SOCIETA ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE ESPERIENZE E PROBLEMATICHE
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1 SOCIETA ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE: ESPERIENZE E PROBLEMATICHE Prof. Antonello Panza Università degli Studi «Foro Italico» di Roma Segretario Generale Federazione Italiana Nuoto Università degli Studi di Milano Facoltà làdigi Giurisprudenza i Corso di perfezionamento in Diritto Sportivo e Giustizia Sportiva Intervento del 7 febbraio 2013 IL SISTEMA SPORTIVO NAZIONALE CONI Coni Servizi F.S.N. E.P.S. D.A. Associazioni Benemerite Ass. di base Ass. di base Ass. di base
2 PECULIARITA E CRITICITA DEL SETTORE SPORTIVO DILETTANTISTICO Centralità del ruolo delle Società e delle Associazioni Sportive; Prevalenza della natura dilettantistica del movimento sportivo di base; Supplenza del mondo dell associazionismo sportivo del ruolo che in altri paesi e svolto da istituzioni diverse, in primis quelle scolastiche e universitarie; Per le suddette ragioni -nonché per il riconosciuto ruolo in ambito «sociale» svolto dalle strutture sportive dilettantistiche- la legislazione vigente prevede agevolazioni i fiscali destinate t sia agli enti del settore che ai soggetti praticanti l attività sportiva dilettantistica; Nota assenza di una attendibile definizione tra attività sportive professionistiche e dilettantistiche; Incerta linea di demarcazione tra attività sportive strictu sensu (attività di avviamento alla pratica sportiva e agonismo) e attività finalizzate alla tutela del benessere psico-fisico; In sede di controllo e di accertamento, gli enti associativi scontano la presunzione dell esistenza di una diffusa area di elusione fiscale del settore. LE DIMENSIONI DEL SISTEMA SPORTIVO ATLETI TESSERATI: SOCIETA SPORTIVE: ALTRI NUCLEI: DIRIGENTI SOCIETA : TECNICI: UFFICIALI GARA: DIRIGENTI FEDERALI: ALTRE FIGURE: Fonte: CONI/CENSIS
3 LE DIMENSIONI DEL SISTEMA SPORTIVO Fonte: CONI/CENSIS LA SPESA PUBBLICA NELLO SPORT La spesa pubblica per lo Sport ammonta complessivamente a circa 2,5 miliardi (2010) Stato Centrale: circa il 27% della spesa di cui il 19% tramite il CONI; Regioni: circa il 11% della spesa; Province: circa il 8% della spesa; Comuni: circa il 54% della spesa. Fonte: CONI - Il Libro Bianco sullo Sport 2012
4 LA SPESA PUBBLICA NELLO SPORT La nostra spesa pubblica, che comprende tra lo Sport anche le Attività Ricreative, è inferiore in valore assoluto rispetto alla media dei partner Europei: Circa il 50% in meno della G.B; circa il 65% in meno della Germania. La spesa media annua dello Stato Centrale nel periodo è stata pari a circa 780 Mln/euro (diminuita nel 2010 a 680 Mln) è stata così distribuita: CONI: circa il 62% della spesa; Mutui grandi eventi: circa il 29% della spesa; Credito Sportivo: circa il 4% della spesa; Attività sportiva Scuola e Università: 1% della spesa; Altro: 4% della spesa. Fonte: CONI - Il Libro Bianco sullo Sport 2012 LA SPESA PUBBLICA NELLO SPORT NEL CORSO DEGLI ULTIMI 10 ANNI LA SPESA PUBBLICA COMPLESSIVA PER LO SPORT E STATA SOSTANZIALMENTE STABILE, REGISTRANDO PERO UNA DIMINUZIONE IN TERMINI REALI DI CIRCA IL 2,6% MEDIO ANNUO. NEL 2010 LE RISORSE COMPLESSIVE SONO DIMINUITE DEL 16% RISPETTO AL 2009, TRASVERSALMENTE A TUTTI GLI ENTI EROGATORI. Fonte: CONI - Il Libro Bianco sullo Sport 2012
5 LA SPESA PUBBLICA NELLO SPORT
6 NELL AMBITO DELLA UNIONE EUROPEA, L ITALIA SI COLLOCA TRA I PAESI CON LA PIU BASSA SPESA PRO-CAPITE (CIRCA 64 EURO), INSIEME AD IRLANDA E GRECIA. LA SPESA PUBBLICA NELLO SPORT ANCHE IN TERMINI DI INCIDENZA SUL PIL, CON UN 2% NEL 2010, L ITALIA OCCUPA LE ULTIME POSIZIONI IN EUROPA; LA GERMANIA HA UN INCIDENZA DEL 3% SU UN PIL DEL 60% PIU ALTO, MENTRE FRANCIA E G.B. HANNO CIRCA IL 5%
7 L IMPATTO LIMPATTO DELLA PRATICA SPORTIVA SULLA SPESA SANITARIA I COSTI PER ASSISTENZA SANITARIA SOSTENUTI DAL SISTEMA- PAESE POSSONO ESSERE COSI CLASSIFICATI: DIRETTI: Costi sostenuti direttamente per il trattamento sanitario; INDIRETTI: Costi relativi alla gestione della vita individuale e familiare legati alle inabilità a svolgere mansioni quotidiane causa malattia (tempo lavoro/reddito perso/giornate lavorative perse per assistenza al malato); INTANGIBILI: Costi soggettivi dipendenti dal peggioramento della qualità della vita causa malattia. L IMPATTO DELLA PRATICA SPORTIVA SULLA SPESA SANITARIA LA PRATICA SPORTIVA DETERMINA NOTEVOLI RISPARMI DERIVANTI DAI MINOR CASI DI MALATTIA OSSERVABILI STATISTICAMENTE ANALIZZANDO LE MINOR PROBABILITA DI MALATTIA DEI SOGGETTI CHE PRATICANO ATTIVITA SPORTIVA VS SOGGETTI SEDENTARI.
8 L IMPATTO DELLA PRATICA SPORTIVA SULLA SPESA SANITARIA STIMA DEL VALORE DELLA VITA Secondo uno studio Europeo del 2006, per l Italia si stima che il valore della vita statistico espresso in termini monetari- si attesti sui 1,43 Milioni di Euro. Il valore è costituito in parte dalla mancata produttività e in parte dal danno morale. Il dato, quindi, è sviluppato sulla base del numero di morti evitate grazie all attività attività sportiva, da cui si è ricalcolato il conseguente costo risparmiato.
9 L IMPATTO DELLA PRATICA SPORTIVA SULLA SPESA SANITARIA STIMA DEL BENEFICIO INCREMENTALE Uno studio dell Università della Sapienza di Roma, ha calcolato gli effetti del beneficio per riduzione di costi dell inattività e da un aumento del risparmio dei costi dovuto all incremento delle persone praticanti attività sportiva fisica sulla base di tra casistiche: Spostamento del 1% di soggetti dal livello «Non Attivo» e «Semi Attivo» (pratica sportiva saltuaria); Spostamento del 1% di soggetti dal livello «Non Attivo» a «Attivo» (pratica sportiva continuativa); Spostamento del 1% di soggetti dal livello «Non Attivo» al Livello «Attivo» in misura proporzionale alla attuale composizione dei livelli.
10 SINTESI: SPESA PUBBLICA, PRATICA SPORTIVA E SPESA SANITARIA I Contributi pubblici per lo Sport sono cresciuti del 5% circa l anno fino al 2009, con una brusca inversione di tendenza nel 2010 (-16%), attestandosi a circa 2,5 Mld. Euro. Di questi circa il 27% sono erogati dallo Stato (di cui il 19% al CONI), mentre il 73% viene erogato a livello ll locale l (di cui 54% dai Comuni). Complessivamente, l Italia spende il 50% in meno rispetto a Gran Bretagna e Germania; La Pratica Sportiva produce benefici effetti diretti sulla salute dei cittadini e sui conto dello Stato, in termini di spesa sanitaria e PIL: circa casi di malattia evitati corrispondono a 1,5 Mld. di euro di risparmio sulla Spesa Sanitaria Nazionale. Se si ipotizza il caso di cessazione dell attuale attività sportiva, calcolando perdita produttività e danno morale, l impatto sul sistema paese produrrebbe una diminuzione del 2% del PIL (rispetto al -0,5 attuale). SINTESI: SPESA PUBBLICA, PRATICA SPORTIVA E SPESA SANITARIA IN PROSPETTIVA UNA DIMINUZIONE DI UN PUNTO PERCENTUALE DEL TASSO DI SEDENTARIETA IN ITALIA (DALL ATTUALE 40% DELLA POPOLAZIONE AL 39%), CORRISPONDENTE A CIRCA 515 MILA PERSONE, PORTEREBBE UN BENEFICIO INCREMENTALE PER LO STATO DELL ORDINE DI: 80 MILIONI DI EURO ANNUI COME MAGGIORE RISPARMIO SULLA SPESA (SANITARIA E NON); 1 7 MILIARDI DI EURO ANNUI COME MAGGIORE 1,7 MILIARDI DI EURO ANNUI, COME MAGGIORE VALORE DELLA VITA SALVAGUARDATO.
11 LE AGEVOLAZIONI PER LO SPORT DILETTANTISTICO Sport e risorse nella Comunità Europea L art. 132 della Direttiva 2006/112/CE prevede che gli Stati Membri possono esentare «talune prestazioni di servizi strettamente tt t connesse con la prativa cello sport o dell educazione d fisica strettamente connesse con la pratica dello sport o dell educazione fisica, fornite da organismi senza fini di lucro alle persone che esercitano lo sport o l educazione fisica». In materia IVA, questo consente di prevedere esenzioni IVA per determinate attività d interesse pubblico, tra le quali è appunto indicata l offerta di servizi nel settore sportivo. LO SPORT TRA PROFESSIONISMO E DILETTANTISMO: UN INCERTO CONFINE
12 LO SPORT TRA PROFESSIONISMO E DILETTANTISMO FEDERAZIONI PROFESSIONISTICHE FEDERAZIONI DILETTANTISTICHE CALCIO CICLISMO GOLF MOTOCICLISMO PALLACANESTRO PUGILATO NUOTO PALLAVOLO SPORT INVERNALI ATLETICA LEGGERA TENNIS ALTRE PECULIARITA E CRITICITA Distinzione tra attività professionistica e dilettantistica derivante dalla natura soggettiva del committente e solo relativamente dalla natura oggettiva della prestazione Assenza di una legge che come nel professionismo- caratterizzi la prestazione sportiva dilettantistica, oggi regolamentata quasi esclusivamente da norme fiscali
13 Legge n. 91 Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti. LA DEFINIZIONE DI PROFESSIONISMO «Sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnicosportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica». IL TRATTAMENTO FISCALE DEI COMPENSI AI SPORTIVI DILETTANTI
14 LAVORO & SPORT LE PRESTAZIONI DILETTANTISTICHE E IL FISCO: Le origini L n. 80: Trattamento tributario dei proventi derivanti dall'esercizio di attività sportive dilettantistiche (NORMA ABROGATA) E STATO IL PRIMO INTERVENTO NORMATIVO DI NATURA FISCALE RIFERITO AI CORRISPETTIVI DESTINATI AI SPORTIVI DILETTANTI Stabiliva che le indennità di trasferta, al netto delle relative spese di vitto, alloggio e di viaggio documentate o delle indennità chilometriche, e i rimborsi forfettari di spese, corrisposti ai soggetti che svolgevano attività sportiva dilettantistica in manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del Comitato olimpico nazionale italiano e delle federazioni sportive nazionali concorrevano a formare base imponibile per il reddito del percipiente solo per la parte che eccedeva le franchigie determinate in base ad apposito decreto ( lire giornaliere per trasferte in Italia, lire per trasferte all estero). Le disposizioni trovavano applicazione ai soggetti che effettuavano prestazioni i sportive a titolo gratuito preposti secondo l ordinamento sportivo a realizzare lo svolgimento delle manifestazioni sportive e ad assicurarne la regolarità. LAVORO & SPORT LE PRESTAZIONI DILETTANTISTICHE E IL FISCO: Le origini L n. 80: Circolare n. 27 del 3 luglio 1986 Ministero Finanze Direzione Imposte Dirette Chiarimenti La circolare del 1986 già da allora denuncia la mancanza di una disciplina legislativa specifica che identifichi i soggetti che svolgono tale tipo di attività, rimanendo quale unico riferimento tutto ciò che residua dall inquadramento d nel settore sportivo professionistico di cui alla legge n. 91/1981.
15 LAVORO & SPORT LE PRESTAZIONI DILETTANTISTICHE E IL FISCO: Le origini L n. 80: Circolare n. 27 del 3 luglio 1986 Ministero Finanze Direzione Imposte Dirette Chiarimenti Gli importi soggetti a tassazione furono classificati, nel silenzio del legislatore, quali redditi di lavoro autonomo occasionale, sulla base della considerazione che i soggetti destinatari della norma svolgevano attività sportiva diretta occasionale nel senso che l avvenimento sportivo è visto nella sua unicità di effettuazione, indipendentemente dal fatto della ripetibilità dell attività, tale da far assumere ai corrispettivi percepiti la natura di reddito di lavoro autonomo non esercitato abitualmente. IL TRATTAMENTO ATTUALE DEI COMPENSI AI SPORTIVI DILETTANTI T.U.I.R Testo Unico sui Redditi D.P.R. 917/1986 e s.m. In base all art. 67 del TUIR sono redditi diversi,se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali, ovvero in relazione alla qualità di lavoratore dipendente: [ ] le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. In questa tipologia di redditi rientrano anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.
16 Le principali agevolazioni fiscali per lo sport dilettantistico T.U.I.R Testo Unico sui Redditi D.P.R. 917/1986 e s.m. L articolo 69 del TUIR prevede inoltre che i predetti importi erogati a titolo di indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 67 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a euro. Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale. Trattamento fiscale dei compensi erogati per attività sportive dilettantistiche
17 COSA SIGNIFICA ESERCIZIO DIRETTO DI ATTIVITA SPORTIVE DILETTANTISTICHE? Innanzitutto per attività sportiva dilettantistica si deve intendere, come già visto, l insieme di tutte le diverse forme di attività sportiva che non sono riconosciute professionistiche ai sensi della legge 91/81 e D.lgs 242/99 Inoltre, nell esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, di cui all articolo articolo 67, comma 1, lettera m), del TUIR, devono ricomprendersi le attività di formazione, didattica, preparazione e l assistenza all attività sportiva dilettantistica (D.L. 30 dicembre 2008, n Art Decreto Milleproroghe 2009). LAVORO & SPORT LE PRESTAZIONI DILETTANTISTICHE E IL FISCO La norma agevolativa sui compensi erogati ai La norma agevolativa sui compensi erogati ai dilettanti trova applicazione anche ai rapporti cosiddetti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale.
18 IL TRATTAMENTO FISCALE DEI COMPENSI AI SPORTIVI DILETTANTI COLLABORAZIONI AMMINITRATIVO-GESTIONALI FONTE NORMATIVA D.Lgs n Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30. Art. 61. Definizione e campo di applicazione. 3. Sono escluse dal campo di applicazione del presente capo [contratti a progetto] le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione i i in appositi albi professionali, esistenti ti alla data di entrata t in vigore del presente decreto legislativo, nonché i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I., come individuate e disciplinate dall'articolo articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n [ ] LAVORO SPORTIVO E PREVIDENZA Una questione aperta
19 LAVORO & SPORT IL CONFRONTO TRA PREVIDENZA E SPORT DILETTANTISTICO LA COPERTURA PREVIDENZIALE DEL LAVORO SPORTIVO E L ATIPICITA LATIPICITA DELLA PRESTAZIONE SPORIVO- DILETTANTISTICA; CON IL D.M. 15 MARZO 2005 HA ESTESO LE FIGURE SOGGETTE A COPERTURA ENPALS SI APRE UN CONFRONTO TRA ORGANIZZAZIONE SPORTIVA E L ISTITUTO DI PREVIDENZA; LE IPOTESI DI INTERVENTO LEGISLATIVO UN PROBLEMA IRRISOLTO Lavoro Sportivo e Previdenza ATTIVITA PROFESSIONISTICA Copertura previdenziale ALTRE ATTIVITA SPORTIVE PARA- SUBORDINATE Copertura previdenziale Fondo speciale presso INPS SPORTIVI DILETTANTI E AMM.VO GESTIONALI Nessuna copertura previdenziale
20 Lavoro Sportivo e Previdenza Decreto Legge del 2011 numero 201 art. 21 Riduzioni di spesa. Costi degli apparati (SOPPRESSIONE ENTI E ORGANISMI) In considerazione del processo di convergenza ed armonizzazione del sistema pensionistico attraverso l'applicazione del metodo contributivo, nonché al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa nel settore previdenziale e assistenziale, l'inpdap e l'enpals sono soppressi dal 1 gennaio 2012 e le relative funzioni sono attribuite all'inps, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2011, l INPDAP e l ENPALS possono compiere solo atti di ordinaria amministrazione. Lavoro Sportivo e Previdenza IL D.M. 15 MARZO 2005 CHE HA ESTESO LE FIGURE SOGGETTE A COPERTURA ENPALS (oggi INPS) SI E APERTO UN CONFRONTO ACCESO TRA SPORT E PREVIDENZA; L AMPLIAMENTO HA PREVISTO L ESTENSIONE DELLA COPERTURA PREVIDENZIALE ANCHE PER ISTRUTTORI E ADDETTI AGLI IMPIANTI E CIRCOLI SPORTIVI DI QUALSIASI GENERE, PALESTRE, SALE FITNESS, STADI, CAMPI SPORTIVI, NONCHÉ PER DIRETTORI TECNICI, MASSAGGIATORI, ISTRUTTORI: IN RELAZIONE ALLO SPORT PROFESSIONISTICO, RIMANE FERMA, IN QUANTO REGOLATA DALLA LEGGE N. 91 DEL 1981, L'INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE PROFESSIONALI PER I QUALI SUSSISTEVA GIÀ OBBLIGO ASSICURATIVO PRESSO L ENPALS (ATLETI, ALLENATORI, DIRETTORI TECNICO-SPORTIVI OVVERO DIRETTORI TECNICI, DIRETTORI SPORTIVI E PREPARATORI ATLETICI.
21 Lavoro Sportivo e Previdenza COME E NOTO PER GLI ISTRUTTORI, ADDETTI AGLI IMPIANTI E CIRCOLI SPORTIVI E PER LE ALTRE FIGURE PRIMA DEL SETTORE, A SEGUITO DELLE INNOVAZIONI INTRODOTTE DAL D.M. 15 MARZO 2005, L'OBBLIGATORIETÀ DELL'ISCRIZIONE SUSSISTE A PRESCINDERE DALLA NATURA GIURIDICA - SUBORDINATA O AUTONOMA - DEL RAPPORTO DI LAVORO. E.N.P.A.L.S. Circolare n. 13 L Istituto Previdenziale, anche a seguito delle posizioni assunte dal CONI in opposizione ad un allargamento generalizzato dell obbligo contributivo, riconobbe che sui compensi per attività sportiva dilettantistica (premi, indennità di trasferta, rimborsi i forfetari f, ecc), stante la loro natura di "redditi i diversi" i" non si configurava l'assoggettamento a contribuzione previdenziale. Tale esclusione era tuttavia ritenuta corretta a condizione che detti compensi fossero erogati dal CONI, dalle Federazioni i sportive nazionali, dall'unire, dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche. Per le Associazioni e Società Dilettantistiche, l ENPALS lenpals precisò che allo scopo di accertare in capo all'organismo sportivo la sussistenza delle predette finalità dilettantistiche fosse necessario verificarne l'iscrizione nel Registro delle Associazioni e delle Società sportive dilettantistiche, tenuto dal CONI e trasmesso annualmente all'agenzia delle Entrate.
22 E.N.P.A.L.S. Circolare n. 13 L ENPALS PRECISO INOLTRE CHE: «Allo scopo di favorire la corretta applicazione della disciplina in oggetto, si evidenziano qui di seguito, gli indici che, con riferimento alla prassi amministrativa e agli orientamenti giurisprudenziali, connotano l'attività professionale come tale. Sul piano concreto, si può parlare di reddito professionale laddove dall'esame dell'attività posta in essere emergano in via concorrente i seguenti indici: 1) l'attività, quantunque esercitata in via non esclusiva né preminente, si sviluppi con caratteristiche di abitualità. Il termine "abitualità" sta a delimitare un'attività caratterizzata da ripetitività, regolarità, stabilità e sistematicità di comportamenti; esso ha un significato contrario a quello di "occasionalità" che, riferito ad un'attività, traduce i caratteri della contingenza, dell'eventualità, della secondarietà» (segue) E.N.P.A.L.S. Circolare n. 13 2) la misura delle somme complessivamente percepite non abbia caratteristiche di marginalità. Al riguardo, si osserva come, anche alla luce della disciplina dettata dal legislatore fiscale in tema di fasce di reddito non assoggettate all'ire (cd. no tax area, cfr. art.11, D.P.R. n. 917 del 1986), la percezione, nell'arco dell'anno solare, di somme inferiori al vigente limite in materia (per i lavoratori autonomi e liberi professionisti, attualmente pari euro annui) costituisce ragionevolmente indice di marginalità dei compensi.
23 SPUNTI CONLCUSIVI ESIGENZA DI SUPERARE L ATTUALE CONTRAPPOSIZIONE TRA ISTITUTI PREVIDENZIALI E L ORGANIZZAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA; PROCEDERE ALLA DEFINIZIONE DELLA NATURA DELLA PRESTAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA; DEFINIRE UNA SOGLIA DI IMPONIBILITA DEI COMPENSI AI SPORTIVI DILETTANTI AI FINI PREVIDENZIALI; INTERVENIRE CON INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA SPORTIVE DILETTANTISTICHE PER COMPENSARE L INCIDENZA DEL COSTO PREVIDENZIALE E IL CONSEGUENTE TRASFERIMENTO DELLA MAGGIORE SPESA AI SPORTIVI PRATICANTI; MAGGIORI DEFISCALIZZAZIONI PER LE EFFETTIVE ATTIVITA SPORTIVE E LOTTA ALL EVASIONE. Parlare è un bisogno, Ascoltareèunarte arte Goethe CONTATTI antonello.panza@federnuoto.it Tel. Sede 06/ Fax 06/
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