REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI MILANO QUARANTASEIESIMA SEZIONE
|
|
- Ricardo Oliva
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI MILANO QUARANTASEIESIMA SEZIONE riunita con l'intervento dei Signori: Punzo Roberto - Presidente Chiametti Guido - Relatore Filippone Elisa - Giudice ha emesso la seguente SENTENZA - sull'appello n. 5566/11 depositato il 14/07/ avverso la sentenza n. 9/19/10 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano proposto dall'ufficio: (Omissis) controparte: (Omissis) difeso da: (Omissis) Atti impugnati: AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (Omissis) IRES-ALTRO 2003 AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (Omissis) IVA-ALTRO 2003 AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (Omissis) IRAP 2003 Ricorso per l'annullamento/riforma della sentenza n. 09/19/10, emessa dalla Sezione 19 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano e depositata il 18 maggio Appellante: (Omissis) Appellato: (Omissis)
2 FATTO Con proprio atto di ricorso depositato il 14 luglio 2011, l'appellante interponeva Appello alla sentenza n. 09/19/10, emessa dalla Sezione 19 della C.T.P. di Milano con cui il giudice di prime cure accoglieva il ricorso, promosso dalla parte qui appellata, per l'annullamento dell'avviso di accertamento n. (Omissis), relativo ad IRPEG, IRAP e IVA, anno d'imposta Con tale atto impositivo, notificato alla parte il 29 settembre 2008, l'ufficio, qui appellante, rettificava, a'sensi dell'art. 54 del D.P.R. 633/72, la dichiarazione IVA della società per l'anno 2003, accertando una maggiore imposta dovuta per Euro ,00.=; accertava, altresì, a'sensi degli artt. 39 e 40 del D.P.R. 600/73, il reddito imponibile ai fini IRPEG di Euro ,00 = ed il valore della produzione netta, ai fini IRAP, di complessivi Euro ,00.=, oltre ad interessi e sanzioni. L'avviso di accertamento de quo traeva origine dalla verifica fiscale effettuata dalla Guardia di Finanza di Seregno, iniziata il 31 maggio 2006 nell'ambito dell'attività delegata dalla Procura della Repubblica di Monza. Da tale ispezione i militari verificatori riscontravano l'esposizione di componenti positivi fittizi costituiti da: - illegittima sopravvalutazione del valore finale di magazzino per Euro ,00.=; - illegittima emissione di fatture (attive) relative ad operazioni ritenute inesistenti per Euro ,43.=; - illegittima deduzione di spese relative ad operazioni ritenute inesistenti per Euro ,64.=; Sulla base di tali rilievi, l'agenzia, in data 29 settembre 2008, notificava al curatore della società, dichiarata fallita il 17 ottobre 2005, tale avviso di accertamento che risultava essere il secondo avviso di accertamento, "integrativo" del primo atto impositivo emesso a seguito della verifica fiscale effettuata dall'(omissis) nel corso del Il Fallimento impugnava tempestivamente tale avviso di accertamento che veniva accolto integralmente dalla Sez. 19 della C.T.P. di Milano, che condannava, altresì, l'ufficio al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro ,00.=. Riteneva, il Consesso giudicante di primo grado, che il ricorso fosse fondato. Il Collegio rilevava, a tal proposito, che "Non vi è dubbio che l'accertamento di cui si discute si basa su p.v.c. emesso dalla guardia di finanza, sia pure derivante da una ampia verifica delle società facenti capo alla società (Omissis) ma si basa, per quanto concerne la ricorrente, su documenti contabili già esaminati da funzionari dell'(omissis) e, quindi, già a conoscenza della stessa, non portando nuovi elementi che possano giustificare un accertamento integrativo. Infatti, i recuperi sia sul primo che secondo accertamento riguardano esclusivamente la contabilizzazione di operazioni intragruppo ritenute inesistenti. E ancora: "Si deve ritenere illegittimo il comportamento dell'(omissis) in relazione alla doppia imposizione...(omissis). Infine, in riferimento al recupero dell'iva, il Giudice di prime cure, riteneva che nessun riscontro fosse stato effettuato circa le lettere di intento. Per tali motivazioni, la C.T.P. adita accoglieva il ricorso della contribuente. Con proprio ricorso in Appello, depositato il 14 luglio 2011, l'appellante ufficio impugnava il pronunciamento di prime cure, eccependo il difetto di motivazione della sentenza di primo grado in violazione dell'art. 36 del D.Lgs. 546/92.
3 A suo dire, la C.T.P. non aveva preso in alcun modo posizione sulle argomentazioni enunciate dallo stesso ufficio in sede di controdeduzioni, limitandosi, ex adverso, ad accogliere le tesi di parte ricorrente. Sempre in violazione dell'art. 36 sopra citato, l'ufficio lamentava la carenza di motivazione della sentenza in ordine alla condanna alle spese liquidate dai Giudici di prime cure. Eccepiva, inoltre, l'erroneità dell'affermazione contenuta nella sentenza, laddove dichiarava la violazione dell'art. 43 del D.P.R. 600/73 concernente l'accertamento integrativo. A tal proposito, parte appellante ribadiva che il primo P.V.C., aveva ad oggetto la ripresa a tassazione a'sensi degli artt. 66 e 75 del TUIR di sopravvenienze passive indeducibili e di costi non di competenza dell'esercizio, mentre il secondo P.V.C., era scaturito da una complessa operazione della G.d.F. su delega della procura della Repubblica di Monza nei confronti di numerosi soggetti che direttamente o indirettamente, nel corso degli anni, erano stati interessati nell'attività patrimoniale, economica e finanziaria delle società del (Omissis). Ancora, l'ufficio spiegava che i finanzieri, nella seconda verifica, avevano esaminato non solo la situazione contabile della ricorrente, come avvenuto nel primo avviso di accertamento, ma di tutte le società del Gruppo, ricostruendo scrupolosamente le operazioni dalle stesse poste in essere. Sottolineava che tale ricostruzione era avvenuta grazie alla numerosa documentazione acquisita durante le perquisizioni locali avvenute nei confronti di soggetti a capo del Gruppo, dalla quale emergeva la prassi relativa all'emissione di fatture false tra le società del gruppo per sanare i bilanci. Per tale motivo, parte appellante riteneva che gli elementi acquisiti dalla G.d.F. costituivano fatti nuovi non conosciuti e non conoscibili al momento dell'emissione del primo avviso di accertamento, che rendeva del tutto legittimo il secondo avviso di accertamento (integrativo). L'ufficio pertanto, contrariamente a quanto affermato dalla C.T.P. nella sentenza impugnata, riteneva verificate le condizioni previste dall'art. 43 del D.P.R. 600/73, legittimando in tal modo l'emissione di un nuovo accertamento. In riferimento alla tassazione dei ricavi relativi ad operazioni attive ritenute inesistenti, l'appellante Agenzia delle Entrate riteneva che il Consesso giudicante di primo grado avesse ignorato la difesa dell'ufficio sul punto, con conseguente palese difetto di motivazione. Relativamente al recupero ai fini IVA, l'ufficio rilevava il difetto di motivazione della sentenza de qua, essendosi il Collegio, a suo dire, limitato ad accogliere le argomentazioni di parte senza prendere posizione sulle eccezioni esposte dall'ufficio. Rilevava che i militari della Guardia di Finanza avevano accertato, nel corso delle indagini, la falsità delle fatture di vendita emesse dalle consociate e dalle controllanti nell'anno 2003, per l'importo complessivo di Euro ,64= non assoggettate ad IVA, sulla base delle dichiarazioni di intento rese dalla (Omissis). Spiegava che ciò era avvenuto sulla base della corrispondenza e della documentazione acquisita nel corso delle ispezioni effettuate, laddove venivano indicate in maniera dettagliata le fatture da emettere nei confronti della ricorrente al fine di "sistemare il bilancio". L'ufficio evidenziava che se le fatture di vendita erano false, allora anche le dichiarazioni di intento lo erano, essendo irrilevante, a suo dire, che tale specifica contestazione non fosse stata mossa dai militari. Nel caso di specie, pertanto, evidenziava che non si era di fronte ad una emissione di dichiarazione fuori dai presupposti di cui all'art. 8, comma 1 del D.P.R. 633/72, bensì di una dichiarazione ideologicamente falsa in assenza di una reale cessione di beni che aveva consentito al cedente di accrescere l'iva a monte detraibile e al cessionario di non assolvere l'iva sugli acquisti.
4 Alla luce di quanto sopra, l'appellante ufficio chiedeva, in riforma della sentenza accoglimento dell'appello, la conferma dell'avviso di accertamento. Con controdeduzioni depositate il 7 settembre 2011, il contribuente si costituiva in giudizio controdeducendo e chiedendo la conferma della sentenza impugnata dall'ufficio. Rilevava che l'ufficio appellante aveva, di fatto, riproposto lo stesso thema decidendum già prospettato in primo grado; parte appellata sottolineava, dunque, di riprospettare le argomentazioni difensive già delineate in fase di ricorso per poi replicare alle considerazioni formulate dall'agenzia. Eccepiva, in via preliminare, la violazione dell'art. 43 del D.P.R. 600/73 e dell'art. 57 del D.P.R. 633/72, sostenendo che l'accertamento "integrativo" era illegittimo in quanto basato su rilievi derivanti dalla medesima documentazione già utilizzata per effettuare il primo accertamento. Contestava, in secondo luogo, la violazione degli artt. 52 del TUIR e 53 della Costituzione in quanto, a suo dire, era stato accertato un reddito "virtuale" non realmente prodotto e conseguito dalla società, derivante dalla indeducibilità di costi ritenuti fittizi e dalla asserita imponibilità di proventi/ricavi tacciati di fittizietà dalla stessa Guardia di Finanza. Eccepiva inoltre la violazione dell'art. 75, comma 1 del TUIR (vigente art. 109), nonché la violazione del principio di imparzialità e collaborazione dell'azione amministrativa di cui agli artt. 10 della Legge 212/2000 e 97 della Costituzione. Lamentava altresì la violazione del principio della doppia imposizione di cui agli artt. 127 del TUIR e 67 del D.P.R. 600/73 e la violazione degli artt. 75, comma 5 del TUIR e 53 della Costituzione, in relazione al principio di correlazione tra costi e ricavi. Parte appellata rilevava, infine, l'infondatezza della ripresa fiscale relativa all'asserita inesistenza delle operazioni cui afferivano i costi dedotti (ai fini delle imposte dirette e dell'irap) per complessivi Euro ,64.=. Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'appello, con conseguente conferma della sentenza impugnata. Presenti all'udienza le parti che hanno insistito nelle loro richieste ed eccezioni. La Sezione giudicante così decide. La sentenza del primo Giudice viene confermata tout court perché motivata in maniera articolata e puntuale e quindi le rimostranze di parte non sono assolutamente idonee a confutare la pronuncia della CTP che ha dichiarato nullo l'atto impugnato. Rileva questo Giudice d'appello che l'avviso di accertamento integrativo in esame, si palesa illegittimo ed infondato, in via principale per: - violazione dell'art. 43 c. 3 D.P.R. 600/73 e art. 57 c. 3 D.P.R. 633/72 (accertamento integrativo) tralasciando il commento delle altre violazioni che riguardano: - violazione art. 53 Costituzione (tassazione del reddito netto d'impresa); - violazione dell'art. 75 TUIR concernente la rilevanza fiscale e conseguente tassazione dei soli componenti positivi certi nell'esistenza, e non già pure dei ricavi fittizi; - violazione dell'art. 10 legge 212/2000 e art. 97 Costituzione, concernenti il dovere di lealtà ed imparzialità che governano l'azione di accertamento dell'erario. Ritiene questo Giudice che l'ade ha riprospettato in questa sede sostanzialmente lo stesso "thema decidendum" salvo alcune ulteriori considerazioni di merito, così come si evince dagli atti del primo
5 grado di giudizio. Sul punto della violazione di cui al n. 1 dei rilievi sopra evidenziati, concernente "l'accertamento integrativo", sia ai fini delle imposte dirette che per l'iva, l'ufficio non può emettere più avvisi di accertamento per il medesimo anno nei confronti dello stesso contribuente, se non per fatti nuovi, poiché altrimenti quest'ultimo sarebbe gravato da uno "stillicidio" di atti impositivi, con conseguente aggravio di oneri e lesione del diritto di difesa. L'ufficio, dal canto suo, dovrebbe tendere al massimo alla "globalità ed unicità della rettifica" nel senso che in essa deve necessariamente "condensare "tutti gli elementi a sua disposizione e conoscenza, sul piano oggettivo, cioè in base alla situazione di fatto oggettiva, atteso che l'emissione dell'accertamento consuma il potere di rettifica. L'unica deroga ammessa è proprio quella prevista dall'art. 43 D.P.R. 600/73 e dall'art. 57 D.P.R. 633/72, nel senso che l'ente erariale può integrare l'accertamento, ma ciò solo qualora sia venuto a conoscenza di elementi, obiettivamente nuovi, non conosciuti né oggettivamente conoscibili al momento dell'emissione del primo accertamento, di guisa che, solamente in tale contesto può essere emesso un secondo avviso di accertamento, ovvero un'integrazione del primo. Rileva questo Giudice, dall'esame degli atti allegati al fascicolo processuale che sia il primo avviso di accertamento (notificato l'8/l 1/2005), che il secondo avviso, vale a dire quello integrativo di cui è causa (notificato il 28/9/2008) pur basati su distinti P.V.C., (il primo del 20/6/2005 (L'atto emesso dell'(omissis) così recita: PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE. Il 23 maggio 2005 è iniziata una verifica fiscale in materia di Imposte Dirette IRPEG, IVA e IRAP relativamente all'anno 2003.) elevato dai funzionari dell'(omissis) e il secondo del 31/5/2006 (L'atto emesso dai Militari della Guardia di Finanza - Comando Tenenza Seregno - così recita: PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE. Il giorno 31 maggio 2006 veniva compilato l'atto sopra citato e con autorizzazione della Procura della Repubblica di Monza iniziava una verifica, per l'anno 2003, per l'attività patrimoniale, economica e finanziaria delle società del (Omissis) dichiarate fallite.) elevato dai militari della GdF) hanno avuto ad oggetto il controllo e l'esame degli stessi fatti economici ed aziendali, ovvero le medesime scritture contabili, le stesse fatture, lo stesso bilancio ed altro, proprio perché entrambi i P.V.C., vertevano le medesime circostanze. Nell'esito della prima verifica/accertamento si veniva a parlare di "verifica generale" (ai fini IRPEG, IRAP e IVA), mentre la seconda aveva ad oggetto lo stesso "impianto contabile" della prima, (sempre IRPEG,IRAP E IVA); in entrambi i casi i due P.V.C., erano intitolati "Processo Verbale di Constatazione" e hanno riguardato l'anno Così facendo l'amministrazione finanziaria ha operato una "rivisitazione", cioè una mera revisione della valutazione a suo tempo operata (infatti la seconda verifica è stata svolta esaminando il medesimo impianto contabile di quello della prima), vale a dire lo stesso materiale contabile di cui però aveva già avuto piena contezza e conoscenza a suo tempo, avendo esaminata ed analizzata compiutamente la contabilità in occasione del primo controllo di carattere generale presso la società. Non si può parlare di "rettifica integrativa" quando invece, come nel caso de quo, si è avuta l'estensione oggettiva dell'istruttoria, bensì fosse basata in definitiva sulla medesima contabilità della società, solo in un secondo momento, reputata inattendibile in base ad un diverso apprezzamento. In altre parole, non è ammissibile che l'ufficio emani un secondo avviso di accertamento fondato sulla (asserita) falsità della stessa contabilità, quando quest'ultima era stata già esaminata a suo tempo, durante la prima verifica generale. Per questo Giudice d'appello, il criterio che governa "l'accertamento integrativo" è quello per cui un elemento può dirsi obiettivamente "nuovo" e, quindi, deve essere considerato idoneo a legittimare una sola rettifica integrativa, soltanto quando le indagini svolte a suo tempo dall'amministrazione
6 finanziaria, secondo la normale diligenza non avrebbero consentito la scoperta di detti nuovi elementi, ovvero, nel caso in esame della postulata falsità della documentazione contabile. L'avviso di accertamento integrativo deve riportare i nuovi rilievi che devono riguardare fatti rientranti nello stesso periodo d'imposta, quindi necessariamente anteriori al primo avviso di accertamento, pertanto novità e sopravvivenza sono un unicum e concernono la conoscenza, da parte dell'ufficio, di fatti sicuramente vecchi. E' del tutto evidente che il requisito della novità non ricorre quando si tratti di diversa, o più approfondita valutazione, del materiale probatorio già acquisito dall'ufficio. Per il Consesso giudicante, durante la prima verifica generale l'ufficio era già oggettivamente in grado di appurare, secondo la normale diligenza, l'eventuale falsità delle scritture contabili. Si può concludere che se la stessa prima indagine istruttoria - se è vero l'esito della seconda - che ha avuto in definitiva ad oggetto le stesse scritture e documenti contabili, è stata svolta in modo affrettato, eventuali errori compiuti dai verificatori nella prima verifica non possono tornare a danno del contribuente, che con più avvisi di accertamento fondati sul medesimo comun denominatore (stessa contabilità) sono redatti in spregio alla ratio e alla lettera dell'art. 43 del D.P.R. 600/73 e dell'art. 57 del D.P.R. n. 633/72. Sotto tale profilo risulta quindi evidente l'illegittimità del secondo avviso di accertamento denominato integrativo, a suo tempo impugnato. Se queste sono le premesse, per questo Giudice di secondo grado, la parte di merito dell'avviso di accertamento integrativo è assorbito "in toto" dalle questioni di diritto, come sopra specificato. Il Collegio, stante i fatti come sopra ampiamente evidenziati e enunciati nella parte descrittiva e narrativa della presente sentenza, non entra nel merito dell'esame dei singoli rilievi fiscali, (quali illegittima sopravvalutazione del valore finale del magazzino, illegittima emissione di fatture attive relative ad operazioni ritenute inesistenti, ed altro ancora), che allo stato dei fatti, sono assorbiti. I motivi di doglianza, espressi ed indicati nell'atto di appello dell'ufficio, non appaiono che una riproposizione di quanto già scritto a suo tempo nella difesa del primo grado di giudizio. Alla luce di quanto sopra evidenziato, l'amministrazione finanziaria doveva svolgere un controllo più dettagliato con la prima verifica e così avrebbe evitato la seconda, tenuto conto fra l'altro che quest'ultima è stata effettuata "sulle ceneri della prima. Preso atto di ciò, la sentenza del primo grado di giudizio non può che essere confermata e viene dichiarato illegittimo l'atto impositivo impugnato e il connesso atto di irrogazione di sanzioni, così come chiesto da parte appellata. Le spese di giudizio poste a carico dell'appellante vengono quantificate in complessivi Euro 6.000,00.=, onnicomprensivi. Il Collegio giudicante P.Q.M. conferma la sentenza impugnata. Condanna l'appellante a rifondere le spese di giudizio liquidate in Euro 6.000,00.=. onnicomprensivi. Così deciso in Milano, il 5 giugno Depositata in Segreteria il 21 giugno 2012.
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di MANTOVA contro:
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI MILANO SEZIONE STACCATA DI BRESCIA SESSANTATREESIMA SEZIONE riunita con l'intervento dei Signori: Fondrieschi Fausto
DettagliIndagini bancarie aperte a tutti.
Indagini bancarie aperte a tutti. Ok all uso della presunzione in generale sull attività di accertamento che, pertanto, valgono per la rettifica dei redditi di qualsiasi contribuente autonomo pensionato
DettagliSentenza n. 6620 del 19 marzo 2009 della Corte Cassazione - Sezione tributaria
Sentenza n. 6620 del 19 marzo 2009 della Corte Cassazione - Sezione tributaria Svolgimento del processo - La C.T.P. di Milano, previa riunione, rigettava i ricorsi proposti dalla s.r.l. G.M. avverso avvisi
DettagliRedazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli
Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli 106/2015 Luglio/16/2015 (*) Napoli 29 Luglio 2015 La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia con la Sentenza n 2597 del 16 aprile
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI MILANO VENTIDUESIMA SEZIONE. riunita con l'intervento dei Signori:
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI MILANO VENTIDUESIMA SEZIONE riunita con l'intervento dei Signori: Izzi Giovanni - Presidente Chiametti Guido - Relatore
DettagliREPUBBLICA ITALIANA. In nome del popolo italiano. Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.gianfranco Pellizzoni Presidente rel.; dott. Francesco
DettagliAVVISO DI ACCERTAMENTO n. (Omissis) IVA + IRPEF + IRAP 2003
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI GENOVA DODICESIMA SEZIONE riunita con l'intervento dei Signori: Varalli Domenico - Presidente Teppati Lodovico - Relatore
DettagliLUCIDI II. Il procedimento di accertamento. Consta di: Dichiarazione tributaria; Istruttoria; Avviso di accertamento
LUCIDI II Il procedimento di accertamento Consta di: Dichiarazione tributaria; Istruttoria; Avviso di accertamento 1 Dichiarazione tributaria (1) Periodicità: annuale Soggetti: Chi produce redditi (anche
Dettagli«IL PROCESSO D APPELLO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE» www.lexacademy.it
«IL PROCESSO D APPELLO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE» www.lexacademy.it SPECIFICITA DELL APPELLO. Il D. LGS. 546/1992 disciplina le impugnazioni al Capo 3, la cui sezione seconda al suo
DettagliREGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA
REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA Art. 1 Potere di esercizio dell autotutela 1. Il comune può procedere, in tutto o in parte, all annullamento, alla
DettagliCommissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio
Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. 149 del 17.4.2009, dep. il 21.5.2009. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio dell Agenzia delle Entrate territorialmente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI MILANO TRENTATREESIMA SEZIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI MILANO TRENTATREESIMA SEZIONE riunita con l'intervento dei Signori: Luglio Giuseppe - Presidente Cordola Michele - Relatore
DettagliCassazione: giusta causa di licenziamento per il furto in azienda anche se c'è assoluzione nel giudizio penale sentenza 802/2013 commento e testo
Cassazione: giusta causa di licenziamento per il furto in azienda anche se c'è assoluzione nel giudizio penale sentenza 802/2013 commento e testo Cataldi.it Il giudice del lavoro adito con impugnativa
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima)
N. 00007/2015 REG.PROV.COLL. N. 01072/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
DettagliCon l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione dell articolo 109, comma 9, lettera b), del Tuir, è stato esposto il seguente
RISOLUZIONE N. 192/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello. Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Disciplina fiscale applicabile al contratto di associazione in partecipazione
DettagliVERBALE DI RIUNIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
VERBALE DI RIUNIONE DEL COLLEGIO SINDACALE Oggi 16 aprile 2012, alle ore 9,30, in P.le Principessa Clotilde n.6 si sono riuniti i sindaci: Dott. Pietro Giorgi Presidente Dott. Giacomo Del Corvo Sindaco
DettagliRISOLUZIONE N.126/E QUESITO
RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20
DettagliRoma, 28 gennaio 2009
RISOLUZIONE N. 23/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 28 gennaio 2009 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 plusvalenza da cessione di immobile allo stato
DettagliRISOLUZIONE N. 90 /E
RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,
DettagliTRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
RGAC 5123 del 2015 TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Flavio Baraschi, nella
DettagliREPUBBLICA ITALIANA N 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ENNA SEZIONE PRIMA SENT. N. 145 del 2010 REPUBBLICA ITALIANA N 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ENNA SEZIONE PRIMA DEL 29/1/2010
DettagliRISOLUZIONE N. 117/E
RISOLUZIONE N. 117/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 novembre 2010 OGGETTO: Consulenza giuridica Opere ultrannuali Costi relativi ai SAL liquidati in via provvisoria al subappaltatore Articoli 93
DettagliCartelle per posta: prova dell avvenuta notifica
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 363 09.12.2014 Cartelle per posta: prova dell avvenuta notifica Equitalia deve dimostrare che il plico raccomandato conteneva la cartella esattoriale
DettagliSezione Lavoro. Sentenza n. 21833 del 12 ottobre 2006. (Presidente S. Mattone Relatore V. Di Nubila)
Studio Legale Celotti www.studiolegalecelotti.it CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Sentenza n. 21833 del 12 ottobre 2006 (Presidente S. Mattone Relatore V. Di Nubila) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI MILANO TRENTOTTESIMA SEZIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI MILANO TRENTOTTESIMA SEZIONE riunita con l'intervento dei Signori: CALIA VINCENZO - Presidente GRECO ANTONIO - Relatore
DettagliCIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del 1992...4. 2.1. Tempestiva esecuzione dei rimborsi...
CIRCOLARE N. 49/E Roma, 01 ottobre 2010 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Esecuzione dei rimborsi dovuti per effetto di sentenze nei giudizi tributari INDICE 1. Premessa...2 2. Rimborsi
DettagliCORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BENI IMMOBILI. Giurisprudenza
Sentenza del 17/02/2001 n. 2347 - Corte di Cassazione Sentenza del 17/02/2001 n. 2347 - Corte di Cassazione Intitolazione: ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - Agevolazioni ex art. 19 legge
DettagliRISOLUZIONE N. 323/E
RISOLUZIONE N. 323/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 11 ottobre 2002 Oggetto: Istanza d interpello ai sensi dell articolo 11 della legge 212 del 2000. Articolo 7 del D.P.R. n. 633 del
DettagliCIRCOLARE N. 23/D. Roma, 27 luglio 2007. Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane L O R O S E D I. e, p.c.
CIRCOLARE N. 23/D Roma, 27 luglio 2007 Protocollo: 2192/IV/2007 Rif: Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane L O R O S E D I Allegati: e, p.c. All Avvocatura Generale dello Stato Via dei Portoghesi,
DettagliGli studi di settore secondo la Legge Finanziaria 2005: le schede di sintesi
Pag. 488 n. 6/2005 12/02/2005 Gli studi di settore secondo la Legge Finanziaria 2005: le schede di sintesi di Rosita Donzì La Legge 30/11/2004 n. 311, art. 1, commi da 408 a 411 (in n. 2/2005, pag. 166),
DettagliRISOLUZIONE N. 248/E
RISOLUZIONE N. 248/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 17 giugno 2008 OGGETTO: Interpello -ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Prova del valore normale nei trasferimenti immobiliari soggetti
DettagliPeriodico informativo n. 173/2014 Dichiarazioni tardive e rettificative entro fine mese
Periodico informativo n. 173/2014 Dichiarazioni tardive e rettificative entro fine mese Gentile Cliente, Il contribuente che avrà commesso errori riguardanti l invio delle dichiarazioni fiscali, dovrà
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Pagina 1 di 6 N. 00449/2015 REG.PROV.COLL. N. 00152/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di
DettagliSupplemento al Prospetto Informativo RELATIVO ALL OFFERTA IN OPZIONE AGLI AZIONISTI DI AZIONI ORDINARIE E DI AZIONI PRIVILEGIATE DI. SISAL S.p.A.
Supplemento al Prospetto Informativo RELATIVO ALL OFFERTA IN OPZIONE AGLI AZIONISTI DI AZIONI ORDINARIE E DI AZIONI PRIVILEGIATE DI SISAL S.p.A. Sede in Milano, Via A. di Tocqueville n. 13 Capitale Sociale
Dettagli- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (omissis)/2012 IRPEF - ALTRO 2007
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MILANO SEZIONE 3 riunita con l'intervento dei Signori: NATOLA LIVIO MICHELE Presidente FUSARO SERGIO Relatore GESUALDI
DettagliIL COLLEGIO DI ROMA. Prof. Avv. Gustavo Olivieri Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario [Estensore]
IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente Avv. Massimiliano Silvetti Avv. Alessandro Leproux Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia
DettagliIl Bilancio di esercizio
Il Bilancio di esercizio Il bilancio d esercizio è il fondamentale documento contabile che rappresenta la situazione patrimoniale e finanziaria dell impresa al termine di un periodo amministrativo e il
DettagliRiconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in annualità per le quali le dichiarazioni risultano omesse Ulteriori chiarimenti
CIRCOLARE N. 21/E Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Roma, 25 giugno 2013 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Riconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in
DettagliFATTO E DIRITTO MOTIVI DELL APPELLO
Commissione tributaria regionale Emilia Romagna, sez. XX, 19 agosto 2011, n. 75 FATTO E DIRITTO L Agenzia delle Entrate di Guastalla appella la sentenza n 55/01/08 con cui la Commissione Tributaria Provinciale
DettagliCOMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI COSENZA SEZIONE DODICESIMA. SENTENZA N. 90/12/05 del 13 luglio 2005. Estensore Tortorici
La motivazione dei provvedimenti dell Autorità Fiscale è funzionale a consentire il pieno esercizio del diritto costituzionale di difesa ai contribuenti destinatari dei medesimi. Tale orientamento è documentato
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA
N. 05193/2015REG.PROV.COLL. N. 07885/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente
DettagliIl gravame è fondato.
Poiché la lett. g) del comma 1 del cit. art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 commina l esclusione dalla gara e la preclusione alla stipulazione del conseguente contratto ai concorrenti che hanno commesso violazioni,
Dettagli1. PREMESSA...3 2. GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE.4 3. GESTIONE DEL CONTENZIOSO PENDENTE
CIRCOLARE N. 55/E Roma, 22 novembre 2010 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Agevolazioni ai fini dell imposta di registro e ipotecaria per l acquisto di fondi rustici da parte di cooperative
DettagliRISOLUZIONE N. 123/E
RISOLUZIONE N. 123/E Direzione Centrale Normativa Roma, 30 novembre 2010 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Riportabilità delle perdite dei contribuenti minimi in
DettagliW'* I $ 6tlulu. )slotlu. o Slotl t' n n. cutdl REPUBBUCA ITALIANA IN NOIIE DEL POPOLO ITALIANO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI ROMA SEZIONE 22.
SEZONE No a2 LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI ROMA riunita con tintervento dei Signori: D n n D UoNGTABDO crcconetn cutdl ha emesso la seguente REPUBBUCA ITALIANA IN NOIIE DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA - sull'appello
DettagliRISOLUZIONE N. 56/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 56/E Roma, 22 giugno 2010 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
DettagliRISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente
RISOLUZIONE N. 8/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 13 gennaio 2012 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Rettifica di valore degli immobili inseriti nella dichiarazione
DettagliCIRCOLARE N. 8/E. Roma, 01 aprile 2016
CIRCOLARE N. 8/E Direzione Centrale Normativa Roma, 01 aprile 2016 OGGETTO: Problematiche relative alla tassazione di capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione vita
Dettagliper l'accertamento,con contestuale istanza cautelare,
N. 02321/2012 REG.PROV.COLL. N. 01796/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato
DettagliIl fallimento italiano delle società trasferite all estero
Il fallimento italiano delle società trasferite all estero La globalizzazione, con l apertura delle frontiere, e l allargamento dei mercati, comporta contatti sempre più intensi con imprenditori esteri.
DettagliL2_.!_...~.i_ -b~ ; 0053'18 0201C.2005. ~ i '.. j. ~._2'" 6' _'~ Regione Umbria - Consiglio regionale DELL'UMBRIA ~~J. .
~._2'" 6' _'~ Regione Umbria - Consiglio regionale 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Segreteria Generale prot. n. 0005378 del 02/1212005 Protocollo in ENTRA TA Fascicolo
DettagliL attività istruttoria. Università Carlo Cattaneo - Liuc anno accademico 2014/2015 corso di diritto tributario prof. Giuseppe.
L attività istruttoria Università Carlo Cattaneo - Liuc anno accademico 2014/2015 corso di diritto tributario prof. Giuseppe. Zizzo 1 oggetto della lezione l attività istruttoria la liquidazione delle
DettagliFiscal News N. 111. Cartelle. Eredi obbligati solidali. La circolare di aggiornamento professionale 14.04.2014
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 111 14.04.2014 Cartelle. Eredi obbligati solidali La notifica è valida ed efficace anche se rivolta a uno soltanto degli eredi Categoria: Accertamento
DettagliRISOLUZIONE N. 126/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma, 21 maggio 2009
RISOLUZIONE N. 126/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 21 maggio 2009 Oggetto: Acquisto di aeromobili e di altri beni e servizi destinati ad attività di trasporto aereo a prevalente carattere
DettagliRelazione dell Organo di controllo
FONDAZIONE REGGIO CHILDREN CENTRO LORIS MALAGUZZI Sede Legale: VIA BLIGNY 1/a - REGGIO NELL'EMILIA (RE) Iscritta al Registro Imprese di: REGGIO NELL'EMILIA C.F. e numero iscrizione: 00763100351 Iscritta
DettagliDentro la Notizia. 28 Maggio 2013
Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI Dentro la Notizia 73/2013 MAGGIO/14/2013 (*) 28 Maggio 2013 RAVVEDIMENTO OPEROSO SEMPRE
DettagliFATTO L'Agenzia delle Entrate di Fo. Ufficio in data 29/06/2007, notificava un avviso di accertamento per l'anno 2004 alla (...) con sede a Ci.
FATTO L'Agenzia delle Entrate di Fo. Ufficio in data 29/06/2007, notificava un avviso di accertamento per l'anno 2004 alla (...) con sede a Ci. di Ca., svolgente attività di Gestione Albergo senza ristorazione.
DettagliNORMA DI COMPORTAMENTO N. 185
ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI SEZIONE DI MILANO COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA *** *** *** NORMA DI COMPORTAMENTO
DettagliAGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE I DI MILANO UFFICIO CONTROLLI. Numero dell atto: T9T000000001
VIA... 20121 MILANO (codice dell ufficio: T9T) Numero dell atto: T9T000000001 prot. n. Alla società ALFA S.p.a. Con sede in Casalpusterlengo, Via Lombardia n. 1 rappresentata dal Signor Mario Rossi Nato
DettagliCollegio di Roma, 12 febbraio 2010, n.44
Collegio di Roma, 12 febbraio 2010, n.44 Categoria Massima: Mutuo fondiario Parole chiave: Ammortamento, Condizioni contrattuali, Mutuo fondiario In materia di mutuo fondiario è censurabile il comportamento
DettagliRISOLUZIONE N.80/E QUESITO
RISOLUZIONE N.80/E Direzione Centrale Normativa Roma, 24 luglio 2012 OGGETTO: Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Fatture di importo inferiore a 300,00 euro - Annotazione cumulativa anche
DettagliRISOLUZIONE N.1/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003
RISOLUZIONE N.1/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003 Oggetto: Istanza d interpello - Art. 11, legge 27-7-2000, n. 212. INPDAP- IVA-Trattamento fiscale applicabile ai mutui
DettagliCorte di Cassazione penale: modificazione sostanziale di un impianto di verniciatura industriale
Corte di Cassazione penale: modificazione sostanziale di un impianto di verniciatura industriale Non è più soggetta ad autorizzazione la installazione del singolo impianto che produce emissione in atmosfera,
DettagliNota di approfondimento
Nota di approfondimento Applicazione delle sanzioni tributarie ai tributi locali a seguito delle modifiche disposte con la legge finanziaria per il 2011 ad alcuni istituti di definizione agevolata. Con
DettagliServizio INFORMATIVA 730
SEAC S.p.A. - 38100 TRENTO - Via Solteri, 74 Internet: www.seac.it - E-mail: info@seac.it Tel. 0461/805111 - Fax 0461/805161 Servizio INFORMATIVA 730 9 GIUGNO 2009 Informativa n. 41 Scomputo delle ritenute
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA. sentenza. contro. Svolgimento del processo
1 Cass.Civ., sezione quinta, sentenza n.12514 del 22.05.2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA ha pronunciato la seguente: sul ricorso n.
DettagliRISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015
RISOLUZIONE N. 98/E Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015 OGGETTO: Consulenza giuridica Fatturazione delle prestazioni rese dai medici di medicina generale operanti in regime di convenzione con
DettagliIL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario
IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Avv. Bruno De Carolis Presidente Avv. Massimiliano Silvetti Membro designato dalla Banca d'italia Dott. Com. Girolamo Fabio Porta Membro designato dalla Banca
DettagliRISOLUZIONE N. 119 /E
RISOLUZIONE N. 119 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 31 dicembre 2014 OGGETTO: Interpello ordinario, art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Tassazione decreto ingiuntivo con enunciazione di fideiussione
DettagliTRIBUNALE DI UDINE. sezione civile
TRIBUNALE DI UDINE sezione civile Successivamente oggi 26.3.2012, ore 10.00, davanti al giudice istruttore, dott. Andrea Zuliani, nella causa civile iscritta al n XXX/12 R.A.C.C., promossa da (A ) con
DettagliCIRCOLARE N. 25/E. Roma, 19 maggio 2010
CIRCOLARE N. 25/E Direzione Centrale Normativa Roma, 19 maggio 2010 OGGETTO: Chiarimenti in merito alla deducibilità ai fini delle imposte dirette e ai fini IRAP dell IVA non detratta relativa a prestazioni
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N. 5628/2009 Reg. Dec. N. Reg. Ric. 3179 ANNO 2009 DECISIONE (resa
DettagliQUESITO DEBITO ESPRESSO IN VALUTA ESTERA
QUESITO DEBITO ESPRESSO IN VALUTA ESTERA ATTENZIONE: la risposta ai quesiti è stata formulata attenendosi alle leggi vigenti all' epoca della richiesta. Pertanto si consiglia di verificare se da detta
DettagliREQUISITI FORMALI DELLA RICETTA NON RIPETIBILE Alla luce del D.LGS. 219 DEL 2006 Codice di recepimento normativa europea farmaci ad uso umano
REQUISITI FORMALI DELLA RICETTA NON RIPETIBILE [STUDIO avv. Paola Ferrari ] info@studiolegaleferrari.it per Pronto Soccorso fimmg lombardia QUESITO: Mi è arrivata una notifica di violazione amministrativa
DettagliRISOLUZIONE N. 110/E
RISOLUZIONE N. 110/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 15 maggio 2003 Oggetto: Istanza di interpello. IVA. Lavori di costruzione, rifacimento o completamento di campi di calcio. Comune di.
DettagliOGGETTO: Movimentazioni bancarie non giustificate
Informativa per la clientela di studio N. 83 del 13.07.2011 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Movimentazioni bancarie non giustificate Gentile cliente, con la stesura del presente documento informativo
Dettagli730, Unico 2014 e Studi di settore
730, Unico 2014 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 54 11.07.2014 La correzione della dichiarazione Le modalità di presentazione della dichiarazione correttiva e della dichiarazione integrativa
DettagliRISOLUZIONE N. 105/E
RISOLUZIONE N. 105/E Roma, 31 ottobre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Agevolazioni prima casa - Revoca dell' agevolazione Con l interpello
DettagliCIRCOLARE N.18/E. OGGETTO: Misura e ravvedibilità delle sanzioni applicate in sede di controllo automatizzato delle dichiarazioni
CIRCOLARE N.18/E Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Settore Gestione Tributi Ufficio Gestione Dichiarazioni Roma, 10 maggio 2011 aprile 2011 OGGETTO: Misura e ravvedibilità delle sanzioni applicate
DettagliArt. 54 decreto legge
Art. 342 c.p.c. Forma dell appello L appello si propone con citazione contenente l esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell articolo
Dettaglicontro nei confronti di
N. 02187/2009 REG.SEN. N. 01327/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto 2187/2009 (Sezione Seconda) ha pronunciato
DettagliRISOLUZIONE N. 21/E. Quesito
RISOLUZIONE N. 21/E Direzione Centrale Normativa Roma, 20 FEBBRAIO 2015 OGGETTO: Consulenza giuridica - Inversione contabile ai sensi dell'articolo 17, comma secondo, del DPR n. 633 del 1972 - irrilevanza
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA
N. 01763/2010 REG.SEN. N. 00879/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente
DettagliPRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ART. 2222 del codice civile
PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ART. 2222 del codice civile Tra L Università di, Dipartimento di con sede in alla Via, codice fiscale, in persona del rappresentante legale sig., di seguito denominata
DettagliI REATI TRIBUTARI PUNITI PENALMENTE
I REATI TRIBUTARI PUNITI PENALMENTE INTRODUZIONE I contribuenti che effettuano comportamenti "illeciti" da un punto di vista tributario devono conoscere le conseguenze non solo amministrative, ma spesso
DettagliIL TRATTAMENTO FISCALE DELL ONORARIO CORRISPOSTO AL DIFENSORE DELLA PARTE VITTORIOSA IN GIUDIZIO
IL TRATTAMENTO FISCALE DELL ONORARIO CORRISPOSTO AL DIFENSORE DELLA PARTE VITTORIOSA IN GIUDIZIO intervento a cura di Danilo Sciuto danilosciuto@libero.it In questo scritto si analizzano i risvolti pratici
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO DOTT. SERGIO SENTENZA
SEZIONE N 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME EL POPOLO ITALIANO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE I PISA riunita con l'intervento dei Signori: SEZIONE 1 REG.GENERALE N 655/09 UIENZA EL 20/11/2009 ore 09:00
DettagliRISOLUZIONE N. 46/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 46/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 luglio 2013 OGGETTO: Consulenza giuridica Uffici dell Amministrazione finanziaria. Imposta di registro. Determinazione della base imponibile degli
DettagliCommissione Tributaria Provinciale di Enna sezione terza sent. n. 140 del 2010
ISSN 1127-8579 Pubblicato dal 01/04/2010 All'indirizzo http://www.diritto.it/docs/29248-commissione-tributaria-provinciale-di-ennasezione-terza-sent-n-140-del-2010 Autore: sentenza Commissione Tributaria
DettagliCircolare N.45 del 26 Marzo 2014
Circolare N.45 del 26 Marzo 2014 Prossimo appuntamento con lo spesometro. 10 aprile per i contribuenti mensili e 20 aprile per tutti gli altri Gentile cliente con la presente intendiamo informarla che
Dettagli6 L art. 3 della direttiva IPPC fa riferimento agli obblighi fondamentali del gestore.
Pagina 1 di 6 SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione) 31 marzo 2011 (*) «Inadempimento di uno Stato Ambiente Direttiva 2008/1/CE Prevenzione e riduzione integrate dell inquinamento Condizioni di autorizzazione
DettagliREGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE
COMUNE DI ADELFIA Provincia di Bari REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI (approvato con delibera Consiglio Comunale n 21 del 30/05/2014) SOMMARIO Art. 1 Introduzione
DettagliRisoluzione n. 78/E. Roma, 28 maggio 2004
Risoluzione n. 78/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 28 maggio 2004 Oggetto: Richiesta di consulenza generica - deducibilità contributi versati al FASI da parte di contribuenti in pensione
DettagliFiscal News N. 298. Locazioni commerciali: canoni non percepiti. La circolare di aggiornamento professionale 23.10.2014
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 298 23.10.2014 Locazioni commerciali: canoni non percepiti Con la risoluzione del contratto di locazione, cessa l assoggettamento a imposta sui
DettagliESERCITAZIONE N. 9 IMPOSTE D ESERCIZIO IMPOSTE D ESERCIZIO
IMPOSTE D ESERCIZIO Le imposte rappresentano una quota del reddito di esercizio da erogare allo Stato. Le differenti normative civile e fiscale, considerano diversamente alcuni componenti di reddito (positivi
DettagliCORTE DI CASSAZIONE ORDINANZA 11 02 2014 N 3068
CORTE DI CASSAZIONE ORDINANZA 11 02 2014 N 3068 Immobili classa mento atto di classamento motivazione caratteristiche Immobili classa mento atto di classamento comproprietari litisconsorzio necessario
DettagliCOMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI. RICORSO CON ISTANZA ai sensi dell art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI RICORSO CON ISTANZA ai sensi dell art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92 proposto dal sig. (riportare dati identificativi, domicilio fiscale, P. IVA), nato a il, C.F., rappresentato
DettagliRISOLUZIONE N. 20/E. Roma, 14 febbraio 2014
RISOLUZIONE N. 20/E Direzione Centrale Normativa Roma, 14 febbraio 2014 OGGETTO: Tassazione applicabile agli atti di risoluzione per mutuo consenso di un precedente atto di donazione articolo 28 del DPR
DettagliCOMUNE DI VERGIATE (Provincia di Varese)
COMUNE DI VERGIATE (Provincia di Varese) RELAZIONE SUL RENDICONTO PER L ESERCIZIO 2012 L ORGANO DI REVISIONE Pasquale rag. Pizzi L ORGANO DI REVISIONE nella Sede Comunale, nel giorno 9 aprile 2013 ESAMINATI
DettagliRISOLUZIONE N. 430/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 430/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 10 novembre 2008 OGGETTO: Consulenza giuridica. Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Irap cuneo fiscale Imprese che svolgono
Dettagli