Prefettura di Avellino
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1 Prot.n.1881/Serv. Amm.ne Gen.le Avellino 15/7/2005 AI SIGG. SINDACI E COMMISSARI PREFETTIZI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA LORO SEDI ALLA COLDIRETTI VIA IANNACCHINI A V E L L I N O e.p.c. AL MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI - ISPETT. CENTRALE REPRESSIONE FRODI-UFFICIO III VIA XX SETTEMBRE N.20 R O M A AL MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI ISPETT. CENTR. REPRESSIONE FRODI UFF. DI NAPOLI VIA MORETTI N.82 PORTICI (NA) OGGETTO: Decreto Prefettizio ai sensi D.P.R. 12/2/1965 n.162 artt.20 e 36- Fissazione periodo vendemmiale. Si trasmette l unito decreto, di pari numero e data, relativo all oggetto, con preghiera di darne la massima pubblicità, anche a mezzo di apposito manifesto. p.il PREFETTO IL VICE PREFETTO VICARIO - COORDINATORE - Napolitano -
2 Prot.n.1881/Serv. Amm.ne Gen.le VISTO il D.P.R. 12 febbraio 1965, n.162 (art.20 e 36 modificati dalla legge 9 ottobre 1970, n.739), riguardante le norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti; VISTO il Regolamento CE n.1493/99 del 17/5/1999 relativo all organizzazione comune del mercato vitivinicolo; VISTO il Regolamento CE n.1623/2000 del 25/7/2000 recante modalità di applicazione del regolamento CE n.1493/99 del 17/5/1999; VISTO il decreto 14/9/2001 relativo all applicazione del regolamento CE n.1632/2000 del 25/7/2000, recante modalità per il rispetto dell obbligo dei produttori vinicoli di consegnare le fecce e le vinacce alla distillazione o di avviarle alla distruzione sotto controllo; VISTO il decreto ministeriale 29/7/2004, recante disposizioni sulla elaborazione, confezionamento, designazione e presentazione dei vini frizzanti; SENTITO il parere dell Ispettorato Centrale Repressione Frodi-Ufficio di Portici; RAVVISATA la necessità di emanare norme al riguardo; D E C R E T A Art.1) Le fermentazioni e le rifermentazioni vinarie sono da considerarsi consentite dall 1 agosto 2005 al 31 dicembre Le fermentazione spontanee, che avvengono al di fuori del predetto periodo devono essere immediatamente denunciate, a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica all Ispettorato Centrale Repressione Frodi-Ufficio di Napoli, con sede in Portici, Via Moretti n.82. E vietata qualsiasi fermentazione o rifermentazione al di fuori del predetto periodo, fatta eccezione per quelle effettuate in bottiglia o in autoclave per la preparazione di vini spumanti naturali e per quelle che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati.
3 Le fermentazioni e rifermentazioni effettuate in autoclave ed in bottiglia devono essere conformi al disposto dell art.9 del D.P.R. 12/2/1965, n.162, modificato dall art.5 della legge 18 marzo 1968, n.489 in materia di detenzione di anidride carbonica nei locali in cui avvengono dette operazioni. Art.2) In considerazione dell attuale decorso stagionale, il periodo vendemmiale per l anno corrente è fissato dall 1 agosto al 31 dicembre 2005 pertanto, salvo eccezioni, di cui all art.3 del presente decreto, la detenzione delle vinacce è vietata dal 21 gennaio Art.3) Potranno detenere le vinacce oltre il termine del 21 gennaio 2006: A) quei produttori che non avendo proceduto alla vinificazione o a qualsiasi altra trasformazione delle uve in impianti cooperativi e che avendo ottenuto un quantitativo di vino o di mosto non superiore a 25 HL, avranno la facoltà di non procedere alla consegna dei sottoprodotti in distilleria; B) quei produttori che non avendo proceduto alla vinificazione delle uve in impianti cooperativi e che avendo ottenuto un quantitativo di vino o di mosto superiore ai 25 HL. ma non superiore ai 40 HL., potranno svincolarsi dall obbligo della consegna dei sottoprodotti in distilleria, a condizione che gli stessi siano ritirati sotto controllo. In tali casi, la vinaccia potra essere: a)-destinata dal vinificatore alla produzione di vinello, secondo le norme contenute nell art.37 del D.P.R. 12 febbraio 1965, n.162, modificato dall art.10 della legge 18 marzo 1968, n.498 e successivamente dall art.11 della legge 9 ottobre 1970, n.739; b)-destinata alla distillazione, a condizione che sia conservata nei locali delle distillerie autorizzate dal suddetto Ispettorato; c)-destinata all alimentazione del bestiame, purchè sia denaturata con sale pastorizio, nella proporzione di un chilogrammo per quintale di vinaccia; d)-mescolata a sostanze foraggere oppure fortemente inacidita od altrimenti alterata, essiccata ed unita ad altri residui animali e vegetali non zuccherini, per essere trasformata in mangime o concime;
4 e)-destinata ad altri usi industriali, ivi compreso quello per la estrazione dell enocianina, previa denunzia al sopracitato Ispettorato, purchè si trovi in stabilimenti industriali per lo sfruttamento dei sottoprodotti della vinificazione; Art.4) La produzione dei vinelli è consentita nei casi e nei modi previsti dall art.37 del D.P.R. 12 febbraio 1965, n.162, modificato con l art.10 della legge 18 marzo 1968, n.498 e successivamente dall art.11 della legge 9 ottobre 1970, n.739. Art.5) Inoltre, per accertate esigenze di mercato e nell interesse dell economia vitivinicola, è autorizzata anche la produzione dei vini frizzanti, del vino passito ed altri vini tradizionali, oltre il periodo vendemmiale e fino al 31/7/2006 per i vini frizzanti e fino al 20/4/2006 per il vino passito e altri vini tradizionali alle condizioni appresso specificate: 1) A norma dell art.7 del D.M. 29 luglio 2004, le ditte che intendono procedere all elaborazione ovvero anche all imbottigliamento del vino frizzante e del vino frizzante gassificato devono presentare, una tantum, tramite posta ordinaria, telefax o posta elettronica, una dichiarazione di inizio attività che deve pervenire, almeno trenta giorni prima della esecuzione delle predette operazioni, all Ispettorato Centrale Repressione Frodi-Ufficio di Napoli con sede in Portici (NA), Via Moretti n.82: nel caso in cui le ditte intendano operare in più stabilimenti è redatta una dichiarazione per ciascuno degli stabilimenti. 2) Nella dichiarazione di inizio attività devono essere indicati: a) il nome o la ragione sociale della ditta, nonché l indirizzo completo della sede legale; b) il codice fiscale ovvero anche, se diversa, la partita I.V.A.; c) l indirizzo completo dello stabilimento in cui avverranno le operazioni di produzione ovvero anche di imbottigliamento o condizionamento; d)l attività che si intende effettuare. 3) Le ditte che procedono alla produzione del vino frizzante e del vino frizzante gassificato, a norma del citato art.7 del D.M. 29 luglio 2004 e dell art.14 del Reg. CE 884/2001, sono obbligate alla tenuta di appositi registri vidimati dall Ispettorato Centrale Repressione Frodi Ufficio di Napoli.
5 4) l adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti esonera gli operatori dagli obblighi di cui agli ultimi tre commi dell art.20 del D.P.R. 12/2/1965, n ) Per quanto concerne la preparazione del vino passito e di altri vini tradizionali la pratica delle fermentazioni dopo il 31 dicembre e fino al 20 aprile 2005 è consentita a condizione che: a) le uve o altre materie prime consentite destinate alla lavorazione siano denunciate all Ispettorato Centrale Repressione Frodi-Ufficio di Napoli, entro il 31 dicembre 2005; b) l inizio delle singole lavorazioni venga denunciato al predetto Ispettorato; c) vengano rispettate le seguenti prescrizioni: 1) la denuncia di cui alle precedenti lettere a) e b) inviata a mezzo raccomandata o telegramma o telefax o posta elettronica, deve contenere l indicazione della natura merceologica, nonché quantitativo e gradazione complessiva della materia prima, qualificazione e denominazione dei prodotti che si intende ottenere; 2) la denuncia di cui alla lettera b) dovrà essere inviata almeno due giorni lavorativi prima dell inizio delle suddette lavorazioni (esclusi il giorno di arrivo e il giorno in cui la lavorazione viene avviata); 3) la vinacce residuate dalla vinificazione dei suddetti vini tradizionali non possono essere detenute oltre il 10 maggio 2006 e per gli obbligati alle prestazioni viniche, devono essere conferite entro tale data alle distillerie. Avellino, 15/7/2005 p.il PREFETTO IL VICE PREFETTO VICARIO - COORDINATORE - Napolitano - CL/rn
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