TRIBUNALE DI SONDRIO SEZIONE UNICA civile

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1 TRIBUNALE DI SONDRIO SEZIONE UNICA civile Nel procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c iscritto al n.r.g. 1879/2014 promosso da: contro RICORRENTE RESISTENTE (NON COSTITUITA) Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all udienza del , letti gli atti e i documenti di causa, sentiti i difensori delle parti, ha pronunciato la seguente ORDINANZA premesso che: -la società ricorrente, ha promosso ricorso avanti al TAR Lombardia in data per l annullamento della nota prot. n datata con la quale il Comune di , in persona del Sindaco pro tempore, ha negato la proroga al del termine di fine lavori commissionati alla prima mediante convenzione urbanistica ( Piano integrato di Intervento Riqualificazione e Ampliamento Albergo Cascata con zona a verde pubblico attrezzata ) e ha, altresì, richiesto l annullamento della determinazione del citato Comune ad escutere la garanzia fideiussoria prevista in sede di convenzione (e costituita, segnatamente, dalla polizza fideiussoria n. 103C4878 emessa in data da e perfezionata in data Cfr. doc. 16, fasc. ricorrente); - nel citato ricorso avanti al TAR la società ricorrente ha domandato, altresì, l annullamento della nota prot. n. 126 del , con declaratoria di applicabilità al termine di fine lavori delle opere in esame (previsto per il ) di cui alle delibere n. 25 del e n. 36 del pagina1di 5

2 , della proroga triennale prevista dall art. 30 co. 3 bis del D.L. 69/2013 (convertito in L. 98/2013), con l effetto che il termine in questione debba ritenersi prorogato sino alla data del in pendenza del ricorso amministrativo ha domandato al TAR Lombardia anche la sospensione in via cautelare dell escussione della citata polizza fideiussoria, stante il mancato spirare del termine di fine lavori in virtù della invocata proroga ex lege e conseguentemente a fronte dell assenza di una condotta inadempiente in capo a ; - il TAR Lombardia ha respinto la richiesta cautelare con ordinanza del , rilevando come la prospettata escussione della polizza da parte del Comune di , essendo afferente all operato dell ente iure privatorum, dovesse rientrare nella giurisdizione del giudice ordinario, così come la conseguente richiesta di inibitoria; - con il presente ricorso ha pertanto domandato la temporanea sospensione dell escussione della polizza e del conseguente pagamento da parte di Insurance PLC in attesa della futura decisione nel merito sulla ritenuta operatività della proroga triennale disposta dalla richiamata normativa e, secondo la prospettazione della ricorrente, applicabile agli accordi raggiunti dalle parti e approvati con le sopra citate delibere. - il giudice con decreto emesso inaudita altera parte in data e depositato in data inibiva - in via temporanea e provvisoria - in attesa dell integrazione del contraddittorio nei confronti dell ente comunale, l escussione della polizza fideiussoria in esame, fissando la successiva udienza di discussione per il giorno ed assegnando al Comune di termine per la costituzione; - il Comune di si costituiva con memoria depositata in data , domandando il rigetto del ricorso e deducendo, in particolare, come la proroga di cui al citato art. 30, co. 3 bis D.L. n. 69/2013, non possa operare con riferimento a bozze di convenzioni, pur approvate dall amministrazione comunale, che non siano state stipulate dalle parti ed essendo preclusa un interpretazione difforme dalla lettera della norma; -all udienza del il ricorrente si riservava di depositare copia del ricorso notificato sia al Comune di sia a Insurance PLC, della quale non era ancora in possesso; -il giudice rinvia quindi il procedimento alla successiva udienza del , onde consentire il deposito del ricorso ed assegnando, nel contempo, ad entrambe le parti termine unico (sino al ) per deposito di brevi note scritte difensive. pagina2di 5

3 OSSERVA Come riferito in premessa la società ricorrente con azione promossa avanti al TAR Lombardia (tutt ora pendente) ha domandato al TAR Lombardia che venisse dichiarata applicabile alle delibere di cui all odierno ricorso la proroga prevista dall art. 30 co. 3 bis del D.L. 69/2013 (convertito in L. 98/2013), con l effetto che il termine in questione debba ritenersi prorogato sino alla data del L assunto non è condivisibile. Dall esame degli atti e dei documenti di cui al presente procedimento si deve concludere che l interpretazione proposta dalla società ricorrente è in contrasto con il dato letterale. Già il TAR Lombardia, pur affermando che la richiesta di escussione della polizza fideiussoria in parola (e la conseguente azione cautelare inibitoria), rientrasse nella giurisdizione del giudice ordinario ha affermato come l interpretazione secondo cui la proroga non può operare con riferimento a bozze di convenzioni, pur approvate dall amministrazione comunale, ma che non siano state stipulate dalle parti, appare legittima in quanto conforme alla lettera della norma (Cfr. doc. 44, fasc. ricorrente). La documentazione fornita da parte della società ricorrente e gli assunti difensivi esplicitati negli scritti depositati su invito del giudice, non hanno consentito di acquisire elementi utili al fine di propendere per l interpretazione della norma invocata da e che possa discostarsi dal suo tenore letterale. Condivise le considerazioni, incidenter tantum, espresse dal TAR Lombardia si ritiene che la terminologia adottata dal legislatore accordi stipulati sino al 31 dicembre 2012 debba essere interpretata in senso letterale a mentre dell art. 12 delle Preleggi, che attribuisce preminenza al dato letterale in ragione del noto brocardo in claris non fit interpretatio. A tanto si aggiunga che, come noto, l operato della P.A. nel caso di assunzione di contratti ed impegni deve essere soggetto a forma scritta ad substantiam, escluso il sorgere di valide manifestazioni di volontà per facta concludentia (Cfr. fra le molte Cass /2007). Il legislatore con il termine stipulati ha, quindi, inteso fare riferimento ad un evento perfezionatosi che ha esaurito nel tempo i suoi effetti rispetto ad una data specifica (ovvero il ). pagina3di 5

4 La proroga triennale può quindi essere prevista per le sole convenzioni che alla data del erano state stipulate fra le parti. Ulteriore limite all interpretazione offerta dal ricorrente è, dunque, la peculiarità del soggetto coinvolto, ossia l ente comunale, con il conseguente regime pubblicistico e formalistico che ne connota, come appena riferito, il suo agire, nonché la natura eccezionale della norma in commento che limita ulteriormente i margini interpretativi ex art. 14 delle Preleggi. Le riferite determinazioni raggiunte dall ente pubblico e fondanti la terza e quarta variante, come meglio descritte nel ricorso non possono, quindi, assurgere a pattuizioni rilevanti in sede di proroga, così come richieste dallo stringente dettato normativo. Res melius perpensa si deve quindi concludere come l adempimento della stipula dell atto notarile nel quale dovevano essere trasferite le delibere consiliari di approvazione della modifica della convenzione in esame entro un dato termine non possa costituire, come invero affermato dal ricorrente, un superfluo adempimento, essendo la previa stipulazione presupposto, nella specie carente, per la fruttuosa applicazione della proroga accordata dal legislatore in forza del D.L. 69/2013 (convertito in L. 98/2013). A tutto voler concedere l incontro di volontà fra le parti recepito nelle delibere citate nel ricorso (e segnatamente in quelle n. 25 del e n. 36 del ), pur ritenuto già raggiunto prima della formale stipula notarile, non può rilevare nella presente sede ai sensi e per gli effetti della legge 98/2013, esulando dalla fattispecie ivi descritta. Né parte ricorrente ha fornito nel presente procedimento specifiche argomentazioni idonee a confutare le censure avversarie, limitandosi a richiamare il provvedimento del TAR in punto di mera compensazione spese per la novità della questione trattata, nonché citando due articoli di Dottrina, che appaiono però inconferenti al caso in esame. Trattasi, infatti, della diversa questione interpretativa relativa alla efficacia della proroga anche rispetto a termini che alla data di entrata in vigore della legge erano già scaduti, ma che proprio in forza della stessa proroga di tre anni potrebbero tornare in corso di validità. pagina4di 5

5 Dai rilievi che precedono si deve, quindi, concludere per l insussistenza del fumus boni iuris stante l inoperatività della proroga di cui alle legge richiamata e dunque la preclusione a poter posticipare l ultimazione dei lavori (ed invero non terminati come emerge dagli stessi scritti difensivi) prevista espressamente per il al diverso termine del Ne discende, pur con la sommarietà che contraddistingue la presente fase, la legittima facoltà di escutere la polizza indicata in premessa da parte del Comune di in danno della società ricorrente; carenza di fumus boni iuris che esonera il giudice dalla disamina dell ulteriore presupposto del periculum, così come di ogni restante questione sollevata da intendersi rigetta o assorbita. Spese di lite Le spese di lite seguono la soccombenza ex artt. 91 e 669-septies c.p.c.. La società ricorrente viene condannata in al pagamento in favore del COMUNE DI delle spese di lite della presente procedura che si liquidano in euro 7.425,00 per compensi ex DM Giustizia 55/2014 (secondo i valori medi per i procedimenti cautelarti per fascia di valore in ragione della polizza oggetto di inibitoria, applicando però la fascia da euro ,00 ad euro ,00 e senza operare l ulteriore maggiorazione del 30% in ragione della natura documentale del procedimento e l assenza di fase istruttoria e così: euro 3.510,00 per fase di studio della controversia; euro 1.485,00 per fase introduttiva del giudizio; euro 2.430,00 per fase decisionale), oltre 15% su detti compensi ex art. 2 del DM citato a titolo di rimborso spese generali, oltre IVA e CPA. PQM -revoca il decreto cautelare emesso inaudita altera parte in via provvisoria in data e depositato in data ; -rigetta integralmente il ricorso; -condanna al pagamento in favore del COMUNE DI delle spese di lite della presente procedura che si liquidano in euro 7.425,00 per compensi ex DM Giustizia 55/2014, oltre 15% su detti compensi ex art. 2 del DM citato a titolo di rimborso spese generali, oltre IVA e CPA. SI COMUNICHI Sondrio, 10/02/2015 Il giudice Luca Giani pagina5di 5

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