MAGGIO Novità. Approfondimenti. Scadenziario. Circolare Mensile
|
|
- Giorgia Visconti
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Circolare Mensile MAGGIO 2005 Pagina 2: Novità Diritto annuale alle Camere di Commercio Diritto annuale CCIAA: le misure delle sanzioni per omesso o tardivo versamento Pronto il modello Ici 2005 Non è soggetta ad Ici la pertinenza, anche se è iscritta in via autonoma al catasto Procedura di rettifica Iva per le cessioni documentate con scontrino fiscale Istat, comunicato l indice dei prezzi al consumo marzo 2005 Pagina 4: Approfondimenti Le regole di compilazione della scheda carburante Gli obblighi INPS per i lavoratori autonomi occasionali Le novità dell ABI in tema di accertamenti bancari. Modalità operative per gli studi di settore in previsione di Unico 2005 Pagina 15: Scadenziario
2 Novità Diritto annuale alle Camere di Commercio Il Ministero dell Economia e Finanze, in concerto con quello delle Attività Produttive, ha determinato le misure, per l'anno 2005, del diritto annuale dovuto dalle imprese alle Camere di Commercio, ai sensi dell'art.17 della L. n.488/99. Il diritto annuale è versato, in unica soluzione, con il modello F24, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi. (Ministero Finanze decreto 23/03/05 G.U. 09/04/05 n.82) Diritto annuale CCIAA: le misure delle sanzioni per omesso o tardivo versamento Il Ministero delle Attività Produttive ha disciplinato l'applicazione delle sanzioni amministrative in caso di tardivo od omesso pagamento del diritto annuale da parte delle imprese a favore delle Camere di Commercio. La misura della sanzione è del 10% nei casi di tardivo versamento e va dal 30% al 100% nei casi di omesso versamento, tenendo altresì conto dei criteri di determinazione della sanzione previsti dall'art.7 del D.Lgs. n.472/97. (Ministero Att.Prod. decreto 27/01/05 n.54 G.U. 19/04/05 n.90) Pronto il modello Ici 2005 Il Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell Economia e delle Finanze ha approvato, con decreto del 15 aprile 2005, il modello di dichiarazione Ici 2005 e le istruzioni, per gli immobili acquistati nel corso dell anno 2004 e per quelli che, durante lo stesso anno 2004, hanno avuto modificazioni rilevanti ai fini della determinazione dell imposta dovuta e del soggetto obbligato al pagamento. (Ministero Finanze DPF decreto 15/04/05 in GU n.101 del ) Non è soggetta ad Ici la pertinenza, anche se è iscritta in via autonoma al catasto La Corte di Cassazione ha stabilito che, ai fini dell applicazione dell Ici, è irrilevante la circostanza che l area pertinenziale e la costruzione principale siano censite catastalmente in modo distinto. Ciò che conta è la sussistenza di fatto del vincolo pertinenziale (durevole destinazione della cosa accessoria a servizio od ornamento di quella principale e volontà dell avente diritto di creare la destinazione); vincolo che andrà accertato nel caso concreto. (Cassazione sentenza 16/03/05 n.5755 Stampa Specializzata) Procedura di rettifica Iva per le cessioni documentate con scontrino fiscale L Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti sulla procedura illustrata in precedenza, per il recupero dell imposta assolta sul prezzo di vendita, documentata da scontrino fiscale, di un bene restituito dalla clientela di una società, usufruendo della clausola offerta: garanzia soldi rimborsati. In particolare, le Entrate hanno precisato che una rettifica senza limiti temporali di un operazione di acquisto, certificata con scontrino fiscale, andrebbe a ledere l esigenza di certezza e trasparenza nei rapporti tra contribuente e fisco. Da qui la necessità che la garanzia soldi rimborsati, riconosciuta ai clienti, sia circoscritta entro un arco temporale ben definito. Inoltre, l Agenzia, ai fini della rettifica dell imposta, dichiara non ammissibile la procedura di rimborso del prezzo di vendita, in assenza del titolo originario di acquisto, ossia lo scontrino fiscale. (R.M. 07/04/05 n.45) Istat, comunicato l indice dei prezzi al consumo marzo 2005 L Istituto nazionale di statistica ha reso noto l indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di marzo 2005, che si pubblica ai sensi della L. n.392/78 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) e della L. n.449/97 (misure per la stabilizzazione Circolare Mensile MAGGIO
3 della finanza pubblica). L indice è pari a 124,5. La variazione dell indice, rispetto a quello del corrispondente mese dell anno precedente è pari al + 1,6%. (Istat, comunicato 14/04/05 G.U. 26/04/05 n.95) Circolare Mensile MAGGIO
4 Approfondimenti Le regole di compilazione della scheda carburante Per l acquisto di carburanti per autotrazione (benzina, gasolio, metano GPL, ecc.) presso impianti stradali di distribuzione è previsto il divieto di fatturazione di cui all articolo 21 del DPR 633/1972, salvo alcune eccezioni espressamente elencate. Se tale disposizione, prevista dal comma 2 articolo 1 del DPR 444/1997, non genera alcun problema per i privati, per le imprese ed i professionisti è necessario poter documentare le predette spese al fine di beneficiare sia dell eventuale deducibilità ai fini delle imposte dirette che per usufruire, ove possibile, del diritto alla detrazione dell IVA. Per documentare l acquisto dei carburanti è quindi prevista la facoltà di emettere un documento sostitutivo che prende il nome di scheda carburante. La disciplina della scheda carburante è contenuta nel DPR n. 444 del 10 novembre 1997 ed il suo contenuto è stato oggetto di chiarimenti da parte dell amministrazione finanziaria con la circolare ministeriale n. 205/E del 12 agosto AMBITO DI APPLICAZIONE La scheda carburante, pertanto, rappresenta il documento che: certifica gli acquisti di carburante per autotrazione (benzina normale, benzina super, benzina verde, miscela di carburante e lubrificante, gasolio, gas metano, GPL); effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione; dai soggetti Iva nell esercizio di impresa, arte o professione. 2. ESCLUSIONI Risultano pertanto esclusi dalla disciplina della scheda carburante: acquisti di carburante per autotrazione NON effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione; acquisti di carburante NON per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione (ad esempio motori fissi); acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione per i quali non può essere verificata la destinazione; rifornimenti durante l orario di chiusura (self-service); procedura di netting in uso nel settore petrolifero; cessioni nei confronti dello Stato, degli enti pubblici territoriali, degli istituti universitari e degli enti ospedalieri, di assistenza e beneficenza (articolo 6 DPR 444/1997); carrelli elevatori, macchine operatrici come trattori, escavatori, mezzi di spurgo pozzi, che non possono circolare su strada. Nelle ipotesi sopra citate si applica la disciplina della fatturazione a richiesta del cliente. Il paragrafo 2 della CM 205/E/1998 ha precisato che nel caso di mancanza del personale che possa rilasciare il documento, possono essere utilizzati a tal fine i buoni consegna emessi dalle attrezzature automatiche, da inviare ai gestori per l adempimento in questione Circolare Mensile MAGGIO
5 3. OBBLIGO DI EMISSIONE DELLA FATTURA Nelle seguenti ipotesi è previsto l obbligo di emettere, su richiesta del cliente, la tradizionale fattura prevista dall articolo 21 del DPR n. 633/1972. Si tratta di: cessioni di gasolio effettuate nei confronti di autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti all albo di cui alla legge n. 298/1974; cessioni di gasolio effettuate nei confronti di autotrasportatori domiciliati e residenti negli Stati membri della UE; cessioni di gasolio effettuate nei confronti di autotrasportatori di cose per conto proprio muniti di licenza di cui all articolo 32 della legge n.298/1974 (DPR 277 del ). E importante precisare che, nelle ipotesi elencate, la fattura deve essere richiesta all atto di effettuazione dell operazione, a pena di decadenza del relativo diritto. 4. CARATTERISTICHE DELLA SCHEDA CARBURANTE Le caratteristiche del documento sostitutivo della fattura, che deve essere emesso dai soggetti indicati al precedente punto 1, sono le seguenti: va utilizzata una scheda conforme al modello allegato al DPR 444/1997 (si veda il facsimile reperibile presso qualunque rivenditore autorizzato); la scheda carburante deve avere una periodicità mensile o trimestrale (tale periodicità è indipendente dalla scelta riguardante la periodicità delle liquidazioni Iva per cui un contribuente che liquida mensilmente l Iva può tranquillamente compilare la scheda carburante con periodicità trimestrale); la scheda carburante è sostitutiva della fattura stante il divieto di fatturazione previsto dalla norma (anche per la scheda carburante ricorre l esonero dall obbligo di registrazione quando l Iva non è detraibile ed il soggetto non è in contabilità semplificata); le cessioni di carburante e lubrificanti per autotrazione non sono soggette all obbligo di certificazione dei corrispettivi tramite scontrino o ricevuta fiscale (art.1 DPR n.696/96). 5. CONTENUTO DELLA SCHEDA CARBURANTE (dati apposti anche mediante timbro) In relazione al contenuto della scheda carburante, il DPR 444/1997 ha apportato rilevanti novità sia in termini di informazioni aggiuntive che di informazioni non più necessarie. I dati che la scheda carburante deve contenere sono i seguenti: estremi di individuazione del veicolo (casa costruttrice, modello, targa o numero telaio o altri elementi identificativi); estremi di identificazione del soggetto Iva che acquista il carburante (ditta-impresa individuale, denominazione o ragione sociale-società, nome e cognome-professionista); domicilio fiscale; numero di partita Iva; ubicazione stabile organizzazione in Italia (per i soggetti domiciliati all estero); dati identificativi del soggetto residente all estero e del rappresentante fiscale in Italia (articolo 17 comma 2 DPR 633/1972); numero dei chilometri rilevabile, alla fine del mese o del trimestre, dall apposito dispositivo contachilometri esistente nel veicolo. In relazione all ultimo dei punti elencati è importante ricordare che non va indicato il numero dei chilometri percorsi nel periodo bensì il dato puntuale riscontrabile dal contachilometri alla fine del periodo (mese o trimestre) considerato. Il dato dei chilometri percorsi nel periodo (dato non Circolare Mensile MAGGIO
6 richiesto dalla norma) è comunque ricavabile dalla differenza tra il dato di una scheda e quello indicato in quella del periodo precedente. In relazione all acquisto di autovetture usate, e quindi con un chilometraggio già esistente, si ritiene tuttavia opportuno, in sede di compilazione della prima scheda carburante, riportare anche il dato dei chilometri iniziali. Un ultima importante considerazione riguarda gli esercenti arti e professioni: dalla lettura della disposizione normativa non si ricava per tali soggetti l obbligo di indicazione del numero dei chilometri e ciò in quanto tale obbligo viene espressamente previsto per i soli esercenti attività d impresa. 6. ADEMPIMENTI DELL ESERCENTE L IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE L articolo 3 del DPR n. 444/1997 introduce precisi obblighi per l esercente l impianto di distribuzione. Tale soggetto deve: indicare la data del rifornimento; indicare l ammontare del corrispettivo totale corrisposto dal cliente (al lordo dell Iva); indicare i propri estremi identificativi: denominazione o ragione sociale, ovvero ditta o cognome o nome, e ubicazione dell impianto (anche mediante timbro); accertare la corrispondenza della scheda al veicolo da rifornire; apporre la propria firma per convalida della regolarità dell operazione di acquisto. 7. DATI NON PIÙ OBBLIGATORI La disciplina contenuta nel DPR n. 444/1997 ha eliminato l obbligo di indicare alcuni elementi richiesti in passato. Si tratta di: numero progressivo dell annotazione; tipo di carburante erogato; quantità del carburante erogato. Poiché la novità più rilevante, introdotta dal DPR n. 444/1997 in merito alla compilazione della scheda carburante, è sicuramente quella relativa all indicazione del dato chilometrico risultante alla fine del periodo di riferimento, si propone di seguito una tabella che riepiloga la necessità di indicare o meno tale dato in funzione della diversa modalità di utilizzo dell autovettura. REGOLE PER L ANNOTAZIONE DEI CHILOMETRI NELLA SCHEDA CARBURANTE Situazione dell auto Automezzo utilizzato nell esercizio dell impresa Automezzo utilizzato nell esercizio dell arte o della professione Imprese di noleggio Leasing Autovetture nuove non immatricolate o usate per il rifornimento di dotazione iniziale o di consegna Veicoli nuovi o usati, muniti della targa di prova, affidati per la riparazione o per la vendita a concessionari o ad altri operatori del settore Veicoli usati adibiti all esecuzione di prove tecniche o dimostrative per la clientela Auto propria del dipendente utilizzata per conto del datore di lavoro Auto aziendale munita, in luogo della scheda, di un blocco di buoni dal valore predeterminato Dato KM SI NO -- SI SI NO -- NO -- NO -- SI SI Adempimenti richiesti Annota sulla scheda, a fine periodo, il numero dei chilometri dall apposito dispositivo contachilometri Scheda unica per l intera stazione noleggiante con indicazione dei chilometri La scheda è intestata all utilizzatore che al termine del periodo annota su di essa i chilometri dell autovettura Scheda cointestata al proprietario dell autovettura e al datore di lavoro. Annotazione sulla scheda dei soli chilometri percorsi afferenti esclusivamente l attività d impresa L utilizzatore dell autovettura annota, al termine del periodo, su un apposito documento diverso dai buoni, i chilometri percorsi Circolare Mensile MAGGIO
7 Operazione di netting: rifornimento effettuato con carte aziendali collegate a contratti di somministrazione di carburante Auto aziendale assegnata ad un dipendente SI SI L utilizzatore dell autovettura annota, al termine del periodo, su un apposito documento diverso dai buoni, i chilometri percorsi Scheda intestata contestualmente all assegnatario e all impresa. Chilometri annotati, a fine periodo, da parte dell assegnatario DISCIPLINA AI FINI IVA Ai fini Iva, la lettera d) dell articolo 19-bis 1 del DPR n. 633/1972 dispone che l imposta relativa all acquisto o all importazione di carburanti. destinati ad autovetture è ammessa in detrazione se è ammessa in detrazione l imposta relativa all acquisto, all importazione o all acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria, di noleggio e simili di dette autovetture. Nonostante ad oggi, a seguito della disciplina introdotta dal comma 4 dell articolo 30 della legge n. 388/2000 (finanziaria per l anno 2001), sia possibile recuperare parzialmente l IVA all atto dell acquisto nella misura del 10% (50% se auto elettrica), la circolare ministeriale n. 1/E del 3 gennaio 2001 ha chiarito che la detrazione del 10% o del 50% di cui si è detto in precedenza non si estende all IVA relativa all acquisto di carburanti. Pertanto, la regola generale è che tanto gli imprenditori quanto gli esercenti arti e professioni non possano recuperare, nemmeno in parte, l imposta assolta sull acquisto dei carburanti relativi all utilizzo delle autovetture. Le uniche ipotesi che consentono di recuperare l Iva assolta all atto dell acquisto delle autovetture e quindi, per richiamo della lettera d) articolo 19-bis 1 DPR 633/1972, anche relativamente all acquisto di carburanti, sono le seguenti: autovetture che formano oggetto dell attività propria dell impresa; autovetture adibite ad uso pubblico (ad esempio i taxi); autovetture acquistate o utilizzate per lo svolgimento dell attività di agente o rappresentante di commercio. Circolare Mensile MAGGIO
8 Gli obblighi INPS per i lavoratori autonomi occasionali Si ricorda che dal 1 gennaio 2004 sono obbligati ad iscriversi alla Gestione separata istituita presso l INPS, tutti i lavoratori autonomi occasionali che superano nel corso dell anno un importo di compensi pari a 5.000,00 euro. L esistenza di un limite oltre il quale scatta l obbligo contributivo fa sorgere in capo ai committenti ed ai collaboratori occasionali precisi diritti e doveri. In particolare: a. l obbligo in capo al lavoratore autonomo occasionale di comunicare ai committenti interessati, all inizio dei singoli rapporti e, tempestivamente, durante il loro svolgimento, il superamento o meno del limite in argomento; b. il diritto, in capo ai committenti, di conoscere la situazione. Da un punto di vista pratico si ritiene opportuno, per la corretta gestione di tali rapporti da parte dei committenti, predisporre una dichiarazione da far sottoscrivere al lavoratore autonomo occasionale, nella quale tale soggetto si impegni a comunicare l eventuale percezione di compensi della stessa natura erogati da altri committenti nel corso del medesimo anno solare. Solo in tal modo i committenti, sui quali la normativa fa ricadere gli obblighi di versamento e dichiarativi, potranno assolvere correttamente a tutti gli adempimenti, tutelandosi in caso di dichiarazione mendace o mancata comunicazione da parte del lavoratore autonomo occasionale. Trattandosi di un nuovo adempimento erano sorti dubbi in merito al concreto funzionamento di tale obbligo, tanto che i chiarimenti definitivi da parte dell INPS sono intervenuti solo in corso d anno con la circolare n. 103 del 6 luglio Si forniscono di seguito le indicazioni necessarie per una corretta gestione di tali rapporti, anche alla luce delle precisazioni contenute nella predetta circolare: in tema di versamento dei contributi si applicano le medesime modalità e gli stessi termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi (i committenti dovranno versare l intero contributo previdenziale ed avranno diritto di rivalsa nei confronti del lavoratore autonomo occasionale per la misura di 1/3, mentre 2/3 dei contributi rimarranno a carico del lavoratore autonomo occasionale); l importo di euro costituisce una fascia di esenzione e, quindi, in caso di superamento della stessa, i contributi sono dovuti solo sulla quota di reddito eccedente; ai fini del limite di 5.000,00 euro va tenuto conto dei soli redditi di lavoro autonomo occasionale (e, quindi, non rilevano altri redditi percepiti ad altro titolo dal contribuente); per gli anni successivi al primo (e quindi anche nel 2005) i lavoratori autonomi occasionali non dovranno presentare una nuova domanda di iscrizione solo se il committente rimane il medesimo, mentre permane l obbligo di presentare un ulteriore domanda nei casi di nuova committenza); con il Messaggio n del 23/09/2004, l INPS ha precisato le modalità di compilazione della sezione INPS del modello F24 per il versamento del contributo da parte dei committenti: - il codice della sede dell'istituto di pertinenza del committente; - dovranno essere usate le causali contributo CXX o C10, a seconda che si tratti di lavoratori privi di altra tutela previdenziale o di lavoratori iscritti ad altra gestione previdenziale obbligatoria o titolari di pensione; - nello spazio "matricola INPS" sarà riportato il CAP seguito dal Comune del committente (es ROMA); - nel "periodo di riferimento" verrà indicato il mese individuato secondo il principio di cassa; con riferimento alla denuncia che il committente dovrà presentare all INPS per comunicare il versamento dei predetti contributi si ricorda che il 2004 è stato l ultimo anno del modello Circolare Mensile MAGGIO
9 annuale GLA e che, dal 2005 è stato introdotto un nuovo adempimento consistente nella denuncia mensile telematica (denominata EMENS); anche ai lavoratori autonomi occasionali si applica il sistema contributivo della Gestione separata che prevede l applicazione di tre distinte aliquote in relazione alle caratteristiche del lavoratore autonomo occasionale (fissa al 10% per i soggetti già iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, fissa al 15% per i soggetti titolari di pensione diretta; variabile per i soggetti titolari di pensione indiretta e per i lavoratori privi di altra tutela obbligatoria); in caso di applicazione della percentuale variabile, occorre considerare la presenza di limiti oltre il quale il contributo aumenta e di massimali oltre il quale il contributo non è più dovuto. Per gestire tali situazioni nei casi di superamento del limite dei 5.000,00 euro in presenza di più committenti contemporaneamente, vanno seguite le indicazioni già fornite dall INPS con la circolare n. 56 del 29/03/2004 (reperibile sul sito dell INPS ). Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Circolare Mensile MAGGIO
10 I FORMULARI OPERATIVI D IMPRESA Fac-simile di dichiarazione da far sottoscrivere al lavoratore autonomo occasionale DICHIARAZIONE Il/la sottoscritta. nato/a a. il. e residente a. Cap... in via.. tel. cell.. Cod.fisc.. consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell articolo 26 della legge 15/68 e del Dpr n. 403/1998 DICHIARA quanto al contributo per l attività di lavoro autonomo occasionale, ai sensi dell articolo 44 del DL 30/09/03, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24/11/2003, n. 326 e della circolare INPS n. 103 del 6/7/2004, che alla data del., sommando i compensi per lavoro autonomo occasionale percepiti da parte di tutti i committenti, nell anno 2005: [ ] ha superato il limite annuo lordo di 5.000,00 [ ] non ha superato il limite annuo lordo di 5.000,00 e ha raggiunto il reddito annuo lordo di. Data.. Firma Il sottoscritto si obbliga altresì: a comunicare a.. anche successivamente alla data odierna l eventuale superamento del limite annuo lordo di 5.000,00 Data.. Firma Il sottoscritto dichiara infine: [ ] di essere escluso dall obbligo del contributo di cui trattasi in quanto alla data del 01/04/1996 già pensionato con 65 anni di età e collaboratore autonomo [ ] di essere iscritto alla seguente forma previdenziale obbligatoria, quale [ ] PENSIONATO [ ] LAVORATORE SUBORDINATO [ ] di NON essere iscritto ad altra forma previdenziale obbligatoria Data.. Firma Circolare Mensile MAGGIO
11 Le novità dell ABI in tema di accertamenti bancari. Le nuove disposizioni sulle indagini bancarie introdotte dalla Finanziaria 2005, destinate a rivoluzionare le modalità di accertamento fiscale, avranno un avvio molto difficile. Queste, infatti, sembrano essere le indicazioni che possono essere ritratte dalla circolare ABI (associazione bancaria italiana) nella quale l associazione chiarisce come non sia possibile fornire le nuove informazioni sulle operazioni e poste in essere prima del Il chiarimento arriva poco dopo che l Agenzia delle Entrate, con la risposta n 3.8 della circolare 10 del 16 marzo 2005, aveva precisato che, trattandosi di regole procedurali, le nuove disposizioni avrebbero trovato applicazione riguardo tutti gli anni accertabili alla data di effettuazione dei controlli (quindi anche per i periodi d imposta ante 2005). Come si ricorderà la legge 311/2004 (Finanziaria per il 2005) ha previsto che il Fisco dal 1 gennaio 2005 possa chiedere a banche, poste e intermediari finanziari dati e notizie relative a qualsiasi rapporto con la clientela. Le richieste, dunque, potranno riguardare non solo notizie su operazioni legate a conti correnti ma anche su tutte le operazioni fuori conto. E previsto infine che dal 1 luglio la trasmissione delle notizie potrà avvenire solo tramite il canale telematico. In merito all efficacia temporale delle nuove norme l ABI chiarisce che: - per gli anni precedenti al 2005, «non sussistendo per i relativi periodi un espresso obbligo di rilevazione ed evidenza, allo stato attuale non esistono adeguate procedure informatiche che permettono di recuperare i dati»; - per il 2005, sussiste lo stesso inconveniente, anche perché non è stata individuata né la procedura telematica di trasmissione né si conosce con certezza la tipologia di operazioni per le quali vi sia l'obbligo di segnalazione. Tali problematiche vengono evidenziate nel modello di risposta elaborato dall Associazione, e che le banche devono utilizzare per fornire le informazioni richieste dall Amministrazione finanziaria, dove si sottolinea anche la difficoltà, in assenza delle specifiche procedure informatiche di reperire tutte le informazioni relative allo stesso Come noto le Entrate dovranno definire entro il 1 luglio da quando e come i rapporti tra Fisco e soggetti controllati dovranno obbligatoriamente svolgersi per via telematica. Nonostante queste oggettive difficoltà, la banca può, comunque, segnalare all Amministrazione Finanziaria le informazioni che è riuscita ad acquisire sulla base delle rilevazioni. Le banche, infatti, potrebbero fornire le informazioni richieste anche sulla base di dati che sono per altri fini soggetti a monitoraggio quali, ad esempio, le informazioni che la banca deve registrare, anche in relazione alle operazioni fuori conto, ai fini antiriciclaggio. Tale opportunità deve essere comunque attentamente valutata dal momento che le informazioni richieste dalla normativa sugli accertamenti bancari, in alcune ipotesi, vanno oltre a quelle attualmente monitorate con evidenza informatica dal sistema antiriciclaggio (si pensi alle operazioni di sportello sotto i euro, monitorate solo se esiste un sospetto di riciclaggio, in relazione alla tempistica di esecuzione). Va poi valutata attentamente la possibilità di utilizzazione dei dati, in deroga alla legge sulla privacy, acquisiti per fini diversi da quelli fiscali. Sempre secondo l'associazione bancaria, sarebbe opportuno, inoltre, che i termini per le risposte fossero meno stringenti di quelli previsti dalla Finanziaria 2005 (30 giorni). Alla luce di quanto sopra, sembra quindi che l applicazione pratica delle nuove verifiche bancarie in tema fiscale sia ancora in alto mare. Circolare Mensile MAGGIO
12 Modalità operative per gli studi di settore in previsione di Unico 2005 Il periodo di imposta 2004 è interessato da numerose novità in tema di studi di settore, che possono essere così riepilogate: 1. innovative possibilità di utilizzo delle risultanze di GERICO ai fini accertativi per i soggetti in regime di contabilità ordinaria per obbligo di legge; possibilità di accertamento per singola annualità (per i soli imprenditori in regime di contabilità ordinaria) al verificarsi di significativi scostamenti rispetto ad indici di coerenza di natura patrimoniale, finanziaria ed economica; 2. previsione normativa della rilevanza degli adeguamenti ai fini IRAP; previsione della possibilità di libero adeguamento per tutti i contribuenti, con l introduzione di un eventuale maggiorazione, per scostamenti rilevanti ; nuova scadenza per il versamento della maggiore IVA, conteggiata con aliquota media; 3. introduzione di una nuova categoria di studi, ad applicazione monitorata; 4. aggiornamento degli studi di settore già in vigore, con introduzione di alcune modifiche alle funzioni matematiche da cui si ottengono i ricavi o i compensi stimati. Il tutto, da valutarsi in raccordo con le bozze dei modelli per l indicazione dei dati rilevanti per gli studi di settore disponibili sul sito internet dell Agenzia delle entrate e con la nuova versione del software Ge.Ri.Co. disponibile (non per tutti gli studi) dalla data del Soggetti in contabilità ordinaria per obbligo di legge La legge Finanziaria per il 2005 ha previsto che, già a decorrere dal periodo di imposta 2004, tutti i contribuenti in regime di contabilità ordinaria (per opzione o per obbligo di legge) possono essere accertati, se non congrui, sulla base delle risultanze degli studi di settore qualora, all interno di un triennio di applicazione dello studio, vi siano almeno due periodi di imposta, anche non consecutivi di non congruità. In sostanza, la nota regola c.d. del due su tre trova applicazione anche nei confronti dei soggetti di maggiori dimensioni e, soprattutto, nei confronti delle società di capitale che, nel passato, potevano subire accertamenti analitici induttivi solo qualora le scritture contabili fossero dichiarate inattendibili. Per apprezzare la portata innovativa del provvedimento si propone una tabella esplicativa tratta dalla circolare dell Agenzia delle entrate n.10/e/2005: triennio rilevante per la verifica dei soggetti accertamento in regime di contabilità ordinaria non congruo congruo non congruo possibile congruo non congruo congruo non possibile congruo non congruo non congruo possibile Pertanto, risulta innanzitutto indispensabile verificare la congruità sul periodo 2004 (unico accertabile con le nuove modalità); mancando la stessa, è necessario analizzare il triennio di riferimento, per verificare se esista almeno un altro periodo (2002 o 2003) non allineato che legittima l esperimento dell accertamento da studi per il Si ricorda che, in relazione al periodo 2002, l eventuale presentazione di un condono tombale non vale a far mutare l originaria condizione di non congruità del soggetto. Va inoltre ricordato che, la medesima legge finanziaria per il 2005, ha previsto che nei confronti dei soggetti: Circolare Mensile MAGGIO
13 in regime di impresa ed in contabilità ordinaria (per obbligo o per opzione); non congrui; è possibile esperire l accertamento per singola annualità qualora si registri uno scostamento rilevante rispetto ad indici di coerenza patrimoniale, finanziaria ed economica, che dovranno essere stabiliti con apposito provvedimento, al momento non ancora emanato. Pertanto, combinando le due disposizioni, è possibile affermare che i contribuenti imprenditori in contabilità ordinaria: 1. se risultano congrui per il periodo 2004 restano al sicuro da qualsiasi forma di accertamento; 2. se risultano non congrui per il periodo 2004 ma congrui per le precedenti annualità 2002 e 2003, potrebbero essere accertati per il solo 2004 qualora si verificasse il rilevante scostamento rispetto agli indici di coerenza (si ripete, ancora da emanare); 3. se risultano non congrui per l anno 2004 ed anche in relazione anche ad una sola delle due annualità 2002 e 2003, possono subire un accertamento sul 2004 salvo non provvedano all adeguamento. Rilevanza IRAP, libero adeguamento e versamento della maggiore IVA La legge 311/2004 ha sancito che l adeguamento agli studi di settore rileva sempre ai fini del tributo regionale; pertanto, gli eventuali adeguamenti dovranno essere riportati anche nel quadro IQ, indipendentemente dalla circostanza che lo studio sia applicabile per la prima volta oppure sia a regime. L adeguamento alle maggiori risultanze di Ge.Ri.Co., inoltre, è possibile per tutti i contribuenti, indipendentemente dalla anzianità dello studio; tuttavia: qualora lo studio sia applicabile a regime; qualora l adeguamento necessario sia superiore al 10% dei ricavi o dei compensi evidenziati nelle scritture contabili; è dovuta un ulteriore maggiorazione del 3% conteggiata sull adeguamento stesso (rileva l imponibile e non le maggiori imposte connesse). Tale maggiorazione vale ad affrancare tutti i settori impositivi: imposte dirette, IRAP e IVA. A tal fine, i modelli di dichiarazione contengono due nuove caselle: l una destinata all evidenziazione delle risultanze contabili, l altra ove si dovrà segnalare l ammontare della predetta maggiorazione, che deve essere versata nello stesso termine di pagamento del saldo e del primo acconto delle imposte. Ai fini dell imposta sul valore aggiunto, si segnala che l adeguamento agli studi deve essere indicato nel solo quadro VA della dichiarazione IVA (quindi non si devono mai modificare le risultanze contabili esposte nel quadro VE); il versamento della maggiore imposta deve essere effettuato, contrariamente a quanto avveniva in passato, contestualmente al versamento del saldo delle imposte e non più entro il maggior termine di presentazione della dichiarazione. I nuovi studi ad applicazione monitorata Sino al periodo di imposta 2003 esistevano tre categorie di studi di settore: studi definitivi, studi evoluti e studi sperimentali. A decorrere dal periodo di imposta 2004 è stata prevista una nuova categoria detta ad applicazione monitorata. Circolare Mensile MAGGIO
14 le categorie di studi per il 2004 definitivi evoluti sperimentali monitorati si applicano con le usuali regole rappresentano delle elaborazioni degli studi definitivi non possono essere utilizzati per l accertamento e sono destinati ad essere sostituiti da studi definitivi non possono essere utilizzati per l accertamento e presuppongono l esistenza di gravi crisi economiche o di difficoltà di inquadramento La principale caratteristica degli studi monitorati è rappresentata dal fatto che le risultanze degli stessi sono considerate presunzioni semplici prive dei requisiti di certezza, precisione e concordanza; quindi, non è ammesso l accertamento automatico ai sensi dell articolo 39 del DPR 600/73. Tuttavia, l eventuale non congruità (o non coerenza) può essere utilizzata dagli uffici per elaborare le liste dei soggetti da verificare; inoltre, il non raggiungimento dei target di Ge.Ric.Co. può essere indicazione utilizzata dall ufficio per motivare un accertamento, qualora accompagnato da ulteriori circostanze rilevate. I settori interessati da tale nuova tipologia di studi sono quelli professionale e del comparto TAC (tessile, abbigliamento, calzaturiero). In particolare, per ciò che attiene il settore TAC, si segnala l introduzione di un nuovo parametro che corregge l influenza delle c.d. variabili di stock (esempio tipico sono i beni ammortizzabili); qualora si registri contemporaneamente una riduzione dei ricavi associata ad una riduzione dei consumi di energia elettrica (circostanza che avvalora il non utilizzo o minor utilizzo dei cespiti) viene applicata una funzione di regressione sui ricavi richiesti. L evoluzione di precedenti studi di settore Gli studi di settore evoluti, invece, tendono a mantenere un assoluta rispondenza delle risultanze delle elaborazioni matematiche con la reale situazione economica; a tal fine, gli interventi più rilevanti sono quelli tesi: ad evitare l applicazione del procedimento di annotazione separata; ad accorpare, in un unico studio, più attività originariamente ricomprese in modelli diversi; a modificare le distribuzioni ventiliche all interno dello studio, in modo da renderle sensibili non solo alla forma giuridica del soggetto ma anche al numero di lavoratori dipendenti presenti; a correggere la rilevanza della presenza di soggetti che prestano la loro opera non in base ad un contratto di lavoro dipendente, per dare rilevanza ad una possibile occupazione non prevalente degli stessi (in passato rilevava, invece, unicamente il numero degli stessi); a considerare non solo il valore dei beni ammortizzabili, bensì il loro grado di utilizzo (rapporto tra consumi di energia e valore degli stessi). Tali studi evoluti, che in genere conducono a risultati minori rispetto ai precedenti, dovrebbero poter essere utilizzati dal contribuente, in sede di contraddittorio, per giustificare anche gli scostamenti evidenziati in precedenti periodi. Circolare Mensile MAGGIO
15 Scadenziario Domenica 15 Maggio Versamento acconto mensile Irap dovuto da enti pubblici, organi e amministrazioni dello Stato. Registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute. Annotazione del documento riepilogativo di fatture di importo inferiore a 155 Euro. Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente. Annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente dalle associazioni sportive dilettantistiche. Lunedì 16 Maggio Versamento delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese precedente. Versamento delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente. Versamento dell IVA dovuta per il mese precedente da parte dei contribuenti che effettuano liquidazioni mensili. Versamento dell IVA dovuta riferita al primo trimestre 2005 da parte dei soggetti che liquidano l imposta trimestralmente. Versamento della III rata dell IVA risultante dalla dichiarazione annuale relativa al 2004 da parte dei soggetti che hanno scelto di rateizzare l importo con applicazione degli interessi dello 0,50% a decorrere dal 16 marzo Versamento dei contributi INPS dovuti sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi nonché associati in partecipazione riferiti alle retribuzioni corrisposte nel mese precedente. Versamento della prima rata di contributi INPS sul minimale, per l anno 2005, dovuti da artigiani e commercianti. Versamento della II rata del premio INAIL relativo al saldo 2004 ed all acconto 2005, risultante da autoliquidazione. Definizione liti fiscali pendenti pagamento della rata trimestrale da parte dei contribuenti che essendosi avvalsi delle disposizioni di cui all art. 16 L. 289/2002 hanno deciso di rateizzare in 12 rate l importo dovuto di entità superiore ai euro. Invio telematico all'agenzia delle Entrate del questionario degli studi di settore ESD14 ai fini della raccolta degli elementi necessari per l'evoluzione degli studi di settore già in vigore. Presentazione della comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute entro il 30/04/2005 e relative all'anno Circolare Mensile MAGGIO
16 Mercoledì 18 Maggio Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione degli omessi o tardivi versamenti di imposte e ritenute non effettuati, o effettuati in misura ridotta, lo scorso 18 aprile con sanzione ridotta a 1/8. Venerdì 20 Maggio Presentazione della dichiarazione periodica CONAI riferita al mese precedente da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile. Presentazione degli elenchi Intrastat delle cessioni e/o acquisti intracomunitari relativi al mese precedente. Versamento contributi ENASARCO riferiti al 1 trimestre 2005 relativi ad agenti e rappresentanti. Lunedì 30 Maggio Versamento dell imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01/05/2005. Martedì 31 Maggio Invio telematico del mod. DM 10/2 per le denunce contributive del mese di aprile. Invio telematico del mod. EMens per le retribuzioni corrisposte nel mese di aprile. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi/lavoratori a progetto, nonché agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro. Mercoledì 15 Giugno Versamento acconto mensile Irap dovuto da enti pubblici, organi e amministrazioni dello Stato. Registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute. Annotazione del documento riepilogativo di fatture di importo inferiore a 155 Euro. Circolare Mensile MAGGIO
17 Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente. Annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente dalle associazioni sportive dilettantistiche. Presentazione ad un CAF del modello 730/2005 modello base per l'assistenza fiscale e del modello 730/1, cioè la scheda di opzione dell'8 per mille dell'irpef. Consegna, da parte dei sostituti d'imposta, ai dipendenti e assimilati del prospetto di liquidazione delle imposte, nonché copia controllata ed elaborata della dichiarazione dei redditi modello 730. Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione degli omessi o tardivi versamenti di imposte e ritenute non effettuati, o effettuati in misura ridotta, lo scorso 16 maggio con sanzione ridotta a 1/8. Circolare Mensile MAGGIO
Gli studi di settore secondo la Legge Finanziaria 2005: le schede di sintesi
Pag. 488 n. 6/2005 12/02/2005 Gli studi di settore secondo la Legge Finanziaria 2005: le schede di sintesi di Rosita Donzì La Legge 30/11/2004 n. 311, art. 1, commi da 408 a 411 (in n. 2/2005, pag. 166),
DettagliOggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 NOVEMBRE AL 15 DICEMBRE 2011
Occhio alle scadenze Ai gentili Clienti Loro sedi Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 NOVEMBRE AL 15 DICEMBRE 2011 Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 15 al 15 dicembre 2011, con il commento
DettagliStudio Aldrovandi. Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 FEBBRAIO 2013 AL 15 MARZO 2013
Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 FEBBRAIO 2013 AL 15 MARZO 2013 Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 15 2013 al 15 marzo 2013, con il commento dei termini di prossima scadenza. Si segnala
DettagliAvv. Dott. Rag. Giuseppe Di Dio Avvocato - Commercialista e Revisore Contabile
Bergamo, 10 gennaio 2007 A tutti i clienti Loro Sedi Circolare n. 7/2007 Oggetto: SCHEDA CARBURANTE Il D.P.R. 444/1997 regolamenta le annotazioni da apporre sulle schede relative all acquisto dei carburanti
DettagliRag. VITO MAURIZIO CULICCHIA - Commercialista - Revisore dei Conti
Occhio alle scadenze Ai gentili Clienti Loro sedi Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 FEBBRAIO 2014 AL 15 MARZO 2014 Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 15 2014 al 15 2014, con il commento
DettagliCNA SERVIZI INFORMA MAGGIO 2010
CNA SERVIZI INFORMA 2010 ELENCO ARGOMENTI TRATTATI Detassazione degli investimenti per ricerca e sviluppo per la realizzazione dei campionari1 Presentazione modello unico dichiarazione ambientale (MUD)
Dettagli1. PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 SETTEMBRE 2013 AL 15 OTTOBRE 2013
Principali scadenze 1. PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 SETTEMBRE 2013 AL 15 OTTOBRE 2013 Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 15 2013 al 15 ottobre 2013, con il commento dei termini di prossima
DettagliSCADENZIARIO FISCALE PER IL MESE DI. Giugno 2008. Approfondimento su: Interessi passivi su mutui relativi all acquisto dell abitazione principale.
SCADENZIARIO FISCALE PER IL MESE DI Giugno 2008 Approfondimento su: Interessi passivi su mutui relativi all acquisto dell abitazione principale. Dom. 15 (termine prorogato a lun.16) Fattura differita Scade
DettagliSCADENZIARIO FISCALE PER IL MESE DI. Gennaio 2011. Approfondimento su: Rendicontazione del 5 per mille dell irpef
SCADENZIARIO FISCALE PER IL MESE DI Gennaio 2011 Approfondimento su: Rendicontazione del 5 per mille dell irpef Sab. 15 (termine prorogato a lunedì 17) Fattura differita Scade oggi il termine per l emissione
DettagliOggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 APRILE 2014 AL 15 MAGGIO 2014
CIRCOLARE Aprile 2014 Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 APRILE 2014 AL 15 MAGGIO 2014 Gentili clienti! Con la presente circolare vorremmo portarla a conoscenza delle ultime novità. Si segnala ai Signori
Dettagli1. PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 SETTEMBRE 2014 AL 15 OTTOBRE 2014
Principali scadenze 1. PRINCIPALI SCADENZE DAL SETTEMBRE 2014 AL 15 OTTOBRE 2014 Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal al 15 ottobre 2014, con il commento dei termini di prossima scadenza.
DettagliVersamenti Iva mensili Scade oggi il termine di versamento dell'iva a debito eventualmente dovuta per il mese di giugno (codice tributo 6006).
PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 LUGLIO 2013 AL 15 AGOSTO 2013 Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 15 2013 al 15 agosto 2013, con il commento dei termini di prossima scadenza. Si segnala che
DettagliSCADENZE DEL MESE DI DICEMBRE 2014
SCADENZE DEL MESE DI DICEMBRE 2014 Entro lunedì 1 dicembre (il 30 novembre è festivo) LAVORO/COMMITTENTI. DICHIARAZIONI E 1. Invio Modello EMens all INPS. Entro oggi gli enti associativi che abbiano instaurato
DettagliSTUDIO SALVETTA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI Agosto 2011
DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI CONTABILI DOTT. COMM. FRANCESCO SALVETTA DOTT. COMM. MARA DAVI COLLABORATORI DOTT. COMM. EMANUELE FRANZOIA DOTT. LUCA VALLE RAG. ERICA CALIARI OP. GEST. BARBARA RAFFONE
DettagliPRINCIPALI SCADENZE DAL 16 NOVEMBRE 2014 AL 15 DICEMBRE
Principali scadenze PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 NOVEMBRE 2014 AL 15 DICEMBRE 2014 Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 al 15 2014, con il commento dei termini di prossima scadenza. Si
DettagliDi seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 novembre al 15 dicembre 2015, con il commento dei termini di prossima scadenza.
FABIO BETTONI LAURA LOCATELLI RACHELE DENEGRI Circolare n. 23 del 11 Novembre 2015 PRINCIPALI SCADENZE DAL NOVEMBRE AL 15 DICEMBRE 2015 Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal al 15 dicembre
DettagliPRINCIPALI SCADENZE DAL 16 AGOSTO AL 15 SETTEMBRE 2015
Principali scadenze PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 AGOSTO AL 15 SETTEMBRE 2015 Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 al 15 settembre 2015, con il commento dei termini di prossima scadenza.
DettagliSi riportano di seguito le principali scadenze del TERZO TRIMESTRE 2011.
INFORMAT N. 156 29 GIUGNO 2011 Si riportano di seguito le principali scadenze del TERZO TRIMESTRE 2011. LUGLIO Le scadenze dei versamenti riferite al mod. UNICO 2011 sono riportate alla luce della proroga
DettagliRISOLUZIONE N. 54/E. Roma, 16 marzo 2007. Oggetto: Istanza di interpello DPR 26 ottobre 1972, n. 633 l ALFA S.r.l.
RISOLUZIONE N. 54/E Roma, 16 marzo 2007 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto: Istanza di interpello DPR 26 ottobre 1972, n. 633 l ALFA S.r.l. La Direzione Regionale ha trasmesso un istanza
DettagliFatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi - Novità del DLgs. 5.8.2015 n. 127
Circolare 23 del 28 settembre 2015 Fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi - Novità del DLgs. 5.8.2015 n. 127 INDICE 1 Premessa... 2 2 Regime opzionale per la trasmissione
DettagliSCADENZE DEL MESE DI GIUGNO 2014 DATORI DI LAVORO/COMMITTENTI. Entro martedì 3 giugno (il 31 maggio cade di sabato ed il 2 giugno è festivo)
SCADENZE DEL MESE DI GIUGNO 2014 Entro martedì 3 (il 31 maggio cade di sabato ed il 2 è festivo) DATORI DI LAVORO/COMMITTENTI. 1. Invio Modello EMens all INPS. Entro oggi gli enti associativi che abbiano
DettagliSCADENZIARIO DAL 16 SETTEMBRE 2014 AL 15 OTTOBRE 2014
SCADENZIARIO DAL 16 SETTEMBRE 2014 AL 15 OTTOBRE 2014 Modena, 08 2014 Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 al 15 ottobre 2014, con il commento dei termini di prossima scadenza. Si segnala
DettagliSCADENZARIO MESE DI AGOSTO 2012
SCADENZARIO MESE DI AGOSTO 2012 01/08/2012 Contenzioso Dal 1 agosto 2012 (e fino al 15 settembre 2012) inizia il periodo di sospensione feriale dei termini processuali per le giurisdizioni ordinarie, amministrative
DettagliIL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità
IL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità A cura del Dott. Michele Avesani A partire dal 1 gennaio 2012 è entrato in vigore il regime
DettagliGli adempimenti per la compilazione delle schede carburanti
Gli adempimenti per la compilazione delle schede carburanti La regola Per i rifornimenti di carburante effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione, gli acquisti devono essere documentati attraverso
DettagliInformativa per la clientela
Informativa per la clientela Informativa n. 13 del 19 novembre 2012 Acquisti di carburante per autotrazione mediante carte elettroniche - Esonero dalla tenuta della scheda carburante - Chiarimenti dell
DettagliAliquote contributive dei lavoratori iscritti alla gestione separata INPS Massimale per il 2014
ACERBI & ASSOCIATI CONSULENZA TRIBUTARIA, AZIENDALE, SOCIETARIA E LEGALE NAZIONALE E INTERNAZIONALE CIRCOLARE N. 10 1 MARZO 2014 Aliquote contributive dei lavoratori iscritti alla gestione separata INPS
DettagliNews per i Clienti dello studio
News per i Clienti dello studio N.45 del 25 Marzo 20 Lo scadenziario di Aprile 20 Ai gentili clienti Loro sedi Gentile cliente, con la presente desideriamo fornirle uno scadenziario dei principali adempimenti
DettagliOggetto: Informativa n. 7. Novità legislative d immediato interesse ed applicazione.
Alle ditte Clienti Loro sedi Collecchio, 15/06/2015 Oggetto: Informativa n. 7. Novità legislative d immediato interesse ed applicazione. La presente per informarvi in merito a:. Regimi agevolati utilizzabili
DettagliPRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ART. 2222 del codice civile
PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ART. 2222 del codice civile Tra L Università di, Dipartimento di con sede in alla Via, codice fiscale, in persona del rappresentante legale sig., di seguito denominata
DettagliFatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi: novità a decorrere dal 01.01.2017
del 6 Novembre 2015 Fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi: novità a decorrere dal 01.01.2017 Secondo quanto previsto dal DLgs. 127/2015, tutti i soggetti passivi IVA possono
Dettaglistudio associato zaniboni
N.protocollo: 04/200 gennaio 200 Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 5 GENNAIO AL 5 FEBBRAIO 200 SCADENZE PARTICOLARI 4 5 Riduzione della misura dell interesse legale Aggiornato al ribasso con un decreto
DettagliSTUDIO CAVINA COMMERCIALISTI ASSOCIATI REVISORI CONTABILI
AI SIGNORI CLIENTI LORO SEDI CIRCOLARE INFORMATIVA N. 2 GENNAIO 2015 ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS - AUMENTI PER IL 2015 1 PREMESSA Nel 2015, le aliquote contributive
DettagliInformativa per la clientela
Informativa per la clientela Informativa n. 27 del 20 luglio 2011 DL 13.5.2011 n. 70 convertito nella L. 12.7.2011 n. 106 (c.d. decreto sviluppo ) - Novità in materia di IVA INDICE 1 Premessa... 2 2 Esclusioni
DettagliRISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015
RISOLUZIONE N. 98/E Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015 OGGETTO: Consulenza giuridica Fatturazione delle prestazioni rese dai medici di medicina generale operanti in regime di convenzione con
DettagliSi riportano di seguito le principali scadenze del TERZO TRIMESTRE 2015.
INFORMAT N. 190 30 GIUGNO 2015 Si riportano di seguito le principali scadenze del TERZO TRIMESTRE 2015. LUGLIO Le scadenze dei versamenti derivanti dal mod. UNICO 2015 sono riportate alla luce della proroga
DettagliCIRCOLARE N. 15/E 1. DICHIARAZIONE ANNUALE DI SPETTANZA DELLE DETRAZIONI 2
CIRCOLARE N. 15/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 5 marzo 2008 OGGETTO: Questioni interpretative connesse con gli adempimenti a carico dei sostituti d imposta. Incontro con la stampa specializzata
DettagliCREDITO IVA Il nuovo modello di garanzia per il rimborso
CREDITO IVA Il nuovo modello di garanzia per il rimborso Con un apposito provvedimento il Direttore dell Agenzia delle Entrate ha approvato un nuovo modello di garanzia per la richiesta di rimborso dell
DettagliSCADENZE DEL MESE DI GIUGNO 2015
SCADENZE DEL MESE DI GIUGNO 2015 Entro lunedì 1 giugno (il 31 è festivo) LAVORO/COMMITTENTI. DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI. IMPOSTE E TARIFFE. Entro venerdì 5 1. Invio Modello EMens all INPS. Entro oggi
DettagliDL Milleproroghe Principali novità per le aziende
DL Milleproroghe Principali novità per le aziende 11.2015 Marzo Sommario 1. PREMESSA... 2 2. PROROGA PER IL 2015 DEL REGIME DI VANTAGGIO PER L IMPRENDITORIA GIOVANILE... 2 2.1 Limite temporale della proroga...
DettagliS E A V TERMINI DI PRESENTAZIONE
Bergamo, marzo 2015 CIRCOLARE N. 15/Consulenza aziendale OGGETTO: Elenco clienti-fornitori La comunicazione dell elenco clienti-fornitori (c.d. spesometro ) per l anno 2014 dovrà essere presentata entro
DettagliNovità in materia di Rimborsi IVA
Circolare 4 del 2 febbraio 2015 Novità in materia di Rimborsi IVA INDICE 1 Premessa...2 2 Ambito applicativo...2 3 Rimborsi di importo fino a 15.000,00 euro...3 4 Rimborsi di importo superiore a 15.000,00
DettagliSCADENZE FISCALI E TRIBUTARIE APRILE 2014
SCADENZE FISCALI E TRIBUTARIE APRILE 2014 A cura di Dott. Francesco Zanato Confapi Padova Viale dell Industria, 23 35129 Padova Tel. 049 8072273 info@confapi.padova.it www.confapi.padova.it GIOVEDI 10
DettagliOggetto: PRINCIPALI SCADENZE DEL TERZO TRIMESTRE 2012 LUGLIO
Bassano del Grappa, 4 Luglio 2012 Circolare n. 08/2012 Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DEL TERZO TRIMESTRE 2012 Di seguito evidenziamo le prossime scadenze fiscali relative al 3 trimestre 2012, con il commento
DettagliCircolare n. 7/2013 del 06 febbraio 2013 Ai gentili Clienti loro sedi
Circolare n. 7/2013 del 06 febbraio 2013 Ai gentili Clienti loro sedi OGGETTO: Novità 2013 nei rapporti internazionali Gentile cliente, Il decreto salva-infrazioni che ha recepito la Direttiva 2010/45/
DettagliPRINCIPALI SCADENZE FISCALI DAL 1 OTTOBRE 2013 AL 31 OTTOBRE 2013
PRINCIPALI SCADENZE FISCALI DAL 1 OTTOBRE 2013 AL 31 OTTOBRE 2013 Martedì 15 ottobre Fatture e autofatture di importo inferiore a euro 300,00 Annotazione dell'eventuale documento cumulativo delle fatture
DettagliRISOLUZIONE N.80/E QUESITO
RISOLUZIONE N.80/E Direzione Centrale Normativa Roma, 24 luglio 2012 OGGETTO: Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Fatture di importo inferiore a 300,00 euro - Annotazione cumulativa anche
DettagliORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI Consiglio Regionale Marche
Partita Iva: vantaggi e svantaggi L apertura della partita iva consente di diventare liberi professionisti, con conseguenti vantaggi e svantaggi. Lavorare come liberi professionisti, consente di poter
DettagliAvv. Rag. Eugenio Testoni Avv. Stefano Legnani D.ssa Milena Selli D.ssa Monica Tonetto D.ssa Mikaela Leombruni Rag. Gioia Miconi Dott.
8.2016 Giugno PROROGHE VERSAMENTI per i contribuenti con Studi di settore Sommario 1. PREMESSA... 2 2. SOGGETTI INTERESSATI DALLA PROROGA DEI VERSAMENTI... 2 2.1 Soci di società e associazioni trasparenti...
DettagliFOCUS NOVEMBRE 2008 LA SCHEDA CARBURANTE
FOCUS NOVEMBRE 2008 LA SCHEDA CARBURANTE Tratto da: Inform@Mail n. 18 del 30 settembre 2008 Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl Per gli acquisti di carburante per autotrazione (benzina normale, benzina
DettagliAutotrasportatori: importi e modalità di rimborso del caro gasolio
CIRCOLARE A.F. N. 13 del 31 gennaio 2012 Ai gentili clienti Loro sedi Autotrasportatori: importi e modalità di rimborso del caro gasolio Gentile cliente con la presente intendiamo informarla che con un
DettagliSOCIETA NON OPERATIVE DOPO LE NOVITA DELLA FINANZIARIA 2007
SOCIETA NON OPERATIVE DOPO LE NOVITA DELLA FINANZIARIA 2007 La legge Finanziaria 2007 è nuovamente intervenuta sulla disciplina delle società non operative, già oggetto di modifiche da parte del Decreto
Dettaglichiarimento e cogliamo l occasione per porgere distinti saluti.
Alle ditte Clienti Loro sedi Collecchio, 06/07/2015 Oggetto: Adempimenti e scadenze del mese di luglio 2015. La presente per informarvi in merito a: Adempimenti e scadenze. Certi di garantire un sempre
DettagliInformativa per la clientela
Informativa per la clientela Informativa n. 3 dell 11 gennaio 2012 Regime dei nuovi contribuenti minimi - Agevolazioni per i soggetti esclusi dal nuovo regime INDICE 1 Premessa... 2 2 Regime dei nuovi
DettagliMODELLO IVA TR RICHIESTA DI RIMBORSO O UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA TRIMESTRALE
MODELLO IVA TR RICHIESTA DI RIMBORSO O UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA TRIMESTRALE Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 003 n.
DettagliCIRCOLARE N. 32/E. Roma, 5 novembre 2013
CIRCOLARE N. 32/E Direzione Centrale Normativa Settore imposte indirette Ufficio IVA Roma, 5 novembre 2013 OGGETTO: Aumento dell aliquota IVA ordinaria dal 21 al 22 per cento - Articolo 40, comma 1-ter,
DettagliSTUDIO PASSARELLI Rag. Adriano
STUDIO PASSARELLI Rag. Adriano Commercialista - Revisore Contabile Tributi Lavoro - Società SCHEDA CARBURANTE Regole compilazione L'acquisto di carburanti (benzina, gasolio, GPL) è da documentare al fine
DettagliBenefici gasolio ad uso autotrazione quarto trimestre 2013: presentazione della dichiarazione entro il 31.01.2014
CIRCOLARE A.F. N. 6 del 15 Gennaio 2014 Ai gentili clienti Loro sedi Benefici gasolio ad uso autotrazione quarto trimestre 2013: presentazione della dichiarazione entro il 31.01.2014 (Nota Agenzia delle
DettagliCIRCOLARE n. 18 del 17/09/2014 MODELLI F24: DAL 1 OTTOBRE NUOVI OBBLIGHI DI PRESENTAZIONE TELEMATICA
CIRCOLARE n. 18 del 17/09/2014 MODELLI F24: DAL 1 OTTOBRE NUOVI OBBLIGHI DI PRESENTAZIONE TELEMATICA INDICE 1. PREMESSA 2. DECORRENZA 3. AMBITO OGGETTIVO 4. AMBITO SOGGETTIVO 5. FINALITÀ 6. NOVITÀ IN MATERIA
DettagliCircolare N.25 del 18 Febbraio 2014
Circolare N.25 del 18 Febbraio 2014 Gestione separata, artigiani e commercianti. Le aliquote da applicare per il 2014 Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che con la pubblicazione delle
DettagliOggetto: PRINCIPALI SCADENZE DEL TERZO TRIMESTRE 2011 LUGLIO
Bassano del Grappa, 30 Giugno 2011 Circolare n. 11/2011 Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DEL TERZO TRIMESTRE 2011 Di seguito evidenziamo le prossime scadenze fiscali relative al 3 trimestre 2011, con il commento
DettagliSCADENZARIO PER LE ASD APRILE
SCADENZARIO PER LE ASD Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall art.7
DettagliALIQUOTA IVA ORDINARIA AL
Numero circolare 7 Data 30/09/2011 Abstract: Rif.to normativo: ALIQUOTA IVA ORDINARIA AL 21% Decorrenza: dal 17.09.2011 Soggetti interessati: O Dal 17.09.2011, data di entrata in vigore della legge di
DettagliCircolare n. 8. del 15 marzo 2010
Via Principe Amedeo 11 10123 Torino c.f. e p.iva 06944680013 Tel. 011 8126939 Fax. 011 8122079 Email: info@studiobgr.it www.studiobgr.it Circolare n. 8 del 15 marzo 2010 Modelli INTRASTAT - Recepimento
DettagliCircolare N.11 del 18 Gennaio 2013
Circolare N.11 del 18 Gennaio 2013 Benefici fiscali sul gasolio per autotrazione per il quarto trimestre 2012. Appuntamento al 31 Gennaio 2013 Benefici fiscali sul gasolio per autotrazione per il quarto
DettagliStudio Dott. Begni & Associati news 03 / 2015
Oggetto: LO SPLIT PAYMENT E LE FATTURE EMESSE AGLI ENTI PUBBLICI DALL 01.01.2015 Nell ambito della Finanziaria 2015 è contenuto un nuovo metodo antievasione per il versamento dell IVA all Erario, in base
DettagliOggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 OTTOBRE AL 15 NOVEMBRE 2015
Occhio alle scadenze Ai gentili Clienti Loro sedi Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL OTTOBRE AL 15 NOVEMBRE 2015 Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal al 15 novembre 2015, con il commento dei
DettagliCircolare N.47 del 29 Marzo 2012. Riconfermati i bonus a favore degli autotrasportatori
Circolare N.47 del 29 Marzo 2012 Riconfermati i bonus a favore degli autotrasportatori Riconfermati i bonus a favore degli autotrasportatori Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che
DettagliFAQ PARTITE IVA. Cos è la Partita Iva?
FAQ PARTITE IVA Cos è la Partita Iva? La Partita Iva è un particolare strumento fiscale riservato, oltre che alle imprese, ai lavoratori autonomi, ovvero a quei lavoratori che, ai sensi dell art. 2222
DettagliScadenzario Fiscale 2015
Scadenzario Fiscale 2015 Marzo 2015 2014embre 2013 Inquadra il codice QR con i tuo smartphone Per informazioni: Tel: 0573 402389 Fax 0573 905301 info@gcmelaborazioni.it www.gcmelaborazioni.it www.vienintoscana.it
Dettagli1) Scadenze importanti 2) Agevolazioni e contributi a favore delle imprese 3) Tabella Usufrutto 2015 4) Varie aggiornamento. 1. Scadenze importanti
DOTT. RAG. GIOVANNA CASTELLI Via Luigi Sacco 14, Varese partita iva 00346750128 Tel.: 0332/288494 288522 Fax: 0332/831583-282850 E-mail: segreteria@gcastelli.com cod.fiscale CSTGNN52D41L682L Varese, 9
DettagliBurani & Lancellotti COMMERCIALISTI ASSOCIATI Modena
Spett.li Clienti Loro Sedi, lì 19 Marzo 2015 OGGETTO: nuovo regime IVA split payment nei confronti della Pubblica Amministrazione La L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) ha previsto un nuovo
Dettagli1) Scheda Anagrafica/Dichiarazione Lavoro Autonomo -Residenti
1 1) Scheda Anagrafica/Dichiarazione Lavoro Autonomo -Residenti DICHIARAZIONE DATI ANAGRAFICI E FISCALI All Azienda. Io sottoscritto/a (cognome) (nome) al fine di una eventuale stipulazione con codesta
DettagliCIRCOLARE N.22/E. Roma, 11 luglio 2014
CIRCOLARE N.22/E Direzione Centrale Normativa Direzione Centrale Servizi ai contribuenti Roma, 11 luglio 2014 OGGETTO: Art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 - Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori
DettagliScadenzario Fiscale 2015
Scadenzario Fiscale 2015 Aprile 2015 2014embre 2013 Inquadra il codice QR con il tuo smartphone Per informazioni: Tel: 0573 402389 Fax 0573 905301 info@gcmelaborazioni.it www.gcmelaborazioni.it www.vienintoscana.it
DettagliFisco & Contabilità La guida pratica contabile
Fisco & Contabilità La guida pratica contabile N. 08 26.02.2014 Enti non profit: le scritture contabili Categoria: Associazioni Sottocategoria: Varie Gli enti non commerciali rappresentano un fenomeno
DettagliALBERTI - UBINI - CASTAGNETTI Dottori Commercialisti Associati
Dottori Commercialisti Associati ASSOCIATI: GIOVANNI ALBERTI Professore Ordinario di Economia Aziendale all Università di Verona CLAUDIO UBINI ALBERTO CASTAGNETTI ELISABETTA UBINI PIAZZA CITTADELLA 6 37122
DettagliCircolare N.45 del 26 Marzo 2014
Circolare N.45 del 26 Marzo 2014 Prossimo appuntamento con lo spesometro. 10 aprile per i contribuenti mensili e 20 aprile per tutti gli altri Gentile cliente con la presente intendiamo informarla che
DettagliCircolare n. 4/2014 IL VERSAMENTO DEL SALDO IVA 2013
Ai gentili Clienti Loro Sedi Circolare n. 4/2014 IL VERSAMENTO DEL SALDO IVA 2013 Gentile cliente, La informo che entro il 17 marzo prossimo scade il versamento del saldo iva per il 2013 calcolato sulla
DettagliLa notizia in breve. UNICO 2011: è ufficiale la proroga dei versamenti
a cura di Antonio Gigliotti www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info N. 187 FISCAL FLASH La notizia in breve 14.05.2011 UNICO 2011: è ufficiale la proroga dei versamenti Categoria Dichiarazione Sottocategoria
DettagliGENNAIO INFORMATIVA N. 329 29 DICEMBRE 2014
INFORMAT N. 329 29 DICEMBRE 2014 Si riportano di seguito le principali scadenze del PRIMO TRIMESTRE 2015. A seguito dell entrata in vigore delle semplificazioni contenute nel D.Lgs. n. 175/2014 alcuni
DettagliI regimi contabili: obblighi, opzioni e revoche a cura di Daniele Fezzardi
Il Punto sull Iva I regimi contabili: obblighi, opzioni e revoche a cura di Daniele Fezzardi I regimi Iva previsti dalla normativa Il sistema giuridico italiano ha previsto, per le imprese e professionisti,
DettagliRISOLUZIONE N. 248/E
RISOLUZIONE N. 248/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 17 giugno 2008 OGGETTO: Interpello -ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Prova del valore normale nei trasferimenti immobiliari soggetti
DettagliStudio Tarcisio Bologna
NUOVI TERMINI PER L ASSISTENZA FISCALE In attesa della pubblicazione definitiva del modello 730/2015 con le relative istruzioni, la presente Informativa ripercorre le principali scadenze, nonché i vari
DettagliLA NUOVA FATTURA DAL 01 GENNAIO 2013. Esemplificando, le novità possono essere ricondotte alle seguenti fattispecie: Contenuto.
LA NUOVA FATTURA DAL 01 GENNAIO 2013 La legge 24/12/2012 n. 228, pubblicata nella G.U. 29/12/2012 N. 312, supplemento ordinario n. 212 (legge di stabilità), ha recepito nell ordinamento nazionale le misure
DettagliServizio INFORMATIVA 730
SEAC S.p.A. - 38100 TRENTO - Via Solteri, 74 Internet: www.seac.it - E-mail: info@seac.it Tel. 0461/805111 - Fax 0461/805161 Servizio INFORMATIVA 730 15 GENNAIO 2008 Informativa n. 10 ULTERIORI NOVITÀ
DettagliRISOLUZIONE N. 141/E
RISOLUZIONE N. 141/E Direzione Centrale Normativa Roma, 30 dicembre 2010 OGGETTO: Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Vincite conseguite per effetto della partecipazione a giochi on-line
DettagliCircolare N.123 del 25 Luglio 2013
Circolare N.123 del 25 Luglio 2013 Modello 770-2013 e ravvedimento ritenute 2012. Il 31 luglio 2013 è il termine per l invio ed il versamento salvo proroga dell ultimo momento Gentile cliente con la presente
DettagliCinque per mille. L iscrizione nell elenco dei beneficiari
Cinque per mille. L iscrizione nell elenco dei beneficiari Con la Circolare 20 marzo 2014, n. 7, l'agenzia delle Entrate ha reso noto che a partire da oggi, 21 marzo 2014, gli enti interessati potranno
DettagliSCRITTURE E REGIMI CONTABILI
SCRITTURE E REGIMI CONTABILI Parte III I regimi contabili per imprese e professionisti Dott. Alberto Marengo Dott. Umberto Terzuolo Dott. Piercarlo Bausola Regimi adottabili: I REGIMI CONTABILI PER IMPRESE
DettagliAi gentili Clienti Loro sedi
Ai gentili Clienti Loro sedi Oggetto: L ASSOGGETTABILITÀ AD IRAP DI PROFESSIONISTI, AGENTI DI COMMERCIO, PROMOTORI FINANZIARI E PICCOLI IMPRENDITORI SCELTE NELLA PROSSIMA DICHIARAZIONE DEI REDDITI Con
DettagliSCADENZE DEL MESE DI SETTEMBRE 2015
SCADENZE DEL MESE DI SETTEMBRE 2015 Compilazione registro IVA minori Entro martedì 15 Entro mercoledì 16 Le associazioni che fruiscono dell opzione di cui alla L. 398/1991 devono effettuare l annotazione
DettagliCOMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA ; Scadenza 28.02.2014 Verifica, predisposizione e invio telematico.
INFORMATIVA N. 3 / 2014 Ai gentili Clienti dello Studio COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA ; Scadenza 28.02.2014 Verifica, predisposizione e invio telematico. DICHIARAZIONE ANNUALE IVA ; Verifica e predisposizione
DettagliInformativa n. 22 INDICE. del 16 giugno 2011
Informativa n. 22 del 16 giugno 2011 Comunicazione telematica all Agenzia delle Entrate delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore a 3.000,00 euro - Riepilogo della disciplina e
DettagliIL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE E FATTURAZIONE DEI SERVIZI B2B
IL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE E FATTURAZIONE DEI SERVIZI B2B La Legge 217/2011 prevede che le prestazioni di servizi generiche poste in essere con soggetti non residenti si considerino effettuate nel momento
DettagliPENSIONE DI VECCHIAIA, PENSIONE DI ANZIANITÀ, PENSIONE ANTICIPATA.
PENSIONE DI VECCHIAIA, PENSIONE DI ANZIANITÀ, PENSIONE ANTICIPATA. LA PENSIONE DI VECCHIAIA è il trattamento pensionistico corrisposto dall Istituto previdenziale al raggiungimento di una determinata età
DettagliOGGETTO: Cinque per mille. L iscrizione nell elenco dei beneficiari
Roma, 10/04/2013 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Cinque per mille. L iscrizione nell elenco dei beneficiari Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterla
DettagliS E A V OGGETTO: FT. ELETTRONICA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Bergamo, marzo 2015 CIRCOLARE N. 14/Consulenza aziendale OGGETTO: FT. ELETTRONICA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Dal 31.3.2015 scatta l obbligo di utilizzo generalizzato della fattura elettronica nei confronti
DettagliPRINCIPALI SCADENZE DAL 16 GIUGNO AL 15 LUGLIO 2015
Principali scadenze PRINCIPALI SCADENZE DAL GIUGNO AL 15 LUGLIO 2015 Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal al 15 luglio 2015, con il commento dei termini di prossima scadenza. Si segnala
DettagliStudio Tributario e Societario
Studio Tributario e Societario Studio Tributario e Societario Convegno Novità Tributarie 2011/2012 Genova, 19 Gennaio 2012 La tassazione delle persone fisiche come stumento di redistribuzione della ricchezza:
Dettagli