circolare soltanto se confezionati in bottiglie di capacità: 1) di due litri; 2) di un litro; 3) di tre quarti di litro; 4) di mezzo litro; 5) non superiore a un decilitro. Ferma restando la tolleranza del 2,5 per cento di cui al secondo comma dell art. 29 del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, per le bottiglie della capacità di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) del precedente comma, per la bottiglia di cui al successivo punto 5) è consentita una tolleranza del 6 per cento in più o in meno. (XIX) I recipienti devono essere muniti di un contrassegno di Stato, applicato in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura del contrassegno stesso. Sui recipienti deve essere applicata una etichetta resistente, solidamente fissata, recante: (XX) a) la denominazione «vino aromatizzato», o «vermouth», o «aperitivo a base di vino», o «vino chinato», o «vino aromatizzato all uovo», a seconda dei casi; b) la capacità del recipiente e la gradazione alcolica e zuccherina del contenuto (XXI). È ammessa una tolleranza di mezzo grado in più o in meno rispetto a quella indicata, purché venga rispettata la gradazione alcolica minima prescritta; c) nome o ragione sociale della ditta intestataria della licenza dello stabilimento ove il prodotto è stato imbottigliato e indirizzo di quest ultimo. L imbottigliatore è responsabile a tutti gli effetti della regolarità del prodotto imbottigliato e della veridicità delle indicazioni contenute nell etichetta. Le indicazioni obbligatorie prescritte nel presente articolo debbono essere leggibili ed indelebili; sui recipienti da due litri, da un litro e da mezzo litro esse dovranno apparire in caratteri di altezza non inferiore a tre millimetri e due di larghezza per quelle di cui alla lettera a); e di due millimetri di altezza per 1,5 di larghezza per quelle di cui alle lettere b) e c). Le indicazioni obbligatorie comprese quelle prescritte per il periodo estero all ultimo comma dell art. 19, possono figurare, anziché sull etichetta principale, su un talloncino situato sul recipiente nella stessa faccia della etichetta principale. Per i flaconcini di capacità non superiore ad 1 decilitro, una parte delle scritte obbligatorie potrà figurare anziché sulla etichetta, sulla capsula o sul tappo, o comunque sulla chiusura. In ogni caso le iscrizioni obbligatorie possono essere smaltate, impresse, stampate o altrimenti permanentemente apposte sul recipiente. XIX Comma così sostituito dall art. 1 L. 9 luglio 1975, n XX Vedi anche art. 26 D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 e art. 5 L. 28 novembre 1984, n XXI Circa l applicabilità dell art. in questione, vedasi circolare 7 febbraio 1992, n. 21.

6 Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai marsala speciali diversi da quelli ad aromatizzazione amara. Sotto vigilanza fiscale permanente presso i produttori è consentita la preparazione di vini aromatizzati, diluiti con non oltre il 50 per cento d acqua gassata (semplice o di soda) a condizione che il loro imbottigliamento venga effettuato in recipienti non superiori ad 1 decilitro e purché l anidride carbonica disciolta sia tale da assicurare una pronunciata effervescenza all atto della stappatura del recipiente e del versamento del liquido e la gradazione alcolica svolta resti compresa tra 1,8 ed il 12% in volume. Per questi prodotti la denominazione di cui alla precedente lettera a) dovrà essere completata dalla parola «soda». (XXII) 13-bis. (XXIII) Il Ministro per l agricoltura e per le foreste, di concerto con quelli per l industria e commercio e per le finanze, può autorizzare la vendita di prodotti tipici in recipienti caratteristici, per un periodo di tempo non superiore a tre anni dall entrata in vigore della presente legge, da tenere sul banco di mescita, forniti di apposito rubinetto, alle ditte che almeno da dieci anni abbiano usato tali recipienti per la distribuzione del prodotto. Tale autorizzazione può essere concessa: a) per quantitativi non superiori a quelli venduti in tali recipienti e calcolati in base alla media annua dell ultimo triennio; b) purché i recipienti vengano muniti di sigilli che non consentano la reintroduzione del liquido; c) purché i recipienti possano essere riempiti soltanto presso la fabbrica di origine sotto vigilanza fiscale e non possano circolare pieni che dallo stabilimento di produzione al rivenditore autorizzato alla mescita, il quale non potrà tenere in funzione nel proprio esercizio che un solo recipiente di tale genere. I contrassegni di Stato saranno applicati al tappo superiore dei recipienti. 14. I contrassegni di Stato di cui all articolo precedente saranno forniti dal Ministero delle finanze al prezzo di lire 30 per i recipienti da un litro e di lire 15 per quelli da mezzo litro e di lire 10 per quelli di capacità non superiore a un decilitro (XXIV) I contrassegni di Stato nei recipienti di capacità superiore ad un litro avranno valore proporzionale al contenuto dei recipienti stessi. (XXV) Le caratteristiche dei contrassegni saranno stabilite con decreto del Ministro per le finanze. 15. La spedizione ed il trasporto dei prodotti di cui all art. 13 possono essere effettuati in recipienti di qualsiasi capacità e tipo purché avvengano: a) dagli stabilimenti di produzione o dalle dogane di confine ai magazzini di imbottigliamento; b) ; (XXVI) c) dagli stabilimenti di produzione all esportazione. XXII Così sostituito dall art. unico legge di conversione 16 marzo 1956, n XXIII Articolo aggiunto dall art. unico legge di conversione 16 marzo 1956, n XXIV Importo così modificato dall art. 3 D.L 29 luglio 1964, n. 611 a sua volta sostituito dall art. 2 L 9 luglio 1975, n XXV Comma aggiunto dall art. unico legge di conversione 16 marzo 1956, n XXVI Lettera abrogata dall art. 119 D.P.R. n. 162/65.

7 Sui recipienti dovranno tuttavia essere chiaramente indicati il nome della ditta produttrice, l indirizzo dello stabilimento di produzione ed il numero della sua licenza, nonché il nome della ditta destinataria, l indirizzo ed il numero della licenza dello stabilimento di destinazione. 16. I trasporti dei prodotti di cui all articolo precedente, comunque e da chiunque effettuati debbono essere giustificati da apposita bolletta di legittimazione emessa sotto il controllo dell autorità finanziaria, che darà diritto al ricevente di ritirare i contrassegni di Stato per l imbottigliamento. La suddetta bolletta deve essere staccata dal bollettario rilasciato dall autorità finanziaria che, una volta esaurito, dovrà essere restituito a quest ultima. La bolletta che ha seguito il carico deve essere conservata dal destinatario a documentazione del registro d imbottigliamento di cui al comma successivo. Con il decreto di cui all art. 10 verranno stabilite norme circa la composizione, la distribuzione e la conservazione dei bollettari e delle bollette, e circa l emissione delle bollette medesime. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo ed a quello precedente sono punite con l ammenda di L per ogni ettolitro o frazione di prodotto e si applica inoltre la confisca a norma dell art. 240 del codice penale. Nei casi più gravi ed in quelli di recidiva si applica l arresto da cinque giorni a tre mesi. 17. Negli esercizi per la vendita e nei locali annessi, anche se destinati ad abitazione, i vini aromatizzati, esclusi i marsala speciali ad aromatizzazione non amara, non possono essere detenuti che nei recipienti prescritti nell art. 13. Nei locali autorizzati alla mescita è consentito tenere aperti per ogni marca e tipo di prodotto non più di un recipiente da due litri, da un litro o da mezzo litro per ogni banco di mescita. (XXVII) Le violazioni alle disposizioni di cui agli artt. 13 e 14 ed a quelle del presente articolo sono punite con l ammenda da L a L , che viene raddoppiata in caso di recidiva, sempre che non costituiscano violazioni al successivo art Chiunque detenga vini aromatizzati, esclusi i marsala speciali ad aromatizzazione non amara, non confezionati a norma del presente decreto, in luogo diverso dallo stabilimento autorizzato alla loro produzione od al loro imbottigliamento è punito con le pene stabilite dall art Le disposizioni del presente decreto si applicano anche al prodotto importato dall estero (XXVIII). Sulle bottiglie importate già confezionate, che devono rispondere a tutti i requisiti prescritti per quelle nazionali devono essere apposti i contrassegni di Stato da parte dell importatore, sotto vigilanza della Dogana. XXVII Comma così modificato dall art. unico legge di conversione 16 marzo 1956, n XXVIII Ai sensi degli artt. 30 e 36 del Trattato di Roma, istitutivo della Comunità economica europea, sono vietate restrizioni alle importazioni di merci tra gli Stati membri, tranne quelle giustificate dai motivi specificatamente individuati all art. 36, quali la sanità pubblica, l ordine pubblico, ecc. La giurisprudenza della Corte di giustizia, interpretando restrittivamente l art. 36, ha dato piena attuazione al mercato comunitario. In questo senso vedi ad esempio le sentenze relative alla birra e alla pasta.

8 L importatore deve essere munito di licenza di imbottigliamento ed è considerato a tutti gli effetti come imbottigliatore. Le dogane, prima di ammettere all importazione partite di vini aromatizzati provenienti dall estero, prelevano da esse dei campioni che sono sottoposti ad analisi a cura del competente laboratorio chimico delle dogane, allo scopo di accertare che rispondano alle disposizioni del presente decreto ed a quelle generali sui vini. È esentato da tale formalità il prodotto che venga presentato alla importazione accompagnato da un certificato di origine attestante tale rispondenza, gradito al Governo italiano. Sulle etichette principali del vermouth importato dall estero o su appositi talloncini posti sotto l etichetta principale, dev essere riportato in caratteri ben leggibili ed indelebili, di formato non inferiore a millimetri 5 di altezza e 2,5 di larghezza, l indicazione «vermouth estero» ed il nome e l indirizzo del produttore straniero. 20. È in facoltà del Ministero dell agricoltura e foreste, di concerto con quelli dell industria e commercio, delle finanze e del commercio con l estero di consentire la preparazione di vini aromatizzati compresi i marsala speciali destinati all esportazione in difformità delle norme vigenti per il mercato interno, purché in modo rispondente alla legislazione del Paese di destinazione. La preparazione dei prodotti, in questo caso, può essere fatta soltanto sotto vigilanza finanziaria, con alcole e saccarosio nazionali in cauzione o in temporanea importazione. I prodotti così preparati devono essere spediti dagli stabilimenti direttamente all estero o ai depositi doganali e non potranno essere nazionalizzati. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche nei punti franchi e nelle zone franche (XXIX). 21. Sono abrogati: 1) la lettera d) dell art. 50 del R.D. 1 luglio 1926, n. 1361; 2) il R.D.L. 9 novembre 1933, n. 1696, convertito in L 2 gennaio 1934, n. 224, portante norme per la disciplina della preparazione e del commercio del vermouth. 3) il R.D.L. 19 aprile 1934, n. 773, recante disposizioni complementari dei precedente; 4) il R.D. 8 aprile 1935, n. 745, recante norme per la disciplina della produzione e del commercio degli aperitivi a base di vino; 5) il R.D. 31 dicembre 1936, n. 2464, portante disposizioni complementari al regio decreto precedente; 6) il R.D. 4 ottobre 1935, n. 2164, portante norme per la esecuzione delle norme precedenti; 7) il R.D. 15 dicembre 1936, n. 2287, portante modificazioni del precedente. 21-bis. (XXX) Con il decreto previsto dagli artt. 10, ultimo comma, e 11, ultimo comma saranno stabilite le norme relative alla disciplina del prelevamento dei campioni per l analisi dei prodotti previsti dal Capo II del presente decreto. XXIX Ai sensi della Circolare Min. agricoltura e foreste le disposizioni contenute in questo articolo sono superate da quanto disposto nel Reg. CEE n. 1601/91. XXX Articolo aggiunto dall art. unico legge di conversione 16 marzo 1956, n. 108.

9 22. Per quanto non è espressamente previsto nel presente decreto si applicano le disposizioni contenute nel R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in L 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni. La misura delle ammende di cui agli artt. 4, 9, 12 e 17 è stabilita in deroga alle norme del codice penale e successive modificazioni. 23. Per lo smaltimento dei vermouth e dei vini aromatizzati, nonché degli estratti ed essenze di cui all art. 4, già in commercio e giacenti presso gli stabilimenti di, produzione e di imbottigliamento alla data di entrata in vigore del presente decreto, è concesso, dalla suddetta data, un termine di sei mesi, elevato a dodici mesi per quelli in bottiglia. È concessa altresì una tolleranza di sei mesi per l applicazione delle nuove caratteristiche di composizione del prodotto destinato all estero e di diciotto mesi per l attuazione delle norme contenute negli artt. 10, 13, 15, 16, 17, 18, e 19 del presente decreto. La corresponsione del prezzo del contrassegno di cui all art. 14 ha effetto dal 1 luglio 1956 e, per i vermouth e vini aromatizzati contenuti in recipienti diversi da quelli elencati nell art. 13, il prezzo, nella misura di lire 20 al litro, deve essere corrisposto secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro per le finanze. Ai contravventori alla norma del presente comma si applicano le sanzioni previste dall art. 17. (XXXI) 24. Per tutto il periodo in cui non hanno attuazione le norme contenute nel presente decreto continuano ad avere efficacia le disposizioni corrispondenti abrogate dall art Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. XXXI Così sostituito dall art. unico legge di conversione 16 marzo 1956, n. 108.

D.M. 1 luglio 1957. (pubbl. in Gazz. Uff. n. 175 del 15 luglio 1957).

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