MAGGIO Novità. Approfondimenti. Scadenziario. Circolare Mensile

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1 Circolare Mensile MAGGIO 2005 Pagina 2: Novità Diritto annuale alle Camere di Commercio Diritto annuale CCIAA: le misure delle sanzioni per omesso o tardivo versamento Pronto il modello Ici 2005 Non è soggetta ad Ici la pertinenza, anche se è iscritta in via autonoma al catasto Procedura di rettifica Iva per le cessioni documentate con scontrino fiscale Istat, comunicato l indice dei prezzi al consumo marzo 2005 Pagina 4: Approfondimenti Le regole di compilazione della scheda carburante Gli obblighi INPS per i lavoratori autonomi occasionali Le novità dell ABI in tema di accertamenti bancari. Modalità operative per gli studi di settore in previsione di Unico 2005 Pagina 15: Scadenziario

2 Novità Diritto annuale alle Camere di Commercio Il Ministero dell Economia e Finanze, in concerto con quello delle Attività Produttive, ha determinato le misure, per l'anno 2005, del diritto annuale dovuto dalle imprese alle Camere di Commercio, ai sensi dell'art.17 della L. n.488/99. Il diritto annuale è versato, in unica soluzione, con il modello F24, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi. (Ministero Finanze decreto 23/03/05 G.U. 09/04/05 n.82) Diritto annuale CCIAA: le misure delle sanzioni per omesso o tardivo versamento Il Ministero delle Attività Produttive ha disciplinato l'applicazione delle sanzioni amministrative in caso di tardivo od omesso pagamento del diritto annuale da parte delle imprese a favore delle Camere di Commercio. La misura della sanzione è del 10% nei casi di tardivo versamento e va dal 30% al 100% nei casi di omesso versamento, tenendo altresì conto dei criteri di determinazione della sanzione previsti dall'art.7 del D.Lgs. n.472/97. (Ministero Att.Prod. decreto 27/01/05 n.54 G.U. 19/04/05 n.90) Pronto il modello Ici 2005 Il Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell Economia e delle Finanze ha approvato, con decreto del 15 aprile 2005, il modello di dichiarazione Ici 2005 e le istruzioni, per gli immobili acquistati nel corso dell anno 2004 e per quelli che, durante lo stesso anno 2004, hanno avuto modificazioni rilevanti ai fini della determinazione dell imposta dovuta e del soggetto obbligato al pagamento. (Ministero Finanze DPF decreto 15/04/05 in GU n.101 del ) Non è soggetta ad Ici la pertinenza, anche se è iscritta in via autonoma al catasto La Corte di Cassazione ha stabilito che, ai fini dell applicazione dell Ici, è irrilevante la circostanza che l area pertinenziale e la costruzione principale siano censite catastalmente in modo distinto. Ciò che conta è la sussistenza di fatto del vincolo pertinenziale (durevole destinazione della cosa accessoria a servizio od ornamento di quella principale e volontà dell avente diritto di creare la destinazione); vincolo che andrà accertato nel caso concreto. (Cassazione sentenza 16/03/05 n.5755 Stampa Specializzata) Procedura di rettifica Iva per le cessioni documentate con scontrino fiscale L Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti sulla procedura illustrata in precedenza, per il recupero dell imposta assolta sul prezzo di vendita, documentata da scontrino fiscale, di un bene restituito dalla clientela di una società, usufruendo della clausola offerta: garanzia soldi rimborsati. In particolare, le Entrate hanno precisato che una rettifica senza limiti temporali di un operazione di acquisto, certificata con scontrino fiscale, andrebbe a ledere l esigenza di certezza e trasparenza nei rapporti tra contribuente e fisco. Da qui la necessità che la garanzia soldi rimborsati, riconosciuta ai clienti, sia circoscritta entro un arco temporale ben definito. Inoltre, l Agenzia, ai fini della rettifica dell imposta, dichiara non ammissibile la procedura di rimborso del prezzo di vendita, in assenza del titolo originario di acquisto, ossia lo scontrino fiscale. (R.M. 07/04/05 n.45) Istat, comunicato l indice dei prezzi al consumo marzo 2005 L Istituto nazionale di statistica ha reso noto l indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di marzo 2005, che si pubblica ai sensi della L. n.392/78 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) e della L. n.449/97 (misure per la stabilizzazione Circolare Mensile MAGGIO

3 della finanza pubblica). L indice è pari a 124,5. La variazione dell indice, rispetto a quello del corrispondente mese dell anno precedente è pari al + 1,6%. (Istat, comunicato 14/04/05 G.U. 26/04/05 n.95) Circolare Mensile MAGGIO

4 Approfondimenti Le regole di compilazione della scheda carburante Per l acquisto di carburanti per autotrazione (benzina, gasolio, metano GPL, ecc.) presso impianti stradali di distribuzione è previsto il divieto di fatturazione di cui all articolo 21 del DPR 633/1972, salvo alcune eccezioni espressamente elencate. Se tale disposizione, prevista dal comma 2 articolo 1 del DPR 444/1997, non genera alcun problema per i privati, per le imprese ed i professionisti è necessario poter documentare le predette spese al fine di beneficiare sia dell eventuale deducibilità ai fini delle imposte dirette che per usufruire, ove possibile, del diritto alla detrazione dell IVA. Per documentare l acquisto dei carburanti è quindi prevista la facoltà di emettere un documento sostitutivo che prende il nome di scheda carburante. La disciplina della scheda carburante è contenuta nel DPR n. 444 del 10 novembre 1997 ed il suo contenuto è stato oggetto di chiarimenti da parte dell amministrazione finanziaria con la circolare ministeriale n. 205/E del 12 agosto AMBITO DI APPLICAZIONE La scheda carburante, pertanto, rappresenta il documento che: certifica gli acquisti di carburante per autotrazione (benzina normale, benzina super, benzina verde, miscela di carburante e lubrificante, gasolio, gas metano, GPL); effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione; dai soggetti Iva nell esercizio di impresa, arte o professione. 2. ESCLUSIONI Risultano pertanto esclusi dalla disciplina della scheda carburante: acquisti di carburante per autotrazione NON effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione; acquisti di carburante NON per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione (ad esempio motori fissi); acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione per i quali non può essere verificata la destinazione; rifornimenti durante l orario di chiusura (self-service); procedura di netting in uso nel settore petrolifero; cessioni nei confronti dello Stato, degli enti pubblici territoriali, degli istituti universitari e degli enti ospedalieri, di assistenza e beneficenza (articolo 6 DPR 444/1997); carrelli elevatori, macchine operatrici come trattori, escavatori, mezzi di spurgo pozzi, che non possono circolare su strada. Nelle ipotesi sopra citate si applica la disciplina della fatturazione a richiesta del cliente. Il paragrafo 2 della CM 205/E/1998 ha precisato che nel caso di mancanza del personale che possa rilasciare il documento, possono essere utilizzati a tal fine i buoni consegna emessi dalle attrezzature automatiche, da inviare ai gestori per l adempimento in questione Circolare Mensile MAGGIO

5 3. OBBLIGO DI EMISSIONE DELLA FATTURA Nelle seguenti ipotesi è previsto l obbligo di emettere, su richiesta del cliente, la tradizionale fattura prevista dall articolo 21 del DPR n. 633/1972. Si tratta di: cessioni di gasolio effettuate nei confronti di autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti all albo di cui alla legge n. 298/1974; cessioni di gasolio effettuate nei confronti di autotrasportatori domiciliati e residenti negli Stati membri della UE; cessioni di gasolio effettuate nei confronti di autotrasportatori di cose per conto proprio muniti di licenza di cui all articolo 32 della legge n.298/1974 (DPR 277 del ). E importante precisare che, nelle ipotesi elencate, la fattura deve essere richiesta all atto di effettuazione dell operazione, a pena di decadenza del relativo diritto. 4. CARATTERISTICHE DELLA SCHEDA CARBURANTE Le caratteristiche del documento sostitutivo della fattura, che deve essere emesso dai soggetti indicati al precedente punto 1, sono le seguenti: va utilizzata una scheda conforme al modello allegato al DPR 444/1997 (si veda il facsimile reperibile presso qualunque rivenditore autorizzato); la scheda carburante deve avere una periodicità mensile o trimestrale (tale periodicità è indipendente dalla scelta riguardante la periodicità delle liquidazioni Iva per cui un contribuente che liquida mensilmente l Iva può tranquillamente compilare la scheda carburante con periodicità trimestrale); la scheda carburante è sostitutiva della fattura stante il divieto di fatturazione previsto dalla norma (anche per la scheda carburante ricorre l esonero dall obbligo di registrazione quando l Iva non è detraibile ed il soggetto non è in contabilità semplificata); le cessioni di carburante e lubrificanti per autotrazione non sono soggette all obbligo di certificazione dei corrispettivi tramite scontrino o ricevuta fiscale (art.1 DPR n.696/96). 5. CONTENUTO DELLA SCHEDA CARBURANTE (dati apposti anche mediante timbro) In relazione al contenuto della scheda carburante, il DPR 444/1997 ha apportato rilevanti novità sia in termini di informazioni aggiuntive che di informazioni non più necessarie. I dati che la scheda carburante deve contenere sono i seguenti: estremi di individuazione del veicolo (casa costruttrice, modello, targa o numero telaio o altri elementi identificativi); estremi di identificazione del soggetto Iva che acquista il carburante (ditta-impresa individuale, denominazione o ragione sociale-società, nome e cognome-professionista); domicilio fiscale; numero di partita Iva; ubicazione stabile organizzazione in Italia (per i soggetti domiciliati all estero); dati identificativi del soggetto residente all estero e del rappresentante fiscale in Italia (articolo 17 comma 2 DPR 633/1972); numero dei chilometri rilevabile, alla fine del mese o del trimestre, dall apposito dispositivo contachilometri esistente nel veicolo. In relazione all ultimo dei punti elencati è importante ricordare che non va indicato il numero dei chilometri percorsi nel periodo bensì il dato puntuale riscontrabile dal contachilometri alla fine del periodo (mese o trimestre) considerato. Il dato dei chilometri percorsi nel periodo (dato non Circolare Mensile MAGGIO

6 richiesto dalla norma) è comunque ricavabile dalla differenza tra il dato di una scheda e quello indicato in quella del periodo precedente. In relazione all acquisto di autovetture usate, e quindi con un chilometraggio già esistente, si ritiene tuttavia opportuno, in sede di compilazione della prima scheda carburante, riportare anche il dato dei chilometri iniziali. Un ultima importante considerazione riguarda gli esercenti arti e professioni: dalla lettura della disposizione normativa non si ricava per tali soggetti l obbligo di indicazione del numero dei chilometri e ciò in quanto tale obbligo viene espressamente previsto per i soli esercenti attività d impresa. 6. ADEMPIMENTI DELL ESERCENTE L IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE L articolo 3 del DPR n. 444/1997 introduce precisi obblighi per l esercente l impianto di distribuzione. Tale soggetto deve: indicare la data del rifornimento; indicare l ammontare del corrispettivo totale corrisposto dal cliente (al lordo dell Iva); indicare i propri estremi identificativi: denominazione o ragione sociale, ovvero ditta o cognome o nome, e ubicazione dell impianto (anche mediante timbro); accertare la corrispondenza della scheda al veicolo da rifornire; apporre la propria firma per convalida della regolarità dell operazione di acquisto. 7. DATI NON PIÙ OBBLIGATORI La disciplina contenuta nel DPR n. 444/1997 ha eliminato l obbligo di indicare alcuni elementi richiesti in passato. Si tratta di: numero progressivo dell annotazione; tipo di carburante erogato; quantità del carburante erogato. Poiché la novità più rilevante, introdotta dal DPR n. 444/1997 in merito alla compilazione della scheda carburante, è sicuramente quella relativa all indicazione del dato chilometrico risultante alla fine del periodo di riferimento, si propone di seguito una tabella che riepiloga la necessità di indicare o meno tale dato in funzione della diversa modalità di utilizzo dell autovettura. REGOLE PER L ANNOTAZIONE DEI CHILOMETRI NELLA SCHEDA CARBURANTE Situazione dell auto Automezzo utilizzato nell esercizio dell impresa Automezzo utilizzato nell esercizio dell arte o della professione Imprese di noleggio Leasing Autovetture nuove non immatricolate o usate per il rifornimento di dotazione iniziale o di consegna Veicoli nuovi o usati, muniti della targa di prova, affidati per la riparazione o per la vendita a concessionari o ad altri operatori del settore Veicoli usati adibiti all esecuzione di prove tecniche o dimostrative per la clientela Auto propria del dipendente utilizzata per conto del datore di lavoro Auto aziendale munita, in luogo della scheda, di un blocco di buoni dal valore predeterminato Dato KM SI NO -- SI SI NO -- NO -- NO -- SI SI Adempimenti richiesti Annota sulla scheda, a fine periodo, il numero dei chilometri dall apposito dispositivo contachilometri Scheda unica per l intera stazione noleggiante con indicazione dei chilometri La scheda è intestata all utilizzatore che al termine del periodo annota su di essa i chilometri dell autovettura Scheda cointestata al proprietario dell autovettura e al datore di lavoro. Annotazione sulla scheda dei soli chilometri percorsi afferenti esclusivamente l attività d impresa L utilizzatore dell autovettura annota, al termine del periodo, su un apposito documento diverso dai buoni, i chilometri percorsi Circolare Mensile MAGGIO

7 Operazione di netting: rifornimento effettuato con carte aziendali collegate a contratti di somministrazione di carburante Auto aziendale assegnata ad un dipendente SI SI L utilizzatore dell autovettura annota, al termine del periodo, su un apposito documento diverso dai buoni, i chilometri percorsi Scheda intestata contestualmente all assegnatario e all impresa. Chilometri annotati, a fine periodo, da parte dell assegnatario DISCIPLINA AI FINI IVA Ai fini Iva, la lettera d) dell articolo 19-bis 1 del DPR n. 633/1972 dispone che l imposta relativa all acquisto o all importazione di carburanti. destinati ad autovetture è ammessa in detrazione se è ammessa in detrazione l imposta relativa all acquisto, all importazione o all acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria, di noleggio e simili di dette autovetture. Nonostante ad oggi, a seguito della disciplina introdotta dal comma 4 dell articolo 30 della legge n. 388/2000 (finanziaria per l anno 2001), sia possibile recuperare parzialmente l IVA all atto dell acquisto nella misura del 10% (50% se auto elettrica), la circolare ministeriale n. 1/E del 3 gennaio 2001 ha chiarito che la detrazione del 10% o del 50% di cui si è detto in precedenza non si estende all IVA relativa all acquisto di carburanti. Pertanto, la regola generale è che tanto gli imprenditori quanto gli esercenti arti e professioni non possano recuperare, nemmeno in parte, l imposta assolta sull acquisto dei carburanti relativi all utilizzo delle autovetture. Le uniche ipotesi che consentono di recuperare l Iva assolta all atto dell acquisto delle autovetture e quindi, per richiamo della lettera d) articolo 19-bis 1 DPR 633/1972, anche relativamente all acquisto di carburanti, sono le seguenti: autovetture che formano oggetto dell attività propria dell impresa; autovetture adibite ad uso pubblico (ad esempio i taxi); autovetture acquistate o utilizzate per lo svolgimento dell attività di agente o rappresentante di commercio. Circolare Mensile MAGGIO

8 Gli obblighi INPS per i lavoratori autonomi occasionali Si ricorda che dal 1 gennaio 2004 sono obbligati ad iscriversi alla Gestione separata istituita presso l INPS, tutti i lavoratori autonomi occasionali che superano nel corso dell anno un importo di compensi pari a 5.000,00 euro. L esistenza di un limite oltre il quale scatta l obbligo contributivo fa sorgere in capo ai committenti ed ai collaboratori occasionali precisi diritti e doveri. In particolare: a. l obbligo in capo al lavoratore autonomo occasionale di comunicare ai committenti interessati, all inizio dei singoli rapporti e, tempestivamente, durante il loro svolgimento, il superamento o meno del limite in argomento; b. il diritto, in capo ai committenti, di conoscere la situazione. Da un punto di vista pratico si ritiene opportuno, per la corretta gestione di tali rapporti da parte dei committenti, predisporre una dichiarazione da far sottoscrivere al lavoratore autonomo occasionale, nella quale tale soggetto si impegni a comunicare l eventuale percezione di compensi della stessa natura erogati da altri committenti nel corso del medesimo anno solare. Solo in tal modo i committenti, sui quali la normativa fa ricadere gli obblighi di versamento e dichiarativi, potranno assolvere correttamente a tutti gli adempimenti, tutelandosi in caso di dichiarazione mendace o mancata comunicazione da parte del lavoratore autonomo occasionale. Trattandosi di un nuovo adempimento erano sorti dubbi in merito al concreto funzionamento di tale obbligo, tanto che i chiarimenti definitivi da parte dell INPS sono intervenuti solo in corso d anno con la circolare n. 103 del 6 luglio Si forniscono di seguito le indicazioni necessarie per una corretta gestione di tali rapporti, anche alla luce delle precisazioni contenute nella predetta circolare: in tema di versamento dei contributi si applicano le medesime modalità e gli stessi termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi (i committenti dovranno versare l intero contributo previdenziale ed avranno diritto di rivalsa nei confronti del lavoratore autonomo occasionale per la misura di 1/3, mentre 2/3 dei contributi rimarranno a carico del lavoratore autonomo occasionale); l importo di euro costituisce una fascia di esenzione e, quindi, in caso di superamento della stessa, i contributi sono dovuti solo sulla quota di reddito eccedente; ai fini del limite di 5.000,00 euro va tenuto conto dei soli redditi di lavoro autonomo occasionale (e, quindi, non rilevano altri redditi percepiti ad altro titolo dal contribuente); per gli anni successivi al primo (e quindi anche nel 2005) i lavoratori autonomi occasionali non dovranno presentare una nuova domanda di iscrizione solo se il committente rimane il medesimo, mentre permane l obbligo di presentare un ulteriore domanda nei casi di nuova committenza); con il Messaggio n del 23/09/2004, l INPS ha precisato le modalità di compilazione della sezione INPS del modello F24 per il versamento del contributo da parte dei committenti: - il codice della sede dell'istituto di pertinenza del committente; - dovranno essere usate le causali contributo CXX o C10, a seconda che si tratti di lavoratori privi di altra tutela previdenziale o di lavoratori iscritti ad altra gestione previdenziale obbligatoria o titolari di pensione; - nello spazio "matricola INPS" sarà riportato il CAP seguito dal Comune del committente (es ROMA); - nel "periodo di riferimento" verrà indicato il mese individuato secondo il principio di cassa; con riferimento alla denuncia che il committente dovrà presentare all INPS per comunicare il versamento dei predetti contributi si ricorda che il 2004 è stato l ultimo anno del modello Circolare Mensile MAGGIO

9 annuale GLA e che, dal 2005 è stato introdotto un nuovo adempimento consistente nella denuncia mensile telematica (denominata EMENS); anche ai lavoratori autonomi occasionali si applica il sistema contributivo della Gestione separata che prevede l applicazione di tre distinte aliquote in relazione alle caratteristiche del lavoratore autonomo occasionale (fissa al 10% per i soggetti già iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, fissa al 15% per i soggetti titolari di pensione diretta; variabile per i soggetti titolari di pensione indiretta e per i lavoratori privi di altra tutela obbligatoria); in caso di applicazione della percentuale variabile, occorre considerare la presenza di limiti oltre il quale il contributo aumenta e di massimali oltre il quale il contributo non è più dovuto. Per gestire tali situazioni nei casi di superamento del limite dei 5.000,00 euro in presenza di più committenti contemporaneamente, vanno seguite le indicazioni già fornite dall INPS con la circolare n. 56 del 29/03/2004 (reperibile sul sito dell INPS ). Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Circolare Mensile MAGGIO

10 I FORMULARI OPERATIVI D IMPRESA Fac-simile di dichiarazione da far sottoscrivere al lavoratore autonomo occasionale DICHIARAZIONE Il/la sottoscritta. nato/a a. il. e residente a. Cap... in via.. tel. cell.. Cod.fisc.. consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell articolo 26 della legge 15/68 e del Dpr n. 403/1998 DICHIARA quanto al contributo per l attività di lavoro autonomo occasionale, ai sensi dell articolo 44 del DL 30/09/03, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24/11/2003, n. 326 e della circolare INPS n. 103 del 6/7/2004, che alla data del., sommando i compensi per lavoro autonomo occasionale percepiti da parte di tutti i committenti, nell anno 2005: [ ] ha superato il limite annuo lordo di 5.000,00 [ ] non ha superato il limite annuo lordo di 5.000,00 e ha raggiunto il reddito annuo lordo di. Data.. Firma Il sottoscritto si obbliga altresì: a comunicare a.. anche successivamente alla data odierna l eventuale superamento del limite annuo lordo di 5.000,00 Data.. Firma Il sottoscritto dichiara infine: [ ] di essere escluso dall obbligo del contributo di cui trattasi in quanto alla data del 01/04/1996 già pensionato con 65 anni di età e collaboratore autonomo [ ] di essere iscritto alla seguente forma previdenziale obbligatoria, quale [ ] PENSIONATO [ ] LAVORATORE SUBORDINATO [ ] di NON essere iscritto ad altra forma previdenziale obbligatoria Data.. Firma Circolare Mensile MAGGIO

11 Le novità dell ABI in tema di accertamenti bancari. Le nuove disposizioni sulle indagini bancarie introdotte dalla Finanziaria 2005, destinate a rivoluzionare le modalità di accertamento fiscale, avranno un avvio molto difficile. Queste, infatti, sembrano essere le indicazioni che possono essere ritratte dalla circolare ABI (associazione bancaria italiana) nella quale l associazione chiarisce come non sia possibile fornire le nuove informazioni sulle operazioni e poste in essere prima del Il chiarimento arriva poco dopo che l Agenzia delle Entrate, con la risposta n 3.8 della circolare 10 del 16 marzo 2005, aveva precisato che, trattandosi di regole procedurali, le nuove disposizioni avrebbero trovato applicazione riguardo tutti gli anni accertabili alla data di effettuazione dei controlli (quindi anche per i periodi d imposta ante 2005). Come si ricorderà la legge 311/2004 (Finanziaria per il 2005) ha previsto che il Fisco dal 1 gennaio 2005 possa chiedere a banche, poste e intermediari finanziari dati e notizie relative a qualsiasi rapporto con la clientela. Le richieste, dunque, potranno riguardare non solo notizie su operazioni legate a conti correnti ma anche su tutte le operazioni fuori conto. E previsto infine che dal 1 luglio la trasmissione delle notizie potrà avvenire solo tramite il canale telematico. In merito all efficacia temporale delle nuove norme l ABI chiarisce che: - per gli anni precedenti al 2005, «non sussistendo per i relativi periodi un espresso obbligo di rilevazione ed evidenza, allo stato attuale non esistono adeguate procedure informatiche che permettono di recuperare i dati»; - per il 2005, sussiste lo stesso inconveniente, anche perché non è stata individuata né la procedura telematica di trasmissione né si conosce con certezza la tipologia di operazioni per le quali vi sia l'obbligo di segnalazione. Tali problematiche vengono evidenziate nel modello di risposta elaborato dall Associazione, e che le banche devono utilizzare per fornire le informazioni richieste dall Amministrazione finanziaria, dove si sottolinea anche la difficoltà, in assenza delle specifiche procedure informatiche di reperire tutte le informazioni relative allo stesso Come noto le Entrate dovranno definire entro il 1 luglio da quando e come i rapporti tra Fisco e soggetti controllati dovranno obbligatoriamente svolgersi per via telematica. Nonostante queste oggettive difficoltà, la banca può, comunque, segnalare all Amministrazione Finanziaria le informazioni che è riuscita ad acquisire sulla base delle rilevazioni. Le banche, infatti, potrebbero fornire le informazioni richieste anche sulla base di dati che sono per altri fini soggetti a monitoraggio quali, ad esempio, le informazioni che la banca deve registrare, anche in relazione alle operazioni fuori conto, ai fini antiriciclaggio. Tale opportunità deve essere comunque attentamente valutata dal momento che le informazioni richieste dalla normativa sugli accertamenti bancari, in alcune ipotesi, vanno oltre a quelle attualmente monitorate con evidenza informatica dal sistema antiriciclaggio (si pensi alle operazioni di sportello sotto i euro, monitorate solo se esiste un sospetto di riciclaggio, in relazione alla tempistica di esecuzione). Va poi valutata attentamente la possibilità di utilizzazione dei dati, in deroga alla legge sulla privacy, acquisiti per fini diversi da quelli fiscali. Sempre secondo l'associazione bancaria, sarebbe opportuno, inoltre, che i termini per le risposte fossero meno stringenti di quelli previsti dalla Finanziaria 2005 (30 giorni). Alla luce di quanto sopra, sembra quindi che l applicazione pratica delle nuove verifiche bancarie in tema fiscale sia ancora in alto mare. Circolare Mensile MAGGIO

12 Modalità operative per gli studi di settore in previsione di Unico 2005 Il periodo di imposta 2004 è interessato da numerose novità in tema di studi di settore, che possono essere così riepilogate: 1. innovative possibilità di utilizzo delle risultanze di GERICO ai fini accertativi per i soggetti in regime di contabilità ordinaria per obbligo di legge; possibilità di accertamento per singola annualità (per i soli imprenditori in regime di contabilità ordinaria) al verificarsi di significativi scostamenti rispetto ad indici di coerenza di natura patrimoniale, finanziaria ed economica; 2. previsione normativa della rilevanza degli adeguamenti ai fini IRAP; previsione della possibilità di libero adeguamento per tutti i contribuenti, con l introduzione di un eventuale maggiorazione, per scostamenti rilevanti ; nuova scadenza per il versamento della maggiore IVA, conteggiata con aliquota media; 3. introduzione di una nuova categoria di studi, ad applicazione monitorata; 4. aggiornamento degli studi di settore già in vigore, con introduzione di alcune modifiche alle funzioni matematiche da cui si ottengono i ricavi o i compensi stimati. Il tutto, da valutarsi in raccordo con le bozze dei modelli per l indicazione dei dati rilevanti per gli studi di settore disponibili sul sito internet dell Agenzia delle entrate e con la nuova versione del software Ge.Ri.Co. disponibile (non per tutti gli studi) dalla data del Soggetti in contabilità ordinaria per obbligo di legge La legge Finanziaria per il 2005 ha previsto che, già a decorrere dal periodo di imposta 2004, tutti i contribuenti in regime di contabilità ordinaria (per opzione o per obbligo di legge) possono essere accertati, se non congrui, sulla base delle risultanze degli studi di settore qualora, all interno di un triennio di applicazione dello studio, vi siano almeno due periodi di imposta, anche non consecutivi di non congruità. In sostanza, la nota regola c.d. del due su tre trova applicazione anche nei confronti dei soggetti di maggiori dimensioni e, soprattutto, nei confronti delle società di capitale che, nel passato, potevano subire accertamenti analitici induttivi solo qualora le scritture contabili fossero dichiarate inattendibili. Per apprezzare la portata innovativa del provvedimento si propone una tabella esplicativa tratta dalla circolare dell Agenzia delle entrate n.10/e/2005: triennio rilevante per la verifica dei soggetti accertamento in regime di contabilità ordinaria non congruo congruo non congruo possibile congruo non congruo congruo non possibile congruo non congruo non congruo possibile Pertanto, risulta innanzitutto indispensabile verificare la congruità sul periodo 2004 (unico accertabile con le nuove modalità); mancando la stessa, è necessario analizzare il triennio di riferimento, per verificare se esista almeno un altro periodo (2002 o 2003) non allineato che legittima l esperimento dell accertamento da studi per il Si ricorda che, in relazione al periodo 2002, l eventuale presentazione di un condono tombale non vale a far mutare l originaria condizione di non congruità del soggetto. Va inoltre ricordato che, la medesima legge finanziaria per il 2005, ha previsto che nei confronti dei soggetti: Circolare Mensile MAGGIO

13 in regime di impresa ed in contabilità ordinaria (per obbligo o per opzione); non congrui; è possibile esperire l accertamento per singola annualità qualora si registri uno scostamento rilevante rispetto ad indici di coerenza patrimoniale, finanziaria ed economica, che dovranno essere stabiliti con apposito provvedimento, al momento non ancora emanato. Pertanto, combinando le due disposizioni, è possibile affermare che i contribuenti imprenditori in contabilità ordinaria: 1. se risultano congrui per il periodo 2004 restano al sicuro da qualsiasi forma di accertamento; 2. se risultano non congrui per il periodo 2004 ma congrui per le precedenti annualità 2002 e 2003, potrebbero essere accertati per il solo 2004 qualora si verificasse il rilevante scostamento rispetto agli indici di coerenza (si ripete, ancora da emanare); 3. se risultano non congrui per l anno 2004 ed anche in relazione anche ad una sola delle due annualità 2002 e 2003, possono subire un accertamento sul 2004 salvo non provvedano all adeguamento. Rilevanza IRAP, libero adeguamento e versamento della maggiore IVA La legge 311/2004 ha sancito che l adeguamento agli studi di settore rileva sempre ai fini del tributo regionale; pertanto, gli eventuali adeguamenti dovranno essere riportati anche nel quadro IQ, indipendentemente dalla circostanza che lo studio sia applicabile per la prima volta oppure sia a regime. L adeguamento alle maggiori risultanze di Ge.Ri.Co., inoltre, è possibile per tutti i contribuenti, indipendentemente dalla anzianità dello studio; tuttavia: qualora lo studio sia applicabile a regime; qualora l adeguamento necessario sia superiore al 10% dei ricavi o dei compensi evidenziati nelle scritture contabili; è dovuta un ulteriore maggiorazione del 3% conteggiata sull adeguamento stesso (rileva l imponibile e non le maggiori imposte connesse). Tale maggiorazione vale ad affrancare tutti i settori impositivi: imposte dirette, IRAP e IVA. A tal fine, i modelli di dichiarazione contengono due nuove caselle: l una destinata all evidenziazione delle risultanze contabili, l altra ove si dovrà segnalare l ammontare della predetta maggiorazione, che deve essere versata nello stesso termine di pagamento del saldo e del primo acconto delle imposte. Ai fini dell imposta sul valore aggiunto, si segnala che l adeguamento agli studi deve essere indicato nel solo quadro VA della dichiarazione IVA (quindi non si devono mai modificare le risultanze contabili esposte nel quadro VE); il versamento della maggiore imposta deve essere effettuato, contrariamente a quanto avveniva in passato, contestualmente al versamento del saldo delle imposte e non più entro il maggior termine di presentazione della dichiarazione. I nuovi studi ad applicazione monitorata Sino al periodo di imposta 2003 esistevano tre categorie di studi di settore: studi definitivi, studi evoluti e studi sperimentali. A decorrere dal periodo di imposta 2004 è stata prevista una nuova categoria detta ad applicazione monitorata. Circolare Mensile MAGGIO

14 le categorie di studi per il 2004 definitivi evoluti sperimentali monitorati si applicano con le usuali regole rappresentano delle elaborazioni degli studi definitivi non possono essere utilizzati per l accertamento e sono destinati ad essere sostituiti da studi definitivi non possono essere utilizzati per l accertamento e presuppongono l esistenza di gravi crisi economiche o di difficoltà di inquadramento La principale caratteristica degli studi monitorati è rappresentata dal fatto che le risultanze degli stessi sono considerate presunzioni semplici prive dei requisiti di certezza, precisione e concordanza; quindi, non è ammesso l accertamento automatico ai sensi dell articolo 39 del DPR 600/73. Tuttavia, l eventuale non congruità (o non coerenza) può essere utilizzata dagli uffici per elaborare le liste dei soggetti da verificare; inoltre, il non raggiungimento dei target di Ge.Ric.Co. può essere indicazione utilizzata dall ufficio per motivare un accertamento, qualora accompagnato da ulteriori circostanze rilevate. I settori interessati da tale nuova tipologia di studi sono quelli professionale e del comparto TAC (tessile, abbigliamento, calzaturiero). In particolare, per ciò che attiene il settore TAC, si segnala l introduzione di un nuovo parametro che corregge l influenza delle c.d. variabili di stock (esempio tipico sono i beni ammortizzabili); qualora si registri contemporaneamente una riduzione dei ricavi associata ad una riduzione dei consumi di energia elettrica (circostanza che avvalora il non utilizzo o minor utilizzo dei cespiti) viene applicata una funzione di regressione sui ricavi richiesti. L evoluzione di precedenti studi di settore Gli studi di settore evoluti, invece, tendono a mantenere un assoluta rispondenza delle risultanze delle elaborazioni matematiche con la reale situazione economica; a tal fine, gli interventi più rilevanti sono quelli tesi: ad evitare l applicazione del procedimento di annotazione separata; ad accorpare, in un unico studio, più attività originariamente ricomprese in modelli diversi; a modificare le distribuzioni ventiliche all interno dello studio, in modo da renderle sensibili non solo alla forma giuridica del soggetto ma anche al numero di lavoratori dipendenti presenti; a correggere la rilevanza della presenza di soggetti che prestano la loro opera non in base ad un contratto di lavoro dipendente, per dare rilevanza ad una possibile occupazione non prevalente degli stessi (in passato rilevava, invece, unicamente il numero degli stessi); a considerare non solo il valore dei beni ammortizzabili, bensì il loro grado di utilizzo (rapporto tra consumi di energia e valore degli stessi). Tali studi evoluti, che in genere conducono a risultati minori rispetto ai precedenti, dovrebbero poter essere utilizzati dal contribuente, in sede di contraddittorio, per giustificare anche gli scostamenti evidenziati in precedenti periodi. Circolare Mensile MAGGIO

15 Scadenziario Domenica 15 Maggio Versamento acconto mensile Irap dovuto da enti pubblici, organi e amministrazioni dello Stato. Registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute. Annotazione del documento riepilogativo di fatture di importo inferiore a 155 Euro. Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente. Annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente dalle associazioni sportive dilettantistiche. Lunedì 16 Maggio Versamento delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese precedente. Versamento delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente. Versamento dell IVA dovuta per il mese precedente da parte dei contribuenti che effettuano liquidazioni mensili. Versamento dell IVA dovuta riferita al primo trimestre 2005 da parte dei soggetti che liquidano l imposta trimestralmente. Versamento della III rata dell IVA risultante dalla dichiarazione annuale relativa al 2004 da parte dei soggetti che hanno scelto di rateizzare l importo con applicazione degli interessi dello 0,50% a decorrere dal 16 marzo Versamento dei contributi INPS dovuti sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi nonché associati in partecipazione riferiti alle retribuzioni corrisposte nel mese precedente. Versamento della prima rata di contributi INPS sul minimale, per l anno 2005, dovuti da artigiani e commercianti. Versamento della II rata del premio INAIL relativo al saldo 2004 ed all acconto 2005, risultante da autoliquidazione. Definizione liti fiscali pendenti pagamento della rata trimestrale da parte dei contribuenti che essendosi avvalsi delle disposizioni di cui all art. 16 L. 289/2002 hanno deciso di rateizzare in 12 rate l importo dovuto di entità superiore ai euro. Invio telematico all'agenzia delle Entrate del questionario degli studi di settore ESD14 ai fini della raccolta degli elementi necessari per l'evoluzione degli studi di settore già in vigore. Presentazione della comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute entro il 30/04/2005 e relative all'anno Circolare Mensile MAGGIO

16 Mercoledì 18 Maggio Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione degli omessi o tardivi versamenti di imposte e ritenute non effettuati, o effettuati in misura ridotta, lo scorso 18 aprile con sanzione ridotta a 1/8. Venerdì 20 Maggio Presentazione della dichiarazione periodica CONAI riferita al mese precedente da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile. Presentazione degli elenchi Intrastat delle cessioni e/o acquisti intracomunitari relativi al mese precedente. Versamento contributi ENASARCO riferiti al 1 trimestre 2005 relativi ad agenti e rappresentanti. Lunedì 30 Maggio Versamento dell imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01/05/2005. Martedì 31 Maggio Invio telematico del mod. DM 10/2 per le denunce contributive del mese di aprile. Invio telematico del mod. EMens per le retribuzioni corrisposte nel mese di aprile. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi/lavoratori a progetto, nonché agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro. Mercoledì 15 Giugno Versamento acconto mensile Irap dovuto da enti pubblici, organi e amministrazioni dello Stato. Registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute. Annotazione del documento riepilogativo di fatture di importo inferiore a 155 Euro. Circolare Mensile MAGGIO

17 Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente. Annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente dalle associazioni sportive dilettantistiche. Presentazione ad un CAF del modello 730/2005 modello base per l'assistenza fiscale e del modello 730/1, cioè la scheda di opzione dell'8 per mille dell'irpef. Consegna, da parte dei sostituti d'imposta, ai dipendenti e assimilati del prospetto di liquidazione delle imposte, nonché copia controllata ed elaborata della dichiarazione dei redditi modello 730. Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione degli omessi o tardivi versamenti di imposte e ritenute non effettuati, o effettuati in misura ridotta, lo scorso 16 maggio con sanzione ridotta a 1/8. Circolare Mensile MAGGIO

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