COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO PROVINCIA DI SALERNO
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1 COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO PROVINCIA DI SALERNO REGOLAMENTO COMUNALE PER L ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE TITOLO I COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN SEDE FISSA CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina del commercio su aree pubbliche mediante utilizzo di posteggio ed in forma itinerante. 2. L attività di vendita su aree pubbliche è riservata ai soli operatori regolarmente autorizzati ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114, recante: Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, della Legge Regionale 7 gennaio 2000 n. 1, recante Direttive regionali in materia di distribuzione commerciale e del D. Lgs. 26/03/2010 n. 59 Direttiva Servizi. 3. Il Servizio comunale competente in materia di commercio su aree pubbliche è Servizi Produttivi. ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE l. Il presente regolamento si applica al mercato settimanale che si svolge di Domenica nell area del Centola via Marconi via Carducci via R. Sanzio (Centro urbano) e per il mercato rionale giornaliero che si svolge in via Pompei, nell area di parcheggio antistante il Cimitero. ART. 3 DEFINIZIONI 1. Ai fini dei presente Regolamento si intendono: - per commercio su aree pubbliche, l attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo e sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte; - per aree pubbliche, le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
2 - per posteggio, la parte di area pubblica o di area privata della quale il comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale; - per mercato, l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi; - per fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività; - per presenze effettive in un mercato o in una fiera, il numero delle volte che l operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale mercato o fiera. ART. 4 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DESTINATE AL MERCATO l. Le aree destinate ai mercati di cui all art. 2 del presente regolamento sono individuate in base alle seguenti planimetrie, che formano parte integrante del presente regolamento, per quanto non materialmente allegate, e depositate presso il competente ufficio: A: planimetria relativa al mercato settimanale dell area del Centola via Marconi via Carducci via R. Sanzio. B: planimetria relativa al mercato giornaliero di via Pompei. ART. 5 RUOLINO DI MERCATO 1. E istituito presso i Servizi Produttivi apposito ruolino di mercato, ossia la pianta organica dei mercati indicati al precedente articolo, con indicazione dei dati di assegnazione di ogni concessione, il settore merceologico, la superficie assegnata e la data di scadenza della concessione. 2. La consultazione del ruolino di mercato è consentita agli operatori interessati nei giorni di apertura al pubblico dell Ufficio competente secondo le disposizioni normative e regolamentari sul diritto di accesso ai documenti amministrativi. ART. 6 DISPONIBILITA DEI POSTEGGI 1. Presso l Ufficio comunale competente è disponibile una planimetria continuamente aggiornata dei posteggi esistenti nel territorio del comune. 2. In mancanza, il personale dell Ufficio deve fornire agli operatori interessati esaurienti indicazioni sul numero, la superficie e la localizzazione dei posteggi disponibili. CAPO II SUDDIVISIONE DELL'AREA DI MERCATO ART. 7 SUDDIVISIONE DELL AREA DEL MERCATO SETTIMANALE
3 1. L area del mercato settimanale del Centola via Marconi via Carducci via R. Sanzio è suddivisa nei seguenti settori: - Settore tipologia extralimentare numero complessivo posteggi 103 (dal n. 1 al n. 103) superficie complessiva ca. mq Settore tipologia alimentare numero complessivo posteggi 24 (dal n. 104 al n. 127) superficie complessiva ca. mq L area del mercato rionale di via Pompei - numero complessivo posteggi 4 - superficie complessiva ca. mq. 120 ART. 8 RISERVA DI AREE AGLI AGRICOLTORI E AD ALTRI OPERATORI l. Nel Settore alimentare di cui al precedente art. 7 sono riservati n. 5 posteggi ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni che esercitano l'attività di alienazione dei propri prodotti nei limiti di cui all'art dei codice civile, alla legge 25 marzo 1959, n. 125 ed al D. Lgs. 18/05/2001 n La qualità di produttore agricolo è provata mediante certificato in carta libera rilasciato dal Comune in cui si trova il terreno destinato all'allevamento o alla coltivazione dei prodotti posti in vendita. Il certificato deve essere rinnovato annualmente e deve attestare anche l'ampiezza della superficie utilizzata. E motivo di decadenza la perdita del requisito della qualità di produttore, risultante da attestazione rilasciata dal Comune in cui è situato il fondo. Nel settore extralimentare di cui al precedente art. 7 sono riservati n. 5 posteggi in via R. Sanzio per la vendita di fiori e piante, n. 5 posteggi in via Carducci per l artigianato di alta qualità e n. 5 posteggi in via Marconi per l artigianato di alta qualità. 2. Il mercato rionale di via Pompei è interamente riservato ai venditori di fiori e piante. ART. 9 AREE RISERVATE Al «BATTITORI» E AUTOMARKETS l. Alla periferia del mercato settimanale saranno individuate superfici idonee per accogliere: a) i «battitori»; b) gli operatori dotati di automarkets le cui dimensioni non consentano la allocazione nei normali posteggi di cui al successivo art. 11. ART. 10 SUPERFICIE DEI POSTEGGI l. I posteggi, tutti o parte di essi, debbono avere una superficie tale da poter essere utilizzati anche dagli autoveicoli attrezzati come punti di vendita. Qualora il titolare dei posteggio abbia uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, ha diritto a che venga ampliata o, se impossibile, che gli venga concesso, se disponibile, un altro posteggio più adeguato, a sua scelta, fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti a tutela delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale, per motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse. ART. 11 DELIMITAZIONE DEI POSTEGGI
4 1. I posteggi di ciascun settore del mercato settimanale di cui al precedente art. 7 saranno delimitati secondo gli elaborati grafici depositati presso il competente ufficio. ART. 12 GIORNO ED ORARIO DI VENDITA 1. Il mercato settimanale del Centola via Marconi via Carducci via R. Sanzio si tiene nella giornata di Domenica. 2. L orario di vendita del mercato settimanale del Centola via Marconi via Carducci via R. Sanzio è il seguente: dalle ore 7.00 alle ore L orario di vendita del mercato giornaliero dei fiori di via Pompei è fissato come segue: dal 1 aprile al 30 settembre : dal 1 ottobre al 31 marzo : I giorni e gli orari di attività dei commercianti su aree pubbliche possono essere diversi da quelli previsti per gli altri operatori al dettaglio. 4. Limitazioni possono essere stabilite nei casi e per i periodi in cui l area non sia disponibile per l uso commerciale per motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse. 5. Nel caso di mercato che si svolga di domenica o in altri giorni festivi i commercianti su aree pubbliche osservano gli orari di attività stabiliti dal sindaco ai sensi dell'art. 28 comma 12, del D. Lgs. 114/98. In tal caso gli operatori al dettaglio diversi dai commercianti su aree pubbliche possono tenere aperti gli esercizi per tutta la durata del mercato. 6. Non possono essere stabiliti, per coloro che vi operano, giorni ed orari di attività diversi in relazione ai prodotti trattati. Il regime dei limiti temporali di svolgimento dell'attività è lo stesso per tutti gli operatori ed è stabilito dal sindaco sulla base delle specializzazioni merceologiche più presenti. ART. 13 SPOSTAMENTO DELLA GIORNATA DI MERCATO l. Potrà essere deliberato, per ragioni di pubblico interesse, lo spostamento della data di svolgimento della fiera o mercato in conformità agli indirizzi stabiliti dalla Regione. 2. Dello spostamento dovrà essere data notizia agli interessati mediante avviso da affiggere all'albo pretorio del Comune. ART. 14 SOSPENSIONE DEL MERCATO 1. La sospensione ad horas del mercato può essere disposta dal Sindaco in caso di comprovate esigenze di ordine pubblico, igienico-sanitario o in caso di calamità naturali. 2. La eventuale sospensione per rilevanti motivi igienico-sanitari deve riguardare esclusivamente il settore alimentare, consentendo che il settore non alimentare possa continuare l attività secondo calendario. CAPO III AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
5 E CONCESSIONE DI POSTEGGIO ART. 15 AUTORIZZAZIONI DI TIPO A l. L autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di cui all art. 28, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 114/98, ossia mediante utilizzo di posteggio, è rilasciata ai sensi dell art. 27 della L.R. n. 1/2000 ed abilita anche all esercizio in forma itinerante nell ambito del territorio regionale. 2. Il responsabile del servizio competente provvede a rilasciare l autorizzazione sulla base del provvedimento di assegnazione del posteggio, dandone notizia al Comune di residenza dell operatore. 3. Le autorizzazioni prive dell indicazione del posteggio non sono valide. 4. L operatore ha facoltà di chiedere che gli siano rilasciati tanti provvedimenti autorizzatori per quanti sono i posteggi concedibili. 5. Chi è già titolare di autorizzazione e intenda ottenere altri posteggi in altri mercati, deve chiedere l'autorizzazione corrispondente. ART. 16 CONCESSIONE DI POSTEGGIO 1. La concessione di posteggio ha durata decennale e può essere tacitamente rinnovata. 2. La validità e gli effetti giuridici della concessione sono tassativamente subordinati alla annotazione ed al rilascio del titolo autorizzatorio. 3. La concessione è strettamente personale e non può essere ceduta a nessun titolo disgiuntamente dall autorizzazione. ART. 17 ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI BANDO DI CONCORSO 1. L assegnazione dei posteggi ha luogo sulla base di apposito bando comunale da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, all'albo pretorio del Comune e nei consueti luoghi di affissione, nonché all'albo pretorio dei comuni limitrofi, almeno 30 giorni prima della formazione della graduatoria. 2. Il bando deve indicare, fra l altro: a) gli elementi di identificazione del mercato; b) il numero dei posteggi disponibili ed il relativo numero identificativo; c) il numero dei posteggi riservati a ciascun settore con relativa superficie; d) i criteri per la formazione della graduatoria di cui ai successivi articoli di questo capo; e) i requisiti soggettivi richiesti per la partecipazione al concorso; f) le modalità ed i termini di presentazione delle domande. ART. 18 DOMANDA DI CONCESSIONE 1. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche che intendono ottenere l assegnazione di un posteggio devono farne domanda al Sindaco esclusivamente su moduli appositamente forniti
6 dall Ufficio comunale competente in base ai modelli predisposti dalla Regione e pubblicati sul B.U.R.C. 2. Nella domanda, inviata in bollo a mezzo lettera raccomandata, l interessato dichiara: a) di essere in possesso dei requisiti di cui all art. 71 del D. Lgs. 59/2010; b) il settore merceologico; c) il posteggio del quale chiede la concessione; d) le eventuali presenze cumulate al mercato di cui trattasi; e) ogni altra notizia utile all esame della istanza ed alla formazione della graduatoria secondo i criteri di cui al seguente art. 19. ART. 19 FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA l. L Ufficio competente ad espletare le procedure concorsuali, appena scaduto il termine per la presentazione delle domande, raggruppa le stesse per settori merceologici omogenei e provvede all istruttoria ed alle verifiche d ufficio eventualmente necessarie. Entro 90 giorni è formata per ciascun settore una graduatoria in conformità ai criteri di assegnazione previsti dall art. 41 della L.R. n. 1/2000, di seguito riportati: a) richieste di posteggio aggiuntivo da parte di soggetti già titolari di autorizzazioni di tipo A all esercizio del commercio su aree pubbliche, purché il numero complessivo dei posteggi non superi le sette unità; b) in subordine al precedente criterio, maggior numero di presenze effettive cumulate dall operatore nel mercato oggetto del bando, così come risulta dalla documentazione agli atti del Comune; In ulteriore subordine progressivo: c) anzianità di rilascio della autorizzazione amministrativa; d) anzianità di iscrizione al registro delle imprese; e) numero familiari a carico; f) anzianità del richiedente; g) presenza nel nucleo familiare di portatore di handicap. 2. Le graduatorie così formulate sono approvate con deliberazione del responsabile del servizio competente e pubblicate sia all'albo pretorio dei Comune per 15 giorni consecutivi sia sul B.U.R.C. 3. Contro le medesime gli interessati possono proporre ricorso in via amministrativa ovvero al competente T.A.R. secondo le modalità e nei termini previsti dalla legge. 4. Degli esiti del concorso è data comunicazione a tutti i partecipanti ai sensi della legge n. 241/90 e s.m. e i. ART. 20 ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI l. In esecuzione della graduatoria di cui al precedente articolo, gli interessati sono convocati presso l Ufficio comunale competente a mezzo telegramma, con almeno sette giorni di preavviso, per la scelta dei posteggio. Non aderendo alla richiesta in termini, il responsabile del servizio, dopo essersi accertato della effettiva e puntuale convocazione e constatato che l'interessato non ha giustificato la non adesione, assegna il posteggio al successivo in graduatoria. 2. Non appena gli operatori hanno effettuato la scelta dei posteggi disponibili secondo l ordine di collocazione in graduatoria, il responsabile del servizio provvede a rilasciare la relativa concessione, dandone contestualmente notizia al Servizio Tributi nonché al Comando di P.M. per le rispettive competenze.
7 3. L operatore che a seguito di partecipazione a più bandi di concorso risulti assegnatario di un numero di posteggi eccedente i limiti prefissati dal precedente art. 19, lett. a) deve effettuare specifica opzione, presentando rinuncia dei posteggi in eccedenza ai Comuni sede di detti posteggi, prima del rilascio del titolo di concessione. ART. 21 SUBINGRESSO NELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO 1. Nella ipotesi di subingresso, il trasferimento dell autorizzazione, consentito solo se avviene con la cessione dell azienda in proprietà, comporta anche il passaggio della concessione del posteggio al subentrante. 2. Il subentrante in possesso dei requisiti di cui all art. 71 del D. Lgs. 59/2010 deve comunicare l avvenuto subingresso entro sei mesi, pena la decadenza del diritto di esercitare l attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori 30 giorni in caso di comprovata necessità. 3. Il subentrante per causa di morte ha comunque la facoltà di continuare provvisoriamente l attività fino alla regolarizzazione prescritta dal comma precedente, fermo restando il rispetto dei termini di decadenza indicati da detto comma.. ART. 22 REVOCA E DECADENZA DEL POSTEGGIO 1. Per la revoca e la decadenza del posteggio si applicano le disposizioni dell art. 29 del D. Lgs. n. 114/ Il mancato pagamento della tassa per l occupazione di suolo pubblico entro il 28 febbraio di ogni anno comporta la mancata applicazione dell agevolazione di cui all art. 45 c. 8 del D. Lgs. 507/1993 (riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%. 3. Il mancato pagamento della tassa per l occupazione di suolo pubblico entro il 31 maggio di ogni anno comporta la decadenza dal posteggio. 4. Comporta parimenti decadenza dalla titolarità del posteggio il mancato pagamento della tassa relativa ad annualità pregresse, previo accertamento tributario emesso ed irrogato dall ufficio competente. ART. 23 CONSERVAZIONE DEL POSTEGGIO 1. La conservazione del posteggio in caso di assenza è regolata secondo i limiti stabiliti dal comma 4, lett. b) dell art. 29 del D. Lgs. n. 114/ L assenza dell operatore titolare della concessione è registrata in apposito ruolino di mercato a cura degli organi di vigilanza. ART. 24 ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI POSTEGGIO NON OCCUPATO l. I posteggi liberi non ancora oggetto di bando e quelli temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni sono assegnati giornalmente ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze effettive nel mercato di cui trattasi. L area in concessione suindicata non può essere assegnata qualora si tratti di un box o
8 chiosco o locale, ovvero se in essa si trovino strutture o attrezzature fissate stabilmente al suolo di proprietà del titolare della concessione. 2. E fatto divieto di occupare i posteggi liberi all operatore che non è presente nell apposito elenco degli spuntisti depositato presso l ufficio Servizi Produttivi. La verifica verrà effettuata dal personale preposto al Servizio. 3. Le presenze giornaliere degli assegnatari sono annotate nell apposito ruolino di spunta a cura degli organi di vigilanza. ART. 25 SCAMBIO DI POSTEGGI 1. Il responsabile del servizio può autorizzare lo scambio di posteggi fra operatori nell ambito dello stesso mercato ed esclusivamente per posteggi localizzati nello stesso settore merceologico. 2. Qualora nel mercato esistano posteggi disponibili e non ancora comunicati alla Regione ai fini della pubblicazione dei bandi di concorso, è possibile consentire il cambio del posteggio assegnato purché alla data di presentazione della relativa richiesta da parte dell operatore interessato, inviata a mezzo lettera raccomandata, non risulti essere stata presentata alcuna domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività che riguardi il posteggio richiesto. In caso di richieste concorrenti si applicano i seguenti criteri di priorità: a) ordine cronologico di invio della domanda (fa fede il timbro postale di accettazione); b) anzianità di rilascio della concessione e della relativa autorizzazione. ART. 26 POSTEGGI SU AREE PRIVATE l. Qualora più soggetti, purché operatori su aree pubbliche, riuniti in consorzio o società consortile, mettano gratuitamente a disposizione del Comune un area privata, essa può essere destinata a tale attività, se compatibile con le destinazioni urbanistiche, ed i soggetti stessi hanno diritto alle rispettive concessioni di posteggio. ART. 27 POSTEGGI IN OCCASIONI DI FIERE O SAGRE O ALTRE RIUNIONI STRAORDINARIE l. In occasione di fiere o sagre o di altre riunioni straordinarie di persone, è possibile concedere autorizzazioni temporanee per l esercizio del commercio su aree pubbliche. Esse sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi abbia i requisiti previsti dall art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010 e nei limiti dei posteggi appositamente previsti. ART. 28 CANONE DI POSTEGGIO l. Il Comune può determinare ed applicare il canone per la concessione di posteggio in conformità agli indirizzi regionali di cui all art. 46 della L.R. n. 1/2000 ove se ne verifichino i presupposti.
9 ART. 29 TASSA PER L OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO l. Per la occupazione del suolo pubblico è corrisposta la relativa tassa, deliberata dal Comune ai sensi del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e s. m. e i., in conformità alle disposizioni del Regolamento comunale per l applicazione della tassa per l occupazione di spazi ed aree pubbliche in vigenza. CAPO IV - DISCIPLINA INTERNA DEL MERCATO ART. 30 AFFISSIONE DEL DOCUMENTO IDENTIFICATIVO l. Per tutta la durata del mercato è fatto obbligo al titolare dei posteggio di esporre bene in vista l'apposito documento relativo alla concessione del posteggio contenente i dati identificativi del concessionario, gli estremi dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche con la specificazione del settore merceologico, nonché il numero distintivo dei posteggio. 2. Inoltre, in qualsiasi momento dovranno essere esibiti, a richiesta del personale preposto alla vigilanza, l'autorizzazione per il commercio ed il libretto sanitario. ART. 31 SOSTITUZIONE TEMPORANEA DELL OPERATORE 1. L operatore commerciale può farsi sostituire nell esercizio dell attività esclusivamente da chi sia in possesso dei requisiti di cui all art. 71 del D. Lgs. 59/2010, salvo il caso di sostituzione momentanea, per la quale può essere delegato un soggetto privo dei requisiti prescritti, purché socio familiare coadiuvante o dipendente. 2. Si considera occupato dal titolare della concessione il posteggio occupato per conto di questi in conformità delle disposizioni del precedente comma, purché il sostituto sia in possesso dell autorizzazione rilasciata al titolare e la esibisca in originale a richiesta degli organi di vigilanza. ART. 32 MODALITA DI ACCESSO DEGLI OPERATORI 1. Gli operatori titolari di concessione di posteggio possono accedere all area di mercato al massimo un ora prima dell inizio delle operazioni di vendita. 2. Qualora il titolare della concessione non sia presente al mercato entro i sessanta minuti successivi all orario d inizio delle vendite (entro le ore 8.00) il relativo posteggio viene assegnato in conformità delle disposizioni dell art. 24 del presente regolamento. ART. 33 SGOMBERO DELL AREA OCCUPATA 1. Entro un ora dal termine delle operazioni di vendita i posteggi devono essere liberi da ogni sorta di occupazione del suolo e perfettamente puliti. 2. L operatore ha l onere di lasciare l area utilizzata libera da ingombri e di rimuovere tutti i rifiuti prodotti, ponendoli nelle adeguate attrezzature predisposte dal Comune.
10 3. In caso di inottemperanza saranno applicate le sanzioni previste all art. 48 del presente regolamento. ART. 34 POSTEGGI - BANCHI DI VENDITA 1. I titolari di posteggio non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare spazi comuni, eventualmente attrezzati, riservati alla sosta o al transito pedonale, né ostruire gli ingressi e le vie di fuga. 2. Nell'ambito dei posteggi concessi, agli assegnatari è consentita l utilizzazione delle attrezzature più idonee per la presentazione e vendita dei prodotti, compreso il proprio automezzo di lavoro, sempre ché siano direttamente pertinenti al settore merceologico in cui operano. 3. L esposizione a terra è consentita per i soli prodotti di seguito elencati: calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, articoli per l'agricoltura, arredamenti e animali da cortile. 4. L eventuale copertura del banco deve avere un altezza di almeno metri 2 dal suolo (misurati nella parte più bassa) ed essere collocata in modo da lasciare libero e agevole il passaggio, da non costituire pericolo o molestia e da non precludere la visuale degli altri banchi. 5. Nei posteggi è consentita la sosta degli autoveicoli purché rientrino entro i limiti del posteggio assegnato. ART. 35 CONTROLLO IGIENICO-SANITARIO 1. L'esercizio dei commercio su aree pubbliche è soggetto alle norme che tutelano le esigenze igienico-sanitarie in materia sia di vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari, sia di somministrazione di alimenti e bevande. 2. Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deve essere esercitato con le modalità e le attrezzature necessarie a garantire che siano protetti da contaminazioni esterne e siano conservati in maniera adeguata in rapporto alla loro natura ed alle loro caratteristiche; tali modalità ed attrezzature sono stabilite dal Ministero della sanità con ordinanza 3 aprile 2002 Requisiti igienicosanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche. 3. Qualora l'attività di cui al comma 2 sia esercitata mediante veicoli, essi debbono avere le caratteristiche stabilite dal Ministero della sanità. 4. Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deperibili, da mantenere in regime di temperatura controllata, quali i prodotti surgelati, congelati o refrigerati, è consentito solo nelle aree provviste almeno di allacciamento alla rete elettrica o se è garantito il funzionamento autonomo delle attrezzature di conservazione dei prodotti o se l'attività è esercitata mediante l'uso di veicoli aventi le caratteristiche di cui al comma Il commercio su aree pubbliche di carni fresche di ogni specie animale, ittiche comprese, svolto mediante l'uso di posteggio, è vietato in tutte le aree che non siano provviste di allacciamento alla rete idrica, fognaria ed elettrica, salvo che nei casi in cui il posteggio sia utilizzato da operatori con veicoli aventi le caratteristiche di cui al comma Il commercio su aree pubbliche di carni fresche di ogni specie animale, ittiche comprese, svolto in forma itinerante è vietato, salvo che sia effettuato con i veicoli aventi le caratteristiche di cui al comma 3 e secondo i criteri previsti dal Ministero della sanità. ART. 36
11 PUBBLICITA DEI PREZZI l. Il commerciante è obbligato ad indicare in modo chiaro e leggibile i prezzi di vendita dei prodotti esposti sui banchi, mediante l uso di cartelli o altre modalità idonee allo scopo. ART. 37 DIVIETO DI PUBBLICITA SONORA l. Nell'ambito dei mercati sono vietati sia la pubblicità sonora che il richiamo per mezzo di impianti sonori e di amplificazione di qualsiasi tipo, fermo restando quanto previsto dall art. 9 del presente regolamento. 2. E vietato disturbare con grida e schiamazzi e importunare il pubblico con insistenti offerte di merci. ART. 38 COMMERCIO IN SEDE FISSA SVOLTO IN ZONA MERCATO l. Nella zona in cui si svolge il mercato gli operatori al dettaglio, diversi dai commercianti su aree pubbliche, possono tenere aperti gli esercizi per tutta la durata del mercato. TITOLO II COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE CAPO V AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E MODALITA DI ESERCIZIO DELL ATTIVITA ART. 39 AUTORIZZAZIONI DI TIPO B 1. Le autorizzazioni all esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all art. 28, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 114/98, ossia esclusivamente in forma itinerante, sono rilasciate, in base alla normativa emanata dalla Regione, dal comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l attività (art. 70 D. Lgs. 59/2010). 2. Ciascun operatore può essere titolare di una sola autorizzazione di tipo B. 3. L autorizzazione di tipo B abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o di svago. ART. 40 PROCEDURA DI RILASCIO 1. Gli operatori che intendano ottenere il rilascio di autorizzazione di tipo B devono farne domanda al Responsabile dei Servizi Produttivi. 2. Nella domanda, inviata in bollo a mezzo lettera raccomandata, ovvero presentata a mano al protocollo generale del Comune, l interessato dichiara:
12 a) di essere in possesso dei requisiti di cui all art. 71 del D. Lgs. 59/2010; b) il settore o i settori merceologici. 3. L Ufficio competente provvede ad avviare l istruttoria e procede alle verifiche d ufficio eventualmente necessarie. Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda il responsabile del servizio provvede al rilascio dell autorizzazione ovvero alla comunicazione del provvedimento di diniego ai sensi della legge n. 241/90 e s. m. e i. ART. 41 NORME SULL ESERCIZIO DELL ATTIVITA 1. Gli operatori esercenti il commercio in forma itinerante e gli agricoltori, i quali esercitino la vendita dei propri prodotti con la stessa modalità, non possono sostare nello stesso punto per più di un ora. Per punto si intende la superficie occupata durante la sosta. Le soste possono essere fatte in punti che distino fra di loro almeno cinquecento metri. 2. In ogni caso, gli operatori di cui al comma 1 devono sostare al di fuori delle aree di mercato e ad una distanza minima di 500 metri dalle stesse. 3. L autorizzazione deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza. ART. 42 ZONE VIETATE l. Ai sensi degli artt. 25 e 32 - comma 3 della L. R. n. 1/2000 è vietato l esercizio del commercio in forma itinerante nell ambito del centro urbano. ART. 43 AUTORIZZAZIONI STAGIONALI 1. Le autorizzazioni stagionali sono rilasciate agli operatori che siano residenti nel Comune di Pontecagnano Faiano e sono riferite ad un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a sessanta e non superiore a centottanta giorni, che può comprendere anche periodi di anni diversi, nel rispetto delle modalità stabilite dalla L. R. n. 1/2000. CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI ART. 44 PARTECIPAZIONE A FIERE REGIONALI E NAZIONALI 1. L autorizzazione all esercizio del commercio su aree pubbliche rilasciata dal Comune abilita anche alla partecipazione alle fiere che si svolgono sia nell ambito della Regione Campania sia nelle altre regioni del territorio nazionale. ART. 45 SOMMINISTRAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI
13 1. L autorizzazione all esercizio dell attività di vendita sulle aree pubbliche di prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione degli stessi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l una e per l altra attività. 2. L abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio. ART. 46 COMMERCIO SU AREE DEMANIALI MARITTIME 1. L esercizio del commercio nelle aree demaniali marittime è soggetto al nulla osta da parte delle competenti autorità marittime, le quali stabiliscono modalità e condizioni per l'accesso alle aree predette. ART. 47 COMMERCIO NEGLI AEROPORTI, NELLE STAZIONI E NELLE AUTOSTRADE 1. Per l esercizio del commercio sulle aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade è necessario il permesso del soggetto proprietario o gestore. ART. 48 COMMERCIO DI ANIMALI VIVI 1. Il commercio su aree pubbliche di animali vivi non può essere esercitato nello stesso posteggio in cui vengono posti in vendita o somministrati prodotti alimentari o in aree ad esso contigue. Esso deve essere esercitato nel rispetto delle norme di polizia veterinaria e di tutela dei benessere degli animali. 2. E fatto divieto assoluto di commercializzare animali esotici o comunque protetti da particolari norme di settore. ART. 49 SANZIONI l. Le violazioni delle norme del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,46 a Euro 3098,74 ai sensi dell'art. 29, comma 2, del D.Lgs. 114/ In caso di particolare gravità o di recidiva può essere disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione. 3. L autorizzazione è revocata: a) nel caso in cui il titolare non inizia l attività entro sei mesi dalla data dell avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità; b) nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare; c) nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all art. 71 del D. Lgs. 59/2010.
14 d) nel caso di decadenza della concessione del posteggio per inadempienza al pagamento della tassa per l occupazione del suolo pubblico. ART. 50 PUBBLICITA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO 1 I titolari di concessione di posteggio devono essere a perfetta conoscenza delle disposizioni del presente regolamento. 2. Copia del presente regolamento è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. ART. 51 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO l. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di attestazione di avvenuta pubblicazione finale da parte del Segretario Generale.
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