FINANZIARIE. L ACCERTAMENTO BANCARIO. Padova, 4 aprile Avv. Prof. Stefano Loconte

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1 INDAGINI BANCARIE E FINANZIARIE. L ACCERTAMENTO BANCARIO. Padova, 4 aprile 2014 Avv. Prof. Stefano Loconte ACCERTAMENTO BANCARIO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI PRESUPPOSTI: Art. 32 D.P.R. 600/73 comma 1 I dati, gli elementi e le notizie attinenti ai rapporti e alle operazioni acquisiti e rilevati attraverso indagini bancarie e finanziarie sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine.

2 ACCERTAMENTO BANCARIO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI PRESUPPOSTI: Art. 32 D.P.R. 600/73 comma 1 I prelevamenti o gli importi riscossi (e risultanti dai rapporti bancari e finanziari) sono posti come ricavi o compensi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili. Presunzione legale relativa cheoperaafavoredell Ufficio fino a quando il contribuente non offra la prova liberatoria. ACCERTAMENTO BANCARIO IVA PRESUPPOSTI: Art. 51 D.P.R. 633/72 I dati e gli elementi attinenti alle operazioni effettuate con soggetti finanziari sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 54 e 55, se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni imponibili Sia le operazioni imponibili, sia gli acquisti si considerano effettuati all aliquota in prevalenza rispettivamente applicata o che avrebbe dovuto essere applicata

3 EVOLUZIONE LEGISLATIVA Riforma Preti (anni ): art. 35 D.P.R. 600/73 Deroghe al segreto bancario D.P.R. 463/82: modifica all art. 35 D.P.R. 633/72 Analoga deroga al segreto bancario anche in materia di IVA L. n. 413/1991: ampliamento poteri istruttori degli Uffici e sostanziale soppressione del segreto bancario L. n. 311/2004: implementazione delle funzioni dell Anagrafe tributaria (possibilità di accedere a tutti i dati, le notizie ed i documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata dagli operatori finanziari; riduzione del termine da 60 a 30 gg. entro il quale dovrebbero essere fornite risposte all AE) EVOLUZIONE LEGISLATIVA D.L. 223/2006: obbligo a carico degli operatori finanziari di rilevare e tenere in evidenza i dati identificativi di ogni soggetto che intrattiene con loro qualsiasi rapporto o effettua qualsiasi operazione di natura finanziaria D.L. 138/2011: l AE può procedere alla elaborazione di specifiche liste selettive di contribuenti da sottoporre a controllo obbligo di comunicare all AE informazioni di carattere selettivo relative a tutti i potenziali evasori, titolari di situazioni finanziariamente anomale

4 NOVITA LEGISLATIVE NOVITA LEGISLATIVE (art. 23 D.L. 98/11) AMPLIAMENTO AMBITO SOGGETTIVO AMPLIAMENTO AMBITO OGGETTIVO SOCIETA ED ENTI DI ASSICURAZIONE ACCESSO NEI CONFRONTI DI TUTTI GLI OPERATORI FINANZIARI GARANZIE PRESTATE DAGLI INTERMEDIARI ACQUISIZIONE DIRETTA DI DATI E NOTIZIE RELATIVI A TUTTI I RAPPORTI DI NATURA FINANZIARIA NOVITA LEGISLATIVE Art. 11, Comma 4, D.L. 201/11 L Agenzia delle Entrate può procedere alla elaborazione di specifiche liste selettive di contribuenti da sottoporre a controllo basate sulle informazioni presenti nell Anagrafe tributaria, nella quale affluiscono le comunicazioni obbligatorie effettuate dagli intermediari finanziari relativamente ai rapporti intrattenuti con i loro clienti e alle operazioni da questi effettuate (con esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo inferiore ad Euro 1.500)

5 NOVITA LEGISLATIVE Art. 11, Comma 4, D.L. 201/11) L Agenzia delle Entrate può effettuare interrogazioni all Anagrafe tributaria per estrarre elenchi di soggetti da sottoporre a controllo: in deroga alla previgente disciplina, secondo la quale la richiesta è subordinata a previa autorizzazione dell organo sovraordinato NOVITA LEGISLATIVE DATI CHE GLI ISTITUTI DI CREDITO DEVONO COMUNICARE SALDO INIZIALE E FINALE IMPORTI TOTALI DEGLI ADDEBITI E ACCREDITI ALTRI RAPPORTI FREQUENZA ACCESSI ALLE CASSETTE DI SICUREZZA GESTIONI PATRIMONIALI CARTE DI CREDITO CERTIFICATI DI DEPOSITO

6 NOVITA LEGISLATIVE POTENZIAMENTO DELL ACCERTAMENTO IN MATERIA DOGANALE - D.L. 16/2012 Gli uffici possono richiedere ai soggetti verificati una dichiarazione contenente l indicazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti dagli stessi intrattenuti con Banche, Sgr, imprese di investimento e altri intermediari finanziari NOVITA LEGISLATIVE RAFFORZAMENTO DELL ATTIVITA CONOSCITIVA E DI CONTROLLO Legge n. 23 dell 11 marzo 2014 (c.d. Delega fiscale) Art. 9 comma 1 lett. c) Potenziare e razionalizzare i sistemi di tracciabilità dei pagamenti, prevedendo espressamente i metodi di pagamento sottoposti a tracciabilità e promuovendo adeguate forme di coordinamento con gli Stati esteri, in particolare con gli Stati membri dell Unione Europea, nonché favorendo una corrispondente riduzione dei relativi oneri bancari.

7 OGGETTO DELL INDAGINE UTILIZZO DEI CONTROLLI BANCARI INVERSIONE DELL ONERE DELLA PROVA (A CARICO DEL CONTRIBUENTE) CONTI CORRENTE OGGETTO DI INDAGINE: INTESTATI AL CONTRIBUENTE COINTESTATI AL CONTRIBUENTE E A SOGGETTI TERZI INTESTATI SOLTANTO A SOGGETTI TERZI, MA CON POSSIBILITA PER IL CONTRIBUENTE DI OPERARE INTESTATI SOLTANTO A SOGGETTI TERZI E SUI QUALI IL CONTRIBUENTE NON PUO OPERARE, QUALORA SIA PROVATA L INTERPOSIZIONE SOGGETTIVA FITTIZIA SOGGETTI DELL INDAGINE SOGGETTI INTERESSATI DAI CONTROLLI BANCARI 1. PERSONA FISICA 2. PERSONA GIURIDICA CONTI CORRENTE INTESTATI ESCLUSIVAMENTE A SOGGETTI TERZI ACCERTABILI SOCI (ANCHE DI SOCIETA DI CAPITALI A RISTRETTA BASE AZIONARIA) AMMINISTRATORI SOGGETTI LEGATI ALLA SOCIETA DA PARTICOLARI RAPPORTI CONIUGE E ALTRI FAMILIARI

8 L ACCERTAMENTO BANCARIO A CARICO DEL PROFESSIONISTA IPOTESI: 2 conti correnti: 1 personale e 1 relativo all attività Nel conto personale affluisce l utile netto derivante dall attività che, salva la presenza di altre tipologie reddituali, corrisponde al reddito lordo da dichiarare. L ACCERTAMENTO BANCARIO A CARICO DEL PROFESSIONISTA IPOTESI: Il contribuente non detiene conti separati. In tal caso occorre tenere presenti i seguenti principi. Con riferimento ai versamenti, essi non possono essere, nella normalità, superiori ai ricavi contabilizzati o a reddito lordo dichiarato (a seconda che si tratti di professionisti o privati). Altrimenti ne va giustificata la provenienza. Con riferimento ai prelevamenti, non possono nella normalità essere superiori ai costi contabilizzati aumentati dell utile netto o al reddito lordo dichiarato. Altrimenti, ne deve essere giustificata la destinazione.

9 L ACCERTAMENTO BANCARIO A CARICO DEL PROFESSIONISTA IPOTESI: Il professionista opera prelevamenti di esigua entità Tali prelevamenti sono riconducibili alle normali esigenze personali e familiari, per cui il professionista è esonerato dal fornire una prova precisa in proposito. Tali spese non hanno rilevanza fiscale per la loro esiguità, per la loro occasionalità e comunque per la loro coerenza con il tenore di vita rapportabile al volume d affari dichiarato. (Circolare dell Agenzia delle Entrate, n.28/2006) L ACCERTAMENTO BANCARIO A CARICO DEL PROFESSIONISTA IPOTESI: Il professionista detiene un conto cointestato con il coniuge. I prelevamenti e i versamenti ingiustificati costituiscono compensi anche se le movimentazioni riguardano conti cointestati al professionista e al coniuge. (C. T. ProvRoma, sentenza 2 gennaio 2013, n.47) Quindi è legittima l estensione delle indagini finanziarie anche al coniuge del soggetto controllato. (Cass /12, 1452/2009, 18868/2007)

10 L ACCERTAMENTO BANCARIO A CARICO DEL PROFESSIONISTA IPOTESI: Il professionista detiene un conto cointestato con il coniuge Di senso contrario parte della giurisprudenza di merito. È esclusa l estensione delle indagini finanziarie sulle movimentazioni bancarie del coniuge del professionista perché ove esse abbiano rilevanza fiscale, l attività di controllo deve essere indirizzata nei confronti del professionista. (C. T. Reg. Palermo, sentenza 2 luglio 2012, n.269/34/12) L ACCERTAMENTO BANCARIO A CARICO DEL PROFESSIONISTA Questione di legittimità ità costituzionale: i Alla luce dell ordinanza n. 27/2013 della C.T.R. Lazio, è stata rimessa dinanzi alla Corte Costituzionale la questione di legittimità dell art. 32, 1 comma, secondo periodo, del DPR n. 600/73, come modificato dalla legge n. 311 del 2004, in relazione agli articoli 3, 24, 53, 111 della Costituzione. Attra erso la modifica apportata al citato art 32 infatti il Attraverso la modifica apportata al citato art. 32, infatti, il legislatore ha posto su piano paritetico il trattamento fiscale dei compensi di lavoro autonomo a quello dei ricavi d impresa nell ambito degli avvisi di accertamento elevati nei confronti dei professionisti sulla base delle «movimentazioni bancarie non giustificate».

11 L ACCERTAMENTO BANCARIO A CARICO DEL PROFESSIONISTA Questione di legittimità ità costituzionale: i La norma non sembra corrispondere ai parametri costituzionali perché, tra l altro, viene a posteriori richiesto ai contribuenti un quid pluris rispetto al dato normativo, ovverosia oltre all indicazione del beneficiario, anche la giustificazione causale dei prelevamenti. L ACCERTAMENTO BANCARIO E LA PROCEDURA DI SEPARAZIONE E DIVORZIO Sono utilizzabili anche in sede fiscale le id indagini iifinanziariei i espletate nell ambito della procedura di separazione e divorzio, alla stregua di qualsivoglia altro elemento comunicato o segnalato da altri organi dello Stato all Amministrazione finanziaria per l esercizio dell attività accertatrice. (C. T. Reg. Firenze, sentenza n. 27/31/13) Il coniuge interessato può comunque accedere ai documenti in possesso dell Amministrazione finanziaria, purché normativamente ostensibili, al fine di appurare fatti e circostanze non dichiarati dall altro coniuge o dal medesimo esposti (in giudizio) in modo non veritiero.

12 INDAGINI BANCARIE: DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI AUTORIZZAZIONE Le indagini prive di motivazione sono legittime se autorizzate. Infatti, l espletamento delle indagini bancarie risponde ha finalità di mero controllo delle dichiarazioni e dei versamenti d imposta e non richiede nessuna motivazione. Inoltre, la mancata esibizione dell autorizzazione all interessato non comporta l illegittimità dell avviso di accertamento fondato sulle risultanze delle movimentazioni bancarie acquisite dall ufficio e dalla Guardia di Finanza, potendo l illegittimità essere dichiarata solo nel caso in cui le movimentazioni siano state acquisite in mancanza dell autorizzazione e sempre che tale mancanza abbia prodotto un concreto pregiudizio per il contribuente. (Cass. Civile, sez. 6/T, ordinanza del n ) L ACCERTAMENTO BANCARIO E L ONERE DELLA PROVA L Amministrazione finanziaria, anche in presenza di una contabilità regolare, può controllare e utilizzare i dati e gli elementi che risultano dai movimenti bancari Conti nella disponibilità del contribuente accertato Il contribuente può fornire la prova contraria in ordine alle operazioni i di pertinenza del terzo cointestatario del conto o dimostrare che il potere di disposizione gli è stato conferito per circostanze specifiche e giustificabili Conti per i quali il contribuente ha la possibilità di disporre in virtù di mandato da parte dell intestatario del conto (conti sui quali il titolare abbia rilasciato deleghe, conti intestati a società per i quali gli amministratori abbiano ricevuto poteri di disposizione)

13 ONERE DELLA PROVA L Amministrazione finanziaria deve dimostrare che la titolarità dei rapporti e delle operazioni è fittizia o, comunque, è superata, nel caso concreto, dalla sostanziale imputabilità al contribuente delle posizioni creditorie e debitorie rilevate dalla documentazione bancaria acquisita Il contribuente può contestare invece la riferibilità alla sua posizione fiscale delle movimentazioni rilevate sui conti di terzi anche avvalendosi di dichiarazioni di questi ultimi ONERE DELLA PROVA I contribuenti devono giustificare altresì: Per i versamenti risultanti dagli e/conto, gli importi che eccedono quanto contabilizzato come ricavo o come compenso dagli esercenti impresa professione, ovvero dichiarato come reddito lordo dai privati contribuenti. Per i prelevamenti occorre unicamente l indicazione del Per i prelevamenti occorre unicamente l indicazione del destinatario/beneficiario, qualunque sia la causale.

14 STRATEGIE DIFENSIVE NEL CONTRADDITTORIO Al fine di superare la prova di imponibilità, occorrerebbe dimostrare: la restituzione della somma ai genitori e/o amici tramite canale bancario, in caso di prestito il prelevamento in contanti di una somma analoga a quella ricevuta in prestito/regalo dal conto corrente dei genitori e/o amici, in una data prossima a quella dell accredito sul rapporto intestato al contribuente le motivazioni alla base della concessione del prestito ricevuto (ad esempio, l acquisto di un auto avvenuto a distanza di pochi giorni o di un immobile,ecc.)odelregalo (ad esempio, matrimonio, battesimo del figlio del contribuente, ecc.) STRATEGIE DIFENSIVE NEL CONTRADDITTORIO il contestuale accredito di una somma analoga sul conto dei fratelli del contribuente a fronte di identico regalo donato dai genitori ai figli lo smobilizzo di titoli da parte di un genitore e il successivo versamento nel conto del figlio di una parte della somma di denaro versamenti di modesto importo potrebbero trovare copertura giustificandoli come piccole regalie dei genitori/suoceri (specialmente se avvenuti in prossimità di festività pasquali o natalizie)

15 ONERE DELLA PROVA Presunzione legale relativa (orientamento consolidato) (cfr. Cass., sentenze nn /11, 18809/10, 7813/10,14847/08, 14847/ /07) L onere della prova della Amministrazione finanziaria è soddisfatto attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti bancari senza necessità di ulteriori indizi Inversione dell onere della prova a carico del contribuente che non può essere generica ma deve giustificare i singoli movimenti bancari 1) elementi raccolti relativamente ai conti intestati al contribuente utilizzabilità diretta 2) elementi raccolti da conti intestati a terzi di cui il contribuente ha la disponibilità 3) l Ufficio deve provare che le operazioni sono ascrivibili al contribuente 1) prova diabolica 2) decorso del tempo tra operazioni bancarie e controlli 3)insufficienza della mera allegazione o affermazioni di fatti in concreto non dimostrati 4) necessità di giustificazioni specifiche DEDUCIBILITA DEI COSTI Il contribuente può dimostrare di aver sostenuto a fronte dei ricavi occultati determinati costi, previa dimostrazione che a fronte del conseguimento di quel ricavo è stato sostenuto un costo. La determinazione del reddito non può quindi essere diminuita in forza di una riduzione forfettaria di costi non documentati (Cass , n ) Contra, C.T.R. Roma , n. 311 che ammette la deduzione forfettaria dei costi in quanto in ossequio alla capacità contributiva, a fronte di ricavi presunti anche i costi devono essere presunti.

16 DEDUCIBILITA DEI COSTI Ai sensi dell art. 109 comma 4 TUIR ai fini della loro deduzione i costi, ancorché non imputati al conto economico, devono risultare da elementi certi e precisi come ad esempio: - la dichiarazione di terzi, riscontrate per quanto possibile da elementi esterni; - verbali di amministrazioni pubbliche, - scritture private. Non sono invece ritenuti i sufficienti i i i semplici i brogliacci, i privi di causale. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE PRESUNZIONI Le presunzioni relative ai prelevamenti e ai versamenti si applicano nei confronti dei soggetti che svolgono un attività economica, a prescindere dal fatto che il contribuente sia esonerato dalla tenuta delle scritture contabili per l effetto utilizzo di un regime contabile agevolato. Pertanto, si applica anche ai soggetti che godono del: regime di vantaggio per l imprenditoria giovanile, regime fiscale agevolato dei cd. «ex minimi», regime delle nuove iniziative produttive (L. 388/2000). (Chiarimenti dell Agenzia delle Entrate del e, in tal senso, anche Cass. n del 2011).

17 INCOMPATIBILITA TRA ACCERTAMENTO SINTETICO E BANCARIO L accertamento sintetico è strumentale a determinare il reddito complessivo del contribuente, a prescindere dalle singole categorie reddituali; L accertamento basato sulle indagini finanziarie invece richiede l espressa individuazione della categoria di appartenenza dei redditi. Nella fase istruttoria, in caso di significativo scostamento tra reddito dichiarato e accertabile, gli Uffici possono passare dal sintetico all indagine finanziaria, ma la scelta deve essere chiara nell atto finale. Ma se si sceglie l indagine finanziaria, l accertamento deve riguardare una categoria reddituale. (Agenzia delle Entrate Circolare 31 luglio 2013 n.24) Avv. Prof. Stefano Loconte stefano.loconte@studioloconte.it Loconte & Partners Studio Legale e Tributario MILANO BARI ROMA V. M. Pagano, C.so della Carboneria, V. G. Martini, Tel: Tel: Tel: Fax: Fax: Fax: milano@studioloconte.it bari@studioloconte.it roma@studioloconte.it Loconte & Partners Studio Legale e Tributario

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