Eccezioni di applicazione CLP (considerando 11)

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1 Eccezioni di applicazione CLP (considerando 11) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi, in via di principio, a tutte le sostanze e miscele fornite nella Comunità, tranne nei casi in cui disposizioni più specifiche circa la classificazione e l'etichettatura sono contenute in altre norme della legislazione comunitaria, relative ai prodotti cosmetici (1), prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali (2), settore degli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari e nei materiali di base per la loro preparazione (3), gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano (4), ai dispositivi medici impiantabili attivi (5), dispositivi medici (6), ai dispositivi medico-diagnostici in vitro (7), alle sostanze aromatizzanti utilizzate nei o sui prodotti alimentari (8), ai medicinali veterinari (9), ai medicinali per uso umano (10), l'autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (11), sugli additivi destinati all'alimentazione animale (12), ludovica malaguti aliberti

2 BIOCIDI Dai presidi medico-chirurgici ai biocidi: la nuova Normativa europea

3 DIRETTIVA 98/8/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 febbraio 1998 Con l emanazione della direttiva 98/8/CE relativa all immissione sul mercato dei prodotti biocidi, recepita nel nostro paese con il Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, il legislatore europeo ha inteso armonizzare le diverse normative degli Stati membri (in molti Stati membri i prodotti in oggetto sono di libera vendita, in Italia lo sono solo in parte).

4 Campo di applicazione La direttiva riguarda: l autorizzazione e l immissione sul mercato dei biocidi negli Stati membri; il riconoscimento reciproco delle autorizzazioni all interno della Comunità Europea; la compilazione a livello comunitario di un elenco di principi attivi che possono essere impiegati nei biocidi.

5 Definizioni Biocidi: i principi attivi e i preparati contenenti uno o più principi attivi, presentati nella forma in cui sono consegnati all utilizzatore, destinati a distruggere, eliminare, rendere innocui, impedire l azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo con mezzi chimici o biologici. Principi attivi: le sostanze o i microrganismi, compresi i virus e i funghi, aventi azione generale o specifica sugli organismi nocivi o contro di essi.

6 Definizioni Biocidi a basso rischio: Biocidi contenenti come principio o principi attivi solo uno o più principi tra quelli elencati nell'allegato I A e che non contengono sostanze potenzialmente pericolose. Sostanze note: Le sostanze elencate nell'allegato I B il cui uso principale non è a scopo biocida ma che trovano alcuni impieghi secondari come biocidi, direttamente o in un prodotto composto dalla sostanza e da un semplice diluente, che non è di per sé una sostanza potenzialmente pericolosa, e che non sono commercializzate direttamente per l'impiego come biocidi.

7 Definizioni Autorizzazione: atto amministrativo mediante il quale l autorità competente di uno Stato membro, a seguito di una domanda inoltrata da un richiedente, autorizza l immissione sul mercato di un biocida nel suo territorio o in una parte di esso. Registrazione: atto amministrativo mediante il quale l autorità competente di uno Stato membro, a seguito di una domanda presentata da un richiedente, dopo aver verificato che il fascicolo soddisfa i requisiti stabiliti dalla direttiva, autorizza l immissione sul mercato di un biocida a basso rischio sul suo territorio o in una parte di esso.

8 Revisione decennale dei principi attivi Direttiva 98/8/CE Articolo 16 paragrafo 2 In seguito all adozione della presente direttiva, la Commissione avvia un programma di lavoro decennale ai fini dell esame sistematico di tutti i principi attivi già in commercio alla data del 14 maggio 2000 quali principi attivi di un biocida.. Un regolamento, adottato secondo la procedura.. stabilirà tutte le disposizioni necessarie per la preparazione e l attuazione del programma, compresa la definizione delle priorità per la valutazione dei vari principi attivi e uno scadenzario.

9 Obiettivo della revisione un programma di revisione decennale di tutti i principi attivi contenuti in prodotti biocidi presenti in commercio alla data del 14 maggio 2000 l iscrizione nell allegato I e IA o IB della direttiva 98/8/CE dei principi attivi che superano la valutazione con esito positivo Gli allegati I e IA costituiscono così la lista positiva delle sostanze che possono essere impiegate in prodotti biocidi che possono essere autorizzati o registrati

10 Calendario della revisione L Articolo 9, comma 2, del regolamento 1451/2007 riporta il calendario completo della revisione, stabilendo le date di scadenza per la presentazione dei dossier sui principi attivi compresi nelle 4 liste oggetto del programma di revisione.

11 Scadenze a) per i tipi di prodotti 8 e 14, fino al 28 marzo 2004; b) per i tipi di prodotti 16, 18, 19 e 21 tra il 1o novembre 2005 e il 30 aprile 2006; c) per i tipi di prodotti 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 13, tra il 1o febbraio 2007 e il 31 luglio 2007; d) per i tipi di prodotti 7, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 20, 22 e 23, tra il 1o maggio 2008 e il 31 ottobre 2008.

12 Prima fase La prima fase del programma di revisione dei biocidi è stata disciplinata dal regolamento CE 1896/2000, in base al quale i soggetti interessati dovevano identificare e/o notificare i principi attivi immessi sul mercato alla data del 14 maggio 2000.

13 Seconda Fase La seconda fase del programma di revisione, in corso di svolgimento, è disciplinata dal regolamento CE 1451/2007. La revisione dei principi attivi notificati avviene in relazione alle categorie di prodotti biocidi per le quali è stata effettuata la notifica. Con regolamento della Commissione europea i principi attivi da revisionare sono stati assegnati agli Stati membri relatori.

14 LA NORMATIVA PREVEDE Un lista di 23 tipi di biocidi divisi in quattro gruppi, con la descrizione di ogni tipologia in base all attività ed all utilizzo. Gruppo 1: Disinfettanti e biocidi in generale Gruppo 2: Preservanti Gruppo 3: Controllo degli animali nocivi Gruppo 4: Altri biocidi

15 TIPI DI PRODOTTI (Product types - PT) 1 Allegato V della direttiva 98/8/CE 1- Biocidi per l igiene umana 2- Disinfettanti per aree private e aree sanitarie pubbliche ed altri biocidi 3- Biocidi per l igiene veterinaria 4- Disinfettanti nel settore dell alimentazione umana ed animale 5- Disinfettanti per l acqua potabile 6- Preservanti per prodotti in scatola 7- Preservanti per pellicole 8- Preservanti del legno 9- Preservanti per fibre, cuoio, gomma e materiali polimerizzanti 10 Preservanti per lavori in muratura

16 TIPI DI PRODOTTI (Product types - PT) 1 Allegato V della direttiva 98/8/CE 14- Rodenticidi 15- Avicidi 16- Molluschicidi 17- Pescicidi 18- Insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi 19- Repellenti ed attrattivi 20- Preservanti per alimenti destinati al consumo umano o animale 21- Prodotti antincrostazione 22- Fluidi usati nell imbalsamazione e nella tassidermia 23- Controllo di altri vertebrati

17 GRUPPO 1: Disinfettanti e biocidi in generale Da tali tipi di prodotti sono esclusi i prodotti di pulizia non destinati ad avere effetti biocidi, compresi i detersivi liquidi e in polvere e prodotti analoghi. Tipo di prodotto 1: Biocidi per l igiene umana I prodotti di tale gruppo sono biocidi usati per l igiene umana. Tipo di prodotto 2: Disinfettanti per aree private e aree sanitarie pubbliche ed altri biocidi Prodotti usati per la disinfezione dell aria, di superfici, materiali, attrezzature e mobilio non utilizzati in contatto diretto con alimenti destinati al consumo umano o animale in aree private, pubbliche e industriali,compresi gli ospedali, nonché prodotti usati come alghicidi. I settori di impiego comprendono, tra l altro, piscine, acquari, acque per impianti destinati al bagno ed altre;sistemi di condizionamento; muri e pavimenti di strutture sanitarie e di altro tipo; gabinetti chimici,acque discarico, rifiuti di ospedali, il suolo o altre superfici (nei campi da gioco). Tipo di prodotto 3: Biocidi per l igiene veterinaria I prodotti del presente gruppo sono biocidi impiegati per l igiene veterinaria, compresi i prodotti usati in aree nelle quali gli animali sono ospitati, tenuti o trasportati. Tipo di prodotto 4: Disinfettanti nel settore dell alimentazione umana e animale Prodotti usati per la disinfezione di attrezzature, contenitori, utensili per il consumo, superfici o tubazioni utilizzati per la produzione, il trasporto, la conservazione o il consumo di alimenti, mangimi o bevande (compresa l acqua potabile) destinati al consumo umano o animale. Tipo di prodotto 5: Disinfettanti per l acqua potabile Prodotti usati per la disinfezione dell acqua potabile (per il consumo umano o animale).

18 Efficacia I dati di efficacia sono fondamentali nel processo di valutazionedi un prodotto e servono a stabilire il beneficio derivante dall uso del prodotto nei confronti del rischio rappresentato dal suo uso per l ambiente e per l uomo L efficacia non èdefinita specificamente dalla direttiva, ma èdescritta come la capacitàdel prodotto di soddisfare il claim proposto in etichetta

19 Attività L efficacia non va quindi confusa con l attivitàdi un disinfettante che invece può essere definita come la capacità di una sostanza/prodotto di ridurre il numero di organismi pericolosi senza alcun riferimento all efficacia E quindi dalla valutazione di attivitàe dal label claim che l autoritànazionale stabilisce che il prodotto èefficace o meno per quell uso

20 Caratteristiche E il tipo di uso che li definisce : stesse sostanze usate in differenti classi di Products Type A differenza dei conservanti l effetto richiesto è sempre -cida Quelli per igiene umana devono avere un effetto preventivo, non curativo e non cosmetico.

21 DURANTE IL PERIODO DI TRANSIZIONE: In Italia quindi continuano ad essere presenti prodotti sottoposti all autorizzazione del Ministero della Salute per i prodotti delle categorie già menzionate (Presidi Medico- Chirurgici) ma: La sostanza o le sostanze contenute nel prodotto da registrare devono risultare inserite in un programma di revisione.

22 Valutazione ed inclusione dei principi attivi nelle liste positive

23 PROPRIETA CHIMICO-FISICHE Principio attivo DATI CHIMICO-FISICI Completano l informazione relativa all identità, ad es.: - Punto di fusione - Punto di ebollizione - Spettro UV/VIS - Spettro IR - Spettro NMR Consentono di prevedere il destino ambientale, ad es.: - Tensione di vapore - Costante della legge di Henry - Assorbimento sopra 290 nm - Solubilità in acqua - Coefficiente di ripartizione - Spettro di massa n-ottanolo/acqua 23

24 PROPRIETA FISICHE, CHIMICHE & TECNICHE Prodotto biocida Dati fisici, chimici e tecnici: alla base della valutazione dei rischi chimico-fisici necessaria perché un prodotto biocida possa essere autorizzato. In particolare sono contemplate: Esplosività Proprietà ossidanti Infiammabilità Stabilità all immagazzinamento Compatibilita e reattivita del prodotto biocida con altri prodotti Viscosita cinematica e tensione superficiale 24

25 Effetti sulla salute umana L autorizzazione di un prodotto biocida (p.b.) dipende dalla inclusione in Allegato I (o IA) della/e s.a. che sono in esso contenute. Un p.b. può essere autorizzato da uno Stato Membro solo se la valutazione del rischio conferma che nelle condizioni di uso non presenta rischi inaccettabili per la salute umana. La valutazione del rischio per la salute umana è un passaggio indispensabile

26 Effetti sulla salute Per valutare i rischi di un p.b. ènecessario considerare gli effetti causati dalla formulazione e, se i dati non sono disponibili, dalla/e s.a. contenuta/e e da eventuali coformulanti (ognuno dei quali caratterizzato da una propria pericolosità intrinseca). La pericolositàintrinseca dei singoli componenti può non essere espressa anche dal formulato in relazione al contenuto del singolo componente (es: diluizione). Al contrario, nelle condizioni d uso la concentrazione di alcuni componenti può aumentare, a causa della volatilitàdi alcuni solventi una volta che la confezione sia aperta

27 Organi centrali MINISTERO DELLA SALUTE Direzione Generale dei Farmaci e dei Dispositivi medici ufficio VII Ai sensi del DPR n. 392/1998 il Ministero della Salute rilascia l'autorizzazione all'immissione in commercio di nuovi presidi medicochirurgici (disinfettanti, insetticidi, ratticidi ed insettorepellenti), sentito l'istituto Superiore di Sanità.

28 PMC BIOCIDI Per Presidi Medico-Chirurgici (PMC) si intendono tutti quei prodotti che vantano in etichetta un'attivitàche sia riconducibile alla definizione nell articolo 1 del D.P.R. 392 del 6 ottobre 1998, che recita così: Il presente regolamento disciplina il procedimento di autorizzazione alla produzione e di autorizzazione all'immissione in commercio di presidi medico-chirurgici consistenti in: disinfettanti e sostanze poste in commercio come germicide o battericide; (PT 1, 2, 3, 4, 5.) insetticidi per uso domestico e civile; (PT18) insettorepellenti; (PT19) topicidi e ratticidi ad uso domestico e civile.(pt14)

29 Presidi medico-chirurgici disinfettanti e sostanze poste in commercio come germicide o battericide; insetticidi per uso domestico e civile; insettorepellenti; topicidi e ratticidi ad uso domestico e civile.

30 Disinfettanti Non c èaccordo sulla definizione di Disinfettante ma in generale si può intendere che sia una sostanza o un prodotto la cui attivitàsia di diminuire la presenza di microrganismi pericolosi ad un livello accettabile per l uso proposto ( safe for the use )

31 Periodo transizione Durante il periodo transitorio, in attesa della piena implementazione della direttiva 98/8/CE, in particolare in attesa dell iscrizione o non iscrizione dei principi attivi negli Allegati della direttiva 98/8/CE, gli Stati Membri continuano ad applicare le proprie norme nazionali per i prodotti in oggetto. In Italia, in particolare, la norma nazionale è costituita dal DPR n. 392/1998 e dal Provvedimento del 5 febbraio 1999, che disciplinano l immissione in commercio dei presidi medico-chirurgici e prevedono che per commercializzare prodotti disinfettanti, insetticidi, insettorepellenti e topicidisia necessaria una specifica autorizzazione ministeriale

32 Chi può richiedere Ditte interessate alla produzione e commercializzazione dei presidi medicochirurgici. Se la ditta istante si trova sul territorio extra Unione Europea (UE), essa dovràindicare una persona incaricata di rappresentarla legalmente domiciliata sul territorio dell'unione Europea (UE).

33 Periodo transizione Esistono inoltre altri prodotti, attualmente commercializzati senza autorizzazione all immissione in commercio, ma rientranti nel campo di applicazione delle norme sui biocidi, in quanto inclusi in alcuni dei 23 tipi di prodotto indicati nell Allegato V della direttiva 98/8/CE, che saranno soggetti ad autorizzazione quando i principi attivi in essi contenuti saranno inseriti negli Allegati della direttiva stessa.

34 In ogni caso, per poter essere in commercio oggi in Italia con una destinazione d uso riconducibile ad un azione biocida, i presidi medico-chirurgici e i prodotti commercializzati senza autorizzazione devono necessariamente contenere principi attivi inclusi nel programma di revisione stabilito ai sensi della stessa direttiva 98/8/CE e dei regolamenti applicativi (in particolare vedi Allegato II del Reg. 1451/2007/CE e successive modifiche) per il particolare tipo di prodotto (PT) cui essi sono destinati.

35 BIOCIDI La vigilanza ed il controllo D.Lgs.20 febbraio 2000, n.174 La vigilanza ed il controllo ufficiale è esercitata mediante l adozione di piani nazionali annuali Il Ministero della Salute adotta i piani di controllo, di concerto con il Ministero dell Ambiente

36 Fitosanitari REGOLAMENTO (CE) N. 1107/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 ottobre 2009 relativo all immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (D.Lgs.17 marzo 1995, n.194) èentrato in vigore il 14 dicembre 2009 ed èapplicabile dal 14 giugno 2011

37 Applicazione Il presente regolamento si applica ai prodotti, nella forma in cui sono forniti all utilizzatore, contenenti o costituiti da sostanze attive, antidoti agronomici o sinergizzanti, destinati ad uno dei seguenti impieghi: proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o prevenire gli effetti di questi ultimi, a meno che non si ritenga che tali prodotti siano utilizzati principalmente per motivi di igiene, piuttosto che per la protezione dei vegetali o dei prodotti vegetali; conservare i prodotti vegetali, semprechéla sostanza o il prodotto non siano disciplinati da disposizioni comunitarie speciali in materia di conservanti distruggere vegetali o parti di vegetali indesiderati, eccetto le alghe, a meno che i prodotti non siano adoperati sul suolo o in acqua per proteggere i vegetali;

38 Definizioni «Sostanza potenzialmente pericolosa»qualsiasi sostanza che sia intrinsecamente in grado di causare effetti negativi sugli esseri umani, sugli animali o sull ambiente e che sia contenuta o prodotta in un prodotto fitosanitario in concentrazioni tali da comportare un rischio che tali effetti si producano. SOSTANZE ATTIVE, ANTIDOTI AGRONOMICI, SINERGIZZANTI E COFORMULANTI Queste sostanze includono anche, ma non solo, le sostanze che soddisfano i criteri per essere classificate come pericolose conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all etichettatura e all imballaggio delle sostanze e delle miscele ( 1 ), e presenti nel prodotto fitosanitario in concentrazioni tali da far considerare il prodotto come pericoloso ai sensi dell articolo 3 della direttiva 1999/45/CE

39 Sostanze attive a basso rischio Allegato II Una sostanza attiva nonèconsiderata a basso rischio se èo deve essere classificata, a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008, come almeno una delle seguenti: cancerogena, mutagena, tossica per la riproduzione, chimica sensibilizzante, molto tossica o tossica, esplosiva, corrosiva. Inoltre non èconsiderata a basso rischio se: èpersistente (tempo di dimezzamento nel suolo superiore a 60 giorni), il fattore di bioconcentrazione èmaggiore di 100, si ritiene che alteri il sistema endocrino, o ha effetti neurotossici o immunitossici. IT Gazzettaufficiale dell Unione europea L 309/45.

40 La vigilanza ed il controllo D.Lgs.17 marzo 1995, n.194 La vigilanza ed il controllo ufficiale è esercitata mediante l adozione di piani annuali. PRODOTTI FITOSANITARI La vigilanza ed il controllo D.Lgs.17 marzo 1995, n.194 Il Ministero della Salute adotta i piani di controllo, di concerto con i Ministeri delle Politiche Agricole e dello Sviluppo Economico, in ACCORDO con le REGIONI.

41 La vigilanza ed il controllo D.P.R. 23 aprile 2001, n.290 D.Lgs.14 marzo 2003, n.65 La vigilanza ed il controllo ufficiale è esercitata dal Ministero della Salute e dagli Organi di controllo individuati dalle Regioni secondo la propria legislazione ed organizzazione

42 ELEMENTI INNOVATIVI PIU RILEVANTI CHE ACCOMUNANO I PRODOTTI FITOSANITARI E BIOCIDI Classificazione Ambientale Scheda di sicurezza predisposta ai sensi del DM 7 settembre 2002 giàa partire dal 30 luglio Schede di Sicurezza anche per i preparati (miscele) non classificati pericolosi

43 DETERGENTI

44 DETERGENTI Regolamento (CE) N.648 del 31 marzo 2004 D.P.R. 6 febbraio 2009, n.21 Qualsiasi sostanza o preparato contenente saponi e/o altri tensioattivi destinato ad attività di lavaggio e pulizia

45 DETERGENTI Compiti dell AutoritàPeriferica Gli Organi Sanitari competenti effettuano la loro attivitàrelativa alle autorizzazioni sanitarie, alle ispezioni, ai prelievi e alle denuncie secondo le istruzione emanate dal Ministero della Salute e dalle Regioni

46 DETERGENTI La vigilanza ed il controllo Il Regolamento (CE) N.1336/2008 del 16 dicembre 2008 ha modificato il REGOLAMENTO DETERGENTI secondo il Regolamento (CE) N.1272/2008 del 16 dicembre 2008 (CLP)

47 DETERGENTI La vigilanza ed il controllo La vigilanza ed il controllo ufficiale delle Regioni secondo la propria legislazione ed organizzazione saràeffettuata anche in merito all attuazione dei Regolamenti REACH, CLP, SDS

48 DETERGENTI Autorizzazione sanitaria Il Sindaco, accertata l'osservanza delle disposizioni igienico-sanitarie vigenti, ed in particolare la messa in opera o la predisposizione durante il ciclo lavorativo di idonee cautele per la salvaguardia dei lavoratori e dell'ambiente, rilascia l'autorizzazione sanitaria.

49 Adempimenti rientranti nel campo d applicazione del Decreto Legislativo 14 marzo 2003, n.65 e del Regolamento CLP (dal 01/06/2015) Classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati (miscele) pericolosi Schede informative in materia di sicurezza predisposta ai sensi del DM 7 settembre 2002, ora Scheda Dati di Sicurezza -Allegato II Regolamenti REACH-SDS

50 Etichettatura e scheda tecnica degli ingredienti Indicazione del contenuto < al 5%, tra 5 e 15%, tra 15 e 30%, oltre 30% fosfati,,fosfonati tensioattivi anionici, tensioattivi cationici, tensioattivi anfoteri, tensioattivi non ionici, sbiancanti a base di ossigeno, sbiancanti a base di cloro, EDTA ed i Sali,NTA (acido nitrilotriacetico) ed i sali, fenoli e fenoli alogenati, paradiclorobenzene, idrocarburi aromatici, idrocarburi alifatici, idrocarburi alogenati, sapone, zeoliti, policarbossilati. Le seguenti classi di componenti, qualora aggiunti Enzimi,disinfettanti, sbiancanti ottici, profumi Conservanti, fragranze (allergizzanti) Informazione sul dosaggio Scheda degli ingredienti

51 Art. 3 Banca dati Istituto superiore di sanità Ai preparati detergenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15 ed allegato XI del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni, indipendentemente dalla loro classificazione di pericolo ai sensi del decreto legislativo medesimo. Le notifiche da inviare all'istituto superiore di sanitàdevono essere integrate con le informazioni di cui all'allegato VII, punto C, del regolamento (CE) n. 648/2004. L'Istituto superiore di sanitàpredispone una versione specifica per i preparati detergenti del programma di acquisizione dati, che verràmesso a disposizione attraverso il proprio sito internet. Entro sei mesidalla data di entrata in vigore del regolamento dovranno inviare le notifiche anche coloro che avevano giàinviato le notifiche ai sensi del decreto del Ministro della sanità19 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2000,o del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, per i preparati detergenti classificati pericolosi ai sensi del decreto legislativo medesimo. 2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente ai soli dati sulla detergenza, saràreso disponibile un collegamento informatico tra la Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Banca dati di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65.

52 Malattie Professionali Nuova tabella di MP (DM 2/4/2008) Nuovo Elenco di malattie di origine professionale obbligo di denuncia (DM dicembre 2009) Lista I origine lavorativa ad elevata probabilità Lista II origine lavorativa a limitata probabilità Lista III origine lavorativa possibile Gruppo 1 malattie da agenti chimici Gruppo 6 malattie tumorali

53 Infortuni Industria e servizi

54 Malattie professionali

55 n. Denunce M.P

56 Malattie Professionali denunce

57 Malattie professionali denunciate

58 Conteggio di Malattia Asma bronchiale Lista Gruppo Agente ICD10 Malattia Totale I 1 5 J45.0 ASMA BRONCHIALE 2 CROMO J45.0 Totale 2 5 Totale 2 8 J45.0 ASMA BRONCHIALE 6 NICHEL J45.0 Totale 6 8 Totale 6 43 J45.0 ASMA BRONCHIALE 1 AMINE ALIF. J45.0 Totale 1 43 Totale 1 44 J45.0 ASMA BRONCHIALE (PFD) 14 AMINE AROM. J45.0 Totale Totale J45.0 ASMA BRONCHIALE 4 ALDEIDI J45.0 Totale 4 49 Totale 4 50 J45.0 ASMA BRONCHIALE 18 DIISOCIANAT I J45.0 Totale Totale J45.0 ASMA BRONCHIALE 1 ANIDRIDI J45.0 Totale 1 56 Totale 1 1 Totale 46 I Totale 46 Totale complessivo 46

59 Rischi da incidenti rilevanti La Direttiva Seveso II -recepita in Italia dai D. Lgs. 334/1999 e D. Lgs. 238/2005 prevede che la specifica disciplina per il controllo dei rischi di incidente rilevante si applichi a quegli stabilimenti in cui possono essere presenti o sono presenti sostanze pericolose in quantitativi superiori a specifici limiti di soglia. Tali sostanze sono da considerare pericolose quando determinate categorie di pericolo previste dalla classificazione europea corrispondono alle specifiche indicazioni allegate alla direttiva.

60 In particolare queste norme individuano 34 sostanze specifiche (tra cui alcune famiglie quali ad esempio i composti del nichel e i prodotti petroliferi) e 10 categorie di sostanze o preparati la cui presenza reale o prevista in uno stabilimento lo assoggetta potenzialmente alla disciplina Seveso. E proprio queste 10 categorie risentiranno dell introduzione del CLP.

61 Stabilimenti 525 stabilimenti ad alto rischio di incidente rilevante 576 stabilimenti a basso rischio di incidente rilevante in Italia dati censiti al 30 aprile 2010

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63 Rifiuti

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