***II PROGETTO DI RACCOMANDAZIONE PER LA SECONDA LETTURA
|
|
- Viola Ruggeri
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 PARLAMENTO EUROPEO Commissione per i trasporti e il turismo 2005/0228(COD) ***II PROGETTO DI RACCOMANDAZIONE PER LA SECONDA LETTURA relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'agenzia europea per la sicurezza aerea e che abroga la direttiva 91/670/CEE, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (10537/3/2007 C6-0353/ /0228 (COD)) Commissione per i trasporti e il turismo Relatore: Jörg Leichtfried PR\ doc PE v01-00
2 PR_COD_2am Significato dei simboli utilizzati * Procedura di consultazione maggioranza dei voti espressi **I Procedura di cooperazione (prima lettura) maggioranza dei voti espressi **II Procedura di cooperazione (seconda lettura) maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune *** Parere conforme maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE e dall'articolo 7 del trattato UE ***I Procedura di codecisione (prima lettura) maggioranza dei voti espressi ***II Procedura di codecisione (seconda lettura) maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune ***III Procedura di codecisione (terza lettura) maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune (La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.) Emendamenti a un testo legislativo Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati. PE v /16 PR\ doc
3 INDICE Pagina PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO...5 MOTIVAZIONE...15 PR\ doc 3/16 PE v01-00
4 PE v /16 PR\ doc
5 PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'agenzia europea per la sicurezza aerea e che abroga la direttiva 91/670/CEE, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (10537/3/2007 C6-0353/ /0228 (COD)) (Procedura di codecisione: seconda lettura) Il Parlamento europeo, vista la posizione comune del Consiglio (10537/3/2007 C6-0353/2007), vista la sua posizione in prima lettura 1 sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2005)0579), visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE visto l'articolo 62 del suo regolamento, vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0000/2007), 1. approva la posizione comune quale emendata; 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. Posizione comune del Consiglio Emendamenti del Parlamento Emendamento 1 Considerando 13 bis (nuovo) (13 bis) Il regolamento (CE) n. 2111/2005 * impone all'agenzia l'obbligo di comunicare tutte le informazioni che possono essere pertinenti per l'aggiornamento dell'elenco comunitario dei vettori aerei che, per motivi di sicurezza, sono soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità. Qualora l'agenzia rifiuti di concedere un'autorizzazione a un vettore aereo ai 1 Testi approvati del , P6_TA(2007)0067. PR\ doc 5/16 PE v01-00
6 sensi del presente regolamento essa deve trasmettere alla Commissione tutte le informazioni pertinenti sulle quali si è basato il divieto stesso, in modo che il nome del vettore aereo possa essere iscritto, se necessario, sull'elenco in parola. *Regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2005 relativo all istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull identità del vettore aereo effettivo e che abroga l articolo 9 della direttiva 2004/36/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 344 del , pag. 15). Emendamento 2 Considerando 16 bis (nuovo) (16 bis) Per poter raggiungere gli obiettivi di sicurezza del presente regolamento la Comunità deve usufruire dei poteri di imporre penalità pecuniarie ai detentori dei certificati e delle approvazioni rilasciati dall'agenzia. Conformemente all'ordine giuridico comunitario dette penalità pecuniarie dovrebbero essere imposte dalla Commissione che agisce su raccomandazione dell'agenzia. Dovrebbe essere sottolineato che con l'introduzione di penalità pecuniarie la Commissione potrà dare una risposta più sfumata, flessibile e graduata ad una violazione delle norme rispetto al ritiro del certificato. I nuovi considerandi 16 bis e 16 ter sono necessari per accompagnare il nuovo articolo 24 bis relativo alle penalità finanziarie. Emendamento 3 Considerando 16 ter (nuovo) (16 ter) Poiché tutte le decisioni prese dalla Commissione ai sensi del presente PE v /16 PR\ doc
7 regolamento sono oggetto di riesame da parte della Corte di giustizia conformemente al Trattato, la Corte di giustizia, conformemente all'articolo 229 del Trattato, dovrebbe avere giurisdizione illimitata relativamente alle decisioni mediante le quali la Commissione impone multe o penalità di mora. I nuovi considerando 16 bis e 16 ter sono necessari per accompagnare il nuovo articolo 24 bis relativo alle penalità finanziarie. Emendamento 4 Considerando 24 (24) Per garantire la piena autonomia e indipendenza dell'agenzia, è opportuno dotarla di un bilancio autonomo le cui entrate provengano fondamentalmente da un contributo della Comunità e dai diritti versati dagli utenti del sistema. La procedura comunitaria di bilancio dovrebbe applicarsi a qualsiasi contributo comunitario e ad altre sovvenzioni a carico del bilancio generale dell'unione europea. La revisione contabile dovrebbe essere effettuata dalla Corte dei conti. (24) Per garantire la piena autonomia e indipendenza dell'agenzia, è opportuno dotarla di un bilancio autonomo le cui entrate provengano fondamentalmente da un contributo della Comunità e dai diritti versati dagli utenti del sistema. Qualsiasi contributo finanziario ricevuto dall'agenzia dagli Stati membri, da paesi terzi e da altri enti non dovrebbe comprometterne l'indipendenza e l'imparzialità. La procedura comunitaria di bilancio dovrebbe applicarsi a qualsiasi contributo comunitario e ad altre sovvenzioni a carico del bilancio generale dell'unione europea. La revisione contabile dovrebbe essere effettuata dalla Corte dei conti. Il presente considerando corrisponde ad un emendamento 25 PE di prima lettura riformulato, attualmente incluso all'articolo 58, paragrafo 1.e. Emendamento 5 Articolo 3, lettera j), punto (i), trattino 2 - con una configurazione massima approvata di posti passeggeri superiore a - certificato per una configurazione massima di posti passeggeri superiore a PR\ doc 7/16 PE v01-00
8 nove, o diciannove, o Emendamento 6 Articolo 3, lettera j), punto (ii) (ii) un elicottero: - con una massa massima certificata al decollo superiore a kg, o - con una configurazione massima approvata di posti passeggeri superiore a cinque, o - certificato per operare con equipaggio minimo di almeno due piloti, o (ii) un elicottero certificato: - per una massa massima al decollo superiore a kg, o - per una configurazione massima di posti passeggeri superiore a nove, o - per operare con equipaggio minimo di almeno due piloti, o Tale emendamento è il risultato di un compromesso con il Consiglio e si tratta di una riformulazione concordata dell'emendamento PE 30. Emendamento 7 Articolo 7, paragrafo 7, comma 1 7. Nell'adottare le misure di cui al paragrafo 6, la Commissione fa in modo che le stesse rispecchino lo stato dell'arte e le migliori pratiche nel settore dell'addestramento dei piloti. 7. Nell'adottare le misure di cui al paragrafo 6, la Commissione fa in modo che le stesse rispecchino lo stato dell'arte incluse le migliori pratiche e il progresso tecnico e scientifico nel settore dell'addestramento dei piloti. L'emendamento riflette un testo di compromesso concordato su un emendamento 8 del PE. Emendamento 8 Articolo 8, paragrafo 5, lettera d bis) (nuova) d bis)le condizioni per rilasciare, mantenere, modificare, limitare, sospendere o revocare l'attestazione dell'equipaggio di cabina di cui al paragrafo 4. PE v /16 PR\ doc
9 L'emendamento corrisponde alla proposta iniziale della Commissione cancellata nella posizione comune. Esso deriva da un accordo tra PE e Consiglio. Emendamento 9 Articolo 22, paragrafo 2, lettera a) a) l'agenzia rilascia le specifiche di certificazione applicabili per assicurare l'osservanza dei requisiti essenziali e, se del caso, delle norme di attuazione correlate; a) l'agenzia rilascia le specifiche di certificazione applicabili per assicurare l'osservanza dei requisiti essenziali e, se del caso, delle norme di attuazione correlate. Inizialmente le norme di attuazione includono tutte le disposizioni concrete della sottoparte Q dell'allegato III al regolamento (CE) n. 3922/1991 tenendo conto degli ultimi dati tecnici e scientifici; Gli emendamenti 9, 10, 11, 12, 13 e 14 sono parte di un pacchetto concordato dal PE e Consiglio sulle limitazioni del tempo di volo ed eventuali deroghe. Emendamento 10 Articolo 22, paragrafo 2, lettera b) b) uno Stato membro può approvare schemi individuali dei tempi di volo che si discostano dalle specifiche di certificazione di cui alla lettera a). In tal caso, lo Stato membro in questione notifica senza indugio tale regime individuale all'agenzia e ne informa gli altri Stati membri; b) uno Stato membro può approvare schemi individuali dei tempi di volo che si discostano dalle specifiche di certificazione di cui alla lettera a). In tal caso, lo Stato membro notifica senza indugio all'agenzia, la Commissione e gli Stati membri che intende concedere l'approvazione per tale regime individuale; Gli emendamenti 9, 10, 11, 12, 13 e 14 sono parte di un pacchetto concordato dal PE e Consiglio sulle limitazioni del tempo di volo ed eventuali deroghe. Emendamento 11 Articolo 22, paragrafo 2, lettera c) c) dopo la notifica l'agenzia valuta lo c) dopo la notifica l'agenzia entro un mese PR\ doc 9/16 PE v01-00
10 schema individuale sulla base di criteri medici e scientifici. Ove necessario, l'agenzia discute tale schema con lo Stato membro interessato e, se del caso, propone modifiche allo stesso; valuta lo schema individuale sulla base di criteri medici e scientifici. In seguito lo Stato membro interessato può concedere l'approvazione come da notifica a meno che l'agenzia abbia discusso il regime con lo Stato membro interessato proponendo di apportarvi modifiche. Qualora lo Stato membro sia d'accordo con le modifiche in questione può concedere l'approvazione; Gli emendamenti 9, 10, 11, 12, 13 e 14 sono parte di un pacchetto concordato dal PE e Consiglio sulle limitazioni del tempo di volo ed eventuali deroghe. Emendamento 12 Articolo 22, paragrafo 2, lettera c bis) (nuova) c bis) nel caso di urgenti circostanze operative impreviste o di fabbisogni operativi imprevisti di durata limitata e di natura non ripetitiva si possono in via provvisoria applicare deroghe alle specifiche tecniche fintanto che l'agenzia non esprima il proprio parere. Gli emendamenti 9, 10, 11, 12, 13 e 14 sono parte di un pacchetto concordato dal PE e Consiglio sulle limitazioni del tempo di volo ed eventuali deroghe. Emendamento 13 Articolo 22, paragrafo 2, lettera d) d) qualora uno Stato membro dissenta sulle conclusioni dell'agenzia relative a uno schema individuale, l'agenzia deferisce la questione alla Commissione affinché decida, secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 3, se il regime individuale rispetta o meno gli obiettivi di sicurezza del presente regolamento; d) qualora uno Stato membro dissenta sulle conclusioni dell'agenzia relative a uno schema individuale, l'agenzia deferisce la questione alla Commissione affinché decida, se il regime individuale rispetta o meno gli obiettivi di sicurezza del presente regolamento, secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 3; PE v /16 PR\ doc
11 Gli emendamenti 9, 10, 11, 12, 13 e 14 sono parte di un pacchetto concordato dal PE e Consiglio sulle limitazioni del tempo di volo ed eventuali deroghe. Emendamento 14 Articolo 24 bis (nuovo) Articolo 24 bis Multe e penalità di mora 1. Fatti salvi gli articoli 20 e 54 su richiesta dell'agenzia la Commissione può: a) imporre multe alle persone e alle imprese alle quali l'agenzia ha rilasciato un certificato, qualora siano state violate intenzionalmente o per negligenza le disposizioni del presente regolamento e delle sue norme di attuazione; b) imporre penalità di mora alle persone e alle imprese alle quali l'agenzia ha rilasciato un certificato, da calcolare a partire dalla data fissata nella decisione per obbligarle a osservare le disposizioni del presente regolamento e le sue norme di attuazione; 2. Le multe e le penalità di mora di cui al paragrafo 1 sono dissuasive e proporzionate sia alla gravità del caso sia alla capacità economica del detentore del certificato, tenendo in particolare conto la misura in cui la sicurezza è stata compromessa. L'importo delle penalità di mora non supera il 4% del reddito o del turnover attuale del detentore del certificato. L'importo della penalità di mora non supera il 2,5% del reddito o del turnover medio giornaliero del detentore del certificato. 3. La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 3, adotta la regolamentazione dettagliata per l'attuazione del presente articolo. A tale fine essa specifica in particolare: PR\ doc 11/16 PE v01-00
12 a) criteri dettagliati per fissare l'importo della multa o della penalità di mora; b) le procedura di inchiesta, le misure associate e le attività di relazione nonché le norme procedurali per la presa di decisione, incluse le disposizioni sul diritto di difesa, l'accesso alle pratiche, la rappresentazione legale, la confidenzialità e le disposizioni temporali nonché la quantificazione e la raccolta delle multe e delle penalità di mora. 4. La Corte di giustizia ha giurisdizione illimitata per esaminare le decisioni mediante le quali la Commissione ha fissato una multa o una penalità di mora. Essa può cancellare, ridurre o aumentare la multa o la penalità di mora imposte. 5. Le decisioni prese ai sensi del paragrafo 1 non sono di natura penale. L'emendamento è il risultato di un compromesso raggiunto tra il PE e il Consiglio. Emendamento 15 Articolo 33, paragrafo 1 1. Il consiglio di amministrazione è composto di un rappresentante di ogni Stato membro e di un rappresentante della Commissione. A tal fine ciascuno Stato membro e la Commissione nominano un membro del consiglio di amministrazione nonché un supplente che rappresenterà il membro in caso di sua assenza. La durata del mandato è di cinque anni. Tale mandato è rinnovabile. 1. Il consiglio di amministrazione è composto di un rappresentante di ogni Stato membro e di un rappresentante della Commissione. I membri sono selezionati in base alla loro esperienza e impegno riconosciuti nel settore della aviazione civile, alle loro capacità ed esperienza manageriale, da utilizzare per promuovere gli obiettivi fissati nel presente regolamento. La commissione competente del Parlamento europeo ne viene informata pienamente. Ciascuno Stato membro nomina un membro del consiglio di amministrazione nonché un supplente che rappresenterà il membro in caso di sua assenza. Anche la Commissione nomina un suo rappresentante e supplente. La durata del PE v /16 PR\ doc
13 mandato è di cinque anni. Tale mandato è rinnovabile. L'emendamento è il risultato di un compromesso raggiunto dal PE e il Consiglio. Emendamento 16 Articolo 36, paragrafo 2 2. Ogni membro dispone di un solo voto. In assenza di un membro il suo supplente può esercitare il diritto di voto. Gli osservatori e il direttore esecutivo dell'agenzia non hanno diritto di voto. 2. Ogni membro designato conformemente all'articolo 33, paragrafo 1 dispone di un solo voto. In assenza di un membro il suo supplente può esercitare il diritto di voto. Gli osservatori e il direttore esecutivo dell'agenzia non hanno diritto di voto. Corrisponde all'emendamento 21 del PE in prima lettura, prima parte. Emendamento 17 Articolo 58, paragrafo 3 bis (nuovo) 3 bis. I bilanci regolamentari e le tasse fissate e raccolte per le attività di certificazione devono essere trattati separatamente nel bilancio dell'agenzia. Il risultato di un compromesso tra il PE e il Consiglio sull'emendamento 26 del PE di prima lettura. Emendamento 18 Articolo 63, paragrafo 3 3. Le misure di cui al paragrafo 1 fissano in particolare le prestazioni per le quali i diritti e gli oneri sono dovuti a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, l importo degli stessi e le modalità di riscossione. 3. Le misure di cui al paragrafo 1 fissano in particolare le prestazioni per le quali i diritti e gli oneri sono dovuti a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, lettere c) e d) l importo degli stessi e le modalità di riscossione. PR\ doc 13/16 PE v01-00
14 Il risultato di un compromesso tra il PE e il Consiglio sull'emendamento 27 del PE di prima lettura, prima parte. PE v /16 PR\ doc
15 MOTIVAZIONE INTRODUZIONE Dopo l'adozione da parte del Parlamento europeo effettuata in prima lettura il 1 febbraio 2007, ha avuto luogo un'intensa attività di negoziazione in un tentativo comune di raggiungere sia un "accordo precoce di seconda lettura" (cioè prima della posizione comune del Consiglio) o un "normale accordo di seconda lettura" (dopo la posizione comune del Consiglio). Il trilogo informale in effetti era iniziato già molto presto così che molti problemi avevano già trovato soluzione, la maggior parte delle quali sono state incorporate nel testo della posizione comune. Tuttavia data la complessità dell'argomento e degli interessi coinvolti, ambedue le istituzioni hanno ritenuto che un normale accordo di seconda lettura rappresentasse il quadro più appropriato per trovare una soluzione per i punti chiave, una volta dato mandato per negoziare alla Presidenza portoghese. Il 13 novembre i negoziati hanno continuato nell'ambito del mandato ufficiale di negoziato alla Presidenza. Il relatore raccomanda alla commissione TRAN e alla Plenaria di adottare senza modifiche l'accordo finale raggiunto. LA POSIZIONE COMUNE Nella posizione comune che il Consiglio ha comunicato nella tornata di ottobre del Parlamento europeo numerosi emendamenti adottati dal PE in prima lettura sono stati inclusi nella formulazione adottata dal Parlamento nel testo della posizione comune o sono stati leggermente riformulati in modo da riflettere l'accordo con il Parlamento europeo o da ottemperare alle norme di una buona redazione legislativa. Questi emendamenti di prima lettura sono i numeri 4, 8, 9 e 11, 10, 14, 15, 16, 22, 23, 24, 25, 26 e 29. EMENDAMENTI CONTENUTI NELLA PRESENTE RACCOMANDAZIONE PER LA SECONDA LETTURA Gli emendamenti contenuti nella presente raccomandazione sono tutti il risultato di negoziati con il Consiglio con l'aiuto della Commissione. Gli emendamenti importanti si riferiscono a: la possibilità che la Commissione imponga multe quale alternativa a un ritiro puro e semplice di un certificato (em. 15); l'indipendenza e l'imparzialità dell'agenzia che riceva contributi da organizzazioni, paesi ecc la definizione di aeromobile complesso (emm. 5 e 6). Il PE si è detto d'accordo ad aggiungere il quarto criterio nell'emendamento 5 in attesa di uno studio sulla sua utilità. Una dichiarazione separata della Commissione sarà aggiunta al testo del regolamento; PR\ doc 15/16 PE v01-00
16 gli emendamenti da 9 a 14 riguardano i limiti dell'orario di volo e le deroghe (cfr. in particolare l'emendamento 12). La considerazione importante in questo caso è di creare un sistema non burocratico dotato di sufficiente flessibilità per risolvere situazioni impreviste; la questione del Consiglio di amministrazione è stato risolto con l'emendamento 16; il problema dell'equipaggio: il Parlamento ha accettato di reinserire il testo delle proposte della Commissione em. 8 combinato con l'articolo 11, paragrafo 1 - riconoscimento di certificati e con l'articolo 8, paragrafo 4 della posizione comune; infine sull'emendamento orale che il Parlamento europeo ha approvato in prima lettura volto ad aumentare a 600 kg (dagli attuali 472) la categoria degli aeromobili che non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, si chiederà alla AESA di effettuare uno studio sull'utilità della misura in questione. Anche in questo caso al testo del regolamento verrà aggiunta una dichiarazione separata della Commissione. PE v /16 PR\ doc
PARLAMENTO EUROPEO. Commissione per i trasporti e il turismo * PROGETTO DI RELAZIONE
PARLAMENTO EUROPEO 2004 2009 Commissione per i trasporti e il turismo 2008/0017(CNS) 30.1.2009 * PROGETTO DI RELAZIONE sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell Accordo
DettagliPARLAMENTO EUROPEO. Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori
PARLAMENTO EUROPEO 1999 2004 Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori PROVVISORIO 2001/0255(COD) 23 ottobre 2003 ***II PROGETTO DI RACCOMANDAZIONE PER LA SECONDA LETTURA
Dettagli***I PROGETTO DI RELAZIONE
PARLAMENTO EUROPEO 2004 ««««««««««««2009 Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare PROVVISORIO 2004/0270(COD) 29.3.2005 ***I PROGETTO DI RELAZIONE sulla proposta di regolamento
DettagliPARLAMENTO EUROPEO. Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori
PARLAMENTO EUROPEO 1999 2004 Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori 20 dicembre 2001 PROVVISORIO 2000/0080(COD) ***II PROGETTO DI RACCOMANDAZIONE PER LA SECONDA LETTURA
DettagliPARLAMENTO EUROPEO. Documento di seduta
PARLAMENTO EUROPEO 2004 Documento di seduta 2009 FINALE A6-0200/2006 1.6.2006 * RELAZIONE sulla proposta di decisione del Consiglio in applicazione dell'articolo 122, paragrafo 2, del trattato CE relativa
DettagliPARLAMENTO EUROPEO. Commissione per i problemi economici e monetari * PROGETTO DI RELAZIONE
PARLAMENTO EUROPEO 2004 ««««««««««««2009 Commissione per i problemi economici e monetari PROVVISORIO 2004/0079(CNS) 8.3.2005 * PROGETTO DI RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa al
Dettagli***I PROGETTO DI RELAZIONE
PARLAMENTO EUROPEO 2009-2014 Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 23.11.2012 2012/0202(COD) ***I PROGETTO DI RELAZIONE sulla proposta di decisione del Parlamento europeo
DettagliPARERE DELLA COMMISSIONE
COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 11.4.2012 COM(2012) 139 final 2008/0241 (COD) PARERE DELLA COMMISSIONE a norma dell'articolo 294, paragrafo 7, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'unione europea
Dettagli***I PROGETTO DI RELAZIONE
PARLAMENTO EUROPEO 2009-2014 Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 2013/0023(COD) 6.6.2013 ***I PROGETTO DI RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e
Dettagli***I PROGETTO DI RELAZIONE
PARLAMENTO EUROPEO 2009-2014 Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale 2012/0165(COD) 7.9.2012 ***I PROGETTO DI RELAZIONE sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che
DettagliPARLAMENTO EUROPEO. Documento di seduta ***II RACCOMANDAZIONE PER LA SECONDA LETTURA
PARLAMENTO EUROPEO 2004 Documento di seduta 2009 FINALE A6-0375/2006 24.10.2006 ***II RACCOMANDAZIONE PER LA SECONDA LETTURA sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva
DettagliREGOLAMENTO (CE) N. 473/2006 DELLA COMMISSIONE
L 84/8 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 23.3.2006 REGOLAMENTO (CE) N. 473/2006 DELLA COMMISSIONE del 22 marzo 2006 che stabilisce le norme di attuazione relative all elenco comunitario dei vettori
Dettagli***II PROGETTO DI RACCOMANDAZIONE PER LA SECONDA LETTURA
PARLAMENTO EUROPEO 1999 2004 Commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport 10 luglio 2003 PROVVISORIO 2002/0303(COD) ***II PROGETTO DI RACCOMANDAZIONE PER LA
Dettagli5861/18 fod/buc/am 1 DRI
Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 9 febbraio 2018 (OR. en) Fascicolo interistituzionale: 2016/0274 (COD) 5861/18 NOTA INFORMATIVA Origine: Destinatario: Oggetto: Segretariato generale del Consiglio
Dettagli***II PROGETTO DI RACCOMANDAZIONE PER LA SECONDA LETTURA
Parlamento europeo 2014-2019 Commissione per i trasporti e il turismo 2013/0013(COD) 21.10.2016 ***II PROGETTO DI RACCOMANDAZIONE PER LA SECONDA LETTURA relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura
DettagliSi trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D035899/03.
Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 1º dicembre 2014 (OR. en) 16253/14 AVIATION 224 NOTA DI TRASMISSIONE Origine: Commissione europea Data: 28 novembre 2014 Destinatario: n. doc. Comm.: D035899/03
Dettagli*** PROGETTO DI RACCOMANDAZIONE
Parlamento europeo 2014-2019 Commissione per i trasporti e il turismo 2006/0058(NLE) 13.10.2017 *** PROGETTO DI RACCOMANDAZIONE concernente la proposta di decisione del Consiglio sulla conclusione a nome
DettagliPROTOCOLLO SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 22 BIS AL REGNO UNITO E ALL'IRLANDA
è successivamente adottata, la decisione presa dal Consiglio a norma dell'articolo 4 cessa di applicarsi, dalla data di entrata in vigore di detta misura, allo Stato membro interessato nei limiti e alle
DettagliGazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI
25.6.2018 L 160/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/895 DELLA COMMISSIONE del 22 giugno 2018 che modifica il regolamento (CE) n. 340/2008 relativo alle tariffe e
DettagliREGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del
COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 17.8.2017 C(2017) 5656 final REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE del 17.8.2017 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1237 per quanto riguarda la
DettagliTESTI APPROVATI Edizione provvisoria
Parlamento europeo 2014-2019 TESTI APPROVATI Edizione provvisoria P8_TA-PROV(2019)0126 Modifica della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica e del regolamento (UE) 2018/1999 sulla governance dell'unione
DettagliGazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI
5.6.2015 L 139/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/864 DELLA COMMISSIONE del 4 giugno 2015 che modifica il regolamento (CE) n. 340/2008 relativo alle tariffe e agli
DettagliPARLAMENTO EUROPEO. Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare ***I PROGETTO DI RELAZIONE
PARLAMENTO EUROPEO 2004 ««««««««««««2009 Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare PROVVISORIO 2004/0036(COD) 11.1.2005 ***I PROGETTO DI RELAZIONE sulla proposta di direttiva
DettagliCOMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Progetto di. REGOLAMENTO (UE) n. /2010 DELLA COMMISSIONE
COMMISSIONE DELLE COMUNÀ EUROPEE Bruxelles, XXX Progetto di REGOLAMENTO (UE) n. /2010 DELLA COMMISSIONE del [ ] che stabilisce i requisiti per l utilizzo dello spazio aereo comune e le procedure operative
DettagliREGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del
COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 8.3.2018 C(2018) 1392 final REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE del 8.3.2018 che stabilisce metodi comuni di sicurezza relativi ai requisiti del sistema di gestione
DettagliALLEGATO. della. Proposta di decisione del Consiglio
COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 3.3.2017 COM(2017) 110 final ANNEX 1 ALLEGATO della Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare, a nome dell'unione europea, in sede di Comitato
DettagliFinanziamento, gestione e monitoraggio della PAC ***I
C 436/270 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea 24.11.2016 P7_TA(2013)0490 Finanziamento, gestione e monitoraggio della PAC ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 novembre 2013
DettagliPARLAMENTO EUROPEO ***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO. Documento legislativo consolidato EP-PE_TC1-COD(2006)0287
PARLAMENTO EUROPEO 2004 2009 Documento legislativo consolidato 11.7.2007 EP-PE_TC1-COD(2006)0287 ***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO definita in prima lettura l'11 luglio 2007 in vista dell'adozione
Dettagli***I PROGETTO DI RELAZIONE
PARLAMENTO EUROPEO 2009-2014 Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 23.10.2013 2013/0192(COD) ***I PROGETTO DI RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo
DettagliPROGETTO DI PARERE. IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo 2016/0131(COD) della commissione per gli affari esteri
Parlamento europeo 2014-2019 Commissione per gli affari esteri 2016/0131(COD) 6.10.2016 PROGETTO DI PARERE della commissione per gli affari esteri destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia
Dettagli***I PROGETTO DI RELAZIONE
PARLAMENTO EUROPEO 2009-2014 Commissione giuridica 13.12.2013 2013/0268(COD) ***I PROGETTO DI RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento
DettagliCOMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Progetto. REGOLAMENTO (UE) n.../... DELLA COMMISSIONE
COMMISSIONE DELLE COMUNÀ EUROPEE Bruxelles,... C Progetto REGOLAMENTO (UE) n..../... DELLA COMMISSIONE del [ ] che modifica il regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione che stabilisce i requisiti
Dettagli***I PROGETTO DI RELAZIONE
Parlamento europeo 2014-2019 Commissione giuridica 2016/0345(COD) 8.2.2017 ***I PROGETTO DI RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul marchio dell'unione europea
DettagliEMENDAMENTI presentati da Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
8.2.2019 A8-0014/ 001-008 EMENDAMENTI 001-008 presentati da Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia Relazione Miroslav Poche A8-0014/2019 Adattamento della direttiva 2012/27/UE del Parlamento
DettagliALLEGATO AL PARERE N. 07/2013 DELL'AESA REGOLAMENTO (UE) N.../.. DELLA COMMISSIONE. del XXX
COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, XXX [...](2013) XXX bozza ALLEGATO AL PARERE N. 07/2013 DELL'AESA REGOLAMENTO (UE) N..../.. DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica il regolamento (CE) n. 748/2012 della Commissione
Dettagli***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
Parlamento europeo 2014-2019 Documento legislativo consolidato 29.11.2018 EP-PE_TC1-COD(2016)0411 ***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO definita in prima lettura il 29 novembre 2018 in vista dell'adozione
DettagliTESTI APPROVATI Edizione provvisoria. Misure specifiche volte a fornire assistenza supplementare agli Stati membri colpiti da catastrofi naturali ***I
Parlamento europeo 2014-2019 TESTI APPROVATI Edizione provvisoria P8_TA-PROV(2017)0250 Misure specifiche volte a fornire assistenza supplementare agli Stati membri colpiti da catastrofi naturali ***I Risoluzione
DettagliProgetto REGOLAMENTO (UE) N.../... DELLA COMMISSIONE
COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, C Progetto REGOLAMENO (UE) N..../... DELLA COMMISSIONE del [ ] che modifica il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante regole comuni nel
DettagliProposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 29.11.2017 COM(2017) 735 final 2017/0328 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 726/2004 per quanto riguarda
DettagliGazzetta ufficiale dell'unione europea
L 55/4 REGOLAMENTO (UE) 2016/293 DELLA COMMISSIONE dal 1 o marzo 2016 recante modifica del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti
Dettagli***I PROGETTO DI RELAZIONE
Parlamento europeo 2014-2019 Commissione per gli affari costituzionali 2017/0219(COD) 5.10.2017 ***I PROGETTO DI RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica
Dettagli(Testo rilevante ai fini del SEE)
22.12.2015 L 334/5 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2426 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2015 che modifica il regolamento (UE) 2015/1998 per quanto riguarda i paesi terzi che si considera applichino
Dettagli***I PROGETTO DI RELAZIONE
PARLAMENTO EUROPEO 2009-2014 Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale 21.6.2012 2011/0290(COD) ***I PROGETTO DI RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
Dettagli***I PROGETTO DI RELAZIONE
PARLAMENTO EUROPEO 2014-2019 Commissione giuridica 13.10.2014 2014/0199(COD) ***I PROGETTO DI RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad alcune procedure
DettagliGazzetta ufficiale dell'unione europea
L 25/14 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/133 DELLA COMMISSIONE del 28 gennaio 2019 che modifica il regolamento (UE) 2015/640 per quanto riguarda l'introduzione di specifiche di aeronavigabilità supplementari
Dettagli6778/14 don/ms/s 1 DPG
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA Bruxelles, 4 marzo 2014 (OR. en) 6778/14 Fascicolo interistituzionale: 2013/0220 (COD) CODEC 505 JUSTCIV 45 PE 103 NOTA INFORMATIVA del: Segretariato generale al: Comitato
DettagliRELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO
COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 7.5.2018 COM(2018) 263 final RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione
DettagliProposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO. relativa alla conclusione dell'accordo internazionale del 2015 sull olio d oliva e le olive da tavola
COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 1.6.2017 COM(2017) 264 final 2017/0107 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'accordo internazionale del 2015 sull olio d oliva e le olive
Dettagli15083/16 hio/pdn/s 1 DRI
Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 1º dicembre 2016 (OR. en) Fascicolo interistituzionale: 2016/0229 (COD) 15083/16 NOTA INFORMATIVA Origine: Destinatario: Oggetto: I. INTRODUZIONE Segretariato generale
DettagliProposta di regolamento (COM(2018)0894 C8-0514/ /0434(COD))
.2.209 A8-006/ 00-009 EMENDAMENTI 00-009 presentati da Commissione per i trasporti e il turismo Relazione Kosma Złotowski A8-006/209 Sicurezza aerea in relazione al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna
DettagliProposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 21.12.2016 COM(2016) 818 final 2016/0411 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1008/2008 recante norme
DettagliParlamento europeo
Parlamento europeo 2014-2019 TESTI APPROVATI Edizione provvisoria P8_TA-PROV(2016)0086 Introduzione di misure commerciali autonome di emergenza a favore della Tunisia ***I Risoluzione legislativa del Parlamento
DettagliGazzetta ufficiale dell'unione europea
20.4.2004 L 113/37 RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE del 7 aprile 2004 sull'uso di un formato comune europeo per le licenze rilasciate in conformità con la direttiva 95/ 18/CE del Consiglio relativa alle
DettagliCOMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Progetto REGOLAMENTO (UE) N.../... DELLA COMMISSIONE
COMMISSIONE DELLE COMUNÀ EUROPEE Progetto Bruxelles,... C REGOLAMENTO (UE) N..../... DELLA COMMISSIONE del [ ] che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relative alle operazioni
DettagliA8-0126/ EMENDAMENTI presentati da Commissione per i problemi economici e monetari
3.6.2016 A8-0126/ 001-001 EMENDAMENTI 001-001 presentati da Commissione per i problemi economici e monetari Relazione Markus Ferber Mercati degli strumenti finanziari A8-0126/2016 Proposta di direttiva
Dettagli*** PROGETTO DI RACCOMANDAZIONE
Parlamento europeo 2014-2019 Commissione per i trasporti e il turismo 2006/0048(NLE) 14.9.2017 *** PROGETTO DI RACCOMANDAZIONE concernente il progetto di decisione del Consiglio relativo alla conclusione,
Dettagli***II PROGETTO DI RACCOMANDAZIONE PER LA SECONDA LETTURA
Parlamento europeo 2014-2019 Commissione per la pesca 2015/0289(COD) 26.10.2017 ***II PROGETTO DI RACCOMANDAZIONE PER LA SECONDA LETTURA relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista
Dettagli***I RELAZIONE. IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo A8-0063/
Parlamento europeo 2014-2019 Documento di seduta A8-0063/2019 4.2.2019 ***I RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni che garantiscono i collegamenti
DettagliProposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO
COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 16.9.2015 COM(2015) 456 final 2015/0206 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alle posizioni che l'unione deve adottare in seno al sottocomitato per il commercio
DettagliPROPOSTA DI RISOLUZIONE
Parlamento europeo 2014-2019 Documento di seduta B8-1338/2016 7.12.2016 PROPOSTA DI RISOLUZIONE presentata a seguito dell'interrogazione con richiesta di risposta orale B8-1807/2016 a norma dell'articolo
Dettagli***I PROGETTO DI RELAZIONE
PARLAMENTO EUROPEO 2009-2014 Commissione per lo sviluppo regionale 2009/0107(COD) 3.2.2010 ***I PROGETTO DI RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il
Dettagli*** PROGETTO DI RACCOMANDAZIONE
Parlamento europeo 2014-2019 Commissione per il commercio internazionale 2016/0052(NLE) 7.6.2016 *** PROGETTO DI RACCOMANDAZIONE concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione
DettagliPROGETTO DI RELAZIONE
PARLAMENTO EUROPEO 2014-2019 Commissione per il controllo dei bilanci 28.1.2015 2014/2115(DEC) PROGETTO DI RELAZIONE sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'agenzia europea di controllo della
Dettagli***I PROGETTO DI RELAZIONE
PARLAMENTO EUROPEO 2004 2009 Commissione per i problemi economici e monetari 2008/0153(COD) 19.9.2008 ***I PROGETTO DI RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente
Dettagli***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
Parlamento europeo 2014-2019 Documento legislativo consolidato 11.12.2018 EP-PE_TC1-COD(2018)0371 ***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO definita in prima lettura l'11 dicembre2018 in vista dell'adozione
DettagliGazzetta ufficiale dell'unione europea
30.1.2015 L 24/5 REGOLAMENTO (UE) 2015/140 DELLA COMMISSIONE del 29 gennaio 2015 recante modifica del regolamento (UE) n. 965/2012 per quanto riguarda la cabina di pilotaggio sterile, nonché rettifica
Dettagli* PROGETTO DI RELAZIONE
Parlamento europeo 2014-2019 Commissione per gli affari costituzionali 2018/0805(NLE) 3.4.2018 * PROGETTO DI RELAZIONE sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla fissazione del periodo in cui
Dettagli(Testo rilevante ai fini del SEE)
31.3.2017 L 87/411 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/588 DELLA COMMISSIONE del 14 luglio 2016 che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche
DettagliProposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 10.1.2012 COM(2011) 938 definitivo 2011/0465 (COD)C7-0010/12 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo ad alcune procedure di applicazione dell
DettagliREGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2378 DELLA COMMISSIONE
18.12.2015 L 332/19 REGOLAMENTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2378 DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 2015 recante talune modalità di applicazione della direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa
Dettagli***I PROGETTO DI RELAZIONE
Parlamento europeo 2014-2019 Commissione per i problemi economici e monetari 2016/0360B(COD) 6.6.2017 ***I PROGETTO DI RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
DettagliCOMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Progetto. REGOLAMENTO (UE) n.../... DELLA COMMISSIONE
COMMISSIONE DELLE COMUNÀ EUROPEE Bruxelles,... C Progetto REGOLAMENTO (UE) n..../... DELLA COMMISSIONE del [ ] che modifica il regolamento (UE) n. xxxx/2012 della Commissione che stabilisce i requisiti
DettagliA8-0062/ EMENDAMENTI presentati da Commissione per i trasporti e il turismo. Relazione
11.2.2019 A8-0062/ 001-017 EMENDAMENTI 001-017 presentati da Commissione per i trasporti e il turismo Relazione Pavel Telička A8-0062/2019 Norme comuni per garantire una connettività di base del trasporto
Dettagli9556/19 LA/gma TREE.2. Bruxelles, 18 giugno 2019 (OR. en) 9556/19. Fascicolo interistituzionale: 2010/0186 (NLE) AVIATION 113 RELEX 527
Bruxelles, 8 giugno 209 (OR. en) Fascicolo interistituzionale: 200/086 (NLE) 9556/9 AVIATION 3 RELEX 527 ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione a
DettagliCOMMISSIONE EUROPEA ALLEGATO AL PARERE AESA 06/2012. REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE (UE) n.../..
COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, XXX [...](2012) XXX bozza ALLEGATO AL PARERE AESA 06/2012 REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE (UE) n..../.. del XXX recante modifica al regolamento della Commissione (UE) No /
DettagliProposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO
COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 2.8.2018 COM(2018) 565 final 2018/0297 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'unione europea nella riunione
DettagliIL PARLAMENTO E IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 47, paragrafo 2,
Direttiva 2006/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, che modifica la direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda talune scadenze (Gazzetta
Dettagli(Testo rilevante ai fini del SEE)
12.11.2015 L 295/11 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2014 DELLA COMMISSIONE dell'11 novembre 2015 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i modelli per la presentazione
DettagliSi trasmette in allegato, per le delegazioni, una nuova versione del documento della Commissione COM(2009) 315 definitivo.
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA Bruxelles, 12 agosto 2009 (OR. en) Fascicolo interistituzionale: 2007/0199 (COD) 12606/1/09 REV 1 ENER 268 CODEC 1031 NOTA DI TRASMISSIONE n. doc. Com: COM(2009) 315 definitivo/2
DettagliDECISIONI. (6) La posizione dell'unione in sede di comitato di cooperazione dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso
L 185/30 DECISIONI DECISIONE (UE) 2019/1178 DEL CONSIGLIO dell'8 luglio 2019 relativa alla posizione da adottare a nome dell'unione europea in sede di comitato di cooperazione istituito dall'accordo di
DettagliCOMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Progetto REGOLAMENTO (UE) N.../... DELLA COMMISSIONE
COMMISSIONE DELLE COMUNÀ EUROPEE Progetto Bruxelles,... C REGOLAMENTO (UE) N..../... DELLA COMMISSIONE del [ ] che modifica il regolamento (UE) n. /. della Commissione che stabilisce i requisiti tecnici
DettagliConsiglio dell'unione europea Bruxelles, 25 gennaio 2016 (OR. en)
Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 25 gennaio 2016 (OR. en) 5513/16 AVIATION 7 NOTA DI TRASMISSIONE Origine: Commissione europea Data: 22 gennaio 2016 Destinatario: n. doc. Comm.: D042244/03 Oggetto:
Dettagli(Testo rilevante ai fini del SEE)
30.12.2017 L 351/55 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2468 DELLA COMMISSIONE del 20 dicembre 2017 che stabilisce i requisiti amministrativi e scientifici riguardanti gli alimenti tradizionali da paesi
DettagliTESTI APPROVATI Edizione provvisoria
Parlamento europeo 2014-2019 TESTI APPROVATI Edizione provvisoria P8_TA-PROV(2018)0044 Distribuzione assicurativa: data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri ***I Risoluzione legislativa
DettagliProposta di regolamento (COM(2017)0481 C8-0307/ /0219(COD))
13.4.2018 A8-0373/ 001-016 EMENDAMENTI 001-016 presentati da Commissione per gli affari costituzionali Relazione Mercedes Bresso, Rainer Wieland A8-0373/2017 Statuto e finanziamento dei partiti politici
DettagliRaccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO
COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 3.5.2017 COM(2017) 218 final Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del
DettagliDECISIONE DI ESECUZIONE (UE) / DELLA COMMISSIONE. del
COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 25.10.2018 C(2018) 6929 final DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) / DELLA COMMISSIONE del 25.10.2018 che stabilisce le specifiche per i registri dei veicoli di cui all'articolo
Dettagli*** PROGETTO DI RACCOMANDAZIONE
PARLAMENTO EUROPEO 2009-2014 Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 21.1.2013 2012/0138(NLE) *** PROGETTO DI RACCOMANDAZIONE sulla proposta di decisione del Consiglio relativa
Dettagli(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cooperazione amministrativa nel settore fiscale, Articolo 1
L 365/70 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1353/2014 DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 2014 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1156/2012 recante talune modalità di applicazione della direttiva
DettagliPROTOCOLLO SULLA POSIZIONE DELLA DANIMARCA
Articolo 8 L'Irlanda può notificare per iscritto al Consiglio che non desidera più essere vincolata dai termini del presente protocollo. In tal caso si applicano all'irlanda le normali disposizioni del
Dettagli* RELAZIONE. IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo A8-0206/
Parlamento europeo 2014-2019 Documento di seduta A8-0206/2016 16.6.2016 * RELAZIONE sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'unione europea, del protocollo di modifica
DettagliGazzetta ufficiale dell'unione europea
2.3.2018 IT L 60/7 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/308 DELLA COMMISSIONE del 1 o marzo 2018 che stabilisce norme tecniche di attuazione per la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
DettagliCOMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE Bruxelles, 29.6.2009 COM(2009) 321 definitivo 2009/0084 (CNS) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 73/2009 che stabilisce norme
DettagliGazzetta ufficiale dell'unione europea DECISIONI
6.4.2018 L 90/105 DECISIONI DECISIONE (UE) 2018/546 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 15 marzo 2018 sulla delega del potere di adottare decisioni in materia di fondi propri (BCE/2018/10) IL CONSIGLIO DIRETTIVO
DettagliProposta modificata di DECISIONE DEL CONSIGLIO
COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 6.9.2016 COM(2016) 552 final 2011/0103 (NLE) Proposta modificata di DECISIONE DEL CONSIGLIO concernente la firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo sui trasporti aerei
Dettagli***II PROGETTO DI RACCOMANDAZIONE PER LA SECONDA LETTURA
PARLAMENTO EUROPEO 2009-2014 Commissione per i trasporti e il turismo 21.11.2013 2011/0196(COD) ***II PROGETTO DI RACCOMANDAZIONE PER LA SECONDA LETTURA relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura
DettagliREGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del
COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 23.4.2019 C(2019) 2910 final REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE del 23.4.2019 che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio
DettagliGazzetta ufficiale dell'unione europea L 181. Legislazione. Atti non legislativi. 60 o anno. Edizione in lingua italiana. 12 luglio 2017.
Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 181 Edizione in lingua italiana Legislazione 60 o anno 12 luglio 2017 Sommario II Atti non legislativi ACCORDI INTERNAZIONALI Decisione (UE) 2017/1247 del Consiglio,
DettagliAdottato il 4 dicembre Adottato
Parere 24/2018 relativo al progetto di elenco dell'autorità di controllo competente della Danimarca riguardante le tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d'impatto sulla protezione
DettagliREGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del
COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 14.3.2019 C(2019) 2031 final REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE del 14.3.2019 che integra il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio
Dettagli