DISEGNO DI LEGGE N <<Istituzione del Fondo territoriale di previdenza complementare della Regione Friuli Venezia Giulia>>
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- Gianpaolo Boni
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1 DISEGNO DI LEGGE N. 199 Presentato dalla Giunta regionale <<Istituzione del Fondo territoriale di previdenza complementare della Regione Friuli Venezia Giulia>> Presentato il 12 marzo _DDL.doc GM/MN/DD
2 Signor Presidente, Signori Consiglieri, con il presente disegno di legge si istituisce il Fondo territoriale di previdenza complementare del Friuli Venezia Giulia, in favore delle persone fisiche che risiedono nella Regione, dei lavoratori dipendenti pubblici e privati, dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti, dei lavoratori soci di cooperative, oltre che in favore delle persone fiscalmente a carico dei soggetti destinatari, nel rispetto di quanto stabilito dalle disposizioni in materia pensionistica e di previdenza complementare di cui al d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124 e d.lgs. 5 dicembre 2005, n La competenza a disciplinarne il funzionamento nel rispetto della normativa nazionale in materia, rientra nella potestà legislativa riconosciuta alle Regioni dall art. 3, comma 1, lett. d) del d.lgs. 252/2005 e si caratterizza come una nuova modalità di istituzione delle forme pensionistiche complementari rispetto a quelle previste dal d. lgs. 124/1993. L adeguatezza delle pensioni è uno dei principi assunti dall Unione europea in materia pensionistica: sulla base di questo principio, gli Stati membri devono garantire ai lavoratori, sia pubblici che privati, livelli di pensione adeguati, in grado di mantenere, nei limiti del possibile, il loro livello di vita anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Le pensioni erogate oggi garantiscono ancora questo obiettivo, poiché i processi di riforma del sistema pensionistico che si sono succeduti negli anni, a partire dalla riforma Amato del 1992, hanno diminuito solo marginalmente i tassi di sostituzione. Diversa si presenta, invece, la situazione con la progressiva applicazione dei sistemi misto e contributivo. In particolare, con l entrata a regime del sistema contributivo, accelerato dall ultima riforma Monti - Fornero, la copertura pensionistica diminuirà in modo sensibile ed i tassi di sostituzione, da soli, non saranno in grado di assicurare adeguati livelli di pensione. A ciò si aggiunge anche l aggancio delle pensioni obbligatorie del cosiddetto primo pilastro al crescere dell attesa di vita, che modificherà nel tempo i coefficienti di trasformazione del montante pensionistico, derivante dalla sommatoria dei contributi versati e delle loro rivalutazioni. In sostanza, la previdenza pubblica è ormai insufficiente a garantire quei mezzi adeguati alle esigenze di vita che l art. 38 della Costituzione garantisce ai lavoratori. Da ciò quindi la necessità di integrare la pensione pubblica con quella integrativa privata. E da qui la scelta del legislatore di affiancare alla previdenza obbligatoria quella complementare: il cosiddetto "secondo pilastro" del sistema previdenziale, attuato mediante le forme pensionistiche complementari. Il presente disegno di legge si inserisce pertanto nel quadro normativo sopra delineato ed intende completare l iter legislativo, già avviato dalla Regione Autonoma FVG con il disposto di cui all art. 31 Agevolazione al funzionamento amministrativo - contabile dei Fondi pensione costituiti su base territoriale regionale della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1 Disposizioni in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici regionali, di lavori pubblici, urbanistica, edilizia residenziale pubblica e risorse idriche, di previdenza, di finanza e di contabilità regionale, di diritto allo studio, di pari opportunità tra I
3 uomo e donna, di agricoltura, di commercio, di ricostruzione, di sanità, di disciplina delle nomine di competenza regionale in Enti ed Istituti pubblici e di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale, come sostituito dall art. 14, comma 57, lettera a) della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 e da ultimo integrato dall articolo 12, comma 24, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale e di eguagliare quanto più possibile i trattamenti pensionistici futuri a quelli attuali, valorizzando il ruolo previdenziale delle pensioni complementari, nell ottica che le medesime debbano essere strettamente collegate a quelle obbligatorie. Si segnala che alcune norme riprendono tematiche già individuate nella proposta di legge n. 177 <<Interventi per promuovere e sostenere il Fondo pensione della regione Friuli Venezia Giulia>>, presentata il 13 ottobre 2011 dai Consiglieri Colautti, Rosolen. Per dare concreta attuazione al disposto normativo di cui al citato articolo 31, è stato formalmente costituito in data 22 novembre 2011 il Comitato promotore del Fondo territoriale di previdenza complementare, il cui Consiglio direttivo, presieduto da un rappresentante della Regione con funzioni tecniche e di coordinamento è composto da nove membri, dei quali tre rappresentativi dei datori di lavoro del settore manifatturiero, agricolo e delle aziende di credito/intermediatori finanziari, tre membri per i lavoratori autonomi dei settori artigianato, commercio e ordini professionali e tre in rappresentanza delle parti sociali. Già oggi le categorie aderenti al Comitato promotore garantiscono un ampia rappresentatività, e supportano la previsione del raggiungimento in tempi ragionevolmente brevi di una buona operatività del Fondo, in considerazione della potenziale rilevanza numerica delle adesioni, fondamentale per una adeguata consistenza economica del Fondo medesimo. Venendo all esame dell articolato, il medesimo è ripartito in sette capi che disciplinano l istituzione ed il funzionamento del Fondo territoriale di previdenza complementare del Friuli Venezia Giulia, fermo restando la successiva stesura e sottoscrizione dell atto costitutivo, dello statuto e del regolamento, obbligatoriamente previsti dalle norme di legge. Il titolo primo, Identificazione e scopo del Fondo prevede l istituzione del Fondo territoriale di previdenza complementare del Friuli Venezia Giulia in forma di associazione riconosciuta ai sensi dell art. 12 e seguenti del codice civile. Il Fondo, senza scopo di lucro, perseguirà la finalità di integrare all atto del pensionamento la pensione obbligatoria pubblica degli associati. Il titolo secondo Caratteristiche del Fondo disciplina il regime della forma pensionistica, i destinatari, le possibili forme di adesione e le spese di iscrizione al Fondo. In particolare, l art. 4, dispone per il regime di contribuzione la modalità definita e per le prestazioni il principio della capitalizzazione. Il successivo art. 5 individua l ampia platea dei destinatari, includendo oltre alle persone fisiche che risiedono nella Regione o che vi prestano la loro attività lavorativa e II
4 professionale in qualità di dipendenti, pubblici o privati, ovvero in forma autonoma, anche le persone fiscalmente a carico. L art. 6 disciplina la partecipazione al Fondo nel rispetto della libertà di adesione individuale, anche a seguito di tacito conferimento del TFR. Disciplina altresì il mantenimento della posizione di socio, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, in presenza di prestazione pensionistica da parte del Fondo medesimo. Il titolo terzo Contribuzione e prestazioni disciplina la contribuzione, la determinazione della posizione individuale, il trasferimento e riscatto della medesima in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, le prestazioni pensionistiche, le possibili anticipazioni e l erogazione della rendita, ai sensi della normativa nazionale vigente in materia. Si evidenzia, all art. 8 comma 2, che l entità della contribuzione al Fondo, dovuta dai lavoratori e dalle parti datoriali associate è assicurata in misura almeno pari a quella stabilita negli accordi collettivi nazionali di categoria. Il titolo quarto Profili organizzativi è suddiviso in due Capi attinenti rispettivamente l organizzazione del Fondo e la sua gestione patrimoniale, amministrativa e contabile. Nel Capo I sono disciplinati gli organi del Fondo, elencati all art. 12. Questi sono: l Assemblea dei delegati, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed i Vice Presidenti ed infine il Collegio dei revisori. Il disposto di cui all art. 13, prevede che la rappresentatività delle parti nell Assemblea dei soci, la cui disciplina è rinviata al Regolamento, sia coperta da un numero di delegati da 40 a 50, dei quali, 20 eletti in rappresentanza dei lavoratori associati e 20 designati in rappresentanza dei datori di lavoro associati e fino a 10 delegati in rappresentanza dei lavoratori autonomi e liberi professionisti. Il numero dei delegati dei lavoratori autonomi e liberi professionisti aderenti sarà definito nel Regolamento sulla base della rappresentatività delle categorie sottoscrittrici dell atto costitutivo e dell effettiva consistenza delle adesioni. Per quanto riguarda i delegati dei datori di lavoro si prevede che i medesimi siano designati dai datori di lavoro associati secondo criteri e modalità che tengano conto della articolazione territoriale e della distribuzione per settori. L articolo 14 detta le regole per la composizione e la durata del Consiglio di amministrazione e prevede, in conformità alle norme statali, che tutti i membri del Consiglio di amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità. L articolo 15 dispone che il Presidente ed i Vice Presidenti sono eletti dal Consiglio di amministrazione, alternativamente per ciascun mandato fra i rappresentanti dei III
5 lavoratori, i rappresentanti dei datori di lavoro ed i rappresentanti dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti. L articolo 16 detta le regole per la composizione e la durata del Collegio dei revisori. Si prevede altresì che tutti i componenti devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità. Il Capo II contiene le norme afferenti la gestione patrimoniale, amministrativa e contabile. In particolare, l articolo 17 dispone che le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti sono integralmente affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati ai sensi della normativa vigente. I soggetti gestori saranno individuati - secondo delle istruzioni fornite dalla Covip - nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti. Le linee di indirizzo vengono stabilite dal Consiglio di amministrazione nel rispetto dei criteri di massima redditività ed economicità della gestione e di sana e prudente gestione degli investimenti, anche di quelli socialmente responsabili. A tale proposito si rappresenta che l investimento socialmente responsabile mira ad includere negli investimenti titoli azionari ed obbligazionari di imprese che applicano codici etici e sociali di comportamento, che prevedono la valorizzazione del capitale intellettuale, la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, che curano la salvaguardia dell ambiente e la qualità delle prestazioni erogate e che si occupano della cooperazione e dello sviluppo internazionale equo e solidale. In particolare, si vogliono evitare investimenti nei Paesi in cui non sono rispettati i diritti civili. Le politiche di gestione del Fondo potranno inoltre favorire gli investimenti nelle attività economiche operanti sul territorio regionale, ovvero di interesse strategico per lo sviluppo del Friuli Venezia Giulia. L articolo 18 prevede che tutte le risorse del Fondo sono depositate presso un unica banca depositaria, sulla base di apposita convenzione, regolata dalla normativa vigente e che per la scelta della banca depositaria il Consiglio di amministrazione deve seguire la procedura prevista dall art. 6, comma 6, del decreto legislativo 252/2005. L articolo 20, dopo aver disciplinato gli aspetti più salienti della gestione amministrativa del Fondo, prevede che la Regione è autorizzata a supportare in maniera diretta e/o indiretta il Fondo per le attività di avviamento e gestione, anche mediante la messa a disposizione di personale proprio. I successivi articoli 21 e 22 contengono norme sul sistema di contabilità, sulla tenuta delle scritture e dei libri contabili, sulla compilazione del prospetto della composizione e del valore del patrimonio, sull esercizio sociale e sul bilancio d esercizio. Il Titolo V disciplina i rapporti con gli aderenti. IV
6 L articolo 23 prevede che l adesione al Fondo può avvenire esclusivamente mediante sottoscrizione di apposito modulo e previa consegna dello Statuto e della documentazione informativa prevista dalla normativa vigente. Si dispone altresì che a seguito dell accettazione della domanda di adesione presentata dal lavoratore dipendente, risulta iscritto al Fondo anche il datore di lavoro pubblico e privato da cui egli dipende. Gli articoli 24 e 25 contengono norme basate sul principio della trasparenza: è previsto in particolare l obbligo di comunicazione da parte del Fondo agli aderenti dei documenti che ne disciplinano il funzionamento nonché sull obbligo della comunicazione annuale sulla posizione individuale, sui costi sostenuti e sull andamento della gestione. E previsto poi che il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami. Il Titolo VI disciplina lo scioglimento del Fondo, prevedendo che questo avvenga, oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, per deliberazione dell Assemblea straordinaria in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo, oppure a seguito di conforme accordo tra le parti sottoscrittrici dell atto costitutivo. E previsto che in caso di liquidazione del Fondo, l Assemblea straordinaria procede agli adempimenti necessari per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli aderenti nonché alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge. Il Titolo VII contiene infine alcune norme significative per lo sviluppo della cultura previdenziale. In particolare, l articolo 27 prevede il supporto, diretto e indiretto, della Regione per curare gli aspetti necessari alla promozione dello sviluppo della rete di esperti di previdenza complementare, per curare i rapporti con gli enti locali esaminando le loro proposte su problemi di comune interesse e per sostenere attività di ricerca, sperimentazione e innovazione in tema di previdenza complementare. L articolo 28 prevede che lo Statuto del Fondo possa disciplinare ipotesi di mobilizzazione del TFR maturato in favore della previdenza complementare; l articolo 29 dispone che la Regione ha la facoltà di prevedere stanziamenti aggiuntivi di risorse finanziarie al Fondo finalizzate al miglioramento delle prestazioni ed infine l articolo 30 introduce la possibilità, per il Fondo, di destinare una parte della contribuzione, a richiesta dell interessato, alla copertura del rischio di non autosufficienza. Si confida nel voto favorevole di codesto Consiglio regionale. V
7 - 1 - TITOLO I IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO Art. 1 (Istituzione del Fondo territoriale di previdenza complementare del Friuli Venezia Giulia) 1. Al fine di dare completa attuazione al disposto di cui all articolo 31 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1 (Disposizioni in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici regionali, di lavori pubblici, urbanistica, edilizia residenziale pubblica e risorse idriche, di previdenza, di finanza e di contabilità regionale, di diritto allo studio, di pari opportunità tra uomo e donna, di agricoltura, di commercio, di ricostruzione, di sanità, di disciplina delle nomine di competenza regionale in Enti ed Istituti pubblici e di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale), è istituito, ai sensi dell articolo 3, lettera d), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari), il Fondo territoriale di previdenza complementare del Friuli Venezia Giulia, di seguito denominato Fondo, al fine di favorire nel territorio regionale lo sviluppo della previdenza complementare di natura collettiva e individuale e di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale alle persone fisiche che risiedono nella Regione o che vi prestano la loro attività lavorativa e professionale. Art. 2 (Scopo del Fondo) 1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tal fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell esclusivo interesse degli aderenti e all erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare. Il Fondo non ha scopo di lucro. Art. 3 (Forma del Fondo) 1. Il Fondo pensione sarà costituito secondo il modello proprio dell Associazione riconosciuta ai sensi dell articolo 14 e seguenti del codice civile, nonché in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera v), della L. 23 ottobre 1992, n. 421) e del decreto legislativo 252/2005 e sarà iscritto all Albo tenuto dalla COVIP.
8 - 2 - TITOLO II CARATTERISTICHE DEL FONDO Art. 4 (Regime della forma pensionistica) 1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione. Art. 5 (Destinatari) 1. Il trattamento pensionistico complementare previsto dalla presente legge è istituito in favore: a) delle persone fisiche che risiedono nella Regione, indipendentemente dal luogo dell attività lavorativa; b) delle lavoratrici e dei lavoratori che svolgono attività di lavoro dipendente, pubblico o privato, autonomo, libero professionale o in qualità di soci lavoratori soci di cooperative nel territorio regionale. 2. I soggetti di cui al comma 1 sono rappresentati dalle parti che sottoscrivono l atto costitutivo del Fondo, a condizione, che ove siano lavoratori dipendenti, il relativo contratto collettivo di lavoro ovvero l accordo nazionale o regionale, avente per oggetto la previdenza complementare, ne preveda la possibilità. 3. Il trattamento pensionistico complementare previsto dalla presente legge è esteso, altresì, alle lavoratrici ed ai lavoratori destinatari delle forme istituite a livello nazionale o a livello locale sostitutivo di quello nazionale, ai dipendenti delle Aziende sanitarie regionali, degli Enti locali appartenenti al comparto unico regionale e della Regione Friuli Venezia Giulia. 4. Lo Statuto del Fondo potrà altresì prevedere l adesione delle persone fiscalmente a carico di uno dei soggetti destinatari di cui al comma 1 del presente articolo. Art. 6 (Adesione al Fondo) 1. Sono associati al Fondo i datori di lavoro, ivi comprese le cooperative, operanti sul territorio e gli altri soggetti individuati ai sensi dell articolo 5, che vi aderiscono
9 - 3 - con le modalità statutariamente indicate, nel rispetto del principio della libertà di adesione, fermo restando quanto previsto dall articolo 23, comma Sono altresì soci del Fondo i lavoratori, di cui all articolo 5, aderenti a seguito di tacito conferimento del trattamento di fine rapporto (TFR), in conformità alle disposizioni emanate con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 30 gennaio 2007 (Modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 755 e 756 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relative al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile Fondo tesoreria ), in tema di trattamento di fine rapporto e i lavoratori pensionati, ai quali il Fondo avrà l obbligo di erogare le prestazioni pensionistiche complementari previste dallo Statuto. 3. I successivi riferimenti, nel presente testo di legge, alle categorie aderenti che sottoscrivono l atto costitutivo del Fondo deve intendersi riferito anche alle parti che vi aderiscono successivamente. Art. 7 (Spese) 1. L iscrizione al Fondo comporta le spese individuate nel Regolamento. TITOLO III CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI Art. 8 (Contribuzione, prestazioni pensionistiche e anticipazioni) 1. Le materie afferenti la contribuzione, le prestazioni pensionistiche e le anticipazioni, disposte ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera v), della L. 23 ottobre 1992, n. 421), per il settore pubblico e del decreto legislativo 252/2005 per il settore privato, saranno disciplinate secondo le modalità e i termini indicati nello Statuto e nel Regolamento del Fondo. 2. La contribuzione al Fondo è dovuta, per i lavoratori associati di ciascuna delle categorie contrattuali, dalle parti datoriali firmatarie dell atto costitutivo del Fondo in misura almeno pari a quella stabilita dagli accordi collettivi nazionali delle corrispondenti categorie.
10 - 4 - Art. 9 (Determinazione della posizione individuale) 1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente ed è alimentata dai contributi netti, dal TFR, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni. 2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese sostenute all atto dell adesione direttamente a carico dell aderente e delle eventuali somme destinate a copertura delle prestazioni accessorie espressamente esplicitate. 3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei singoli comparti d investimento secondo le modalità definite nello Statuto. 4. Il Fondo determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza mensile. Art. 10 (Erogazione della rendita) 1. Per l erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all articolo 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private) e successive modifiche. 2. A seguito dell esercizio del diritto alla prestazione pensionistica il valore della posizione individuale, eventualmente integrato della garanzia di risultato, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare in forma di capitale, viene impiegato quale premio unico per la costituzione di una rendita vitalizia immediata. 3. Il fondo può prevedere anche altre forme di rendita. Art. 11 (Trasferimento e riscatto della posizione individuale) 1. L aderente, nei cui confronti vengano meno i requisiti di partecipazione al Fondo prima del raggiungimento dei requisiti per l erogazione delle prestazioni pensionistiche, conserva la titolarità giuridica della propria posizione e potrà esercitare una delle seguenti opzioni:
11 - 5 - a) trasferimento della posizione individuale presso un altro Fondo pensione cui possono accedere in relazione alla nuova attività lavorativa intrapresa oppure ad un Fondo pensione aperto o ad una forma pensionistica individuale; b) mantenimento della posizione individuale in assenza della contribuzione; c) riscatto della posizione individuale. 2. Le modalità di esercizio delle opzioni di cui al comma 1 sono disciplinate nello Statuto e nel Regolamento del Fondo. TITOLO IV PROFILI ORGANIZZATIVI CAPO I Organizzazione del fondo 1. Gli organi del Fondo sono: a) Assemblea dei delegati; b) Consiglio di Amministrazione; c) Presidente e Vice Presidente; d) Collegio dei revisori. Art. 12 (Organi del Fondo) Art. 13 (Assemblea dei delegati) 1. L Assemblea dei delegati è costituita da un minimo di quaranta a un massimo di cinquanta delegati, dei quali quaranta delegati eletti e/o designati in numero paritetico, venti in rappresentanza delle lavoratrici e dei lavoratori associati e venti in rappresentanza dei datori di lavoro associati e fino a dieci delegati in rappresentanza dei lavoratori autonomi e liberi professionisti. Il numero dei delegati in rappresentanza dei lavoratori autonomi e liberi professionisti sarà definito nel Regolamento sulla base della rappresentatività delle parti sottoscrittrici dell atto costitutivo e dell effettiva consistenza delle adesioni.
12 I delegati delle lavoratrici e dei lavoratori sono eletti in conformità ad apposito Regolamento elettorale elaborato dalle parti sottoscrittrici dell atto costitutivo, insieme con lo Statuto, del quale forma parte integrante. 3. Nel Regolamento elettorale deve essere prevista la coincidenza fra elettorato attivo ed elettorato passivo e devono essere definiti, altresì, i criteri di presentazione dei candidati nel rispetto della libertà di iniziativa delle organizzazioni sindacali sottoscrittrici dell atto costitutivo e della facoltà di iniziativa a candidare da parte di gruppi di associati che raggiungano una soglia di consistenza significativa. 4. I delegati dei datori di lavoro sono designati dai datori di lavoro associati secondo criteri e modalità definiti nel Regolamento elettorale, che tengano conto della articolazione territoriale e della distribuzione per settori. 5. I delegati delle lavoratrici e dei lavoratori autonomi e professionisti sono designati dalle associazioni di categoria aderenti secondo criteri e modalità individuate nel Regolamento elettorale, anche con rinvio alle delibere delle associazioni medesime che sottoscrivono l accordo di adesione al Fondo. 6. Allo Statuto sono demandate tutte le altre materie di competenza. Art. 14 (Consiglio di amministrazione) 1. Il Consiglio di amministrazione è composto da un minimo di otto a un massimo di sedici componenti, di cui fino a sei eletti dall Assemblea in rappresentanza dei lavoratori e delle lavoratrici, fino a sei designati in rappresentanza dei datori di lavoro associati e fino a quattro designati in rappresentanza dei lavoratori autonomi e liberi professionisti. Il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione in rappresentanza delle varie componenti sarà definito nel Regolamento sulla base della rappresentatività delle parti sottoscrittrici dell atto costitutivo e dell effettiva consistenza delle adesioni. 2. Tutti i membri del Consiglio di amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente. 3. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità comportano la decadenza dalla carica di consigliere di amministrazione. 4. I consiglieri di amministrazione durano in carica tre anni, e possono essere eletti per non più di due mandati consecutivi.
13 - 7 - Art. 15 (Presidente e Vice Presidente) 1. Il Consiglio di amministrazione elegge il Presidente e due Vice Presidenti. 2. Il Presidente ed i Vice Presidenti sono eletti dal Consiglio di amministrazione, alternativamente per ciascun mandato fra i rappresentanti dei lavoratori, i rappresentanti dei datori di lavoro ed i rappresentanti dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti. Art. 16 (Collegio dei revisori) 1. Il Collegio dei revisori è composto da cinque componenti titolari e due supplenti eletti dall Assemblea, di cui due in rappresentanza dei lavoratori, due in rappresentanza dei datori di lavoro associati ed uno in rappresentanza dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti. 2. Tutti i componenti devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità. 3. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità comportano la decadenza dall incarico. 4. I componenti del Collegio dei revisori durano in carica tre anni, e possono essere eletti per non più di due mandati consecutivi. 5. Il Presidente del Collegio dei revisori dei conti viene scelto per ciascun mandato nell ambito di una delle componenti che non avrà espresso il Presidente del Consiglio di amministrazione. CAPO II Gestione patrimoniale, amministrativa e contabile Art. 17 (Incarichi di gestione) 1. Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti sono integralmente affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati ai sensi della normativa vigente. 2. Ai sensi dell articolo 6, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 252/2005, il Fondo può sottoscrivere o acquisire azioni o quote di società immobiliari
14 - 8 - nonché quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi ovvero quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi, nei limiti massimi consentiti. 3. Le risorse del Fondo sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare, di quelli posti dall articolo 6 del decreto legislativo 252/2005 in modo da assicurare, sulla base delle linee di indirizzo, stabilite dal Consiglio di amministrazione il rispetto dei criteri di massima redditività ed economicità della gestione e di sana e prudente gestione degli investimenti, anche di quelli socialmente responsabili. 4. Le politiche di gestione del Fondo possono favorire gli investimenti nelle attività economiche operanti sul territorio regionale, ovvero di interesse strategico per lo sviluppo del Friuli Venezia Giulia. 5. I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli Amministratori, e i criteri di scelta dei gestori. A tal fine il Consiglio di amministrazione si attiene alle istruzioni della COVIP. 6. Il Consiglio di amministrazione definisce altresì i contenuti delle convenzioni di gestione nel rispetto dei criteri di cui all articolo 6 del decreto legislativo 252/2005 delle delibere assunte in materia di politiche di investimento. 7. Il Consiglio di amministrazione verifica i risultati conseguiti dai gestori sulla base di parametri oggettivi e confrontabili nel rispetto delle disposizioni emanate al riguardo dalla COVIP. Art. 18 (Banca depositaria) 1. Tutte le risorse del Fondo sono depositate presso un unica banca depositaria, sulla base di apposita convenzione, regolata dalla normativa vigente. 2. Ferma restando la responsabilità del Fondo per l operato del soggetto delegato, il calcolo del valore della quota può essere delegato alla banca depositaria. 3. Per la scelta della banca depositaria il Consiglio di amministrazione segue la procedura prevista dall articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 252/ Gli amministratori e i sindaci della banca depositaria riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo. 5. Lo svolgimento delle funzioni di gestore delle risorse finanziarie del Fondo è incompatibile con lo svolgimento dell incarico di banca depositaria.
15 - 9 - Art. 19 (Conflitti di interesse) 1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse. Art. 20 (Gestione amministrativa) 1. Al Fondo spetta curare ogni attività inerente la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete: a) la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori e con la banca depositaria; b) la tenuta della contabilità; c) la raccolta e gestione delle adesioni; d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti; e) la gestione delle prestazioni; f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo; g) la predisposizione della modulistica e delle note informative, della rendicontazione e delle comunicazioni periodiche agli aderenti; h) gli adempimenti fiscali e civilistici. 2. Le attività inerenti la gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità. 3. Nell ambito delle convenzioni stipulate per la fornitura dei servizi amministrativi, il Fondo adotta misure finalizzate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa vigente. 4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione. 5. La Regione è autorizzata a supportare in maniera diretta e/o indiretta il Fondo per le attività di avviamento e gestione, anche mediante la messa a disposizione di personale proprio.
16 Art. 21 (Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio) 1. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla COVIP. 2. Il Presidente del Fondo sovrintende alla compilazione del prospetto della composizione e del valore del patrimonio e lo sottoscrive congiuntamente al Presidente del Collegio dei revisori. 3. Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio e il bilancio del Fondo sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP. Art. 22 (Esercizio sociale e bilancio d esercizio) 1. L esercizio sociale inizia l 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. 2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di amministrazione sottopone all approvazione dell Assemblea dei Delegati il bilancio consuntivo dell esercizio precedente. Il Bilancio è accompagnato dalla relazione generale, dalla relazione del Collegio dei revisori. 3. Il bilancio, le relazioni degli Amministratori e del Collegio dei revisori devono restare depositati in copia presso la sede del Fondo durante i quindici giorni che precedono l Assemblea, affinché gli aderenti possano prenderne visione. TITOLO V RAPPORTI CON GLI ADERENTI Art. 23 (Modalità di adesione) 1. L adesione al Fondo può avvenire esclusivamente mediante sottoscrizione di apposito modulo, compilato in ogni sua parte. L adesione dei soggetti individuati ai sensi dell articolo 5, che hanno manifestato la volontà di associarsi al Fondo, deve essere preceduta dalla consegna dello Statuto e della documentazione informativa prevista dalla normativa vigente. 2. All atto dell adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.
17 L aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo. 4. Le modalità di adesione saranno disciplinate nel Regolamento del Fondo. 5. A seguito dell accettazione della domanda di adesione presentata della lavoratrice e dal lavoratore dipendente, risulta iscritto al Fondo anche il datore di lavoro pubblico e privato da cui egli dipende. Art. 24 (Trasparenza nei confronti degli aderenti) 1. Il Fondo mette a disposizione degli aderenti con gli strumenti più idonei lo Statuto del Fondo, il Regolamento, la Nota informativa, il bilancio e l eventuale relazione della società di revisione, il documento sulle anticipazioni e tutte le altre informazioni utili all aderente secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. 2. In conformità alle disposizioni della COVIP, viene inviata annualmente all aderente una comunicazione contenente informazioni sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sull andamento della gestione. Art. 25 (Comunicazioni e reclami) 1. Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami. Tali modalità sono portate a conoscenza degli aderenti nella Nota informativa. TITOLO VI SCIOGLIMENTO DEL FONDO Art. 26 (Cause di scioglimento del fondo e modalità di liquidazione del patrimonio) 1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell Assemblea straordinaria in caso di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo. 2. L Assemblea straordinaria può deliberare, altresì, lo scioglimento del Fondo a seguito di conforme accordo tra le parti sottoscrittrici dell atto costitutivo.
18 Il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei revisori hanno l obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi del Fondo nonché alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo. 4. In caso di liquidazione del Fondo, l Assemblea straordinaria procede agli adempimenti necessari per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli aderenti nonché alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge. TITOLO VII NORME FINALI Art. 27 (Ulteriori iniziative di sostegno allo sviluppo della previdenza complementare) 1. Al fine di dare piena attuazione alla presente legge, la Regione promuove e favorisce lo sviluppo di meccanismi virtuosi per la diffusione della previdenza complementare. 2. Per le finalità di cui ai commi 3 bis e 3 ter dell articolo 31 della legge regionale 1/2000, la Regione è autorizzata a sostenere, in maniera diretta e indiretta, lo svolgimento delle seguenti attività: a) curare gli aspetti necessari alla promozione dello sviluppo della rete di esperti di previdenza complementare al fine di perseguire la diffusione della cultura previdenziale nei confronti dei soggetti individuati ai sensi dell articolo 5, anche mediante apposite convenzioni con i Patronati o altri soggetti idonei; b) curare i rapporti con gli enti locali e con i corpi associativi professionali e istituzionali del territorio regionale, anche esaminando proposte su problemi di comune interesse, con riferimento alle politiche regionali di sviluppo della previdenza complementare; c) sostenere attività di ricerca, sperimentazione e innovazione in tema di previdenza complementare. Art. 28 (Mobilizzazione del trattamento di fine rapporto) 1. Lo Statuto del Fondo potrà prevedere ipotesi di mobilizzazione del TFR maturato in favore della previdenza complementare attraverso specifici accordi di categoria.
19 Sarà in esclusiva facoltà dei datori di lavoro accogliere l istanza del dipendente. Art. 29 (Sostegno alla previdenza complementare) 1. La regione ha la facoltà di prevedere stanziamenti aggiuntivi di risorse finanziarie al Fondo finalizzate al miglioramento delle prestazioni del Fondo medesimo. Art. 30 (Copertura del rischio di non autosufficienza) 1. Il Fondo potrà prevedere che parte della contribuzione, a richiesta dell interessato, venga destinata alla copertura del rischio di non autosufficienza. 2. A tal fine il Fondo potrà stipulare apposita convenzione uno specifico Fondo sanitario regionale per il Friuli Venezia Giulia, qualora costituito, o, in assenza, con una o più compagnie di assicurazione. TITOLO VIII Art. 31 (Norme finanziarie) 1. In relazione al disposto di cui all articolo 1, comma 1, è previsto un onere di un milione di euro per l anno 2012 a valere sullo stanziamento all uopo allocato sull unità di bilancio capitolo 3509 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni e del bilancio per l anno Per le finalità di cui all articolo 20, comma 5, è autorizzata la spesa di euro per l anno 2012 a carico dell unità di bilancio e del capitolo 3516 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni con la denominazione Interventi per il supporto alle attività di avviamento e gestione del Fondo territoriale di previdenza complementare del Friuli Venezia Giulia. 3. Per le finalità di cui all articolo 27, comma 2, è autorizzata la spesa di euro per l anno 2012 a carico dell unità di bilancio e del capitolo 3517 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni con la denominazione Interventi per iniziative di sostegno allo sviluppo e alla diffusione della previdenza complementare.
20 Alla copertura dell onere complessivo di euro per l anno 2012 derivanti dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi 2 e 3, si provvede mediante storno dall unità di bilancio e dal capitolo 9646 intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.
21 NOTE Avvertenza Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all articolo 1 - Il testo dell art. 31 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1 recante Disposizioni in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici regionali, di lavori pubblici, urbanistica, edilizia residenziale pubblica e risorse idriche, di previdenza, di finanza e di contabilità regionale, di diritto allo studio, di pari opportunità tra uomo e donna, di agricoltura, di commercio, di ricostruzione, di sanità, di disciplina delle nomine di competenza regionale in Enti ed Istituti pubblici e di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale è il seguente: Art Agevolazione al funzionamento amministrativo - contabile dei Fondi pensione costituiti su base territoriale regionale. 1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione del combinato disposto dell' articolo 117, comma terzo, della Costituzione, dell' articolo 6, primo comma, numero 2, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e nel rispetto di quanto stabilito dalle disposizioni di cui alla legge 23 agosto 2004, n. 243 (Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell' articolo 3, comma 1, lettera v), della L. 23 ottobre 1992, n. 421), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari), favorisce nel territorio regionale lo sviluppo della previdenza complementare di natura collettiva e individuale al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale alle persone fisiche che risiedono nella Regione o che vi prestano la loro attivita' lavorativa e professionale in qualità di dipendenti, pubblici o privati, ovvero in forma autonoma. 2. Ai fini del perseguimento degli obiettivi e delle finalità di cui al comma 1, la Regione e' autorizzata a promuovere la costituzione di un fondo pensione territoriale di previdenza complementare ai sensi dell' articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 252/ La Regione e' autorizzata a costituire un fondo speciale per l'avvio, la promozione e il sostegno del fondo di cui al comma 2. 3 bis. Al fine di favorire le iniziative dirette alla diffusione della cultura previdenziale anche con iniziative di informazione finalizzate a sensibilizzare i soggetti interessati alle forme previdenziali integrative e incentivando le adesioni dei soggetti interessati al Fondo
22 pensione regionale, nonché a valorizzare il ruolo degli attori sociali, la Regione Friuli Venezia Giulia è autorizzata a promuovere: a) attivita' di informazione e formazione del personale della Regione; b) iniziative di informazione e formazione nei confronti dei cittadini; c) iniziative di informazione e formazione nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici interessati alla previdenza complementare; d) iniziative specifiche di informazione e formazione delle parti sociali interessate. 3 ter. Per le finalità di cui al comma 3 bis, la Regione favorisce la creazione di una rete di esperti di previdenza complementare promuovendone lo sviluppo in collaborazione con gli attori interessati, in primis le Università del territorio, le Associazioni di Categoria, le Camere di Commercio, gli Ordini Professionali, gli Enti strumentali della Regione e i Centri specializzati di ricerca pubblici e privati, con contributi nei limiti di stanziamento di bilancio, finalizzati alla dotazione di strumenti di analisi, stima e valutazione della posizione previdenziale del cittadino, ai fini di supportarne le relative scelte. I contributi saranno anche finalizzati alla valorizzazione e inserimento occupazionale dei giovani con percorsi e programmi formativi coerenti e mirati allo sviluppo della rete di esperti. 4. Allo scopo di garantire al personale del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale e del comparto sanitario la copertura previdenziale complementare, le amministrazioni del comparto e gli enti del servizio sanitario regionale sono autorizzati, in qualità di datori di lavoro, ad aderire al fondo pensione di cui al comma 2. - Il testo dell art. 3 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante Disciplina delle forme pensionistiche complementari è il seguente: Art. 3 - Istituzione delle forme pensionistiche complementari. 1. Le forme pensionistiche complementari possono essere istituite da: a) contratti e accordi collettivi, anche aziendali, limitatamente, per questi ultimi, anche ai soli soggetti o lavoratori firmatari degli stessi, ovvero, in mancanza, accordi fra lavoratori, promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro; accordi, anche interaziendali per gli appartenenti alla categoria dei quadri, promossi dalle organizzazioni sindacali nazionali rappresentative della categoria, membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro; b) accordi fra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, promossi da loro sindacati o da associazioni di rilievo almeno regionale; c) regolamenti di enti o aziende, i cui rapporti di lavoro non siano disciplinati da contratti o accordi collettivi, anche aziendali; d) le regioni, le quali disciplinano il funzionamento di tali forme pensionistiche complementari con legge regionale nel rispetto della normativa nazionale in materia; e) accordi fra soci lavoratori di cooperative, promossi da associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo legalmente riconosciute; f) accordi tra soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, promossi anche da loro sindacati o da associazioni di rilievo almeno regionale; g) gli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, con l'obbligo della gestione separata, sia direttamente sia secondo le disposizioni di cui alle lettere a) e b);
23 h) i soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, limitatamente ai fondi pensione aperti di cui all'articolo 12; i) i soggetti di cui all'articolo 13, limitatamente alle forme pensionistiche complementari individuali. 2. Per il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le forme pensionistiche complementari possono essere istituite mediante i contratti collettivi di cui al titolo III del medesimo decreto legislativo. Per il personale dipendente di cui all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto legislativo, le forme pensionistiche complementari possono essere istituite secondo le norme dei rispettivi ordinamenti ovvero, in mancanza, mediante accordi tra i dipendenti stessi promossi da loro associazioni. 3. Le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari stabiliscono le modalità di partecipazione, garantendo la libertà di adesione individuale. Note all articolo 3 - Il testo dell art. 14 e seguenti è contenuto nel Capo I Disposizioni generali, del Titolo II Delle persone giuridiche del Libro I Delle persone e delle famiglie del Codice Civile. Note all articolo 6 - Il testo del decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze del 30 gennaio 2007 è il seguente: Art. 1 - Finanziamento del Fondo per l erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fini rapporto di cui all articolo 2120 del codice civile 1. Il Fondo istituito dall articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di seguito definito Fondo, è finanziato da un contributo pari alla quota di cui all articolo 2120 del codice civile maturata da ciascun lavoratore del settore privato a decorrere dal 1 gennaio 2007, e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n La retribuzione da prendere a riferimento ai fini del calcolo del contributo è determinata per ciascun lavoratore secondo le disposizioni di cui all articolo 2120 del codice civile. Dal predetto contributo i datori di lavoro detraggono l ammontare corrispondente all importo del contributo di cui all articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, dovuto per ciascun lavoratore. 3. Ai fini dell accertamento e della riscossione del contributo previsto dall articolo 1, comma 756, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva. 4. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 3, il versamento del contributo deve essere effettuato dai datori di lavoro mensilmente, salvo conguaglio a fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro, con le modalità e i termini previsti per il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria. 5. Sono obbligati al versamento del contributo i datori di lavoro del settore privato, esclusi i datori di lavoro domestico, che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, per i
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