Disegno di legge. Art. 1 Finalità

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1 Disegno di legge concernente Disposizioni urgenti per il contrasto al disagio sociale e alla tensione abitativa presente nei territori caratterizzati da diffusione insediativa discontinua ed altri usi impropri, in materia di piani di risanamento urbanistico e piani di riqualificazione paesaggistica e norme di interpretazione autentica in materia di beni paesaggistici. Disegno di legge Art. 1 Finalità 1. La presente legge detta disposizioni urgenti volte al contrasto del disagio sociale ed economico nei territori nei quali sono presenti rilevanti tensioni abitative derivanti da fenomeni di diffusione insediativa discontinua e altri usi impropri e alla riqualificazione paesaggistica, al risanamento urbanistico e al recupero delle aree compromesse e degradate di rilevante valenza paesaggistica e territoriale. 2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite attraverso strumenti di pianificazione attuativa, predisposti mediante forme di cooperazione tra Comuni e Regione. 3. La presente legge introduce norme di interpretazione autentica in materia di beni paesaggistici. Art. 2 Adempimenti straordinari dei Comuni in materia di piani di risanamento urbanistico ai sensi dell articolo 38 della legge regionale 11 ottobre 1985 n Entro il termine perentorio di centottanta giorni dall entrata in vigore della presente legge, i Comuni verificano la presenza di insediamenti edilizi, realizzati in tutto o in parte abusivamente, di cui all articolo 32 della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23 Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico - edilizia, di risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti ed opere abusive, di snellimento ed accelerazione delle procedure espropriative, caratterizzati da edifici esistenti alle date stabilite dalla l.r. 23/1985 e successive modifiche ed integrazioni, dall articolo 11 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 1995, e dall articolo 1 della legge regionale 26 febbraio 2004, n. 4 Normativa regionale in materia di abusivismo edilizio - Recepimento in Sardegna del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003, n /5

2 2. Entro il termine di cui al comma 1, i Comuni provvedono alla individuazione e alla perimetrazione di tali insediamenti ai sensi dell articolo. 38, comma 1, lett. a) della l.r. 23/1985 mediante deliberazione del Consiglio Comunale e alla sua trasmissione all Assessorato regionale competente in materia urbanistica. 3. Entro il termine di cui al comma 1, i Comuni con deliberazione del Consiglio Comunale, da trasmettere all Assessorato regionale competente in materia urbanistica, dichiarano l assenza di tali insediamenti ovvero di aver già provveduto alla loro individuazione e perimetrazione con precedenti atti. 4. Nel caso in cui i Comuni, successivamente alla perimetrazione di cui al comma 2, non provvedano entro i successivi nove mesi all'adozione dei piani di risanamento urbanistico ai sensi dell articolo. 38, comma 1, lett. b) della l.r. 23/1985, la Giunta regionale esercita il potere sostitutivo previsto dall'articolo 9 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali, con oneri a carico del Comune inadempiente. Art. 3 Disposizioni urgenti per il contrasto al disagio sociale e alla tensione abitativa e per la riqualificazione paesaggistica di contesti caratterizzati da diffusione insediativa discontinua e altri usi impropri 1. I Comuni, per le finalità di cui all articolo 1 ed entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono procedere alla perimetrazione delle aree nelle quali sono presenti edifici e manufatti, realizzati anche abusivamente e caratterizzate da diffusione insediativa discontinua e da altri usi impropri, da sottoporre a piani attuativi di riqualificazione paesaggistica, di iniziativa pubblica o privata. Tali aree comprendono edifici, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, destinati per almeno il 50 per cento delle volumetrie a prima casa del nucleo familiare, ad usi produttivi e a servizi e che determinano, nel loro complesso, una densità territoriale superiore, ordinariamente, a 0,20 mc/mq, riducibile sino a 0,10 Regione. mc/mq in presenza di situazioni territoriali specifiche, individuate di concerto con la 2. I piani attuativi di riqualificazione paesaggistica sono rivolti alla salvaguardia dei suoli aventi potenzialità agricole ed al mantenimento delle attività produttive in atto, alla salvaguardia degli elementi di naturalità del paesaggio, delle matrici ambientali e del paesaggio rurale e prevedono interventi di riqualificazione e ricomposizione paesaggistica delle aree interessate, con particolare riferimento alle aree di maggior pregio paesaggistico ed ambientale. 2/5

3 3. I Comuni effettuano la perimetrazione delle aree di cui al comma 1 di concerto con la Regione mediante apposita deliberazione del Consiglio Comunale da trasmettere all Assessorato regionale competente in materia urbanistica, sulla base di una puntuale restituzione cartografica dello stato di fatto e del censimento degli edifici legittimamente realizzati, di quelli che hanno ottenuto concessione in sanatoria, di quelli privi di titolo abilitativo e di quelli oggetto di richiesta di condono, con l indicazione della data di edificazione e di documentata analisi delle destinazioni d'uso. 4. Nelle aree ricomprese nelle perimetrazioni di cui al comma 1, il rilascio della concessione in sanatoria per le opere abusive, nei casi previsti dalle norme in materia di condono e di accertamento di conformità, è subordinato all'approvazione di un piano attuativo di riqualificazione paesaggistica, che costituisce contestuale variante allo strumento urbanistico generale. Per l approvazione di tale piano attuativo di riqualificazione paesaggistica si applicano le procedure di cui all articolo 20 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale. 5. I proprietari di edifici e i proprietari di aree non edificate ricadenti all'interno della perimetrazione degli insediamenti di cui al comma 1, possono riunirsi in consorzio volontario per partecipare all'attuazione, anche parziale, dei piani attuativi di riqualificazione paesaggistica; tale partecipazione deve essere definita per gli aspetti tecnico - urbanistici e finanziari derivanti dalla presente legge attraverso apposita convenzione da stipularsi con il Comune nei modi previsti per i piani attuativi di iniziativa privata. 6. La redazione e formazione dei piani attuativi di riqualificazione paesaggistica avviene di concerto tra Comune e Regione. I piani di riqualificazione paesaggistica, assoggettano a disciplina urbanistica e paesaggistica l area perimetrata e identificano: a) la destinazione d uso di tutte le aree ricomprese nella perimetrazione e le aree da salvaguardare e valorizzare per le attività agricole e zootecniche; b) l indice territoriale massimo non superiore a 0,25 mc/mq, con riserva di una quota delle volumetrie totali, al netto delle volumetrie legittimamente esistenti e di quelle sanabili, per la realizzazione di abitazioni di edilizia residenziale pubblica destinate a prima casa di particolari categorie sociali svantaggiate, con priorità per i soggetti residenti in edifici destinati a prima casa e ricadenti all interno dell area oggetto del piano attuativo di riqualificazione paesaggistica dei quali sia prevista la demolizione; c) l area di concentrazione delle volumetrie in centri rurali, la cui estensione deve essere contenuta al minimo ed adeguatamente motivata in relazione alle situazioni paesaggistiche ed insediative; 3/5

4 d) la dotazione minima per spazi pubblici riservati alle attività collettive pari a 15 mq per abitante insediato o insediabile, oltre alle aree da destinare a viabilità; a tal fine, il piano attuativo di riqualificazione paesaggistica provvede a localizzare le aree per servizi preferibilmente nelle aree maggiormente compromesse; e) gli interventi di riqualificazione paesaggistica; f) la identificazione di eventuali edifici da destinare a funzioni di pubblico interesse quali attività sociali, di salvaguardia ed educazione ambientale, di supporto alla balneazione e al turismo naturalistico; g) le modalità con cui regolare, secondo quanto previsto dal comma 7, gli interventi di demolizione delle volumetrie esistenti non sanabili e la realizzazione, nel rispetto dell indice territoriale di cui sopra, dei nuovi volumi; h) lo studio di fattibilità tecnico-economico e giuridico-amministrativo, finalizzato al finanziamento, alla realizzazione e alla gestione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e alla realizzazione delle opere di riqualificazione paesaggistica. 7. I diritti edificatori derivanti dall applicazione dell indice territoriale di cui al comma 6, lettera b), possono essere trasferiti, secondo quanto previsto dal piano di riqualificazione paesaggistica, nelle aree di concentrazione volumetrica o in altre aree, esterne al perimetro di cui al comma 1, già identificate dagli strumenti urbanistici vigenti come zone omogenee B o come zone omogenee C con piano attuativo. Nei lotti di zona B o C, esterni al perimetro di cui al comma 1 e individuati dal piano attuativo di riqualificazione paesaggistica per il trasferimento dei diritti edificatori, è consentito il superamento degli indici massimi di fabbricabilità, dei rapporti di copertura e delle altezze massime, nel rispetto delle distanze minime previste dagli strumenti urbanistici. I diritti edificatori possono essere alienati anche separatamente dall area a cui afferiscono. Il trasferimento dei diritti edificatori non è ammissibile nelle aree ricadenti all interno dei centri di antica e prima formazione come perimetrati dal piano paesaggistico regionale. 8. I Comuni non possono procedere all'adozione dei piani attuativi di riqualificazione paesaggistica se la stessa non è deliberata perentoriamente entro e non oltre i nove mesi successivi alla perimetrazione di cui al comma 1. In tal caso, decorso il suddetto termine, la deliberazione di perimetrazione di cui al comma 1 è priva di effetti. 9. Per quanto non diversamente stabilito dal presente articolo, ai piani di riqualificazione paesaggistica si applicano le norme di cui all articolo 37 della L.R. n. 23/ Ai contratti stipulati per l attuazione dei piani di riqualificazione paesaggistica di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all articolo 2643, comma 1, lettera 2bis) del Codice Civile. 4/5

5 Art. 4 Norme di interpretazione autentica in materia di beni paesaggistici 1. In applicazione dei principi generali del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio e successive modifiche ed integrazioni e ai sensi dell articolo 1 della legge regionale 4 agosto 2008, n. 13 Norme urgenti in materia di beni paesaggistici e delimitazione dei centri storici e dei perimetri cautelari dei beni paesaggistici e identitari, la lettera g), comma 3, dell articolo 17 delle norme di attuazione del piano paesaggistico regionale è interpretata nel senso che la fascia della profondità dei 300 metri dalla linea di battigia è da riferirsi esclusivamente ai laghi naturali e agli invasi artificiali, come già stabilito negli atti ed elaborati del piano paesaggistico regionale. 2. L articolo 17, comma 3, lettera g) delle norme di attuazione del piano paesaggistico regionale, come interpretato ai sensi del comma 1, si applica con effetti retroattivi ai titoli abilitativi rilasciati a decorrere dal 24 maggio 2006, data di adozione del piano paesaggistico regionale. I Comuni sono tenuti ad adottare i necessari atti conseguenti. Art. 5 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna. 5/5

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