Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giuslavoristici

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1 Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giuslavoristici N Rinuncia retribuzione: contributi sempre dovuti I contributi previdenziali ed assistenziali si versano anche se i calciatori o tecnici rinunciano allo stipendio Categoria: Previdenza e Lavoro Sottocategoria: Inps Capita sovente che calciatori o tecnici rinunciano a stipendi già maturati e non ancora corrisposti al fine di svincolarsi e accasarsi con altri club più prestigiosi e redditizi. Ma in tale pratica sorge un problema di non poco conto che è quello dei versamenti contributivi da parte delle società: vanno corrisposti anche se il calciatore o tecnico ha cambiato squadra? A fornire una risposta precisa e senza margini di interpretazione è direttamente intervenuto il Ministero del Lavoro il quale, con l Interpello n. 26/2015, ha precisato che l obbligo dei versamenti contributivi sussiste indipendentemente dalla circostanza che siano stati in tutto o in parte soddisfatti gli obblighi retributivi nei confronti del lavoratore, ovvero che quest ultimo abbia rinunciato ai suoi diritti, in quanto l Istituto, titolare del diritto di credito contributivo, non può in alcun modo essere pregiudicato da atti dispositivi di terzi, quali nella specie i lavoratori. Non si scappa quindi agli obblighi imposti dall ex Enpals: i contributi si versano anche se i calciatori o tecnici rinunciano allo stipendio. E c è di più. Le società sportive sono tenute a versare, altresì, un ulteriore contributo al Fondo di accantonamento dell indennità di fine carriera, calcolato sullo stipendio annuo lordo del calciatore. Premessa Il Ministero del Lavoro è stato interrogato dall Ancl in merito all obbligo da parte delle società di corrispondere i contributi previdenziali e assistenziali che risultano dovuti sulla base della retribuzione maturata e non corrisposta a calciatori o tecnici. 1

2 Il dubbio nasce in maniera spontanea alla luce della pratica sempre più diffusa di calciatori e tecnici che, per svincolarsi in tempi rapidi dalla società e trovare ingaggio altrove, rinunciano allo stipendio. I quesiti L Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro (Ancl) ha avanzato istanza di interpello per avere maggiori delucidazioni in merito alla pratica ormai diffusa, in ambito sportivo, di calciatori e tecnici che rinunciano a stipendi già maturati e non ancora corrisposti per svincolarsi in tempi rapidi dalla società e trovare ingaggio altrove. Sul punto, è stato chiesto di sapere se l atto di rinuncia, stipulato in sede sindacale, possa estendersi anche ai contributi previdenziali e assistenziali che risultano dovuti sulla base della retribuzione maturata e non ancora corrisposta. In caso negativo, ossia qualora i contributi siano dovuti anche in caso di rinuncia dello stipendio, qual è la base imponibile sulla quale calcolare tale importo? Le mensilità di stipendio che il lavoratore avrebbe diritto di percepire per contratto oppure sui minimali di legge? Infine, quali sono le modalità di compilazione del Libro Unico del Lavoro (LUL) tenuto conto che il lavoratore non percepisce le retribuzioni maturate per una o più mensilità? I quesiti Qualora il calciatore o tecnico decida di rinunciare allo stipendio, già maturato ma non percepito, la società deve ugualmente corrispondere i contributi previdenziali e assistenziali? E se così fosse, qual è la base imponibile sulla quale calcolare tale importo? Le mensilità di stipendio che il lavoratore avrebbe diritto di percepire per contratto oppure sui minimali di legge? Infine, quali sono le modalità di compilazione del Libro Unico del Lavoro (LUL) tenuto conto che il lavoratore non percepisce le retribuzioni maturate per una o più mensilità? Societàsportivi professionisti Prima di rispondere al quesito posto il Ministero del Lavoro richiama la L. n. 91/1981, recante norme in materia di rapporti di lavoro tra società e sportivi professionisti, ricomprendendo in tale categoria le figure degli atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici che esercitano l attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI (art. 2). 2

3 A tal proposito, è stato evidenziato che i rapporti di lavoro disciplinati dalle disposizioni della citata Legge sono esclusivamente quelli appartenenti alla tipologia del lavoro subordinato, forma contrattuale tipica per l assunzione dell atleta professionista, in quanto nei confronti di quest ultimo il contratto di lavoro autonomo risulta configurabile solo laddove ricorrano specifici presupposti, quali ad esempio l assenza di vincolo contrattuale circa la frequenza a sedute di preparazione e allenamento, prestazioni non superiori alle 8 ore settimanali, rese nell ambito di 5 giorni ogni mese o 30 giorni ogni anno (art. 3). I suddetti rapporti di lavoro subordinato che comportano l obbligo dello sportivo professionista di espletare la propria attività alle dipendenze e sotto la direzione della società, in cambio di una retribuzione, presentano alcuni elementi di specialità rispetto al modello tradizionale, declinati dalla medesima Legge n. 91/1981 proprio in ragione delle peculiarità del settore. LEGGE 23 MARZO 1981, N. 91 Articolo 2 Ai fini dell'applicazione della presente legge, sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica. Articolo 3 La prestazione a titolo oneroso dell'atleta costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato regolato dalle norme contenute nella presente legge. Essa costituisce, tuttavia, oggetto di contratto di lavoro autonomo quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti: a) l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo; b) l'atleta non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione od allenamento; c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno. 3

4 Trattamento retributivo Con particolare riferimento al trattamento retributivo, il Ministero del Welfare tiene a sottolineare che lo stesso viene concordato in sede di stipulazione del contratto di ingaggio per ogni singolo anno di durata e corrisposto dalla società allo sportivo in 12 rate mensili. Nello specifico, la retribuzione annua lorda assorbe ogni altro emolumento ovvero le spettanze per straordinari, trasferte, gare notturne; non può essere inferiore, inoltre, al c.d. minimo federale, determinato per ogni singola serie professionistica con separato accordo collettivo tra le parti, ovvero tra ciascuna delle Leghe professionistiche e l Associazione Italiana Calciatori. Trattamento retributivo: le caratteristiche Lo stipendio viene concordato in sede di stipulazione del contratto di ingaggio per ogni singolo anno di durata; viene corrisposto in 12 rate mensili; la retribuzione annua lorda assorbe ogni altro emolumento ovvero le spettanze per straordinari, trasferte e gare notturne; lo stipendio non può essere inferiore al c.d. minimo federale. Obblighi contributivi Per quanto riguarda, invece, l assolvimento degli obblighi contributivi il Ministero del Lavoro evidenzia che, oltre a quelli concernenti l assicurazione contro invalidità, vecchiaia e superstiti nonché a quella per le malattie, ai sensi dell art. 4 della Legge in trattazione, le società sportive sono tenute a versare un ulteriore contributo al Fondo di accantonamento dell indennità di fine carriera, calcolato sullo stipendio annuo lordo del calciatore. OBBLIGHI CONTRIBUTIVI Assicurazione contro invalidità, vecchiaia e superstiti nonché a quella per le malattie Contributo al Fondo di accantonamento dell indennità di fine carriera 4

5 Orientamento giurisprudenziale Nel prosieguo dell Interpello in commento, il Ministero del Lavoro ha richiamato il principio espresso dal consolidato orientamento giurisprudenziale, in virtù del quale il lavoratore non può disporre dei profili contributivi che l ordinamento collega al rapporto di lavoro, tenuto conto che l obbligazione previdenziale insorge esclusivamente tra datore di lavoro, soggetto obbligato, ed Istituto, titolare della posizione attiva creditoria; il lavoratore, dunque, rispetto all obbligazione in esame risulta terzo ed esclusivamente beneficiario della prestazione (Cass., sent. n. 9180/2014). Alla luce di ciò, l obbligo contributivo del datore di lavoro sussiste indipendentemente dalla circostanza che siano stati in tutto o in parte soddisfatti gli obblighi retributivi nei confronti del lavoratore, ovvero che quest ultimo abbia rinunciato ai suoi diritti, in quanto l Istituto, titolare del diritto di credito contributivo, non può in alcun modo essere pregiudicato da atti dispositivi di terzi, quali nella specie i lavoratori. Si ricorda, peraltro, che l art. 2115, comma 3, c.c. dispone la nullità dei patti diretti ad eludere gli obblighi relativi alla previdenza o all assistenza, sancendo in tal modo la regola della non negoziabilità dei diritti previdenziali, neanche qualora prescritti (Cass., sent. n /1997, n. 3122/2003, n /2007). BASE IMPONIBILE PER IL CALCOLO DEI CONTRIBUTI Inoltre, ai fini del calcolo dei contributi da versare, ai sensi dell art. 12 della L n. 153/1969 bisogna tenere conto di tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro. Tale disposizione va interpretata alla luce del principio in forza del quale alla base del calcolo dei contributi deve essere posta la retribuzione dovuta per legge o per contratto collettivo o individuale, e ciò dunque anche in presenza di rinuncia del lavoratore alle spettanze retributive già maturate e non corrisposte (cfr. art. 6 del D.Lgs. n. 314/1997). Pertanto, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo. 5

6 Linee generali per il calcolo dei contributi alla base del calcolo dei contributi deve essere posta la retribuzione dovuta per legge o per contratto collettivo o individuale; la base imponibile non può essere inferiore all importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali. Risposta MLPS Sulla base di quanto su affermato, è possibile dedurre che nell ipotesi in cui calciatori e tecnici professionisti rinuncino a stipendi già maturati e non ancora corrisposti, la società sportiva/datore di lavoro sia comunque tenuta ad assolvere agli obblighi contributivi nei termini di legge con riferimento al trattamento retributivo complessivo non erogato stabilito nel contratto individuale, nonché a versare l ulteriore contributo al Fondo di accantonamento, come sopra precisato. Per quanto concerne, invece, la questione relativa alle modalità di compilazione del Libro Unico del Lavoro, tenuto conto che il lavoratore non percepisce le retribuzioni maturate per una o più mensilità, il Ministero del Lavoro ritiene utile riportare sul LUL esclusivamente la quantificazione della durata della prestazione o la retribuzione effettivamente erogata ; ne consegue che, nel caso in cui si proceda a conciliazione e in tale sede il lavoratore rinunci alla corresponsione di importi retributivi peraltro individuati nell apposito verbale ex art. 411 c.p.c. gli stessi non andranno indicati sul LUL. Chiarimenti MLPS Indipendentemente dalla rinuncia del calciatore o tecnico dello stipendio, maturato ma non ancora percepito, la società deve comunque versare i contributi previdenziali ed assistenziali; sul LUL va riportato esclusivamente al quantificazione della durata della prestazione o la retribuzione effettivamente erogata. - Riproduzione riservata - 6

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